• Accertamento e controlli

    Riscossione per i professionisti: accedere a EquiPro

    Agenzia della Riscossione mette a disposizione dei professionisti un'area riservata per colloquiare per i propri assisiti chiamata EquiPro.

    In particolare EquiPro è l'area del sito ADER riservata a :

    • commercialisti,
    • consulenti del lavoro, 
    • tributaristi, 
    • centri di assistenza fiscale (Caf) 
    • e associazioni di categoria

    al fine di poter utilizzare i servizi on-line di Agenzia delle entrate-Riscossione per conto dei loro assistiti che vogliono avvalersi di un professionista di fiducia per avere sempre sotto controllo cartelle, avvisi, rate e scadenze.

    Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono visualizzare on-line la situazione debitoria i piani di rateizzazione dei loro assistiti nonché utilizzare i seguenti servizi dispositivi:

    1. pagare cartelle e avvisi di pagamento;
    2. ottenere direttamente on-line, in presenza dei requisiti, la rateizzazione per importi fino a 120 mila euro;
    3. trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione;
    4. gestire le istanze di Definizione agevolata;
    5. chiedere informazioni specifiche sulla situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni e procedure di riscossione con il nuovo servizio «Appuntamenti e contatti». Tutto dal proprio dispositivo (Pc, smartphone e tablet) senza andare allo sportello

    Leggi anche Cartelle: quando e come richiedere la rateizzazione.

    Come si accede a EquiPro

    Gli intermediari abilitati e i loro incaricati per poter accedere a EquiPro devono essere abilitati:

    • al servizio Entratel di Agenzia delle entrate (ex art. 3 comma 3 DPR n. 322/1998) oppure avere l’identità digitale SPID, la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. In questi casi è comunque necessario essere abilitati a Entratel; 
    • alla funzione denominata “servizi on-line Agenzia delle entrate-Riscossione”.

    ACCEDI A EquiPro

    Attenzione va prestata al fatto che per utilizzare i servizi on-line gli intermediari devono necessariamente ricevere la delega dai loro assistiti. La delega può essere richiesta on line o in modo tradizionale compilando un modulo.

    La delega ha carattere generale e consente di gestire la posizione del delegante mediante l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via web. Ha una validità di due anni e può essere revocata in qualsiasi momento

    Come delegare on line un professionista

    Per la delega on line:

    • l’intermediario abilitato deve:
      • entrare in EquiPro, (utilizzando una delle seguenti credenziali: Agenzia delle Entrate, SPID, Carta d'identità elettronica, CNS-Carta Nazionale dei Servizi) 
      • accedere alla sezione “Gestione deleghe” e accettare il nuovo regolamento con le “Condizioni generali di adesione” al servizio, che hanno validità quattro anni;
    •  il contribuente delegante, se persona fisica, deve:
      • entrare nell’area riservata ai Cittadini con le proprie credenziali. Nel caso di soggetto diverso da persona fisica
      • accedere all’area riservata alle Imprese e ai Professionisti utilizzando le credenziali ottenute come rappresentante legale, 
      • accedere nella sezione “Delega un intermediario”,
      • prendere visione delle "Condizioni generali di adesione" ai servizi web
      • indicare il codice fiscale dell’intermediario abilitato a cui conferire la delega;
    • l’intermediario abilitato sempre nella sezione “Gestione deleghe”, deve accettare la delega ricevuta. 

    Come delegare in modo tradizionale un professionista

    La delega può essere conferita anche attraverso la procedura tradizionale, compilando il Modello DP1:SCARICA QUI IL MODELLO DI DELEGA DP1

    Se il delegante è persona fisica deve consegnare all’intermediario – insieme al modello compilato – copia del proprio documento d’identità.

    Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche occorre consegnare copia del documento d’identità del rappresentante legale.

    Oltre ai dati del modello DP1, gli intermediari devono trasmettere gli elementi di riscontro richiesti da Entratel, desumibili dalla dichiarazione dei Redditi/730 per gli assistiti persone fisiche e dalla dichiarazione Iva per gli assistiti soggetti diversi dalle persone fisiche, presentate nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega.
    Gli estremi della delega del modello DP1 devono essere trasmessi dall’intermediario unicamente tramite il canale Entratel, utilizzando il software di compilazione e controllo pubblicato sul sito di Agenzia delle entrate. La delega non va trasmessa tramite PEC.

    Si segnala infine il servizio “Prenota appuntamento in videochiamata” con il quale è possibile ricevere assistenza sulle pratiche dei propri clienti, parlando direttamente in video con un operatore dello sportello online di AdeR. 

    Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale. L’appuntamento si avvia con la funzione “Consulta la tua agenda appuntamenti”, attraverso il tasto “Avvia appuntamento”, che si attiva qualche minuto prima dell’orario fissato.

    Inoltre, è anche possibile, grazie al servizio “Contattaci”, chiedere informazioni su specifiche pratiche: è, infatti, disponibile un form, che consente di selezionare, tra gli argomenti proposti, la motivazione e il dettaglio della richiesta (rateizzazioni, procedure di riscossione, rimborsi o compensazioni), e di allegare la documentazione a supporto.

  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo: regole interpello preventivo

    Pubblicato in GU n 132 del 7 giugno il decreto MEF del 20 maggio con modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.

    Sull'Adempimento collaborativo leggi anche:  Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta con le novità 2024.

    Interpello preventivo: regole nel decreto MEF 20 maggio

    Il decreto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Fiscale apporta le modifiche di seguito indicate:

    • nel decreto del 2016 viene inserita la previsione di un invito al contraddittorio, da parte dell’Agenzia, prima di notificare al contribuente una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello o di qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, con lo scopo di illustrargli la propria posizione;
    • l’ufficio dovrà comunicare al contribuente che ha presentato l’istanza di interpello uno schema di risposta con la sintetica illustrazione della propria posizione, a cui il contribuente più rispondere a sua volta con proprie osservazioni in un termine non inferiore a 30 giorni;
    • dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta, il termine per la risposta all’istanza si sospende di 60 giorni;
    • analogo schema preventivo di risposta viene previsto nel caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio;
    • in merito alla tempistica di risposta all’istanza di interpello: in analogia con quanto già introdotto all’articolo 11 dello Statuto del contribuente con la recente riforma (Dlgs n. 219/2023), ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, viene introdotta una sospensione del termine di 45 giorni previsto per la risposta tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Agenzia risponderà comunque all’istanza di interpello, con la puntualizzazione che, se il periodo di sospensione per la richiesta del parere obbligatorio termina tra 1° e il 31 agosto, anche il termine per la risposta è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto.

    Si rimanda al decreto 20 maggio del MEF per le altre novità.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Domicilio del debitore mancante: chi emette gli atti di recupero?

    Con Provvedimento n 257290 del 5 giugno le Entrate fissano le regole per individuare l’ufficio competente ad emettere gli atti di recupero per i quali manca il domicilio fiscale del debitore (articolo 38-bis, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.)

    Domicilio debitore mancante: chi emette l’atto di recupero?

    In particolare, l’articolo 38-bis, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che la competenza all’emanazione dell’atto di recupero di cui alla citata lett. g) spetta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione.

    La medesima lett. g) statuisce che, in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione dell’Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del Direttore

    In attuazione della citata disposizione, con il provvedimento ade n 257290 del 5 giugno è previsto che, in mancanza del domicilio fiscale del debitore la competenza all’emanazione dell’atto di recupero  spetta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento al luogo dove la violazione è stata commessa

    Con riferimento alle ipotesi di cessione di crediti di imposta, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario, al momento di utilizzo del credito; tale domicilio è individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

  • Accertamento e controlli

    Nuovo Contradditorio: esclusi gli atti precedenti al 30.04

    Publicata in Gu n 123 del 28 maggio la Legge n 67/2024 di conversione del DL n 39/2024.

    Essa contiene, tra le altre, una norma interpretativa dell'istituto del Contraddittorio introdotto con la Riforma Fiscale.

    In particolare, l'art 6 bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal decreto legislativo n. 219 del 2023, disciplina il principio del contraddittorio.

    Esso stabilisce che, salvo alcuni atti esclusi (comma 2 dello stesso articolo), tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell’articolo medesimo. 

    Ai sensi del comma 2, appunto, non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per:

    • gli atti automatizzati,
    • sostanzialmente automatizzati, 
    • di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
    • nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. 

    Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

    L'atto non è adottato prima della scadenza del termine

    Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. 

    Infine, si stabilisce che l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.

    Vediamo la norma che si introduce col DL 39/2024 convertito in legge.

    Nuovo Contradditorio: esclusi gli atti precedenti al 30.04 2024

    L’articolo 7, commi 1-3, come modificato durante l’esame al Senato, introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall’Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024

    Il comma 1 prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso prima della medesima data.

    A tali atti, ai sensi del comma 2, si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

    In base al comma 3, come modificato durante l’esame al Senato, qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano abbia, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima
    pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo (centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio)

  • Accertamento e controlli

    Adesione ai processi verbali di constatazione: le novità della Riforma Fiscale

    Viene pubblicato in GU n 43 del 21 febbraio il Decreto legislativo sull'Accertamento che ridisegna il rapporto tra Fisco e contribuenti.

    Tante le novità sull'accertamento, si evidenzia quella per i PVC processi verbali di constatazione, vediamo la norma di riferimento.

    Accertamento 2024: novità sui PVC nella riforma fiscale

    Con il nuovo articolo 5 quater del Dlgs n 218/97 in vigore dal 22 febbraio viene introdotta la possibilità per il contribuente di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. 

    Nel caso di adesione “condizionata”, l’organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. 

    Nel caso di “adesione non condizionata”, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

    Nel caso di “adesione condizionata” il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale. 

    Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi. 

    Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.
    In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

  • Accertamento e controlli

    Avviso di accertamento contraddittorio: è considerato nullo, vediamo perché

    La Corte di Cassazione con ordinanza n. 13620 del 17 maggio statuisce che l'avviso di accertamento non può essere supportato da una motivazione contraddittoria poiché va garantita al contribuente la certezza degli elementi a fondamento delle ragioni della pretesa.

    L'accertamento basato su motivazione contrastante è nullo.

    Viene specificato che: "Questa Corte, in proposito, ha più volte evidenziato che l'avviso di accertamento non può essere supportato da motivazione contraddittoria, poiché in tal caso esso non consente al contribuente di avere certezza degli elementi fondanti le ragioni della pretesa; e ha specificato che tale vizio si configura anche laddove vengano indicate ragioni concorrenti ma contraddistinte da assoluta eterogeneità e, come tali, inidonee a fungere da complessivo presupposto della pretese".

    Avviso di accertamento nullo se contraddittorio: vediamo perché

    Vediamo nel dettaglio gli elementi della Ordinanza n.13620/2023 con la quale la Cassazione ha accolto le ragioni di una società che si era opposta ad alcuni atti impositivi dei quali aveva lamentato la contraddittorietà della motivazione.

    Nella decisione viene ammessa la possibilità che un atto impositivo sia fondato su motivazioni concorrenti, utilizzate nell'ottica di una complessiva connotazione della condotta del contribuente posta a monte della pretesa.

    Tuttavia è necessario che il ricorso ad una pluralità di ragioni non contrasti con l'esigenza di rispettare il vincolo funzionale della motivazione.

    La motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di salvaguardare le garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità dell'azione dell'Amministrazione, volte a loro volta al rispetto delle esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale, riconosciute dalla Costituzione. 

    La motivazione dell'atto, inoltre, è strumentale, alla comprensione del percorso decisionale dell'autorità, ai fini della impugnazione dell'atto stesso. 

    La motivazione dell'attoinoltre è rilevante anche per il giudice dell'eventuale ulteriore contenzioso sullo stesso e ne costituisce il principale elemento decisionale.

    L'Ordinanza in argomento ha ricordato infine che: "è stato così chiaramente affermato che l'avviso di accertamento è affetto da nullità laddove sia fondato su motivi d'imposizione distinti ed inconciliabili, in quanto, rispondendo la motivazione alla duplice esigenza di rispettare i principi d'informazione e collaborazione, già fissati dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, specificamente in materia fiscale, dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, non è legittimo l'intento dell'Amministrazione di formulare una motivazione contraddittoria con funzione di "riserva", sia perché la pretesa impositiva per essere conforme a legge può basarsi su elementi concorrenti, ma non su presupposti fattuali contrastanti, sia perché l'alternatività delle ragioni giustificatrici della pretesa, lasciando l'Amministrazione arbitra di scegliere nel corso della procedura contenziosa, quella che più le convenga secondo le circostanze, espone la controparte ad un esercizio difensivo difficile o talora impossibile".