• Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura: ulteriori risorse per le domande al 2 settembre

    Con avviso del 2 settembre ISMEA informa dell'aumento delle risorse del Fondo Innovazione Agricoltura.

    In particolare, con il comma 2 dell'art. 15 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, la dotazione del Fondo per l'Innovazione in Agricoltura è stata incrementata di 47 milioni di euro, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie. 

    Pertanto, in considerazione della somma di 175 milioni di euro già prevista, le risorse totali complessivamente destinate alla misura consistono in 222 milioni di euro, oltre agli eventuali importi residui a chiusura definitiva del bando 2023. 

    Ricordiamo che già nel mese di marzo scorso, a seguito dell'elevato numero di domande di accesso alle agevolazioni, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste autorizzava ISMEA ad utilizzare le risorse per il 2025, pari a 75 milioni di euro, per il finanziamento delle domande pervenute nell'ambito del bando 2024, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie. Scarica da qui l'elenco delle domande pervenute e lo stato della loro lavorazione.

    Fondo innovazione agricoltura: scorrimento risorse 2025

    Il Fondo innovazione Agricoltura finanzia investimenti volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. 

    Leggi: Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole per un riepilogo.

  • Agricoltura

    Prodotti salumeria: regole di produzione e vendita

    Pubblicato in GU n 195 del 23 agosto il Decreto 8 agosto del MIMIT, già anticipato sulla sua pagina istituzionale la scorsa settimana, con le regole per chi produce e vende prodotti di salumeria.

    Le novità sono in vigore dal 24 agosto e riguardano salumi di largo consumo abrogando e sostituendo la precedente disciplina aggiornata nel 2016.

    Prodotti salumeria: regole di produzione e vendita

    Tra gli altri prodotti il decreto ridisegna la denominazione di:

    • prosciutto cotto: la denominazione è riservata a cosce di suino della specie Sus scrofa domesticus, trattate con acqua, sale e nitriti (il cui uso può essere evitato se la sicurezza microbiologica è garantita). Sono previste le varianti “scelto” e “alta qualità”, legate all’identificabilità dei muscoli e al tasso di umidità (rispettivamente ≤ 79,5% e ≤ 76,5% UPSD). Deve essere venduto a temperatura ≤ 4 °C e può essere affumicato o aromatizzato, con indicazione in etichetta.
    • prosciutto crudo stagionato: ottenuto esclusivamente da cosce suine intere, salate a secco e stagionate almeno 7 mesi (9 mesi se oltre 8 kg).
      Vietate tecniche accelerate, affumicatura o uso di cosce con difetti strutturali.
      Parametri obbligatori: umidità < 64%, proteine > 24%, proteolisi < 30%.
    • salame: definito come impasto di carni suine (con possibili aggiunte di altre carni) e grasso, insaccato e stagionato naturalmente.
      Vietato l’uso di carni separate meccanicamente. Deve presentare pH ≥ 4,9 e specifica carica microbica lattica.

    Prodotti salumeria: i controlli nella produzione

    Relativamente ai controlli il Capo VII del decreto  con gli articoli 46 e 47 evidenzia rispettivamente che:

    • le modalità dei controlli a carico delle imprese interessate sono indicate dall'Allegato A che e' parte integrante del decreto.
    • l'uso delle denominazioni di vendita, in difformita' dalle disposizioni del presente decreto, e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    L'allegato A evidenzia che i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle denominazioni di vendita sono effettuati presso l'impianto di produzione e/o di confezionamento del prodotto.
    Con riferimento alle caratteristiche e modalita' di prelievo del campione da analizzare, le analisi vengono eseguite, con metodi accreditati, sui campioni preparati secondo le modalita' riportate di seguito per ciascun prodotto.

    I campioni ottenuti devono essere confezionati sottovuoto e conservati in refrigerazione fino all'analisi.

  • Agricoltura

    Regime di tassazione dei redditi dei terreni: nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

    L’8 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 12/E, con la quale ha fornito agli Uffici le indicazioni operative sul riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni. 

    Si tratta di un intervento attuativo del decreto legislativo n. 192/2024, emanato in applicazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023), che introduce un quadro aggiornato e più inclusivo per le attività agricole, riconoscendo anche quelle tecnologiche e orientate alla sostenibilità ambientale.

    Un concetto di reddito agrario più ampio

    La riforma amplia il perimetro delle attività considerate produttive di reddito agrario, includendo anche quelle che non si basano direttamente sullo sfruttamento del terreno ma sono legate alla cura di un ciclo biologico, realizzate con tecniche innovative.

    Rientrano ora nella tassazione catastale:

    • coltivazioni “fuori suolo” in fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10), come vertical farm, colture idroponiche o micropropagazione in vitro, entro il limite di superficie definito dalla normativa,
    • produzioni agricole “green”, comprese quelle che generano beni immateriali come i crediti di carbonio certificati, se realizzate con modalità virtuose sotto il profilo ambientale.

    In entrambi i casi, i redditi così prodotti sono assoggettati a un regime fiscale semplificato, basato su tariffe catastali, e non più alla tassazione ordinaria, entro specifici limiti quantitativi.

    Nuove regole per reddito dominicale e agrario

    La circolare dettaglia il metodo di calcolo:

    • a regime, la determinazione avverrà secondo criteri stabiliti da un decreto interministeriale, che definirà anche la “superficie agraria di riferimento”;
    • in via transitoria, si applica la tariffa d’estimo più alta della provincia, incrementata del 400%, sia per il reddito dominicale sia per quello agrario, rapportata alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile produttivo.

    È previsto inoltre un confronto obbligatorio tra il reddito dominicale rivalutato e la rendita catastale dell’immobile: se quest’ultima è più alta, diventa la base imponibile minima.

    Attività agricole a tutela dell’ambiente

    La nuova lettera b-ter) dell’art. 32 TUIR qualifica come reddito agrario i proventi derivanti dalla produzione di beni, anche immateriali, ottenuti da coltivazione, allevamento o silvicoltura che contribuiscono alla tutela ambientale e alla lotta ai cambiamenti climatici, un esempio tipico è la cessione di crediti di carbonio.

    Questi redditi sono tassati catastalmente fino a concorrenza di un limite di “agrarietà” calcolato sui corrispettivi delle altre cessioni di beni agricoli.

    L’eccedenza rispetto al limite è considerata reddito d’impresa, determinato forfettariamente applicando un coefficiente di redditività del 25%.

    Società agricole e regime catastale

    Il decreto estende i criteri forfettari dell’art. 56-bis TUIR anche alle società agricole che hanno optato per la tassazione catastale ex legge 296/2006.

    Tuttavia, per l’attività agrituristica restano ferme le regole speciali previste dalla legge n. 413/1991: 

    • il reddito è determinato applicando il coefficiente del 25% sui ricavi, 
    • con esclusione della possibilità di utilizzare il regime forfettario dell’art. 56-bis per questa specifica attività.

    Aggiornamento digitale del catasto

    Infine, l’articolo 2 del decreto introduce una procedura automatizzata di aggiornamento delle qualità e classi di coltura per i terreni monitorati da AGEA.

    I proprietari e conduttori non dovranno più presentare la denuncia di variazione colturale per queste particelle: sarà AGEA stessa a comunicare le modifiche al catasto. L’obbligo resta solo per i terreni non sottoposti a monitoraggio.

    Le nuove disposizioni si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta 2024, per i contribuenti con anno solare coincidente con il periodo d’imposta.

  • Agricoltura

    Aiuti imprese acquacoltura: regole per le domande

    Con decreto direttoriale n. 303381 del 3 luglio 2025 il MASAF ha pubblicato le regole per presentare le domande per gli aiuti alle imprese dell'acquacoltura.

    In particolare si dettano i criteri, le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze e l'ottenimento delle compensazioni a valere sulle risorse previste dall'Obiettivo specifico 2.1 – AZIONE 7 – INTERVENTO CODICE 221707 – "Sostegno alle imprese di acquacoltura". 

    Le istante vanno inviata complete di documentazione entro e non oltre le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana su cui è avvenuta la pubblicazione del relativo comunicato.       

    Aiuti imprese acquacoltura 2025: le risorse disponibili e i beneficiari

    La dotazione finanziaria di questi sostegni è pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

    Il contributo sarà garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse finanziarie allocate non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, è prevista la possibilità di rimodulare l’importo complessivo del contributo che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze ammissibili ed al relativo valore della compensazione.

    Sono ammessi a presentare istanza di sostegno i seguenti soggetti:

    • Micro imprese
    • PMI 

    del settore acquicolo come definite nell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.

    Ai fini delle istanze è bene evidenziare che sono ritenuti ammissibili le operazioni che prevedono l’attuazione di misure compensative volte a coprire le perdite a seguito di sospensione temporanea delle attività a causa di una moralità di massa eccezionale dovuta a fenomeni naturali a forte variabilità

    Aiuti imprese acquacoltura 2025: presenta la domanda

    I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza tutta la documentazione ad essa inerente entro e non oltre le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana su cui è avvenuta la pubblicazione del relativo comunicato.

    Attenzione al fatto che qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data si intende protratta al successivo primo giorno feriale.

    L’istanza completa di documentazione deve essere inoltrata, a pena di esclusione per irricevibilità, a mezzo PEC all’indirizzo: 

    • aoo.pemac@pec.masaf.gov.it
    • con oggetto:  “Avviso Azione 7– Obiettivo Specifico 2.1 del PN FEAMPA 2021-2027- Intervento di codice 221707 – Decreto Direttoriale n._________ del _________ – INDICAZIONE DEL NOME DEL PROPONENTE”.

    Le domande potranno essere trasmesse esclusivamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  • Agricoltura

    Aiuti ISMEA: dal 1° luglio nuove regole per il rinvio rate in caso di calamità

    ISMEA ha approvato i criteri per la concessione del Rinvio Rate applicabili dal 1° luglio 2025scarica qui il fac simile per le richieste.

    Rinvio rata aiuti ISMEA: nuove regole dal 1° luglio

    Il documento di ISMEA specifica che i criteri si applicano ai vari strumenti, ad eccezione delle vendite con pagamento rateale effettuate nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel rispetto dei Regimi di Aiuto nell’ambito dei quali sono incardinate le operazioni per le quali è richiesto il rinvio rate.
    Al rinvio rate si può accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

    • eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità o aziende agricole colpite da fitopatie o epizoozie;
    • gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
    • epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
    • usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.

    L’assegnatario, o un suo delegato munito di apposita delega, può presentare l’istanza di rinvio rate sulla base della modulistica predisposta da Ismea, scarica qui il fac simile da utilzzare dal 1° luglio 2025, allegando il provvedimento che attesta una delle condizioni di cui ai precedenti punti 1,2,3,4.

    Rinvio rata aiuti ISMEA: chi può accedere

    Potranno essere ammesse all’istruttoria per il rinvio delle rate esclusivamente:

    • le istanze presentate dalle aziende in regolare ammortamento o, in alternativa, le istanze pervenute prima della scadenza del termine indicato nell’eventuale lettera di diffida stragiudiziale. Decorso tale termine, il rinvio delle rate potrà essere concesso solo previo pagamento di almeno metà della morosità maturata e contestata in diffida.
    • le istanze presentate da aziende che non si trovino in una situazione di risoluzione contrattuale, ossia che non abbiano accumulato una morosità superiore a due rate annuali o quattro rate semestrali, oltre alle eventuali rate rinviabili. In caso contrario, il pagamento della differenza sarà una condizione imprescindibile per poter accedere allo strumento di rinvio rate.

    Attenzione al fatto che sono rinviabili solo le rate (semestrali o annuali) che sono scadute nei 12 mesi successivi al verificarsi dell’evento.

    Solo nel caso in cui l’utente sia in possesso di un decreto di estirpo delle piante e di abbattimento degli animali e quindi ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 3, l’Istituto valuterà, in base all’estensione del danno subito ed all’impatto sulla redditività futura, la possibilità di rinviare ulteriori annualità fino ad un massimo di due (o quattro semestralità) rispetto all’anno in cui si è manifestato l’evento.

    In caso di utente che presenta le condizioni di cui al punto 4, l’istanza dovrà essere corredata dal provvedimento giudiziale di sospensione e sarà possibile rinviare le rate sulla base di quanto riportato nel provvedimento stesso. 

    L’Istituto può, comunque, prevedere termini e condizioni di sospensione più favorevoli a quelle previste dal provvedimento per agevolare il rientro in bonis dell’utente.

    Negli ultimi tre anni del piano di ammortamento non è possibile presentare l’istanza di rinvio rate.

    Per tale casistica può essere proposto un piano di rientro nel breve periodo da presentare ad Ismea tramite specifica richiesta all’indirizzo PEC: ismea@pec.ismea.it.

    In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine. 

    La risoluzione del contratto potrà essere predisposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.

    Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove possibile, l’utente può scegliere una delle seguenti modalità di rideterminazione del piano di ammortamento: 

    • a) Rinvio e rimodulazione. La misura prevede:
      • la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      • la generazione di un nuovo piano di ammortamento a rata costante dell’importo così ottenuto, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento originario, per una durata a scelta dell’assegnatario, fino ad un massimo della durata residua del piano originario;
    • b) Rinvio e allungamento. La misura si applica ai finanziamenti la cui durata originaria sia inferiore alla durata massima prevista per i finanziamenti di cui al medesimo regime. Essa prevede:
      • la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      •  l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
      •  la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime (durata massima 30 anni);
    • c) Rinvio ed estensione. La misura prevede l’estensione della durata del piano di ammortamento originario del numero delle rate rinviabili sulla base dei provvedimenti presentati. L’estensione può essere richiesta una sola volta nel corso del piano di ammortamento tenendo in considerazione eventuali rinvii rate già concessi con la medesima modalità (senza considerare misure straordinarie adottate dall’Istituto). La misura prevede:
      •  la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      • l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
      • la generazione di un nuovo piano di ammortamento che prevede l’estensione della durata originaria del numero di rate (annuali o semestrali) rinviabili ed il cui tasso sia pari:
      • o a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima
      • prevista per i finanziamenti del medesimo regime;
      • o a quello di mercato per il periodo residuale.

    Sempre al fine di agevolare il rientro in bonis degli utenti, unitamente alle misure sopra descritte, può essere concessa, per una sola volta, e ciò anche per le vendite con pagamento rateale sottoscritte nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel corso del piano di ammortamento:

    • la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale, e viceversa
    •  lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale.

    Si fa presente che, sulle rate oggetto di rinvio, non saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.

  • Agricoltura

    Espropri, servitù e diritti di superficie: assistenza assegnatari ISMEA

    Ismea ha pubblicato un avviso datato 6 giugno sul riodino fondiario con i criteri di ripartizione delle indennità approvati con delibera del CdA n. 15 del 28 aprile 2025, vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

    Espropri: assistenza ISMEA

    Le regole approvate evidenziano che nel caso di esproprio, sia parziale che totale del fondo, l'indennità stimata ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., oppure determinata forfettariamente, è incamerata integralmente da ISMEA per essere imputata, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario, a decurtazione del debito residuo di cui all'atto di vendita con patto di
    riservato dominio.
    L'eventuale maggiorazione riconosciuta dagli Enti espropriandi per incentivare la cessione volontaria del bene sarà incamerata da ISMEA a titolo proprio.
    L’indennità riconosciuta a ISMEA per deprezzamento dei terreni è imputata anch'essa a decurtazione del debito residuo, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario.
    Per debito residuo deve intendersi l’ammontare della mera quota capitale. 

    Eventuali eccedenze rispetto al debito residuo, previe verifiche contabili volte ad accertare eventuali pendenze dell’impresa assegnataria e quant’altro dovuto a ISMEA, saranno restituite alla stessa impresa assegnataria.
    Ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal D.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, all'assegnatario, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42, comma
    1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. La suddetta indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i.

    Si rimanda, per le altre regole, alla consultazione del documento ISMEA pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto.

  • Agricoltura

    Formazione nelle aziende agricole: regole per il credito d’imposta

    Pubblicato in GU n 120 del 26 maggio il Decreto 1° aprile del Ministero dell'Agricoltura con le regole per il credito di imposta per la formazione nelle aziende agricole.

    Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
    Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta Ufficiale, e quindi trenta giorni a partire dal 26 maggio, sarà  approvato il modello di comunicazione, con le  relative istruzioni, con definizione di contenuto, modalita' di trasmissione e data,  di invio che  non  puo' essere fissata oltre trenta giorni dall'emanazione  del  provvedimento, a  partire dalla quale e' effettuata la comunicazione. 

    Credito d’imposta formazione aziende agricole: quanto e a chi spetta

    In dettaglio il Decreto reca  le  disposizioni applicative per l'attribuzione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti  di Stato, del contributo, sotto forma di credito  di  imposta,  previsto dall'art. 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, in favore dei  soggetti di cui all'art. 2 in relazione alle spese  sostenute  nell'anno  2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti  alla  gestione dell'azienda agricola, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024.
    Il credito di imposta  concesso  e'  pari  all'80%  delle  spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e  idoneamente  documentate, fino ad un importo complessivo massimo  di  euro  2.500  per  ciascun beneficiario. 

    Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli  di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2024.
    Il requisito dell'eta' anagrafica ddeve  essere posseduto al momento in  cui  le  spese  ammissibili si  considerano sostenute

    Credito d’imposta formazione aziende agricole: spese ammissibili

    Sono ammissibili le spese per la partecipazione a  corsi di formazione effettivamente sostenute nel  2024, rientranti  nelle seguenti categorie:

    • a)  spese  per  l'acquisizione  di  competenze,  come  corsi   di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla  gestione dell'azienda agricola;
    • b) spese di  viaggio  e  soggiorno  per  la  partecipazione  alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del  50% dell'ammontare delle spese di cui all'art. 1, comma 2.

    Le spese si  considerano  effettivamente sostenute al momento del loro pagamento secondo le modalità indicate di seguito.

    Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti  intestati  al soggetto  beneficiario  e  con  modalità che  consentono  la  piena tracciabilita' del pagamento  e  l'immediata  riconducibilita'  dello stesso alla  relativa  fattura  o  ricevuta.  

    E' altresi'  richiesta l'esibizione di un attestato di frequenza del  corso  rilasciato  dal soggetto erogante.

    L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile  all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo  effettivo non recuperabile.

    Credito d’imposta formazione aziende agricole: utilizzo

    Il credito di imposta è utilizzabile  esclusivamente   in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal  terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento  di cui all'art. 4, comma  4,  e,  comunque,  non  prima  della  data  di conclusione del corso di formazione.

    L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi  dell'art. 4 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

    Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  deve  essere indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo d'imposta nel corso del quale e' presentata la comunicazione  di  cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto e nelle  dichiarazioni  dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a  quello  nel quale se ne conclude l'utilizzo.
    Ai sensi dall'art. 6, comma 1, della legge n. 36  del  2024,  il credito d'imposta puo' essere usufruito entro il secondo  periodo  di imposta successivo a quello in cui la spesa e' stata sostenuta.
    Il soggetto beneficiario decade dal credito d'imposta in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti  ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non  veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. 

  • Agricoltura

    Imposta sostitutiva imprese giovani in agricoltura: codici tributo

    Con Risoluzione n 31 del 28 aprile le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36 prevista dal regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura.

    Leggi anche: Impresa agricola giovanile: nuove agevolazioni 2024

    Imposta sostitutiva imprese giovanili in agricoltura: codici tribut

    La Risoluzione evidenzia che l’articolo 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36, ha previsto che i soggetti di cui all’articolo 2 della medesima legge, che intraprendono un’attività d’impresa nell’agricoltura, hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
    Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “4083” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto I rata – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
    • “4084” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
    • “4085” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Saldo – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
    • “4086” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto I rata – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
    •  “4087” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
    • “4088” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Saldo – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”

    Allegati:
  • Agricoltura

    Piccola proprietà contadina: quando si decade

    Con Risposta a interpello n 86 del 3 aprile le Entrate chiariscono il perimetro della decadenza della piccola propriatà contadina.

    Piccola proprietà contadina: quando si decade

    La società istante, iscritta nel registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio e composta da due soci persone fisiche, di cui uno in possesso della qualifica di coltivatore diretto (iscritto nella relativa gestione previdenziale e
    assistenziale agricola), afferma di aver acquistato, nel 2023, dei fondi rustici oggetto di procedura esecutiva presso il  con decreto di trasferimento del 2024, per un valore di euro 224.000,00, usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. 

    A causa degli elevati costi di gestione, la Società intende procedere alla rivendita dei fondi, prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, a favore di altro coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale. 

    La Società chiede se la suddetta alienazione, possa determinare la decadenza dall'agevolazione per la piccola proprietà contadina fruita.

    Le Entrate hanno dapprima replicato che la Corte di Cassazione ha precisato che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle «di carattere eccezionale che […] esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione […] e non ammettono interpretazioni analogica o estensiva […] con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa» 

    L'articolo 2, comma 4 bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce che «Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale […] sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. […]. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni». 

    Al riguardo, l'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevede che:

    • «La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto»;
    •  «Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto […]»

    Inoltre la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza n. 32149 del 31 ottobre 2022, ha precisato che «nel momento in cui l'imprenditore chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge, è consapevole delle condizioni poste dal legislatore per fruirne e di conseguenza, ove intenda mantenerle, deve organizzare la propria impresa in modo da poter ottemperare alle suddette condizioni.» e, con particolare riferimento alle cause di decadenza, ha chiarito che

    «La dizione letterale del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4bis […] nel prevedere quale causa di decadenza la cessazione della conduzione diretta dei terreni, non consente letture alternative a quella applicata dal giudice d'appello. Si tratta di una norma che prevede una agevolazione tributaria e pertanto, di stretta interpretazione; ciò che rileva, ai fini della decadenza dalla agevolazione, è il fatto oggettivo della cessazione della coltivazione diretta, mentre il legislatore non attribuisce valenza alle ragioni per le quali ciò avviene». 

    Come emerge chiaramente dal testo normativo, nel porre quale condizione di non decadenza dall'agevolazione in esame la non alienazione del fondo prima del trascorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, il Legislatore ammette quale unica eccezione l'alienazione del fondo o la sua concessione in godimento a favore «del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.».

    La decadenza dall'agevolazione in esame, pertanto, non può essere neutralizzata dalla circostanza per cui la rivendita infraquinquennale venga disposta a favore di altro soggetto avente diritto, se quest'ultimo è diverso da uno dei soggetti puntualmente indicati dalla norma.

    Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, la vendita dei suddetti fondi a favore di un soggetto diverso dal coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, esercente l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, comporta la decadenza dall'agevolazione fruita dalla Società, ai sensi dell'articolo 2, comma 4bis, decreto legge n. 194 del 2009.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Consulenza aziendale in Agricoltura: nuove regole coerenti con la PAC

    Pubblicato in GU n 52 del 4 marzo il Decreto 19 febbraio 2025 che  istituisce  il  Sistema  di  consulenza aziendale in Agricoltura.

    Il decreto stabilisce  le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura  al  fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale,  istituito  dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91  convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  con  le previsioni di cui al regolamento 2021/2115  e  del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall'Italia ai  sensi  dell'art. 104 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/2115. 

    In sintesi, le disposizioni riguardano la consulenza aziendale resa alle imprese agricole, in relazione a tematiche idonee a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’art. 6 del regolamento (Ue) 2 dicembre 2021 n. 2115 e coerenti con l’art. 15 paragrafo 4 del medesimo regolamento, su: “aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici” 

     Ai fini del decreto si intende per: 

    • a)  «consulente»:  persona  fisica  in  possesso  di   qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per  la fornitura di servizi di consulenza; 
    • b) «destinatario del servizio»:  imprese  agricole,  forestali  e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza; 
    • c) «prestatore di servizi di  consulenza»:  soggetto  pubblico  o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che,  ove  previsto, contempli, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti; 
    • d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome. 
    • e)  «servizi  di  consulenza»:  l'insieme  di  interventi  e   di prestazioni  tecnico-professionali fornite   dai   consulenti   alle imprese, anche in forma aggregata; 
    • f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto  dei  servizi  di consulenza  idonei  a  perseguire  gli  obiettivi  specifici  di  cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del  regolamento  UE 2115/2021. 

    Consulenti aziendali in agricoltura: i requisiti

    In particolare ai sensi dell'art 4 del Decreto in oggetto sono considerati in possesso  di  qualifiche adeguate  ai  fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini e  ai collegi  professionali  nelle rispettive tematiche di consulenza.
    Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di  consulenza, i seguenti soggetti: 

    • a) i consulenti in possesso di titolo  di  studio  adeguato  alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di  almeno ventiquattro  mesi,  non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche. 
    • b) i consulenti in possesso di titolo  di  studio  adeguato  alle tematiche  oggetto di consulenza  e attestato di   frequenza/con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3. 

    Le attività di formazione di base devono rispettare i  seguenti criteri minimi:

    • a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti  o  enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale; 
    • b) avere una durata non inferiore a  24  ore  in  ciascuna  delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che  puo'  includere  anche  i  temi  connessi  alla  metodologia  di erogazione del servizio di consulenza. 
    • c) prevedere al  termine  del  percorso  formativo  una  verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto. 

    Le attività di  aggiornamento  professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti  i  consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale. 

    Per gli iscritti agli ordini e ai  collegi  professionali  viene assunta  come  valida  e  sufficiente  la formazione prevista   dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 

    Le attività di aggiornamento professionale devono rispettare  i seguenti criteri minimi: 

    • a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti  o  enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale; 
    • b) avere una durata non inferiore a  12  ore  in  ciascuna  delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza; 
    • c) prevedere al  termine  del  percorso  formativo  una  verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza. 

    Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui  ai commi 3 e 6, la frequenza  è  obbligatoria  e deve  essere  pari  o superiore al 75% delle ore di corso previste. 

    L'abilitazione all'esercizio  dell'attività  di  consulente  in materia  di  utilizzo  sostenibile  dei  prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1  del  Piano  d'azione  nazionale  per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

    Consulenti aziendali in agricoltura: il Registro Unico

    Viene previsto che le Regioni e Province  autonome  identificano  i  prestatori  di servizi di consulenza nel rispetto  dei  propri  ordinamenti  previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli  articoli  3 e  4  e aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito  dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016,  entro novanta giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.
    Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste