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Decreto Aiuti quater: riduzione accise prorogata per dicembre
Pubblicato in GU n 270 del 18 novembre il DL n 176 noto come Decreto Aiuti quater. Tra le misure a sostengo delle famiglie e delle imprese figura la proroga della riduzione dei prezzi dei carburanti per il mese di dicembre 2022. (Per un riepilogo delle novità ti consigliamo di leggere Decreto aiuti quater in Gazzetta: cambiano superbonus e aiuti alle imprese).
Attenzione al fatto che con DL n 179 pubblicato in GU n 270 del 23 novembre si apportano modifiche alla riduzione delle accise sui carburanti. Vediamo i dettagli
Decreto Aiuti quater e DL n 179 del 23.11: proroga riduzione dei prezzi dei carburanti
In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici le aliquote di accisa dei sotto-indicati prodotti sono rideterminate secondo quanto previsto dal DL Aiuti Quater e dal successivo Decreto n 179 del 23 novembre.
L’articolo 2 del DL n 176 è stato profondamente modificato dal Decreto “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici” n 179 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 274 del 23 novembre 2022.
DAL 19.11.2022 AL 30.11.2022
DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022
benzina
- 478,40 euro per mille litri;
- 578,40 euro per mille litri;
oli da gas o gasolio usato come carburante
367,40 euro per mille litri
467,40 euro per mille litri
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti
182,61 euro per mille chilogrammi
216,67 euro per mille chilogrammi
gas naturale usato per autotrazione
zero euro per metro cubo
aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione
5 per cento
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 fino al 30 novembre 2022.
Inoltre:
- gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa
- gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti
trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per via telematica[i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30.11.2022.
I predetti esercenti trasmettono entro il 12 gennaio 2023 all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.
La comunicazione non è effettuata nel caso in cui alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa venga disposta la proroga dell'applicazione delle stesse.
Per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione apposita sanzione.
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Energia elettrica autoprodotta e accise: chiarimenti delle Dogane
Con la Circolare n 37 del 17 ottobre le Dogane hanno fornito dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’energia elettrica impiegata presso infrastrutture di ricarica ubicate nelle centrali di produzione di energia elettrica, in cui:
- vengono abitualmente ricoverati i veicoli aziendali a trazione elettrica
- o presso le quali detti veicoli si recano per esigenze collegate alla necessità di garantire la continuità della produzione e/o della distribuzione di energia elettrica.
La Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007, ha precisato che l’esenzione dall’accisa, prevista dall’art. 52, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 504/1995, “per l’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità” è applicabile ai consumi di energia elettrica effettuati dalle aziende produttrici specificando che:
a) laddove l’attività di produzione di energia elettrica sia l’attività istituzionale dell’azienda, rientrano nel campo applicativo dell’esenzione tutti i consumi come ad esempio: gli ausiliari di centrale (direttamente o indirettamente connessi alla produzione), i servizi di illuminazione e di forza motrice di ogni altro tipo nonché altri servizi ausiliari come i consumi relativi agli impieghi negli uffici di amministrazione o per i locali per guardiania e custodia;
b) qualora, invece, l’attività di produzione di energia elettrica venga svolta dall’azienda produttrice in maniera incidentale, l’esenzione predetta spetta esclusivamente per tutti i consumi di centrale, compresa la relativa illuminazione.
Solamente per i soggetti industriali per i quali la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale, oltre ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia medesima, beneficiano dell’esenzione anche quei consumi che, seppur non strettamente produttivi, sono comunque utili a garantire l’operatività degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, impieghi in uffici di amministrazione e consumi in locali di guardiania e custodia).
In tal senso, anche se l’azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non è di per se elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel descritto perimetro agevolativo, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell’operatività della centrale di produzione.
L'energia elettrica (autoprodotta o prelevata dalla rete) impiegata nello svolgimento dell’attività di ricarica in questione dovrà essere assoggettata all’aliquota d’accisa “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, come precisato nella nota prot n. 141294 del 19 ottobre 2019, sopra richiamata.
Sarà invece meritevole di esenzione l’energia elettrica impiegata per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, in linea con quanto previsto dall’art. 52, co. 3 lett. b), del D. Lgs. n. 504/1995.
Quanto all’eventualità che le infrastrutture in questione vengano installate nelle proprie sedi operative da società esercenti reti di trasporto e distribuzione, si evidenzia che, come chiarito nella ripetuta Circolare n. 37/D, a seguito della cennata revisione del quadro agevolativo possono beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 52, co. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 504/1995 solamente i consumi connessi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, quali quelli afferenti le stazioni di connessione alla rete, di trasformazione e controllo del flusso elettrico.
Allegati: -
Caro carburanti: prorogato al 17 ottobre il taglio di 30 centesimi su benzina e gasolio
Pubblicato in GU N 216 del 15 settembre il decreto del 30 agosto 2022 con la riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 21 settembre – 5 ottobre 2022.
In data 13 settembre con comunicato stampa il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno annunciato la firma del Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estenderà così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.
Nel decreto andato ieri in GU si specifica che:
a decorrere dal 21 settembre 2022 e fino al 5 ottobre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 21 settembre 2022 al 5 ottobre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo art. 25 trasmettono, entro il 12 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'art. 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 5 ottobre 2022 -
Accise: nuovo orientamento delle dogane per i crediti di imposta gas e luce
Con una informativa del 17 agosto 2022 l'Agenzia delle Dogane, si allinea all'orientamento della giurisprudenza in tema di termine di decadenza biennale, stabilito per il recupero dei crediti d’imposta provenienti dalle eccedenze dei versamenti in acconto delle accise sul gas naturale e sull’energia elettrica (art 14 commi 2 e 3, Dlgs n. 504/1995)
In particolare, le Dogane specificano che il termine non trova applicazione se i crediti in argomento vengono “riproposti” nella dichiarazione annuale.
Viene specificato che in materia di rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 504/1995 originato dal meccanismo di applicazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica ha trovato consolidamento negli ultimi anni un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione teso a superare le conseguenze derivanti dalla rigidità del termine decadenziale biennale ai fini dell’utilizzo del credito maturato per eccedenze dei versamenti in acconto.
Infatti, a seguito di diverse pronunce rese a partire dal 2019 si è venuto affermando l’indirizzo interpretativo secondo il quale, nei due suddetti settori d’imposta, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina un nuovo saldo creditorio, che va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e che si protrae fino all’esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario.
Si evidenzia pertanto che non vi è decadenza biennale del rimborso di accisa se:
- il rapporto tributario è in corso;
- il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate;
- il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto.
Rilevato come l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce quindi la via prioritaria di utilizzo del credito medesimo, sempre in linea con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, occorre sottolineare che il rimborso dell’intero credito potrebbe aver luogo solamente in presenza della cessazione dell’attività dell’operatore della chiusura del rapporto tributario, a decorrere dal quale può essere richiesto in denaro entro due anni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo.