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Accertamento bancario: quando è valido anche senza i numeri di conto corrente
Con l’Ordinanza n. 15021/2025 la Cassazione ha ribadito un principio consolidato in materia di accertamenti bancari: l’assenza dei numeri di conto corrente negli avvisi di accertamento non ne inficia la validità, qualora il contribuente abbia ricevuto informazioni sufficienti per esercitare il proprio diritto di difesa.
Il fatto.
Accertamento bancario: quando è valido anche senza i numenri di conto corrente
Il caso di specie prende avvio da un invito delle Entrate ad una ditta individuale in relazione agli anni di imposta del 2008 e 2009.
Si notificava un invito con cui si richiedeva di giustificare i movimenti finanziari in entrata e in uscita in relazione a sedici conti correnti relativi a cinque istituti bancari.
Dopo il contraddittorio venivano notificati due avvisi di accertamento con i quali si contestavano maggiori ricavi non dichiarati per diversi milioni di euro, sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate.
Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi, ritenendo carente la motivazione degli avvisi per mancata indicazione dei numeri di conto corrente.
La decisione veniva confermata in appello. L’Agenzia impugnava la sentenza di appello ricorrendo in Cassazione.
La Cassazione con l'Ordinanza n 15021/2025 evidenziava che l’assenza dei numeri di conto corrente non è sufficiente a rendere nullo l’accertamento, se il contribuente ha comunque ricevuto informazioni adeguate per comprendere la pretesa fiscale e difendersi.
L'Agenzia infatti aveva fornito oltre mille pagine di documentazione, con indicazione degli istituti bancari, delle partite Iva e degli importi contestati e durante il contraddittorio, il contribuente aveva avuto modo di fornire giustificazioni e richiedere ulteriori documenti alle banche.
La Casssazione con una consolidata giurisprudenza ha chiarito che non si può confondere il piano della motivazione dell’atto con quello della prova della pretesa tributaria.
Infatti, ad avviso della Corte il primo serve a spiegare perché si procede all’accertamento, il secondo riguarda la fondatezza della pretesa nel merito.
Pertanto, non sussiste alcun vizio di motivazione dell'avviso di accertamento così come prospettato dai giudici di appello.
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria adempie al proprio onere probatorio producendo gli estratti conto, mentre spetta al contribuente dimostrare, in modo analitico, che le movimentazioni non sono riferibili a delle operazioni imponibili.
Relativamente all'accertamento delle imposte sui redditi, qualora esso sia effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti correnti.
Cpncludendo la legittimità di un accertamento non si misura solo sulla forma, ma sulla sostanza delle informazioni fornite.
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CPB regole di adesione e revoca
Le Entrate con la Circolare n 9/2025 hanno pubblicato ulteriori chiarimenti per l'adesione al CPB.
L’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti relativi all’adesione al concordato preventivo biennale CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, richiamando i contenuti ancora attuali della precedente circolare 18/E del 17 settembre 2024
La circolare n 9/2025 è così strutturata:
- viene illustrato l’istituto e fornita una disamina degli ultimi interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina,
- inserita un’Appendice, in cui sono raccolte e sistematizzate le soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia su questioni particolarmente complesse.
Il testo del documento contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di CPB anche alla luce del decreto correttivo (Dlgs n. 81/2025), compresi i chiarimenti resi nelle risposte ai quesiti e nelle faq pubblicate sul sito dell’Agenzia nel corso di questi ultimi mesi.
CPB: regole di adesione 2025-2026
La Circolare ricorda che l’articolo 8 del Decreto CPB prevede che l’Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di CPB.
L’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha posticipato, per il solo anno 2025, dal 15 al 30 aprile 2025, il termine entro cui mettere a disposizione il software.
Il contribuente può aderire alla proposta formulata dall’Agenzia attraverso l’utilizzo dello specifico software realizzato per aderire al CPB.A tal fine il contribuente:
- inserisce i dati necessari;
- calcola la proposta di concordato;
- accetta la proposta entro il 30 settembre ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Il processo di calcolo della proposta è trasparente perché si basa sui dati dichiarati dal contribuente tenuto conto delle modalità di calcolo definite, per le proposte relative al biennio d’imposta 2025-2026, dal decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 aprile 2025 decreto ministeriale CPB ISA.
Per l’elaborazione della proposta di concordato, oltre alle informazioni dichiarate dal contribuente, vengono utilizzati anche i dati, acquisiti dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, individuati nella Nota tecnica e metodologica allegata al decreto ministeriale CPB ISA e resi disponibili ai contribuenti.
CPB: modalità di adesione 2025-2026 e revoca
Per il CPB relativo ai periodi d’imposta 2025/2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato:
- con il Provvedimento del 9 aprile 2025, il modello per la comunicazione dei dati per l’elaborazione della proposta
- e, con il Provvedimento del 24 aprile 2025, le modalità di adesione ed eventuale revoca.
In particolare, il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla norma, che intende aderire alla proposta di concordato, dichiara i dati contenuti nel modello CPB.
Il modello CPB 2025/2026 che risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello relativo al biennio precedente, si compone delle seguenti sezioni:
- Condizioni di accesso;
- Dati contabili;
- Proposta CPB;
- Accettazione proposta CPB.
Nella sezione Condizioni di accesso sono previste le informazioni relative alla presenza di requisiti e all’assenza di cause di esclusione che i contribuenti dichiarano per poter accedere alla proposta di concordato.
Nella medesima sezione i contribuenti possono, altresì, indicare la presenza di eventi straordinari, individuati con il decreto ministeriale CPB ISA, che si sono verificati per una parte, anche limitata, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e in data antecedente all’adesione al concordato.
L’elaborazione della proposta di concordato sarà di conseguenza effettuata tenendo conto della presenza delle circostanze straordinarie dichiarate dal contribuente.
Nella sezione Dati contabili i contribuenti dichiarano il reddito di impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta IRAP rilevanti ai fini della determinazione della proposta di concordato.
Nella sezione Proposta CPB sono individuati gli importi relativi al Reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2025 e il p.i. 2026 e al Valore della produzione netta IRAP, proposto ai fini del CPB per i medesimi periodi d’imposta, calcolati dal software IltuoISA_CPB 2025.
Nella sezione Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi P02 e P03, apponendo la firma al rigo P10, il contribuente procede all’accettazione della proposta di CPB per il periodo d’imposta 2025 e il periodo d’imposta 2026 ed alla sottoscrizione delle
dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.
In tale ultima sezione viene, altresì, ricordato che alla proposta di CPB relativa al nuovo biennio possono aderire solo coloro che non hanno aderito ad una proposta relativa al biennio 2024/2025.
Con il richiamato il Provvedimento del 24 aprile 2025 è stato previsto che i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, entro i termini previsti per l’adesione, mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026”.
L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:
- invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025);
- invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”).
Quest’ultima modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.
La revoca dell’adesione ad una proposta CPB, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l’adesione, compilando i seguenti campi del “Modello CPB 2025/2026”:
- “Codice ISA”;
- “Codice attività”;
- “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.
La revoca può essere comunicata esclusivamente tramite invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello REDDITI 2025, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 2 (“Revoca”).
Anche in questo caso, la comunicazione ha natura non dichiarativa.
In atri termini, l’invio del frontespizio del modello REDDITI per trasmettere l’adesione o la revoca al CPB non assolve all’adempimento della trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi.
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Controllo del Fisco con esito negativo: come è comunicato contribuente
Con il Provvedimento n 186444 del 17 aprile le Entrate hanno pubblicato tutte le regole di invio della comunicazione di chiusura di un controllo, con esito negativo, al contribuente interessato.
Controllo del Fisco con esito negativo: la comunicazione al contribuente
Le Entrate hanno stabilità le modalità semplificate per comunicare ai contribuenti l'esito negativo di un controllo fiscale, ossia la comunicazione di conclusione senza violazione di una un'attività istruttoria, avviata tramite questionari o inviti di comparizione.
Il provvedimento di cui si tratta da attuazione del Dl n. 73/2022, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis all’interno dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, in un’ottica di maggiore semplificazione del processo di comunicazione tra l'Agenzia delle Entrate e i cittadini.
In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente delle quali lo stesso sia informato, l’Amministrazione deve comunicarne l’eventuale esito negativo entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della procedura.
La comunicazione di cui si tratta riguarda in pratica l’esito dell’attività istruttoria di controllo avviata nei confronti del contribuente tramite l’invio di un questionario e/o di un invito di comparizione previsti dall’articolo Dpr n. 600/1973, dell’articolo 51 del Dpr n. 633/1972, dell’articolo 53-bis del Dpr n. 131/ 1986 o dell’articolo 47 Dlgs n. 346/1990, senza che siano state rilevate violazioni.
Attenzione al fatto che tale comunicazione relativa alla chiusura dell’istruttoria scaturita dal questionario o dall’invito di comparizione non impedisce all’Agenzia l'esercizio successivo dei poteri di controllo.
Inoltre, le nuove disposizioni non si applicano alle liquidazioni delle imposte o dei rimborsi derivanti da dichiarazioni fiscali specifiche, come quelle previste dall’articolo 36-bis del Dpr n.600/1973 e dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972.
In termini di semplificazione, come richiesto dalla Riforma Fiscale, i canali individuati per dialogare con i contribuenti sono:
- l’inoltro di messaggistica push tramite l’app "IO" al dispositivo degli utenti attivi che non abbiano disabilitato il servizio “Comunicazioni per te” dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione "IO"
- la posta elettronica certificata (pec) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 60-ter, comma 1, Dpr n. 600/1973.
- l’utilizzo dell’applicazione Agenzia Entrate tramite cui viene pubblicato un messaggio nell’area notifiche dell’applicazione, accessibile previa autenticazione dell’utente tramite Spid o, nei casi previsti, tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate. La comunicazione, inoltre, è visibile anche nell’area riservata.
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Adesione al CPB: il CNDCEC insiste sulla proroga
Il decreto Milleproroghe in fase di conversione da terminarsi entro il 25 febbraio doveva contenere un emendamento con una importante novità per il CPB Concordato preventivo biennale.
Si trattava di una norma di proroga dei termini di adesione, poi ritirata.
Il CNDCEC, a voce di Elbano De Nuccio ribadisce la necessità di reinserirla visto che l'attuale scadenza cade specificano i Commercialisti "nel periodo dell’anno in cui gli studi professionali sono già congestionati dagli adempimenti ordinari”
CPB: proroga in arrivo col Milleproroghe
In dettaglio, con il testo presentato poi ritirato si mirava a spostare dal 31 luglio al 30 settembre la scadenza entro la quale sarà possibile aderire alla seconda edizione del concordato.
Nell’emendamento, il calendario si distendeva però anche per l’amministrazione finanziaria, che doveva avere altri 15 giorni per pubblicare il software con i calcoli, rispetto alla norma originaria.
Relativamente al concordato preventivo biennale, in dettaglio, si voleva modificare il termine di cui all'art 9 comma 3 del Dlgs n 13/2024 previsto per aderire alla proposta del Fisco, relativa ai periodi d'imposta in corso:
- al 31 dicembre 2025,
- al 31 dicembre 2026,
rinviandola al 30 settembre.
Ieri sera in Commissione Bilancio l'emendamento è stato ritirato, lasciando solo spazio a novità per la rottamazione quater.
Visti i colpi di scena cui siamo stata ormani abituati, vedremo ci saranno ulteriori novità dell'ultima ora.
Ora, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con un comunicato del 12 febbraio ribadisce la necessità che il termine sia prorogato.
Come spiegato dal Presidente De Nuccio, “La nostra richiesta è motivata dalla circostanza che l’attuale temine, previsto per il 31 luglio, cade nel periodo dell’anno in cui gli studi professionali sono già congestionati dagli ordinari adempimenti connessi alla determinazione e liquidazione delle imposte dei loro assistiti. L’adesione al CPB presuppone la definitività dei dati del periodo di imposta precedente e un fitto dialogo con il contribuente che si impegna per un biennio e quindi deve effettuare la scelta nella piena consapevolezza degli impegni che assume, delle premialità dell’istituto, ma anche delle numerose fattispecie di cessazione e decadenza e delle relative conseguenze. È evidente che tale processo richiede tempo che, con l’attuale termine, semplicemente non c’è e ciò rischia di minare le finalità per le quali il CPB è stato introdotto nell’ordinamento”.
Viene anche precisato che relativamente ai flussi di gettito, che avrebbero giustificato il ritiro dell'emendamento di proroga, la proposta del Consiglio Nazionale non crea alcuna difficoltà in quanto il termine per versare gli acconti di imposta del primo anno concordatario resta comunque confermato al 30 novembre”.
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Accessi, ispezioni e verifiche violano i diritti dell’uomo: pronuncia della Corte UE
La pronuncia n 366178/2025 della Corte Europea sancisce che "la normativa italiana in materia di verifica ed ispezioni fiscali viola l’articolo 8 della Convenzione in quanto il quadro giuridico nazionale concede alle autorità nazionali un potere discrezionale illimitato sia per quanto riguarda le condizioni in cui le misure contestate potevano essere attuate sia per quanto riguarda la portata di tali misure.
Allo stesso tempo, il quadro giuridico nazionale non fornisce sufficienti garanzie procedurali, poiché le misure contestate, sebbene suscettibili di alcuni rimedi giurisdizionali, non erano soggette a un controllo sufficiente.
Pertanto, il quadro giuridico nazionale non forniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione a cui avevano diritto ai sensi della Convenzione."
Vediamo il caso di specie.
Accessi, ispezioni e verifiche violano i diritti dell’uomo: pronuncia della Corte UE
La disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche secondo la Corte UE viola l’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo e deve essere riformata mediante una disciplina interna.
Lamentando la violazione dell'art 8 della CEDU, hanno fatto ricorso alla Corte Ue: un cittadino italiano persona fisica e dodici persone giuridiche.
In sintesi, la loro doglianza è riassumibile in due motivi:
- le disposizioni nazionali si limitano a indicare l’autorità competente ad autorizzare accessi, ispezioni e verifiche, ma non disciplinano le condizioni entro cui questi devono concretizzarsi “conferendo così un margine di discrezionalità illimitato per valutare l’adeguatezza, l’oggetto e la portata delle misure”;
- non è prevista la possibilità di impugnare l’autorizzazione o di chiedere ai giudici misure sospensive a:
- accesso,
- ispezione
- verifica.
Ai sensi degli artt. 33 del DPR 600/73 e 52 del DPR 633/72 l’Amministrazione finanziaria, ottenute le debite autorizzazioni, può eseguire accessi e ispezioni in ogni luogo.
Inoltre, l’art. 52 comma 1 del DPR 633/72 riconosce agli uffici la possibilità di disporre l’accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali e non, agricole, artistiche o professionali al fine di procedere a ispezioni documentali, verificazioni, ricerche e a ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento.
Ciò premesso la Corte UE con la pronuncia in oggetto ha affermato che occorrono indicazioni di prassi amministrativa circa l’indicazione chiara di circostanze e “condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali e a effettuare verifiche in loco”; occorre anche “imporre alle autorità nazionali l’obbligo di fornire una motivazione e di giustificare” le misure predette.
Secondo la Corte occorre fornire “garanzie per evitare l’accesso indiscriminato o almeno la conservazione e l’uso di documenti e oggetti non connessi con l’obiettivo della misura in questione”.
Per quanto riguarda l’autorizzazione all’attività ispettiva, la Corte EDU ha sottolineato la necessità di un controllo giurisdizionale, infatti, afferma che “il quadro giuridico interno dovrebbe chiaramente prevedere un controllo giurisdizionale effettivo di una misura contestata e, in particolare, un controllo del rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e delle restrizioni riguardanti le condizioni che giustificano tale misura e la loro portata”.
Si rimanda alla consultazione della pronuncia n 366178/2025 per gli altri approfondimenti
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Adempimento collaborativo: TCF e adesione di nuovi soggetti
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro dell'obbligo di TCF certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevista dall'art 4 comma 1bis del Dlgs n 128/2015 in ambito di Adempimento Collaborativo.
Vediamo il quesito proposto durante Telefisco 2025 e il chiarimento ADE.
Leggi anche Adempimento collaborativo: requisiti e adempimenti per la certificazione
Adempimento collaborativo: TCF e adesione di nuovi soggetti
L’obbligo di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, “TCF” di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 128 del 2015 si applica esclusivamente ai soggetti che presentano istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221 per le imprese di nuovo ingresso.
In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, i soggetti già ammessi o che abbiano presentato istanza di adesione prima della predetta data (cd. soggetti già aderenti) non sono, infatti, tenuti al rilascio della certificazione.
Si conferma, pertanto, che, ove una o più società appartenente al medesimo gruppo di uno o più soggetti già aderenti presenti istanza di adesione dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 221 del 2023, sfruttando ad esempio la possibilità prevista dall’articolo 7, comma 1 quater del decreto legislativo n. 128 del 2015, la certificazione sarà richiesta solo sul TCF delle imprese di nuovo ingresso e non sul TCF dei soggetti già aderenti, in quanto quest’ultimo è stato già validato in sede di ammissione.
Viene anche precisato che in tali ipotesi, qualora il TCF dell’impresa del gruppo che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale sia stato già validato dall'Agenzia delle entrate, le imprese di nuovo ingresso saranno tenute al rilascio della sola certificazione “semplificata” di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto interministeriale del 12 novembre 2024 n. 212.
Le Entrate evidenziano che ai fini del rilascio di tale certificazione, il professionista sarà tenuto a svolgere esclusivamente le valutazioni di activity level previste dall’articolo 6, comma 2 lettera b) del decreto interministeriale.
Il certificatore non svolgerà, invece, i controlli di company level, previsti dall’articolo 6, comma 2 lettera a) del medesimo decreto, ma attesterà, in sostituzione di essi, che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi fiscali della società è inserito in quello adottato dalla società che svolge funzioni di indirizzo sul TCF.
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CPB: integrazione volontaria e decadenza
L’Agenzia delle Entrate in Telefisco 2025 ha diffuso diversi chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale,
e in particolare su decadenza e cessazione dall'istituto.
Vediamo un chiarimento sul caso di decadenza nella integrazione volontaria dei dati ISA
CPB: integrazione volontaria e decadenza
Veniva domandato se, alla luce della normativa in tema di CPB, un’integrazione volontaria dei dati Isa dichiarati dal contribuente nel 2023, non comporti decadenza dal concordato a prescindere dall’effetto in termini percentuali sul reddito, se il contribuente procede a regolarizzare il differenziale con il ravvedimento operoso sull’anno 2023.
L'agenzia delle Entrate ha chiarito che sulla base di quanto disposto dall’art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, la regolarizzazione della posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 determina l’irrilevanza ai fini della decadenza dal concordato, delle sole fattispecie richiamate dall’articolo 22, comma 1, lettera e), e comma 2, lettere a) e b), del Dlgs 13/2024, ossia:
- l’omesso versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2 del medesimo Dlgs 13/2024;
- le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
- la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all' articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.
Viene precisato che la causa di decadenza prevista dall’articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto che si verifica a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, non può venire meno per effetto della previsione di cui al comma 3.
A tal proposito la Circolare n.18/E del 17/09/2024 ha chiarito che, al fine di evitare possibili distorsioni nell’applicazione dell’istituto, è necessaria una lettura sistematica del testo normativo e delle fattispecie disciplinate, pertanto “si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento”.
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Controlli formali dichiarazione: codici tributo per pagare
Con Risoluzione ADE n 5 del 24 gennaio vengono istituiti i codici tributo per pagare le somme derivanti dai controlli ADE ex art 36 bis del DPR 633/73.
Controlli formali dichiarazione: codici tributo per adempiere
Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si istituiscono i codici tributo da consultare in dettaglio nella Risoluzione n 5/2025.
Attenzione al fatto che i suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (controlli formali) non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, si riportano nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (seconda colonna), i codici tributo già istituiti (terza colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
Le istruzioni riportate dall'Agenzia evidenziano che in caso di utilizzo del modello F24 ordinario, i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
In caso di utilizzo del modello F24 EP, i codici istituiti sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F); il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” sono valorizzati con il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Ricordiamo che il suddetto art 36 bis ai commi 1 e 2 recita testualmente che:
- avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
- sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
- a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi
- b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
- e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
- f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
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La sospensione di 85 giorni sposta la decadenza: decreto della Cassazione
Con Decreto del 23 gennaio la Cassazione, in tema di sospensione termini da covid, ha statuito quanto segue
visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria, di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce, relativamente all’applicabilità, ai termini di decadenza di accertamento sia annuali sia infrannuali, della proroga ex art. 67 comma 1 del 18/2020 così prevista: "Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Riepiloghiamo la questione.
La sospensione di 85 giorni sposta la decadenza: decreto della Cassazione
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024 ha sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020”
Identica questione ha sollevato la CGT di Lecce ma per i tributi locali e in particolare per l'IMU.
La Cassazione con il decreto in oggetto ha replicato che: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, DLgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
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Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF
Con un comunicato stampa del 20 gennaio le Entrate informano della firma del Protocollo di intesa sulla Adempimento Collaborativo con la Guardia di Finanza.
Viene specificato che si tratta di una azione coordinata a supporto della compliance nell’ambito dell’istituto dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance).
Come previsto dal decreto legislativo n. 221/2023, attuativo della legge delega (Legge n. 111/2023), infatti, le due Istituzioni sono chiamate a rafforzare la collaborazione anche in vista del progressivo ampliamento della platea.
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Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF
Il comunicato specifica che Entrate e Gdf si impegnano a regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione nell’ambito dell’adempimento collaborativo al fine di assicurare un’attività di compliance coerente con le finalità e le caratteristiche dell’istituto.
In linea con le best practice internazionali, che prevedono un modello organizzativo basato sull’interfaccia unica, quest’ultima sarà individuata nell’Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi della collaborazione del Corpo.
In particolare, la Guardia di Finanza, nell’ambito della sua attività ordinaria, segnalerà elementi identificativi di possibili fenomeni di evasione, elusione o frode fiscale o situazioni che possano comportare l’esclusione dal regime. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunicherà alla Guardia di Finanza i dati identificativi dei soggetti che hanno chiesto di aderire, di quelli esclusi per perdita dei requisiti o per inosservanza degli impegni assunti e di coloro che, pur non possedendo i requisiti, hanno adottato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework).
Il regime di adempimento collaborativo o cooperative compliance (Dl n. 128/2015) è finalizzato a promuovere un rapporto di trasparenza e collaborazione tra l’Amministrazione fiscale e i contribuenti.
Esso, rivolgendosi alle imprese che adottano un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo continuo e preventivo al fine di individuare e risolvere in anticipo le situazioni potenzialmente a rischio fiscale, aumentando così la trasparenza e la sicurezza del sistema tributario.
Ricordiamo che dal 2024 la platea dei soggetti ammessi al regime include anche i contribuenti con un volume d’affari non inferiore a 750 milioni di euro.
Tale soglia verrà ridotta progressivamente nei prossimi anni: a 500 milioni di euro nel 2026 e a 100 milioni di euro nel 2028.