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Alluvionati Toscana: altri sostegni in arrivo nel 2024
Con un comunicato pubblicato sul sito della Presidenza del consiglio dei Ministri datato 25 marzo, il Governo informa di aver presentato un emendamento al nuovo decreto-legge PNRR, per stanziare 66 milioni di euro utili alla ricostruzione in corso nei comuni della Toscana colpiti dalle alluvioni del novembre 2023.
L’emendamento era stato preannunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo di Coesione con il Presidente della Regione Giani il 13 marzo scorso.
“Era una promessa che avevamo fatto ai cittadini toscani, che avevamo preannunciato in occasione della firma dell’Accordo di Coesione e che vogliamo mantenere”, ha dichiarato il Presidente Meloni.
Correzione Errori contabili: chiarimenti ade sulle novità normative
Il comunicato precisa che le risorse serviranno per attivare delle misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.
Inoltre, si precisa che le nuove risorse si aggiungono a quelle già stanziate dal Governo per l’emergenza Toscana, pari complessivamente a 189,7 milioni di euro:
- 100 milioni di euro di fondo perduto Simest per l’indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici nei territori colpiti;
- 6 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese agricole;
- 50 milioni di euro per il recupero della capacità produttiva;
- 25 milioni di euro per l’organizzazione e l’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per altri interventi di protezione civile;
- 3,7 milioni di euro per Lucca e Massa Carrara;
- 5 milioni di euro per gli interventi su Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze, fra novembre e dicembre dello scorso anno.
Con questo emendamento, il Governo porta le risorse a sostegno dei territori toscani a 255,7 milioni di euro.
Allegati: -
Imposta consumo Campione d’Italia: le aliquote 2024
Con il Decreto MEF del 24 gennaio Pubblicato nella GU n 30 del 6 febbraio vengono modificate le aliquote previste dal Decreto MEF 16 dicembre 2020 sull'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia.
Ricordiamo che ai sensi dell'art 1 dello stesso decreto l’ILCCI, imposta locale sul consumo di campione d'Italia, si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi d’imposta nel Comune nei confronti di consumatori finali nonché alle importazioni di beni effettuate da consumatori finali, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.
Ai fini dell’ILCCI è consumatore finale chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, importa beni o introduce beni da Paesi dell’UE o acquista beni e servizi nel Comune per finalità estranee all’esercizio d’impresa, arte o professione.
È, inoltre, consumatore finale chiunque importa beni o introduce beni da Paesi dell’UE o acquista beni e servizi nel Comune per l’effettuazione di operazioni escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 16.
Infine, con il Decreto MEF del 12 aprila 2022 è stato approvato il Modello di Dichiarazione dell'Imposta sul consumo di Campione d'Italia che va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate.
Imposta di consumo di Campione d’Italia: le aliquote 2024
Il Decreto MEF del 24 gennaio pubblicato in GU n 30 del 6 febbraio prevede che al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «1. L'aliquota dell'ILCCI è stabilita nella misura del 8,1 per cento della base imponibile dell'operazione.
- 2. L'aliquota è ridotta al 3,8 o al 2,6 per cento per le operazioni indicate nella tabella allegata al presente decreto.»;
- 2) al comma 3, le parole «dal trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dal quindicesimo giorno»;
- 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- b) alla Tabella A sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla parte I, le parole «2,5 per cento» sono sostituite dalle parole «2,6 per cento»;
- 2) alla parte II, le parole «3,7 per cento» sono sostituite dalle parole «3,8 per cento».
Infine si ricorda che l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia è stata introdotta dall’articolo 1, commi 559-568, della legge di bilancio 2020, a seguito dell’emanazione della direttiva Ue n. 2019/475, che ha previsto l'introduzione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera, per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e quelli stabiliti nel Comune di Campione d'Italia.
Allegati: - a) all'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
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Cripto attività: codici tributo per la sostitutiva del bollo
Con Risoluzione n 10 del 6 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto- attività di cui all’articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ridenominazione del codice tributo “1727.
Sinteticamente sono istituiti i codici tributo “1728” e “1729” per consentire il versamento tramite F24, rispettivamente, della prima e della seconda rata d’acconto dell’imposta sostitutiva sui rapporti delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, tributo introdotto dalla legge di Bilancio 2023, in sostituzione della precedente imposta di bollo.
Cripto attvità: l’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo
Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 146, della Legge di Bilancio 2023 si prevede che al posto dell’imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
A tal proposito con la Risoluzione n 36 del 26 giugno 2023 è stato istituito il codice tributo “1727” per il relativo versamento, tramite modello F24.Nella Risoluzione n 10/2024 viene specificato che per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727”, come di seguito ridenominato:
- “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Con la Circolare n 30/2023 è stato ricordato innanzitutto che il comma 146 modificando il comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede che «A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo».
Tenuto conto della esplicita esclusione dell’applicazione del comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, tale imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono criptoattività sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Al riguardo, si precisa che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sul valore delle cripto-attività anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del Tuir, e per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2020, n. 78, l’esonero dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi, non solo in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.
L’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta è costituito dalle criptoattività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.
Non rientrano nell’ambito oggettivo gli strumenti finanziari digitali di cui al decreto legge n. 25 del 2023.
Si rimanda alla Circolare n 30/2023 per gli altri chiarimenti in merito alla sostitutiva di cui si tratta.
Cripto attività: gli acconti dell’imposta sostitutiva del bollo
Con la Risoluzione in oggetto n 10 del 6 febbraio al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, si istituiscono i codici tributo di seguito riportati:
- “1728” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1729” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727”, come di seguito ridenominato:
- • “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
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Imprese agricole: le condizioni per rinviare l’acconto IRPEF al 2024
Il DL Anticpi convertito in Legge n 191/2023 pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre, ha previsto con emendamento inserito in sede di conversione, quanto emerso con i chiarimenti della Circolare ADE n 31 del 9 novembre per i contribuienti titolare di imprese agricole.
Prima dei dettagli, ricordiamo che la Circolare ADE n 31 del 9 novembre ha chiarito il perimetro del rinvio al 2024 del pagamento dell'acconto IRPEF 2023.
La circolare nel precisare che, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023);
ha chiarito che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, pertanto erano esclusi i titolari di reddito agrario. Vediamo cosa cambia.
Titolari di Reddito agrario: dovuto il secondo acconto IRPEF
Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Pertanto, i titolari di reddito agrario sono tenuti a pagare il secondo acconto delle imposte scaduto il 30 novembre.
Come anche precisato in una recente notizia del quotidiano online delle Entrate, Fiscoggi, l’esclusione dalla agevolazione del reddito agrario deriva dalla lettura dei requisiti richiesti per beneficiare della proroga.
La disposizione, contenuta nell'art 4 del DL n 145/2023 Collegato alla legge di bilancio 2024, perimetra l’agevolazione:- ai titolari di partita Iva,
- che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, ossia subordinandola a valori rilevanti ai fini della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo disciplinati rispettivamente dagli articoli 85 e 54, del Tuir e non dei redditi fondiari in cui ricade il reddito agrario disciplinato dall'articolo 32, del Tuir.
Ricordiamo che, il comma 1 dell'art 32 prevede che: "il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso".
La circolare n. 31 ha anche sottolineato che, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).
La novità ora introdotta dalla Legge di conversione del decreto anticipi o collegato fiscale, va proprio nella direzione del chiarimento ADE, prevedendo espressamente che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi pari a 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari.
Infine, si ricorda che, qualora un contribuente abbia per errore, differito il versamento, ha la possibile di sanare l'errore versando la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 avvalendosi del ravvedimento operoso.
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Rimborso imposte non dovute anche senza dichiarazione integrativa
La sentenza numero 15211 della Corte di Cassazione, pubblicata il 30 maggio 2023, prende in esame la situazione particolare dell’eventuale esistenza del diritto al rimborso di una imposta versata ma non dovuta in assenza di una dichiarazione integrativa a favore, presentata dal contribuente.
In linea generale la trasmissione di una dichiarazione integrativa è possibile per tutto l‘arco temporale durante il quale il contribuente può fare valere il suo eventuale diritto al rimborso, ma ci possono essere situazioni nelle quali la predisposizione della nuova dichiarazione non è possibile (come quello esaminato dalla sentenza) e, in ogni caso, è possibile che tale adempimento semplicemente non sia stato effettuato; la domanda a cui risponde la sentenza è se tale passaggio sia necessario o meno.
Il perno della questione è se la dichiarazione dei redditi, erroneamente compilata, costituisce fonte dell’obbligazione tributaria oppure no.
La Corte di Cassazione inizia col spiegare che la risposta non è uguale per tutti i tributi, e bisogna fare una differenziazione fondamentale tra:
- l’IVA, per la quale, in base all’articolo 21 comma 7 del DPR 633/72, l’obbligazione tributaria scaturisce dall’emissione del documento che certifica il ricavo, a prescindere dall’effettuazione dell’operazione;
- le imposte dirette, come IRES o IRPEF, per le quali non sono contemplate ipotesi di responsabilità fiscale che prescindono dall’effettiva esistenza di un reddito, in rispetto al principio della capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione.
Quindi, in relazione alle imposte sui redditi, la Corte di Cassazione ci spiega che “le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, se ne possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, ciò anche ai sensi dell’articolo 53 Costituzione”.
Assodata l’esistenza di diritto al rimborso dell’imposta versata per un reddito inesistente, il passo successivo è comprendere se per fare valere tale diritto è necessario predisporre e trasmettere una dichiarazione integrativa a favore.
A riguardo la sentenza 15211/2023 ci dice che “né l’istanza di rimborso è preclusa dall’omessa presentazione della dichiarazione integrativa […], non sussistendo alcuna interferenza tra l'autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell'istanza stessa, operando la prima nell’ambito dell’accertamento del debito tributario e la seconda nell’ambito del procedimento di riscossione”.
La motivazione giuridica di ciò si basa sull’articolo 38 del DPR 602/1973, il quale al comma 1 prevede che “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”.
In base a tale articolo, il quale governa la presentazione della domanda di rimborso delle imposte versate in misura eccedente rispetto a quanto dovuto, che, come si noterà, in nessun punto cita la necessità della predisposizione di una dichiarazione integrativa a favore, gli elementi che possono giustificare la presentazione dell’istanza sono:
- l’errore materiale nell’atto del versamento dell’imposta;
- la duplicazione del versamento dell’imposta;
- l’inesistenza, parziale o totale, dell’obbligazione tributaria.
In particolare modo, la previsione che legittima l’istanza di rimborso in conseguenza di “inesistenza” dell’obbligazione tributaria, aprirebbe alla legittimità del rimborso per tutte quelle situazioni che prescindono da un errore materiale di versamento e che invece vedono scaturire una obbligazione tributaria dal comportamento del contribuente, come, ad esempio, la mancata esposizione in dichiarazione delle perdite fiscali.
In definitiva e in conseguenza di tutto ciò, secondo la sentenza numero 15211/2023 della Corte di Cassazione, il diritto al rimborso delle imposte sui redditi non dovute, sussiste a prescindere dalla trasmissione di una dichiarazione integrativa a favore e tale diritto può essere fatto valere presentando istanza di rimborso ex articolo 38 del DPR 602/1973.
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Denuncia d’imposta sulle assicurazioni: pubblicato il nuovo modello
Le Entrate con il Provvedimento n 113875 del 31 marzo dispongono un aggiornamento del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, previsto dall’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.
Scarica qui modello e istruzioni
Ricordiamo che, gli assicuratori, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, sono tenuti a presentare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni.
La suddetta denuncia deve essere presentata per via telematica entro il 31 maggio di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate.
Con la medesima denuncia, le imprese di assicurazione sono tenute inoltre a comunicare:
- l’ammontare del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovuto sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi dell’art. 334 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l’importo dei premi riguardanti i rami ”incendio”, “responsabilità civile diversi”, “auto rischi diversi” e “furto”, nonché l’importo dovuto per il Contributo al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura disciplinato dall’art. 18, comma 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
- l’ammontare degli importi annualmente versati alle province mediante apposita procedura telematica, distinti per contratto ed ente di destinazione, ai sensi dall’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
Attenzione al fatto che, il modello integrato è utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023.
In particolare, con il provvedimento è approvata la versione aggiornata, unitamente alle relative istruzioni, del modello di denuncia:
- dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto
- e l’elenco dei dati da comunicare annualmente, relativi agli importi versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione,
entrambi da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematica.
Denuncia imposta assicurazioni su premi e accessori incassati: novità
Viene specificato che nella nuova versione del modello, sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare:
- l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici,
- con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.
Inoltre, con il provvedimento si approvano anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di denuncia e presenti nell’ALLEGATO B.
Il modello approvato deve essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare con cadenza annuale relative all’anno 2022.
Allegati: -
Scadenze fiscali sospese per malattia del professionista: le condizioni
In caso di ricovero del Commercialista in ospedale o di cure domiciliari alle quali lo stesso si sottoponga dopo il ricovero, per le quali il professionista abbia una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, non gli sono imputate responsabilità (e neppure al suo cliente) per la scadenza di un termine tributario il cui adempimento andava eseguito con mandato nei sessanta giorni successivi all’evento
Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 248 del 13 marzo.
Vediamo il caso di specie
Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali
Il commercialista:
- veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera nel giugno 2022 e veniva operato il giorno successivo,
- dopo 12 giorni di ricovero veniva dimesso con attivazione del trattamento riabilitativo prescritto dai sanitari presso il proprio domicilio al posto del ricovero presso una struttura specializzata.
Per invocare la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a suo carico in caso di malattia o in casi di infortunio, disciplinata dall'articolo 1, commi dal 927 al 944, legge 234/2021 il professionista inviava PEC all’ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.
Nella istanza all'interpello egli forniva una serie di quesiti ai quali nel dettaglio le Entrate hanno replicato.
Commercialista ricoverato: decorrenza sospensione termini fiscali
L’Agenzia, premettendo che la legge n. 234/2021, all'articolo 1, commi dal 927 al 944, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di:
- malattia grave,
- infortunio
- o intervento chirurgico,
nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni ha specificato che:
- il comma 929 stabilisce che:
- in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico,
- oppure in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero,
- che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale,
- nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente,
- da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
- il comma 931 invece prevede che “i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari”,
- il successivo comma 932 precisa che “gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”.
Viene precisato che, in base a quanto prescritto la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, nel presupposto che:
- “copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante”
- sia “consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione”.
L’Agenzia ritiene che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni (limite massimo) decorrenti dall'evento, anche se non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio poi il cliente avrebbe potuto riaffidare l'incarico.
Nell'ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.
In merito alla decorrenza e durata della sospensione, l’Agenzia ritiene che la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari.
Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto. L’Agenzia precisa che la disciplina in questione non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari.
Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane a esso ancorato, anche con riferimento all'eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.
Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali, un esempio
La risposta al caso di specie viene di seguito così sintetizzata:
- giorno dell'infortunio, 11 giugno 2022
- sospesi tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (sessanta giorni dall'11 giugno 2022)
- data di conclusione delle cure, 26 ottobre 2022
- data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi, 26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022).
Con riferimento al versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto titolare di partita Iva:
- termine ordinario per il versamento senza maggiorazione, 30 giugno 2022
- periodo di sospensione del versamento, dal 30 giugno al 25 novembre 2022
- termine finale di esecuzione del versamento, 26 novembre 2022.
Se l'istante avesse voluto rateizzare il saldo delle imposte sui redditi, trattandosi di un contribuente titolare di partita Iva, il 26 novembre 2022 avrebbe costituito il termine per il versamento, senza la maggiorazione, delle rate del 30 giugno e del 18 luglio 2022, mentre le rate del 22 agosto 2022, 16 settembre 2022 e 22 ottobre 2022 non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dell'interpello.
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Omissione dei versamenti e iscrizione a ruolo: le novità sul dilazionamento
Il lettore più attento avrà notato che la giurisprudenza si sta consolidando nel considerare adempimento non prescritto la notifica al contribuente dell’avviso bonario, prima dell’iscrizione a ruolo, in caso di semplice omissione dei versamenti delle imposte regolarmente dichiarate in sede di dichiarazione annuale.
La questione, non priva di fondamento giuridico, lascia comunque qualche perplessità in ragione di una disparità di trattamento in favore del contribuente che non dichiara per intero il proprio debito erariale: in questo caso, infatti, l’avviso bonario è adempimento prescritto e il contribuente può godere della riduzione delle sanzioni.
Diversamente chi dichiara per intero il suo debito erariale, oltre a non poter godere della riduzione delle sanzioni, dovrà sostenere le maggiori difficoltà del pagamento dilazionato in sede di iscrizione a ruolo.
Per un approfondimento della questione si rimanda agli articoli dello stesso autore:
- “Omissione dei versamenti: iscrizione a ruolo diretta, senza avviso bonario”
- “La legittimità della cartella non preceduta da avviso bonario oggi”
Non bisogna trascurare il fatto che, in un momento storico come questo, molti contribuenti si trovano in difficoltà finanziarie dovute alla contingenza; in una situazione come questa, le rigidità delle procedure di dilazionamento delle somme iscritte a ruolo possono costituire un ostacolo non secondario per il raggiungimento di un nuovo equilibrio finanziario.
Così, l’articolo 15-bis del Decreto Aiuti (il DL 50/2022, come convertito dalla Legge 91/2022) ha apportato alcune modifiche all’articolo 19 del DPR 602/1973, che tratta appunto del dilazionamento del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
A tutti gli effetti, quello operato dal Decreto Aiuti non è una semplice modifica della disciplina, ma piuttosto una riorganizzazione, per effetto della quale il dilazionamento delle somme iscritte a ruolo diviene una procedura dalla connotazione più ordinaria rispetto al passato.
Le modifiche normative sono poche, ma rilevanti. Così come in passato, per poter godere del dilazionamento del debito tributario, il contribuente dovrà trovarsi in una situazione di difficoltà economica: tuttavia, per debiti fino ad una determinata somma, questi potrà godere di una procedura semplificata, per la quale non è richiesta documentazione che dimostri la situazione di difficoltà economica.
Ciò che cambia è che con la precedente normativa era possibile accedere alla procedura semplificata solo se l’intero debito tributario del contribuente non superava la somma di 60 mila euro. Con la modifica operata dall’articolo 15-bis del Decreto Aiuti, è oggi possibile richiedere il dilazionamento con procedura semplificata per ogni singolo carico il cui valore non supera la somma di 120 mila euro, indipendentemente dalle altre somme iscritte a carico del contribuente.
La modifica normativa amplia e modifica la possibilità di accesso alla procedura semplificata, la quale così assume una connotazione più ordinaria per tutti i ruoli di modesto importo, non essendo più richiesta la valutazione della situazione complessiva del contribuente.
Il medesimo articolo 15-bis del Decreto Aiuti, con finalità semplificatoria, prevede anche che la decadenza dal beneficio del dilazionamento avvenga in conseguenza del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, a differenza delle cinque del passato; ma, a differenza del passato, non prevede la possibilità di una seconda rateizzazione, in caso di decadenza dal beneficio.
Però la decadenza dal beneficio riguarda il singolo ruolo interessato e non impedisce che il contribuente possa godere del dilazionamento per un altro carico.
Con le modifiche operate dal Decreto Aiuti il perno del dilazionamento dei ruoli smette di essere il contribuente e diviene il ruolo stesso, il cui dilazionamento diviene più facile da ottenere e da gestire.