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Mini contratti di sviluppo PMI: domande prorogate al 20 maggio
Con decreto del 4 aprile viene prorogato lo sportello per le domande per i mini contratti di sviluppo in scadenza il giorno 8 aprile.
Ricordiamo che le domande sono partire dal 5 febbraio scorso e con il Decreto Direttoriale 20 dicembre 2024 il MIMIT aveva pubblicato le regole per l'agevolazione rivolta alle PMI che investono in ambito tecnologico.
Lo strumento del Mini contratto di sviluppo è stato introdotto dal DL Coesione pubblicato in GU n 107 del 7 maggio, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.
Leggi anche Mini contratti di sviluppo: nuova agevolazione per le PMI per tutti i dettagli.
Mini contratti di sviluppo PMI: agevolazioni per investimenti tecnologici
Con il DD 20 dicembre il MIMIT ha fissato le regole per presentare le domande di accesso alle agevolazioni per la realizzazione di investimenti per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti del regolamento UE n 795/2024 istitutivo della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa STEP.
All’attuazione dello sportello sono destinate risorse per un importo complessivo di 300 milioni così articolati:
- a) euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse della Priorità 1, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, Azione 1.3.1 “Sostegno degli investimenti produttivi” del PN RIC 2021 – 2027, destinate a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI;
- b) euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse della Priorità 4, Obiettivo.
Mini contratti di sviluppo PMI: i piani di investimento ammissibili
Ai fini dell’accesso allo sportello disciplinato dal presente provvedimento, i piani di investimento proposti dai soggetti di cui all’articolo 4 del decreto, da realizzare presso un’unica unità produttiva ubicata nelle Regioni meno sviluppate, devono essere volti allo sviluppo e/o alla fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, al fine di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema.
Attenzione, non sono in ogni caso ammissibili i piani di investimento che prevedono l’implementazione delle richiamate tecnologie critiche nell’ambito di processi produttivi che non siano riferiti agli ambiti di intervento del Regolamento STEP.
I piani di investimento devono riguardare i seguenti settori, come puntualmente declinati negli ambiti produttivi previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto:
- a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech;
- b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette;
- c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici.
I piani di investimento devono rispettare, nel complesso, i requisiti di cui all’articolo 5 del decreto ossia le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, nella sola forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, a copertura delle spese ammissibili secondo le seguenti percentuali:
- a) piccole imprese: 55% (cinquantacinque percento);
- b) medie imprese: 45% (quarantacinque percento);
- c) imprese di grandi dimensioni: 35% (trentacinque percento).
Per le sole spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto, le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento GBER nella misura del 50% delle spese ammissibili.
Mini contratti di sviluppo PMI: domande prorogate al 20 maggio
La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione del sito internet dell’Agenzia Invitalia a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025, termine ora prorogato.
Infatti, con Decreto MIMIT del 4 aprile viene previsto che le domande sono prorogate fino alle ore 12.00 del giorno 27 maggio 2025.
A tal fine occorre effettuare l’accesso alla piattaforma informatica di Invitalia da parte del rappresentante legale dell’impresa richiedente, con identificazione e autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica.
La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, deve essere formulata secondo le modalità e gli schemi resi disponibili sul sito Invitali pena l’improcedibilità della stessa.
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Credito per le ZLS: tutte le regole 2025
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 153474/2025 con modello e istruzioni per presentare la comunicazione per il credito spettanete alle imprese che operano nelle ZLS Zone Logistiche Speciali.
Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe pubblicata in GU n 25 del 24 febbraio ha esteso tale agevolazione, riepiloghiamo tutte le regole per usufruirne.
Milleproroghe: novità per le ZLS
Con la Legge di conversione del DL n 202/2024 viene introdotta una proroga per la quale il contributo corrisposto sotto forma di credito d'imposta per le Zone logistiche semplificate si estende agli investimenti in beni strumentali realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Ricordiamo che il credito d’imposta relativo alle Zls (istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017) è stato previsto dalle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 1, del Dl n. 60/2024.
Queste agevolazioni sono consentite nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2025.
Per fruire del beneficio, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025.
Con il Provvedimento n 153474/2025 sono approvate tutte le regole per provvedere. Scarica qui il Modello e le istruzioni per l'invio.
Inoltre, a pena di decadenza dal beneficio, è necessaria anche la comunicazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 e la percentuale prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima pubblicazione.
Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il limite di spesa di 80 milioni e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni.
Attenzione al fatto che qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al citato limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento come è avvenuto per il 2024.
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Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugno
Viene pubblicato in GU n 61 del 14 marzo il Decreto MIMIT n 25/2205 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni con anche l'art 19 che al comma 5 prevede una riapertura dei termini per il riversamento dei crediti ricerca e sviluppo scaduto il 31 ottobre scorso.
In particolare si potrà aderire entro il 3 giugno 2025, con la possibilità di restituire l’importo in tre rate.
Ricordiamo che il 31 ottobre scadeva il termine ultimo per presentare la domanda per la procedura di riversamento del credito di ricerca e sviluppo.
La domanda poteva essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre 2024 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.
Dopo aver presentato la domanda si doveva eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024, anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.
Ora la possibilità slitta al 3 giugno.
Ricordiamo che è stato il DL n 39 convertito in Legge n 67 pubblicata in GU N 123 del 28 maggio a modificare i termini per il riversamento spontaneo.
Il comma 7-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta, di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, al fine di prorogare il termine per l’adesione alla procedura dal 30 luglio al 31 ottobre 2024, termine ora ulteriormente prorogato.
Il comma 7-ter interveniva ulteriormente sulla disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta modificando l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023, al fine di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca dell’adesione alla medesima procedura.
Infine con Provvedimento n 169262 del 29 marzo 2024 le Entrate hanno modificano parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 relativo alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Scarica qui il modello
Si attende verosimilmente un ulteriore provvedimento in proposito con aggiornamento del modello.
Riversamento spontaneo credito d’imposta R&S: riaperti i termini al 3 giugno
Il comma 5 dell'art 19 del DL n 25/2025 in vigore dal 15 marzo prevede che il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.
A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Si attendono eventuali aggiornamenti ADE.
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Credito 4.0: la spettanza per oneri non preventivabili
Con Risposta a interpello n 60/2025 le Entrate hanno replicato a dubbi sull'applicabilità del credito di imposta 4.0.
In particolare, la replica è ad una impresa istante che ha acquistato un impianto 4.0 da destinare alla propria attività produttiva, pagando l’acconto del 20% e formalizzando l’accordo con l’accettazione da parte del fornitore.
Nel corso del 2022 durante la realizzazione di tale impianto, l'impresa ha effettuato un ulteriore investimento con un secondo macchinario che, pur essendo collegato all'Impianto originario, costituisce un elemento autonomo della stessa linea produttiva.
L'installazione dell'intera linea produttiva, comprensiva quindi del secondo macchinario, ha comportato la necessità di realizzare dei lavori idraulici per consentire il funzionamento complessivo dell’impianto.
Tali oneri accessori sono stati sostenuti nell'anno 2022 e non avrebbero potuto essere programmati né stimati in fase di progettazione dell'impianto.
Pertanto l'impresa chiede chiarimenti sulla corretta applicazione del “credito d’imposta 4.0” per i due investimenti effettuati e in particolare domanda quale sia la percentuale di agevolazione da applicare agli oneri sostenuti per tali interventi.
Precisa a tal proposito che il versamento dell'acconto per la prenotazione, copriva una quota dell’investimento che a posteriori si è rivelata inferiore al 20% dell’investimento totale, fissato dalla norma per accedere al beneficio.
Credito 4.0: la spettanza per oneri non preventivabili
Al caso di specie l'Agenzia ha replicato che il credito d’imposta in esame è un’agevolazione riconosciuta alle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture che operano nel territorio dello Stato.
Dopo l'analisi della normativa di riferimento a partire dalla legge di Bilancio 2020 che ha dato il via all’agevolazione fino alla proroga e alla rimodulazione, introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020) viene chiarito che relativamente alle percentuali di fruibilità del credito si ricorda che: “per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1056);
per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1057)”.
Pertanto l'Agenzia ritiene che, in presenza di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina, nei confronti del costo dell'impianto principale, sempre che sia stata correttamente effettuata la relativa prenotazione nel corso del 2021, il credito d’imposta spetti nella misura del 50% (articolo 1, comma 1056 della legge n. 178/2020).
Per l’investimento nel macchinario 2 e oneri accessori l’impresa potrà fruire del credito d’imposta nella misura del 40%, (articolo 1, comma 1057 della legge n. 178/2020) trattandosi di un investimento effettuato tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 per il quale non vi è stata alcuna prenotazione.
Nei confronti degli oneri non preventivabili accessori eseguiti nel 2022, riguardanti sia l'impianto sia il secondo macchinario, potrà fruire del credito nella misura del 40%.
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Aiuti alle Edicole: 17 milioni in arrivo
Con una notizia pubblicata sul sito istituzionale, il Dipartimento per l'Editoria informa di risorse in arrivo a sostegno delle Edicole. Vediamo i dettagli dall'intervista del sottosegretario Barachini.
Aiuti alle Edicole: 17 milioni in arrivo
Il Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, Dott. Barachini, in una intervista con la stampa, rivela che il Governo è prossimo ad intervenire a sostegno del settore delle Edicole stanziando circa 17 milioni di euro all’interno di Dpcm da varare entro fine marzo.
Lo stesso Barachini, durante l'intervista con il quotidiano il Messaggero ha specificato la ripartizione delle risorse evidenziando che: "una parte andrà ai distributori che operano nei Comuni sotto i 5mila abitanti, soprattutto nelle aree interne del Paese dove oggi fanno fatica ad arrivare e la distribuzione rischia così di essere economicamente non sostenibile. Il resto invece sarà destinato alle attività che nei piccoli centri vendono giornali pur senza essere edicole. L’Italia è il paese degli 8mila comuni e il governo intende dare continuità alle misure messe in campo negli anni precedenti, sostenendo qualunque punto di distribuzione dei quotidiani per incrementare la capillarità e la diffusione dell’informazione».
Si tratta di sostegni che i gestori delle edicole potranno ottenere presentando apposita domanda che entro due o tre mesi, verrà soddisfatta, trattandosi di un intervento urgente.
Il Sottosegretario ha evidenziato anche che si tratta di misure in risposta alla spinta verso la creazione di strumenti nuovi, che si adattino alle abitudini dei tempi che cambiano ed ha ricordato che "Da anni le scuole che vogliono abbonarsi a quotidiani, riviste o settimanali di fatto non devono pagare, perché il costo è sostenuto dal dipartimento Editoria. E’ una strada nella quale crediamo molto ed abbiamo investito, anche con una semplificazione delle procedure, per avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione.
Si attendono pertanto il DPCM e le regole operative per le domande.
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Nuovo Decreto Energia: aiuti alle PMI
Pubblicato in GU n 49 del 28 febbraio il Nuovo Decreto Energia che stanzia, tra gli altri, 1,2 miliardi per sopperire agli aumenti delle bollette delle PMI.
Per le misure per le famiglie leggi anche: Nuovo Bonus bollette in arrivo.
Nuovo Decreto Energia: aiuti alle PMI
Il Governo con il nuovo decreto in vigore dal 1° marzo stanzia 1,2 miliardi di euro distribuiti su due misure destinate alle imprese energivore e piccole e medie aziende, PMI
In particolare come specifica il comunicato stampa diffuso post Cdm n 116 si autorizza, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024.
Inoltre, ulteriori 600 milioni sono destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Nuovo Decreto Energia: misure per la trasparenza del mercato
Il decreto prevede misure per la trasparenza e nel dettaglio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi.
Con il provvedimento l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.
In caso di inosservanza del provvedimento adottato l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. -
Librerie aperte da giovani: stanziati 4 ML
Pubblicata la Legge n 13/2025 di conversione del DL Cultura, vediamo di che si tratta.
DL Cultura: apertura librerie giovani nel 2024
Il DL introduce misure volte a favorire e promuovere la cultura e la lettura e apporta molteplici novità, tra cui:
- adozione del “Piano Olivetti per la cultura”, al fine di: favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale; promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate; valorizzare le biblioteche quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione sociale; promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità; tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione.
- istituzione di una unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato che esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane, promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno, coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal MIC a beneficio di tali enti e istituzioni e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano. Il responsabile opera in stretto coordinamento con la Cabina di regia del “Piano Mattei”, di cui fa parte a pieno titolo; disposizione equivalente viene stabilita per le iniziative analoghe del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- stanziamenti volti a:
- favorire l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni di età con 4 mln. di euro per il 2024;
- sostenere l’editoria libraria con 30 milioni di euro per il 2024 e ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo con 10 milioni di euro per il 2024;
- permettere la celebrazione del 25° anniversario della Convenzione europea del paesaggio;
- assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali di Giunta storica nazionale, Istituto italiano per la storica antica, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e dell’Istituto italiano di numismatica; contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea;
- incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale del MIC, al fine di incentivare responsabilità connesse al sensibile incremento dei visitatori nei luoghi della cultura;
- ulteriori interventi: stabilizzazione del regime semplificatorio per la realizzazione degli spettacoli dal vivo; introduzione di una nuova categoria riferita alle opere cinematografiche non adatte ai minori di 10 anni; ridenominazione della “Scuola dei beni e delle attività culturali” in “Scuola nazionale del patrimonio culturale”; eliminazione, dal campo di applicazione dell’esecuzione forzata, dei fondi destinati alla tutela del patrimonio culturale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle attività culturali.
Librerie aperte da giovani: stanziati 4 ML
In dettaglio, l'art 3 del DL Cultura contiene Misure urgenti in materia di editoria e di librerie
Al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
Inoltre, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026.Le risorse sono assegnate alle biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.
Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto per biblioteche e librerie aperte da giovani.
Inoltre, al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in via sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025. -
Transizione 5.0: spetta per le spese sostenute prima della domanda
La legge n 55 di conversione del DL Milleproroghe pubblicata in GU n 45 del 24 febbraio contiene diverse novità dell'ultima ora.
Tra queste ve ne sono per il Piano Transizione 5.0 che in sintesi viene ampliato.
Transizione 5.0 anche su spese sostenute prima della domanda
Il Decreto Milleproroghe convertito in legge contiene appunto novità per il credito di imposta del Piano Transizione 5.0.
Prima di dettagliarla, evidenziamo anche che il 21 febbraio, il MIMIT in proposito ha aggiornato le FAQ con i chiarimenti sulla misura agevolativa: leggi anche, Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?
Per quanto riguarda invece la norma appena entrata in vigore con Milleproroghe, si prevede che il credito d’imposta Transizione 5.0 sia riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Prima della modifica la norma permetteva di agevolare gli investimenti iniziati dal 1° gennaio 2024 ma solo se non ancora ultimati.
Ora il contributo è riconosciuto a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel medesimo territorio che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
Inoltre, restano validi gli scaglioni di investimento ai quali applicare l’aliquota per determinare il credito d’imposta ammissibile, come rideterminati dalla Legge di Bilancio 2025 e in particolare dall’articolo 1, commi 427-429:
• 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro,
• 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro,
per anno per impresa beneficiaria.
Ricordiamo infine che che nell’ambito del piano “Transizione 5.0” la concessione de del contributo, sotto forma di credito d’imposta, è prevista per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme istitutive.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2025.
L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
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Credito ZES Unica 2025: tutte le regole per averlo
La legge di bilancio 2025 ha esteso il credito ZES Unica Mezzogiorno agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro.
Vediamo di seguito i dettagli, ma prima il riepilogo delle regole generali.
Credito ZES Unica Mezzogiorno: le norme istitutive
L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, ora appunto esteso con la legge di bilancio anche agli investimenti 2025, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Attenzione al fatto che non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro
Credito di imposta ZES Unica: che cos’è
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
L’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica.
In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) dovevano inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti , indicati nella comunicazione originaria già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha modificato l’articolo 1 del citato decreto-legge n. 113 del 2024 prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione.
Per l’invio della comunicazione integrativa andava utilizzato il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, come aggiornato con il provvedimento 6 novembre 2024 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 100% (rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024, e resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024).
Vediamo ora le novità 2025
Credito ZES Unica 2025: novità
La legge di bilancio 2025 ha esteso l’agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro.
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:
- tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, (verosimilmente a tal fine varrà ancora il modello su indicato come aggiornato a fine 2024, ma si attendono conferme),
- nonché attestare successivamente (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (è previsto un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate).
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Nuova Sabatini: 400 milioni per il 2025
La Legge di Bilancio 2025, approvata da Camera e Senato è attesa ora in GU, prevede tra l'altro il rifinanziamento della Nuova Sabatini.
Prima dei dettagli ricordiamo che l'agevolazione in oggetto, gestita dal MIMIT ministero del Made in Italy, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese
L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Nuova Sabatini: rifinanziata dalla Legge di Bilancio 2025
L’articolo 1, comma 461, rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.
Il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
L’agevolazione, di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa alla legge di bilancio, la “Nuova Sabatini” costituisce uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.
Nel dettaglio, possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il predetto Ministero, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.