• IMU e IVIE

    Recupero ICI 2006-2011: regole e modello per gli ENC

    Il Decreto MEF del 4 febbraio viene pubblicato sulla GU n 31/2026 e contiene tutte le regole per inviare la dichiarazione di recupero ICI entro il 31 marzo prossimo.

    Il Recupero ICI degli Enti non commerciali è stato previsto dall’art. 16-bis del D. L. 16 settembre 2024, n. 131, inserito dalla legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166, dedicato alle misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023.
    In particolare, la sentenza in questione ha parzialmente annullato la “Decisione della Commissione, 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006) Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione nella parte in cui la Commissione europea “non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI)”.
    La Corte ha ritenuto che la Commissione europea avrebbe dovuto “[…] esaminare minuziosamente le difficoltà prospettate e le modalità alternative di recupero proposte”

    Successivamente la medesima Commissione ha emesso la decisione del 3 marzo 2023 con la quale ha imposto all’Italia il recupero fornendo, altresì, le indicazioni necessarie per la sua concreta attuazione.
    Sulla base della decisione in commento, è stato, quindi, emanato il citato art. 1-bis del D. L. n. 131 del 2024.
    Il periodo da prendere in considerazione ai fini del recupero, che è quello che va dall’anno 2006 all’anno 2011.

    Recupero ICI 2006-2011: regole e modello per gli ENC

    Il MEF ha pubblicato il modello di dichiarazione Recupero ICI ENC, per il recupero dell’aiuto di Stato relativo all’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 fino al 2011.

    La dichiarazione va presentata entro il 31 marzo 2026, i versamenti effettuati entro il 30 aprile 2026. 

    A tal proposito con il D.M. 4 febbraio 2026 del Direttore generale delle Finanze del MEF, sono approvati il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche concernenti il recupero dell’aiuto di Stato relativo all’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 fino al 2011.

    Scarica qui il Modello per il recupero ICI

    Scarica qui le Istruzioni al Modello Recupero ICI.

    Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025, in esecuzione del disposto del predetto art. 16-bis del D. L. n. 131 del 2024, ha stabilito quanto segue, riprendendo in parte quanto già disciplinato nella norma in questione:

    • è fissato al 31 marzo 2026 il termine entro il quale sono tenuti a presentare la dichiarazione per il recupero dell’ICI,
      per il periodo dal 2006 al 2011, i soggetti passivi che abbiano presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC relativamente ad uno degli anni d’imposta 2012 o 2013, indicando un importo a debito per una somma superiore a 50.000 euro annui (ovvero che abbiano subìto un accertamento per le medesime imposte e annualità);
    • la dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel periodo 2006-2011;
    • per la determinazione dell’ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell’IMU vigente al 2013; la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono, invece, quelli stabiliti dall’allora vigente disciplina ICI, applicabile nell’anno interessato dal recupero. Per le annualità in cui l’aliquota effettiva non è individuabile si applica l’aliquota media del 5,5 per mille;
      il versamento del beneficio ricevuto non è dovuto se nel periodo dal 2006 al 2011 sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti de minimis, cosiddetti “generali”, pro tempore vigenti al tempo dell’aiuto da recuperare, vale a dire il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in vigore fino al 31 di cembre 2006 e il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.

    Dichiarazione di Recupero ICI: invio telematico entro il 31 marzo

    La dichiarazione telematica Recupero ICI ENC deve essere presentata entro il 31 marzo 2026, direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato.

    Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un identificativo “protocollo telematico” che conferma l’avvenuta ricezione del file.

    Successivamente il servizio fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. 

    I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. 

    Il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e pertanto entro il 30 aprile 2026.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Imprese sociali in forma societaria: chiarimenti sul trattamento IVA

    L'Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2026 ha replicato a dubbi sul percorso di razionalizzazione del sistema IVA avviato con il Dlgs n 186/2025.

    Viene esplicitata una lettura sistemica delle novità della nuova articolazione delle esenzioni dell'art 10 del Decreto IVA.

    Imprese sociali in forma societaria: IVA al 5%

    Come chiarito dalle Entrate il legislatore distingue nettamente tra le diverse tipologie di prestazioni. 

    Per le attività di trasporto di malati e feriti (di cui all’articolo 10, comma 1, n. 15), l’esenzione Iva viene ancorata alla natura dell’attività svolta, senza tenere conto dalla forma giuridica del soggetto prestatore del servizio.

    A partire dal 2026, il regime di esenzione trova applicazione nei confronti di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, siano esse costituite in forma associativa, di fondazione o in forma societaria. 

    Per le prestazioni di cui ai numeri 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972, che rappresentano il nucleo degli interventi sanitari, sociosanitari, assistenziali ed educativi, il riferimento agli enti del Terzo settore è accompagnato, dall’esclusione delle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile: 

    • società semplice, 
    • Srl, 
    • società in nome collettivo, 
    • società in accomandita semplice, 
    • società per azioni

    Occorre distinguere tra imprese sociali non societarie e imprese sociali costituite in forma societaria, includendo le prime, anche se organizzate in forma associativa o di fondazione, nel perimetro dell’esenzione, ed escludendo invece le seconde. 

    L'impostazione si colloca in un percorso di razionalizzazione dell’Iva che ha visto le imprese sociali costituite nelle forme del libro V, del titolo V del Codice civile nella possibilità di avvalersi di un regime agevolato (quello dell’aliquota del 5%) per le prestazioni sanitarie, sociosanitarie, assistenziali ed educative rese nei confronti dei soggetti fragili indicati al numero 27-ter del decreto Iva, quali anziani e persone con disabilità. 

    La risposta fornita dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2026 consente così di ricostruire la ratio dell’intervento normativo:

    1. si chiarisce che il perimetro dell’esenzione Iva vede rigarda le imprese sociali non societarie assimilate agli enti del Terzo settorein forma di associazioni e fondazioni;
    2. le imprese sociali costituite in forma societaria vengono ricondotte a un regime di imponibilità agevolata coerente con quello delle cooperative sociali, attività con funzione sociale di interesse generale pur all’interno di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale. 

    Con tale chiarimento si supera una delle principali aree di incertezza generate dal passaggio dal regime Onlus al nuovo assetto del Terzo settore, dando coerenza sistematica al trattamento Iva delle imprese sociali.

  • Versamenti delle Imposte

    Minimum tax: Modello Globe per i gruppi

    Con il Provvedimento n 46523 le Entrate hanno pubblicato il Modello Globe e le relative istruzioni.

    Scarica qui il Modello Globe sulle imposte minime per i gruppi di imprese

    Scarica qui le istruzioni

    Sono tenute a presentare la dichiarazione fiscale:

    a) la controllante capogruppo di cui all’art. 13, la partecipante intermedia di cui all’art. 14 e la partecipante parzialmente posseduta di cui all’art. 15, localizzate nel territorio dello Stato italiano, responsabili dell’imposta mi- nima integrativa;
    b) l’impresa, diversa dall’entità di investimento, localizzata nel territorio dello Stato italiano individuata quale responsabile dell’imposta minima suppletiva ai sensi dell’art. 19, comma 2, o dell’art. 20, comma 3;
    c) l’impresa, l’entità a controllo congiunto o l’entità sussidiaria a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonché l’entità trasparente apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano individuate quali responsabili dell’imposta minima nazionale ai sensi dell’art. 18, comma 7, secondo periodo, e dell’art. 10 del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° luglio 2024 sull’imposta minima nazionale.

    I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione coincidono con i soggetti tenuti al versamento dell’imposta. 

    Si evidenzia che tali soggetti potrebbero risultare diversi, nell’ambito dello stesso gruppo, per ciascuna delle imposte.

    Dichiarazione Globe: modello e istruzioni

    L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dispone che, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese secondo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole adottate il 14 dicembre 2021 dall’OCSE e alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, è istituita una imposizione integrativa prelevata attraverso:
    a) l’imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
    b) l’imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
    c) l’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.
    L’articolo 53 del citato decreto legislativo prevede la presentazione della dichiarazione fiscale annuale relativa all’imposizione integrativa. 

    Con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 7 novembre 2025 sono state stabilite le modalità attuative per gli adempimenti previsti dal predetto articolo 53, commi 1 e 2, in particolare per gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte dovute in Italia.
    Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del citato decreto ministeriale, con il provvedimento in oggetto è approvato il modello con le relative istruzioni e sono definite le modalità di trasmissione.
    La trasmissione telematica del modello è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dalla data che sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

    Il file contenente il modello può essere formato anche utilizzando il software denominatoDichiarazioneGlobe”.

    I dati contenuti nel modello devono essere trasmessi secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

    Modello Globe: quando si presenta

    La dichiarazione è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente o tramite un intermediario di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli REDDITI".
    La dichiarazione va presentata entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio oggetto della dichiarazione (“esercizio di riferimento”). 

    In deroga, la dichiarazione è trasmessa entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio transitorio di cui all’art. 54, comma 1. 

    Ai fini del termine più ampio di diciotto mesi, non rileva il fatto che il gruppo fruisca di Regimi di Esclusione o di Regimi Semplificati né si applica l’ipotesi disciplinata nell’art. 7, comma 2, del decreto sull’imposta minima nazionale.
    Il primo termine di scadenza della dichiarazione, indipendentemente dall’inizio o dalla durata dell’esercizio, non può essere anteriore al 30 giugno 2026 (ad esempio, nel caso di un gruppo multinazionale avente l’esercizio di 6 mesi, che inizia il 1° gennaio 2024 e termina il 30 giugno 2024, la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2026).

    Modello Globe: quando si pagano le relative imposte

    Le imposte dovute relative ad un esercizio sono versate in due rate.

    La prima rata, corrispondente al 90 per cento dell’importo complessivamente dovuto per l’esercizio di riferimento, va versata entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio stesso.
    La seconda rata, pari al residuo 10 per cento, va versata entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nell’art. 5 del decreto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio (nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 è versata entro l’ultimo giorno del mese di luglio 2026, mentre la seconda rata dell'imposta dovuta per il 2025 è versata entro l’ultimo giorno del mese di aprile 2027

    Allegati: