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Immobili ai dipendenti settore Turismo: fondo perduto dal 2 aprile
Il Ministero del Turismo ha pubblicato:
- il Decreto 30 gennaio 2026 con le regole per la misura Staf House Turismo rivolta alle imprese di settore per il sostegno agli investimenti volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
- il Decreto 23 marzo 2026 con l'apertura dello sportello per le domande relative alla suddetta agevolazione
Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’intervento agevolativo ammontano a euro 54.000.000, di cui:
- euro 22.000.000 per l’anno 2025,
- euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal Titolo II del decreto. Leggi anche Lavoratori turismo: prime istruzioni sui contributi per lo staff housing
Efficentamento energetico Turismo: i beneficiari
Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni nell’ambito della procedura disciplinata dal presente provvedimento i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto che dispongano della/e unità immobiliare/i oggetto del progetto di investimento, anche tramite un contratto di locazione avente durata idonea allo svolgimento del medesimo progetto e con espresso consenso del proprietario all’esecuzione delle opere, i quali risultino, altresì, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.
Sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, abbiano attivato, nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della predetta domanda, almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto 18 settembre 2025, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria.Sono altresì ammesse le imprese proponenti inattive in possesso dei codici ATECO di cui al predetto articolo 3, comma 1, del decreto, purché dimostrino di aver iniziato le opere necessarie all’avvio dell’attività successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e comunque prima della concessione delle agevolazioni.
Ai fini della verifica del predetto requisito, rileva la data di avvio lavori comunicata nell’ambito delle specifiche procedure autorizzative edilizie utilizzate per la realizzazione delle opere oggetto di agevolazione.
Staff House Turismo: per quali interventi spetta l’agevolazione
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto, sono ammissibili progetti di investimento volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Ai fini dell’ammissibilità, ciascun progetto di investimento deve:
a) interessare una o più unità immobiliari, purché i relativi alloggi siano asserviti ad una o più unità locali dell’impresa proponente. I progetti che prevedono interventi su più unità immobiliari devono risultare unitari e organici e riguardare unità immobiliari localizzate esclusivamente nelle zone a o nelle zone c ovvero nelle zone non assistite;
b) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto dell’IVA;
c) garantire la disponibilità di almeno 10 (dieci) posti letto che devono essere assegnati ai lavoratori impiegati;
d) comportare, con riferimento a ciascuna unità immobiliare oggetto del progetto di investimento, un miglioramento della prestazione energetica misurata in energia primaria almeno pari a quanto previsto dall’articolo 38-bis del Regolamento GBER e indicato all’articolo 8, comma 2, lettera a) del presente provvedimento;e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile lo stesso progetto di investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A tal fine, si specifica che i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
f) essere conclusi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione del contributo in conto capitale;
g) prevedere l’iscrizione nel Registro delle imprese della/e unità immobiliare/i oggetto dell’investimento, conformemente alla configurazione della stessa unità, ferma restando la motivazione della non necessarietà dell’iscrizione;
h) rispettare la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio DNSH.Staff House Turismo: via alle domande dal 2 aprile
Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025 possono essere presentate, secondo le modalità indicate all’articolo 7 del decreto direttoriale prot. n. 11768 del 30 gennaio 2026, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 02/04/2026 e fino alle ore 17.00 del giorno 05/05/2026.
Nel periodo di apertura, lo sportello è aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
Allegati:
Fermo restando che le attività di compilazione e invio delle istanze di agevolazione possono essere avviate esclusivamente a partire dal termine le imprese proponenti possono effettuare le attività individuate all’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto direttoriale 30 gennaio 2026 a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 24/03/2026, al fine di essere censite nella procedura informatica individuando, secondo le modalità comunicate nell’ambito della stessa piattaforma, i relativi legali rappresentanti ed, eventualmente, i soggetti delegati alla presentazione della domanda.
Nell’ambito di tale attività è possibile anche verificare la correttezza dei dati del proponente nel Registro delle imprese nonché censire le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o quelle amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche -
Revisori di sostenibilità: i giovani commercialisti chiedono più tempo
Con un comunicato stampa del 23 marzo i giovani Commercialisti chiedono maggior tempo per la formazione e l'abilitazione come revisori della sostenibilità.
In particolare, viene specificato che a quasi un anno e mezzo dall’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, migliaia di professionisti iscritti al Registro dei revisori risultano esclusi dalla nuova abilitazione alla revisione della sostenibilità — non per propria negligenza, ma per evidenti disfunzioni del sistema normativo, che li ha lasciati senza strumenti adeguati e senza tempi congrui.
Vediamo le rechieste della assocazione dei giovani commercialisti UNGDCEC
Revisori di sostenibilità: i giovani commercialisti chiedono più tempo
Nel dettaglio ci si interroga sul perchè sia possibile chiedere ai revisori legali italiani di correre, mentre l’Europa ha già fermato l’orologio per le imprese.
E' esattamente quanto sta accadendo, a quasi un anno e mezzo dall’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, migliaia di professionisti iscritti al Registro dei revisori risultano esclusi dalla nuova abilitazione alla revisione della sostenibilità — non per propria negligenza, ma per evidenti disfunzioni del sistema normativo, che li ha lasciati senza strumenti adeguati e senza tempi congrui.
Il decreto di recepimento della CSRD ha previsto un regime transitorio agevolato per i revisori già iscritti entro il 1° gennaio 2026: era necessario acquisire cinque crediti formativi nelle materie della rendicontazione di sostenibilità, interamente nel 2024 o nel 2025, per accedere all’abilitazione senza dover affrontare tirocinio aggiuntivo né esame.
Una previsione ragionevole nella teoria, ma profondamente distorsiva nella pratica sostengono i giovani commercialisti nel loro comunicato.
Viene ricordato che la Circolare del MEF n. 37, che ha chiarito quali attività formative fossero effettivamente valide, è stata pubblicata soltanto l’11 novembre 2024.
Di seguito numerosi professionisti che avevano già intrapreso percorsi formativi coerenti si sono visti escludere tali attività, in quanto svolte prima che le regole del gioco fossero comunicate.
E chi ha maturato, ad esempio, tre crediti nel 2024 e due nel 2025, si è trovato ugualmente escluso: la norma non consente di sommare crediti di annualità diverse, anche quando il totale delle ore sarebbe ampiamente sufficiente e la continuità della formazione documentata.
Quindi i commercialisti sostengono che non si tratta di un deficit di impegno professionale, ma di un impianto normativo caratterizzato da tempistiche inadeguate, rigidità applicative e scarsa aderenza alla realtà operativa.
Il quadro appare ancora più incoerente alla luce dell’evoluzione normativa europea che ha disposto un rinvio di due anni degli obblighi di rendicontazione per numerose imprese con un conseguente ridimensionamento del perimetro applicativo della CSRD, limitandolo alle imprese di maggiori dimensioni, e riducendo drasticamente la platea dei soggetti obbligati.
Le imprese rinviano al 2027. I mercati aspettano. I professionisti no: i loro termini sono già scaduti e il regime transitorio agevolato è chiuso.
Tutto ciò premesso l’UNGDCEC chiede una proroga del regime transitorio di cui all’art. 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024, consentendo il conseguimento dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2027.
Tale termine coincide con l’avvio degli obblighi di rendicontazione per le imprese secondo il nuovo calendario europeo e rappresenta una scelta coerente con le esigenze del sistema.
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Rinuncia eredità: esclusa la revoca implicita
La rinuncia all’eredità non può essere revocata per fatti concludenti. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6803 del 21 marzo 2026, che interviene su un tema di grande rilevanza sia civilistica sia fiscale: il rapporto tra rinuncia, accettazione tacita e obblighi tributari.
Rinuncia eredità e accettazione tacita: la Cassazione esclude la revoca tacita
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento e liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per imposte ipotecarie e catastali relative a beni immobili caduti in successione.
Il contribuente non aveva presentato dichiarazione di successione e aveva formalmente rinunciato all’eredità del padre
Tuttavia, secondo l’Agenzia, alcune condotte – tra cui:
- trasferimento della sede legale dell’impresa,
- sottoscrizione di atti relativi agli immobili,
costituivano atti incompatibili con la rinuncia, configurando quindi una accettazione tacita dell’eredità.
In primo grado, il ricorso del contribuente viene accolto. Diversamente, la Commissione Tributaria Regionale ribalta la decisione, ritenendo che gli atti posti in essere:
- non fossero riconducibili alla mera qualità di comproprietario,
- integrassero una revoca implicita della rinuncia.
Una lettura che, di fatto, valorizza il comportamento concreto del contribuente come indice di volontà successoria.
Il contribuente impugna la decisione sostenendo, tra l’altro:
- la violazione degli artt. 519, 525 e 476 c.c.
- l’impossibilità di una revoca tacita della rinuncia
- la natura conservativa (e non dispositiva) degli atti compiuti
In particolare, viene ribadito che:
- la rinuncia produce effetti immediati,
- eventuale revoca richiede forma solenne, non comportamenti impliciti
La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito e secondo i giudici la rinuncia all’eredità è un atto formale e solenne, e non può essere superata da comportamenti concludenti, gli atti contestati non possono automaticamente tradursi in accettazione tacita, ne consegue nel caso di specie l’annullamento della pretesa fiscale.
Il cuore della pronuncia è rappresentato dal seguente principio: «Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. (…) l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (…) con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile»
La Corte ribadisce quindi un orientamento consolidato: la forma solenne della rinuncia esclude qualsiasi revoca implicita.
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Collegamento Cassa e POS: adempimento entro il 20 aprile
Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla scorsa Legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale. In dettaglio, è necessario collegare Pos e scontrini telematici con una procedura informatica.
Con un comunicato stampa l'ADE ha ufficializzato la partenza specificando che dal 5 marzo c'è la possibilità di procedere al collegamento ed entro il 20 aprile accedendo in area riservata su "Fattureecorrispettivi".
In proposito ricordiamolo, le Entrate hanno pubblicato:
- il Provvedimento n 424470/2025 con tutte le regole operative
- il 19 febbraio hanno pubblicato una guida operativa a supporto degli esercenti
- delle faq risolutive di dubbi, aggiornate appunto al 25 marzo. Leggi anche Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?
Collegamento incassi e scontrini: come si procede
In dettaglio, si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Le Entrate hanno chiarito che il pagamento dei corrispettivi viene effettuato con sempre maggior frequenza mediante la cosiddetta modalità “elettronica”, sempre più diffusa e gradita tra i consumatori rispetto al contante.
A tal fine, gli esercenti sottoscrivono preventivamente con uno o più operatori finanziari il contratto di convenzionamento, che prevede l’utilizzo di un POS fisico (dispositivo hardware) o di un POS virtuale (piattaforma web, app o analogo) per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di incasso dei corrispettivi, basate su carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti di pagamento tracciabile.
Sono considerati POS fisici tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless).Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
Sono invece considerati POS virtuali gli strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su Internet in modo sicuro.
Al momento dell’emissione del documento commerciale di vendita, l’esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra denaro contante, pagamento elettronico o ticket (buoni pasto, gift card, ecc.).
Si ricorda che l’errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dal comma 2-quinquies, dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Sia che si utilizzi un RT o la procedura web “Documento Commerciale on line”, l’indicazione e registrazione della modalità di pagamento del corrispettivo è effettuata mediante le funzioni già in uso; pertanto, lo strumento utilizzato non necessita di alcun aggiornamento né di essere collegato fisicamente al POS.
L’obbligo di collegamento ai POS è di tipo “logico” e consiste in una comunicazione che si effettua una tantum (salvo variazioni successive), all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” e la procedura dovrebbe essere attivata dal 5 marzo:- gli esercenti che utilizzano il registratore telematico (e quelli che adotteranno una soluzione software) devono registrare il collegamento con i POS attraverso la funzionalità web “Gestione collegamenti”. Concretamente, l’operazione consiste nella registrazione del collegamento tra la matricola del RT e il dato identificativo univoco dei POS utilizzati per l’incasso elettronico dei corrispettivi memorizzati su quel registratore telematico. Gli esercenti che si avvalgono di server RT ai quali sono collegati più punti cassa, devono abbinare i POS utilizzati nei punti cassa alle matricole dei soli server RT;
- gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” devono registrare il collegamento con i POS all’interno della medesima procedura web “Documento Commerciale on line”. Concretamente, l’operazione consiste nella registrazione del collegamento del dato identificativo univoco dei POS con la procedura web “Documento Commerciale on line”. L’identificativo univoco dei POS di tipo fisico consiste nella combinazione della matricola del POS (cosiddetto “terminal id”), del codice fiscale e della denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
Nel caso in cui l’esercente abbia stipulato due contratti di convenzionamento con Acquirer diversi (ad esempio, uno per l’accettazione di pagamenti di tipo “bancomat”, l’altro per quelli con carte di credito) e utilizza un unico POS, l’esercente dovrà registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il terminal id e il codice fiscale e denominazione dell’Acquirer.
L’identificativo univoco dei POS di tipo virtuale consiste nel solo codice fiscale e denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
I dati identificativi dei POS utilizzati dall’esercente (terminal id, codice fiscale e denominazione dell’Acquirer) sono solitamente rilevabili sul contratto di convenzionamento stipulato con gli operatori finanziari, sul report mensile che questi ultimi inviano o mettono a disposizione dell’esercente o altre modalità comunicate dall’Acquirer (spesso l’informazione si trova anche nell’area web dedicata che l’Acquirer mette a disposizione dell’esercente).
Il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT.
Per ogni collegamento tra RT e POS, l’esercente deve inoltre specificare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati. Tale dato intende semplificare il processo di comunicazione e gestione successiva dei collegamenti; infatti, l’indirizzo dell’esercizio riportato in ogni collegamento registrato fornisce all’esercente un dato più immediato e leggibile rispetto all’elenco dei soli codici alfanumerici delle matricole degli RT e dei terminal id dei POS.
Nella procedura web “Gestione collegamenti”, messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”, l’esercente trova gli elenchi delle matricole degli RT e i dati dei POS che risultano attivi nel mese di riferimento sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia dagli operatori finanziari.
Riepilogando, i passi per completare ciascun collegamento sono i seguenti:- selezionare l’RT che si intende collegare, dall’elenco delle matricole degli RT che risultano attivi nel mese di riferimento;
- successivamente selezionare il POS che si intende collegare al RT appena scelto;
- infine, indicare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale il RT e il POS selezionati vengono utilizzati. Nel caso di selezione di POS fisici oggetto di precedenti collegamenti, l’indirizzo verrà acquisito automaticamente dai dati di collegamento già forniti.
Attenzione al fatto che la guida ade evidenzia anche i soggetti esclusi da tale novità. Essi posso su base volontaria provvedere ugualmente.
Per sapere chi è escluso e cosa può eventualmente fare volontariamente, leggi Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere
Collegamento cassa e POS: termini per adempiere
La prima comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dal 5 marzo e relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026:
- per gli esercenti che utilizzano gli RT i dati dei collegamenti tra gli RT e i POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità “Gestione collegamenti”, messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”;
- per gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line”, i dati dei collegamenti dei POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità posta all’interno della medesima procedura web.
Successivamente, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento solo nel caso in cui siano intervenute novità o variazioni.
La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Dalla data di messa a disposizione della procedura web, il 5 marzo, gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web “Documento Commerciale on line” e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS.
Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i
collegamenti tra POS e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6
giugno e il 30 giugno 2026.
A titolo esemplificativo, l’aggiornamento dei collegamenti si rende necessario nel caso di:- collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso
- attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso
- attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso
- dismissione di un POS o di un RT.
Collegamento Cassa e POS: le sanzioni per chi non provvede
E' prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:
- mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati
- mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.
In particolare, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.
La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
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Modello Redditi SC 2026: istruzioni per l’ires premiale
Con il Provvedimento n 71522 del 27 febbraio le Entrate approvano il modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi.
Tra le novità quest'anno vi sono quelle per l'ires premiale.
L’art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) introduce un’agevolazione a favore dei soggetti IRES consistente, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi dal 24 al 20 per cento, al ricorrere di determinate condizioni riguardanti:
- la patrimonializzazione delle società,
- il realizzo di investimenti “rilevanti”,
- la presenza di un incremento occupazionale,
- nonche´ la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste nota come “IRES premiale”
Con il decreto ministeriale 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina agevolativa.
Nei casi di decadenza dall’agevolazione, il contribuente è tenuto a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza.
Il versamento dell’IRES premiale va effettuato utilizzando i codici tributo 2048 (secondo acconto o acconto in unica soluzione) e 2049 (saldo).
Modello Redditi SC 2026: istruzioni per l’ires premiale
Come evidenziato dalle Istruzioni al modello Redditi SC 2026 l'agevoalzione IRES premiale comporta la compilazione della apposita casella nel frontespizio e la relativa compilazione dei vari quadri in cui entra in gioco.
In particoalre, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Nella casella del frontespizio va indicato:
- il codice 1, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica sull’intero reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante;
- il codice 2, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica su una quota del reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante (ad esempio, nei casi previsti dall’art. 11, comma 4, del d.m. 8 agosto 2025). Il codice 2 va utilizzato anche nel caso in cui la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi; in tal caso, l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno.
Attenzione al fatto che la presente casella non va, invece, compilata qualora il soggetto dichiarante applichi l’agevolazione solo sul
reddito ricevuto per trasparenza da società partecipate ex art. 115 del TUIR e/o da Trust in regime di IRES premiale di cui il dichiarante è socio/beneficiario.
Redditi SC 2026: ires premiale, come indicarla nel Quadro RN
Ai fini dell’Ires premiale, nel calcolo dell’imposta ridotta al 20% va dedicata attenzione al limite dato dal costo degli investimenti rilevanti.
Il modello Redditi 2026 recepisce, nel quadro RN, il tetto all’agevolazione introdotto dal decreto di attuazione, ma resta ancora da chiarire un aspetto.
In particolare, bisognerebbe chiarire se l’importo da considerare è il minimo che costituisce condizione di accesso oppure quello effettivamente realizzato
Nel calcolo dell’Ires del 2025, le società devono verificare la possibilità di applicare lo sconto di quattro punti percentuali previsto dai commi 436 e seguenti della legge 207/2024.
Il DM 8 agosto 2025 ha chiarito diversi aspetti, leggi anche IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza.
Nel rigo RN8A va indicata appunto l'ires premiale e le istruzioni evidenziano quanto segue.

Nel rigo RN8, colonna 1, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 24 per cento e, colonna 2, la relativa imposta.
Allegati:
Nel rigo RN8A, va indicato, in colonna 1, il reddito soggetto ad IRES premiale con aliquota agevolata del 20 per cento, in colonna 2, il reddito soggetto ad aliquota agevolata di colonna 3 (per i soggetti che oltre all’IRES premiale usufruiscono dell’agevolazione di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973), in colonna 4, l’agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025, e in colonna 5, l’imposta relativa all’imponibile di cui alle colonne 1 e 2, maggiorato dell’importo di colonna 4.