• Versamenti delle Imposte

    F24 scartati da SOGEI: disposta proroga di 10 giorni

    Sogei ha comunicato che dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024 si è verificata un’anomalia nel proprio sistema di acquisizione dei modelli F24 telematici, che ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”.

    Nello stesso arco di tempo, come confermato dalla stessa Sogei, non si è registrata alcuna problematica riguardo i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, che hanno correttamente funzionato, consentendo anche l’invio regolare delle istanze di adesione del concordato preventivo biennale.

    In considerazione delle anomalie comunicate da Sogei e preso atto del parere favorevole del Garante del Contribuente, viene emanato un provvedimento di irregolare funzionamento delle attività di controllo automatico della coerenza rispetto alle specifiche tecniche delle deleghe di pagamento inviate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, vediamo gli estremi della proroga.

    F24 scartati da SOGEI: disposta proroga di 10 giorni

    Con Provvedimento n. 402623 del 31 ottobre le Entrate accolgono la proroga, anche richiesta dal CNDCEC, relativa agli scarti di F24 a causa del malfunzinoamento dei sistemi SOGEI.

    In dettaglio, l’art. 1 del decreto legge21 giugno 1961, n. 498 dispone che nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento, ossia dieci giorni dal 31 ottobre.

  • Versamenti delle Imposte

    Compensazione in F24 con ruoli over 100mila: si se le rate sono pagate

    Con Risposta a interpello n. 136 del 20 giugno le Entrate chiariscono il perimetro della esclusione del divieto di compenazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione (art. 37, comma 49–quinquies, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223).

    L'istante riferisce di avere «dei contenziosi in essere con l'Agenzia delle Entrate, per i quali sono state iscritte a ruolo somme superiori a euro 100.000. Per i ruoli che non sono stati oggetto di sospensione giudiziale né di sgravio da  parte dell'Ente creditore, la Società ­ nelle more dei giudizi ­ ha proceduto a rateizzare la pretesa. I ruoli rateizzati riguardano carichi superiori a euro 100.000. La Società, altresì, dispone di alcuni crediti d'imposta, tra i quali vi sono alcuni crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi (c.d. Superbonus ex art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti dai beneficiari o dai primi cessionari che hanno applicato il c.d. sconto in fattura  alla Società ai sensi dell'art. 121 del D.L. 24/2020).». 

    Alla luce di quanto sopra, si chiede se sia corretto interpretare l'art. 37,  comma 49­quinquies, del D.L. 223/2006 nel senso che: 

    • (i) la preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione; 
    • (ii) e che, comunque, i limiti  alla compensazione non si  applicano ai crediti derivanti da bonus edilizi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti alla Società aisensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020, trattandosi di crediti d'imposta di natura agevolativa.

    In sintesi le Entrate specificano che la compensazione è possibile se la rateizzaizone per il ruolo superiore a 100.000 è correttamente adempiuta, vediamo maggiori dettagli del caso di specie.

    Compensazione in F24 con ruoli over 100mila: chiarimenti ADE

    Le Entrate chiariscono che una società, che ha rateizzato i propri debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 100mila euro ed è in regola con il pagamento delle rate, può compensarli con i crediti d’imposta di cui dispone, compresi quelli acquisiti dalla cessione di bonus edilizi. 

    Questa è la sintesi dell'interesante risposta a interpello n 136 del 20 giugno.

    L’Agenzia evidenzia innanzitutto, che il nuovo comma 3-bis dell’articolo 121 del Dl Rilancio, introdotto dal decreto “Agevolazioni” (Dl n. 39/2024), a decorrere dallo scorso 30 marzo 2024, prevede che “in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, …, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione … dei crediti d'imposta …, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi …”

    Stabilisce, inoltre, che dal 1° luglio 2024, il divieto di compensazione previsto dall’ articolo 37, comma 49–quinquies, Dl n. 223/2006, non vale per le somme superiori a 100mila euro, iscritte a ruolo e oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

    L'Amministrazione evidenzia che le due disposizioni non sono ancora in vigore la prima, infatti, si attende un “regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze…”, la seconda, invece, è efficace solo dal 1° luglio 2024. 

    Sempre l'ADE aggiunge che non è stato abrogato l'articolo 31 del decreto-legge n. 78/2010, che attualmente resta la norma di riferimento.

    Le norme non sono ancora in vigore, ma è evidente la volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell'eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato.

    Alla luce di tale intenzione, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del Dl n. 78/2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, il divieto di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl n. 223/2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari. 

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  • Versamenti delle Imposte

    Pagamenti e compensazioni in F24: novità dal 1 luglio

    Dal 1° luglio 2024, le compensazioni dei debiti con crediti INPS e INAIL tramite il modello F24 dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

    Leggi anche: Modello F24 con compensazioni: nuove regole dall'1 luglio 2024 

    L’art. 1, comma 94, della L. 30.12.2023, n. 213, ha modificato il testo dell’art. 37, comma 49-bis del d.l. 4.7.206, n. 223.

    Questo obbligo, introdotto dalla Legge 213/2023, legge di biancio 2024 mira a migliorare il controllo e la tracciabilità delle operazioni fiscali

    Vediamo tutte le novità introdotte.

    Pagamenti e compensazioni in F24: novità 2024

    Più in dettaglio, con la legge di bilancio, con i commi 94-98 dell'art 1 si introducono una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

    L’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate diventa più stringente e generalizzato, visto che questa modalità scatta per tutte le compensazioni, per F24 con saldo pari a zero e con saldo e, inoltre, viene estesa alla compensazione che ha come oggetto l’utilizzo di crediti Inps e Inail.

    I lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno effettuare la compensazione utilizzando i crediti Inps, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, e i crediti Inail a condizione che siano registrati negli archivi dell’Istituto.

    È esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione per l’estinzione dell'obbligazione tributaria:

    • nel caso di ruoli o accertamenti esecutivi per importi superiori a 100mila euro,
    • per quei contribuenti “a rischio” per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva.

    Pagamenti e compensazioni in F24 2024: cosa cambia

    Con la novità normativa si vuole modificare l’articolo 37 Recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario del decreto-legge n. 223 del 2006 allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche da definire con apposito provvedimento, anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.

    Ricordiamo che il testo normativo vigente prevede tale obbligo soltanto per i soggetti che intendono effettuare la compensazione;

    • del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA,
    • ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, 
    • ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

    Inoltre, sempre a seguito della nuova norma, si aggiungerebbe che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.

    Ultima novità da segnalare prevederebbe una serie di modificazioni all’articolo 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del decreto legislativo n. 241 del 1997, e in particoalare: 

    • si stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:
      • a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
      • b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui
        il credito emerge;
      • c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a
        quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
        della legge n. 335 del 1995.
    • si dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

    Ti consigliamo anche: Divieto di compensazione crediti fiscali edilizi.

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  • Versamenti delle Imposte

    Codice tributo flat tax incrementale

    Con Risoluzione n 21 del 18 aprile le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, mediante modello F24,
    dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, Flat tax incrementale, (Articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

    Istruzioni per pagare la flat tax imcrementale

    Con la risoluzione in oggetto viene istituito il codice tributo "1731" per la Flat tax incrementale.
    Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, alle condizioni ivi indicate, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.
    Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento, mediante modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo: 

    • “1731” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale – Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”

    Si evidenzia che la flat tax incrementale non incide sugli acconti 2024 che, quindi, devono essere calcolati (e versati) con le regole ordinarie. 

    Il comma 57 della legge 197/2022, considerato che la flat tax incrementale trova applicazione solo per il 2023, prevede espressamente che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef e delle addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in materia di flat tax incrementale.

    Ricordiamo che la tassa di cui si tratta consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% sugli incrementi di reddito 2023 rispetto al reddito più elevato del triennio precedente e al netto di una franchigia del 5%.

    Sul reddito eccedente, differenza tra il reddito dell’anno e quello sottoposto alla flat tax, si applicheranno l’IRPEF e addizionali con le regole ordinarie. 

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  • Versamenti delle Imposte

    Atti con condizione sospensiva: chiarimenti ADE sull’imposta di registro

    Con Risposta a interpello n 78 del 22 marzo 2024 le Entrate chiariscono la tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva, e nel caso di specie si tratta di cessione di un marchio.

    Nel dettaglio, l'Istante riferisce di essere socia al 50% con Tizio della società Alfa e che, con atto notarile ha acquistato da Tizio il marchio Y di proprietà di quest'ultimo.

    Dall'atto risulta: «che è intenzione del signor [Tizio] in qualità di unico proprietario del marchio suddetto cedere e trasferire la piena proprietà dello stesso alla signora [Istante] che si è dichiarata disposta ad acquistarlo; che il trasferimento del marchio in oggetto viene subordinato alla condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., del pagamento del saldo del prezzo entro il termine del 2030 da parte della signora» 

    L'Istante chiede chiarimenti sul pagamento dell'imposta di registro tenuto conto della condizione indicata.

    Atti con condizione sospensiva e atti con riserva di proprietà: come cambia l’imposta di registro?

    Le entrate ricordano che l'articolo 1353 (''Contratto condizionale'') del codice civile prevede che «Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un evento futuro e incerto»

    La condizione è elemento accidentale del contratto, che condiziona l'efficacia dello stesso al verificarsi di un evento futuro e incerto; in particolare, è ''sospensiva'' se prima del verificarsi dell'evento gli effetti rimangono sospesi, mentre è 'risolutiva ' se al verificarsi dell'evento cessano gli effetti dell'atto.

     L'articolo 1523 (''Passaggio della proprietà e dei rischi'') del codice civile dispone, invece, che «Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna». 

    Ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR): 

    • «1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. 
    • 2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione. 
    • 3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore. 
    • 4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.». 

    Come chiarito nei documenti di prassi (cfr. circolare del 29 maggio 2013, n. 18/ E, par. 1.7; 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 5.2, lettera b), in pendenza della condizione, le parti si trovano in una situazione di aspettativa e gli effetti finali dell'atto si produrranno solo al verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione; pertanto, il primo comma del citato articolo 27 del TUR dispone, in via generale, che:  al momento della registrazione, gli atti sottoposti a condizione sospensiva scontano l'imposta di registro in misura fissa;  quando la condizione si verifica, l'avverarsi di essa dovrà essere denunciato ai sensi dell'articolo 19 del TUR e, conseguentemente, l'Ufficio procede a riscuotere la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione dello stesso.

    Il richiamato articolo 19, in particolare, dispone che «L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto […] devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono». 

    Inoltre, il legislatore fiscale ha disciplinato ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 le seguenti fattispecie: 

    • il contratto di vendita a rate con riserva di proprietà; 
    • gli atti sottoposti ad un evento condizionale la cui realizzazione è rimessa alla ''mera volontà'' di una delle parti dell'atto. 

    In tale ultimo caso, «di fronte ad un atto la cui efficacia è subordinata all'avveramento di una condizione sospensiva meramente potestativa, ai fini fiscali, la tassazione varierà a seconda del contraente da cui dipende il verificarsi della condizione stessa, e precisamente:   

    • se il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipende dalla volontà del creditore o dell'acquirente, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura proporzionale;  
    • se il verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione dipende dalla volontà del venditore o dell'obbligato, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura fissa»

    La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che

    • «ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986 non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente […]
    • «Se quindi è vero che la condizione è potestativa quando l'evento, in essa dedotto, è il fatto volontario di una delle parti, è altrettanto evidente che, rispetto alla potestativa c.d. semplice, la condizione è invece meramente potestativa quando una delle parti può decidere direttamente in ordine alla sorte del contratto. In poche parole, la condizione potestativa (semplice) tutela l'interesse della parte a decidere sic et simpliciter di una propria azione, non riserva alla parte un potere decisionale sull'efficacia o sulla inefficacia del contratto in sé. Quando è l'efficacia del contratto in sé a essere direttamente subordinata alla (semplice) manifestazione di volontà di una delle parti, la condizione è meramente potestativa» 

    Alla luce di tali principi, si ritiene che la condizione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, che attribuisce allo stesso il potere decisionale in ordine all'efficacia del contratto in sé, appare meramente potestativa, ai fini fiscali, in quanto dipendente esclusivamente dalla mera volontà dello stesso e, pertanto, rientra nella previsione di cui all'articolo 27, comma 3, del TUR. 

    Nel caso rappresentato, il contratto stipulato prevede una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento del marchio rappresentata dal pagamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente Istante, entro il xx/xx/2030

    Detta condizione, in altri termini, mantiene la proprietà in capo al venditore fino al verificarsi dell'adempimento del pagamento dell'ultima rata da parte dell'acquirente, realizzando, in sostanza, gli effetti giuridici propri della fattispecie della vendita con riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 codice civile.  

    Pertanto, alla luce di quanto illustrato, si ritiene nel caso di specie si applichi l'articolo 27, comma 3, del TUR, con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi già pagati e sui restanti da pagare ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

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  • Versamenti delle Imposte

    Imposta transazioni finanziarie FTT: nuovo modello 2024

    Con il Provvedimento n 13275 del 22 gennaio, le Entrate approvano il nuovo modello per l'imposta sulle transazioni finanziarie FTT.

    Imposta sulle transazioni finanziarie: nuovo modello 2024

    Nel dettaglio, il provvedimento in oggetto modifica il precedente del 15 dicembre 2017, concernente l’approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

    Si introduce il nuovo rigo TT49 che al campo 1A contiene il credito risultante dalla precedente dichiarazione utilizzato per la compensazione.

     

    Il modellonella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, sostituisce il precedente modello a partire dal 25 gennaio 2024. 

    Imposta sulle transazioni finanziarie: che cos'è

    Ricordiamo che, l’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge di stabilità 2013, ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie che si applica:

    • ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491), 
    • alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492) 
    • e alle negoziazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495. 

    Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato approvato il modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), con le relative istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti e sono state definite le modalità di presentazione.

    A seguito delle modifiche dell’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, assoggettando l’imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione previste dal richiamato articolo 17, si rende necessario dare attuazione alla norma, consentendo ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, attuando:

    • un aggiornamento del modello attualmente utilizzato, 
    • prevedendo nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito. 

    Con il provvedimento in oggetto sono, pertanto, disposte le modifiche al modello FTT del 15 dicembre 2017, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche da usare a partire dal 25 gennaio 2024.

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  • Versamenti delle Imposte

    Acconto novembre IRPEF 2023: in cassa entro il 16 gennaio

    Entro il 16 gennaio occorre pagare il secondo acconto dell'IRPEF 2023 delle PIVA.

    Ricordiamo che lo prevede la legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi pubblicata in GU n 293/2023.

    In particolare, si conferma la norma che ha rimandato al 16 gennaio 2024 il pagamento del secondo acconto IRPEF per imprese e professionisti che rispettino certe condizioni.

    Acconto IRPEF novembre PIVA: pagamento entro il 16 o prima rata

    Nel dettaglio, l'art 4 del DL n 145/2023 prevede che:

    • per il solo periodo d'imposta 2023,
    • le persone fisiche titolari di partita IVA,
    • che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a  170.000 euro, 
    • effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione  dei  redditi, con  esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi  INAIL,  
    • entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi  scadenza  il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate  successive  alla  prima  sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20,  comma  2,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Da sottolineare che la legge di conversione del DL Anticipi, con l'art 4 ha recepito il chiarimento della Circolare ADE n 31/2023 per i titolari di reddito agrario.

    Per tali soggetti, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro, condizione per avere diritto alla proroga, si intende riferito al volume d'affari.

    Per il resto, la previsione è rimasta invariata, riepiloghiamo le condizioni per poter pagare il secondo acconto IRPEF nel 2024.

    Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: i beneficiari

    La Circolare n 31 ha sottolineato che, nell’ambito applicativo del rinvio rientrano in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

    Inoltre, beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

    Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

    Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: gli esclusi

    La Circolare n. 31 ha specificato che devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura i seguenti soggetti:

    • le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
    • le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
    • i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

    Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

    Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: superamento soglia di ricavi

    La Circolare n. 31 specifica inoltre che allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR5, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. 

    Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.
    Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
    Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
    Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). 

    Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IV

    Secondo acconto/o unica rata IRPEF: le regole ordinarie

    I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:

    • persona fisica, 
    • società di persone,
    • società di capitali o ente equiparato

    In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:

    • il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione,
    • e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.     

    I versamenti delle persone fisiche

    Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.

    La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

    L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

    • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

    Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione)

    In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Imprese agricole: le condizioni per rinviare l’acconto IRPEF al 2024

    Il DL Anticpi convertito in Legge n 191/2023 pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre, ha previsto con emendamento inserito in sede di conversione, quanto emerso con i chiarimenti della Circolare ADE n 31 del 9 novembre per i contribuienti titolare di imprese agricole.

    Prima dei dettagli, ricordiamo che la Circolare ADE n 31 del 9 novembre ha chiarito il perimetro del rinvio al 2024 del pagamento dell'acconto IRPEF 2023.

    La circolare nel precisare che, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:

    • siano titolari di partita IVA;
    • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); 

    ha chiarito che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, pertanto erano esclusi i titolari di reddito agrario. Vediamo cosa cambia.

    Titolari di Reddito agrario: dovuto il secondo acconto IRPEF

    Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

    Pertanto, i titolari di reddito agrario sono tenuti a pagare il secondo acconto delle imposte scaduto il 30 novembre.

    Come anche precisato in una recente notizia del quotidiano online delle Entrate, Fiscoggi, l’esclusione dalla agevolazione del reddito agrario deriva dalla lettura dei requisiti richiesti per beneficiare della proroga.
    La disposizione, contenuta nell'art 4 del DL n 145/2023 Collegato alla legge di bilancio 2024, perimetra l’agevolazione:

    • ai titolari di partita Iva,
    • che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, ossia subordinandola a valori rilevanti ai fini della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo disciplinati rispettivamente dagli articoli 85 e 54, del Tuir e non dei redditi fondiari in cui ricade il reddito agrario disciplinato dall'articolo 32, del Tuir.

    Ricordiamo che, il comma 1 dell'art 32 prevede che: "il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso".

    La circolare n. 31 ha anche sottolineato che, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). 

    La novità ora introdotta dalla Legge di conversione del decreto anticipi o collegato fiscale, va proprio nella direzione del chiarimento ADE, prevedendo espressamente che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi pari a 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari.

    Infine, si ricorda che, qualora un contribuente abbia per errore, differito il versamento, ha la possibile di sanare l'errore versando la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 avvalendosi del ravvedimento operoso.

  • Versamenti delle Imposte

    Controlli automatizzati dichiarazione: codici tributo per pagamenti parziali

    Con Risoluzione n 60 dell'8.11.2023 le entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

    I 96 codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota. 

    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione. 

    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo. 

    Consulta qui tutto l'elenco dalla Risoluzione n 60 dell'8.11.2023.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Tobin tax: i codici tributo per utilizzo dell’eventuale credito

    Con Risoluzione n 57 del 26 ottobre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 22

    Ricordiamo che l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie e con risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in argomento. 

    L’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera d-bis), includendo in tal modo, nell’elenco dei crediti ammessi per cui è ammessa la compensazione anche l'imposta sulle transazioni finanziarie.

    A tal fine,  per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell’Imposta (Financial Transaction Tax) tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “4067” denominato Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012”

    Leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie per approfondimenti sulla tassa.

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