• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: spese 2022 non detraibili se le rate sono state cedute

    Con Risposta a interpello n 262 del 17 dicembre le Entrate chiariscono che l’opzione per ripartire in dieci quote annuali, di pari importo, la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non può essere esercitata se, pur non essendo stata indicata la prima rata della detrazione nella dichiarazione per i redditi 2022, è stata effettuata la cessione delle rate residue. Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Superbonus: spese 2022 non detraibili se le rate sono state cedute

    Un contribuente afferma di aver ceduto nel 2024, il credito relativo alla seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante per alcuni interventi con Superbonus (articolo 119 del Dl n. 34/2020). 

    La prima rata non è stata oggetto né di cessione né di detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2022.

    Egli domanda ome utilizzare il credito non ceduto e non fruito.

    L’Amministrazione ricorda che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

    Il comma 8-quinquies dell’articolo 119 del Tuir (inserito dal Dl n. 11/2023) stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.

    Condizione per l'opzione è che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).
    Possono esercitare l'opzione i contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno con l'effetto che l'intera detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Ciò per consentire la ripartizione della detrazione su un periodo più ampio.
    Nel caso di specie l’opzione non può essere esercitata dal momento che, pur non essendo stata indicata nella dichiarazione dei redditi la prima rata della detrazione spettante, è stata effettuata la cessione delle rate residue relative alle spese sostenute nell'anno 2022. 

    Pertanto, chiarisce l’Agenzia, il contribuente può comunque presentare il Modello redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando, per intero, la prima rata della detrazione.

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  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus e utilizzo dei crediti dopo la cessazione dell’attività professionale

    Il professionista che cessa l’attività e chiude la partita IVA può continuare a utilizzare i crediti derivanti dal Superbonus 110% presenti nel proprio cassetto fiscale.

    L’utilizzo deve avvenire tramite compensazione nel modello F24 e non tramite la dichiarazione dei redditi. 

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 12.12.2024 n. 255.

    L’Agenzia ha fornito un chiarimento fondamentale per i professionisti che intendono cessare l’attività e chiudere la propria partita IVA, ma hanno ancora crediti fiscali derivanti dal Superbonus 110%, vediamo nel dettaglio.

    Cessata attività e utilizzo crediti Superbonus: il Quesito del contribuente

    Il quesito è stato posto da un geometra (identificato come [ALFA]) che, pur essendo in procinto di chiudere la partita IVA per cessazione dell’attività, si trova con crediti fiscali derivanti da interventi Superbonus 110% per le annualità 2025, 2026 e 2027. Il contribuente desidera sapere se la chiusura della partita IVA impedisce l’utilizzo di tali crediti d’imposta presenti nel proprio cassetto fiscale.

    Cessata attività e utilizzo crediti Superbonus: il parere dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi punti nella sua risposta.

    Continuità dell’Uso dei Crediti d’Imposta
    La cessazione dell’attività professionale non preclude l’utilizzo dei crediti d’imposta Superbonus 110% maturati. Questi crediti, se presenti nel cassetto fiscale, possono continuare a essere utilizzati in compensazione, anche se acquisiti nell’ambito dell’attività professionale.

    Nessun impedimento normativo
    La normativa di riferimento non prevede alcun ostacolo all’utilizzo dei crediti dopo la chiusura della partita IVA, a condizione che vi sia il diritto alla fruizione del credito.

    Modalità di utilizzo
    L’Agenzia specifica che i crediti non possono essere utilizzati direttamente nella dichiarazione annuale dei redditi, come ipotizzato dall’istante, ma devono essere utilizzati esclusivamente attraverso il modello F24 per la compensazione delle imposte dovute.

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  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: opzione in 10 rate solo per una parte di spese

    Con Risposta a interpello n 252 del 9 dicembre le Entrate replicano a dubbi sulla detrazione in 4 o 10 rate in dichiarazione per le spese da superbonus sostenute nel 2022.

    L'interpello con oggetto art. 119, comma 8–quinquies, del decreto Rilancio e opzione per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali solo per una parte delle spese sostenute nel 2022 chiarisce i dubbi di una istante che che in qualità di unica proprietaria di un edificio unifamiliare, ha sostenuto nel 2022, congiuntamente al coniuge, spese relative alla realizzazione di alcuni interventi (''trainanti'' e ''trainati'') di risparmio energetico ammesse al cd. Superbonus (di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020) che, come dichiarato nell'istanza, non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno.

    Pertanto, chiede se per una parte di tali spese (quelle relative alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli infissi e all'installazione dell'impianto fotovoltaico) possa avvalersi della ripartizione della detrazione in 10 quote annuali prevista dall'articolo 119, comma 8 quinquies, del citato decreto legge n. 34 del 2020 mentre per le altre spese sostenute sempre nel 2022 (per l'intervento di isolamento termico delle superfici opache) possa fruire della detrazione in quattro anni ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 119.

    Le Entrate replicano positivamente e forniscono istruzioni in merito per la dichiarazione dei redditi

    Superbonus: opzione in 10 rate solo per una parte di spese

    L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali. 

    Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato

    articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. 

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita «in quattro quote annuali di pari importo».

    In merito all'applicazione del citato articolo 119 del decreto Rilancio, l'Amministrazione finanziaria ha fornito gli opportuni chiarimenti, tra l'altro, con le circolari n. 17/E del 26 giugno 2023, n. 23/E del 23 giugno 2022, n. 30/E del 22 dicembre 2020 e n. 24/E dell'8 agosto 2020 nonché con numerose risposte ad interpello cui si rinvia.

    L'articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023 n. 38, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8 quinquies secondo cui: «per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».

    Con riferimento a tale disposizione, la circolare 13 giugno 2023, n. 13/E, par. 1.5, ha chiarito che «La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ''incapienza fiscale'' (nelle quali l'imposta lorda è inferiore all'ammontare della detrazione in questione). L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)».

    Pertanto, si ritiene che, in linea con la ratio della disposizione, sia possibile optare per la predetta ripartizione della

    detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

    Nel caso in esame, pertanto, l'Istante può:

    • presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo
    • optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del citato comma 8 quinquies dell'articolo 119 del decreto Rilancio, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.

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    Bonus edilizi: comunicazione antiusura per le banche dal 3 dicembre

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 422331 del 21 novembre con le Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – definizione del contenuto e delle modalità di presentazione all'ADE della comunicazione per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d'imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall'anno 2025.

    Ricordiamo che l’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che i soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) devono comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche “ acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.
    Il provvedimento evidenzia che per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione.
    La comunicazione deve essere effettuata in via telematica e le regole di invio appunto sono stabilite con il provvedimento in oggetto.

    Bonus edilizi 2025: regole per le rate annuali

    Si prevede appunto che banche e intermediari, dovranno dichiarare di avere acquisito crediti entro parametri non usurari in due momenti: 

    • le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024 da comunicare tra il 3 e il 31 dicembre,
    • per i crediti accettati dal 3 dicembre in poi,  l’invio dei dati andrà effettuato in occasione dell’accettazione della rata del credito.

    La comunicazione è trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. 

    In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 205147 del 29 luglio 2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata; con l’occasione, sono di conseguenza aggiornate anche le specifiche tecniche del suddetto flusso.

    Attenzione al fatto che nel caso in cui non venga effettuata la comunicazione di cui trattasi, le rate interessate sono ulteriormente ripartite in sei rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

    Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.

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  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Plusvalenza immobili con superbonus: calcolo e tassazione

    Con Risposta a interpello n 208 del 23 ottobre le Entrate hanno chiarito la Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – articoli 67, comma 1, lettera b– bis) e 68, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

    Plusvalenza immobili con superbonus: calcolo e tassazione

    Nel caso di specie, l'immobile in questione è stato acquisito in parte per successione (50%) e in parte per compravendita (50%) e in particolare l'istate:

    • è proprietaria di un immobile acquisito, per il 50%, a seguito della compravendita effettuata dal coniuge nel 19XX in regime di comunione legale dei beni e, per il restante 50%, tramite successione al coniuge defunto nel 20XX, che non è stato adibito ad abitazione principale;
    • sulle parti comuni dell'edificio condominiale sono stati eseguiti interventi, terminati il XX dicembre 2023, ammessi alla detrazione del 110% delle spese sostenute (cd. Superbonus) disciplinata dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente alla quale è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito ai sensi del successivo articolo 121.

    Data l'intenzione di cedere l'immobile nel 2024, l'Istante chiede:

    1. se si determini una plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b­bis) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se gli interventi agevolabili sono stati effettuati esclusivamente sull'edificio condominiale;
    2. in caso di risposta affermativa al primo quesito, come deve essere determinata la plusvalenza imponibile, considerato che il 50% dell'immobile è stato acquisito per successione. 

    La plusvalenza è imponibile solo per la quota relativa alla parte acquisita a titolo oneroso (50%), mentre la parte acquisita per successione è esente da tassazione.

    Con  la  circolare  13  giugno  2024,  n.  13/E  sono  state  impartite  le  istruzioni operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui trattasi ed è stato evidenziato che,  ai  fini  dell'emersione  della  plusvalenza  imponibile,  non  rileva, tra  l'altro,  «la tipologia d'interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all'immobile oggetto di cessione; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo di cui alla lettera b­bis) sopra citata, che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare ceduta a titolo oneroso». 

    Quindi, sono imponibili le plusvalenze originate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus e terminati da non più di dieci anni, ivi compresi i lavori eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici.

    Nella richiamata circolare n. 13/E del 2024, è stato, inoltre, evidenziato che: «Per espressa previsione normativa, sono escluse dall'ambito applicativo della lettera b­bis) le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso degli immobili «acquisiti per successione» […]».

    In  particolare,  va  assoggettato  a  tassazione  il  50  per  cento  della  plusvalenza determinata, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Tuir, quale differenza tra: ­ 

    • il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d'imposta, 
    • e ­ il costo d'acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all'immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato. Irrilevanti a tal fine saranno le spese sostenute dall'Istante relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, in quanto conclusi nel 2023 e quindi entro cinque anni dalla vendita. 

    Resta  ferma  la  possibilità  di  applicare,  in  luogo  dell'ordinario  regime d'imposizione,  l'imposta  sostitutiva  del  26 per  cento,  secondo  le  modalità  previste dall'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 65, della legge di bilancio 2024).

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    Omessa asseverazione Sismabonus: regole per la remissione in bonis

    Con la Risposta a interpello n 189/2024 l'ADE chiarisce quando si può presentare un'asseverazione per sismabonus omessa, approfittando della remissione in bonis.

    La società istante specifica nella sua domanda che, a differenza da quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 25 febbraio 2017, non è stata depositata l'asseverazione “Allegato B” né sono stati presentati:

    • il modello B1 da parte del direttore dei lavori,
    • il modello B2 da parte del collaudatore statico.

    I chiarimenti ADE su come rimediare.

    Sismabonus e omessa asseverazione: regole per la remissione in bonis

    La risposta n. 189 del 1° ottobre 2024, sinteticamente, chiarisce che il contribuente può recuperare il beneficio fiscale del Sismabonus tramite la remissione in bonis, qualora non abbia depositato l'asseverazione nei termini previsti, a condizione che sani la situazione:

    • prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve esercitare il diritto alla prima quota di detrazione 
    • o prima di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

    Come si legge nella Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, «[…] per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori»

    Pertanto, in linea di principio un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sisma bonus.

    Ciononostante, attraverso l'articolo 2­ter, comma 1, lett. c) del decreto ­legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla sua legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38 […] è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto­ legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali (…)

    La società istante intende regolarizzare la propria posizione e beneficiare del Sismabonus nel modello Redditi 2024.

    L'Agenzia conferma che è possibile ricorrere alla remissione in bonis per sanare l'omissione, purché non siano già iniziati controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

    Più in dettaglio il contribuente può sanare l'omessa asseverazione per il sismabonus

     «[…] sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,[…]» 

    laddove: 

    • «a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 
    • b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile [da intendersi, in via eccezionale, «la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione» vedi supra, ndr]; 
    • c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista»

    Omessa asseverazione Sismabonus: come sanare

    La remissione in bonis della omessa asseverazione per  Sismabonus viene perfezionata con il versamento della sanzione minima prevista dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.

    Per quanto riguarda i modelli B1 e B2 anch'essi omessi dal contribuente, l’Agenzia precisa che non sono soggetti a un termine perentorio fiscalmente rilevante e possono essere depositati senza necessità di ricorrere alla remissione in bonis, purché risultino presentati entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione nella dichiarazione dei redditi.

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  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Contributo Superbonus al 70%: ecco modello per richiederlo

    Le Entrate pubblicano il Provvedimento n 360503 del 18 settembre con la Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, noto come fondo perduto superbonus indigenti.

    Col provvedimento appunto è approvato l’allegato modello denominato "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” con le relative istruzioni.

    Ricordiamo inoltre che nella GU n 208 del 5 settembre è stato pubblicato il Decreto 6 agosto del MEF con la Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici che ha stabilito che le domande di cui si tratta vanno inviate entro il 31 ottobre da parte di persone fisiche, a certe condizioni.

    Leggi anche: Fondo perduto superbonus indigenti 2024: domande entro fine ottobre.

    Fondo perduto superbonus 70%: a chi spetta

    Il contributo spetta in presenza di tutti i seguenti requisiti:

    • il richiedente è una persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
    • il richiedente ha un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2023 non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis 1, del decreto Rilancio;
    • il richiedente ha sostenuto tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 (di seguito “periodo
      ammissibile”) spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo pe riodo, del decreto Rilancio, detraibili dall’Irpef con percentuale del 70%;
    • gli interventi edilizi predetti sono stati effettuati sull’unità immobiliare per la quale si ri- chiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali dell’edificio di cui tale unità im- mobiliare fa parte, sulla quale il richiedente ha titolo di possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) o di detenzione;
      • gli interventi edilizi predetti devono aver raggiunto, alla data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del decreto Rilancio e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, debitamente comunicata nei termini previsti all’Agenzia delle entrate e accettata dal cessionario

    Fondo perduto superbonus 70%: domanda entro il 31 ottobre

    Secondo quanto stabilito dal provvedimento di ieri 18 settembre si prevede che ai fini della agevolazione, il richiedente, tra l’altro, dovrà attestare i requisiti che danno diritto all’agevolazione, ossia, in caso di spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, la dichiarazione di:

    • avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2023 non superiore a euro 15.000, determinato secondo quanto disposto dall’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
    • aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese detraibili con percentuale del 70% a fronte degli interventi edilizi previsti dall’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ed effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali gravanti sulla medesima unità immobiliare. I citati interventi devono aver raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del medesimo decreto e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto.

    In caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, l’istanza contiene la dichiarazione:

    • che il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in possesso dei requisiti sopra riportati;
    • che l’erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell'intervento.

    L’istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
     L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.
    Attenzione al fatto che con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze. Il termine ultimo per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus Ristrutturazioni edilizie: aliquota 2024 e come cambierà

    Il DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024 ha previsto, tra l'altro una rimodulazione dell'aliquota per il bonus sulle ristrutturazioni edilizie.

    In particolare,  il comma 8 dell'art 9-bis introdotto in fase di conversione prevede che: "all'articolo  16‐bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3‐bis è inserito il seguente "3‐ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle  di cui al comma 3‐bis, l'aliquota di detrazione è  ridotta al 30 per cento".

    Facciamo un riepilogo di questa agevolazione: aliquote, spettanza e tetto massimo per immobile.

    Bonus ristrutturazioni edilizie: come cambiano aliquota e tetto di spesa

    Il comma su indicato prevede quindi una riduzione dell'aliquota spettante per le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie a partire dal 2028 dall'attuale 36% al 30%.

    In particolare, scende anche il tetto massimo di spesa passando dagli attuali 96.000 euro a 48.000.

    Facciamo un riepilogo in tabella della detrazione di cui all'art. 16 bis del TUIR noto come bonus casa, come modificato nel corso del tempo.

    Detrazione bonus casa

    Percentuale spettante Limite temporale Tetto massimo di spesa
    50% spese fino al 31.12.2024 96.000 euro per unità immobiliare
    36% spese dall'1.01.2025 al 31.12.2027 48.000 euro per unità immobiliare
    30% spese dall'1.01.2028 al 31.12.2033 48.000 euro per unità immobiliare

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus ristrutturazioni: condizioni di fruizione per il detentore

    Con una risposta a interpello, la n. 112 del 23 maggio, le entrate replicano ad un soggetto istante che domanda chiarimenti sulla fruizione della detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (di cui all'articolo 16–bis del TUIR).

    La detrazione, secondo le Entrate, spetta anche al detentore dell'immobile che verrà ricostruito dopo la demolizione di un fabbricato collabente, vediamo le condizioni richieste.

    Bonus ristrutturazioni: le condizioni per il detentore

    L'Agenzia delle Entrate con la risposta in oggetto replica che, in base all'articolo 16-bis del TUIR, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sono concesse anche per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, a condizione che questi interventi non siano considerati come nuova costruzione. 

    La detrazione è del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.

    In merito ai requisiti soggettivi evidenzia che la detrazione spetta ai contribuenti che possiedano o detengano l'immobile oggetto degli interventi sulla base di un titolo idoneo e che sostengano le relative spese.

    Il detentore dell'immobile può fruire della detrazione se ha il consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori e la detenzione dell'immobile risulta da un atto regolarmente registrato al momento dell'avvio dei lavori e al momento del sostenimento delle spese.

    Nel caso specie l'Agenzia delle Entrate conferma che l'istante può accedere alla detrazione, poiché dispone della disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente in base al contratto di compravendita regolarmente registrato, che gli consente di demolire il fabbricato con il consenso espresso dei venditori.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Detentore di alloggio: detraibilità delle spese di ristrutturazione

    Con la Risposta a interpello n 102 del 13 maggio con oggetto Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16–bis del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) spettante al detentore dell'immobile viene chiarito quando spetta la detrazione per le spese di ristrutturazione dell'alloggio assegnato ad un militare dal suo Comando di appartenenza con una Determina sottoscritta dal proprio Comandante.

    Detentore di alloggio: detraibilità delle spese di ristrutturazione

    Un militare istante dichiara di detenere un alloggio gratuito, assegnato tramite una «determina sottoscritta dal Comandante e regolarmente protocollato presso il Comando».

    Dichiara inoltre   di aver effettuato nel 2023 su tale alloggio alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Tuir)

    Ciò posto, chiede se possa fruire delle agevolazioni di cui al citato articolo 16bis del Tuir in qualità di detentore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi, in forza di una assegnazione temporanea da parte del Comando di appartenenza nonché della detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici per l'arredo della predetta unità immobiliare di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (cd. ''bonus mobili'').

    Le entrate ricordano che come ribadito con la circolare 26 giugno 2023, n. 17/ E, la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

    La detrazione spetta ai detentori dell'immobile, a condizione che:

    • siano in possesso della autorizzazione da parte del proprietario, 
    • la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

    L'Agenzia precisa che la data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000.

    Il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima

    Come precisato in diverse risposte ad istanze di interpello con riferimento alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. ''Superbonus''), tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d'uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell'immobile in forza di un diverso titolo  purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale  che risulti da un documento con data certa. 

    Nel caso di specie, si ritiene che l'atto di assegnazione dell'alloggio con determina sottoscritta dal Comandante costituisca titolo idoneo di detenzione dell'unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale. 

    Pertanto, l'Istante potrà fruire (nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma e non oggetto del presente interpello) per le spese sostenute, della detrazione di cui al citato articolo 16bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione paria al 50 per cento delle spese sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nei limiti previsti dalla normativa 

    Allegati: