• Riforma fiscale

    Residenza fiscale: cosa prevede il Dlgs Fiscalità Internazionale

    Il Governo nella seduta del Cdm di ieri 19 dicembre ha approvato, in via definitiva il Dlgs di Fiscalità internazionale con le novità sulla residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche.

    Ricordiamo, che la Delega al Governo per la riforma è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n 189 del 14 agosto ed è entrata in vigore il giorno 29 dello stesso mese.

    Il Decreto legislativo sulla fiscalità internazionale reca una prima attuazione delle novità previste in tema appunto, di Residenza fiscale.

    Va ricordato che, il concetto di residenza fiscale, rileva nella corretta determinazione della potestà impositiva. 

    I soggetti fiscalmente residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR). 

    Va evidenziato che, per quanto riguarda la residenza fiscale delle società e degli enti rispetto allo schema di DLgs. si interviene sull’art. 5 comma 3 del TUIR, al fine di prevedere i medesimi requisiti anche per le società di persone.

    Residenza fiscale persone fisiche: cosa prevede il Dlgs attuativo

    Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che: il comma 2 dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”.

    Pertanto per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. 

    Resta fermo il criterio civilistico della residenza. 

    Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi.

    Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

    Residenza fiscale persone giuridiche: cosa prevede il Dlgs attuativo 

    Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che:

    • per le persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell'oggetto principale che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:
      • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
      • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

    Residenza fiscale: i criteri generali della Legge delega di Riforma Fiscale

    Con l'art 3 lettera c) viene specificato che la riforma dovrà garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale: delle persone fisiche, delle società  degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione  in modo da rendere coerente il criterio della residenza fiscale con:

    • la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, 
    • nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. La normativa in materia di stabile organizzazione fa riferimento al nuovo articolo 162, comma 2, lettera f-bis) del TUIR (introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).

    Viene precisato che, con riferimento alla residenza fiscale:

    1. dovrà altresì essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all'esecuzione della prestazione lavorativa  in modalità agile. (In proposito leggi gli ultimi chiarimenti delle Entrate relativi alla Circolare n 25 del 18 agosto)
    2. e dovrà essere previsto il coordinamento con i regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ossia il regime agevolato sui redditi da lavoro dei cosiddetti “impatriati” (legge 147/2015) che ha la durata di cinque anni a partire dal trasferimento della residenza.
  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale per i forfettari: partenza nel 2024

    Come è ormai noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che novella l’accertamento, il cui titolo III presenta la disciplina del concordato preventivo biennale.

    Il nuovo strumento dedicato a imprese e lavoratori autonomi di minore dimensione, ha l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo, in modo tale da permettere agli uffici di concentrare le attività di controllo nei confronti di coloro che non vi aderiscono.

    Anche se ancora in bozza, il decreto legislativo ha preso forma e la disciplina sulla materia è chiaramente delineata.

    Il punto essenziale è il perimetro dei contribuenti di minore dimensione che possono accedere al concordato preventivo biennale; costoro sono le imprese e i lavoratori autonomi:

    • soggetti a ISA, che ottengono con punteggio uguale o maggiore di 8;
    • in regime forfetario.

    La sorpresa, rispetto alle previsioni, che non davano per certa l’estensione del procedimento ai soggetti in regime forfetario, è proprio il fatto che alla fine questi contribuenti, numeri alla mano (dato che sono circa due milioni di partite IVA), rappresentano invece i principali destinatari del provvedimento.

    Altra importante novità, rispetto a quanto previsto, è il fatto che il legislatore, per elaborare la proposta di concordato, ha abbandonato l’idea di avviare un contraddittorio preventivo con il contribuente, per quanto in modalità semplificata, in ragione, è possibile immaginare, della difficoltà pratica a gestire un numeri così elevato di destinatari.

    Per i contribuenti in regime forfetario il concordato preventivo funzionerà in modo sensibilmente diverso rispetto a quanto previsto per i soggetti ISA, in ragione del minor dettaglio informativo già nelle mani del fisco. 

    Le procedure operative saranno definite quando verrà emanato il provvedimento dell’Agenzie delle Entrate con il quale si definiranno i dati che dovrà comunicare il contribuente, il decreto del MEF con cui verrà predisposta la metodologia di calcolo della proposta di concordato, e l’eventuale parere del Garante della privacy; ma, già adesso, basandosi sulle disposizioni previste dal decreto legislativo istituente l’istituto, è possibile avere una idea di massima del funzionamento del sistema:

    • entro il 15 marzo di ogni anno (entro il mese di aprile nel primo anno di applicazione) l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici con i quali trasmettere (entro il decimo giorno precedente alla scadenza del versamento del saldo delle imposte delle imposte dirette, che di solito è il 30 giugno, data che slitta di un mese nel primo anno di applicazione) i dati richiesti per l’elaborazione della proposta da parte del fisco; i dati da fornire, per i contribuenti in regime forfetario, saranno diversi da quelli richiesti ai soggetti ISA, i quali, in conseguenza dell’elaborazione degli indici, già forniscono una non trascurabile quantità di informazioni;
    • l’Agenzia delle Entrate entro cinque giorni elabora la proposta incrociando i dati forniti dal contribuente, il dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria e i dati presenti in altre banche dati;
    • il contribuente che vorrà accettare la proposta di concordato, potrà farlo entro il medesimo termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi;
    • chi accetterà il concordato verserà le imposte e i contributi previdenziali derivanti dalla base imponibile concordata, a nulla rilevando eventuali e possibili maggiori o minori ricavi rispetto al previsto; il reddito imponibile risulterà quindi fissato, imposte e contributi saranno preventivamente definiti e il contribuente non sarà oggetto di accertamento;
    • resta fermo l’adempimento degli ordinari obblighi dichiarativi.

    Il termine per accettare il concordato è tassativo, non essendo prevista la remissione in bonis. 

    Proprio in ragione di ciò, la scadenza prevista dal decreto legislativo, a tutti gli effetti costretta in un arco temporale decisamente limitato, è possibile che venga modificata nel più dilatato termine della trasmissione della dichiarazione dei redditi.

    Trascorso il biennio oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrare formulerà una nuova proposta, che potrà essere nuovamente accolta dal contribuente.

    Il concordato decade se il contribuente cessa o modifica l’attività esercitata. 

    Non potranno accedere al concordato i contribuenti che:

    • hanno iniziato l’attività nel periodo precedente alla proposta;
    • hanno debiti tributari oppure non hanno estinto i debiti previdenziali o tributari definitivi di importo superiore ai 5.000 euro, eccezione fatta per quelli oggetto di rateizzazione o di provvedimento di sospensione;
    • non hanno presentato la dichiarazione dei redditi di uno dei tre anni fiscali precedenti a quelli di applicazione del concordato;
    • sono stati condannati per uno dei reati tributari previsti dal Decreto Legislativo 74/2000, e per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio, false comunicazioni sociali, impiego di risorse di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

    Infine va precisato che, per godere di agevolazioni, detrazioni, o anche ai fini dell’ISEE, il reddito di riferimento continuerà a essere quello effettivamente dichiarato dal contribuente, rilevando il concordato solo in termini di liquidazione dell’imposta e dei contributi.

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    Riforma fiscale: come cambierà il contenzioso tributario

    L’art. 19 della legge delega reca i principi che dovrà seguire il Governo per la revisione della disciplina del contenzioso tributario. 

    La Legge n 111/2023 è stata pubblicata in GU n 189 del 14 agosto 2023

    Riforma fiscale: come cambierà il contenzioso tributario

    Si vuole prioritariamente che il Governo intervenga per potenziare l’istituto dell’autotutela preventiva in modo da ridurre il ricorso al contenzioso in sede giudiziale. 

    Il Governo dovrà quindi intervenire sui vigenti istituti aventi finalità deflattive e operanti anteriormente alla costituzione in giudizio della parte resistente ossia, dell’ente impositore, dell’agente della riscossione nei cui confronti sia stato proposto ricorso. 

    La finalità è quella del massimo contenimento dei tempi di conclusione delle controversie tributarie e di riduzione del contenzioso, come previsto dal PNRR. 

    Si prevede inoltre di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante: 

    1) una completa digitalizzazione del processo

    2) l’utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali; 

    3) la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente. 

    4) si prevede, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile. 

    Ed ancora:

    • il ricorrente potrà proporre opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice tributario, solo nell’evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento; 
    • si vuole inoltre rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo. Attualmente l’art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello e l’art. 32, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 546 prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. 
    • Viene inoltre previsto che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali avvenga, entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo,
    • Si vuole infine che il Governo introduca misure volte ad accelerare la fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo e che vengano adottati interventi di deflazione del contenzioso, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione. 
    • Si stabilisce che nell’esercizio della delega si preveda l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. 

    Con un'altra modifica introdotta al Senato si vuole che il legislatore delegato appronti le norme per garantire a tutti i cittadini l’accessibilità alle sentenze tributarie raccolte, in versione digitale, nelle banche dati della giustizia tributaria gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio ed il diritto di difesa. 

    Con l’obiettivo di incrementare l’efficienza e risparmiare sui costi la legge delega fissa i principi volti ad orientare il Governo nella redistribuzione sul territorio nazionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sulla base di criteri che tengano conto di parametri oggettivi, quali, ad esempio, l’estensione del territorio, i carichi di lavoro e gli indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti della circoscrizione, gli enti impositori e della riscossione.

  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale 2023: le novità per le Dogane

    L’articolo 11 della legge delega fiscale n 111/2923, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2023 , reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso:

    • il riassetto del quadro normativo in materia doganale;
    • il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali;
    • un migliore coordinamento tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli; il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione; (per approfondimenti leggi anche: S.U.D.o.C.o.: cosa c'è da sapere)
    • la revisione dell’istituto della controversia doganale.

    Come specificato anche dal dossier di accompagnamento alla riforma, si ricorda che la normativa doganale nazionale è attualmente contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973 e in altri provvedimenti di rango primario (decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e legge 17 luglio 1942, n. 907) pertanto i provvedimenti normativi appaiono obsoleti e, in buona parte (specie per quanto attiene al predetto TULD), non più applicabili tenuto conto dell’evoluzione del diritto unionale in materia doganale.

    Al fine di attualizzare le norme di riferimento il Governo dovrà:

    • completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, allo scopo di incrementare e migliorare l’offerta di servizi per gli utenti,
    • accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le Autorità doganali (di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 del Codice doganale dell’Unione: e amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali) e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli,
    • riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Il predetto decreto legislativo n. 374/1990, in sintesi, ha inteso riordinare gli istituti doganali e procedere alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, delle procedure di immissione in libera pratica delle merci e delle procedure di esportazione delle merci comunitarie,
    • revisionare l’istituto della controversia doganale, di cui al Titolo II, Capo IV, del D.P.R. n. 43 del 1973, in considerazione – come chiarito dal Governo – della necessità di procedere al suo coordinamento con gli altri rimedi esperibili in sede di accertamento del tributo dovuto.
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    Riforma fiscale: riscossione e rimborsi più veloci

    In data 12 luglio la Camera ha approvato il testo del Disegno di legge delega per la Riforma Fiscale.

    Tra le altre novità con l’articolo 16 la bozza approvata dalla Camera reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza.

    Viene evidenziato come, tra le principali misure che il legislatore delegato dovrà assumere di rilievo:

    • una pianificazione annuale delle procedure di recupero da concordare con Ministero dell’economia e delle finanze-MEF;
    • il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse;
    • la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico,
    • la revisione della disciplina della responsabilità dell’agente della riscossione;
    • la determinazione dei criteri delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo.

    La riforma dovrà prevedere, inoltre:

    • l’incremento dell’utilizzo delle più evolute tecnologie e l’interoperabilità dei sistemi, 
    • la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione. La lettera c) del comma 1 prevede che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate.
    • il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento. La lettera dcomma 1 dispone che debba essere potenziata l’attività di riscossione coattiva dell’agente della riscossione, anche attraverso il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui  all’articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

    La delega dovrà altresì essere esercitata per superare l’attuale separazione tra l’Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.

    Riforma fiscale: rimborsi più veloci

    La lettera g) del comma 1 dell'art 16 prevede la semplificazione nonché la velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi.

    Il Governo, nella relazione illustrativa al disegno di legge, precisa il perimetro della misura sottolineando che il criterio di delega in tema di semplificazione e velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi interesserà ad esempio l’IVA rendendo l’ordinamento interno maggiormente aderente ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, secondo la quale il soggetto passivo dell’IVA che si trovi in una posizione creditoria può, in attuazione del principio di neutralità dell’imposta, richiedere il rimborso dell’IVA a credito, senza che le modalità adottate dagli Stati membri rendano difficile ottenere tale rimborso. 

    In base al criterio di delega potranno, pertanto, essere apportate modifiche alla normativa attuale per consentire al contribuente di ottenere agevolmente e in tempi rapidi il rimborso.

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    Riforma Fiscale: imposte indirette diverse dall’IVA semplificate

    Con la Legge delega approvata alla Camera il 12 luglio si prevedono tra le altre, importanti semplificazioni in tema di imposte indirette diverse dall'IVA.

    Nel dettaglio, l’articolo 10, come modificato dalla Commissione in sede referente, specifica i princìpi e i criteri direttivi relativi ai tributi indiretti diversi dall’IVA, con particolare riferimento:

    • all’imposta di registro, 
    • all’imposta sulle successioni e donazioni 
    • all’imposta di bollo 
    • alle tasse automobilistiche.

    Il comma unico dell’articolo in esame elenca i seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile;
    2. prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro. Come ricordato dalla relazione illustrativa, sia l’imposta sulle successioni, sia l’imposta di registro sono attualmente liquidate dagli Uffici finanziari;
    3. semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
    4. prevedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva, eventualmente in misura fissa, dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari. L’unicità della obbligazione tributaria e la conseguente semplificazione della modalità del prelievo, soprattutto nell’ipotesi di tassazione in misura fissa, non potrà non avere effetti positivi, sia in termini gestionali per l’Amministrazione finanziaria sia per i contribuenti, i quali avranno così un'unica fonte normativa di riferimento. Si tratterebbe di un intervento radicale sui tributi collegati agli atti di trasferimento di immobili (a titolo oneroso o gratuito) e alle connesse formalità, quali, appunto, la trascrizione e la voltura catastale, tributi che, essendo funzionali alla remunerazione di un servizio reso, vengono spesso corrisposti in misura fissa. Il principio di delega per l’accorpamento dei vari tributi minori in un unico tributo è rivolto non solo a ridurre tutta una serie di adempimenti a carico dei contribuenti, al pari di quello per l’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni e dell’imposta di registro, ma, al contempo, a eliminare i c.d. micro-tributi, il cui gettito, come più volte evidenziato, può essere del tutto trascurabile per l’erario;
    5. ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
    1. semplificare le modalità di pagamento dei tributi e assicurare sistemi sempre più efficienti di riscossione anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
    2. rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con previsione di preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile; 
    3. in sede referente, è stato aggiunto il principio volto a riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione  del  prelievo,  valutando  l'eventuale  e  progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche. 

     

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    Riforma fiscale: aspetti generali della nuova IRPEF

    Il Disegno di Legge Delega fiscale approvato il 12 luglio 2023 dalla Camera, all'art. 5 si occupa di Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche.

    Vediamo una sintesi delle regole IRPEF e ciò che prevede la riforma fiscale.

    Aspetti generali dell'IRPEF

    L'imposta sul reddito delle persone fisiche è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917). 

    L'IRPEF si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi) ed è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote crescenti che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso. 

    L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

    Tale impostazione generale è rimasta immutata, anche a seguito delle modifiche sostanziali apportate ad aliquote e scaglioni dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 2-7 della legge n. 234 del 2021). Per effetto di tali modifiche, il sistema prevede quattro scaglioni di reddito con altrettante aliquote, secondo il seguente schema:

    • fino a 15.000 euro, 23%;
    • da 15.000,01 a 28.000 euro, 25%;
    • da 28.000,01 a 50.000 euro, 35%;
    • oltre 50.000 euro, 43%.

    Novità IRPEF della riforma Riforma fiscale: aspetti generali

    L’articolo 5, modificato in sede referente, reca i principi e i criteri direttivi per la revisione dell’Imposta sulle persone fisiche, Irpef.

    In senso generale la riforma mira a disporre:

    • la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica;
    • il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l’altro: l’applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto; 
    • la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori; 
    • l'inclusione nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte. 

    Novità IRPEF della riforma Riforma fiscale: i redditi di impresa

    Nell'art 5, tra le altre, vi sono le novità sul reddito di impresa soggetto a Irpef.

    Il disegno di delega prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione. 

    Tale obiettivo è da perseguire mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società, con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'Ires (la cui aliquota è attualmente al 24%).

    Rimane ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall’imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla detta imposta proporzionale, prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale.

    La Relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che, nel caso di esercizio dell’opzione, il reddito d’impresa non concorre per trasparenza alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef nel periodo d’imposta di competenza ma viene assoggettato a un diverso regime impositivo, con applicazione di un’imposta ad aliquota proporzionale allineata all’Ires.

    Successivamente, nell’anno in cui avviene il prelievo dell’utile da parte dell’imprenditore o la sua distribuzione ai soci, il reddito d’impresa partecipa a quello complessivo dei citati soggetti, riconoscendo ai medesimi lo scomputo dall’imposta personale di quella proporzionale precedentemente assolta dagli stessi.

    Per quanto riguarda l’imposizione delle imprese, si ricorda sinteticamente che in Italia il tipo di imposizione diretta che grava sulle attività di impresa non è neutrale, bensì dipende:

    • dalla natura del soggetto passivo (persone fisiche o persone giuridiche)
    • dall’organizzazione degli stessi (società di persone o di capitali).

    In linea generale, i lavoratori autonomi e le imprese individuali sono assoggettati a Irpef, mentre le persone giuridiche (con la rilevante eccezione delle società di persone) sono assoggettate a Ires, imposta sui redditi d’impresa.

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    Commercialisti: gli emendamenti alla delega fiscale

    Con un comunicato di ieri 30 maggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esprime soddisfazione per la presentazinoe delle proposte emendative alla delega al Governo per la riforma fiscale.

    La presentazione degli emendamenti si inserisce all’interno della costante e preventiva interlocuzione avviata dal Consiglio nazionale con Governo e Parlamento fin dal suo insediamento con il diretto coinvolgimento del Presidente Elbano de Nuccio e del Consigliere tesoriere delegato alla fiscalità Salvatore Regalbuto. Si auspica pertanto una approvazione delle proposte presentate.

    Come specificato dal comunicato pubblicato ieri le proposte spaziano:

    • dall’istituzione del Garante nazionale del contribuente alla richiesta di abrogazione del contributo per l’ammissibilità delle istanze di interpello
    • dall’estensione del regime forfettario ai redditi di partecipazione in società di persone e associazioni alla possibilità, in via opzionale, di determinare con criteri di cassa il reddito delle società tra professionisti
    • dalla revisione della disciplina sanzionatoria IVA in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, al potenziamento degli effetti premiali connessi al c.d. adempimento collaborativo fino alla previsione della possibilità della trattazione in presenza delle udienze anche in caso di controversie demandate al giudice monocratico.

    I commercialisti ringraziano pertanto i parlamentari che hanno presentato uno o più degli emendamenti predisposti dal Consiglio nazionale in attesa di seguire un ulteriore passo in avanti della attesa riforma.

    Vediamo alcune.

    In merito al garante nazionale del contribuente l’emendamento prevede l’istituzione di una figura, organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, dotato di idonea struttura e piena autonomia economica e funzionale, con i poteri già attribuiti, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 212 del 2000, ai Garanti del contribuente istituiti nelle regioni e nelle province autonome. 

    Ciò, spiega il documento, al fine di rendere più incisiva e coordinata l’attività di presidio dei principi contenuti nello Statuto.

    Al fine di rendere più incisivi i poteri del Garante nazionale viene previsto che, nei casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell’amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione, lo stesso abbia il potere di fornire indicazioni vincolanti per l’amministrazione medesima volte a ripristinare con la massima solerzia un rapporto con il contribuente ispirato a criteri di certezza del diritto, trasparenza, affidamento e buona fede.
    Per quanto rigurada il regime forfettario, l’emendamento prevede l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, agli esercenti imprese, arti e professioni che partecipano in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    I redditi derivanti da tali partecipazioni sono tassati, secondo il principio di trasparenza fiscale, direttamente in capo a ciascun socio/associato in proporzione della loro quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione.
    L’attuale disciplina prevede una specifica causa di esclusione dal regime in oggetto per gli esercenti imprese, arti e professioni “che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”
    Tale previsione tuttavia si risolve, implicitamente, in un incentivo alla disgregazione delle attività svolte in forma associata.
    La misura avrebbe pertanto il pregio di evitare l’effetto distorsivo dell’attuale disciplina e di rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività di impresa e di lavoro autonomo in forma associata, all’evidente scopo di rendere tendenzialmente neutrale la scelta della forma giuridica per l’esercizio dell’attività e di evitare che scelte organizzative non efficienti siano dettate essenzialmente da motivazioni fiscali.

    Per ulteriori approfondimenti: Scarica qui il documento publbicato ieri sul sito del CNDCEC.

  • Riforma fiscale

    Fisco più semplice e snello: ambizioni della riforma fiscale

    In data 15 marzo il Governo ha approvato il DDL fiscale con norme volte a razionalizzare e semplificare il sistema tributario.

    Fisco più semplice e snello: le ambizioni della riforma fiscale

    Con l'art 16  rubricato "Procedimenti dell’Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti" si prevedono una serie di semplificazioni, volte a snellire il rapporto tra Fisco e contribuenti.

    In particolare, per ridurre gli oneri amministrativi associati agli obblighi fiscali, il Governo favorisce l’adempimento spontaneo e la c.d. tax compliance creando un sistema più efficiente e trasparente. 

    A tal fine, la norma promuove l’utilizzo di nuove tecnologie che consentano di addivenire ad un significativo alleggerimento degli obblighi fiscali a carico della collettività. 

    Si mira al superamento dell’attuale sistema di riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali che avviene, ad oggi, attraverso i c.d. indici sintetici di affidabilità (ISA) introdotti per la prima volta con decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    Inoltre, in considerazione della moltitudine di adempimenti tributari vigenti durante l’anno,  si prospetta un’opportuna razionalizzazione dei termini dichiarativi e di versamento. 

    Pertanto, si presterà particolare attenzione a quelli scadenti nel mese di agosto, in modo da non gravare i contribuenti di un carico eccessivo di obblighi fiscali durante il periodo estivo. 

    Sempre in tale ottica, si prevede che lievi irregolarità, ovvero errori di limitata entità commessi dai contribuenti, non comportino l’automatica decadenza dal godimento dei benefici fiscali.

    Ulteriore passo fondamentale verso un sistema fiscale più trasparente, equo e accessibile a tutti andrà ricercato nella semplificazione della documentazione necessaria all’assolvimento degli obblighi dichiarativi e di versamento. 

    Per il raggiungimento di tale obiettivo, il Governo dovrà mettere i contribuenti nelle condizioni di avere sempre a disposizione e con congruo anticipo, rispetto all’adempimento al quale si riferiscono, tutta la modulistica necessaria per adempiere agli obblighi fiscali in modo corretto e tempestivo, senza dover cercare formulari o modelli in un sistema disorganizzato e complesso. 

    Con decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. "decreto semplificazioni") è stata introdotta, per la prima volta, la dichiarazione dei redditi precompilata.

    L’esperienza, estesa nel 2023 anche alle partite Iva, ha rappresentato, in questi anni, un’importante opportunità di semplificazione degli adempimenti degli obblighi fiscali. 

    In tale ottica il legislatore delega il Governo a estendere l’utilizzo della precompilata attraverso l’attuazione di premi e incentivi che motivino i contribuenti all’utilizzo di tale fondamentale strumento di compliance

    Tale opportunità dovrà essere perseguita soprattutto nei confronti di soggetti con minore attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici, migliorando l’accesso ai servizi telematici. 

    Al fine di sollevare i contribuenti da richieste di controllo che potrebbero risultare eccessivamente gravose, si introduce, quale misura di alleggerimento degli oneri fiscali, la sospensione nei mesi di agosto e dicembre di ogni anno degli invii di comunicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

    La disposizione estende la sospensione in discorso anche alle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie.

    Inoltre, si attribuisce al Governo il compito di estendere la disciplina della sospensione feriale alle risposte alle istanze di interpello rese dall’Agenzia delle entrate, allo scopo di uniformare, sotto tale profilo, la disciplina in materia di interpello a quella in materia di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

    Tenuto conto della differenza attualmente esistente tra tassi debitori e creditori e della disomogeneità della disciplina in materia di interessi, si delega il Governo a individuare principi e criteri direttivi che ne consentano l’armonizzazione.

    Leggi anche Il Fisco che verrà: equità orizzontale per l'IRPEF e possibile riduzione IRES per tutti i dettagli sulle "nuove" imposte in arrivo con la riforma fiscale.

  • Riforma fiscale

    Il Fisco che verrà: equità orizzontale per l’IRPEF e possibile riduzione IRES

    Durante il Consiglio dei Ministri n 25 di ieri 15 marzo è stato approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.

    Viene specificato che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato e emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.

    Vediamo una sintesi delle novità in arrivo dal comunicato stampa dello stesso Governo.

    Scarica qui la bozza del DDL di legge

    Riforma fiscale: le novità sull'IRPEF

    Si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso:

    • l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
    • il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
    • la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
    • l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
    • la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

    Riforma fiscale: le novità sull'IRES

    La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

    • una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
    • gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

    La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha l’evidente scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

    Riforma fiscale: le novità sull'IVA

    Per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione; la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote; la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

    Riforma fiscale: le novità sull'IRAP

    Si dispone una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

    Riforma fiscale: le novità sullo Statuto del Contribuente

    Si rivede lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.

    Leggi anche: Riforma fiscale: anticipazioni sulla tassazione dei risparmi