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CU 2026: i contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi
La Certificazione Unica 2026 è il documento che, per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
- ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la di-
chiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Scarica qui Modello Certificazione Unica 2026
CU 2026 lato contribuente
Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella Certificazione Unica è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.
Alle stesse condizioni è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”.
Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un’assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 444 della certificazione).
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali).
Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla certificazione, altri redditi:
- altri stipendi,
- pensioni,
- indennità,
- redditi di terreni e fabbricati, ecc
propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest’ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d’acconto.
Si ricorda che i titolari della certificazione devono, in ogni caso, presentare:- il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro M del mod. 730/2026:
- se hanno percepito nel 2025 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbli- gazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
- il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2026:
- se hanno percepito nel 2025 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto
d’imposta;
- se hanno percepito nel 2025 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto
- il quadro RT del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro T del mod. 730/2026:
- se nel 2025 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
- se nel 2025 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero
intendono effettuare compensazioni; - se nel 2025 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l’imposta so-
stitutiva dovuta;
- il modulo RW del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro W del mod. 730/2026 se nel 2025 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti
da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie; - il quadro AC del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro K del mod. 730/2026 se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l’elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.
Attenzione al fatto che, i quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero per il modello 730/2026.
La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella certificazione qualora l’interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
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Obbligo eredi per fatturazione del cuius: chiarimenti ADE
Durante la 35° edicione di Telefisco le Entrate hanno replicato tra gli altri ad un quesito riguardante gli eredi che necessitano di riaprire la PIVA del professionista deceduto.
Premesso che, per la riapertura della partita IVA del de cuius, nel caso di chiusura della stessa, gli eredi conservano l'obbligo di riaprire a posteriori una nuova partita IVA e di effettuare i successivi adempimenti tra cui l'obbligo di emettere fattura il riferimento a un tardivo pagamento.
Si chiede se tra gli adempimenti richiesti sono compresi tutti gli obblighi iva come registri, dichiarazione ecc.
Tardivo pagamento: obblighi degli eredi per la fatturazione
L'agenzia risponde in linea generale la cessazione dell'attività professionale con conseguente estinzione della partita iva non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate ne deriva dunque che il professionista che non svolga più l'attività professionale non può estinguere la partita iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei clienti.
L'agenzia delle entrate con la circolare n 11 e del 2007 al punto 7.1 ha chiarito che l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e in particolare di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale
Con la risoluzione n 232 del 2009 è stato inoltre precisato che la cessazione dell'attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali bensì con quello successivo in cui chiude il rapporti professionali fatturando tutte le prestazioni svolte dismettendo quindi strumentali.
Fino al momento in cui il professionista che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo non realizza la riscossione dei crediti la cui esazione si è ritenuta ragionevolmente possibile l'attività professionale non può ritenersi cessata
Con riguardo agli obblighi fiscali sorti dopo il decesso del professionista come ad esempio la presentazione della dichiarazione iva e l'eventuale prodromica registrazione delle fatture emesse, l'articolo 35 bis del DPR 633 del 72 prevede poi che tali obblighi possono essere adempiuti degli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto il 633 del 72 appunto per le operazioni effettuate anche ai fini della liquidazione dell'azienda dagli eredi dell'imprenditore.
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Cessione di energia: dati dal GSE per la precompilata 2026
Durante Telefisco 2026 convegno organizzato da IlSole24ore è stato confermato un importante aspetto relativo ai redditi derivanti dallo scambio sul posto con il GSE.
Viene confermato come già il GSE specificava in un comunicato pubblicato in data 15 maggio 2025 che già dal 2025 erano "disponibili direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata, per le persone fisiche titolari di contratti di Scambio sul Posto (SSP), gli importi dei redditi generati dalle eccedenze. Dal 2026 la funzionalità sarà estesa anche ai titolari di contratti di Ritiro Dedicato (RID)"
Per le persone fisiche titolari di impianti con contratti di Scambio sul Posto (SSP), i dati sono stati inviati dal GSE e resi disponbili direttamente nei modelli 730 e Redditi PF precompilati.
Le somme corrisposte dal GSE per l'energia prodotta in esubero rispetto al proprio fabbisogno, infatti, costituiscono “redditi diversi" da indicare nella propria dichiarazione dei redditi.
Il nuovo servizio permette ai titolari di una convenzione SSP, per i quali è prevista la dichiarazione delle sole eccedenze riconosciute nel corso dell'anno precedente, di utilizzare la dichiarazione di redditi precompilata senza effettuare modifiche. Le persone che non intendono avvalersi della dichiarazione precompilata dovranno invece inserire in autonomia gli importi relativi alle sole eccedenze (e non a tutte le somme riconosciute dal GSE nell'anno precedente) nel quadro D (se si compila il Modello 730) o nel quadro RL (se si compila il Modello Redditi PF).
Per conoscere il valore da dichiarare è necessario accedere, tramite l'Area Clienti del GSE, alla sezione Comunicazioni del portale SSP e scaricare il prospetto delle eccedenze.
A partire dal 2026 il servizio è disponibile anche per i titolari di contratti di Ritiro Dedicato (RID).
Proventi cessione di energia: come il GSE comunica i dati al Fisco
Ricordiamo che il Decreto MEF del 21 gennaio con le regole per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è stato pubbllicato nella GU n 23/2025.
In particolare con l'art 1 rubricato Trasmissione telematica dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili si prevede quanto segue:
- ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
- a) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di «Scambio sul posto», derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
- b) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, diversi da quelli riconosciuti per il servizio di «Scambio sul posto» di cui alla lettera a), derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.
Le comunicazioni di cui al punto a) sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2024 nel caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica e a partire dai dati relativi all'anno 2025 nel caso in cui il soggetto percettore sia un condominio.
Allegati:
Le comunicazioni di cui al punto b) sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2025. - ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413: