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Regime speciale IVA per ODV e APS: chiarimenti sull’applicazione
L'agenzia delle Entrate, durante l'ultima edizione di Telefisco 2024 del 19 settembre, tra l'altro, ha chiarito la non obbligatorietà del regime speciale IVA per le ODV e le APS, ricordiamo di cosa si tratta.
Regime IVA per ODV e APS: chiarimenti sull’applicazione
Il regime speciale IVA per le APS e le ODV, è stato introdotto dall'art 5 comma 15-quinquies del DL n 146/2021.
Tale regime in vigore dal 1 gennaio 2024 prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Siteticamente, le OdV e le APS che aderiscono a tale regime:
- non addebitano l’IVA in rivalsa per le operazioni effettuate;
- non detraggono l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
- godono di esonero dal versamento e dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/72 pur restando fermi gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.
Il dubbio espresso nel quesito all'ADE riguardava se le APS e OdV con ricavi non superiori a 65.000 euro potessero optare per questo regime o mantenere quello ordinario o quello previsto dalla L. 398/91.
Le Entrate hanno appunto evidenziato la non obbligatorietà del regime in oggetto e quindi la possibilità di scelta per tali enti, in quanto il regime si aggiunge ai regimi previgenti.
L'agenzia ha anche precisato che la natura opzionale del regime è coerente con la disciplina prevista a regime dal Titolo X del Codice del Terzo settore in attesa della sua piena operatività.
Ricordiamo infatti che le disposizioni contenute nel Titolo X del DLgs.n 117/2017 saranno efficaci solo a partire dal periodo d’imposta successivo al rilascio di autorizzazione europea, come previsto dall’art. 104 comma 2 del CTS.
Tra le disposizioni vi è anche l’art. 86, il quale stabilisce che le OdV e le APS con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 130.000 possono applicare in relazione alle attività commerciali svolte uno speciale regime forfetario, analogo sotto il profilo IVA, a quello previsto dall’art. 1 commi da 58 a 63 della L. 190/2014.
Secondo la norma le OdV e APS potranno avvalersi del suddetto regime forfetario comunicando, in dichiarazione annuale o in dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza dei requisiti previsti.
In base ai chiarimenti ADE, sembrerebbe che il regime speciale previsto dall’art. 5 comma 15-quinquies del DL 146/2021, possa seguire, quanto alla opzione, la stessa disciplina prevista per il regime forfetario di cui all’art. 86 del DLgs. 117/2017.
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Liquidazione ordinaria di società: no alla nota di variazione post estinzione
Con la Risoluzione n 47 del 19 settembre le Entrate hanno replicato ad un ricorrente quesito.
Più volte è stato chiesto di chiarire se alla liquidazione ordinaria di una società possano essere applicati i principi enunciati per le operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali e, in particolare, con riguardo alla possibilità di emettere note di variazione, ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Viene chiarito che non è possibile e pertanto nel caso la società emittente la fattura si estingua prima di avere esercitato la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, il diritto di credito verso l’Erario alla restituzione della maggiore Iva a debito non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme ad essa, diversamente da quanto, invece, accade nell’ambito di una operazione straordinaria con effetti successori, dove il soggetto che sopravvive e prosegue l’attività imprenditoriale eredita anche le posizioni soggettive ad essa correlate e la possibilità di assolvere ai connessi adempimenti fiscali.
Società liquidata non può emettere nota variazione: chiarimenti ADE
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024, ha chiarito che i principi successori applicabili alle operazioni straordinarie, come le fusioni, non si estendono alla liquidazione ordinaria di una società, in particolare per quanto riguarda la possibilità di emettere note di variazione ex articolo 26 del Decreto IVA.
Nelle operazioni straordinarie, come la fusione o l'incorporazione, la società risultante subentra nei diritti e negli obblighi della società incorporata, inclusa la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione.
Tuttavia, la liquidazione ordinaria, che comporta la conclusione definitiva dei rapporti sociali e la cancellazione della società dal Registro delle imprese, non prevede tale subentro.
Di conseguenza, se la società si estingue senza aver emesso una nota di variazione, i soci non possono sostituirsi ad essa per recuperare l'IVA su crediti non incassati.
L’Agenzia ha ribadito che, in caso di liquidazione, non si realizza una prosecuzione dell'attività e non vi è alcuna successione nei diritti fiscali della società estinta, come invece avviene nelle operazioni straordinarie.
Pertanto, il diritto di emissione della nota di variazione si estingue con la società stessa, escludendo qualsiasi trasferimento ai soci.
Questo principio si pone in linea con precedenti interpretazioni giurisprudenziali e prassi dell’Agenzia, rafforzando il concetto che la liquidazione ordinaria e le operazioni straordinarie hanno finalità diverse, con implicazioni diverse in termini di adempimenti fiscali.
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Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma
La Corte di Cassazione si allinea all'orientamento unionale sull'imponibilità IVA del personale distaccato.
L'Ordinanza n 22700 del 2024 ha evidenziato che l’operazione è imponibile anche nell’ipotesi in cui l’addebito al soggetto che fruisce della prestazione venga effettuato al mero costo, sussistendo la corrispettività tra il servizio prestato e la somma ricevuta.
Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22700 del 12 agosto 2024, ha stabilito che il distacco di personale può essere soggetto a IVA anche quando il rimborso delle spese sostenute per il personale distaccato avviene senza margini di profitto.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19 dell'11 marzo 2020), che ha sancito che l'imponibilità ai fini IVA sussiste qualora vi sia un nesso di corrispettività tra il servizio reso e l'importo ricevuto, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia pari o inferiore ai costi sostenuti.
La Corte ha chiarito che il semplice rimborso dei costi, in mancanza di lucro, non esclude l'assoggettamento a IVA, definendo con chiarezza il perimetro fino ad ora applicato in modo restrittivo.
In precedenza la giurisprudenza europea ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, che escludeva la rilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale qualora venisse rimborsato solo il costo sostenuto. La Corte di Giustizia ha richiesto che, ai fini della imponibilità, venga verificata la sussistenza di un nesso di corrispettività tra il servizio prestato e l'importo addebitato.
La Cassazione ha anche evidenziato che sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, cui si rimanda la specifica dei casi in cui il distacco di personale può essere escluso dall'imposta per assenza del nesso di corrispettività.
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Decreto Omnibus: novità IVA per ASD e SSD
Pubblicato in GU n 186 del 9 agosto il Decreto Ominbus con norme che trattano di diverse materie di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, e interventi economici straordinari in vigore dal 10 agosto 2024.
In particolare, l'articolo 3 del decreto ha lo scopo di chiarire che ai fini iva, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare, fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5 comma 15 quater del decreto legge 146 del 2012, le disposizioni di cui all'articolo quattro comma quattro del DPR n. 663 del 1972 che pone dette prestazioni fuori dal campo di applicazione dell'iva.
Decreto Omnibus: novità per l’IVA di ASD e SSD
L'art 3 del Decreto prevede che "fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtu' di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle societa' sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto"
In parole semplici le disposizioni di favore di cui all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72, che escludono da IVA le operazioni rese dalle ASD agli associati per fini istituzionali, si applicano anche dalle società sportive dilettantistiche.
In pratica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da SSD a favore dei soci possano beneficiare del medesimo regime di decommercializzazione IVA previsto per le ASD.
Si ricorda che l’esclusione IVA applicabile ad ASD e SSD, sarà possibile solo fino alla data di entrata in vigore dell’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021, che dal 1° gennaio 2025, elimina il regime di “decommercializzazione” poiché incompatibile con la direttiva IVA.
A partire dal 1 gennaio 2025 verrà meno la previsione del fuori campo iva e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame saranno esenti da iva a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi.
Infine la norma fa salvi i comportamenti pregressi dei contribuenti, ossia quelli adottati prima del 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del nuovo decreto.
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Conferimenti in natura in srl: base imponibile IVA, ires e irap
Con Risposta a interpello n 171 del 20 agosto le Entrate si occupano del trattamento fiscale dei conferimenti in natura presso una società.
L'istante è una S.p.A che ha costituito una S.r.l. e ha effettuato un conferimento di beni a quest'ultima.
La S.p.A. ha posto i seguenti quesiti:
- come determinare la base imponibile IVA per i beni conferiti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 633/1972.
- come calcolare il corretto valore da confrontare con il costo non ammortizzato, al fine di determinare la minus/plusvalenza rilevante ai fini IRES e IRAP, ai sensi degli articoli 9, 86 e 101 del TUIR e dell'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997.
Conferimenti in natura: bae imponibile IVA, ires e irap
L'Agenzia delle Entrate ha risposto come segue:
- si conferma che i conferimenti in società sono soggetti a IVA, trattandosi di operazioni assimilabili a cessioni a titolo oneroso. La base imponibile su cui applicare l'IVA deve essere individuata nell'aumento di capitale della società conferitaria, comprensivo del sovrapprezzo e delle eventuali somme erogate a titolo di conguaglio.
- si osserva che, facendo riferimento all’articolo 9, comma 2 del Testo unico, ai fini delle imposte sui redditi, il corrispettivo del conferimento è il valore normale dei beni conferiti a prescindere dall’aumento di capitale.
Alfa S.p.A. in merito al secondo quesito suggeriva che il valore da considerare per il calcolo della plusvalenza o minusvalenza debba essere il valore dell'aumento di capitale e del sovrapprezzo ricevuto da Beta S.r.l., in quanto tale valore è stato ritenuto congruo rispetto al valore dei beni conferiti secondo la perizia di stima. Pertanto, propone di considerare tale importo come il "valore normale" ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del TUIR per determinare la rilevanza fiscale ai fini IRES e IRAP.
Ma l'agenzia non concorda per i motivi su indicati.
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L’F24 spiegato dalle Entrate: nuova guida con tutte le info
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida con approfondimenti su tutti i servizi online e in presenza a disposizione dei contribuenti.
Vediamo quanti tipi di F24 ci sono e come correggere gli errori eventuali ai fini di corretti pagamenti delle imposte.
Modello F24 quanti ce ne sono e modalità di presentazione
Esistono diversi tipi di modello F24, i due più comuni sono:
- Modello F24 ordinario: utilizzato per il pagamento di imposte e contributi.
- Modello F24 Elementi identificativi (Elide): utilizzato per versare tributi diretti a un preciso ufficio dell'Agenzia e a fronte di un determinato atto, come ad esempio i tributi dovuti a fronte di atti e contratti registrati.
Il modello F24 può essere presentato in diverse modalità:
- Online tramite "F24 web": disponibile nell’area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
- Servizio di home banking: tramite la banca o Poste Italiane, con addebito sul conto corrente.
- Sportelli fisici: presso le banche, gli uffici postali e l'Agenzia entrate-Riscossione. Questa modalità è riservata a chi non è titolare di partita IVA e non sta utilizzando crediti in compensazione.
Correzione errori nel Modello F24
Se ci si accorge di aver commesso degli errori nella compilazione del modello F24, si può chiedere la correzione dei dati tramite il servizio CIVIS – Richiesta modifica delega F24, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, seguendo questi step:
- Ricerca della delega da modificare: si può cercare la delega da modificare utilizzando diverse chiavi di ricerca come il protocollo, il progressivo telematico, o la data di versamento/saldo/codice ente (es. ABI).
- Modifica della delega: si può modificare i dettagli come il codice tributo, il mese e l'anno di riferimento, e il numero della rata. Puoi anche suddividere gli importi e confermare le modifiche.
- Invio e ricezione del protocollo di accettazione: Dopo aver effettuato le modifiche, si riceve un protocollo di accettazione.
Attenzione al fatto che si può chiedere la modifica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Sono esclusi i contributi/tributi delle sezioni “INPS”, “Altri enti previdenziali e assicurativi”, e i tributi della sezione “IMU e altri tributi locali”.
La lavorazione della richiesta avviene in tempi rapidi. Il servizio permette di ricevere l’avviso della conclusione della pratica tramite SMS ed e-mail, all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono indicati nella richiesta.
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Anomalie IVA 2021: lettere di compliance in arrivo
Viene pubblicato Provvedimento Ade n 29534 del 15 luglio con le regole per l'adempimento spontaneo per le anomalie IVA 2021.
Vediamo i dettagli.
Anomalie IVA 2021: come regolarizzare
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra:
- a) i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti al punto 1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022 e successive modificazioni) emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- c) i dati indicati nella Dichiarazione annuale IVA; da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2021.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni su indicata al domicilio digitale dei singoli contribuenti
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata 3 “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:
- a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;
- b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):
- i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);
- ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;
- c) importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi le seguenti nature:
- i. attive imponibili;
- ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n. 633 del 1972;
- d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;
- e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili;
- f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;
- g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge).
Conseguentemente, i contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.
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Rimborso IVA soggetti non residenti: l’ADE chiarisce i termini
Le Entrate con Risposta a interpello n 147 del giorno 11 luglio replicano ad una società di diritto tedesco, che è «in possesso di un'identificazione diretta in Italia, se pur non attraverso un numero di partita IVA, bensì un codice fiscale, n. (…), attribuito in data 25 luglio 2018.»
Con riferimento all'attività svolta in Italia, l'istante dichiara di aver «ricevuto, negli anni 2017, 2018 e 2019, fatture da fornitori nazionali con applicazione dell'IVA ordinaria nazionale al 22%, in quanto riferite a merci che la stessa [ALFA] avrebbe poi venduto nuovamente a soggetti nazionali, completando così una triangolazione che non comportava fuoriuscita di merci dal territorio nazionale italiano».
Precisa di non aver ancora presentato alcuna dichiarazione o posto in essere altro adempimento fiscale.
Ciò premesso, chiede di conoscere la corretta procedura da adottare al fine di ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia nei suddetti periodi d'imposta.
Le Entrate rigettano l'ipotesi di aprire una PIVA con effetto retroattivo e ricordano quando si può chiedere il rimborso IVA tramite il portale elettronico per gli operatori comunitari, specificando che la società non può avvelersene per decorso del termine perentorio.
Rimobrso IVA tramite portale elettronico per operatori comunitari: regole
Le Entrate nel replicare alla società istante ricordano che l'articolo 38bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 detta le regole in tema di rimborsi chiesti con il c.d. 'portale elettronico' dagli operatori comunitari che hanno corrisposto l'IVA in Italia, secondo le regole previste dalla direttiva 2008/9/CE.
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 53471 del 1° aprile 2010, attuativo della normativa in parola, ha stabilito le modalità e i termini procedurali per il rimborso e per la realizzazione dei relativi scambi informativi, attribuendo al Centro operativo di Pescara la competenza a gestire i rimborsi in oggetto.
Dal 2010, infatti, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che hanno intenzione di chiedere il rimborso dell'imposta assolta in Italia, relativamente agli acquisti ivi eseguiti direttamente senza ricorrere all'identificazione diretta o al rappresentante fiscale devono presentare un'apposita istanza in via telematica al proprio Stato membro di stabilimento, che provvede ad inoltrarla al Centro operativo di Pescara.
La domanda di rimborso può riferirsi ad un trimestre solare o all'anno solare, e può essere presentata:
- se trimestrale, a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento;
- se annuale, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.
Il termine del 30 settembre dell'anno successivo, previsto dalla Direttiva 2008/9/ CE, è un termine perentorio, la cui inosservanza provoca la decadenza del rimborso.
Tra le condizioni che escludono la possibilità di attivare la procedura di rimborso mediante ''portale elettronico'', il comma 1 dell'articolo 38bis2 annovera:
- 1) la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente;
- 2) l'acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana;
- 3) l'effettuazione in Italia di operazioni attive, ad eccezione:
- delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, non imponibili ai sensi dell'articolo 9 del decreto IVA;
- delle operazioni per le quali l'imposta è assolta dal cessionario o committente con il meccanismo del reversecharge;
- delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 74septies del decreto IVA.
Con riferimento alla condizione sub 1), si rammenta che con diversi documenti di prassi è stato chiarito che l'identificazione diretta (che, come previsto dall'articolo 35ter del decreto IVA, prevede l'attribuzione di una partita IVA italiana), al pari della nomina di un rappresentante fiscale (facoltà riconosciuta dall'articolo 17, comma 3, del decreto IVA), non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del 'portale elettronico ', purché le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso:
- siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi, consentito utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito relativa alle fatture passive intestate alla partita IVA italiana);
- non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita IVA italiana.
Ciò in quanto l'utilizzo della partita IVA italiana denota, invece, la scelta di ottenere il rimborso dell'eccedenza del credito IVA, al verificarsi delle condizioni prescritte dall'articolo 30 del decreto IVA, ai sensi dell'articolo 38bis del medesimo decreto e, dunque:
- se annuale, mediante la compilazione del quadro VX della dichiarazione IVA, da presentare entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- se trimestrale, mediante la presentazione dell'istanza telematica (modello TR), da inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
Residua, infine, la procedura del cd. ''rimborso anomalo'', oggi disciplinato dall'articolo 30ter del decreto IVA, secondo cui «la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto».
Detto articolo prevede una disciplina applicabile nelle ipotesi di indebito versamento IVA speciale rispetto a quella prevista dall'articolo 30 e 38bis, 38bis2 per i rimborsi c.d. 'ordinari ' dell'eccedenza a credito IVA che si genera nell'ambito del processo di liquidazione periodica o annuale, quando l'imposta sugli acquisti eccede quella sulle vendite o, come accade per i non residenti, quando sono effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA in Italia intestati direttamente alla partita IVA estera.
La facoltà di avvalersi di tale rimedio è stata, altresì, riconosciuta dalla prassi, con le circolari n. 34/E del 6 agosto 2012 e n. 21/E del 25 giugno 2013, nell'ipotesi di crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse, utilizzati in detrazione nelle dichiarazioni successive, solo se:
- i) a seguito di liquidazione operata ai sensi dell'articolo 54bis del decreto IVA, il contribuente attesti con idonea documentazione l'esistenza del credito, ovvero
- ii) all'esito del riconoscimento dello stesso in sede di contenzioso relativo alla cartella di pagamento conseguente alla predetta liquidazione (sia in fase di mediazione/ conciliazione che a seguito di pronuncia giudiziale).
Rimborso IVA soggetti non residenti: l’ADE chirisce i criteri
Dalla ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l'istante abbia operato sul territorio italiano per un periodo di tempo:
- avvalendosi della propria partita IVA estera, essendo in possesso solo di un codice fiscale in Italia e, quindi, in assenza di identificazione diretta o di un rappresentante fiscale;
- effettuando operazioni attive nei confronti di soggetti passivi (con versamento dell'imposta mediante applicazione con il meccanismo del reversecharge), non avendo posto in essere alcun adempimento fiscale nel territorio anche dichiarativo.
Nel presupposto, quindi, che sussistessero tutte le condizioni prescritte dalla normativa di riferimento l'istante avrebbe potuto esclusivamente azionare la procedura di rimborso mediante ''portale elettronico'' disciplinata dall'articolo 38bis2 del decreto IVA.
Essendo ormai decorsi i termini prescritti (ovvero il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali ed il 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali), l'istante risulta decaduto dalla possibilità di recuperare l'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia.
Resta esclusa, in tale circostanza, la facoltà di avvalersi previa attribuzione 'retroattiva ' della partita IVA, a valere dal 2017 (ossia a distanza di 7 anni) e presentazione delle dichiarazioni annuali ultratardive per gli anni dal 2017 al 2022 del rimedio del ''rimborso anomalo'' al fine di ottenere la restituzione dell'imposta oltre i termini ordinari'', con le modalità illustrate dalle citate circolari nn. 34/E del 2012 e 21/ E del 2013.
D'altronde, l'attribuzione, con effetto retroattivo, della partita IVA italiana è possibile solo se effettuata entro un 'termine ragionevole' dalla data di effettuazione della prima operazione di acquisto.
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Indebita detrazione IVA: cosa cambia col decreto Sanzioni
L’applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva o l’applicazione dell’IVA per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, comporta l’applicazione di una sanzione fissa da euro 250 a euro 10.000, verso il cessionario e limita il diritto alla detrazione alla sola imposta dovuta.
Questa è una delle principali novità del Decreto Sanzioni (Pubblicato in GU n 50 del 28 giugno 2024)
Indebita detrazione IVA: cosa cambia col decreto Sanzioni
Il Decreto sanzioni ha riscritto l'art 6 comma 6 del Dlgs n 471/97, in particolare l'art 2 del Dlgs Sanzioni n 87/2024 ha finalmente definito il perimetro applicativo della previsione contenuta nel suddetto comma 6 prevedendo che chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli arti 19 e seguenti del DPR 633/2024 della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere.
Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.
Dall'intervento sul comma 6 emergono chiarimenti del perimetro della norma in vigore quindi, dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto n 87 in Gazzetta, e cioè dal 29 giugno.
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Classificazione merci e IVA: nuovo modello dal 1 maggio
L'Agenzia delle Dogane con avviso del 23 aprile informa del fatto che dal 1° maggio rende disponibile una nuova procedura telematica per definire l'aliquota Iva delle merci, come previsto dalla circolare 32/E del 2010.
Come specificato dalle istruzione delle stesse Dogane, l’istanza, presentabile col nuovo modello, deve riportare una descrizione dettagliata della merce e deve essere corredata di eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. L’accertamento tecnico viene rilasciato in 120 giorni.
Nel caso in cui sia necessario espletare l’analisi del campione merceologico da parte dei Laboratori chimici doganali, tale termine è sospeso fino all’esito delle analisi.
Classificazione merci e IVA: come compilare l’istanza
Il richiedente l'accertamento tecnico, nel modello deve indicare:
- Campo 1: indicare la denominazione, la sede e la partita IVA del richiedente.
- Campo 2: nel caso il richiedente sia un soggetto certificato AEO, indicare gli estremi dell’autorizzazione.
- Campo 3: nel caso sia previsto un soggetto che rappresenta il richiedente per la presentazione della istanza, indicare il nominativo e allegare la procura e un documento di identità.
- Campo 4: indicare una persona di contatto (nominativo, e-mail, n. di telefono)
- Campo 5: indicare la classificazione tariffaria proposta dal richiedente (facoltativo).
- Campo 6: indicare la denominazione commerciale della merce
- Campo 7: riportare la descrizione dettagliata della merce per consentire la corretta identificazione dell’articolo da classificare, allegando eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. Oltre ad indicare la natura della merce, il richiedente deve anche fornire informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all’uso della merce e alla sua composizione, descrivendone le caratteristiche, ad esempio le dimensioni, il colore, l’imballaggio ed altre particolarità, nonché il processo di fabbricazione.
- Campo 8: indicare eventuali ulteriori informazioni (contenziosi pregressi e/o pendenti aventi ad oggetto la merce oggetto di richiesta di accertamento).
- Campo 9: barrare le caselle interessate.
Le istanze, corredate dal documento di identità del soggetto richiedente, devono essere trasmesse all’indirizzo di posta certificata: dir.dogane@pec.adm.gov.it utilizzando il modello di istanza.