• Redditi di impresa

    Reti d’imprese: l’agevolazione nella legge sulle PMI

    Viene pubblicata sulla GU n 68 del 23 marzo la Legge annuale sulle PMI (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34). Tra le novità in essa contenuta vi è quella che riguarda le reti di imprese.

    Vediamo i dettagli dell'articolo 1 della Legge n 34/2026.

    Riserve in sospensione d’imposta per le reti d’imprese: novità

    L’obiettivo della norma è:

    • incentivare il ricorso al contratto di rete come strumento per accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese, in particolare di piccole dimensioni, favorendo investimenti comuni;
    • orientare l’utilizzo degli utili verso progetti di sviluppo coerenti con un programma comune di rete, sottoposto ad asseverazione esterna e a controllo fiscale mirato, in una logica di premialità condizionata alla reale attuazione degli investimenti programmati.

    In particolare l'articolo 1 della legge in oggetto prevede che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l'adesione al contratto di rete. 

    L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. 

    L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui e' data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
    L'agevolazione non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettivita' giuridica e puo' essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. 

    Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.
    Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
    l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e
    le modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.

  • Start up e Crowdfunding

    Credito d’imposta incubatori: via alle domande dal 30 marzo

    Il MIMIT ha adottato il decreto che stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta riservato agli incubatori e agli acceleratori certificati che investono nel capitale di startup innovative in forma diretta, o, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investono prevalentemente in startup innovative, in forma indiretta.

    Le risorse stanziate per il provvedimento, previsto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, sono pari a 1,8 milioni di euro all’anno.

    I soggetti interessati potranno inviare istanza dal 30 marzo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, all’indirizzo PEC:

    creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it, compilando l’apposito modulo elettronico.

    Credito d’imposta incubatori: che cos’è?

    L’agevolazione fiscale Credito d’imposta per incubatori ed acceleratori certificati ha l’obiettivo di incentivare l’accesso al capitale da parte delle start-up innovative e promuoverne lo sviluppo, anche nelle prime fasi di vita dell’impresa.

    L'agevolazione sostiene gli investimenti degli incubatori ed acceleratori certificati nel capitale di rischio delle start-up innovative, tramite un credito d’imposta pari all’8% dell’investimento agevolabile.

    L’investimento massimo agevolabile per ciascun incubatore o acceleratore certificato è pari a 500mila euro per periodo d’imposta.

    L’investimento agevolabile deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up innovative o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

    L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023). Pertanto, l’importo dell’agevolazione concessa rileva ai fini del calcolo del plafond “de minimis”, pari a 300mila euro nell’arco di tre anni per ciascun incubatore o acceleratore certificato richiedente.

    Credito d’imposta incubatori: a chi spetta

    Possono beneficiare dell’agevolazione gli incubatori ed acceleratori certificati, di cui all’art. 25, comma 5 del DL 179/2012, che:

    • sono regolarmente costituiti, attivi e iscritti alla sezione speciale del Registro imprese di cui al comma 8 della norma di cui sopra;
    • non si classificano tra le imprese in difficoltà, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
    • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né in altre condizioni ostative previste dalla normativa vigente.

    Credito d’imposta incubatori: presenta la domanda

    L’istanza di accesso al contributo deve essere presentata via PEC all’indirizzo creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it a partire dalle ore 10:00 del 30 marzo 2026, compilando l’apposito modulo di domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’incubatore o acceleratore richiedente.
    Sarà possibile presentare istanze di accesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

  • Imposta di registro

    Decreto ingiuntivo per interessi di mora: quale registro si applica

    Con l’Ordinanza n. 2431 del 5 febbraio 2026 la Cassazione ha stabilito che gli interessi di mora disposti in un decreto ingiuntivo con il quale una società viene condannata al pagamento di una somma di denaro nei confronti di altra società scontano l’imposta di registro con l’aliquota del 3% anche se la prestazione principale rientra in ambito Iva.

    Decreto ingiuntivo per interessi di mora: quale registro si applica

    Nel caso di specie una società possedeva due conti correnti garantiti da una fidejussione di altre società.

    La banca, a causa di un debito prolungato, ha richiesto il decreto ingiuntivo per effetto del quale la società e i suoi garanti sono stati condannati a pagare la somma oltre interessi.

    All'atto della registrazione del decreto, l'Agenzia delle entrata ha applicato imposta di registro al 3% ai sensi dell’articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico sull’imposta di registro (Tuir), Dpr n. 131/1986. 

    Questa disposizione ha natura residuale e si riferisce agli atti, diversi da quelli contemplati da altre norme del testo unico, aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

    La società impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio, ritenendo che gli interessi dovessero scontare l’imposta di registro in misura fissa in considerazione del fatto che la prestazione principale alla quale gli interessi erano connessi, era assoggettata a Iva.

    Di conseguenza, secondo la società ricorrente, doveva applicarsi il principio di alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro, di cui all’articolo 40 del citato Dpr n.131/1986.

    In base a questo principio, le operazioni che rientrano in ambito Iva beneficiano del pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, salvo alcune eccezionei.

    Nei primi gradi di giudizio sono state respinte le motivazioni della società ricorrrente che si è appunto rivolta alla Cassazinoe.

    La Corte di cassazione, con l’ordinanza in oggetto, ha richiamato la nota II riportata in calce all’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, in base alla quale gli atti dell’autorità giudiziaria scontano l’imposta fissa di registro per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette ad Iva.

    Sulla base di ciò si è confermata l’applicazione dell’imposta fissa relativamente alla condanna finalizzata al recupero della quota capitale spettante alla banca.

    Relativamente ai soli interessi, che nel caso di specie avevano natura moratoria, si è affermato che essi dovevano scontare l’imposta di registro in misura proporzionale, in quanto non fanno parte della base imponibile ai fini Iva.

    La Suprema Corte ha sancito quanto segue: “…le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui all’art. 15 del D.P.R.  26 ottobre 1972 n. 633, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IVA, con la conseguenza che esse – ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale – sono assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA.” In senso conforme la Corte di cassazione si era già espressa con l’ordinanza n. 33535 del 15 novembre 2022.

  • Locazione immobili

    Affitti brevi e Alloggiatiweb: l’agenzia incrocia i dati per i redditi

    In questi giorni le Entrate stanno inviando ai contribuenti i questionari con possibili omissioni dichiarative di redditi.

    Il riscontro deriverebbe dall'incrocio dei dati con il portale Alloggi web della Questura.

    Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta.

    Alloggiati web: il servizio della Questura per i dati dei presenti nelle strutture

    Il portale Alloggi web è il servizio di comunicazione dei dati degli ospiti che i titolari di strutture ricettive devono utilizzare per comunicare i presenti in struttura.

    In particoalre, come specificato sul portale, "i gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive, ENTRO LE 24 ORE successive all'arrivo, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, ESCLUSIVAMENTE per il tramite del Servizio Alloggiati,  le generalità delle persone alloggiate. Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate all'arrivo stesso"

    Tali dati sono incrociati con i redditi delle strutture e in questi giorni risulta che le Entrate stanno inviando i questionari segnalando che, sulla base dei dati trasmessi attraverso il portale “Alloggiati web” relativi alla presenza degli ospiti nella loro struttura ricettiva, risulta una possibile omissione di redditi dichiarati. A chi stanno arrivando i questionari?

    Allogiati web: l’agenzia incrocia i dati per i redditi, per chi?

    Il portale Alloggiati web riguarda:

    • gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, 
    • proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, 
    • gestori di strutture di accoglienza non convenzionali

    che secondo quanto prescritto dal TULPS sono tenuti a comunicare le generalità delle persone alloggiate. 

    Attenzione al fatto che l’obbligo riguarda chi esercita l’attività turistico-ricettiva in forma imprenditoriale tanto le persone fisiche che affittano per brevi periodi gli alloggi in forma privata, quanto chi esercita l’attività turistico ricettiva extra alberghiera in forma di attività commerciale occasionale.

    La comunicazione viene affettuata telematicamente: clicca qui:https://alloggiatiweb.poliziadistato.it

    Relativamente a tali dati le Entrate provvedono ad un incrocio dei dati e richiedono al contribuente interessato le seguenti notizie:

    • la documentazione relativa al numero degli ospiti,
    • i giorni di permanenza,
    • l’importo pagato,

    da comunicare entro 15 giorni.

    La mancata risposta è soggetta a sanziuone amministrativa che da euro 250 a euro 2.000 oltre che dato più importante, potrebbe derivarne una determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del Dpr. 600/73.

    Dai dati ufficiali parrebbe che l'invio dei questionari stia riguardando i casi più eclatanti in cui la dichiarazione dei redditi risulta completamente omessa dal contribuente. 

    Non dovrebbe invece essere al momento in atto l'accertamento delle eventuali incongruità tra l’ammontare del reddito dichiarato, risultante da una dichiarazione tempestivamente presentata, ed il numero di ospiti comunicato alla Questura. 

  • Enti no-profit

    Iscrizione al RUNTS delegabile: tutti i soggetti ammessi

    Viene pubblicato nella GU n 66 del 20 marzo il Decreto 13 gennaio del Ministero del lavoro che reca Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante contenente Definizione  delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalita' di deposito degli atti,  delle regole  per   la   predisposizione,  la tenuta, la conservazione  del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore.

    Vediamo le modifiche riferite alla iscrizione al RUNTS e successive modifiche.

    Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità del DM

    Nel Decreto 13 gennaio 2026, di modifica del DM 15 settembre 2020 per il terzo settore, viene previsto che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS i rappresentanti legali degli enti potranno conferire, ad una persona da essi individuata, una apposita delega. 

    Secondo qualto previsto nel decreto sono delegabili le funzioni per l’aggiornamento dei dati degli enti presso il RUNTS. 

    In particolare, viene modificato l’art. 8 del DM 106/2020 prevedendo che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, i rappresentanti legali degli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, potranno delegare una persona non necessariamente iscritta in albi all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza, naturalemente si dovrà procedere con le modalità telematiche.

    Con modifica all’art. 20 del DM 106/2020, si potrà essere anche l’aggiornamento dei dati prima demandato solamente ai rappresentanti legali degli enti.

    Gli aggiornamenti potranno riguardare:

    • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente 
    • il riacquisto della natura non commerciale 
    • le variazioni delle attività svolte, 
    • la modifica dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei loro poteri e limitazioni,
    • l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.

    Inoltre sempre in merito alle comunicazioni ale reti e alle APS e ODV viene richiesto di comunicare il numero e tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica.

    Inoltre relativamente ai documenti oggetto di deposito, oltre ai bilanci, vengono incluse anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove presenti, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione. 

    In proposito viene confermato il termine dei 180 giorni per il deposito dei documenti contabili, con una nuova disciplina più rigorosa per gli ulteriori atti e per l’aggiornamento delle informazioni (ossia, il cambio amministratori), che devono essere effettuati entro 30 giorni dalla modifica.

    Per tutte le altre novità si rimanda alla lettura del testo del DM 13 gennaio 2026.

    Allegati:
  • Successioni

    Imposta di successione 2026: tutte le regole da conoscere

    Dal 15 luglio 2025, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione che il contribuente deve autoliquidare in occasione della presentazione del modello di dichiarazione (decreto legislativo 18/09/2024, n. 139), viene calcolata in maniera automatizzata, come già avviene per le altre somme autoliquidate dal contribuente. 

    La procedura di compilazione della dichiarazione di successione, messa a disposizione dell’utenza, infatti, liquida l’imposta di successione (quadro EF) e dà la possibilità di visualizzare, mediante un prospetto riepilogativo, l’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario. 

    Vediamo tutte le novità da conoscere.

    Dichiarazione di successione 2026: chi la presenta e quando

    La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

    La dichiarazione può essere presentata:

    • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici
    • tramite un intermediario abilitato (professionista o CAF) 

    Inoltre, il contribuente può prenotare un appuntamento per trasmettere il documento dopo averlo compilato.

    Devono presentare la dichiarazione di successione:

    • gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali,
    • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari,           
    • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta,              
    • gli amministratori dell’eredità,
    • i curatori delle eredità giacenti,              
    • gli esecutori testamentari,              
    • i trustee.

     Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

    Dichiarazione di successione 2026: chi è esanerato

    Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:  

    • l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto,              
    • ha un valore non superiore a 100.000 euro,             
    • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

    Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

    Dichiarazione di successione 2026: come si presenta

    La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).

    In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC. 

    Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di consultare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina.

    La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF).

    Il contribuente, inoltre, può prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la trasmissione telematica della dichiarazione di successione, dopo averla compilata.

    La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).

    Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).

    Imposta di successione 2026: come si paga

    Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte

    • ipotecaria
    • catastale
    • di bollo
    • la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Imposta di successione: aliquote e franchigie

    In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:

    • per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025 l’imposta di successione viene autoliquidata dal contribuente e calcolata in maniera automatica in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF).
    • per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti per la lavorazione della dichiarazione.

    Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono nello specifico:

    • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
    • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
    • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
    • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

    Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990).

    L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate.

    Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo:

    • per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
    • per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.

    Allegati: