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Trasformazione in STP: come gestire le ritenute riattribuite
Le ritenute d’acconto non si perdono con la trasformazione in STP ( srl)
Con la risposta n. 85/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto molto importante: i crediti possono essere riattribuiti e utilizzati anche dopo il passaggio da associazione professionale a società tra professionisti.
Vediamo meglio il caso di specie.
Trasformazione in STP: come gestire le ritenute riattribuite
Con la Risposta n. 85/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle ritenute maturare in uno studio associato che si trasforma in STP.
Il caso analizzato è quello di uno studio associato che, a partire dal 1° gennaio 2026, si trasforma in una STP S.r.l., passando così da un regime di reddito di lavoro autonomo a uno di reddito d’impresa.
In tale caso, ci si domandava che fine facessero le ritenute maturate prima della trasformazione: quelle trattenute sui compensi dello studio, imputate per trasparenza ai soci, ma non interamente utilizzate.
Queste ritenute possono ancora essere recuperate oppure si perdono con il cambio di veste giuridica?
La risposta dell’Agenzia è netta le ritenute non si perdono, possono seguire il percorso già previsto in ambito associativo:
- prima vengono attribuite ai soci, che le utilizzano in dichiarazione per compensare la propria IRPEF;
- poi, se restano eccedenze, possono essere riattribuite allo studio.
Inoltre l’Agenzia chiarisce che questo meccanismo non si interrompe con la trasformazione. Anche se lo studio non esiste più nella forma originaria, ma è diventato una STP, le ritenute riattribuite possono essere utilizzate dalla nuova società.
Secondo l'ADE il passaggio da reddito di lavoro autonomo a reddito d’impresa avrebbe potuto creare una frattura, anche perché le ritenute d’acconto, disciplinate dall’articolo 25 del DPR 600/1973, sono tipiche dei redditi di lavoro autonomo e non operano, in linea generale, per i redditi d’impresa.
Eppure, l’Agenzia supera questa possibile criticità e chiarisce che il credito si è già formato e, in quanto tale, non perde la sua validità.
Alla base di questa conclusione c’è un principio ben preciso: la continuità fiscale.
La trasformazione, infatti, non comporta la nascita di un soggetto completamente nuovo, ma una semplice evoluzione giuridica dello stesso ente.
È quanto stabilisce l’articolo 2498 del codice civile, secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi.
A questo si aggiunge il richiamo all’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal decreto legislativo n. 192/2024, che disciplina le operazioni di aggregazione tra professionisti.
La norma è chiara nell’affermare che tali operazioni devono avvenire in regime di neutralità fiscale, evitando salti o duplicazioni di imposta e garantendo la continuità dei valori fiscali.
Pertanto secondo il quadro normativo le ritenute non sono legate al tipo di reddito, ma al soggetto che le ha maturate.
E se il soggetto continua a esistere, seppur in forma diversa, anche il credito continua a vivere.
Nella fase dichiarativa, i soci continuano a scomputare le ritenute nel proprio modello Redditi PF relativo al periodo precedente la trasformazione.
L’eventuale eccedenza può essere riattribuita allo studio associato e, a quel punto, confluisce nella posizione della STP, che potrà utilizzarla in compensazione tramite modello F24.
È fondamentale garantire la corretta tracciabilità delle ritenute, coordinare le dichiarazioni dei soci e dello studio e gestire in modo preciso il periodo di imposta “di transizione”.
Ma il principio di fondo è ormai chiaro: non c’è dispersione del credito.
In conclusione la trasformazione in STP non interrompe la storia fiscale dello studio. E le ritenute, lungi dall’essere un elemento critico, diventano un credito pienamente recuperabile anche nella nuova configurazione.
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Investimenti 4.0: comunicazione di completamento entro il 31 marzo
Il MIMIT con Decreto del 28 gennaio ha disposto la proroga al 31 marzo delle comunicazioni di completamento per gli Investimenti 4.0.
In particolare, il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 28 gennaio 2026 ha disposto una proroga al 31 marzo 2026 intervenendo sull’articolo 2, comma 4, del decreto direttoriale 15 maggio 2025, come già modificato dal decreto del 16 giugno 2025, prevedendo espressamente che la comunicazione di completamento debba essere trasmessa: entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025.
Investimenti 4.0: comunicazione di completamento entro il 31 marzo
La proroga di cui si tratta consente alle imprese di completare correttamente la procedura di accesso al credito d’imposta.
Inoltre riduce il rischio di decadenza dal beneficio per il solo mancato rispetto del termine originario e non modifica la natura della comunicazione che rimane un adempimento essenziale per la spettanza dell’agevolazione.
Attenzione al fatto che non rispettando la scedenza di fine mese si determina il mancato perfezionamento della procedura e la conseguente perdita del credito d’imposta Transizione 4.0.
In particolare, l'adempimento riguarda le imprese che hanno:
- effettuato investimenti in beni strumentali materiali 4.0 nel 2025;
- prenotato e confermato le risorse tramite il sistema GSE;
- e devono appunto trasmettere la comunicazione di completamento entro la scadenza originaria del 31 gennaio 2026.
Ricordiamo che la comunicazione di completamento deve essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso il seguente canalle:
- portale del GSE
- sezione dedicata “Transizione 4.0”;
- con i modelli standardizzati messi a disposizione dal Gestore.
Attenzione al fatto che il contenuto delle comunicazioni di completamento deve essere coerente con quelle riportate nella comunicazione preventiva e nella comunicazione di conferma, nonché con la documentazione tecnica e contabile relativa agli investimenti agevolati.
Ricordiamo che in data 29 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ in materia di credito d’imposta Transizione 4.0, per chiarire alcuni errori ricorrenti che possono determinare lo scarto del modello F24 e nel dettaglio le risposte riguardano la corretta indicazione dell’anno di riferimento e la scelta del codice tributo da utilizzare in compensazione.
Una errata compilazione di tali campi comporta il rigetto del modello F24 e pertanto ritardi nella fruizione del credito d’imposta.
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730/2026: le agevolazioni per chi abita e lavora in montagna
Il Modello 730/2026 dei dipendenti e pensionati tra le altre novità reca un credito di imposta per i dipendenti delle strutture sanitarie di montagna. Vediamo come indicarlo nella dichiarazione per l'anno di imposta 2025.
Credito dipendenti strutture sanitarie di montagna: dove indicarlo nel 730/2026
Tra le novità del 730/2026 vi è il Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: ossia l'agevoalzione che spetta ai dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo.
Tale credito va indicato nel modello 730/2026 nel RIGO G10 con il codice 3 (art. 6, comma 4, legge 12 settembre 2025, n. 131).

In particolare si tratta del credito riconosciuto annualmente ai dipendenti di strutture sanitarie che prestano servizio in un Comune di Montagna e prendono in locazione oppure acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo che ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed in esso insiste una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ed è pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione oppure dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in corso di emanazione, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d’imposta di cui ai codici 1, 2 e 3.Inoltre sempre per chi abita e lavora in montagna ci sono da quest'anno agevolazioni nella dichiarazione ed in particolare:
- il credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
- il credito d’imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
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Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo viene pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).
Tra le misure vi sono delle agevolazioni per il settore Moda, vediamo il dettaglio.
Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni
Con l'articolo 3 Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda si prevede che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonche' i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. -
ONLUS: iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo
A seguito della sopprossione dell’Anagrafe unica delle Onlus, le Onlus iscritte nell’Anagrafe, che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro e non oltre il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106. Inoltre entro lo stesso termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017. Onlus: come iscriversi al RUNTS entro marzo 2026
L’ente interessato alla qualifica di terzo settore può presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima.
Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.
L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:- atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
- statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
- ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.
Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo.
La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).
Inoltre viene specificato che ai fini della percezione del contributo del cinque per mille sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del 5 per mille, secondo i termini e le modalità reperibili sul sito istituzionale, Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore.
Si ricorda che le Onlus che non intendano iscriversi al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f) del d.lgs n.460/1997, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Contributi imprese editrici periodici all’estero: domande entro il 31 marzo
Il Dipartimento per l'Editori informa del fatto che entro il 31 marzo è possibile presentare domande per i contributi per Contributi alle imprese editrici di periodici italiani diffusi all'estero
Il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all'estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all'estero.
Accadi qui per tutta la modulistica.
Contributi imprese editrici periodici diffusi all’estero: beneficiari
Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:
- periodici editi e diffusi all'estero con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana;
- periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
Il contributo potrà essere richiesto per una sola testata.
Per avere accesso ai contributi sono necessari:
- anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
- assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le imprese richiedenti il contributo;
- divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
- obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
- impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna
e per le imprese che editano i periodici in Italia:
- diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
- regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
- iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
- obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il contributo.