• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Errori del commercialista sulla dichiarazione: conseguenze

    Con la Ordinanza n 22742/2025 la Cassazione ha statuito che è compito del contribuente verificare che il commercialista incaricato trasmetta correttamente in via telematica la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il ricorso dell’agenzia delle Entrate contro un contribuente per indebita compensazione orizzontale. 

    Errori del commercialista sulla dichiarazione: conseguenze

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22742/2025, è tornata a chiarire un principio fondamentale:

    • il contribuente non è automaticamente sollevato dalle sanzioni tributarie se non dimostra di aver vigilato sull’operato del professionista incaricato.

    Il ricorso prende le mosse da un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e un contribuente, a seguito di un avviso di recupero per indebita compensazione orizzontale.

    Quest’ultima sarebbe stata eseguita non direttamente dal contribuente, ma da un soggetto incaricato esclusivamente per l’impugnazione di una cartella esattoriale.

    Il nodo da sciogliere è se può il contribuente essere sanzionato per un comportamento scorretto commesso da un professionista, se lui stesso non ha materialmente partecipato all’illecito.

    In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, annullando le sanzioni per assenza dell’elemento soggettivo.

    Anche in appello, la Corte tributaria di secondo grado ha confermato la decisione, ritenendo che il contribuente fosse estraneo all’operazione contestata e che la responsabilità sanzionatoria non potesse essergli imputata.

    L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di secondo grado, sollevando una questione giuridica centrale: a chi spetta l’onere della prova dell’assenza di colpa, quando un adempimento fiscale viene demandato a un consulente esterno?

    Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe mal interpretato l’art. 5 del D.Lgs. 472/1997, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., che regola appunto l’onere della prova.

    La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte tributaria regionale in diversa composizione.

    La Cassazione afferma che il contribuente non può limitarsi a dichiararsi estraneo ai fatti, deve dimostrare di aver vigilato diligentemente sull’operato del professionista, anche se la condotta di quest’ultimo non è penalmente rilevante.

    La Corte richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:

    • la responsabilità per le violazioni tributarie presuppone colpevolezza, anche sotto forma di negligenza,
    • la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente.

    La sola denuncia del professionista non basta a escludere la colpa, se non è accompagnata da elementi che dimostrino di aver esercitato un controllo effettivo sull’operato del consulente.

    Questa ordinanza rafforza un principio essenziale: 

    • la delega a un professionista non esonera il delegante da responsabilità, salvo che venga provata l’assenza di colpa.

    Va però evidenziato che, benchè se il commercialista sbaglia paga il cliente in prima battuta, si può invocare la responsabilità contrattuale.

    Il commercialista è comunque responsabile del suo operato, in base al generale principio della responsabilità contrattuale.

    Il contribuente costretto a pagare l'Erario potrà poi legittimamente rifarsi sul professionista davanti al Tribunale, chiedendo il rimborso del danno subito.

  • Agricoltura

    Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura

    La concessione del patrocinio da parte di ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, è vincolata al rispetto dei criteri presenti nell' Allegato 1 – "Procedura di richiesta del patrocinio", pubblicato sul sito dell'Istituto in data 1° settembre:Scarica qui il FAC Simile.
    Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte dell’Istituto a iniziative ritenute pertinenti e meritevoli.

    Il patrocinio può essere richiesto esclusivamente per iniziative riguardanti le materie di competenza di ISMEA.

    Esso è concesso a titolo gratuito per iniziative a finalità commerciali o di carattere strettamente locale.

    Una volta ottenuta la concessione del patrocinio, l’interessato potrà richiedere il logo ISMEA e il manuale d’uso seguendo le istruzioni che saranno contenute nella stessa lettera di concessione del patrocinio.

    Vediamo come richiederlo.

    Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura

    La richiesta di patrocinio dell’ISMEA- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda in allegato, all’indirizzo PEC: ismea@pec.ismea.it

    È necessario che la domanda sia presentata in tempo utile a consentire l'istruttoria preliminare da parte di ISMEA, almeno 30 giorni prima del periodo di svolgimento dell'iniziativa, salvo eventuale urgenza comprovata dalla stessa documentazione inviata dal richiedente e motivata nella descrizione dell’iniziativa prevista dal modulo di domanda

  • Risparmio energetico

    Superbonus 110%: comunicazione entro il 10.09 zone terremoto 2016

    Con il DPCM 24 luglio 2025 n. 675il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma 2016 ha previsto l’invio di una ulteriore comunicazione entro il 10 settembre 2025 per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolati con il superbonus per la ricostruzione privata del sisma.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Superbonus 110%: comunicazione entro il 10.09 zone terremoto 2016

    Con il DPCM il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, decreta: 

    • di attivare un monitoraggio puntuale della spesa relativa alla realizzazione degli interventi nella ricostruzione privata Sisma 2016, agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, utile anche a favorire l'elaborazione di proposte finalizzate a garantire la continuità delle attività di ricostruzione connesse al Sisma 2016. Detto monitoraggio avrà dunque finalità meramente conoscitive.
    • di disporre per le richieste di contributo di cui all'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, trasmesse in data antecedente al 30 marzo 2024, per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, non sia stato ancora emanato il decreto di concessione e reso disponibile il CUP dell'intervento, l'integrazione, da parte del professionista, del dato economico del Superbonus sulla piattaforma GE.DI.SI come risultante dalla documentazione trasmessa in allegato alle anzidette RCR o nel relativo fascicolo. Tale dato deve essere dichiarato, entro il termine del 10 settembre 2025, con la trasmissione di una variante (RCR) all'interno del fascicolo GE.DI.SI., procedendo, nel Quadro C – Sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”, a dichiarare, in successione, quanto segue:
      • a) Si intende fruire di incentivi fiscali per la quota eccedente il contributo (art. 47 c. 1 TU);
      • b) “Super bonus” ai sensi dell'art. 119 commi 1-ter e 4-quater del DL 34/2020;
      • c) Variante a RCR trasmessa prima del 30/3/2024 (entrata in vigore D.L. 39/2024) e indicando contestualmente la modalità di fruizione (diretta, sconto in fattura, cessione del credito). Deve, inoltre, essere dichiarato l'importo (IVA inclusa) eccedente il contributo per la ricostruzione per il quale è stata richiesta la detrazione fiscale, distinto tra spese attinenti ai lavori e spese tecniche, come desumibile dalla documentazione di progetto.La predetta variante deve essere presentata esclusivamente nel caso in cui nella originaria richiesta di contributo non siano stati dichiarati tali importi.
    • di prevedere, per gli interventi agevolabili di cui all'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata oggetto di decreto di concessione del contributo per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, non sia stata effettuata alcuna comunicazione sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (P.N.C.S.) in ordine ai SAL, che i professionisti, individuati ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024, accedano alla predetta Piattaforma con le modalità indicate nelle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS”, pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia, e dichiarino, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il dato identificativo dell'intervento finanziato, vale a dire il Codice Unico del Progetto (CUP) associato alla richiesta di concessione del contributo presentata sulla piattaforma delCommissario straordinario GE.DI.SI. in aggiunta ai dati richiesti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, quali:
      • “dati catastali (lettera a), acquisiti in automatico dalla asseverazione del progettista; ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (lettera b); ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025 (lettera c); percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c) (lettera d).”
    • di prevedere, altresì, per gli interventi di cui al comma 3 per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, sia stata già effettuata sul P.N.C.S la comunicazione del primo SAL relativo alle spese sostenute per gli incentivi fiscali, che la predetta comunicazione venga integrata con l'inserimento – sullo stesso portale – del Codice Unico del Progetto (CUP), associato alla richiesta di concessione del contributo presentata sulla piattaforma GE.DI.SI.
    • In entrambi i casi di cui ai punti 3 e 4 il dato del CUP dovrà essere integrato sul P.N.C.S. del Dipartimento Casa Italia inderogabilmente entro il termine del 10 settembre 2025, seguendo le indicazioni contenute nel Manuale utente asseveratore, allegato al presente Decreto, pubblicato anche sul portale P.N.C.S.
    •  Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario – sezione Amministrazione trasparente ed è trasmesso agli Uffici Speciali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché agli ordini professionali interessati.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Residenza prima casa: sospensione per il termine di 30 mesi da superbonus

    Con la Risposta a interpello n 230 del 3 settembre le Entrate chiariscono che in un acquisto di immobile realizzato nel periodo di sospensione da covid di 30 mesi il termine per spostare le residenza decorre non dalla data di acquisto ma dal 31 ottobre 2023 data ultima della sospensione.

    Residenza prima casa: sospensione per il termine di 30 mesi da superbonus

    Con la risposta a interpello n. 230/2025 viene chiarito che si ha più tempo per trasferire la residenza in una casa oggetto di superbonus a seguito della sospensione disposta durante la pandemia.

    Riepiloghiamo però tutti i fatti per capire il senso del chiarimento Ade.

    L'art. 24 del DL n 23/2020 ha disposto la sospensione dei termini in materia di “prima casa” dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

    Con la conversione del DL n 183/2020, il termine finale della sospensione è stato spostato ulteriormente al 31 dicembre 2021.

    L’art. 3 comma 5-septies del DL n 228/2021 convertito ha spostato al 31 marzo 2022 il termine finale. 

    Infine l’art. 3 comma 10-quinquies del DL n 198/2022 convertito ha ulteriormente sospeso i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 in tema di prima casa, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.

    Pertanto il blocco complessivo dei termini è durato dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023.

    In proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 8/2022 hs precisato che sono stati sospesi i seguenti termini:

    • 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile;
    • un anno per l’alienazione della prima casa preposseduta, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
    • un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, evitando la decadenza dal beneficio goduto in relazione a un immobile alienato prima di 5 anni.

    L'interpello in questione ha aggiunto che la sospensione riguarda anche lo speciale termine di 30 mesi per il trasferimento della residenza operante per le prime case oggetto di interventi superbonus.

    Il termine dei 18 mesi previsto dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, trova la sola eccezione degli immobili sottoposti a uno o più interventi “trainanti” di riqualificazione energetica ai fini del superbonus (“interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)” dell’art. 119 del DL 34/2020), per i quali la residenza va trasferita nel più lungo termine di 30 mesi dalla data dell’atto di compravendita (art. 119 comma 10-ter del DL 34/2020).

    Il soggetto istante appunto chiedeva alle Entrate se la sospensione dei termini di prima casa opera anche per il citato termine di 30 mesi.

    La risposta dell'interpello n 23072025 è affermativa e viene esplicitato che siccome la sospensione riguarda “i termini previsti dalla Nota II-bis” all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e che il comma 10-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, nel prevedere il termine di 30 mesi, richiama la norma agevolativa del Testo unico in materia di registro, si deve ritenere che la sospensione dei termini sia applicabile anche al termine di 30 mesi valevole per le prime case oggetto di interventi superbonus.

    Il contribuente, che nel caso di specie, ha acquistato la prima casa a novembre 2021, quindi durante il periodo di sospensione, e avendovi effettuato la ristrutturazione superbonus, avrà tempo fino a fine aprile 2026 per trasferirvi la residenza, in quanto il termine di 30 mesi ha cominciato a decorrere dal 31 ottobre 2023 e non dalla data dell’acquisto.

  • Turismo

    IVA per attività culturali e ricreative di promozione del territorio: l’ADE chiarisce

    Con la Risposta a interpello n. 229/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a tre attività turistico-culturali gestite da un’Azienda speciale pubblica: 

    L'ente pubblico economico promuove la valorizzazione del territorio comunale attraverso la gestione di attività turistiche a valenza educativa, culturale e ambientale e si occupa di:

    • visita guidata a una miniera (con museo, livelli storici, guide e sicurezza);
    • parco speleologico (tour in ambienti naturali e artificiali, con DPI e personale specializzato);
    • traversata del ponte tibetano, nuovo percorso aereo immersivo.

    L’Istante ha chiesto:

    • se le attività siano esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 22) del DPR 633/1972, in quanto culturali;
    • se i corrispettivi siano soggetti alle regole semplificate di certificazione previste per le attività spettacolistiche (art. 74-quater DPR 633/1972), con utilizzo di biglietteria automatizzata e titoli d’accesso.

    Eserienze turistiche complesse: chiarimenti ADE su corrispettivi e IVA

    Il dubbio dell'istante si concentra su due punti:

    • le attività sono veramente “culturali”? Oppure alcune hanno una natura prevalentemente ludica o commerciale?
    • le modalità di fatturazione con biglietteria automatizzata e comunicazione alla SIAE sono corrette anche per attività esenti da IVA?

    L’Istante sottolinea che tutte le attività sono vendute in pacchetti unici e indivisibili, e che le prestazioni accessorie (caschetti, guide, parcheggi) sono strumentali alla fruizione culturale.

    L’Agenzia riconosce natura culturale e funzione educativa alle seguenti attività:

    • visita alla miniera: esperienza didattica sul patrimonio minerario dismesso, autorizzata dalla Regione.
    • parco speleologico: percorso educativo geologico e speleologico, parte integrante del sito minerario.

    In entrambi i casi, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 22), anche le prestazioni accessorie (noleggio, guide, parcheggio, sicurezza) perché necessarie alla fruizione dell’offerta culturale.

    L’agenzia ribadisce che:"Una prestazione accessoria è esente se è strumentale all’esperienza culturale e non ha valore autonomo per l’utenza."

    Diversamente, la traversata del ponte tibetano non è accompagnata da narrazione culturale e si presenta come un’attività avventurosa e adrenalinica, priva di contenuto educativo e pertanto secondo l'agenzia non può beneficiare dell’esenzione IVA e resta soggetta all’aliquota ordinaria del 22%.

    Per tutte le attività (esenti o meno), i corrispettivi devono essere certificati con titoli di accesso, come previsto dall’art. 74-quater del DPR 633/1972 ossia con l’uso della biglietteria automatizzata certificata SIAE.

    Anche per le attività culturali esenti da IVA, l’Agenzia precisa che l’esonero dalla memorizzazione elettronica non si estende ai titoli di accesso, che vanno comunque emessi tramite dispositivi fiscali abilitati.

  • Operazioni Straordinarie

    Conferimenti e riporto delle perdite fiscali: nuove regole e controlli sulla vitalità

    Con la conversione in legge del Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84 (Legge 30 luglio 2025, n. 108), sono state introdotte rilevanti novità in materia di operazioni straordinarie e disciplina del riporto delle perdite fiscali

    L’intervento riguarda in particolare gli articoli 176 e 177-ter del TUIR, estendendo e precisando le norme già previste per fusioni e scissioni anche ai conferimenti d’azienda, con l’obiettivo di: 

    • uniformare la disciplina applicabile a scissioni, fusioni e conferimenti d’azienda; 
    • rafforzare le misure antiabuso, prevenendo l’uso strumentale delle operazioni per ottenere vantaggi fiscali indebiti;
    • semplificare il coordinamento normativo, eliminando espressioni ridondanti e aggiornando i rinvii di legge.

    Queste modifiche valgono per le operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 192/2024 (13 dicembre 2024). Quindi, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, le novità si applicano già dal 2024.

    Vediamo in sintesi le novità introdotte.

    Il nuovo criterio di determinazione del patrimonio netto

    Il primo intervento riguarda l’articolo 84 del TUIR. 

    In caso di trasferimento del pacchetto di controllo o di modifica sostanziale dell’attività svolta dalla società, il riporto delle perdite resta subordinato al superamento del c.d. “test di vitalità”.

    Se tale condizione è rispettata, le perdite fiscali possono essere compensate entro un tetto massimo legato al patrimonio netto della società che le riporta.

    La novità sta nel metodo di calcolo di questo limite:

    • si considera il valore economico del patrimonio netto risultante da una relazione giurata di stima, ridotto di un importo pari al doppio dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi (anziché secondo la formula più complessa basata sul rapporto tra valori economici e contabili, prevista in precedenza);
    • in mancanza della relazione giurata, si fa riferimento al patrimonio netto contabile dell’ultimo bilancio, senza tener conto dei conferimenti e versamenti eseguiti nei 24 mesi antecedenti.

    Questa semplificazione consente una maggiore chiarezza e riduce il rischio che i conferimenti recenti possano azzerare, di fatto, il patrimonio netto rilevante per il riporto delle perdite.

    Fusioni e scissioni societarie

    Analoghi criteri sono stati estesi all’articolo 172 del TUIR, in tema di fusioni societarie. Anche in questo caso, le perdite fiscali riportabili dalle società partecipanti all’operazione non possono superare il valore economico del patrimonio netto (con la riduzione pari al doppio dei conferimenti e versamenti eseguiti nei 24 mesi antecedenti la fusione).

    La disciplina resta subordinata al superamento del test di vitalità, ossia alla verifica di un livello minimo di ricavi e spese per lavoro dipendente, a garanzia che la società che riporta le perdite sia effettivamente “attiva” e non meramente strumentale.

    Per quanto riguarda le scissioni societarie, il rinvio operato dalla norma assicura la piena coerenza con le regole appena descritte.

    Conferimenti d’azienda

    Una delle principali novità riguarda l’inserimento del nuovo comma 5-bis all’articolo 176 TUIR, con il quale la disciplina sul riporto delle perdite, degli interessi passivi netti e delle eccedenze ACE viene estesa anche alle operazioni di conferimento di azienda effettuate in regime di neutralità fiscale.

    In particolare, alla società conferitaria si applicano le stesse regole previste per le operazioni di scissione (art. 173, comma 10, TUIR), con riferimento al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio chiuso prima della data del conferimento. In questo modo, il conferimento d’azienda viene equiparato, sotto il profilo fiscale, ad altre operazioni straordinarie come fusioni e scissioni, evitando margini di elusione attraverso il trasferimento di “bare fiscali”.

    Operazioni infragruppo e coordinamento delle regole

    Infine, l’articolo 2 interviene sull’articolo 177-ter TUIR, relativo al riporto delle perdite fiscali infragruppo. Le modifiche chiariscono che:

    • i limiti e le condizioni al riporto non si applicano alle operazioni straordinarie (incluse fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda) effettuate all’interno del medesimo gruppo societario, limitatamente alle perdite realizzate nei periodi d’imposta di appartenenza al gruppo stesso;
    • il conferimento d’azienda viene incluso tra le operazioni per cui il Ministero dell’Economia dovrà definire, con apposito decreto, i criteri di coordinamento e le disposizioni attuative.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Professione Commercialista e attività agricola: quando è incompatibile

    Il CNDCEC con un pronto Ordini dell'8 agosto replicava a dubbi sulla compatibilità della professione di Commercialista con l'attività agricola.

    Il quesito era posto da un iscritto che, con la medesima partita iva utilizzata per l’attività professionale, consistente in alcune consulenze aziendali, gestisce un bene patrimoniale di famiglia come titolare di un’attività agricola sotto forma di ditta individuale regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con codice 01.26.00. 

    Attraverso lo svolgimento di tale attività, l’iscritto ha incrementato il proprio fatturato, dovendo negli anni acquisire qualifiche, certificati e autorizzazioni sanitarie necessarie e funzionali alla gestione della produzione e della relativa commercializzazione del prodotto finito. 

    Si chiede se l’iscritto rientri nella casistica di incompatibilità ex art. 4, del D.lgs. 139/2005 e, di conseguenza, se lo stesso debba richiedere il trasferimento dalla sezione A dell’albo all’elenco speciale per sopraggiunte cause di incompatibilità individuate nell'art. 4, co. 1, lett. c) del citato D.lgs. 139/2005.

    Professione Commercialista e attività agricola: quando è incompatibile

    Il CNDCEC, dopo aver premesso che con i pronto ordini esprime un semplice orientamento, evidenzia quanto segue.
    L’art. 4, co. 1, lett. c) del D.lgs. 139/2005 stabilisce che l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile, tra l’altro, con l’esercizio di attività di impresa commerciale, in nome proprio o altrui.
    Dalla descrizione della fattispecie risulta che il professionista, sotto la medesima partita IVA, gestisce un’attività agricola sotto forma di ditta individuale, regolarmente iscritta in CCIAA (codice ATECO 01.26.00) e che ha strutturato l’attività nel tempo, dotandosi di autorizzazioni e certificazioni sanitarie, con un incremento significativo del volume d’affari.
    L’esercizio di impresa agricola, disciplinato dall’art. 2135 c.c., è oggetto di specifica attenzione nelle Note interpretative del CNDCEC, dove si evidenzia che l’art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha ulteriormente definito imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto che, in possesso di conoscenze e
    competenze professionali adeguate, dedica alle attività agricole
    indicate dall’art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. L’esercizio di attività di impresa agricola è consentito laddove tale attività si configuri come mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio nell’ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per poter contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo. 

    Vi è invece incompatibilità addove la vendita dei prodotti agricoli – per quantità e fatturato – configura non già il recupero delle spese di manutenzione
    e conservazione del fondo, ma attività di impresa

    Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l’iscritto eserciti, in qualità di coltivatore diretto, l’attività di impresa agricola
    esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo, 
    mentre l’esercizio di attività d’impresa agricola è ritenuto incompatibile con l’esercizio dell’attività professionale laddove l’iscritto rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).
    Infine si ricorda che la qualifica di I.A.P. è attribuita formalmente dalle Regioni, attraverso i loro uffici competenti o enti delegati, come i Servizi Territoriali dell'Agricoltura o le Province, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (es. tempo dedicato all’attività agricola e percentuale di reddito derivante dalla stessa). 

    La sussistenza della qualifica di I.A.P., se certificata da tali enti, determina senza dubbio l’insorgere di una condizione di incompatibilità ai sensi
    dell’art. 4, co. 1, lett. c), del D.lgs. 139/2005.

    In tal caso, la richiesta di trasferimento dalla sezione A dell’Albo all’elenco speciale appare fondata e l’Ordine potrà procedere con la relativa istruttoria, previa
    presentazione da parte dell’iscritto della domanda e della documentazione eventualmente necessaria.

  • Adempimenti Iva

    Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA

    Con la sentenza n. 22795 del 7 agosto 2025, la Corte di cassazione ha riaffermato un principio consolidato nella giurisprudenza nazionale ed europea: l’emissione di una fattura per operazione inesistente genera l’obbligo di versamento dell’Iva, salvo che sia dimostrata l’eliminazione tempestiva del rischio di perdita del gettito erariale.

    La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza che ha portato all’emissione di avvisi di accertamento per Iva indebitamente detratta a carico di una società operante nel mercato dell’energia elettrica.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate, il gruppo societario coinvolto – mediante operazioni tra aziende riconducibili allo stesso soggetto economico – avrebbe simulato acquisti e vendite di energia con meccanismi a saldo zero, privi di reale contenuto economico. 

    Le fatture emesse, quindi, erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti.

    In particolare, la società ritenuta “cartiera” avrebbe emesso fatture per cessioni mai avvenute, ma allo stesso tempo ricevuto fatture di importo identico per riacquisti fittizi. Il meccanismo circolare – apparentemente neutro – è stato contestato come strumento fraudolento per sfruttare indebitamente la detrazione dell’Iva.

    Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA

    La Cassazione con la sentenza in oggetto ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo che:

    • l’Iva è dovuta in base alla fattura (anche se falsa). Secondo l’art. 21, comma 7, del DPR n. 633/1972, recependo l’art. 203 della direttiva Iva, chiunque indichi l’Iva in una fattura è obbligato a versarla, anche se l’operazione sottostante è inesistente. Questo perché il sistema dell’Iva si fonda su un principio formale: la “cartolarità” del debito tributario. La sola emissione della fattura fa sorgere l’obbligo di versamento dell’imposta.
    • la detrazione è ammessa solo per operazioni effettive. In parallelo, l’art. 168 della direttiva Iva e l’art. 19 del DPR 633/1972 stabiliscono che il diritto alla detrazione sorge solo in presenza di una reale cessione o prestazione. Di conseguenza, in presenza di operazioni fittizie – come quelle “circolari” in cui la merce è formalmente ceduta e riacquistata tra le stesse società – non è ammessa alcuna detrazione.
    • possibile il rimborso dell’Iva versata, ma solo se non vi è rischio di perdita di gettito

    La Cassazione, richiamando la sentenza Corte UE 8 maggio 2019, causa C-712/2017, ammette che l’emittente della fattura per operazione inesistente può ottenere il rimborso dell’Iva versata, ma solo a condizione che sia stato eliminato completamente il rischio che il destinatario abbia detratto l’imposta.

    In particolare, il rimborso è possibile se:

    • la fattura non è mai stata utilizzata fiscalmente dal destinatario (non è stata annotata né ha generato detrazione);
    • la fattura è stata ritirata tempestivamente;
    • l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto in via definitiva la detrazione da parte del destinatario.

    La sentenza n. 22795/2025 della Cassazione riporta un importante chiarimento: l’emissione di fatture “errate” o simulate comporta obblighi concreti, anche in assenza di operazioni reali. 

    L’unico modo per evitarne gli effetti è dimostrare, con precisione, di aver annullato il rischio di detrazione indebita.

  • Operazioni Straordinarie

    Marchio ceduto: non è ramo d’azienda

    Con la Risposta a interpello n 210 del 19 agosto le Entrate chiariscono il trattamento fiscale della cessione del marchio.

    L’Agenzia relativamente al caso di specie, che di seguito verrà enunciato, ha chiarito che la cessione di un marchio accompagnata da diritti IP collegati (come disegni, modelli e diritti d’autore su materiali promozionali) non configura una cessione di ramo d’azienda, ma va trattata come cessione di singoli beni, rilevante ai fini IVA.

    Vediamo il caso di specie.

    Marchio ceduto: non è ramo d’azianda

    Secondo le Entrate nel caso di specie trattato dall'interpello il marchio ceduto non è ramo d’azienda e quindi risulta soggetto a IVA.

    In particolare, la società istante chiedeva se tale operazione dovesse essere considerata:

    • una cessione di singoli beni (marchio + diritti IP), e quindi imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2 del D.P.R. 633/1972;
      oppure
    • una cessione di ramo d’azienda, esclusa da IVA e soggetta invece a imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b) dello stesso decreto IVA.

    L’istanza è stata presentata da una società operante nel settore della profumeria e dei cosmetici che ha acquistato il marchio “DELTA” di altra società.

    In precedenza, l'istante era già licenziataria esclusiva del marchio e curava tutte le fasi produttive, promozionali e commerciali dei prodotti collegati.

    L’operazione ha comportato:

    • la cessione del marchio registrato in diverse classi merceologiche;
    • il trasferimento di alcuni diritti IP connessi (disegni, modelli, diritti d’autore);
    • la risoluzione del contratto di licenza precedente tra ALFA e BETA.

    L'istante con i dubbi su elencati sosteneva che:

    • l’operazione aveva ad oggetto solo beni immateriali isolati, non un complesso aziendale;
    • la cedente non svolgeva attività imprenditoriale con quei beni (non aveva personale, impianti, contratti in essere);
    • tutte le funzioni operative ed economiche collegate al marchio erano già gestite dall'istante in qualità di licenziatario;
    • mancava quindi il requisito essenziale di “organizzazione” richiesto per configurare un ramo d’azienda.

    Secondo l’Agenzia è condivisibile l’impostazione dell’istante, stabilendo che non si è in presenza di una cessione di ramo d’azienda, ma di una cessione di singoli beni immateriali, e in particolare di un marchio e dei diritti IP connessi, rilevante ai fini IVA.

    Secondo l'agenzia appunto vi è:

    • assenza di organizzazione autonoma. Non sono stati trasferiti elementi essenziali per proseguire autonomamente un’attività economica: quali personale, contratti, relazioni commerciali o strutture operative. I beni ceduti non costituiscono, nel loro insieme, un complesso organizzato e idoneo a proseguire un’attività imprenditoriale.
    • precedente gestione operativa del marchio da parte dell'istante. La società istante già svolgeva in via esclusiva tutte le attività operative legate al marchio, in virtù del contratto di licenza. Il cedente non svolgeva direttamente l’attività d’impresa relativa al marchio, né prima né dopo la cessione.
    • e pertanto la cessione ha rilevanza ai fini IVA. L’operazione rientra tra le prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto concerne la cessione di diritti su marchi, disegni, modelli e simili. Quindi è soggetta a IVA, secondo il principio generale dell’imponibilità delle prestazioni di servizi
    • si prevede l'applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. In base al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (art. 40 del TUR), l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa, pari a 200 euro.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula

    Il decreto del 18 giugno 2025, pubblicato dal MIMIT il 25 luglio, prevede l'elenco completo degli incentivi, gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, non spettanti per le imprese che non stipulano la polizza catastrofale.

    Ricordiamo prima che, il calendario per adempiere alla stipula della polizza, è stato definito dal Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo, con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.

    In particolare è stato previsto che l'adempiemento è previsto:

    In data 5 agosto il MIMIT ha pubblicato un avviso per ulteriore precisazione dei contenuti del decreto in oggetto specificando quanto segue.

    Con il Decreto 18.06.2025 sono state apportate modifiche alla disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministro delle imprese e del made in Italy al fine di tenere conto dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

    Si precisa che il provvedimento riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della richiamata Direzione Generale disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle imprese e del made in Italy. 

    L’elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi quindi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi – sempre di competenza dalla DGIAI – definita di concerto con altri Ministeri.

    Vediamo ora il contenuto del decreto di giugno.

    Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula

    Con l'articolo 1 Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese si prevede che per gli incentivi di seguito elencati, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione di ciascun incentivo, per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, l’accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, le previsioni in oggetto si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate e, comunque, successivamente alla pubblicazione del presente decreto:

    • a) 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
    • b) 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni;
    • c) 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni.

    Per le domande come sopra specificate, l’adempimento dell’obbligo assicurativo previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

    Le disposizioni si applicano gli incentivi di seguito individuati:

    • a) “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
    • b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
    • c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
    • d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
    • e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
    • f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
    • g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
    • h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
    • i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
    • l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
    • m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.