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Tassazione plusvalenze: diminuiscono le rate dal 2026
La legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, contiene anche una importante norma per le società.
In estrema sintesi scende il numero di rate per la tassazione Ires relativamente alle plusvalenze.
I commi 42-43, recano delle novità in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Nello specifico, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.
Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.
Ires e plusvalenze: novità per il 2026
L’articolo 1, comma 42, novellando l’articolo 86, comma 4, diversifica la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX di cui all’articolo 87 (ovverosia dalle plusvalenze esenti), limitando la possibilità di avvalersi della rateizzazione a determinate fattispecie e previa verifica dei relativi presupposti.
Secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 42, come regola generale, si conferma che le plusvalenze patrimoniali realizzate – e determinate secondo i criteri stabiliti dal comma 43 – concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.
Pertanto è venuta meno la possibilità per l’impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d’imposta) che il disegno di legge di bilancio, nella sua formulazione iniziale, aveva ridotto a tre periodi di imposta.
Allo stesso modo viene soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci (presente nel testo vigente e nel disegno di legge di bilancio).
La disposizione introduce un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:
- per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; oppure
- in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta).
Con riferimento alle società sportive professionistiche, si conferma sostanzialmente il regime attualmente vigente, prevedendo che le
plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate e che se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro.
La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.
La norma conferma inoltre che le scelte di rateizzazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorra a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, quindi la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:
- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.
Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.
Il comma 43 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).
Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove
disposizioni.
Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
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IVA, LIPE e registri: la precompilata 2026
Con il Provvedimento n 42054 del 3 febbraio le Entrate pubblicano le regole per la precompilata IVA 2026.
In particolare, il periodo sperimentale di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021, n. 9652 del 12 gennaio 2023, n. 11806 del 19 gennaio 2024 e n. 21477 del 28 gennaio 2025 è esteso alle operazioni effettuate nel 2026.
Precompilata IVA 2026: regole per quest’anno
L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA “Lipe” e, a partire dal 1° gennaio 2022, della dichiarazione annuale IVA.
Riepilogando:- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati;
- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023 è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione;
- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 11806 del 19 gennaio 2024 è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024 per consolidare le funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale. Nel corso del 2024, per consentire una maggiore fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall’Agenzia, è stata estesa ai registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in cooperazione applicativa machine to machine di cui al punto 8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo;
- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 21477 del 28 gennaio 2025 è stato prolungato il periodo sperimentale anche al 2025 per testare la stessa funzione di scarico automatico anche con riguardo alla dichiarazione IVA precompilata riferita all’anno d’imposta 2024.
Con il provvedimento n 42054 del 3 febbraio, il periodo sperimentale viene esteso al periodo d’imposta 2026, al fine di stimolare ulteriormente e consolidare l’utilizzo delle funzionalità di scarico dei documenti IVA (registri IVA, Lipe e dichiarazione annuale) tramite i servizi in cooperazione applicativa.
Le specifiche tecniche di elaborazione dei registri IVA precompilati, di cui all’allegato B del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021, sono aggiornate al fine di eliminare i riferimenti a tipi
documenti non più utilizzati nel tracciato di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. “esterometro”, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo del 5 maggio 2015, n. 127.
Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Nel corso del 2026 saranno effettuate le opportune verifiche in merito alla possibilità, a partire dal periodo d’imposta 2027, di ampliare la platea di riferimento per quanto riguarda l’elaborazione della dichiarazione annuale IVA precompilata e di incrementare i dati precompilati, acquisendo le informazioni relative alle bollette doganali.
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Rottamazione tributi locali:fac-simile di regolamento da IFEL
La legge di bilancio 2026, Legge n. 199 ai commi 102-110, ha introdotto dal 1° gennaio la possibilità per gli enti territoriali quali: regioni, città metropolitane, province e comuni, di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.
Ricordiamo che la norma era stata già inserita nel Decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale e ora diventa immediatamente operante.
Si tratta di una nuova opportunità offerta per la gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, purché circoscritto a periodi temporali ben definiti, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo.
A tale proposito viene pubblicata una nota di approfondimento sul perimetro applicativo delle definizione agevolata che riguarda IMU, TARI, multe e altri tributi locali (Leggi qui per approfondire) e uno schema di regolamento che gli enti potranno utilizzare per attuare la previsione normativa della legge di bilancio.
Lo schema di regolamento per la rottamazione dei tributi locali che i singoli enti potranno utilizzare anche personalizzandolo, contiene:
- Parte I Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva,
- Parte II Definizione agevolata delle liti pendenti
- Parte III Conciliazione agevoalta dei ricorsi
- Parte IV Regolarizzazione omessi versamenti rateali
- Parte V Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni
Lo schema è personalizzabile e costituisce un utile strumento attuativo della novità per quei Comuni e altri enti che vorranno renderlo a breve operativo.
Scarica qui il regolamento per la definizione agevolata IMU, TARI e altri tributi.
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TCF: aggiornamento Linee guida ai principi contabili
L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 33973 del 28 gennaio 2026 hanno approvato ulteriori specifiche istruzioni che integrano le Linee guida in materia di gestione del rischio fiscale per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo.
In sintesi i documenti approvati con il provvedimento forniscono indicazioni operative su due casistiche specifiche:
- la possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS;
- il trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali.
Nell’ambito della collaborazione tra l’OIC e l’Agenzia delle Entrate, la prima è responsabile unicamente per la parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia ne cura gli aspetti fiscali.Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire all’adempimento collaborativo e che, di conseguenza, necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.
Il regime, istituito nel 2015 e rafforzato con il Dlgs 221/2023, che ha previsto soglie di ingresso progressivamente più basse, si rivolge ai contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e consente di avvalersi del dialogo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per la gestione di tutte le questioni fiscali ritenute più delicate o incerte.
Il provvedimento va ad integrare il Provvedimento del 10.01.2025 n. 5320 che contine le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del TCF. Scarica il testo del Provvedimento e Allegati
Le Entrate sinteticamente
TCF: aggiornamento delle linee guida ai principi contabili
In particolare, sono approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
In particolare si pubblicano i seguenti documenti:
a) “Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS”;
b) “Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali”Le istruzioni suddette integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.
Ricordiamo che è stato introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “TCF”.
Il Regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 (di seguito, anche, “decreto delegato”) e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del Regime.
Nell’ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto delegato ha modificato l’articolo 4 del decreto e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.
Per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un “Modello Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.
In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025 sono state approvate le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema, insieme alle linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321940 del 7 agosto 2025 sono state approvate le linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore assicurativo.
Al fine di assicurare l’aggiornamento nel continuo e l’integrazione delle suddette linee guida, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 383481 del 10 ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità, con compito di curare in particolare la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida stesse.
In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 sono state approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente con riferimento alle seguenti casistiche:a) “Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale”;
b) “Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie”;
c) “Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale”.
Il presente provvedimento approva le specifiche istruzioni redatte dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro, che integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 5320 del 10 gennaio 2025 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 321934 del 7 agosto 2025. -
Decreto PMI: regole dal Governo per accesso ai Mercati UE
Il CdM del 29 gennaio ha approvato uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva UE 2024/2811 del Parlamento europeo e del consiglio per rendere i mercati pubblici dei capitali dell'Unione più attraenti e facilitare l'accesso delle PMI.
Decreto PMI: regole dal Governo per accesso ai Mercati UE
Come recita il comunicato stampe dell'Esecutivo datato 29 gennio le misure puntano a liberare risorse e tempo per le aziende, riducendo gli adempimenti formali.
Il Dlgs contenente 4 articoli vuole garantire:
- Supporto alle microimprese: il decreto dedica una sezione specifica alla riduzione degli oneri amministrativi per le piccole realtà aziendali, semplificando gli obblighi di comunicazione e pubblicità relativi agli aiuti di Stato, laddove le informazioni siano già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
- Transizione digitale ed ecologica: per i crediti d’imposta legati a "Transizione 4.0", si semplifica l’iter di certificazione degli investimenti attraverso una maggiore integrazione tra le banche dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia delle entrate.
- Infrastrutture e TLC: si potenzia il ricorso alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’installazione di reti a banda ultra-larga, facilitando il lavoro degli operatori e accelerando la copertura digitale del Paese.
Si attende il testo definitivo.
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Spese sanitarie 2025: come opporsi all’invio dei dati per la dichiarazione precompilata
Entro lunedì 2 febbraio è possibile opporsi all'inserimento delle spese sanitarie nella precompilata 2026 comunicandolo all'Agenzia delle Entrate, altrimenti dal 9 febbraio tramite il Sistema TS, vediamo nel dettaglio le due modalità.
Ricordiamo che ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può comunque decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata.
Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta “opposizione all’utilizzo”.
Precompilata 2026: come opporsi all'invio dati spese sanitarie
Per le spese sanitarie sostenute nel 2025 e per i relativi rimborsi, i contribuenti possono esercitare l’opposizione alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate secondo due distinte modalità, alternative tra loro:
- comunicarlo dall’area autenticata del sito web del Sistema tessera sanitaria,
- oppure comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, tramite email o telefono.
La prima modalità è attiva dal 9 febbraio al 9 marzo 2026 (considerato che l’8 marzo cade di domenica) e prevede l’accesso all’area riservata del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure SPID. All’interno dell’area autenticata è possibile consultare l’elenco dettagliato delle spese sanitarie registrate e selezionare singolarmente quelle per le quali si intende opporsi all’invio dei dati, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
In alternativa, l’opposizione può essere comunicata dal 1° ottobre 2025 al 2 febbraio 2026 (poiché il 31 gennaio cade di sabato), rivolgendosi direttamente all’Agenzia delle Entrate. In questo caso il contribuente deve indicare:
- la tipologia o le tipologie di spesa da escludere;
- i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- il codice fiscale;
- il numero della tessera sanitaria e la relativa data di scadenza.
Per questa seconda opzione è disponibile uno specifico modello di comunicazione, utilizzabile anche in versione editabile (pdf).
La comunicazione dell’opposizione può essere effettuata:
- tramite e-mail, inviando la richiesta all’indirizzo dedicato opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
- tramite telefono, contattando un centro di assistenza multicanale (numero verde 800 909 696, 06 9761 7689 da cellulare, +39 06 4547 0468 dall’estero).
In tutti i casi in cui viene utilizzato il modello è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
Qualora l’opposizione venga comunicata via e-mail o telefonicamente senza utilizzare il modello, è comunque necessario fornire tutte le informazioni richieste dallo stesso, indicando anche tipologia, numero e data di scadenza del documento di identità.Con riferimento agli scontrini parlanti, l’opposizione può essere esercitata anche senza comunicare il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.
Resta infine fermo che le spese sanitarie oggetto di opposizione possono essere successivamente inserite o modificate nella dichiarazione dei redditi precompilata, a condizione che siano rispettati i requisiti di detraibilità previsti dalla normativa vigente.
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Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile
Con l’Ordinanza n. 143/2026, la Corte di Cassazione (II Sezione Civile) interviene su una tematica centrale per il mercato dell’arte e il diritto civile: la vendita di un’opera d’arte rivelatasi non autentica.
In particolare, il giudice di legittimità ha stabilito che l’annullamento del contratto di compravendita è possibile anche quando l’opera sia stata garantita come autentica, qualora emerga un errore essenziale condiviso tra le parti.Una decisione che ha ricadute significative per collezionisti, gallerie, periti e operatori del settore artistico, in un ambito dove l’attribuzione dell’autore costituisce spesso il fondamento economico del valore dell’opera.
Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile
Nel 2002 un collezionista aveva acquistato, per 240.000 euro, un dipinto intitolato Movimento di danza, firmato da un noto artista e corredato da dichiarazioni di autenticità rilasciate dalle figlie dell’autore e da una galleria romana.
Nel 2015, in occasione del tentativo di vendita all’asta, emergono i primi dubbi sull’autenticità dell’opera, con il rifiuto da parte della curatrice del catalogo ragionato dell’artista di confermare l’attribuzione.Nel 2020 il quadro è stato sequestrato dalla Procura di Milano, ritenuto potenzialmente contraffatto ai sensi dell’art. 178 del D.lgs. 42/2004.
Il compratore ha così citato in giudizio il venditore, chiedendo l’annullamento del contratto per errore e il risarcimento dei danni.La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto il vizio del consenso derivante da un errore sull’autenticità, annullando il contratto e condannando il venditore a restituire il prezzo, ma non l’opera, per assenza di domanda in tal senso.
Il venditore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che in presenza di garanzia sull’autenticità si dovesse configurare un caso di aliud pro alio, e quindi ricorrere alla risoluzione del contratto, non all’annullamento.La Cassazione ha rigettato questa impostazione, affermando che annullamento e risoluzione possono coesistere, lasciando al giudice il compito di valutare quale rimedio sia più adatto alla tutela dell’interesse dell’acquirente.
Quando l’errore sull’autenticità è comune a entrambe le parti, non è necessario che l’errore sia riconoscibile (artt. 1428–1431 c.c.) per annullare il contratto.
Secondo la Cassazione l’identità dell’autore costituisce un elemento determinante del consenso nelle vendite d’arte.
La Cassazione ha ribadito che:
- anche in presenza di garanzia di autenticità, il vizio del consenso per errore essenziale resta autonomamente azionabile;
- la mancanza di certezza sull’attribuzione dell’opera integra un errore rilevante, anche in assenza di prova della falsità assoluta;
- in caso di errore bilaterale (ossia condiviso da venditore e acquirente), non è richiesta la riconoscibilità dell’errore per ottenere l’annullamento.
Questa pronuncia ha implicazioni dirette per gli operatori del mercato dell’arte:
- evidenzia l’importanza di condurre una due diligence seria e documentata prima di una vendita;
- rafforza la tutela dell’acquirente anche a distanza di anni, poiché il termine per l’azione decorre dalla scoperta dell’errore, non dalla stipula del contratto (art. 1442 c.c.);
- chiarisce che certificati, firme o perizie possono essere superati da elementi oggettivi contrari;
- richiama all’attenzione l’utilizzo delle perizie tecniche e grafologiche, oggi sempre più supportate anche da strumenti di intelligenza artificiale.
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Dichiarazione IVA 2026: regole per contabilità unificata o separata
Dal 1° febbraio ed entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2026 il cui modello è stato pubblicato recentemente dalle Entrate.
Nelle istruzioni figurano alcune novità per il 2026 anno di imposta 2025.
Di seguito vediamo le istruzioni per i contribuenti con contabilità unificata e quelli con contabilità separate.
Dichiarazione IVA 2026: regole per contabilità unificata o separata
I contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell’IVA, devono compilare il modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito da:
- il frontespizio contenente, in particolare, i dati del contribuente e la sottoscrizione della dichiarazione;
- un modulo, composto di più quadri (VA – VC – VD – VE – VF – VJ – VH – VM – VK – VN – VL –VP – VQ – VT – VX – VO – VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.
In particolare, si precisa che:
- i dati da indicare nella sezione 1 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e pertanto devono essere compilati in ciascun modulo;
- invece i dati da comprendere nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato.
Attenzione al fatto che, nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra le quali figuri anche un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest’ultima attività non sussiste l’obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo.
Invece, i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata.
Nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi per l’attività esente della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis, nel modulo relativo all’attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti nonché l’ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19, e al terzo comma dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.
Per tutte le altre istruzioni si rimanda al Modello IVA e istruzioni 2026..
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Contratti di appalto: l’Ade chiarisce l’applicabilità del bollo
Con la Consulenza Giuridica n 1del 2026 le Entrate chiariscono l'applicabilità dell'imposta di bollo ai contratti di appalto.
In particolare, l'Ade precisa che i contratti richiamati dall’articolo 56, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) non sono completamente esclusi dalla disciplina del bollo, dovendo comunque rispettare principi essenziali, tra cui le forme contrattuali previste dall’articolo 18 del Codice.
La semplificazione del versamento dell'imposta di bollo vale quindi per tutti i contratti specificamente individuati dal Codice.
Contratti di appalto: l’Ade chiarisce l’applicabilità del bollo
L'istante chiedeva se l'imposta di bollo fosse applicabile nei modi e misure stabiliti dall'articolo 18, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alle fattispecie di contratti di appalto escluse dal perimetro delineato dal Codice, con particolare riferimento ai contratti di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a) riguardanti i contratti relativi a servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative.
Le Entrate dopo una disamina sulla norma relativa all'imposta di bollo, prende in esame le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici emanato con il Dlgs n. 36/2023, in linea con i principi stabiliti dalla normativa europea.
Il Codice disciplina in modo dettagliato gli appalti pubblici, cioè i contratti onerosi stipulati per iscritto tra operatori economici e stazioni appaltanti per lavori, forniture o servizi.
In particolare, l’articolo 18, comma 10, stabilisce che l’imposta di bollo dovuta dall’appaltatore è determinata sulla base della tabella allegata, e deve essere versata una sola volta al momento della stipula, in misura proporzionale al valore del contratto.
La norma mira a semplificare e razionalizzare il sistema, rendendo unico e anticipato il pagamento dell’imposta.
Dopo aver richiamato il quadro normativo e di prassi l’Agenzia, precisa che i contratti richiamati dall’articolo 56, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) non sono completamente esclusi dalla sua disciplina, dovendo comunque rispettare principi essenziali, tra cui le forme contrattuali previste dall’articolo 18 del Codice.
Conclude che la semplificazione del versamento dell'imposta di bollo vale quindi per tutti i contratti specificamente individuati dal Codice.
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Innovazione industriale 2026: fondo perduto con domande entro il 18.02
Il MIMIT ha reso noto che fino alle ore 18.00 del 18 febbraio è possibile presentare domande per accedere ai 731 milioni di euro di contributi a fondo perduto messi a disposizione a sostegno dei progetti di innovazione industriale di aziende e centri di ricerca.
Il Ministro Urso ha dichiarato in merito che: “Con questa misura mettiamo a disposizione di imprese e centri di ricerca risorse significative per rafforzarne la competitività sui mercati internazionali, puntando sull’innovazione tecnologica nei settori strategici del Made in Italy”.
Innovazione industriale 2026: i beneficiari del fondo perduto
Il provvedimento, previsto dal decreto ministeriale del 4 settembre 2025, stanzia la somma di 731 milioni di euro, suddivisi in
- 530 milioni per i progetti relativi a:
- automotive e trasporti,
- materiali avanzati, robotica e semiconduttori,
- 201 milioni per tecnologie quantistiche, reti di telecomunicazione, cavi sottomarini, realtà virtuale e aumentata.
Possono accedere alle agevolazioni aziende di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che operino nei settori industriale e dei trasporti, centri di ricerca e imprese di servizi.
È consentito presentare anche progetti congiunti tra più soggetti, fino a un massimo di cinque.
Innovazione industriale 2026: cosa finanzia
La misura finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti nell’ambito di specifiche aree di intervento individuate all’allegato n. 2 ed all’allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 settembre 2025, riconducibili al comparto manufatturiero ed al settore digitale e delle telecomunicazioni.
Le iniziative agevolabili devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, ove richiesto, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nei limiti di una intensità d’aiuto calcolata sul totale dei costi e delle spese ammissibili di progetto, articolata sulla base della dimensione del soggetto proponente:
- 45 per cento per le imprese di piccola dimensione;
- 35 per cento per le imprese di media dimensione;
- 25 per cento per le imprese di grande dimensione.
Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese e nel limite massimo del 20 per cento del totale dei costi ammissibili di progetto.
Per gli Organismi di ricerca, le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 25 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.
Le intensità di aiuto possono, inoltre, essere aumentate per ciascun soggetto proponente, di 15 punti percentuali se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- il progetto di ricerca e sviluppo prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 (settanta) per cento dei costi ammissibili;
- il progetto di ricerca e sviluppo è interamente realizzato nei territori delle regioni meno sviluppate;
- il progetto di ricerca e sviluppo prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, nell'ambito del quale tali Organismi di ricerca sostengono almeno il 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
Accondri di innovazione 2026: come funziona
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa, che hanno sottoscritto un Accordo quadro ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto ministeriale.
Per l’attivazione della procedura diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione i soggetti proponenti devono presentare la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.
Il Soggetto gestore, una volta approvate dal Ministero le graduatorie di ammissione dei progetti, provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata dei progetti in posizione utile nelle suddette graduatorie. In tale ambito, in particolare, valuta:
- le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
- la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
- la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
- la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
- la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.
Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche che hanno sottoscritto un Accordo quadro.
Successivamente alla stipula dell’Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.
- 530 milioni per i progetti relativi a: