• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Dehors: proroga fino al 2027 per le autorizzazioni del periodo emergenziale

    L’articolo 50 della legge n 182/2025 pubblicata in GU del 3 dicembre, introduce misure relative ai cd. dehors, alla riforma degli incentivi alle imprese e ai prodotti confezionati. 

    Le regole entrano in vigore dal 18 dicembre prossimo.

    Dehors: proroga fino al 2027 per le autorizzazioni del periodo emergenziale

    Nello specifico, il comma 1 dell'art 50 interviene sulla normativa relativa all’installazione delle strutture amovibili utilizzate dagli imprenditori commerciali per ampliare la superficie del proprio esercizio (dehors), innovando la disciplina e modificandone alcuni termini.
    Più nel dettaglio, si introducono modifiche all’articolo 26 della legge n. 193/2024 contenente la delega al Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata (cd. dehors).
    La lett. a) modifica il primo comma dell’articolo 26, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per l’esercizio della delega da parte del Governo, inizialmente previsto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 193/2024 (entrata in vigore avvenuta il 18 dicembre 2024).
    La lett. b) interviene sul comma 2, lettera i), dell’articolo 26, che prevede l’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo di riordino, anche ai dehors installati in virtù dei regimi autorizzatori transitorinora vigenti, articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137/2020, previa richiesta con
    apposita istanza.  

    Con la modifica in esame, si dispone che tale istanza debba essere presentata entro un congruo termine, e non più entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
    La lett. c) dispone l’introduzione, al comma 2 dell’articolo 26, dopo la lettera i), di un nuovo principio e criterio direttivo per l’esercizio della delega, con la nuova lettera i-bis).

    Nell’esercitare la delega bisogna consentire alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi, nel caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali.

    La lett. d), infine proroga ulteriormente il termine massimo stabilito per la validità dei titoli ottenuti per l’installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale, intervenendo sul comma 4 dell’articolo 26.

    Tale comma dispone che i titoli ottenuti per l’installazione dei dehors ai sensi della predetta normativa emergenziale (in particolare ex articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020) rimangono validi fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della normativa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. 

    A seguito della modifica introdotta dalla lett. d), quest’ultimo termine viene esteso fino al 30 giugno 2027

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti Editoria 2025: tutte le regole per le domande

    Il DPCM 17 aprile 2025 pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Editoria in data 5 giugno reca l’individuazione degli interventi a favore del settore editoriale per l’anno 2025 e la ripartizione delle risorse ad essi destinate, pari complessivamente a 82 milioni di euro a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall art 1 comma 1 della Legge n 198/2016.

    Sostegno Editoria 2025: ripartizionr delle risorse

    Il Diperatimento evidenzia che le risorse a sostengo dell'Editoria sono così ripartite:

    • 10 milioni per il contributo alle edicole;
    •  3 milioni per il contributo a favore dei c.d. “punti vendita non esclusivi”;
    •  4 milioni per il contributo alle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici;
    • 65 milioni per il contributo per le copie vendute nell’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

    Per le misure a favore delle edicole e dei “punti vendita non esclusivi” concesse nei limiti del regime “de minimis”, le modalità per la fruizione dei contributi sono state definite con provvedimenti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

    Per le misure a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese editrici di quotidiani e periodici, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il provvedimento attuativo sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione europea.

    Lo schema di DPCM recante l’individuazione di misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive per l’anno 2025 e la ripartizione delle relative risorse, è stato inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’acquisizione del concerto di rispettiva competenza.

    Aiuti Editoria 2025: misure per esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste

    Il DPCM prevede che alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista.
    L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 10.000.000, che costituisce tetto di spesa.
    L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

    Aiuti Editoria 2025: misure per attività di vendita di quotidiani e periodici

    Il DPCM prevede che al fine di sostenere gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo, per l’anno 2025, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista. Il contributo è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita, con riferimento all’anno
    2024. L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 3.000.000 che costituisce tetto di spesa.
    L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

    Aiuti Editoria 2025: misure per imprese di distribuzione

    Il DPCM al fine di garantire la più ampia capillarità della rete di vendita e della diffusione sul territorio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, alle imprese di distribuzione è riconosciuto un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove non sono presenti edicole, agli esercizi commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, siti in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 riforniti nell’anno 2025.
    Il contributo riconosciuto è pari ad euro 800 per ciascun comune come sopra individuato. Nel caso di fornitura a comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 siti nelle Aree Interne di cui alla mappa “Aree Interne 2020”, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il contributo è pari ad euro 1.000. Il contributo è esteso anche alla fornitura di nuovi punti vendita, come
    individuati al comma 1, attivati nei comuni nel corso dell’anno 2025.

    L’agevolazione è concessa entro il limite di euro 4.000.000 che costituisce tetto di spesa.
    Nella fornitura ai punti vendita le imprese di distribuzione richiedenti il contributo devono garantire il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche e di consegna e delle disposizioni normative contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni.
    L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

    Aiuti Editoria 2025: misure a sostegno delle imprese di quotidiani e periodici

    In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi

    Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell’agevolazione.
    L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 65.000.000 che costituisce tetto di spesa.
    L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

    A tal proposito il dipartimento per l'editoria ha pubblicato recentemente le regole, clicca qui per i dettagli.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Marchi+: domande dal 4 dicembre

    Il MIMIT ha publbicato le regole per le misure agevolative Bando Marchi+

    Con il bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:

    • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
    • Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.

    Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 300.000,00 euro (trecentomila/00) nell’arco di tre anni.

    Vediamo come presentare domande dal 4 dicembre.

    Ti consigliamo: Registrazione del marchio e tutela del Brand | Webinar

    Bando Marchi+: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

    a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
    b) avere sede legale e operativa in Italia;
    c) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
    d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    e) operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
    f) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
    g) non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    h) non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
    i) non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
    j) essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
    k) per la Misura A:

    • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonché
    •  aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;

    l) per la Misura B:

    • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, almeno una delle seguenti attività:
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato alivello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
      • il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; nonché
      • aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione

    m) essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

    Bando Marchi+: presenta la domanda dal 4 dicembre

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo perduto impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: domande dal 3.12

    Con il Decreto Direttoriale n 468/2025 il MASE dà attuazione alla misura destinata alle imprese delle regioni meno sviluppate.

    Vengono pubblicate le regole operative della misura “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”, parte del Programma Nazionale Ricerca Innovazione e Competitività 2021‑2027 (PN RIC).

    Il provvedimento, adottato dalla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari completa quanto già introdotto dall’Avviso pubblico n. 424/2025 del 30 ottobre

    Le regole appena approvate definiscono criteri, requisiti e modalità di accesso al contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo.

    Scarica qui l'Allegato 1 con tutti i dettagli.

    Autoproduzione energia fonti rinnovabili: obiettivo delle agevolazioni

    Con questa agevolazione si vuole potenziare la capacità di produzione da fonti energetiche rinnovabili, in linea con la Direttiva (UE) 2018/2001, incentivando le imprese a produrre autonomamente energia elettrica da FER, riducendo costi operativi, dipendenza energetica e impatto ambientale, con un’attenzione specifica al rilancio produttivo del Sud Italia.

    La dotazione complessiva è di 262 milioni di euro, destinati a finanziare progetti di installazione di:

    • impianti rinnovabili, soprattutto fotovoltaici, 
    • termo-fotovoltaici 
    • e sistemi di accumulo.

    Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: i beneficiari

    Possono partecipare all’agevolazione:

    • imprese di tutte le dimensioni, incluse reti di imprese dotate di soggettività giuridica;
    • con unità produttive situate in aree industriali, produttive o artigianali;
    • ubicate nei Comuni con più di 5.000 abitanti in regioni meno sviluppate:Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

    Ogni domanda deve riferirsi a una singola unità produttiva, ma un’impresa può presentare fino a tre richieste per siti diversi.

    Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: cosa finanzia

    Gli incentivi coprono i costi per:

    • impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo;
    • impianti termo-fotovoltaici;
    • sistemi di accumulo elettrochimico, per autoconsumo differito (tecnologia “behind-the-meter”).

    Tra le spese ammissibili rientrano:

    • acquisto e trasporto dei componenti;
    • installazione, messa in esercizio e connessione alla rete;
    • opere civili indispensabili alla realizzazione dell’impianto.

    Non sono invece agevolabili:

    • spese per leasing (locazione finanziaria);
    • acquisto di beni usati.

    Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: cosa copre

    Il contributo è erogato a fondo perduto, come contributo in conto impianti.

    L’intensità dell’aiuto varia in base a:

    • dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande);
    • tipologia di impianto installato.

    Sono previste premialità aggiuntive per:

    • utilizzo di moduli fotovoltaici certificati (es. CAM);
    • possesso di certificazioni energetiche (es. ISO 50001).

    Il meccanismo rende l’iniziativa particolarmente vantaggiosa anche per le PMI e microimprese, che possono così avviare un processo di transizione energetica sostenibile.

    Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: domande dal 3.12

    Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente online, attraverso la piattaforma GSE dal 3 dicembre 2025 ore 10:00 al 3 marzo 2026 ore 10:00

    Le domande saranno valutate sulla base dei criteri fissati nell’Allegato 3 all’Avviso pubblico, tra cui:

    • qualità tecnica del progetto;
    • sostenibilità ambientale ed economica;
    • ordine di arrivo, con redazione di una graduatoria decrescente.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus fiere e mercati: pubblicato il primo elenco dei beneficiari

    Con il Decreto 27 novembre del MIMIT è approvato l’elenco, riportato nell’allegato 1, dei soggetti assegnatari del buono di cui all’articolo 33 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 con indicazione del relativo importo, il buono noto come bonus fiere, per l'agevolazione del Capo II del decreto di riferimento.

    Ricordiamo che il MIMIT con il Decreto dell'11 agosto aveva pubblicato le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale.

    In particolare, nel quadro degli interventi delineati dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206  Legge quadro per il Made in Italy, l’articolo 33, indentificando il settore fieristico nazionale come cruciale per la conoscenza e la diffusione dell’eccellenza del made in Italy ha disposto:

    • uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a promuovere lo sviluppo del settore fieristico nazionale, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all’estero.
    • uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a finanziare e incentivare gli investimenti nei mercati rionali in quanto luoghi che svolgono una funzione economica e di scambio, nonché una funzione di aggregazione e di coesione cittadina.

    In sintesi sono previste 

    • per le Fiere:
      • Linea 1 – Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche
      • Linea 2 – Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo
    • per i mercati rionali: 
      • Linea 3 – Sostegno ai mercati rionali (gestito dalle Regioni)

    Vediamo tutte le regole.

    Sostegno 2025 alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche: Linea 1

    L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concesso nella forma di “buono” del valore massimo di 10.000 euro a favore delle PMI aventi sede nel territorio nazionale, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell’esposizione fieristica, individuati all’articolo 7 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, che si tengono nel periodo compreso tra l'8 agosto 2025, data di pubblicazione del decreto predetto ministeriale sul sito web istituzionale del Ministero, e il 31 dicembre 2025.

    Clicca qui per l'elenco dei beneficiari pubblicato con Decreto del 27 novembre.
    L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’intervento
    Beneficiarie della misura sono le PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.

    Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti interessati non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza. 

    Il possesso di tale requisito dovrà essere attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.
    Le domande di assegnazione del buono, presentate dal legale rappresentate della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate.
    Il buono, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascuna PMI.
    Successivamente alla chiusura dello sportello, il buono è assegnato dal Ministero, sulla base di una graduatoria definita in considerazione del punteggio attribuito in relazione agli indicatori e alle maggiorazioni individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.
    Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

    • spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
    • spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;spese per la pulizia dello spazio espositivo;
    •     spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
    • spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
    • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
    • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
    • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
    • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

    Organizzatori fiere: siuti per il coordinament, linea 2

    L’agevolazione si sostanzia in un contributo a fondo perduto, concessa ai sensi del Regolamento de minimis 2023/2831, in favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali che intendono realizzare progetti volti all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy.

    L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse finanziarie e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.

    L’incentivo è rivolto agli organizzatori di manifestazioni fieristiche aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.

    Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori e prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000 euro, I.V.A. esclusa.

    Le domande di accesso alle agevolazioni aventi ad oggetto un progetto, presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale medesimo.

    Ciascun organizzatore può presentare o far parte di una sola istanza di agevolazione.

    Successivamente alla chiusura dello sportello, l’agevolazione è concessa dal Ministero, sulla base dei punteggi attribuiti, nell’ambito dell’attività istruttoria, in relazione agli indicatori individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.

    Le richieste di erogazione dell’agevolazioni (a titolo di anticipazione e a saldo) potranno essere presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, esclusivamente tramite procedura informatica secondo le modalità e i termini indicati dal Decreto 11 agosto di cui si tratta.

    Per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

    • spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
    • spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% (dieci percento) del costo complessivo del progetto;
    • spese di coordinamento forfettarie pari al 15% (quindici percento) del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
    • spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico dettagliate dall’articolo 14 del Decreto Ministeriale 25 giugno 2025.

    Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

    L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

    Sostegno ai mercati rionali: linea 3

    La misura di sostegno per i mercati rionali è demandata alle Regioni.

    Ai fini dell’accesso alle risorse spettanti, ciascuna Regione è tenuta a presentare al Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 26 giugno 2025  una specifica richiesta di assegnazione della quota di propria competenza, redatta secondo il modello seguente:Modello richiesta assegnazione delle risorse tramesso al seguente indirizzo: dgiai.div09@pec.mimit.gov.it

    Il Ministero, entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della predetta richiesta, adotta uno specifico provvedimento per l’attribuzione alle Regioni richiedenti delle risorse ad esse spettanti sulla base delle percentuali di riparto di cui al Dpcm 30 luglio 2003 e provvede al conseguente trasferimento.

    Le risorse assegnate saranno utilizzate dalle Regioni richiedenti per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei medesimi mercati, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico o a una maggiore sostenibilità ambientale. Nella concessione, le predette Amministrazioni daranno priorità, con le modalità da queste definite con apposito provvedimento, ai mercati rionali attrattivi sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sport bonus 2° finestra: elenco degli ammessi alle erogazioni da effettuare entro il 9.12

    Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l’elenco dei soggetti che possono effettuare donazioni in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche e accedere, allo Sport Bonus 2025 – seconda finestra.

    Attenzione al fatto che i beneficiari, entro martedì 9 dicembre 2025 dovranno effettuare le donazioni in denaro previste dalla disciplina e inviare le attestazioni dell’avvenuta erogazione. Le somme dovranno essere versate tramite:

    • bonifico bancario, 
    • bollettino postale, 
    • carte di debito,
    • carte di credito e prepagate,
    • assegni bancari e circolari. 

    Successivamente, i beneficiari della procedura dovranno inviare al Dipartimento per lo sport, tramite l’apposita piattaforma telematica, un unico file con la quietanza di pagamento (causale “sport bonus 2025 seconda finestra”, con visibili il Cro o il Trn) e il modulo che attesta la ricezione della liberalità da loro effettuata. 

    Il Dipartimento per lo Sport invia all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti che hanno effettuato i bonifici con la procedura indicata, l’Agenzia inserirà nei rispettivi cassetti fiscali i relativi importi.

    Ricordiamo che con la legge di bilancio n 207 del 30/12/2024 all'art. 1, comma 246 è stata estesa anche per l’anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

    In particolare, si evidenzia che i soggetti titolati a effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, alle quali è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

    A tale proposito il Dipartimento dello sport ha pubblicato un avviso per l'apertura dello sporto bonus 2° finastra dalle ore 10 del 15 ottobre.

    Soprt bonus 2° finestra dal 15 ottobre

    Con la Legge di bilancio 2025 è stata estesa anche per l’anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626, noto come sport bonus.

    Attenzione al fatto che i soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

    Vengono fissate le seguenti condizioni:

    • l'importo erogabile del bonus è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024), 
    • l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 10 milioni di euro per l’anno in corso.

    Anche per il 2025 il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio (appena conclusa con l'elenco definitivo dei beneficiari) e l'altro in apertura il 15 ottobre

    Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.

    A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.

    Le domande possono essere presentate tramite l'apposita piattaforma, qui raggiungibile.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo 2026 per le imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile

    Il DDL di Bilancio 2026 in corso di approvazione definitiva in Parlamento contiene tra le norma una contributo in favore delle imprese che utilizzano i rottami di acciaio inossidabile.

    Si tratta di una norma emendativa presente tra "i ritocchi" segnalati e ora al vaglio del Parlamento. Vediamo cosa contiene.

    Contributo a favore delle imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile

    Si vuole introdurre l'art 97-bis. rubricato contributo a favore delle imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile

    In particolare, al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottame, ai soggetti che nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami
    inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto,
    alle condizioni di cui al comma 2, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
    Il contributo è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata:

    • in 3,88 GJ per l'anno 2026
    • in 3,68 GJ per l'anno 2027,
    • in 3,50 GJ per l'anno 2028.

    Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e producono:

    • acciai contenenti Nichel compreso fra il 6 per cento e il 10,5 per cento,
    • Cromo compreso fra il 16 per cento ed il 18,5 per cento
    • Mo minore di 3 per cento. 

    È inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: 

    • acciai inossidabili ferritici; 
    • acciai inossidabili martensitici; 
    • acciai inossidabili duplex 
    • e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).

    Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi operativi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.

    Con decreto sono stabiliti i criteri costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 1, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonché del minor costo di esportazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.

    Vedremo se la norma sarà approvata, per entrate in vigore dal 1° gennaio.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit imballaggi ecosostenibili: domande dal 1° dicembre

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto 17.11.2025 che definisce modalità e tempistiche per accedere al credito d’imposta del 36% sugli acquisti 2024 di prodotti e imballaggi riciclati, biodegradabili o compostabili.

    Ricordiamo che, con il decreto 2 aprile 2024, n. 132, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 21-05-2024, n.117, MASE e MIMIT hanno definito i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta per l’acquisto di materiali di recupero, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi ottenuti da materiali di recupero per l’accesso all’agevolazione.
    Il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro.

    Tax crediti imballaggi ecosostenibili: domande dal 1° dicembre

    Lo sportello per la presentazione delle istanze sarà attivo dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025, fino alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026.
    Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2024 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: 

    Come previsto dal suddetto decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.
    Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail:

    Tax crediti imballaggi ecosostenibili: via alle domande dal 1° dicembre

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Derivazione rafforzata micro imprese: approvata nel correttivo irpef-ires

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato tra gli altri, anche il Decreto Correttivo Irpef-ires.  Il nuovo testo è stato riproposto al Governo, dopo i pareri delle Commissioni.

    Relativamente al reddito d’impresa, viene dato maggior spazio al criterio della derivazione rafforzata, in quanto la stessa è prevista, anche per le microimprese che scelgano di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata ex articolo 2435-bis del Codice civile. 

    Tutti i dettagli della novità

    Derivazione rafforzata micro imprese: approvata dal Governo

    La relazione illustrativa al decreto evidenzia che nell’articolo 3 in applicazione del criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, tra l’altro, il “rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”, si interviene sulle disposizioni finalizzate all’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili introducendo delle rettifiche agli articoli 83 e 109 del TUIR, come modificati dal decreto legislativo n. 192 del 2024, nonché integrando le disposizioni contenute negli articoli 10 e 13 del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2024, al fine di: 

    • definire gli effetti della rinuncia alle regole semplificate di redazione del bilancio d’esercizio per le micro-imprese; 
    • modificare la disciplina fiscale riguardante gli interessi di mora e 
    • revisionare le disposizioni riguardanti il riallineamento dei valori contabili e fiscali, in presenza del cambio delle rappresentazioni contabili adottate dalle imprese. 

    Con la modifica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), viene integrato l’articolo 83 del TUIR per precisare le condizioni cui risulta subordinata l’applicazione del regime di derivazione ai soggetti che rientrano nell’alveo delle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile. 

    In particolare, si fa riferimento alle micro-imprese che rinunciano alle semplificazioni consentite nella redazione del proprio bilancio, predisponendo un bilancio in forma abbreviata – ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile – o in forma ordinaria.

    Con le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2022 è stata limitata l’esclusione dalla derivazione rafforzata alle sole micro-impreseche non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria”. 

    Tale disposizione, in base al suo tenore letterale, circoscrive l’applicazione del principio di derivazione rafforzata alle sole micro-imprese che optano per la redazione del bilancio “in forma ordinaria”, non consentendo la possibilità di fruire della derivazione rafforzata (anche) alle micro-imprese che abbiano scelto di redigere il bilancio nella forma abbreviata prevista dall’articolo 2435-bis del codice civile.

    Si evidenzia, altresì, che, in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2435-ter del codice civile, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria” sono espressamente esclusi dalla redazione semplificata del bilancio, con le modalità previste per le micro imprese di cui al medesimo articolo 2435-ter del codice civile. 

    Anche per tali soggetti, quindi, poiché nei fatti vi è una rinuncia alle semplificazioni previste per le citate micro-imprese, è confermato il riconoscimento ai fini fiscali delle classificazioni, qualificazione e imputazioni temporali di bilancio (mediante l’accesso alla determinazione del reddito secondo il principio di derivazione rafforzata).

    Infine, l’integrazione contenuta nel comma 1, lettera b), ha lo scopo di confermare che a seguito dell’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese che rinunciano alla semplificazione del proprio bilancio, trovano applicazione anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR.

    Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

    Riallineamento valori fiscali e contabili

    Per le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13 del decreto legislativo n. 192 del 2024 è stato razionalizzato il regime del riallineamento dei valori fiscali e contabili disciplinando espressamente anche le ipotesi in cui la transizione a principi contabili diversi avviene mediante operazioni straordinarie fiscalmente neutrali. 

    Le suddette norme, a seguito di operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi (o tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti), consentono di:

    1. riallineare con il metodo del saldo globale, di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2024, tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono, includendo sia maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (avviamento compreso), sia le operazioni diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente nonché le divergenze determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali;
    2. in alternativa, se il soggetto che ha posto in essere la predetta operazione, non intende optare per il riallineamento con il metodo del saldo globale, resta ferma la facoltà di riallineare: 
      • (i) le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali), ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024; 
      • (ii) i maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento (applicando la disciplina dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR).

    In applicazione del criterio direttivo dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della delega fiscale sulla “razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”, con le modifiche apportate all’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024 dall’articolo 3, comma 2, si include nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le fattispecie in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Innovazione e digitale PMI: auti per la formazione del personale

    Viene pubblicato un comunicato sulla GU n 250 del 27 ottobre relativo al Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 (consultabile dal 16 ottobre scorso)  con le procedure per la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  per  l'acquisizione, anche in un'ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo  sviluppo delle competenze  del personale dipendente aziendale al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle PMI per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.

    Le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili indicate all’articolo 5.
    Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali di cui all’articolo 4, comma 4, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie
    imprese.
    Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento

    Aiuti per innovazione e digitale PMI per la formazione del personale

    Le risorse finanziarie destinate al nuovo regime di aiuto sono a valere sull'azione 1.4.1 «Sviluppo di una  forza  lavoro  qualificata che sia in grado di cogliere le opportunita' derivanti dalla  duplice transizione verde e  digitale  all'interno  delle  imprese»  prevista nell'ambito dell'Obiettivo  specifico  1.4 del Programma  nazionale ricerca, innovazione e competitività  per  la transizione  verde  e digitale 2021-2027.
    Con provvedimento del direttore  generale per  gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite ulteriori specificazioni  per la corretta attuazione dell'intervento.

    Vediamo nel frattempo quali spese saranno agevolati con gli aiuti del MIMIT.

    Aiuti per innovazione e digitale PMI: iniziative ammiissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:

    • a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
    • b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
    • c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
    • d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
    • e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
      • i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
      • ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
      • iii. processi di transizione verde e digitale;
    • f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.

    Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
    soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.

    Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
    Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.

    Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

    Aiuti per innovazione e digitale PMI: spese ammiissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:

    • a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
    • b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
    • c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
    • d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

    Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.

    I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021

    Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.

    Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.

    Aiuti per innovazione e digitale PMI: procedura per le domande in attesa della data

    Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore.
    I termini iniziale e finale per la presentazione delle predette domande di agevolazione sono individuati con successivo provvedimento del Ministero, con il quale sono, altresì, fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento di cui al presente decreto, anche con riferimento alle modalità
    di presentazione delle domande di agevolazione relative ai progetti integrati sovraregionali. 

    Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto al termine iniziale per la presentazione delle domande, a rendere disponibile nel proprio sito internet la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e, fermo restando quanto disposto, la documentazione da allegare alla stessa. Ciascun soggetto può presentare nell’ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni.