• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: il campo dichiarazione rettificativa per il 730

    La campagna dei dichiarativi è nel vivo e regole Modello Redditi PF 2026 anno di imposta 2025 sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.

    Nel Frontespizio del Modelllo compare ancora la novità dello scorso anno "Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026"

    Tale campo consente la correzione di errori della dichiarazione 730/2026 commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, vediamo i dettagli.

    Redditi PF 2026: la Dichiarazione rettificativa per il 730

    Nel Frontespizio del Modello Redditi PF fascicolo 1 è presente la casella.

    Si tratta della Dichiarazione Rettificativa del 730/2026.

    La casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026” deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2026 (anno di imposta 2025), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano compilati il rigo C16 del quadro C e i quadri W, M e T.

    In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2026 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.
    Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2026, si dovrà barrare la casella “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza) oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella presente casella:

    • codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
    • codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
    • codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

    Si conferma che, in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925” per il versamento della somma dovuta.

  • Principi Contabili Nazionali

    OIC 32 strumenti finanziari derivati: consultazione fino al 31 maggio

    Al via la revisione dell’OIC 32 sui derivati degli strumenti finanziari.

    Vediamo una sintesi del contenuto della bozza pubblicata in consultazione fino al 31 maggio.

    OIC 32 strumenti finanziari derivati: consultazione fino al 31 maggio

    L’OIC, il 1° aprile, ha pubblicato  in consultazione una bozza di emendamenti all’OIC 32 – Strumenti finanziari Derivati.

    Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 2426, comma 3, del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del presente principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;
    b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
    c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

    L’OIC con gli emendamenti in oggetto propone di:

    • classificare il FV dei derivati utilizzati gestionalmente per coprire il rischio prezzo in un’apposita voce della sezione operativa;
    • chiarire che un contratto che prevede l’obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio, direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata;
    • chiarire che è possibile coprire un importo nominale variabile di energia elettrica, allineato alla quantità che l’impianto di riferimento si prevede generi.

    L'invio dei commenti è previsto entro il 31 maggio 2026 al seguente indirizzo:

    Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.
    La bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione. 

    La versione definitiva degli emendamenti sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.

  • Determinazione imposta IRAP

    Costo del lavoro e deducibilità IRAP: chiarimenti sul lavoro prestato all’estero

    Con la Risposta a interpello n 95 del 1 aprile le Entrate hanno replicato ad un quesito sulla base imponibile IRAP.

    Un Società chiedeva se, nell'ipotesi in cui la società/datrice di lavoro sia un soggetto residente in Italia che non disponga di sedi o di stabili organizzazioni all'estero sia o meno deducibile, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP il costo del lavoro relativo al personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all'estero.

    La Società rappresenta di essere stata costituita nel […], di avere sede a […] e di essere una piattaforma che […] dell'ambiente BETA, supportando, in particolare, non solo le grandi aziende che devono gestire molte licenze BETA, ma anche i team IT nell'ambito delle relative attività di controllo.
    La Società rileva che la propria attività viene svolta tramite team specializzati, che operano nel mercato globale della gestione e governance di BETA, con una forte presenza in […], […] e […], quindi, in più Paesi, sia appartenenti all'Unione Europea, sia extraUE. Questa attività viene svolta tramite l'impiego di personale dipendente, assunto in Italia, che presta la propria opera in Italia e all'estero.
    In particolare, la Società rappresenta che il personale che opera all'estero, regolarmente inquadrato ai fini giuslavoristici e contributivi in Italia, è assunto a tempo indeterminato e svolge la propria attività in […], […] e […], senza necessità di un ufficio o di una stabile organizzazione in detti Paesi. I servizi sono prestati nei suddetti Paesi tramite le figure sotto riportate, annoverate nell'istanza a titolo esemplificativo: […].
    Alla luce di quanto descritto, la Società chiede ''se il costo del lavoro relativo al personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato, e operante all'estero, possa ritenersi deducibile ai fini Irap, ai sensi degli articoli 5 e 11 del D.lgs. n. 446/1997, e del principio di inerenza richiamato da prassi e giurisprudenza''

    IRAP: è deducibile il costo del lavoro assunto in Italia e impiegato all’estero?

    Le Entrate ricordano che il sistema di determinazione della base imponibile dell'IRAP è fondato sul cd. principio di presa diretta dal bilancio e sul conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES.
    In particolare, l'articolo 5 del decreto Irap, applicabile alla determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali, prevede che ''la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della
    produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio''.

    Tanto premesso, il caso in esame riguarda la deducibilità, ai fini IRAP, dei costi relativi al personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all'estero, senza il supporto di sedi o di stabili organizzazioni all'estero.
    Pertanto si affermare che l'Istante determina la base imponibile senza applicare l'articolo 12 del decreto Irap, bensì le ordinarie regole di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 11 del decreto Irap.
    In effetti, un soggetto passivo residente in Italia che svolge all'estero la propria attività, senza una stabile organizzazione, è assoggettato al tributo regionale in relazione all'intero valore della produzione netta, ovunque la stessa sia svolta (in Italia o all'estero).
    Tale conclusione trova conferma nelle istruzioni alla dichiarazione modello IRAP, nella sezione dedicata alle deduzioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto Irap, in cui è stato chiarito che ''[…] nell'ipotesi di soggetto residente nel territorio dello Stato che svolge attività anche all'estero le deduzioni sono riconosciute solo limitatamente al personale impiegato nel territorio dello Stato. Con specifico riferimento alle spese per il personale, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto Irap stabilisce che ''[t]ra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile […]''.
    Il successivo articolo 11, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, prevede, al comma 4 octies, che ''[p]er i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato […]'', come, da ultimo, sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decretolegge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (cfr. la risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2022).
    Con la modifica al comma 4 octies, il legislatore ha inteso ''razionalizzare'' il quadro delle norme in materia di IRAP che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro, riformulando la disposizione che regola la deduzione del costo del lavoro prestato con rapporto a tempo indeterminato, elevandola così a rango di disposizione generale.
    Con l'introduzione di tale previsione, sono state conseguentemente abrogate le deduzioni speciali preesistenti applicabili al rapporto di lavoro a tempo indeterminato in modo da semplificare la determinazione del valore della produzione e l'attività di compilazione dei modelli dichiarativi.
    Nel caso di specie, la Società dichiara di offrire ai propri clienti una serie di servizi informatici avvalendosi di personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato stabilmente all'estero, senza però il supporto di alcuna stabile organizzazione al di fuori dell'Italia. 

    Visto che la Società non dispone di una stabile organizzazione all'estero, l'intero valore della produzione netta dalla stessa prodotto risulta imponibile in Italia.
    Considerato il dato letterale dell'articolo 11, comma 4 octies, del decreto Irap e la sua ratio, si ritiene che, alla luce degli elementi forniti in sede di istanza, la Società possa dedurre dalla base imponibile dell'IRAP il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all'estero (senza una
    stabile organizzazione), sempre nel rispetto del principio di inerenza che presidia la determinazione della base imponibile del tributo regionale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus fiere: erogazioni prorogate fino al 30 giugno

    Con il decreto direttoriale 20 marzo è disposta la proroga fino al 30 giugno 2026 per l’invio al Ministero delle istanze di rimborso del buono da parte delle PMI di cui al Capo II del decreto interministeriale 26 giugno 2025. 

    Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutti gli aiuti previsti             

    Bonus fiere: beneficiari

    Il Capo II del Decreto suddetto rubricato Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche dispone di risorse per un importo di euro 7.880.000,00 (settemilioniottocentoottantamila/00).

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione dell’istanza, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
    b) avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
    c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
    d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
    e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    f) dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche;
    g) non aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 (tre) anni dalla data di presentazione dell’istanza. Il possesso del predetto requisito è attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione. 2. 

    Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
    b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell’istanza, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dell’istanza

    c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

    Bonus fiere: spese ammissibili

    Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:
    a) spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
    b) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
    c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;
    d) spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
    e) spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
    f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
    g) spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
    h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
    i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

    Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutti gli aiuti previsti.

    Accedi qui alla pagina del MIMIT dedicata al bonus fiere le cui richieste di erogazione scadono il 30 giugno.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Responsabilità tributaria commercialista: Carbone rassicura

    Il Direttore delle Entrate Carbone replica alla richiesta dei commercialisti riportate nella nota del 13 marzo pubblicata sulla pagina del CNDCEC con la quale si esprimeve forte preoccupazione per la Sentenza n. 5638 del 12 marzo della Cassazione con la quale è stato statuito che"il professionista che si limita a trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi di una società, senza averle materialmente redatte, può essere sanzionato per concorso nelle violazioni tributarie del cliente se è anche tenutario della contabilità"

    Vediamo le dettagliate preoccupazioni dei commercialisti e la replica di Carbone.

    Responsabilità tributaria commercialista: sentenza Cassazioine 5683/2026

    I Commercialisti a voce del presidente De Nuccio commentano la recente Cassazione civile n. 5638 del 12 marzo 2026 definita preoccupante e la parola è un eufeismo secondo la nota.

    Parafrasando le parole del presidente per la sconcenrante pronuncia non basta non aver commesso materialmente la violazione, non basta non aver redatto la dichiarazione infedele, non basta non aver tratto alcun vantaggio personale dall’illecito, il commercialista che ha accesso alla contabilità, è comunque responsabile. 

    Secondo De Nuccio: La sentenza afferma che il commercialista tenutario della contabilità, anche quando si limiti alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte dal cliente o da terzi, ha l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge. Un obbligo che, secondo la Corte, deriva dalla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. Ma qui si annida il primo, macroscopico problema: la Cassazione trasforma un dovere di diligenza professionale in una presunzione di responsabilità. Se la dichiarazione trasmessa contiene errori, il professionista è automaticamente colpevole di non averli rilevati. Non importa se il cliente abbia fornito dati falsi, non importa se le irregolarità fossero celate in documenti non consegnati al professionista, non importa se la violazione richiedesse accertamenti che esulano dalle competenze tecniche del commercialista. La Corte parla di “evidenti difformità” tra dichiarazioni e contabilità, ma nella realtà operativa quotidiana le irregolarità tributarie sono spesso il frutto di interpretazioni discutibili di norme complesse, di valutazioni discrezionali su cui lo stesso Fisco e la giurisprudenza si dividono. Pretendere che il commercialista rilevi “ictu oculi” ogni possibile violazione significa attribuirgli poteri divinatori che nessun professionista possiede”.

    Il secondo profilo critico, sempre per parola di De Nuccio, riguarda lo stravolgimento del principio di personalità della responsabilità sanzionatoria. 

    L’art. 2 del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”. 

    L’art. 5 dello stesso decreto prevede che “ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 

    La Cassazione afferma che il concorso del commercialista si configura "a prescindere dal conseguimento da parte del terzo di un effettivo vantaggio economico”.

    In altre parole: non serve che il professionista abbia tratto profitto dall’illecito, non serve che abbia condiviso il disegno fraudolento del cliente, non serve nemmeno che fosse consapevole della natura illecita delle operazioni. Basta che non abbia controllato abbastanza.

    Inoltre, nel comunicato si specifica che  (…) questo non è più un sistema sanzionatorio basato sulla colpevolezza: è responsabilità oggettiva mascherata da negligenza professionale. Come ha correttamente evidenziato la Cassazione n. 21023/2024, l’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 presuppone che il concorrente abbia tenuto una condotta finalizzata al raggiungimento di un autonomo beneficio, traducendosi in una diretta e comune finalità di concorso nell’attuazione di condotte illecite. Senza questo elemento soggettivo, non c’è concorso ma solo prestazione professionale”.

    Infine il terzo aspetto critico riguarda “l’estensione abnorme degli obblighi di controllo imposti al professionista. La sentenza pretende che il commercialista verifichi non solo la coerenza formale tra contabilità e dichiarazione, ma anche “la conformità delle stesse alle norme di legge”. Significa che il professionista deve riesaminare integralmente ogni dichiarazione che gli viene consegnata per la trasmissione, deve verificare la legittimità di ogni operazione contabilizzata, deve sindacare le scelte fiscali del cliente o del collega che ha redatto la dichiarazione, deve sostanzialmente duplicare l’intero lavoro di redazione. E se non lo fa, risponde delle sanzioni”.

    La domanda con cui si conclude la riflessione è: "a cosa serve distinguere tra incarico di tenuta della contabilità, incarico di redazione delle dichiarazioni e incarico di mera trasmissione telematica? Se il professionista risponde comunque di tutto, la separazione degli incarichi diventa una finzione giuridica priva di effetti pratici”.

    Vedremo se l'appello del CNDCEC verrà preso in considerazione.

    Responsabilità tributaria commercialista: Carbone rassicura

    Il Derettore Vincenzo Carbone, intervenuto nel corso della seconda e ultima giornata del Congresso dell’Unione giovani, tenutosi a Napoli, sulla vicenda ha dichiarato quanto segue: “Non vorrei si creasse un inutile allarmismo. Quel professionista aveva ricevuto altri 142 atti di recupero. Quindi era un delinquente che non faceva onore alla categoria. Al netto del caso specifico è chiaro che un commercialista non può essere responsabile se trasmette soltanto la dichiarazione. Abbiamo già dato indicazioni chiare agli Uffici in questo senso e, se servirà un atto d’indirizzo, faremo anche quello”.

    Il resto del suo intervento è stato incentrato sulla collaborazione con i commercialisti e su un cambiamento che, negli ultimi tre anni

  • Enti no-profit

    Iscrizione ONLUS al RUNTS entro il 31 marzo

    A seguito della sopprossione dell’Anagrafe unica delle Onlusle Onlus iscritte nell’Anagrafe, che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro e non oltre il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106. 
    Inoltre entro lo stesso termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017.

    Onlus: come iscriversi al RUNTS entro marzo 2026

    L’ente interessato alla qualifica di terzo settore può presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima. 

    Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio. 

    L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
    Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:

    • atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
    • statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
    •  ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

    Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo. 

    La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).

    Inoltre viene specificato che ai fini della percezione del contributo del cinque per mille sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del 5 per mille, secondo i termini e le modalità reperibili sul sito istituzionale, Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore.

    Si ricorda che le Onlus che non intendano iscriversi al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f) del d.lgs n.460/1997, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  • Successioni

    Rinuncia eredità: esclusa la revoca implicita

    La rinuncia all’eredità non può essere revocata per fatti concludenti. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6803 del 21 marzo 2026, che interviene su un tema di grande rilevanza sia civilistica sia fiscale: il rapporto tra rinuncia, accettazione tacita e obblighi tributari.

    Rinuncia eredità e accettazione tacita: la Cassazione esclude la revoca tacita

    La vicenda trae origine da un avviso di accertamento e liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per imposte ipotecarie e catastali relative a beni immobili caduti in successione.

    Il contribuente non aveva presentato dichiarazione di successione e aveva formalmente rinunciato all’eredità del padre

    Tuttavia, secondo l’Agenzia, alcune condotte – tra cui:

    • trasferimento della sede legale dell’impresa,
    • sottoscrizione di atti relativi agli immobili,

    costituivano atti incompatibili con la rinuncia, configurando quindi una accettazione tacita dell’eredità.

    In primo grado, il ricorso del contribuente viene accolto. Diversamente, la Commissione Tributaria Regionale ribalta la decisione, ritenendo che gli atti posti in essere:

    • non fossero riconducibili alla mera qualità di comproprietario,
    • integrassero una revoca implicita della rinuncia.

    Una lettura che, di fatto, valorizza il comportamento concreto del contribuente come indice di volontà successoria.

    Il contribuente impugna la decisione sostenendo, tra l’altro:

    • la violazione degli artt. 519, 525 e 476 c.c.
    • l’impossibilità di una revoca tacita della rinuncia
    • la natura conservativa (e non dispositiva) degli atti compiuti

    In particolare, viene ribadito che:

    • la rinuncia produce effetti immediati,
    • eventuale revoca richiede forma solenne, non comportamenti impliciti

    La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito e secondo i giudici la rinuncia all’eredità è un atto formale e solenne, e non può essere superata da comportamenti concludenti, gli atti contestati non possono automaticamente tradursi in accettazione tacita, ne consegue nel caso di specie l’annullamento della pretesa fiscale.

    Il cuore della pronuncia è rappresentato dal seguente principio: «Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. (…) l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (…) con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile» 

    La Corte ribadisce quindi un orientamento consolidato: la forma solenne della rinuncia esclude qualsiasi revoca implicita.

  • Successioni

    Imposta di successione 2026: tutte le regole da conoscere

    Dal 15 luglio 2025, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione che il contribuente deve autoliquidare in occasione della presentazione del modello di dichiarazione (decreto legislativo 18/09/2024, n. 139), viene calcolata in maniera automatizzata, come già avviene per le altre somme autoliquidate dal contribuente. 

    La procedura di compilazione della dichiarazione di successione, messa a disposizione dell’utenza, infatti, liquida l’imposta di successione (quadro EF) e dà la possibilità di visualizzare, mediante un prospetto riepilogativo, l’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario. 

    Vediamo tutte le novità da conoscere.

    Dichiarazione di successione 2026: chi la presenta e quando

    La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

    La dichiarazione può essere presentata:

    • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici
    • tramite un intermediario abilitato (professionista o CAF) 

    Inoltre, il contribuente può prenotare un appuntamento per trasmettere il documento dopo averlo compilato.

    Devono presentare la dichiarazione di successione:

    • gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali,
    • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari,           
    • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta,              
    • gli amministratori dell’eredità,
    • i curatori delle eredità giacenti,              
    • gli esecutori testamentari,              
    • i trustee.

     Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

    Dichiarazione di successione 2026: chi è esanerato

    Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:  

    • l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto,              
    • ha un valore non superiore a 100.000 euro,             
    • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

    Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

    Dichiarazione di successione 2026: come si presenta

    La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).

    In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC. 

    Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di consultare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina.

    La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF).

    Il contribuente, inoltre, può prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la trasmissione telematica della dichiarazione di successione, dopo averla compilata.

    La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).

    Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).

    Imposta di successione 2026: come si paga

    Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte

    • ipotecaria
    • catastale
    • di bollo
    • la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Imposta di successione: aliquote e franchigie

    In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:

    • per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025 l’imposta di successione viene autoliquidata dal contribuente e calcolata in maniera automatica in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF).
    • per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti per la lavorazione della dichiarazione.

    Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono nello specifico:

    • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
    • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
    • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
    • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

    Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990).

    L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate.

    Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo:

    • per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
    • per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Decreto ingiuntivo per interessi di mora: quale registro si applica

    Con l’Ordinanza n. 2431 del 5 febbraio 2026 la Cassazione ha stabilito che gli interessi di mora disposti in un decreto ingiuntivo con il quale una società viene condannata al pagamento di una somma di denaro nei confronti di altra società scontano l’imposta di registro con l’aliquota del 3% anche se la prestazione principale rientra in ambito Iva.

    Decreto ingiuntivo per interessi di mora: quale registro si applica

    Nel caso di specie una società possedeva due conti correnti garantiti da una fidejussione di altre società.

    La banca, a causa di un debito prolungato, ha richiesto il decreto ingiuntivo per effetto del quale la società e i suoi garanti sono stati condannati a pagare la somma oltre interessi.

    All'atto della registrazione del decreto, l'Agenzia delle entrata ha applicato imposta di registro al 3% ai sensi dell’articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico sull’imposta di registro (Tuir), Dpr n. 131/1986. 

    Questa disposizione ha natura residuale e si riferisce agli atti, diversi da quelli contemplati da altre norme del testo unico, aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

    La società impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio, ritenendo che gli interessi dovessero scontare l’imposta di registro in misura fissa in considerazione del fatto che la prestazione principale alla quale gli interessi erano connessi, era assoggettata a Iva.

    Di conseguenza, secondo la società ricorrente, doveva applicarsi il principio di alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro, di cui all’articolo 40 del citato Dpr n.131/1986.

    In base a questo principio, le operazioni che rientrano in ambito Iva beneficiano del pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, salvo alcune eccezionei.

    Nei primi gradi di giudizio sono state respinte le motivazioni della società ricorrrente che si è appunto rivolta alla Cassazinoe.

    La Corte di cassazione, con l’ordinanza in oggetto, ha richiamato la nota II riportata in calce all’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, in base alla quale gli atti dell’autorità giudiziaria scontano l’imposta fissa di registro per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette ad Iva.

    Sulla base di ciò si è confermata l’applicazione dell’imposta fissa relativamente alla condanna finalizzata al recupero della quota capitale spettante alla banca.

    Relativamente ai soli interessi, che nel caso di specie avevano natura moratoria, si è affermato che essi dovevano scontare l’imposta di registro in misura proporzionale, in quanto non fanno parte della base imponibile ai fini Iva.

    La Suprema Corte ha sancito quanto segue: “…le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui all’art. 15 del D.P.R.  26 ottobre 1972 n. 633, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IVA, con la conseguenza che esse – ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale – sono assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA.” In senso conforme la Corte di cassazione si era già espressa con l’ordinanza n. 33535 del 15 novembre 2022.

  • Redditi di impresa

    Reti d’imprese: l’agevolazione nella legge sulle PMI

    Viene pubblicata sulla GU n 68 del 23 marzo la Legge annuale sulle PMI (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34). Tra le novità in essa contenuta vi è quella che riguarda le reti di imprese.

    Vediamo i dettagli dell'articolo 1 della Legge n 34/2026.

    Riserve in sospensione d’imposta per le reti d’imprese: novità

    L’obiettivo della norma è:

    • incentivare il ricorso al contratto di rete come strumento per accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese, in particolare di piccole dimensioni, favorendo investimenti comuni;
    • orientare l’utilizzo degli utili verso progetti di sviluppo coerenti con un programma comune di rete, sottoposto ad asseverazione esterna e a controllo fiscale mirato, in una logica di premialità condizionata alla reale attuazione degli investimenti programmati.

    In particolare l'articolo 1 della legge in oggetto prevede che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l'adesione al contratto di rete. 

    L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. 

    L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui e' data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
    L'agevolazione non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettivita' giuridica e puo' essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. 

    Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.
    Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
    l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e
    le modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.