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Superbonus: la spettanza per i pagamenti con bonifico
Con la Rispsota a interpello n 137/2024 le Entrate chiariscono che un condominio che ha disposto il bonifico bancario relativo a spese che danno diritto al Superbonus entro il 31 dicembre 2023, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla norma, può accedere al beneficio nella misura del 110%.
Con il bonifico le spese si considerano sostenute nel momento in cui viene dato ordine alla banca, in applicazione del principio di cassa.
Superbonus: la spettanza per i pagamenti con bonifico
La risposta in oggetto fa riferimento a un condomino incaricato di effettuare i pagamenti relativi ai lavori di un condominio minimo senza amministratore agevolati col superbonus.
I pagamenti sono stati effettuati mediante bonifici bancari disposti tramite home banking sabato 30 dicembre 2023. Viene precisato che le contabili riportano come ''data di inserimento'' il 30 dicembre 2023, come ''data di esecuzione'' il 2 gennaio 2024 e ''data valuta'' il 3 gennaio 2024.
L'istante, proprietaria di un'unità immobiliare facente parte del condominio, ha dichairato che l'assemblea condominiale aveva precedentemente deliberato l'effettuazione di un intervento di riqualificazione energetica consistente nell'isolamento termico a cappotto dell'edificio, incaricando un condomino di gestire i contratti di appalto, ad effettuare i pagamenti ed ogni altro adempimento connesso.
Le opere, unitamente ad altri interventi ''trainati'' realizzati nelle unità a destinazione abitativa di proprietà esclusiva dei singoli condomini, avrebbero consentito di raggiungere il doppio salto di classe energetica richiesto per l'accesso alle agevolazioni statali, come previsto dall'art 119 del DL n 34/2020.
La Cila relativa agli interventi è stata presentata in data 25 novembre 2022, pertanto, come precisato dall'istante, risultano soddisfatte le condizioni per la fruizione del beneficio nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 894, della legge n.197/2022).
Il dubbio era riferito al corretto anno di imputazione della spesa ed in particolare se debba considerarsi sostenuta nel 2023 o nel 2024.
L’Agenzia ha ricostruito l’evoluzione della disciplina compiuta, in particolare, ha evidenzaito il decreto Aiuti-quater (Dl n. 176/2022), e poi con l’articolo 1, comma 894, della n.197/2022.
Il primo decreto ha stabilito che il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell'anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni. Il secondo ha dettato i casi in cui anche per le spese sostenute nel 2023 il Superbonus continua a spettare nella misura del 110%.
Successivamente viene ricordato che ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese stesse, occorre fare riferimento, per persone fisiche, esercenti, professionisti ed enti non commerciali, al criterio per cassa (circolare n. 24/E del 2020).
A questo proposito, con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante pagamenti effettuati con bonifico bancario, l'agenzia ha evidenziato che, nel corso di un incontro con la stampa specializzata effettuato in occasione di ''Telefisco'' del 1° febbraio 2024, è stato affermato che in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell'effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista effettua l'ordine di pagamento alla banca.
Concludendo, secondo le Entrate in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente dell'ordinante.
Nel caso di specie, il bonifico è stato ordinato nel 2023, pertanto l'Istante potrà accedere al Superbonus nella misura del 110%, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023.
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DL Superbonus: cosa prevede per le zone terremotate
Tra le deroghe previste dal DL 39/2024 (convertito in Legge n 67/2024 pubblicata in GU n 123 del 28 maggio), ve ne sono alcune in merito allo sconto in fattura e alla cessione del credito, ormai praticamente del tutto eliminati.
In particolare, si prevede che le opzioni sono ancora possibili per i lavori svolti nelle zone terremotate.
Inoltre si istituisce un fondo specifico per le zone colpite dal sisma, vediamo tutti i dettagli.
Stop a sconto e cessione: le deroghe per le zone terremotate
L'articolo 1, al comma 1, reca alcune modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, che modifica l'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, ridefinendo il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell’esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023.
La lettera b) di tale articolo, introduce al medesimo articolo 2 un nuovo comma 3- ter.1 che prevede una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.
In particolare la norma stabilisce che le disposizioni sul divieto della cessione del credito non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4 quater (interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39 (ovvero dal 30 marzo 2024).
La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Fondo investimenti zone interessate da even
Viene istituito il Fondo per gli interventi nei territori interessati da eventi sismici con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per l’erogazione di un contributo per interventi di riqualificazione energetica e strutturale di immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, con esclusione di eventi occorsi, il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Le spese devono riguardare interventi previsti per:
- incremento dell’efficienza energetica, nei limiti della quota non coperta dagli altri contributi concessi
- ristrutturazione edilizia nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il contributo, da richiedere per via telematica, mediante istanza rivolta ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile.
Entro 60 giorni dal 28 maggio le regole attuative in DPCM.
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Dl Superbonus: i limiti per cessione e sconto dei crediti
La Legge n 67/2024 di conversione del DL Superbonus (dl n 39/2024) è stata pubblicata nella GU n 123 del 28 maggio.
Tra le novità, di rilievo si segnalano:
- la stretta, dal 2025, per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi,
- l'obbligo di spalmare in 10 anni le detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% per le spese sostenute dal 2024.
Cosa accadrà ai bonus edilizi dopo la pubblicazione in GU della legge di conversione del dl n 39/2024.
DL Superbonus: no dal 2025 alle compensazioni delle Banche
Si stabilisce che le banche e gli altri soggetti elencati nella disposizione, a decorrere al 2025, non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Più nello specifico, si stabilisce che per alcune categorie di contribuenti non è consentita la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con i debiti derivanti da:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997).
I soggetti ai quali non è consentito avvalersi dell’istituto della compensazione per i debiti sopra citati sono:
- le banche;
- gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Invece per i soggetti diversi da quelli “qualificati”, poiché non trova applicazione il disposto di cui al comma 1 dell’art. 4-bis del DL 39/2024, continua a essere possibile, anche nel 2025 e nelle annualità successive, utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cui all'art 121 del DL 34/2020 in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL.
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 4-bis del DL 39/2024, l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, ugualmente effettuato e quindi violando il divieto introdotto determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'art 13 comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Dl Superbonus: in 10 anni le spese dal 2024
Si stabilisce la detraibilità in 10 anni delle detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento per taluni interventi realizzati su immobili.
Più nello specifico si stabilisce che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli:
- 119 (superbonus ripartito in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- 119-ter (detrazione al 75 per cento per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche riconosciuta in cinque quote annuali) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- 16, commi da 1-bis a 1-septies (detrazione per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico ripartita in cinque quote annuali), del decreto- 3 legge 4 giugno 2013, n. 63.
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Bonus ristrutturazioni: condizioni di fruizione per il detentore
Con una risposta a interpello, la n. 112 del 23 maggio, le entrate replicano ad un soggetto istante che domanda chiarimenti sulla fruizione della detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (di cui all'articolo 16–bis del TUIR).
La detrazione, secondo le Entrate, spetta anche al detentore dell'immobile che verrà ricostruito dopo la demolizione di un fabbricato collabente, vediamo le condizioni richieste.
Bonus ristrutturazioni: le condizioni per il detentore
L'Agenzia delle Entrate con la risposta in oggetto replica che, in base all'articolo 16-bis del TUIR, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sono concesse anche per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, a condizione che questi interventi non siano considerati come nuova costruzione.
La detrazione è del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.
In merito ai requisiti soggettivi evidenzia che la detrazione spetta ai contribuenti che possiedano o detengano l'immobile oggetto degli interventi sulla base di un titolo idoneo e che sostengano le relative spese.
Il detentore dell'immobile può fruire della detrazione se ha il consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori e la detenzione dell'immobile risulta da un atto regolarmente registrato al momento dell'avvio dei lavori e al momento del sostenimento delle spese.
Nel caso specie l'Agenzia delle Entrate conferma che l'istante può accedere alla detrazione, poiché dispone della disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente in base al contratto di compravendita regolarmente registrato, che gli consente di demolire il fabbricato con il consenso espresso dei venditori.
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Detentore di alloggio: detraibilità delle spese di ristrutturazione
Con la Risposta a interpello n 102 del 13 maggio con oggetto Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16–bis del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) spettante al detentore dell'immobile viene chiarito quando spetta la detrazione per le spese di ristrutturazione dell'alloggio assegnato ad un militare dal suo Comando di appartenenza con una Determina sottoscritta dal proprio Comandante.
Detentore di alloggio: detraibilità delle spese di ristrutturazione
Un militare istante dichiara di detenere un alloggio gratuito, assegnato tramite una «determina sottoscritta dal Comandante e regolarmente protocollato presso il Comando».
Dichiara inoltre di aver effettuato nel 2023 su tale alloggio alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Tuir)
Ciò posto, chiede se possa fruire delle agevolazioni di cui al citato articolo 16bis del Tuir in qualità di detentore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi, in forza di una assegnazione temporanea da parte del Comando di appartenenza nonché della detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici per l'arredo della predetta unità immobiliare di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (cd. ''bonus mobili'').
Le entrate ricordano che come ribadito con la circolare 26 giugno 2023, n. 17/ E, la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.
La detrazione spetta ai detentori dell'immobile, a condizione che:
- siano in possesso della autorizzazione da parte del proprietario,
- la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
L'Agenzia precisa che la data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000.
Il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.
Come precisato in diverse risposte ad istanze di interpello con riferimento alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. ''Superbonus''), tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d'uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell'immobile in forza di un diverso titolo purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale che risulti da un documento con data certa.
Nel caso di specie, si ritiene che l'atto di assegnazione dell'alloggio con determina sottoscritta dal Comandante costituisca titolo idoneo di detenzione dell'unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale.
Pertanto, l'Istante potrà fruire (nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma e non oggetto del presente interpello) per le spese sostenute, della detrazione di cui al citato articolo 16bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione paria al 50 per cento delle spese sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nei limiti previsti dalla normativa
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Omessa Comunicazione all’ENEA: l’Ecobonus non decade
La Corte di Cassazione con la Sentenza n 7657 del 21 marzo 2024 statuisce che l’ecobonus non decade senza l’invio all’Enea della relativa comunicazione poiché quest'ultima ha finalità statistiche e di monitoraggio dei dati
Vediamo il caso trattato nella sentenza in oggetto.
Ecobonus non decade senza l’invio all’Enea della comunicazione
Il processo riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 – ter del d.P.R. n. 600/1973.
L'Agente per la riscossione richiedeva ad una contribuente il versamento della somma di Euro 5.512,54, comprensivo di sanzioni ed interessi, derivante dal disconoscimento da parte dell'Agenzia delle entrate della detrazione d'imposta, ai fini IRPEF, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica di fabbricato sostenute nel 2008, in relazione al fatto che la contribuente non aveva trasmesso all'ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, la prescritta comunicazione dei dati descrittivi dell'intervento eseguito.
La cartella veniva impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) che accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate sul presupposto che l'omessa o tardiva comunicazione non determinava la decadenza dall'agevolazione fiscale, che trovava la sua ragione giustificativa nell'effettività del costo sostenuto.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) che lo respingeva.
L'Agenzia delle entrate è ricorsa alla Cassazione in forza di un solo motivo ossia, si denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, della l. n. 296/2006 e dell'art. 2, 4 lett. b) del d. m. 19 febbraio 2007, nonché dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l'onere per la contribuente di trasmettere all'ENEA, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l'attestato di certificazione energetica, non costituisse adempimento necessario per potere usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.
La Corte ha ritenuto che il motivo e, quindi, il ricorso sullo stesso unicamente basato, siano infondati.
Occorre sottolineare che la Cassazione con la sentenza in oggetto, si esprime in contrasto con la sua precedente ordinanza n. 34151/2022 (leggi: Comunicazione per Ecobonus all'ENEA: è requisito fondante dell'agevolazione) dando chiare istruzioni.
Dagli atti di causa non emerge se la tardività fosse stata sanata ricorrendo alla remissione in bonis e si presume che l’invio fosse tardivo.
La Cassazione con la sentenza ha annullato la cartella, evidenziando che la semplice tardività nella comunicazione non è individuata dalle norme come causa di decadenza della detrazione.
Secondo la Cassazione mentre il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
Infine "Per mera completezza di argomentazione, non può non rilevarsi come la finalità della prescritta comunicazione all'ENEA di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico sia stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2 – bis del d. l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013, n. 90, in materia di proroga delle detrazioni spettanti in relazione ai costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica, con riferimento alla quale la stessa Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l'omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il diniego di riconoscimento della detrazione".
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Bonus barriere architettoniche: come indicarlo nel 730/2024
Avviata la campagna dichiarativa 2024 anno di imposta 2023 le Entrate hanno pubblicato tutti i relativi modelli, tra i quali il Modello 730/2024.
Il Quadro E del modello accoglie gli oneri e le spese tra le quali vanno indicate anche quelle per la rimozione per le barriere architettoniche, vediamo tutte le regole di quest'anno, viste le novità del Dl salva spese che ha ridimensionato anche il bonus in oggetto.
Bonus eliminazione barriere architettoniche: le novità 2023 nel modello 2024
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire
in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto.Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.
Attenzione dal 30 dicembre 2023 (data di pubbicazione ni GU del DL salva spese poi convertito in legge con novità anche per le barriere architettoniche) il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
Fino al 29 dicembre 2023, salvo che ricorrano specifiche condizioni di seguito elencate, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Qualora le spese sostenute nel 2023, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spesesostenute nel 2022 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.
Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, salvo che entro il 29 dicembre 2023:- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Modello 730/2024: bonus barriere architettoniche
Le persone fisiche beneficiarie dell’agevolazione che intendano fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi devono compilare la sezione III.A del quadro E del modello 730/2024, riservato alle “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus”.
In dettaglio, occorre utilizzare i seguenti codici:
- "20" per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, per interventi Sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- ‘21’ spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
- ‘22’ spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure euro 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaformeelevatrici
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Superbonus ONLUS: particolare modalità di calcolo delle soglie dimensionali
Con Risposta n 2 dell'8 gennaio, in merito al superbonus, le Entrate chiariscono l'applicazione della peculiare modalità di calcolo prevista dall'articolo 119, comma 10–bis del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per le ONLUS, Odv e APS.
L'ONLUS istante intende effettuare interventi di risparmio energetico di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus), su diverse unità immobiliari, con l'applicazione della peculiare modalità di calcolo di cui al comma 10bis dello stesso articolo 119.
Sinteticamente, l'Agenzia ritiene che l'Istante possa usufruire del Superbonus, con l'applicazione del comma 10bis per gli interventi effettuati su immobili posseduti, in base ai titoli elencati: proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, nei quali svolge:
- attività rientranti nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della assistenza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a) nn. 1 e 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46,
- attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460 del 1997.
Diversamente, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'Istante non potrà applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10bis ma potrà usufruire, ricorrendone i requisiti richiesti dalla norma, del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8bis dell'articolo 119.
Superbonus ONLUS: il caso di specie dell'interpello n. 2/2024
L'Istante dichiara di svolgere, in via principale:
- l'attività di assistenza sociale e sociosanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1, del d.lgs. n. 460 del 1997, «mediante strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali o disturbi mentali, per persone che abusano di sostanze stupefacenti ivi inclusi i soggetti affetti da AIDS, per soggetti minori d'età in condizioni di rischio socio-ambientale»;
- l'attività di assistenza sanitaria verso persone svantaggiate di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 2, e comma 2, del d.lgs. n. 460 del 1997, consistenti in servizi riabilitativi a favore di soggetti disabili.
Inoltre, la onlus svolge in via secondaria, l'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale prevista dal medesimo articolo 10, comma 1, lett. a), n. 11bis, del d.lgs. n. 460 del 1997 «unitamente, infine, ad altre attività ''direttamente connesse'' a quelle statutarie istituzionali quali quella sanitaria non resa esclusivamente a favore di persone svantaggiate (l'''Assistenza Sanitaria Connessa'') e di formazione (non resa a favore di persone svantaggiate) alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10, comma 5, D.lgs. 460/199».
Ciò premesso, l'Istante chiede se, ai fini di una corretta applicazione del citato comma 10bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, la locuzione «attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali» indichi le attività di cui al citato articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1 e n. 2, d.lgs. n. 460 del 1997, comprensive anche delle attività ''direttamente connesse'' (limitatamente alla ''Assistenza Sanitaria Connessa'') e dell'attività a supporto generale relativa all'amministrazione.
In caso di risposta negativa, chiede quali siano i criteri in base ai quali riparametrare il tetto massimo di spesa agevolabile al fine di beneficiare del Superbonus con l'applicazione della modalità di calcolo di cui al predetto comma 10bis del citato articolo 119.
Superbonus ONLUS: modalità di calcolo delle soglie dimensionali
Le Entrate ricordano innanzitutto che il comma 10 bis dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS,
- le organizzazioni di volontariato OdV iscritte nei registri
- le associazioni di promozione sociale APS
che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10bis dell'articolo 119), determinano il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando:
- il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari,
- per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
Ciò premesso, viene specificato che, come evidenziato dalle Circolari n 3 e 13 del 2023, il comma 10 bis in commento è stata introdotto per tenere conto della circostanza che tali enti esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
La disposizione riguarda, pertanto, nel rispetto di tutte le condizioni sopra elencate, gli enti indicati nella norma che svolgono attività di prestazioni di servizi socio sanitari e assistenziali.
Si ritiene che rientrino in tale ambito, ad esempio, anche le attività svolte dalle ONLUS nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della assistenza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
In assenza di specifiche indicazioni nella norma, è possibile, inoltre, applicare le disposizioni di cui al citato comma 10bis anche nell'ipotesi in cui negli immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 oggetto degli interventi le ONLUS svolgano anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460 del 1997.
Inoltre, il Superbonus spetta, in linea generale, anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Il detentore deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Nella circolare 23 giugno 2022 n. 23/E è stato precisato che costituisce titolo idoneo a consentire ad una OdV di fruire del Superbonus, con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su di un immobile di proprietà comunale, una convenzione stipulata nella forma della scrittura privata in base alla quale l'OdV detiene l'immobile al fine di svolgere la propria attività relativa all'aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza e supporto, sia economico che operativo.
Va, tuttavia, precisato che, ai fini dell'applicazione del citato comma 10bis dell'articolo 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, deve considerarsi tassativa (cfr. circolare 3/E del 2023).
Pertanto, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si ritiene realizzata nel caso in cui le ONLUS, OdV e APS, sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie.
In altri termini, tali conclusioni si applicano con riferimento ad ogni altra tipologia di titolo diverso da quelli indicati espressamente dalla norma.
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Piattaforma cessione crediti: nuove istruzioni delle Entrate
Le Entrate hanno pubblicato la nuova guida aggiornata a novembre 2023 sulla Piattaforma cessione crediti.
Ricordiamo che per determinate tipologie di spese per interventi edilizi vi è la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione:
- di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
- la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante.
Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
Per sfruttare tali possibilità è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione.
Per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.Piattaforma cessione crediti: per quali crediti funziona
Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:
- dei cosiddetti “bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi ( Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti,
- del “Tax credit vacanze”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020),
- del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021),
- dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).
Attenzione al fatto che la presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili.
L’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.
Piattaforma cessione crediti: come è composta
Per entrare nella piattaforma, la prima operazione da compiere è accedere, dalla home page del sito dell’Agenzia delle entrate, all’ Area riservata.
Per accedere occorre essere in possesso di una identità definita nell’ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS)La piattaforma è composta dalle seguenti funzioni, accessibili dalla home page:
- Monitoraggio crediti,
- Cessione crediti,
- Accettazione crediti/sconti,
- Gestione F24,
- Ulteriore rateazione,
- Lista movimenti
L'area cessione crediti della piattaforma consente di visualizzare i crediti ricevuti (per i quali, se necessario, è stata accettata la cessione), che possono quindi essere ulteriormente ceduti, secondo le disposizioni vigenti.
I crediti sono raggruppati in base alle opzioni di cedibilità, ossia:- “Cedibile a chiunque e poi due volte a soggetti qualificati”. Questi crediti possono essere ceduti una sola volta a chiunque e poi possono circolare solo tra soggetti qualificati. I soggetti qualificati sono:
- a) banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385/1993
- b) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico
c) imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005. Gli elenchi di questi soggetti sono pubblicati negli appositi albi consultabili sui siti internet della Banca d’Italia e dell’IVASS.
- “Cedibile due volte a soggetti qualificati”
- “Cedibile una volta a soggetti qualificati”
- “Cedibile più volte a chiunque”, cioè che non hanno limitazioni con riferimento al numero di cessioni e ai soggetti a cui possono essere ceduti
- “Cedibile una volta a chiunque”, cioè che non hanno limitazioni con riferimento ai soggetti a cui possono essere ceduti, ma una sola volta
- “Cedibile solo ai propri correntisti (non consumatori) da banche”. Si tratta dei crediti detenuti dalle banche e dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993, che possono essere ceduti a soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
- “Non cedibile”, che non possono essere oggetto di ulteriori cessioni.
Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, per i crediti cedibili alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993 è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
I crediti non cedibili, ovviamente, non sono visualizzati.
Se i crediti cedibili sono particolarmente numerosi, viene visualizzato un prospetto di riepilogo per consentire all’utente, attraverso selezioni successive, di individuare i crediti che intende cedere.Altrimenti, la piattaforma visualizza direttamente i crediti cedibili.
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Superbonus in 10 anni: possibile annullare la richiesta
Con Provvedimeto n 332687 del 22 settembre le Entrate disciplinano le regole per l'annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
Nel dettaglio, la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del Provvedimento. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.
La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.
Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”.
Attenzione al fatto che, fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, la richiesta deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al provvedimento, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito.In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.
Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.
Superbonus in 10 anni: il provvedimento attuativo
Dal 2 maggio era possibile di allungare la vita dei crediti tramite una nuova funzionalità della piattaforma cessione crediti delle Entrate.
A tale fine era stata aggiornata la relativa guida con l'indicazione a pagina 27 della nuova funzionalità denominata "ulteriore rateazione" per le cessioni dei crediti. Per tutte le regole leggi anche Cessione crediti da bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni.
Ricordiamo inoltre che con il Provvedimento ADE n 132123 del 18 aprile sono state disciplinate:
- le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
- per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi
In particolare, i soggetti titolari di crediti da: Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.
Inoltre, in data 11 aprile è stata pubblicata in GU n 85 la Legge n 38 di conversione del DL n 11. con anche la novità dello "spalmacrediti" in dieci anni per il superbonus.
Superbonus in 10 anni: la disciplina precedente
L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 stabilisce, nella formulazione previgente alla legge di conversione del DL n 11 prevedeva che:
- per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso)
- i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022,
- e non ancora utilizzati, potevano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ossia delle quattro quote annuali, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.
Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Superbonus in 10 anni: le novità della conversione in legge del DL n 11
Con la conversione in Legge del DL n 11/2023 con il comma 3-quinquies, introdotto in sede referente, modificando l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, si riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati:
- al superbonus (articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34),
- agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34),
- nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)
aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.
Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
Il comma 3-sexies, anch'esso introdotto in sede referente, modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendovi un comma 8-quinquies.
Le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.
L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
Attenzione al fatto che essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Si attende l'attuazione con le regole definitive dell'agenzia delle entrate già proposte prima della pubblicazione in GU della Legge n 38/2023.