• Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione sostenibilità: il CNDCEC pubblica l’IRS 20

    Il CNDCEC in data 3 febbraio ha pubblicato l' IRS 20 sulla rendicontazione della sostenibilità

    Ricordiamo che il nuovo Pacchetto Omnibus I del Parlamento Europeo ridisegna i confini della CSRD, riducendo drasticamente il numero di aziende obbligate a rendicontare

    I Commercialisti ricordano che il quadro normativo europeo sulla sostenibilità ha vissuto una rapida metamorfosi, passando dall’ambiziosa estensione della CSRD alla significativa semplificazione introdotta dal Pacchetto Omnibus I del 2025. 

    La riforma ha:

    1. innalzato le soglie dimensionali,
    2. ridotto gli oneri amministrativi per le PMI
    3. posticipato le scadenze applicative. 

    Sebbene tale deregolamentazione miri a preservare la competitività UE, il testo dell'IRS 20 evidenzia il rischio di un arretramento negli obiettivi ESG.

    Strumenti volontari come il VSME e il ruolo dei Commercialisti diventano cruciali per trasformare la rendicontazione da mero obbligo burocratico in una compliance strategica e un asset competitivo.

    Rendicontazione sostenibilità: il CNDCEC pubblica l’IRS 20

    Il 2025 ha segnato un mutamento radicale dello scenario per la rendicontazione di sostenibilità.

    La Commissione Europea ha proposto il 26 febbraio 2025 il cosiddetto Omnibus Package. 

    Questo pacchetto, approvato dal Parlamento Europeo il 16 dicembre 2025 con 428 voti favorevoli, ha portato a una drastica riduzione degli oneri amministrativi.

    Si è dato adito a una profonda modifica del perimetro dell’obbligo precedentemente approvato con la CSRD, la riforma ha, infatti, innalzato notevolmente le soglie dimensionali per l’obbligo di rendicontazione.

    Rispetto a quanto indicato in precedenza, per quanto attiene alla CSRD, l’obbligo diventa vincolante solo per le imprese con una media di oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. 

    Questo nuovo parametro circoscrive l’obbligatorietà a un numero di imprese ancora inferiore rispetto a quanto precedentemente previsto dalla NFRD del 2014!

    Rispetto, invece, agli obblighi previsti dalla CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), entrata in vigore anch’essa nel 2024, direttiva che obbliga le grandi aziende a identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente lungo tutta la loro catena del valore, inclusi fornitori e partner, per garantire pratiche commerciali sostenibili e responsabili, gli obblighi si applicheranno solo a grandi società con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro.

    Il pacchetto Omnibus, inoltre, introduce innovazioni cruciali per “proteggere” le PMI. In primo luogo, è stato previsto il divieto di trasferimento dell’onere. 

    Le grandi imprese obbligate, infatti, non possono più richiedere ai partner commerciali con meno di 1.000 dipendenti informazioni eccedenti quelle previste dagli standard di rendicontazione volontaria.

    La Commissione Europea si è focalizzata sulla semplificazione dei datapoint richiesti alle imprese. 

    L’EFRAG è stato incaricato di semplificare il primo set di 12 ESRS entro ottobre 2025, riducendo la granularità dei dati e privilegiando le metriche quantitative rispetto a quelle narrative.
    E' stata prevista l’eliminazione dei piani di transizione:

    • le imprese non sono più obbligate a presentare piani di transizione climatica che certifichino la compatibilità del modello aziendale con l’economia sostenibile.

    Infine con riferimento al cruciale ruolo assunto con la CSRD dai Revisori di Sostenibilità, si è prevista una semplificazione in tema di limited assurance.

    Pertanto è stata eliminata la previsione del passaggio graduale dalla “limited assurance” alla “reasonable assurance” per l’attestazione dei revisori. 

    In altri termini, il legislatore europeo ha deciso di eliminare definitivamente l’obbligo di passare alla reasonable assurance. 

    Questo significa che da un lato l’attestazione dei revisori rimarrà ferma al livello della limited assurance per un periodo indefinito; dall’altro non esisterà più una scadenza automatica o un mandato alla Commissione per imporre controlli più rigorosi (e costosi) in futuro.
    Per evitare costi inutili in una fase di riforma, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato uno slittamento dei termini. In particolare:

    1. L’applicazione per le grandi imprese non ancora soggette alla rendicontazione è posticipata dal 2025 al 2027.
    2. Per le PMI quotate, l’obbligo slitta dal 2026 al 2028.
    3. Il termine di recepimento della direttiva CSDDD è stato fissato a luglio 2028, con entrata in vigore delle norme il 26 luglio 2029.

    In Italia, il recepimento nazionale della CSRD (D.Lgs. 125/2024) dovrà ora coordinarsi con queste nuove disposizioni europee.

  • Dichiarazione IVA

    IVA 2026: novità del quadro VE per la Logistica

    Le Entrate hanno pubblicato il Modello IVA 2026 con le relative istruzioni per provvedere all'invio entro il 30 aprile prossimo.

    Scarica qui la modulistica.

    Tra le novità del Modello evidenziate nelle istruzioni ADE, vi è il Quadro VE relativamente all'imponibile nelle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (di cui all’art. 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024).

    Vediamo i dettagli.

    IVA 2026: le novità del quadro VE per la Logistica

    Ricordiamo innanzitutto che il quadro VE deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari e l’IVA relativa alle operazioni imponibili.
    Alla formazione del volume d’affari concorre, ai sensi dell’articolo 20, l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d’imposta, compreso l’imponibile relativo alle operazioni IVA ad esigibilità differita. 

    Concorrono alla determinazione del volume d’affari anche le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis.
    Non concorrono invece alla formazione del volume d’affari, pur essendo comprese nel quadro VE, le cessioni di beni ammortizzabili (compresi diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d’ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), i passaggi interni tra contabilità separate (art. 36, ultimo comma), nonché le operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno in corso. Tali operazioni devono essere comprese nella sezione 2 del quadro VE (righi da VE20 a VE23) tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell’IVA a debito, e successivamente detratte nella sezione 4 del quadro VE, ai fini della determinazione del volume d’affari annuo come precisato a proposito dei righi VE39 e VE40.

    Tra le novità del Modello IVA 2026 vi è appunto la modifica al Quadro VE.

    Nella sezione 4, nel rigo VE38 sono stati aggiunti i campi 2 e 3 che devono essere compilati per indicare l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

    In particolare:

    • nel Rigo VE38, campo 1, occorre indicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 17-ter. Nel Rigo VE38, campo 2, occorre indicare l’imponibile relativo alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazioni di merci e servizi di logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore ai sensi dell’art.1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024. 
    • La relativa imposta deve essere indicata nel campo 3.

    Si evidenzia che nel Rigo VE50 si ha il volume d’affari determinato sommando gli importi indicati ai righi VE24, colonna 1, righi da VE30 a VE38 e sottraendo l’importo indicato ai righi VE39 e VE40.

  • Locazione immobili

    Locazioni brevi 2026: focus su requisito dell’imprenditorialità

    Il Focus del 2 febbraio pubblicato da AIDC associazione dei commercialisti evidenzia varie criticità sul requisitio di imprenditorialità introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 e conseguentemente indica una strada interpretativa.

    In particolare, come recita il documento la tematica affrontata concerne l’esame delle disposizioni di legge introdotte con la L. n. 199/2025 in materia di c.d. locazioni brevi che ha riformulato l'art. 1, co. 595, della L 178/2020 che con effetto dal 1° gennaio 2026, introduce una presunzione di imprenditorialità nell’ipotesi di destinazione alla locazione breve di più di due appartamenti. 

    Pertanto, dal periodo di imposta 2026:

    • il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4, co. 2 e 3, del DL 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d'imposta;
    • a partire da tre appartamenti in poi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione breve, “da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale" ai sensi dell'art. 2082 c.c.

    Vediamo cosa emerge dallo studio dei Commercialisti.

    Locazioni brevi 2026: imprenditorialità e locazione di stanze

    Con il documento n. 1 del 2026 l’AIDC si esamina anche l'ipotesi di locazione breve di diverse stanze del medesimo appartamento.

    I Commercialisti ritengono che in questa fattispecie, alla luce della formulazione letterale della norma che esplicitamente richiama la fattispecie degli “appartamenti”, la presunzione assoluta di imprenditorialità non possa operare. 

    La definizione di appartamento andrebbe più propriamente interpretata come unità immobiliare a destinazione abitativa; in tal senso, ad esempio, anche la connessa disciplina normativa sul CIN. 

    Tuttavia, è necessaria una valutazione nel concreto delle modalità con cui è svolta l’attività “di locazione breve” al fine di verificare la sua qualificazione o meno come attività d’impresa. 

    Sul punto lo stesso documento di cui si tratta richiama un altro documento di prassi (CM 13/9/318 del 16/06/1987) per cui “l'affitto di camere ammobiliate, con prestazione di servizi accessori, quali la consegna e il cambio della biancheria e il riassetto del locale, pur in mancanza di organizzazione esterna in forma di impresa, configura attività commerciale con produzione di reddito di impresa, se tale attività viene esercitata per professione abituale, ancorché non esclusiva”.

    Ci si domanda se tale pronuncia sia ancora attuale dopo l’introduzione del DL 50/2017. 

    Locazioni brevi 2026: imprenditorialità e comproprietà

    Relativamente alla comproprietà dell'immobile, il documento sottolinea come laddove gli appartamenti siano in comproprietà (indipendentemente dalla misura delle quote di comproprietà relative ad ognuno di essi), ogni singolo comproprietario, al superamento del numero minimo di appartamenti dovrà essere considerato imprenditore, fermo restando che, laddove uno o più comproprietari non superino il limite numerico previsto dalla legge, la quota di reddito spettante a questi ultimi rimarrà confinata nel regime privatistico del reddito fondiario.

    Con le nuove disposizioni normative l’attenzione del legislatore si è incentrata sul bene oggetto di locazione.

    Laddove gli appartamenti siano in comproprietà, ogni singolo comproprietario, al superamento del numero minimo di appartamenti dovrà essere considerato imprenditore, fermo restando che, laddove uno o più comproprietari non superino il limite numerico previsto dalla legge, la quota di reddito spettante a questi ultimi rimarrà confinata nel regime privatistico del reddito fondiario.

    Certamente, quella che appare essere una conseguenza derivante dalla formulazione della norma comporta una differenziazione anche degli adempimenti fiscali che potrebbe rendere l’operatività della fattispecie complessa. 

    Locazioni brevi e la figura del property manager

    Il documento analizza anche l’ipotesi in cui un contribuente, proprietario di più appartamenti, affidi la gestione degli stessi con finalità locative a società specializzate di settore.

    In questi casi si deve ritenere che:

    • dove la società operi in nome e per conto del contribuente individuando il conduttore e provvedendo a retrocedere una somma al proprietario al netto delle spese, potranno operare le disposizioni di natura presuntiva introdotte dalla legge n. 199 del 2025. Infatti, il contratto in questione rimane quello di locazione tra proprietario e conduttore e la società opera, unicamente, come un soggetto intermediario che percepisce una provvigione per la sua attività (in relazione a detta ipotesi si dovrà prestare attenzione, a prescindere dalle novità, dalle modalità con cui le piattaforme certificano il reddito che dovrebbe essere comunque imputato al proprietario);
    • a differenti conclusioni, invece, si deve giungere ove la società acquisisca la disponibilità di immobili da mettere sul mercato e proceda a remunerare il proprietario indipendentemente dal fatto che gli immobili in questione siano o meno locati (c.d. vuoto per pieno). Nella descritta fattispecie, infatti, il reddito prodotto non deriva dal rapporto locativo ma da una remunerazione correlata al mero fatto che il proprietario metta a disposizione di un soggetto terzo la possibilità di locare detto immobile, possibilità che evidentemente potrebbe anche non verificarsi. Inoltre, si consideri che in tale situazione il reddito prodotto in forza della “vendita” nei confronti del pubblico della disponibilità dell’immobile sarà necessariamente qualificato come reddito d’impresa in capo al property manager scongiurando il rischio che tale attività possa alterare il mercato e la concorrenza.

  • Super Ammortamento

    Iper ammortamento: perchè il decreto attuativo è fermo

    Il decreto che disciplina le modalità operative del nuovo iper ammortamento è pronto nella versione in bozza ma sono sorte delle criticità.

    Ricordiamo che il MIMIT ha predisposto il decreto attuativo trasmettendolo poi al MEF ma l’iter risulta ancora congelato.

    Prima dei dettagli sulle motivazioni ricordiamo anche la misura è finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.

    In pratica l'articolo 1 commi da 427 a 436 della Legge di bilancio 2026, ha previsto una nuova maggiorazione del costo d'acquisto, ai fini degli ammortamenti, per gli investimenti in beni strumentali 4.0 o finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, nota come iper-ammortamento. 

    Tale agevolazione sostituisce il bonus investimenti strumentali e il bonus transizione 5.0  

    Per le regole generali sulla misura leggi anche: Legge finanziaria 2026: l'iperammortamento.

    Nuovo Piano Transizione 5.0: bozza di regole operative

    La bozza del DM attuativo diffuso dal ministero delinea la procedura di accesso agli iper-ammortamenti.

    In particolare, per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni

    • preventiva, 
    • a conferma (con acconto) 
    • infine di completamento.

    Tutte le regole necessiteranno l'uscita di decreti direttoriale con i termini di apertura della piattaforma e relativi modelli di comunicazione.

    Per ora il DM disciplina che l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.
    In generale si prevede che entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, la stessa impresa trasmette la comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.

    Entro il 15 novembre 2028 l’impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

    Attenzione al fatto che a seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica ed entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate oppure i dati da integrare entro 10 giorni.

    La bozza del DM richiede ai fini degli investimenti i seguenti documenti:

    • perizia tecnica asseverata,
    • attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo 
    • certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

    e per tali certificazioni si rimanda al dettaglio contenuto negli articoli 5 e 6 del DM in oggetto ancora in bozza.

    Vediamo di seguito invece il dettaglio delle regole per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili normati dal successivo articolo 7 del DM.

    Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo

    Nel Decreto in bozza specificamente per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
    a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
    b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
    c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11; d) i servizi ausiliari di impianto; 

    e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
    Inoltre, il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 2026, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’allegato 1. 

    Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.
    Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1 è calcolato secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto.

    Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.

    Iper ammortamento: perchè il decreto attuativo è fermo

    Per le indiscrezioni sui lavori il Tesoro starebbe valutando se ci sono i margini per coprire l’eliminazione del requisito di origine territoriale che, in base alla norma della legge di bilancio, limita i beni acquistabili con l’incentivo solo a quelli prodotti in uno degli Stati membri della Ue o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). 

    La correzione ha un valore compresp tra 900 milioni e 1 miliardo se applicata nel modo più estensivo possibile oppure, in alternativa, tra 300 e 400 milioni se si optasse solo per l’inclusione dei prodotti provenienti dai Paesi aderenti al G7. 

    Quindi il decreto attuativo, del quale peraltro il Mef sta valutando anche altri aspetti, è in stallo con la conseguente incertezza per le imprese che contano su regole certe per ottenere l’iperammortamento su investimenti effettuati già dal 1° gennaio 2026. 

    Ricordiamo anche che durante il 9° Forum dei Commercialisti ed Esperti Contabili Giovanni Spalletta, Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del MEF aveva anticipato la criticità legate alla cosiddetta clausola “made in Europe”, la condizione che limita la fruizione dell’incentivo all’acquisto di beni prodotti nei Paesi UE o nello spazio economico europeo, commentando che “Non si esclude un intervento di governo per modificare o abolire” tale clausola.

    Si resta in attesa di ulteriori novità.

  • Riforme del Governo Meloni

    Referendum 2026: si vota il 22 e 23 marzo per la Riforma della Giustizia

    Pubblicato sulla GU n 10 del 14 gennaio il DPR 13 gennaio per indire il referendum sulla riforma della giustizia.

    In particolre, è indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito: 

    «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento  giurisdizionale  e  di  istituzione  della Corte disciplinare"  approvato  dal  Parlamento  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 ?».

    I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 22  marzo e lunedi' 23 marzo 2026. 

    Il referendum confermativo o costituzionale, strumento di democrazia diretta permette ai cittadini di esprimersi sull'approvazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione. 

    La legge entrarà in vigore solo se confermata dal voto popolare.

    A tema referendum è in vigore dal 28 dicembre il DL pubblicato sulla GU n 299/2025 con le nuove regole per votare.

    Il Ministero dell'Interno ha aggiornato la propria pagina indicando che "i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". I seggi saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15."

    Referendum per la Riforma della Giustizia

    La Legge n 157/2025 “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata in data 30 ottobre 2025 sulla Gazzetta ufficiale n. 253 viene sottoposta al popolo.
    Ricordiamo in generale che l’articolo 15 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 stabilisce che il referendum va indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che ha ammesso le richieste referendarie il 18 novembre. 

    La stessa norma prevede che il referendum si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.

    Per evitare il referendum ed approvare la Legge Costituzionale sulla Giustizia direttamente in Parlamento, la riforma avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere, nelle seconde deliberazioni. 

    Ricordiamo invece che il 18 settembre 2025, l'Aula di Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento, in seconda lettura, con 243 sì su 400, quindi al di sotto della soglia dei due terzi.

    Al Senato i voti favorevoli sono stati 112, anche qui al di sotto della soglia dei due terzi. 

    Ne è quindi scaturita la richiesta del referendum confermativo (o costituzionale) ed ora il Governo ha proposto al Preseidente della repubblica le date del 22 e 23 marzo prossimi per votare.

    Il referendum confermativo (o costituzionale) non richiede un quorum di partecipazione per la sua validità ma è sufficiente la maggioranza dei voti espressi. 

    Leggi anche Referendum 2026:  nuove regole e onorari             

    Referendum 2026: il vote dei residenti all’estero

    Come evidenzia il comunicato pubblicato dal Ministero dell'Interno, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. 

    Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione.

    Gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il 24 gennaio scorso, preferibilmente utilizzando il modello pubblicato sul sito della Prefettura, da fare pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore.

    Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale o referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

    Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

  • IMU e IVIE

    Rottamazione IMU e TARI: autonoma rispetto a quella principale

    La Legge di Bilancio 2026 in vigore il 1° gennaio, tra le norme contiene la definizione agevolata in materia dei tributi delle regioni e degli enti locali.  In particolare si tratta anche della rottamazione per IMU e TARI.

    IFEL IFondazione ANCI ha pubblicato in data 27 gennaio le prime istruzioni in merito.

    Per scaricare il fac simile di regolamento attuativo per gli enti locali leggi anche Rottamazione tributi locali: fac-simile di regolamento

    Girogetti in una intervista di qualche giorno fa esortava i Comuni ad aderire ed approfittare della occasione: "I Comuni hanno l'autonomia per decidere se fare o non fare, applicare o non applicare. Io penso che lo spirito della rottamazione valga anche per tutta la realtà comunale. L'auspicio – è anche per andare rapidamente allo smaltimento di quell'immenso magazzino di crediti accertati che sono lì da decenni e continua a implementare. La soluzione in via transattiva con i contribuenti potrebbe aprire una stagione nuova. È lo spirito con cui la Lega ha introdotto questa misura". 

    Nel question time del 3 febbraio viene chiarito che Imu, Tari e multe locali possono essere rottamate autonomamente dalla sanatoria erariale

    Di seguito il riepilgo delle regole e il chiarimento del question time.

    Rottamazione tributi enti locali: norma in sintesi

    La disposizione, in Legge di Bilancio 2026, introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali 

    Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata. 

    Inoltre, si fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata.

    Si disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. 

    Si estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale.

    Si abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

    In sintesi, si attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
    Si precisa inoltre che rimane ferma per gli enti la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni e che la facoltà di introdurre la definizione agevolata deve essere esercitata dagli enti in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della 

    Dopo la partenza della Rottamazione cinque per le cartelle, leggi anche: Rottamazione quinquies: via alle domande molti contribuenti attendono le iniziative degli enti locali per possibili eventuali agevolate.

    In proposito in data 27 gennaio l'IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento che affronta i temi salienti di questo nuovo strumento e uno schema di regolamento suddiviso in cinque blocchi, autonomamente mutuabili ed adattabili in base alle esigenze di ciascun ente.

    L'IFEL precisa molti aspetti dei tributi inclusi nella definizione agevolata e evidenzia quanto segue.

    Rottamazione IMU e TARI: IFEL spiega il perimetro

    Il comma 102 della legge di bilancio 2026 prevede che gli enti territoriali “possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interes si o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”.
    Per quanto riguarda i Comuni la definizione deve essere adottata con specifico regolamento comunale, soggetto, come accennato, al parere dell’organo di revisione.
    La normativa prevede la possibilità di escludere o ridurre le sanzioni od anche gli interessi, fermo restando, quindi, la “quota capitale”, a differenza di quanto previsto dall’art. 13, legge n 289 del 2002, che prevedeva la possibilità di ridurre anche il tributo non versato.
    Il comma 105 precisa che “possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali”.
    Il comma 109 prevede che “le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale ”.
    La normativa pertanto consente di definire la quasi totalità delle entrate comunali proprie, ivi incluse le sanzioni al codice della strada, essendo queste entrate patrimoniali di diritto pubblico. In questo caso, oltre agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 68913, le facoltà di abbattimento di oneri accessori potranno riguardare le somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
    In generale, per le entrate patrimoniali sia di diritto pubblico, quali il CUP, le rette scolastiche, gli oneri di urbanizzazione, sia di diritto privato, quali il corrispettivo servizio idrico e i canoni di locazione, il Comune può rinunciare ai soli interessi. 

    Discorso a parte per il CUP, per il quale è comunque prevista dall’art. 1, comma 821, legge n. 160 del 2019, l’applicazione di una sanzione.
    Inoltre, sempre con riferimento al CUP non si ritiene riducibile o disapplicabile l’indennità prevista dalla lettera g) del medesimo comma 821,
    in quanto rappresenta la tariffa dovuta a fronte di occupazioni o impianti abusivi, a sua volta soggetta all’applicazione di un’autonoma sanzione, pari all’importo dell’indennità ed elevabile fino al doppio.
    Oltre alla possibilità di adottare forme di definizione agevolata di crediti comunali cristallizzati in provvedimenti comunali definitivi, il comma 103 prevede anche che “ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento”.
    La disposizione autorizza quindi forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano accertate dall’ente.

    Nel caso di entrate tributarie il vantaggio in questo caso sarebbe nel risparmio in termini di interessi e sanzioni comunque dovute, anche a titolo di ravvedimento operoso. 

    Tale forma di definizione agevolata appare sicuramente efficace con riferimento alla TARI, mentre crea incertezze per quanto attiene all’IMU, in ragione sia della non predeterminazione dell’importo dovuto, sia della presenza della quota di competenza statale, nel caso di immobili del gruppo catastale “D”. 

    Tale forma di definizione agevolata si concretizza, infatti, con un versamento spontaneo, che il Comune potrebbe non essere in grado di
    comunicare preventivamente, mentre la quota statale deve essere versata direttamente all’erario. Ma su quest’ultimo punto occorre richiamare la rigida posizione del Dipartimento delle finanze in merito al divieto per i Comuni di esercitare la propria potestà regolamentare con riferimento alla quota statale che porta a ritenere che il Comune possa disporre forme di definizione agevolata dell’IMU solo con riferimento alla quota comunale. 

    Si deve in proposito precisare che, ovviamente, rimane ferma la possibilità di definire l’IMU statale pretesa con un accertamento comunale, in quanto in tale ipotesi il gettito resta sempre di esclusiva competenza comunale.
    Oggetto della definizione agevolata può essere anche la regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate conseguenti a piani di rateazione concessi dall’ente, anche con riferimento ad accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali o accordi di mediazione, scaduti ad una determinata data individuata dall’ente.

    Si rimanda alla nota per tutti gli altri chiarimenti.

    Rottamazione IMU e TARI: autonoma rispetto a quella principale

    La Rottamazione per i Comuni e gli altri enti locali per introdurre l'agevolazione su Imu, Tari, multe e tariffe di loro competenza sono parallele alla rottamazione quinquies.

    Il 3 febbraio il MEF in risposta a un question time in commissione Finanze alla Camera lo ha ribadito.

    L’obiettivo del legislatore è quello di lasciare piena autonomia agli enti territoriali.

    Si vuole:

    • da un lato dare la possibilità alle amministrazioni locali di scegliere tempi e modalità applicative delle proprie rottamazioni, che possono ridurre o azzerare sanzioni e interessi senza però intaccare la quota capitale, esattamente come succede per le rottamazioni erariali. 
    • dall'altro gli enti che hanno affidato le proprie entrate all’agenzia delle Entrate Riscossione non potranno chiederle di gestire le pratiche per le definizioni agevolate deliberate a livello locale.

    Viene specificato che:"Gli enti territoriali sono liberi di definire, entro i limiti stabiliti dalla legge, le procedure e i termini per la definizione agevolata dei tributi e delle entrate patrimoniali di propria competenza"

    L’eventuiale collegamento alla rottamazione statale è disciplinato in un comma separato ossia il n 104 della legge 199/2025, e rappresenta "un caso residuale di definizione che può essere attivato solo nell’ipotesi in cui il legislatore ha disposto la definizione per le entrate erariali e questa coinvolga le entrate degli enti territoriali gestite da Ader". 

    Le rottamazioni locali sono autonome rispetto a quelle erariali e possono:

    • riguardare tutte le entrate di competenza dell’ente,
    • essere disciplinate con regolamento in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza per i bilanci di previsione (quest’anno al momento è al 28 febbraio).

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