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Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione
Con il Provvedimento n 570041 del 12 dicembre le Entrate fissano le regole per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi delle ricarica per i veicoli elettrici, oltre ai termini entro cui provvedere, vediamo il dettaglio.
L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 stabilisce, al comma 1-ter, che in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il Provvedimento in oggetto contine regole e specifiche tecniche, scaricale qui.
Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione
Sono approvate le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni relative alle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
Eventuali modifiche alle specifiche tecniche sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate con comunicazione apposita.In particolare, esse specificano che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi è obbligatoria per tutte le transazioni effettuate tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente.
Il documento inoltre, stabilisce i servizi attraverso cui gli operatori del settore, in quanto soggetti passivi IVA, potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi.Con il provvedimento si stabilisce che i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 conservano elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, le informazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Allegati:
I soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015, trasmettono esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche, le informazioni ivi previste. Attenzione al fatto che i soggetti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici devono accreditarsi mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate
La trasmissione è effettuata a decorrere dalla data di attivazione del canale telematico che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Le informazioni relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 sono trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Le informazioni suddette relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 effettuate dal 1° gennaio 2026 e fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico sono trasmesse entro quarantacinque giorni dalla data di attivazione del canale. -
Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento
Con il Provvedimento del 16 dicembre n 577031 si pubblicano le regole per il iversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore
aggiunto del mese di dicembre 2025 da parte degli intermediari.Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento
Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 22, 23, 24 e 29 dicembre 2025, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 5 giorni lavorativi.
Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 24 e 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi.
Gli intermediari si attengono ai termini previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 per il riversamento delle somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto il 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi.Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 del provvedimento in esame è data facoltà agli intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 31 dicembre 2025.
Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, del provvedimento in esame, restano ferme le modalità convenzionali e gli standard tecnici di cui al manuale VEUN, in vigore alla data, per la rendicontazione in via telematica dei relativi dati all’Agenzia delle entrate.
Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto di cui ai punti 2.1 e 2.2, in ogni caso entro il 31 dicembre 2025; in tal caso, in deroga a quanto previsto al punto 2.5, il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro la medesima data.
La Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato è autorizzata a prelevare dalla contabilità speciale le somme riversate il 31 dicembre 2025, ai sensi dei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6, per l’imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data.Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente provvedimento le somme affluite il 31 dicembre 2025 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).
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IVA terzo settore: proroga al 2036
Pubblicato in GU n 288 del 12 dicembre il Dlgs n 186/2025 con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Il Decreto entra in vigore dal 13 dicembre.
Tra le norme quella che disciplina la proroga dell'entrata in vigore del regime IVA per gli enti in oggetto, e quindi la proroga per 10 anni dell'esclusione Iva.
Vediamo maggiori dettagli.
IVA terzo settore: proroga al 2036
Il decreto legislativo, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Attenzione al fatto che sul testo è stata acquisita l’intesa in Conferenza unificata, inoltre, sono state apportate modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e delle interlocuzioni con la Commissione europea.
In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.
Il Sottosegretatio Mantovano a margine del Cdm ha commentato che: "è un risultato positivo e concreto. Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati. Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale. Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione"
Come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, lo schema di norma in esame intende modificare l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) per rinviare al 1° gennaio 2036 l’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026.
La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.
In tale contesto, è stato quindi integrato l’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per rendere esenti dall’imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell’IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.
L’articolo 1, comma 683, della citata legge n. 234 del 2021 ha originariamente fissato la decorrenza del citato articolo 5, comma 15-quater al 1° gennaio 2024.
Con l’articolo 4, comma 2-bis, del DL n. 51 del 2023 il medesimo termine è stato posticipato al 1° luglio 2024; successivamente, l’articolo 3, comma 12-sexies, del DL n. 215 del 2023 ha previsto che l’articolo 5, comma 15-quater si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025; da ultimo, l’applicazione del citato articolo 5, comma 15-quater è stata prorogata al 1° gennaio 2026 con l’articolo 3, comma 10, del DL 27 dicembre 2024, n. 202.
La proroga è in linea con le osservazioni di cui alla lettera a) del parere della 6^ Commissione (Finanze) del Senato e di cui alla lettera b) del parere della VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, con le quali è stato chiesto al Governo di valutare l’adozione di misure volte a mantenere il vigente regime di esclusione dall'IVA per le operazioni poste in essere dagli enti associativi non commerciali.
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Credito ZES agricoltura 2025: fissata la %
Con il Provvedimento n 570047 del 12 dicembre le Entrate hanno fissato le percentuali di fruizione del credito di imposta per la ZES agricoltura.
Prima dei dettagli ricordiamo che le regole per le domande sono state fissate dal Provvedimento n 25986 del 31 gennaio scorso e in proposito leggi anche:
Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025
Credito ZES agricoltura 2025: fissata la %
Con il provvedimento del 12 dicembre viene previsto che la percentuale di cui all’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, (di seguito, decreto-legge), è così determinata:
- 15,2538 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
- 100 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
- 18,4805 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoliù.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge, secondo le modalità definite con il Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25986 del 31 gennaio 2025, in assenza di rinuncia, moltiplicato per le percentuali di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
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IVA dispositivi medici oftalmici: la giusta aliquota
Con Risposta a interpello n 303 del 4 dicembre le entrate chiariscono la giusta aliquota dei dispositivi medici oftalmici.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento IVA applicabile a una serie di dispositivi medici oftalmici commercializzati da due società (identificate come ALFA e BETA), tra cui spray oculari, gocce lubrificanti, soluzioni oftalmiche monodose e prodotti simili, impiegati nel trattamento della sindrome dell’occhio secco, irritazioni oculari e per il comfort di chi indossa lenti a contatto.
Dispositivi medici oftalmici: la giusta aliquota IVA
I contribuenti chiedono se sia possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% su questi prodotti, in quanto classificabili come dispositivi medici a base di sostanze, già dotati di pareri tecnici favorevoli rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
L’Agenzia conferma che:
- è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 114) della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972;
- tale agevolazione vale solo per i dispositivi medici classificabili alla voce doganale 3004 della Nomenclatura combinata, come chiarito dalla Legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 3;
- la classificazione è stata validata da ADM, che ha riconosciuto che tutti i prodotti in oggetto rientrano nel codice NC 3004 90 00, ovvero “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici”.
Le aziende possono dunque applicare l’aliquota IVA del 10% per tutti i dispositivi oftalmici indicati, a condizione che siano effettivamente presentati in forma di dosi e preparati per uso terapeutico o profilattico, come certificato dagli accertamenti tecnici dell’ADM.
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FOB: fissata la percentuale per il 2025
Con il provvedimento n 546324 del 3 dicembre le Entrate fissano la percentuale per il credito spettante per il 2025 per le fondazioni bancarie FOB.
FOB: fissata la percentuale per il 2025
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 56
del 4 maggio 2018, la percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondazioni di origine bancaria, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito, “FOB”), in relazione ai versamenti effettuati al Fondo unico nazionale (di seguito, “FUN”) entro il 31 ottobre 2025, è pari al 18,1982 per cento.% FOB: come si determina per l’anno 2025
Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato, l’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ha istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle FOB e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo sui centri di servizi per il volontariato.
Ai sensi dell’articolo 64 del citato Codice del Terzo settore, l’ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 gennaio 2018.
L’articolo 62, comma 6, del CTS riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati al FUN, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le relative disposizioni attuative sono state approvate con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, n. 56 del 4 maggio 2018.
L’articolo 2 del decreto ministeriale prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro
il 31 ottobre di ciascun anno.
Il successivo articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale stabilisce che l’ONC trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno
effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi.
Il medesimo articolo 3, al comma 4, prevede che l’Agenzia delle entrate rende nota, con provvedimento del Direttore, la misura percentuale in base alla
quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei
versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN comunicati dall’ONC.
Tanto premesso, il presente provvedimento rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante. Tale percentuale, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2025 è pari a 54.950.226,09 euro, a -
Contributi Scuole per riviste e giornali: domande dal 10 dicembre
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 ed il 28 febbraio 2026, acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono richiedere
un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.In particolare con avviso del 9 settembre il Dipartimento per l'Editoria informa della possibilità di presentare le domande dal 10 dicembre prossimo, In attesa delle istruzioni tecniche, riepiloghiamo la misura agevolativa.
Contributi Scuole per riviste e giornali: tutte le regole per richiederli
Con il Bando si pubblicano le regole generali per l’ammissione al contributo, previsto dall'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall articolo 1 comma 320 della legge n 213/2023 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2025/2026 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
Ricordiamo che la misura, istituita nell’anno 2020 è stata modificata dal sopra citato art. 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, che ha previsto un unico contributo a favore di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per sostenere la spesa per l’acquisto di abbonamenti, collegati all’anno scolastico e non più all’anno solare.
Come evidenzia l'avviso del Dipartimento per l'editoria, le domande, firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e indirizzate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, potranno essere presentate a partire:
- dal 10 dicembre 2025 al 16 marzo 2026, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 28 febbraio 2026.
Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno indicate le modalità di trasmissione per via telematica.
Il bando è stato emanato ai sensi dell’articolo 4 del DPCM del 24 luglio 2024, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, recando i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso al contributo a favore delle istituzioni scolastiche, ha innovato la disciplina in un’ottica di semplificazione procedurale.
Contributi Scuole per riviste e giornali: spese ammesse ed escluse
Sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1 le spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale.
Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:
- a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
- b) l’acquisto di libri;
- c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
- d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria dell’istituzione scolastica;
- e) l’acquisto di strumenti informatici di gestione della classe, quali applicazioni e servizi dedicati all’interazione e alla comunicazione tra studenti e con i docenti.
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Commercialisti e AI: modifiche al codice deontologico e alle sanzioni
Il Consiglio Nazionale del Commercialisti ed esperti contabili, nella seduta del 20 novembre 2025, in considerazione delle previsioni contenute all’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 relative alla disciplina dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ha deliberato di apportare modifiche agli articoli 21 e 45 del codice deontologico.
Conseguentemente il Consiglio Nazionale ha deliberato anche le modifiche agli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni. Scarica qui il nuovo codice delle sanzioni
Vediamo il dettaglio l'articolo 21 del codice deontologico diffuso con una informativa del CNDCEC datata 4 dicembre scorso
Codice sanzioni Commercialisti: articolo 21 esecuzione dell’incarico e AI
L'articolo 21 prevede che:
1. Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza.
2. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato.
3. Il professionista deve tempestivamente illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all’incarico affidatogli.
4. Il professionista deve informare tempestivamente il cliente in merito ai nuovi avvenimenti in grado di incidere sul mandato affidato.
5. Il professionista, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso.
6. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell’incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.
7. Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico –professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all’esercizio di specifiche funzioni professionali.
8. Nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell’incarico professionale.
9. Il professionista, quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di:
a) verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati;
b) accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali. In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate di cui all’art. 8 del presente codice comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal presente codice deontologico e dalle norme vigenti in materia.
10. In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta. -
Dehors: proroga fino al 2027 per le autorizzazioni del periodo emergenziale
L’articolo 50 della legge n 182/2025 pubblicata in GU del 3 dicembre, introduce misure relative ai cd. dehors, alla riforma degli incentivi alle imprese e ai prodotti confezionati.
Le regole entrano in vigore dal 18 dicembre prossimo.
Dehors: proroga fino al 2027 per le autorizzazioni del periodo emergenziale
Nello specifico, il comma 1 dell'art 50 interviene sulla normativa relativa all’installazione delle strutture amovibili utilizzate dagli imprenditori commerciali per ampliare la superficie del proprio esercizio (dehors), innovando la disciplina e modificandone alcuni termini.
Più nel dettaglio, si introducono modifiche all’articolo 26 della legge n. 193/2024 contenente la delega al Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata (cd. dehors).
La lett. a) modifica il primo comma dell’articolo 26, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per l’esercizio della delega da parte del Governo, inizialmente previsto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 193/2024 (entrata in vigore avvenuta il 18 dicembre 2024).
La lett. b) interviene sul comma 2, lettera i), dell’articolo 26, che prevede l’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo di riordino, anche ai dehors installati in virtù dei regimi autorizzatori transitorinora vigenti, articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137/2020, previa richiesta con
apposita istanza.Con la modifica in esame, si dispone che tale istanza debba essere presentata entro un congruo termine, e non più entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
La lett. c) dispone l’introduzione, al comma 2 dell’articolo 26, dopo la lettera i), di un nuovo principio e criterio direttivo per l’esercizio della delega, con la nuova lettera i-bis).Nell’esercitare la delega bisogna consentire alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi, nel caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali.
La lett. d), infine proroga ulteriormente il termine massimo stabilito per la validità dei titoli ottenuti per l’installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale, intervenendo sul comma 4 dell’articolo 26.
Tale comma dispone che i titoli ottenuti per l’installazione dei dehors ai sensi della predetta normativa emergenziale (in particolare ex articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020) rimangono validi fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della normativa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.
A seguito della modifica introdotta dalla lett. d), quest’ultimo termine viene esteso fino al 30 giugno 2027
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Rimborsi spese taxi ai dipendenti: chiarimenti ADE
La Risposta n. 302/2025 ribadisce un principio chiave: il rimborso delle spese di trasporto, come i taxi, non è imponibile solo se pagato con strumenti tracciabili. In caso contrario, come accade per i pagamenti in contanti, l’importo rimborsato concorre a formare reddito da lavoro dipendente e, quindi, è soggetto a tassazione IRPEF.
Rimborso taxi per missione in Italia: quando è imponibile
L’interpello è stato presentato da un Ministero, che ha esposto il caso di una dipendente impegnata in tre missioni, sia in Italia sia all’estero.
Durante una di queste trasferte sul territorio nazionale, la lavoratrice ha utilizzato il taxi pagandolo in contanti, e il Ministero si è posto il dubbio sul corretto trattamento fiscale del rimborso.
L’ente ha richiesto se, alla luce delle disposizioni in vigore, il rimborso di tali spese potesse essere escluso dalla formazione del reddito da lavoro, o se invece fosse da assoggettare a tassazione.
Rimborsi spese taxi ai dipendenti: imponibili o no?
Secondo la soluzione proposta dal Ministero, l’art. 51, comma 5 del TUIR (D.P.R. 917/1986) imporrebbe la tassazione del rimborso, proprio perché il pagamento è avvenuto in contanti.
L’ente si è quindi orientato ad applicare la ritenuta IRPEF sul rimborso, usando l’aliquota massima prevista per il dipendente (23%, 35% o 43%), in base allo scaglione di reddito di appartenenza.
L’Agenzia ha confermato quanto ipotizzato dall’istante, in base al principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51, comma 1 del TUIR, tutti i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro concorrono alla formazione del reddito, salvo espresse deroghe.
Tra queste deroghe rientrano i rimborsi spese per trasferte fuori dal territorio comunale, ma solo a determinate condizioni: nel caso specifico, il pagamento del servizio taxi deve avvenire con strumenti tracciabili, come bonifici bancari, carte di credito, bancomat, o altri mezzi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.
La norma mira a favorire la trasparenza nei rimborsi e a contrastare possibili abusi, e proprio per questo, l’Agenzia sottolinea che la tracciabilità del pagamento è condizione essenziale affinché il rimborso non venga considerato reddito.
Nel caso in esame, il pagamento del taxi in contanti non consente la verifica oggettiva dell’effettivo sostenimento della spesa.
Di conseguenza, il rimborso da parte del datore di lavoro non rientra tra le spese escluse da imposizione, e va quindi soggetto a tassazione IRPEF, con ritenuta applicata all’aliquota marginale.
La Risposta 302/2025 conferma che la fiscalità dei rimborsi spese dipende non solo dalla natura della spesa, ma anche dal modo in cui viene effettuato il pagamento. Per evitare che i rimborsi taxi siano considerati reddito, i dipendenti dovranno utilizzare sistemi tracciabili, anche per importi contenuti.
Un richiamo alla prudenza, valido per tutte le amministrazioni pubbliche e aziende che gestiscono trasferte e missioni del personale.
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