• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit sale cinematografiche: domande dal 28 gennaio

    La Direzione generale cinema e audiovisivo, con il decreto del 16 gennaio 2026 n. 22, ha previsto che dalle ore 12:00 del 28 gennaio 2026, fino alle ore 23:59 del 23 febbraio 2026, è possibile presentare, attraverso la piattaforma DGCOL, le domande relative al credito d’imposta per le sale cinematografiche ex art. 18 della L. 220/2016, in relazione ai costi di funzionamento sostenuti fino al 31 dicembre 2024.

    Tax credit sale cinematografiche: domande dal 28 gennaio

    A partire dal 28 gennaio 2026, dalle ore 12.00, fino al 23 febbraio 2026, alle ore 23.59, è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le domande di credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 220 del 2016.

    Le domande possono essere presentate per i costi di funzionamento delle sale cinematografiche sostenuti entro il 31 dicembre 2024.

    La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo istruisce in ordine cronologico le richieste inviate ai sensi del presente articolo e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dai decreti attuativi, nonché la effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.

    Il credito di imposta relativo alle richieste è riconosciuto nel limite massimo annuo di risorse e garantito attraverso l'adozione del meccanismo di decurtazione proporzionale previsto.

    Attenzione al fatto che a pena di inammissibilità, la richiesta di credito d'imposta deve contenere il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Anticipi sui diritti d’autore: sono tassabili?

    Con la Risposta a interpello n 13 del 20 gennaio le Entrate hanno chiarito il regime fiscale delle somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere musicali, vediamo i dettagli del caso di specie.

    Provvista anticipata all’autore di un’opera: va tassata?

    In sintesi nel caso di specie viene chiarito che la “provvista” di denaro erogata dalla società all’artista che le ha affidato l’amministrazione e l’incasso dei propri diritti d’autore, non assume rilevanza fiscale, perché è solo un’anticipazione di liquidità destinata a essere restituita

    I proventi generati dallo sfruttamento delle opere restano invece imponibili in capo all’autore, anche se vengono materialmente riscossi dalla società in qualità di mandatario.

    Il caso è quello di un un musicista professionista che sta per affidare a una società specializzata la gestione esclusiva dei propri diritti d’autore relativi alle opere musicali, presenti e future. 

    L’artista rimane titolare delle proprie opere, mentre la società svolge solo attività di amministrazione e incasso.

    Per il servizio, l’artista riconoscerà alla società un compenso calcolato come percentuale sui proventi futuri generati dallo sfruttamento economico delle opere (royalties, diritti Siae, introiti editoriali, eccetera).

    La società inoltre, per sostenere l’artista nell’attesa dei futuri incassi, dovrà mettergli a disposizione una “provvista” di denaro. 

    Si tratta di un’anticipazione temporanea, che il beneficiario dovrà restituire integralmente, in modo automatico, secondo gli accordi, perchè la società dell’incasso dei proventi futuri, tratterrà man mano le somme fino a recuperare l’intero importo anticipato.

    Il contribuente chiede chiarimenti sul trattamento Irpef della provvista e sui proventi futuri derivanti dallo sfruttamento delle opere, qualificati come redditi di lavoro autonomo (ex articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir).

    L’Agenzia delle entrate conferma la correttezza del ragionamento del contribuente, ricordando che l’opera dell’ingegno nasce con la creazione e attribuisce all’autore il diritto esclusivo di sfruttarla economicamente, e ribadisce che l’articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir, qualifica come redditi assimilati al lavoro autonomo quelli derivanti dall’utilizzazione economica dell’opera da parte del suo autore, e l’articolo 54‑octies dello stesso testo unico, che stabilisce le modalità di determinazione del reddito imponibile, prevedendo una deduzione forfettaria delle spese.

    I compensi percepiti dall’autore, per lo sfruttamento della propria opera, costituiscono redditi assimilati al lavoro autonomo, mentre, se percepiti da un soggetto diverso dall’autore, assumono la natura di redditi diversi. Nella risposta n. 325/2023 ha precisato che, quando una società incassa proventi Siae per conto dell’artista, senza acquisire alcun diritto d’autore, la natura del reddito non cambia: la società riceve solo un flusso finanziario, mentre l’imponibilità resta in capo all’autore.

    La  qualificazione fiscale dei proventi non dipende dal soggetto che materialmente riceve il pagamento, ma dalla titolarità del diritto d’autore. 

    Se l’autore conserva la proprietà dei diritti, come in questo caso e la società agisce solo come mandatario all’incasso, i proventi mantengono la loro natura originaria.

    L’Agenzia afferma che la provvista non è imponibile, poiché non rappresenta un compenso ma un’anticipazione di liquidità soggetta a restituzione.

    I proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere, invece, costituiscono redditi assimilati al lavoro autonomo e devono essere tassati secondo il principio di cassa, anche se incassati dalla società in virtù del mandato, pertanto i sostituti d’imposta devono continuare ad applicare la ritenuta alla fonte al momento del pagamento, come se le somme fossero corrisposte direttamente all’artista                   

    Allegati:
  • Agricoltura

    Piano gestione rischi in agricoltura 2026: le nuove regole

    Pubblicato in GU n 14 del 19 gennaio il Decreto 22 dicembre 2025 con il Piano della gestione rischi in agricoltura 2026.

    Il provvedimento contiene 5 articoli con le nuove regole in vigore dal 2026. 

    Il Piano disciplina il sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per  la campagna 2026 e i criteri e le modalità d'intervento del  Fondo  Agricoltura di cui all'art. 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027.
    Il sostegno pubblico alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/2115, è attuato nei  limiti delle risorse  disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e delle  foreste  ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 

    Il Piano si applica  alla  campagna  2026;  le relative  disposizioni  continuano  ad   applicarsi  alla   campagna successiva qualora entro il 30 novembre 2026  non  sia  approvato  un nuovo Piano.

    Polizze assicurative

    In particolare con l'articolo 2 si prevede che sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e  secondo  le modalita' stabilite dal Piano, i premi  delle  polizze  assicurative agevolate stipulate a copertura di  produzioni  vegetali  e  animali, strutture  aziendali  e allevamenti  zootecnici  con  compagnie di assicurazione che operano nell'ambito del  sistema  di  gestione  del rischio – SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero dell'agricoltura, e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea ; in caso di polizze collettive, anche l'Organismo collettivo di difesa di riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; nelle more della sottoscrizione degli accordi, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della predetta sottoscrizione.
    Gli accordi disciplinano  le  informazioni accessibili e i relativi criteri di utilizzo, oltre che le specifiche in merito ai dati da trasmettere al sistema di gestione del rischio – SGR.
    In  caso  di  andamento  climatico  anomalo,  ovvero  per  cause impreviste e non  prevedibili,  i  termini  di  sottoscrizione  delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze  collettive riportati nel piano possono essere differiti, con  provvedimento  del direttore della Direzione generale  dello  sviluppo  rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
    Le polizze devono  essere  trasmesse  al  sistema  SGR  entro  i termini stabiliti con successivo provvedimento  del  direttore  della Direzione generale dello sviluppo rurale.
    La mancata trasmissione, ovvero  la  trasmissione  parziale  dei bollettini e  dei  risarcimenti  entro  ulteriori trenta  giorni  dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca per la  compagnia  di assicurazione della possibilita' di operare nell'ambito  del  sistema SGR.

    Fondi di mutualità

    In  caso  di  andamento  climatico  anomalo,  ovvero  per  cause impreviste e non  prevedibili,  i  termini  di  sottoscrizione  delle coperture mutualistiche riportati nel Piano possono essere differiti, con  provvedimento  del  direttore  della  Direzione  generale  dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente  necessario  a  consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura e comunque per un  periodo non superiore a dieci giorni.

    Per i Fondi di mutualità danni, la mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei  bollettini  e  dei  risarcimenti  entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta  la revoca del riconoscimento.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Le Entrate pubblicano la nuova Guida 2026 sul bonus mobili ed elettrodomestici.

    L’ultima legge di bilancio infatti ha prorogato la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per l’anno 2026 (articolo 1, comma 22, legge n. 199/2025).

    Il bonus è una detrazione che si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Il bonus mobili consiste nella possibilità di usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica:

    • di classe non inferiore alla classe  A per i forni, 
    • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
    • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

    Anche per il 2026 la detrazione Irpef del 50% va calcolata su un tetto massimo di spesa di 5mila euro e ripartita fra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

    Sono agevolabili le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile già oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni (ma in questo caso solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti, come la guardiola o l’appartamento del portiere del condominio). 

    La proroga comporta che, per gli acquisti effettuati nel 2026, il beneficio spetti a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.

    La detrazione non utilizzata o fruita soltanto in parte è legata al beneficiario e non all’immobile: 

    • non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

    Rispetto al 2025, restano sostanzialmente invariati i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al bonus e le modalità di fruizione dell’agevolazione.

    Scarica qui la guida.

    Bonus mobili 2026: gli interventi edilizi per avere la detrazione

    Per avere il bonus mobili 2026: 

    • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
    • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
    • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
    • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

  • Riforma dello Sport

    Requisito numerico per EPS: chiarimenti del Ministero

    Con Nota n 593 del 16 gennaio il Ministero del Lavoro ha chiarito i requisiti numerici per la qualifica degli EPS nell'ambito degli anti del Terzo Settore.

    Requisito numerico min per ETS: chiarimenti del Ministero

    La nota n 593 del 16 gennaio pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro prevede che gli enti di promozione sportiva (Eps) e relativi comitati, rispettino obbligatoriament il requisito numerico minimo delle 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale per mantenere la relativa qualifica. 

    La nota evidenzia che l’art. 35 del CTS contiene varie disposizioni:

    • Il comma 1 individua, per tutte le APS, un numero minimo di associati, non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale; nel caso che il numero degli associati così individuato, che deve sussistere al momento della costituzione o – secondo una interpretazione evolutiva – al momento in cui l’ente delibera di conformarsi quale associazione di promozione sociale (vedi in proposito la nota direttoriale 4995 del 28 maggio 2019), divenga inferiore ai limiti di tale comma, deve essere reintegrato entro un anno; in mancanza, l’ente perde la qualifica di APS nel caso in cui non scelga di rimanere iscritto al RUNTS in diversa sezione (comma 1 bis);
    • Il comma 3 consente alle APS, qualora sia previsto espressamente dai relativi statuti, di ammettere nella loro base associativa “altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro” purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero di APS associate. Si tratta di una disposizione volta a salvaguardare la profilazione soggettiva che caratterizza le APS. In caso di enti a composizione mista (persone fisiche ma anche enti) la percentuale non dovrà essere calcolata tenendo conto anche delle persone fisiche, ma esclusivamente degli enti; se così non fosse, infatti, la disposizione sarebbe agevolmente eludibile.
    • Il comma 4 prevede – a beneficio degli enti di promozione sportiva previamente riconosciuti dal CONI – l’inapplicabilità del comma 3 (ovvero l’irrilevanza del limite proporzionale ivi previsto per le associazioni composte da enti) a condizione che associno almeno 500 APS.

    La deroga di cui al comma 4 trova la propria ratio nella particolare definizione e disciplina degli EPS riconosciuti dal CONI contenuta nell’ordinamento sportivo: ai sensi dell’articolo 26 e ss. dello Statuto del CONI (come da ultimo approvato con DPCM 20 dicembre 2023, disponibile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23A07200/SG), gli EPS, volti alla promozione e organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, prive di fini di lucro e rispettose dei principi di democrazia interna e di pari opportunità, presenti in maniera organizzata, se a carattere nazionale, in almeno 15 regioni e 70 province, associano non meno di 1.000 tra associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, con un numero di iscritti non inferiore a 100.000. 

    I comitati regionali e provinciali costituiscono strutture territoriali degli Enti.

    In sostanza il legislatore del Codice ha individuato regole differenziate in favore della limitata categoria degli EPS riconosciuti dal CONI, in ragione della disciplina recata da un ordinamento coesistente, per ragioni di coordinamento complessivo e di tenuta del sistema, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

    La Direzione del vministero si era già pronunciata sull’applicabilità della deroga prevista in favore degli EPS dal comma 4 dell’art. 35 anche alle rispettive articolazioni territoriali.

    Infatti, la caratterizzazione territoriale dei comitati regionali e provinciali degli EPS comporta che ciascuno di essi condivida con l’ente nazionale di cui fa parte una porzione di base associativa specifica e geograficamente individuata, giustificando, in sede locale, l’applicazione di una disposizione funzionale al dispiegarsi delle caratteristiche peculiari dell’ente nazionale (naturalmente laddove esso soddisfi complessivamente il requisito previsto delle 500 APS).

    In concreto, le suddette APS computate su base nazionale potrebbero risultare distribuite in maniera disomogenea all’interno delle basi associative dei singoli comitati territoriali.

    Tale disomogeneità non può tuttavia spingersi al punto da consentire al comitato, che in quanto articolazione territoriale di un EPS si configura a sua volta come associazione di enti, di conseguire la qualifica di APS senza raggiungere il numero minimo di APS associate previsto dall’art. 35 comma 1.

    Per tale disposizione, infatti, applicabile indistintamente a tutte le associazioni di promozione sociale e ferma la possibilità di beneficiare del limitato periodo di “salvaguardia” del comma 1 bis – non è prevista alcuna deroga.

    Si ritiene pertanto corretta l’interpretazione prospettata dagli Uffici in indirizzo secondo cui pur beneficiando le articolazioni territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), ai sensi dell’art. 35, comma 4 CTS, della deroga al requisito numerico dei 500 associati richiesto per le APS, resta fermo l’obbligo di conformità ai requisiti sostanziali di cui al comma 1 del medesimo articolo 35, necessari

    alla loro qualificazione come Associazioni di Promozione Sociale.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Lavoro autonomo e aggio da cessione bonus: come imputarlo dal 2024

    Con la Risposta a interpello n 6 del 16 gennaio le Entrate hanno chiarito il regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP – articolo 54 del TUIR, articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    Lavoro autonomo e differenziale da cessione bonus chiarimenti ADE

    L'istante è un’associazione professionale di commercialisti e avvocati che ha acquistato, da terzi, dal 2022 al 2025, crediti d’imposta originati dal Superbonus 110% a un prezzo inferiore al valore nominale. 

    I crediti, non derivanti da attività professionale, sono stati utilizzati per compensare imposte secondo le regole della normativa vigente.

    L’associazione chiede se, alla luce della riforma del reddito di lavoro autonomo entrata in vigore nel 2024, il differenziale positivo (agio) scaturito dalla differenza tra valore nominale e costo di acquisto sia imponibile ai fini Irpef, per trasparenza ai singoli associati, e Irap. 

    In caso affermativo, si domanda inoltre se tale imponibilità valga anche per crediti acquistati prima del 2024 ma utilizzati in compensazione dal 2024 in poi. 

    Secondo l’associazione, l’agio non rientra nel reddito imponibile neppure dopo la riforma del 2024.

    Le Entrate evidenziano quanto segue.

    Dal 2024 il differenzia costituisce reddito imponibile, proprio a seguito della riforma introdotta dal Dlgs n. 192/2024, che ha di fatto riscritto l’articolo 54 del Tuir per quanto riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo. 

    In particolare, è stato introdotto il principio di onnicomprensività, in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente. 

    Alla luce delle novità normative intervenute dal 2024, rientrano nel reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività artistica e professionale, così come tutte le spese sostenute, compreso l’acquisto dei bonus in questione

    Si tratta di un criterio molto ampio che consente di includere nel reddito anche componenti che non derivano direttamente dalla prestazione professionale ma che sono comunque collegate alla gestione economica dell’attività.

    Inoltre le Entrate spiegano che l’agio ante-riforma non costituiva imponibile mentre, dal 2024, concorre alla formazione del reddito tassabile ai sensi del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo. 

    L’Agenzia ritiene inoltre che, in base al principio di cassa che regola la determinazione di tale reddito, il costo per l’acquisto del credito assuma rilevanza ai fini Irpef nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, mentre il valore nominale del credito rilevi al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione.

    Secondo l'agenzia nel caso di specie, i costi sostenuti dall’associazione per acquistare i bonus edilizi rappresentino, dal 2024, spese connesse all’attività svolta e rilevino nell’anno in cui vengono effettuati i pagamenti (criterio di cassa). 

    Il valore nominale del credito utilizzato in compensazione, invece, rileva nell’anno in cui la somma viene effettivamente utilizzata.

    Ai fini Irpef, la spesa sostenuta dalla richiedente nel 2024 e nel 2025 per l’acquisto dei crediti d’imposta rileva per la determinazione del reddito prodotto in tali periodi d’imposta, mentre il valore nominale varrà nelle annualità successive in cui la somma sarà utilizzata in compensazione, in base alle singole rate utilizzate per il pagamento delle imposte.

    Lo stesso meccanismo è applicabile ai fini Irap, poiché per le associazioni professionali la base imponibile Irap segue quella del reddito di lavoro autonomo.

    Invece per quanto riguarda i crediti acquistati fino al 2023, essi non generano alcun reddito imponibile, neppure se utilizzati in compensazione dal 2024 in poi.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Elezioni Commercialisti 2026: affluenza alle urne di oltre il 62%

    Giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, per i Commercialisti ci sono state le elezioni per scegliere i nuovi rappresentanti degli Ordini territoriali. 

    Il cammino verso il voto è stato lungo e travagliato a causa dei ricorsi al TAR ma alla fine l'affluenza è stata da record.

    Prima del dettaglio, ricordiamo che sul ricorso al TAR. la ID Technology all'ultimo minuto ha presentato un atto di rinuncia alla domanda cautelare collegata al ricorso con cui si chiedeva di sospendere il contratto siglato dal CNDCEC con la Multicast per la piattaforma di voto e conseguentemente le elezioni.

    ID Technology ha motivato la rinuncia alla sospensiva spiegando che, dopo aver presentato richiesta di misure cautelari monocratiche, il Consiglio nazionale e la Multicast hanno depositato documenti comprovanti l’intervenuta stipulazione e l’avvio dell’esecuzione del contratto.

    I seggi elettorali si sono costituiti regolarmente il 10 gennaio scorso.

    Il 14 gennaio sempre sul voto e la piattaforma da utilizzare è arrivata una interrogazione parlamentare al MEF per sapere "quali misure si intendano assumere, anche di natura ispettiva o regolatoria, volte a verificare la correttezza, la trasparenza e la neutralità delle procedure di affidamento della piattaforma informatica per le elezioni degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, al fine di garantire interventi idonei a rafforzare la fiducia nel regolare svolgimento del procedimento elettorale”. 

    Ricordiamo inoltre che, resta valido il merito del ricorso che secondo la ID Technology, riguarda il mancato rispetto del principio di rotazione, contemplato dalla disciplina sugli affidamenti diretti contenuta nel Codice degli Appalti, dato che Multicast era titolare anche del rapporto contrattuale precedente.

    Se il TAR dovesse dare ragione alla ID Technology le potrà conoscerle un risarcimento economico, così come richiesto dalla stessa ricorrente in via subordinata, ma le elezioni saranno considerate valide.

    Vediamo le procedure di voto e i risultati.

    Elezioni Commercialisti 2026: si volta il 15 e 16 gennaio

    Le elezioni si sono concluse e l'affluenza ai seggi è stata del 62%, in alcuni territori hanno registrato una partecipazione intorno o superiore al 90%.

    Secondo De Nuccio si è trattato di "un’affluenza storica, una partecipazione che ha superato ogni aspettativa, colleghe e colleghi che hanno scelto di esserci, di contare, di far sentire la propria voce". 

    Ricordiamo che con l’Informativa n. 1/2026, il CNDCEC ha inoltrato agli Ordini territoriali dei tutorial sull’utilizzo della piattaforma, a cui accedere attraverso il link che i commercialisti hanno ricevuto via PEC.

    Cliccato il link, è stato possibile autenticarsi tramite SPID o CIE avendo accesso al voto per 7 minuti.

    Il sistema ha dato la possibilità di votare:

    • per una delle liste presenti, 
    • scheda bianca. 

    Durante il voto, è stato possibile aggiungere le preferenze per i singoli candidati oppure dare solo il voto alla lista.

    Successivamente si sono scelti i candidati per il revisore unico o il collegio dei revisori e per il Comitato pari opportunità.

    Concluso il voto il sistema ha rilasciato una ricevuta per la regolarità della procedura, inviata anche via PEC al professionista.

    Mancando la ricevuta, il voto non è stato considerato valido e si è dovuto ripere tutta l’operazione a cominciare da una nuova

    autenticazione. 

    Attenzione al fatto che ogni singolo Ordine ha deciso l'orario di apertura dei seggi garantendo l'apertura di almeno 8 ore.

    La lista che ha ottenuto più voti ha ottenuto i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso, mentre i rimanenti sono andati ai candidati più votati della lista arrivata seconda.

    Leggi anche Riforma Commercialisti: il testo del DDL approvato con novità             

  • Successioni

    Nuova Dichiarazione di successione: le criticità evidenziate dai notai

    Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 58-2025/T, ha posto in luce una serie di criticità insite nel modello di dichiarazione di successione e nelle relative istruzioni approvati dall’Agenzia delle Entrate.

    Ricordiamo appunto che con il Provvedimento n 47335 del 13 febbrio è stato anche pubblicato il nuovo modello della Dichiarazione di Successione e volture catastali che consente l'autoliquidazione dell'imposta.

    Leggi anche Dichiarazione di successione 2025: modello e istruzioni             

    Lo studio ha avidenziato le principlai criticità emerse dopo l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 della novità.

    Nuova Dichiarazione di successione: contenuti dello studio n 58/2025

    Lo studio esamina gli aspetti problematici che si sono presentati nella prassi applicativa a seguito dell’introduzione del modello di dichiarazione di successione telematico e della successiva e più recente introduzione, tramite detto modello, della totale autoliquidazione dell’imposta (D.Lgs. 139/2024).
    Tali problematiche, consistenti principalmente nella rigidità del programma, basato su errori bloccanti che non consentono al contribuente di redigere una dichiarazione che non segua pedissequamente gli orientamenti interpretativi dell’agenzia delle entrate, sono affrontate con
    riferimento alle principali tematiche concernenti:

    • l’applicazione dell’imposta, ovvero le modalità di presentazione della dichiarazione; 
    • la soggettività passiva del tributo (con riferimento alla quale le istruzioni si fondano sulla totale assimilabilità tra chiamato all’eredità e soggetto passivo del tributo stesso;
    • le modalità di identificazione di immobili privi di classamento; le passività ereditarie, con riferimento alle quali le istruzioni impongono di seguire principi non sempre del tutto coerenti con il dato normativo;
    • il trust, con riferimento al quale viene evidenziata la non sempre assoluta coerenza delle istruzioni con la nuova disciplina di tassazione del trust introdotta dal D.Lgs. 139/2024;
    • le agevolazioni, con riferimento alle quali viene tra l’altro evidenziata la contraddittorietà delle istruzioni con taluni orientamenti dell’agenzia delle entrate per quanto concerne il rapporto tra la disciplina delle agevolazioni prima casa nei trasferimenti gratuiti ed in quelli onerosi.

    Sono diversi i punti di contestazione che lo studio n 58/2025 evidenzia e qui si specifica la non condivisione della presentazione della dichiarazione.

    Nuova Dichiarazione di successione: le criticità evidenziate dai notai

    Secondo i Notai non appare condivisibile la scelta in base alla quale la dichiarazione dovrebbe ritenersi presentata solo al momento della ricezione della seconda ricevuta da parte dell’agenzia, previo un controllo formale della dichiarazione da parte della stessa e (soprattutto) previa acquisizione delle imposte ipotecarie e catastali autoliquidate. Invero i controlli formali sono già effettuati dal programma e l’agenzia non dovrebbe poter rifiutare una dichiarazione che il programma non ha bloccato; ciò, a maggior ragione, in considerazione della (pur criticabile) natura bloccante degli errori evidenziati dal programma. Si consideri che in tal modo una dichiarazione trasmessa telematicamente il giorno di scadenza risulterebbe per definizione tardiva e fuori termine posto che la cd. “seconda ricevuta” non può che essere emessa nei giorni successivi. Non si vede dunque come l’agenzia possa conciliare il principio letteralmente creato (in quanto non rinvenibile in norma di legge) dalle istruzioni (v. p.5) con l’inapplicabilità in tal caso delle sanzioni per tardiva dichiarazione.
    Inoltre le istruzioni (sempre a p. 5) affermano che immediatamente dopo l’invio il servizio restituisce una prima ricevuta che attesta (solo) la trasmissione del file. 

    Ciò non corrisponde alla realtà in quanto tale “prima ricevuta” viene spesso restituita anche il giorno successivo e non se ne comprende il motivo ove si confronti la fattispecie in oggetto con quella, assolutamente analoga, ella registrazione telematica tramite “modello unico”, nella quale la trasmissione della ricevuta è realmente immediata. 

    Altro punto di sensibile criticità è quello relativo alla dichiarazione presentata da soggetti diversi. 

    A tale proposito non si comprende, salvo pensare a mere ragioni di semplificazione informatica, la previsione delle istruzioni che richiede che eventuali dichiarazioni sostitutive (si noti che non esiste più la possibilità di presentare dichiarazioni modificative e/o integrative sebbene tuttora previste dalla legge) debbano essere presentate “dal medesimo soggetto” che ha firmato la prima dichiarazione (ancorché rinunciante).
    Se per avventura il primo firmatario dovesse nel frattempo decedere (o cessare dalla propria carica: si pensi ad un curatore o esecutore testamentario) la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata all’ufficio in forma cartacea o in forma di nuova prima dichiarazione la cui
    presentazione in via telematica deve peraltro essere forzata dall’ufficio, in quanto il sistema non la
    accetterebbe.
    Altro caso tipico è quello di separate dichiarazioni presentate da erede e legatario, ma il caso potrebbe verificarsi anche per dichiarazioni da parte di più eredi relativi a beni tra gli stessi divisi dal de cuius in un testamento.
    Orbene le istruzioni sembrano contemplare tale possibilità solo per i legatari (v. p. 4), prevedendo che gli stessi possano presentare una autonoma dichiarazione relativa ai soli beni oggetto di legato. 

    Al contrario si sostiene, immotivatamente, che gli eredi debbano inserire nella propria dichiarazione l’indicazione di tutti i beni caduti in successione e, pertanto, anche di quelli devoluti ad altri eredi o legatari, ciò, a quanto pare, valorizzando ed esasperando la natura solidale dell’obbligazione dei coeredi in ordine al pagamento dell’imposta dovuta (anche dai legatari) (art. 36 T.U.). 

    Arrivando per tale via alla opinabile conclusione che solo i legatari possano effettuare una autonoma dichiarazione e ciò, comunque, solo ove non sia già stata presentata una dichiarazione da parte degli eredi.
    In un caso concreto l’erede è stato formalmente diffidato da parte dell’ufficio, pena l’applicazione di sanzioni per incompleta dichiarazione, ad integrare la propria dichiarazione con indicazione dei beni oggetto di legato, mentre il legatario, stante i dissidi esistenti con gli eredi (ma i motivi potrebbero essere i più vari), intendeva presentare nei termini di legge una autonoma dichiarazione.

    Per tutte le altre consideraizoni dei Notai si legga l'intero documento per lo studio n 58/2205 recentemente reso pubblico.

  • Adempimenti Iva

    IVA non versata: è reato se non si prova la crisi aziendale

    Con la Sentenza della Cassazione n 39154/2025 si statuisce che per l'iva non versata, la prova della crisi liquidità è a carico del contribuente.

    Vediamo i fatti di causa.

    IVA non versata: il contribuente deve prova la crisi aziendale

    Con la sentenza n. 39154 del 4 dicembre 2025, la Corte di cassazione, Sezione III penale, torna a pronunciarsi sul reato di omesso versamento dell’IVA ex art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, chiarendo i limiti difensivi legati alla crisi di liquidità dell’impresa, alla successiva rateizzazione del debito e all’adesione alla “rottamazione.

    La vicenda riguarda il legale rappresentante di una società di autotrasporti, condannato in primo grado e poi in appello dalla Corte provinciale per omesso versamento dell’IVA relativa al periodo d’imposta 2016, per un importo pari a 447.064 euro, superiore alla soglia di punibilità prevista dalla norma.

    Secondo l’accusa, l’imputato non aveva versato l’IVA dovuta entro il termine del 27 dicembre 2017, data in cui il reato si è consumato

    Solo successivamente, a seguito della contestazione, il contribuente aveva effettuato un pagamento parziale e aderito a una procedura di rateizzazione, riducendo il debito originario.

    La Corte d’Appello aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, ritenendo sussistenti sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato.

    L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi.

    Con il primo motivo, ha dedotto l’insussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sostenendo:

    • l’impossibilità di individuare con certezza l’imposta evasa, in assenza di un vero accertamento tributario;
    • l’esistenza di pagamenti parziali e di presunti crediti compensabili;
    • la sussistenza di una causa di forza maggiore, rappresentata dalla grave crisi di liquidità dell’impresa, dovuta alla cancellazione dalla “white list” prefettizia e al ritiro dei libretti di circolazione dei mezzi;
    • l’assenza del dolo, anche in considerazione dello stato di liquidazione della società, avviato negli anni successivi.

    Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la determinazione della pena e la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000, evidenziando la volontà di riparare il danno erariale tramite l’adesione alla definizione agevolata (“rottamazione”).

    La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati.

    La Cassazione ribadisce un principio consolidato: il reato di omesso versamento IVA si perfeziona con il mancato pagamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale entro il termine previsto, a prescindere dall’effettiva riscossione dei corrispettivi o da condotte successive, come pagamenti parziali o rateizzazioni. 

    Trattandosi di reato omissivo a consumazione istantanea, ciò che rileva è l’inadempimento alla scadenza.

    Sul piano soggettivo, la Corte precisa che la crisi di liquidità può escludere il dolo solo se il contribuente dimostra:

    • che la crisi non sia a lui imputabile;
    • che sia sopravvenuta rispetto all’obbligo di versamento;
    • che non fosse fronteggiabile con misure alternative concretamente esigibili.

    Nel caso di specie, le circostanze addotte (cancellazione dalla white list e stato di liquidazione) sono risultate temporalmente successive alla scadenza del versamento e, quindi, irrilevanti ai fini dell’esclusione della volontarietà della condotta.

    Neppure ricorrevano i presupposti per applicare la nuova causa di non punibilità introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, mancando la prova di una crisi non transitoria sopravvenuta e non imputabile.

    Inoltre la Cassazione conferma che l’attenuante di cui all’art. 13-bis D.Lgs. n. 74/2000 richiede la integrale estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento: la mera adesione alla rottamazione non è sufficiente. 

    Quanto alla pena, essendo stata determinata al di sotto della media edittale, non era necessaria una motivazione particolarmente articolata, risultando comunque giustificata dall’elevato importo dell’imposta omessa.

    La sentenza rafforza l’orientamento rigoroso della giurisprudenza penale tributaria: crisi d’impresa, rateizzazioni e definizioni agevolate non incidono sulla configurabilità del reato se intervengono dopo la scadenza dell’obbligo di versamento

  • Accesso al credito per le PMI

    Polizza catastrofale: proroga al 31 marzo, vediamo per chi

    Il Decreto legge Milleproroghe 2026 pubblicato in GU n 302 del 31 dicembre 2025 contiene tra le altre proroghe prevede quella per la polizza catastrofale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

    Il decreto ha appena iniziato il suo iter di conversione in legge alla Camera, vediamo il dettaglio della proroga approvata.

    Polizza catastrofale: proroga al 31 marzo, vediamo per chi

    In dettaglio, l’articolo 16, comma 2, del decreto-legge in esame interviene sull’obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
    La disposizione in esame proroga il termine al 31 marzo 2026, che era precedentemente fissato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto- legge n. 39 del 2025, al 31 dicembre 2025, per la conclusione dei contratti assicurativi per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali riferiti alle piccole e microimprese dei seguenti settori:

    • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; la disposizione fa riferimento per la definizione dei suddetti esercizi
      all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991.
    • imprese turistico-ricettive.