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Edificio di unico proprietario: come compilare la comunicazione di cessione dei bonus
In data 12 ottobre, con FAQ, pubblicata nella sezione apposita del proprio sito, le Entrate rispondono ad un dubbio di un contribuente relativo al caso di interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario che deve presentare la comunicazione per l'opzione di cessione dei bonus.
In particolare, spiega l'agenzia, la compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso descritto, deve essere compilata per ciascuna tipologia di intervento, con le stesse modalità previste per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.
In particolare:
- nel frontespizio devono essere indicati:
- nel campo “Condominio Minimo”, il valore ‘2’ (condominio minimo senza amministratore di condominio);
- nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, il codice fiscale del proprietario;
- nel quadro A, nel campo “N. unità presenti nel condominio”, deve essere riportato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- nel quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio;
- nel quadro C deve essere compilata la “Sezione II – SOGGETTI BENEFICIARI”, ripetendo nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle unità immobiliari indicate nel quadro B.
Invece, in caso di interventi eseguiti su varie unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario, per la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura devono essere compilate e inviate, per ogni intervento e per ciascuna unità immobiliare, altrettante distinte comunicazioni.
L’Agenzia aggiunge che “in alternativa, se la tipologia di intervento e i relativi limiti di spesa risultano compatibili con il caso di specie, è possibile compilare e inviare una sola comunicazione, del tipo previsto per il condominio minimo senza amministratore, indicando nel frontespizio il codice fiscale del proprietario come condomino incaricato della trasmissione. Compilare coerentemente i quadri A, B, C (sezione II) e D della comunicazione, indicando, tra l’altro, il codice fiscale del proprietario come beneficiario della detrazione ceduta, le varie unità immobiliari e i relativi dati catastali”.
- nel frontespizio devono essere indicati:
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Cessione e sconto in fattura: cedibilità ai correntisti
Con la Circolare n 33 del 6 ottobre le entrate chiariscono, tra l'altro, le modalità di cessione e sconto in fattura ai correntisti.
In particolare, si riporta un commento sulle novità introdotte in sede di conversione del decreto “Aiuti”, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
Dopo un riepilogo delle diverse modifiche alla norma susseguitesi nel tempo, l'Agenzia delle Entrate precisa che le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate prima del 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti.
Pertanto, anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto in fattura inviata antecedentemente al 1° maggio 2022 è consentita alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio
L'agenzia precisa che il correntista che acquista dalla banca ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.
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Responsabilità solidale nelle cessioni da superbonus: i chiarimenti delle entrate
L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 33 del 6 ottobre 2022 tra gli altri, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione.
Viene specificato che in linea generale, al soggetto che ha concorso in una violazione è irrogata la sanzione prevista per la medesima violazione, a meno che l’errore non sia incolpevole.
Le violazioni amministrative di norme tributarie, ricorda l'agenzia, sono, infatti, punibili in caso di dolo o colpa e la sussistenza di tali elementi soggettivi rileva anche con riferimento ai soggetti che hanno concorso all’illecito tributario.
Ciò premesso, con particolare riferimento al concorso del fornitore o del cessionario di cui all’articolo 121, comma 6, con le recenti modifiche introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti-bis, la responsabilità solidale (nel rispetto delle condizioni previste dalla norma) è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
Ricordiamo che la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022( pubblicata ni GU n 221/2022) con l’articolo 33-ter, introdotto al Senato, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).
Dalla originaria introduzione dell’art 121 del DL 34/2020, il comma 6 ha stabilito che, qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione.
La novità appunto consiste nello specificare che la responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”
Inoltre, si stabilisce che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” riguarda esclusivamente i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art 119 e di cui all’art121 , comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Con la Circolare 23/E di giugno, l’agenzia delle Entrate ha spiegato che il cessionario è solidalmente responsabile, in caso di acquisto di crediti, quando ometta «il ricorso alla specifica diligenza richiesta».
La conversione Dl Aiuti bis aggiunge che la responsabilità solidale si consolida solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave e restano pertanto centrali i sei indici di rischio, individuati dalle Entrate, misuratori della diligenza.
Responsabilità solidale nelle cessioni: esempi di dolo e colpa grave
Nella circolare n 33 del 6 ottobre vengono descritte alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave:
- il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
- la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).
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Cessione crediti: l’istanza per richiedere annullamento della accettazione
La Circolare n 33 del 6 ottobre riporta molti chiarimenti in tema di superbonus.
Le Entrate, al termine del corposo documento di prassi, includono il modello per la richiesta di annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti. (Disponibile dalla pagina 35 della circolare allegata)
Ricordiamo che l’articolo 121 del decreto-legge n. 34/020 consente ai titolari di alcune detrazioni spettanti per lavori edilizi di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi.
Le modalità per la comunicazione dell’opzione e l’eventuale successiva circolazione dei crediti ceduti sono state disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022.
Si prevede che il primo cessionario del credito o il fornitore che ha praticato lo sconto debbano espressamente accettare il credito tramite la Piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello di cui si tratta deve essere utilizzato per richiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione.
Annullamento accettazione crediti: come e quando procedere
L'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di
ristrutturazione edilizia,
- eliminazione delle barriere architettoniche,
- recupero o restauro della facciata degli edifici,
- riqualificazione energetica,
- riduzione del rischio sismico,
- installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Superbonus),
possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.
L’esercizio dell’opzione è comunicato dal beneficiario dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate tramite il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 febbraio 2022, n. 35873.
La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
Qualora il cessionario abbia inavvertitamente accettato il credito ceduto, al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni oltre che a cessionari e fornitori, utilizzando il presente modello è possibile chiedere all’Agenzia delle entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette .
Si sottolinea che la richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti deve essere inviata per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
Il modello può essere presentato da un soggetto delegato ma l’istanza deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).
Attenzione al fatto che nel caso in cui la comunicazione riguardi interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, la richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione deve essere sottoscritta dall’amministratore del condominio oppure, in mancanza, dal condomino incaricato della trasmissione della comunicazione errata.
Infine, con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo.
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Superbonus villette: spetta per lavori iniziati dopo il 30 giugno 2022
La Circolare n. 33 del 6 ottobre pubblicata dall'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al Superbonus 110% relativo agli interventi effettuati su edifici unifamiliari effettuati da persone fisiche.
Si evidenzia che in data 7 ottobre è stata ripubblicata con "errata corrige" e modifiche alla pagina 32 rigo 8 indicando che per i SAL del 30% contano gli interventi effettuati anche se non pagati.
Ma andiamo con ordine.
Nella circolare vengono chiariti, tra gli altri, tre aspetti relativi al superbonus per:
- lavori con avanzamento del 30% entro il 30 settembre,
- lavori iniziati dopo il 30 giugno,
- lavori realizzati ma non pagati al 30 settembre.
Le Entrate specificano che come chiarito con la circolare n. 23/E del 2022, il secondo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come modificato, dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto Aiuti, prevede, nella formulazione attualmente in vigore, che «per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo».
I contribuenti interessati, inoltre, possono scegliere se calcolare la predetta percentuale del 30 per cento considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure includere anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione.
Pertanto, qualora alla predetta data del 30 settembre, non siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione nella misura del 110 per cento spetta con riferimento alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (così come stabilito dai commi 1 e 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio).
La entrare chiariscono che essendo facoltà (e non obbligo) per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori non oggetto del Superbonus, il raggiungimento al 30 settembre della percentuale del 30 per cento dell’intervento ammesso al Superbonus rende superfluo includere nel predetto computo anche i lavori non agevolabili.
Superbonus villette: spetta fino al 31.12 per lavori iniziati dopo il 30 giugno
Le Entrate chiariscono che, in assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data
Inoltre, essendo facoltà (e non obbligo) per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori non oggetto del Superbonus, il raggiungimento al 30 settembre della percentuale del 30 per cento dell’intervento ammesso al Superbonus rende superfluo includere nel predetto computo anche i lavori non agevolabili.
Superbonus villette: spetta per lavori eseguiti al 30 settembre anche se non pagati
Le Entrate nella circolare chiariscono che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Sintetizzando, il superbonus spetta per gli interventi agevolati effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, effettuati da persone fisiche, sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 a prescindere dal soddisfacimento della condizione del completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Spetta anche sulle spese sostenute tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 per interventi avviati dopo il 30 giugno 2022, a patto che sia completato il 30% dei lavori alla data del 30 settembre 2022.
Concludendo si riporta il capoverso con l'errata corrige, contenente un esempio esemplificativo delle Entrate:
"Pertanto, ad esempio, nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12.000 euro."
La parola "lavori", nella precedente versione della circolare era "pagamenti"
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Cessione Bonus edilizi: tutte le regole dopo i decreti Aiuti e Aiuti bis
Le Entrate hanno pubblicato in data 6 ottobre la corposa Circolare n 33/E recante "Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione"
La notizia è stata annunciata nel pomeriggio di ieri con un sintetico comunicato stampa che evidenzia i tratti salienti del provvedimento.
In particolare sono forniti chiarimenti:
- sulla cessione dei crediti ai “correntisti”
- e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno, nonché rese specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti
- per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Il documento fornisce chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.
Cessione bonus edilizi: come rimediare a ritardi ed errori nella comunicazione
Per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 viene prevista una finestra più ampia.
È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata.
In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec.
Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata.
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Superbonus: l’indennizzo per danni non lo preclude
Con Risposta a interpello n 459 del 20 settembre le Entrate forniscono chiarimenti su interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica per un immobile danneggiato da un evento atmosferico per il quale sono stati risarciti i danni dalla compagnia assicurativa.
L'Istante è proprietaria di un fabbricato adibito ad abitazione principale (con annesse pertinenze), che in conseguenza di un evento atmosferico calamitoso, avvenuto il 24 luglio 2021, ha subito ingenti danni che hanno interessato le superfici opache orizzontali (tetto) e verticali (muri perimetrali e facciate).
Su tale edificio, dopo aver presentato al competente Sportello Unico per l'Edilizia ("SUE") la comunicazione di inizio lavori asseverata ("CILA"), il 29 luglio 2021 hanno avuto inizio lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica dell'immobile.
A fronte dei gravi danni subiti, l'istante ha aperto un sinistro presso una compagnia assicurativa, conclusosi nel mese di febbraio 2022 con la sottoscrizione di un accordo transattivo e l'erogazione in suo favore a titolo di " risarcimento e/o indennizzo dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri, nella somma di Euro 117.000,00 (centodiciassette/00), comprensiva di sorte, accessori, spese di qualsiasi natura".
Ciò posto, ella chiede se per le spese sostenute nel 2021 e per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica che hanno interessato l'immobile possa beneficiare delle detrazioni previste rispettivamente dall'articolo 16- bis del Tuir e dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006.
Le Entrate specificano che, come chiarito nella recente circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile fruire, per le medesime spese, soltanto di uno dei due benefici, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi.
La detrazione spetta con riferimento alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.
Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione.
Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente.
Ciò in applicazione dei principi generali in materia di oneri che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda (o alla deduzione dal reddito complessivo) in base ai quali la detrazione (o la deduzione) è subordinata, tra l'altro, alla condizione che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente che li ha sostenuti influenzando negativamente la situazione economica dell'anno in cui viene chiesta la detrazione ed incidendo sulla situazione personale del contribuente.
Con riferimento specifico al quesito posto, si fa presente che la richiamata circolare n. 28/E del 2022 si espressa sul punto chiarendo che "l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente".
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, tenuto conto che l'Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di "risarcimento e/o indennizzo" per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri) subiti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell'evento previsto dal contratto di assicurazione, si ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell'Istante medesima
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Ristrutturazione edilizia: le spese del 2020 recuperabili nel 2022
In risposta ad un contribuente le Entrate, con una FAQ pubblicata sulla propria rivista online FiscoOggi e datata 5 settembre 2022, chiariscono il perimetro di applicazione della detrazione spettante per le ristrutturazioni edilizie non goduta da un soggetto incapiente.
In particolare veniva domandato se fosse possibile indicare nella dichiarazione dei redditi 2022 le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel 2020 non dichiarate in quanto appunto il contribuente era incapiente e non obbligato in assenza di redditi a presentare la dichiarazione 2021.
La risposta delle Entrate è affermativa, con la precisazione che siano stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla normativa per poter richiedere la detrazione.
L’Agenzia delle entrate anche nella recente Circolare n 28 del 25 luglio 2022 ha ribadito che il contribuente che, anche per incapienza, non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi d’imposta per lavori per i quali ricorrevano tutte le condizioni per applicare l’agevolazione può, comunque, usufruire della detrazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente.
Nel caso di specie, il contribuente che ha sostenuto le spese nel corso dell’anno 2020 e non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, può richiedere l’agevolazione relativamente alla seconda rata, presentando il modello dichiarativo per l’anno 2021 e indicando il numero della rata (2) nell’apposito campo del modello.Si ricorda che con la Circolare n 28 del 25 luglio 2022 le Entrate hanno fornito un utile aggiornamento della circolare n.7/E del 25 giugno 2021 che tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2021, con specifico riferimento alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sismabonus, bonus facciate, bonus mobili, bonus verde, ecobonus e Superbonus, che ne lascia inalterato l'impianto generale.
La Circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
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Superbonus: l’elenco dei possibili documenti da controllare e conservare
Con la Circolare del 25 luglio 2022 n. 28, trattazione sistematica di normativa e prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a:
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
- Sisma bonus,
- Bonus verde,
- Bonus facciate,
- Eco bonus
- e Superbonus,
l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche sotto il profilo degli obblighi di:
- produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato,
- conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria
Superbonus 110%: tutti i documenti da controllare e conservare
In particolare, la circolare 28/E, che fa seguito al documento del 7 luglio scorso, contiene, dalla pagina 182 alla pagina 186, un elenco completo di tutti i documenti da controllare e conservare ai fini della agevolazione superbonus comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i Caf o i professionisti abilitati devono verificare prima di apporre il visto di conformità.
Si tratta di elenco fondamentale per i contribuenti, dal momento che, in sede di controllo documentale, «possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste», come ricorda lo stesso documento.
E' bene specificare che i documenti non riguardano tutti i contribuenti ma a seconda delle situazioni, sarà necessario presentarne solo alcuni.
Vediamone alcune:
L’agenzia delle Entrate nella circolare propone un elenco delle dichiarazioni sostitutive rese dal contribuente per certificare casi specifici
Ad esempio, tra le altre possibili, ve n'è una che attesti che il superecobonus viene richiesto per un massimo di due unità immobiliari.
Scopo della autodichiarazione è che il Caf o l’intermediario possono essere ignari di eventuali altri superecobonus spettanti al contribuente.
Inoltre, il contribuente deve attestare il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile e la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi.
Tali calcoli sono complessi ed è auspicabile che vi sia il coinvolgimento anche dei tecnici che hanno assistito il contribuente nella predisposizione delle asseverazioni finali.
Allegati:Per la trattazione esaustiva si rimanda al documento di prassi Circolare n 28/2022
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Sismabonus: detrazione al 50% per interventi su immobili uso promiscuo del professionista
La circolare 23/E pubblicata dalle Entrate in data 23 giugno è un compendio completo di tutte le regole per i bonus edilizi.
In particolare, il documento di prassi in un paragrafo apposito intitolato " Immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche, fuori dall’esercizio di arte, professione e impresa" tratta alcuni chiarimenti sul sismabonus e immobili ad uso promiscuo del professionista.
Sinteticamente le Entrate chiariscono che viene dimezzata la detrazione del sismabonus ordinario per gli interventi antisismici su abitazioni utilizzate ad uso promiscuo.
L'Agenzia ricorda innanzitutto che ai sensi del comma 9, lettera b), del citato articolo 119 del decreto Rilancio, sono agevolabili gli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10» in base al quale, come precisato, tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari.
Immobili uso promiscuo: requisiti per il superbonus
Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, la circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che, con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cosiddetti “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
La strumentalità, in quanto attributo dell’immobile, deve essere necessariamente verificata in considerazione della destinazione e della effettiva utilizzazione dell’immobile stesso, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l’utilizzatore all’immobile (proprietario, possessore o detentore).
Pertanto, sono in ogni caso esclusi dal Superbonus:
- gli interventi realizzati su immobili strumentali “per natura”, in quanto classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E (tranne nell’ipotesi di cambio di destinazione di uso),
- nonché quelli strumentali “per destinazione” per i quali invece rileva l’effettivo utilizzo.
Ciò implica, ad esempio, che non rientrano nel Superbonus gli interventi realizzati su un immobile che, seppur classificato in categoria A/2, viene effettivamente utilizzato come studio professionale, come immobile strumentale ovvero come sede dell’impresa dal proprietario, dal possessore o dal detentore dell’immobile medesimo.
Superbonus e sismabonus immobili uso promiscuo: detrazione al 50% per il professionista
Relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, sia pure con riferimento alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR, è stato ribadito che, in base a quanto previsto dal comma 5 di tale articolo, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
Tale principio si applica anche ai fini del sismabonus di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 – per il quale l’articolo 16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale – nonché ai fini del Superbonus spettante ai sensi del comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio per interventi antisismici.
Analoga previsione NON sussiste, spiega l'agenzia, per gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto al c.d. ecobonus di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 – trattandosi di una detrazione spettante a tutti i contribuenti indipendentemente dalla tipologia di reddito posseduta – o ammessi al Superbonus ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Considerato, tuttavia, che danno diritto al Superbonus le spese per interventi realizzati su edifici “residenziali”, e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), si ritiene che, anche ai fini del Superbonus, per gli interventi agevolabili realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale (abituale o occasionale) la detrazione è ridotta al 50 per cento.
Alcuni esempi delle Entrate
Nel caso di interventi agevolabili realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'attività di bed and breakfast (occasionale o abituale) il Superbonus è ridotto al 50 per cento.
L’abitazione nella quale è stabilita la sede amministrativa dell’imprenditore individuale che svolge un’attività tipicamente “in cantieri” (impiantisti, 44 imbianchini, etc.) non può definirsi “strumentale per l’esercizio dell’attività” e neppure utilizzata promiscuamente ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del TUIR nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professione. Di conseguenza, nel caso di interventi agevolabili, non opera la predetta riduzione del 50 per cento.