• Dogane e commercio internazionale

    Tassa unionale sui pacchi di piccolo valore: in vigore da luglio

    Il Consiglio UE approva la tassa di tre euro sui piccoli pacchi, novità in partenza nel mese di luglio, e su ogni prodotto presente nelle spedizioni. 

    L'itala con l'ultima legge di Bilancio ne aveva approvata una di due euro al momento prorogata a marzo. In proposito leggi: Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE             

    Facciamo il punto sulle novità dal comunicato del Consiglio UE.

    Tassa unionale sui pacchi di piccolo valore: in vigore da luglio

    La tassa sui pacchi extra UE a livello comunitario ha ottenuto il via libera definitivo dal Consiglio europeo in data 11 febbraio.

    La novità entrarà in vigore dal 1° luglio 2026.

    Il contributo si pagherà su ogni prodotto presente nelle spedizioni e avrà un costo di tre euro.

    Durante la riunione ECOFIN del 12 dicembre 2025 è stata approvata una soluzione temporanea in attesa del debutto dell’HUB doganale UE previsto nel 2028, step fondamentale per poter applicare i dazi doganali senza la franchigia dei 150 euro attualmente prevista.

    L'italia ricordiamolo ha approvato una identica tassa nella Manovra 2026.

    Dato l'aumento delle spedizioni sulle piattaforme online, il legislatore europeo ha la lente di ingrandimento puntata su queste spedizioni e il Parlamento UE, per citare i casi più espliciti, ha tirato in ballo Temu e Shein nella presentazione della novità.

    Sulle piattaforme, e non a chi acquista, ci sarà un contributo.

    Secondo i dati riportati dalla Commissione Europea, nel 2024 sono arrivati 4,6 miliardi di articoli di basso valore, sotto i 150 euro, non sono sottoposti a dazi doganali.

    Di qui l'esigenza di intervenire per tutelare ambiente e commercio che ha portato alla introduzione a partire dal 1° luglio 2026, di una tassa di 3 euro sulle piccole spedizioni, che si applica a ogni prodotto che arriva dai paesi extra UE.

    Vediamo il dettaglio dal comunicato del Consiglio europeo: 

    Oggi il Consiglio ha raggiunto un accordo per applicare, a partire dal 1º luglio 2026, un dazio doganale fisso di 3 euro sulle piccole spedizioni di valore inferiore a 150 euro che entrano nell'UE, in gran parte attraverso il commercio elettronico.

    Questa misura temporanea è stata presa in risposta al fatto che queste spedizioni attualmente entrano nell'UE in esenzione da dazi, il che comporta una concorrenza sleale per i venditori dell'UE, rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, elevati livelli di frode e preoccupazioni ambientali. La misura verrà applicata fino all'entrata in vigore dell'accordo permanente per queste spedizioni, concordato nel novembre 2025. Il dazio di 3 euro sarà applicato a ciascun prodotto contenuto in una spedizione, secondo le rispettive voci doganali.

    A partire dal 1º luglio 2026 le merci che entrano nell'UE in piccole spedizioni e il cui valore è inferiore a 150 euro saranno soggette a un dazio doganale fisso di 3 euro. L'aliquota sarà applicata a tutte le merci che entrano nell'UE per le quali i venditori di paesi terzi sono registrati nello sportello unico per le importazioni (IOSS) dell'UE ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ciò comprende il 93% di tutti i flussi di commercio elettronico verso l'UE.

    La misura si distingue dalla cosiddetta "tassa di gestione" proposta, attualmente in discussione nel contesto del pacchetto di riforma doganale e del quadro finanziario pluriennale.

    Infine, è stato specificato che la Commissione valuterà periodicamente se l'aliquota debba essere estesa alle merci in arrivo nell'UE vendute da operatori non registrati nell'IOSS.

    Per quanto riguarda l'Italia, i lavori di conversione in legge del DL Milleproroghe, sono una occasione per prendere tempo anche per coordinarsi con l’UE.

    In proposito il Ministro Giorgetti ha dichiarato: “Valuteremo (la proroga), c’è una decisione europea e vedremo di renderla coerente”.

  • Contribuenti minimi

    Forfettari: l’errore altrui causa l’uscita dal regime

    Con la Risposta a interpello n 26/2026 l'Agenzia delle Entrate stupisce nella replica ad un quesito sui forfettari. 

    In particolare si tratta il caso di un contribuente in regime forfetario che ha percepito compensi erroneamente nella quale si chiedeva se tali compensi fanno reddito e se essi possono determinare la fuoriuscita dal regime.

    Forfettari: causa di uscita dal regime l’errore altrui

    Una contribuente in regime forfettario, medico di medicina generale, si è trovata a superare la soglia degli 85.000 euro per effetto di compensi erroneamente percepiti e poi restituiti. 

    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto delicato: ai fini del limite per la permanenza nel regime, contano anche le somme incassate e successivamente restituite .

    La contribuente applicava il regime forfettario nel 2024. A causa di un errore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale (ASP), è stata inquadrata come medico pediatra, con conseguente erogazione di compensi più elevati rispetto a quelli spettanti.

    L’errore è stato rilevato nel gennaio 2025.

    Le somme indebitamente percepite nel 2024 sono state integralmente restituite nel 2025, in parte tramite bonifico e in parte mediante trattenute.

    Il problema nasce dalla Certificazione Unica 2025 (redditi 2024), che riportava l’intero ammontare dei compensi percepiti nel 2024, senza considerare la successiva restituzione. 

    L’importo indicato superava la soglia di 85.000 euro, limite previsto dall’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014 per accedere e permanere nel regime forfettario .

    La contribuente ha quindi chiesto:

    1. se fosse possibile escludere dal calcolo i compensi percepiti per errore e poi restituiti;
    2. se potesse continuare ad applicare il regime forfettario nel 2025;
    3. come recuperare l’imposta sostitutiva versata su somme non spettanti.

    L’Agenzia delle Entrate, nel parere, richiama la disciplina del regime forfettario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e chiarisce un punto centrale.

    Ai fini della verifica del limite di 85.000 euro, rientra ogni compenso percepito nel periodo d’imposta, anche se successivamente restituito al committente, ad esempio perché non spettante per errore di quantificazione .

    Nel regime forfettario, infatti, opera il principio di cassa: rilevano i compensi effettivamente incassati nell’anno.

    Di conseguenza:

    • anche i compensi erroneamente corrisposti nel 2024
    • concorrono sia alla determinazione della base imponibile
    • sia alla verifica del superamento della soglia di 85.000 euro .

    Poiché – secondo quanto prospettato dalla contribuente – l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nel 2024 ha superato il limite previsto, l’Agenzia conclude che il regime forfettario cessa di avere applicazione dal 2025, ai sensi del comma 71 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 .

    La restituzione avvenuta nel 2025 non incide sulla verifica della soglia relativa al 2024.

    Quanto al maggior carico fiscale sostenuto, l’Agenzia precisa che la contribuente può esclusivamente:

    • presentare un’istanza di rimborso all’ufficio territorialmente competente,
    • nei termini di legge,
    • per ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva versata sulle somme poi restituite .

    Non è quindi possibile “correggere” retroattivamente il superamento della soglia né disapplicare la fuoriuscita dal regime per il 2025.

  • Certificazione Unica

    CU 2026: il codice “24” per i medici forfettari

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per la CU 2026: scarica qui Modello CU 2026 e istruzioni per provvedere secondo il calendario appena stabilito. 

    Tabella di riepilogo delle scadenze per l'invio della CU 2026

    Tipologia

    Scadenza

    CU dipendenti e pensionati

    16 marzo 2026

    CU autonomi

    30 aprile 2026

    CU contenente redditi esenti eo esclusi da precompilata

    31 ottobre 2026 

    Per le ritenute dell'anno d'imposta 2025 nella CU 2026 è confermato l'esonero dall'invio per i forfettari.  

    Tuttavia l'obbligo resta per le categorie i cui compensi sono esclusi dall'ambito della fatturazione elettronica.

    Leggi anche: CU 2026: il calendario degli invii             

    CU 2026: esonero per i forfettari salvo le professioni sanitarie

    Il debutto della fattura elettronica per tutti, che ha reso accessibili al Fisco i dati relativi alle somme percepite, ha determinato per la CU 2025 l'esonero dalla presentazione di quelle dei forfettari, i cui dati appunto sono ugualmente disponibili al Fisco.

    La semplificazione introdotta dalla Riforma fiscale non riguarda però quei soggetti, come i medici convenzionati in partite IVA, per la quale è confermato il divieto di emissione delle fatture tramite il SdI.

    L'esonero dalla CU per i forfettari quindi non riguarda i compensi corrisposti a tali medici, per i quali l’Agenzia delle Entrate continua a necessitare di dati di dettaglio per il l monitoraggio dei redditi.

    Nella CU 2026 per tali compensi, nella sezione VII. Istruzioni per il sostituto d’imposta – Compilazione dati FIscali, previdenziali e assistenziali – Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, al punto 6 occorre indicare il numero 24.

    Come dettagliato dalla stesse istruzioni con il codice 24 si indicano le somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuita` assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 54, della L. 190/2014 non assoggettate a ritenuta d’acconto, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R 322 del 1998.

  • Fatturazione elettronica

    Fatture a cavallo d’anno: decisione UE ammette la retroattività

    Con una sentenza del Tribunale dell’Unione europea, relativa alla causa T-689/24, pubblicata l'11 febbraio, pronuncia di estrema rilevanza si prevede che debba essere consentita la detrazione dell’IVA nel periodo in cui il diritto è sorto, anche nell’eventualità in cui il cessionario o committente sia venuto in possesso della fattura di acquisto nell’anno successivo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

    Questra la sintesi della novità, vediamo ora maggiori dettagli del caso di specie, relativo alla delicata questione delle fatture a cavallo d'anno.

    Fatture a cavallo d’anno: decisione EU ammette la retroattività

    Con una pronuncia destinata a incidere sulla gestione operativa dell’IVA, il Tribunale dell’Unione europea (Sezione pregiudiziale) ha chiarito che una norma nazionale non può impedire al soggetto passivo di detrarre l’IVA “nel periodo giusto” solo perché la fattura è stata ricevuta nel periodo d’imposta successivo, se però la fattura è comunque disponibile prima della presentazione della dichiarazione IVA.

    Il caso nasce in Polonia (causa T-689/24, I. S.A. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) e riguarda la detrazione dell’IVA su acquisti di gas ed energia elettrica: l’operazione è effettuata in un periodo, ma le fatture arrivano nel periodo successivo. 

    La questione è se la detrazione debba “slittare” automaticamente. 

    Il Tribunale rispondec di no, se al momento della dichiarazione la fattura c’è.

    La sentenza ruota attorno a una distinzione che, nella pratica, fa tutta la differenza:

    • il diritto a detrazione “sorge” quando l’IVA diventa esigibile (art. 167 Direttiva IVA).
    • l’esercizio del diritto richiede il possesso della fattura (art. 178, lett. a) Direttiva IVA).

    In altre parole: la fattura è una condizione formale per esercitare la detrazione, ma non può trasformarsi in un requisito che sposta in avanti la nascita stessa del diritto.

    È proprio qui che il Tribunale va contro la regola nazionale oggetto di rinvio: una disciplina che collega il momento rilevante della detrazione non all’esigibilità dell’imposta, ma al periodo di ricezione della fattura, rischia di introdurre una condizione aggiuntiva non prevista dalla Direttiva IVA.

    Il sistema IVA europeo si fonda su un’idea semplice: l’IVA deve gravare sul consumatore finale, non sull’operatore economico. 

    Per questo il diritto a detrazione è considerato un cardine del meccanismo IVA.

    Se un soggetto passivo non può detrarre nel periodo in cui il diritto è sorto, pur avendo la fattura disponibile prima di presentare la dichiarazione, finisce per sopportare temporaneamente un costo finanziario (un’IVA “anticipata” che non dovrebbe pesare su di lui). Secondo il Tribunale, questo effetto è incompatibile con i principi di:

    • neutralità dell’IVA (l’imposta non deve diventare un costo per l’impresa),
    • proporzionalità (le misure nazionali non devono eccedere quanto necessario),
    • e, nel ragionamento complessivo, con l’impostazione della Direttiva sull’immediatezza della detrazione.

  • Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Assegnazione agevolata soci: i beni fuori campo IVA

    Con l’ordinanza n. 2786, depositata l’8 febbraio 2026, la Corte di Cassazione interviene sul trattamento IVA dell’assegnazione agevolata di immobili ai soci, chiarendo in modo puntuale quando, pur in presenza di un’operazione fuori campo IVA, sorge l’obbligo di rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972.

    La pronuncia riguarda le assegnazioni agevolate previste dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) in caso di scioglimento delle società non operative, ma i principi affermati assumono rilievo sistematico e risultano applicabili anche alle successive riproposizioni della misura (da ultimo, art. 1, comma 35 ss., L. 199/2025).

    Assegnazione agevolata soci: i beni fuori campo IVA

    Nel caso esaminato, l’immobile era stato acquistato da un privato, senza esercizio del diritto alla detrazione IVA. 

    In sede di scioglimento agevolato, l’assegnazione ai soci è stata effettuata in applicazione dell’art. 1, comma 116, L. 296/2006, secondo cui tali operazioni “non sono considerate cessioni” ai fini IVA.

    La Corte, tuttavia, amplia il ragionamento in chiave sistematica. 

    Richiamando l’art. 2, comma 2, n. 5) del DPR 633/72, conferma che sono soggette a IVA le destinazioni di beni a finalità estranee all’impresa (c.d. autoconsumo esterno), con esclusione dei beni per i quali non è stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto.

    Pur essendo l’assegnazione ai soci formalmente disciplinata dal successivo n. 6) dell’art. 2, la Cassazione ne ribadisce l’assimilazione alla fattispecie dell’autoconsumo “esterno” prevista dal n. 5), proprio perché solo quest’ultima contiene l’espressa esclusione per i beni acquistati senza detrazione.

    Si consolida così l’interpretazione estensiva già fornita dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 40/2002 e circ. n. 26/2016):

    • l’assegnazione di un bene non è imponibile IVA se il bene non ha beneficiato del diritto alla detrazione, ad esempio perché acquistato da un privato, prima del 1972 o, nella disciplina vigente, perché oggettivamente escluso dal diritto alla detrazione (si pensi ai fabbricati abitativi).

    Il passaggio più rilevante dell’ordinanza riguarda però il trattamento delle spese sostenute successivamente sull’immobile, in particolare lavori di trasformazione o ampliamento per i quali sia stata detratta l’IVA.

    La Corte chiarisce che:

    • l’assegnazione del bene rimane fuori campo IVA, se l’immobile era stato acquistato senza detrazione;
    • tuttavia, l’imposta detratta sui lavori edilizi deve essere rettificataai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72, qualora:
      • le spese siano incrementative del valore del bene, e
      • la loro utilità non sia esaurita al momento dell’assegnazione.

    La rettifica deve essere operata nel periodo di osservazione fiscale (per gli immobili, dieci anni), tenendo conto della quota residua di detrazione riferibile alla parte di utilità ancora esistente.

    Il principio è coerente con la funzione dell’art. 19-bis2: evitare che un’imposta detratta in un contesto di utilizzo “imprenditoriale” rimanga definitivamente acquisita quando il bene viene destinato a finalità estranee all’impresa.

    Un’ulteriore precisazione della Cassazione riguarda la natura degli interventi.

    La rettifica presuppone che si tratti di lavori finalizzati a migliorare le condizioni di utilizzazione dell’immobile (interventi incrementativi). 

    Diverso è il caso in cui:

    • l’ampliamento integri la realizzazione di una nuova unità immobiliare, oppure
    • la consistenza degli interventi sia tale da poter costituire una autonoma unità immobiliare, con proprie caratteristiche distintive ed economiche.

    In tale ipotesi, la parte realizzata successivamente assume autonomia funzionale ed economica e deve essere assoggettata autonomamente a IVA in occasione dell’assegnazione.