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Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo
Le Entrate pubblicano la Risoluzione n 56 del 26 novembre si pubblica il codice tributo per l'utilizzo del credito ZES Mezzogiorno Agricoltura.
Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo
L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto che, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in argomento e sono state determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
“7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”,
Relativamente alla compilazione dell'F24 le Entrate indicano che:
- nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione,
- nella colonna “importi a debito versati”.
- Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
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Bonus ZES Agricoltura: % spettante
Con il Provvedimento n 429889 del 28 novembre le Entrate hanno fissato la percentuale di fruibilità dello stesso credito di imposta.
Il credito d'imposta ZES agricoltura è il contributo per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.
Bonus ZES Agricoltura: % spettante
Con il provvedimento in oggetto la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al paragrafo 4.3 del Provvedimento ADE n. 387400 del 15 ottobre 2024 è pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale suddetta, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 5 del provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Leggi: Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre per tutte le regole della misura.
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Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre
Pubblicato il Modello utile a richiedere il credito d'imposta per l'agricoltura della ZES Unica.
In particolare, le Entrate con il Provvedimento n 418393 del 18 novembre pubblicano modello e istruzioni per l'utilizzo del credito di imposta in oggetto.
Ricordiamo che il DL Agricoltura convertito il Legge n 101/2024 ha previsto un credito di imposta per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acqucoltura, impiantate nella ZES Unica del Mezzogiorno.
Nella GU n 264 dell'11 novembre è stato pubblicato il Decreto 18 settembre 2024 del Ministero dell'Agricoltura con le regole attuative della misura, vediamo tutte le regole.
Credito ZES Unica Agricoltura: che cos’è
Nella Legge di conversione del Dl Agricoltura viene confermata l'introduzione dell'16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto.
La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo.
Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell’acquacoltura.
Con le novità si concede, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con esclusivo riferimento all’acquisto di beni strumentali di cui al comma 2 destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, un credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.
Nello specifico, vengono ricompresi tutti gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, finalizzati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Si prevede, altresì, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un limite pari al 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Infine, restano esclusi dall’agevolazione i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro.
Credito ZES Unica Agricoltura: il decreto attuativo
Con il Decreto 18 settembre del Ministero dell'Agricoltura si recano le disposizioni applicative per l'attribuzione alle imprese, di cui all'art. 2, del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.
Sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.Gli immobili oggetto di investimento devono effettivamente essere utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, salve le ulteriori limitazioni previste dalle disposizioni del Capo II del presente decreto.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.Credito ZES Unica Agricoltura: i beneficiari
Son beneficiari del credito d'imposta:
- a) le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- b) le imprese attive nel settore forestale;
- c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Credito ZES Unica Agricoltura: le domande dal 20 novembre
Viene previsto che per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto.
Con provvedimento n 418393 del 18 novembre delle Entrate, viene approvato il modello per la Comunicazione da inviare dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:- a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente presentata.
La Comunicazione è utilizzata dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all’articolo 1, comma 2, del decreto, effettuati a decorrere dal 16 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024 e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE”), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
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Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre
Entro il 18 novembre bisogna inviare la comunicazione per il bonus agricoltura mezzogiorno.
Ricordiamo che è stato pubblicato il Provvedimento ADE n 387400 del 15 ottobre, con cui si approva il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise.
Vediamo tutte le regole.
Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno che cos’è
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2023 un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno quali: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle 8 deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
A tal fine si prevede l’obbligo della presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte dei destinatari della misura agevolativa e stabilisce che l’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per la fruizione del credito d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia.
Per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023 si provvede l'agevolazione, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024, adottato con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12 giugno 2024.
Con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni, e sono definiti i termini e le modalità di trasmissione telematica.
Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno: presenta la domanda dal 17.10
Il modello è utilizzato per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura.
La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “CIMAGRICOLTURA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine fissata al 18 novembre e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno: utilizzo
Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito risultante dalla Comunicazione è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Per determinare il superamento del limite di euro 150.000 si tiene conto anche dei crediti d’imposta riconosciuti a seguito della presentazione del modello CIM17, modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, e del modello CIM23, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo 5 modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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Agevolazioni in agricoltura: domande per Generazione terra fino al 29.11
Ismea, a seguito della apertura delle domande per la misura Generazione terra avvenuta il 30 ottobre scorso, con avviso informa del fatto chel la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 29 novembre 2024.
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse.La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.
La misura finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola ovvero avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura, in qualità di capo azienda.
L'intervento finanziario prevede:
- 1) 1.500.000 euro, in caso di Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza;
- 2) 500.000 euro, in caso di Giovani startupper con titolo. Nel limite non sono compresi oneri quali spese notarili, tasse, imposte od altre voci analoghe.
Le domande per generazione terra possono essere presentate dal 30 ottobre prossimo sul portale ISMEA, vediamo tutte le regole.
Generazione Terra 2024: che cos’è?
ISMEA con un comunicato del 20 settembre informa della nuova edizione di generazione terra con cui si finanziano i giovani imprenditori agricoli che vogliono acquistare terreni.
In dettaglio la misura Generazione Terra 2024 è finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.
Generazione Terra 2024: i beneficiari dell’agevolazione in agricoltura
L'agevolazione per l'agricoltura erogata da ISMEA si rivolge a:
- a) Giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono: ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- b) Giovani startupper con esperienza (GSE) (età non superiore a 41 anni) che intendano acquistare un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.
- c) Giovani startupper con titolo (GST), di età non superiore a 35 anni non compiuti, che, ancorché privi di esperienza in campo agrario, intendano avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura tramite l’acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.
Generazione Terra 2024: presenta la domanda entro il 29 novembre
L’accreditamento, la compilazione e la presentazione delle domande per generazione terra 2024 possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 29 novembre 2024.
Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando la modulistica disponibile sul portale ISMEA.
In seguito alla corretta presentazione della domanda, il sistema restituisce all’Utente il codice progetto.
L’Utente riceve, quindi, presso l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) che ha fornito in fase di compilazione, la comunicazione di avvenuta presentazione della domanda, corredata dall’indicazione della data e dell’ora in cui la presentazione ha avuto luogo.
Tale indicazione costituisce il solo termine utile ai fini della individuazione dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso alla misura Generazione Terra 2024
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Filiera frutticola delle pere: regole per le domande di aiuti 2024
Pubblicato in GU n 246 del 18 ottobre e in vigore da oggi 21 ottobre, il Decreto ministeriale del 13 settembre ai sensi dell’articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” per il sostegno alla filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) per l’anno 2024, vediamo a chi spettano.
Imprese filiera frutticola delle pere: sostegni 2024, le regole
Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, e alluvioni sono destinate alle aziende agricole specifiche risorse.
In particolare, le risorse destinate all’aiuto ammontano a 15 milioni di euro per la filiera frutticola della pera, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di provenienza dell’esercizio 2023.
Imprese filiera frutticola delle pere: condizioni per l’aiuto 2024
Il sostegno è concesso alle aziende agricole che nell’anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione delle pere, a condizione che abbiano subito al giorno di presentazione della domanda un decremento del valore della produzione dell’anno 2024, superiore al 30 per cento rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno 2022.
Tale valore si intende al netto di eventuali altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate spettanti ai soggetti beneficiari ed effettivamente percepiti dagli stessi a seguito di denuncia di sinistro.
Il valore della produzione di riferimento è quello individuato come standard value con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 giugno 2024 n. 287214 e successive modifiche ed integrazioni, per il settore di riferimento.
È fatta salva la possibilità per il Soggetto beneficiario di dimostrare mediante idonea documentazione, anche fiscale, un valore della produzione superiore a quello medio di cui al citato decreto ministeriale.
La superficie coltivata deve risultare dal piano di coltivazione grafico presente nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario e registrato nel Sistema Informativo Nazionale al 30 agosto per l’anno di riferimento della presente campagna.
Possono proporre domanda solo le aziende agricole titolari di fascicolo aziendale al momento della presentazione della stessa.
Imprese filiera frutticola delle pere: l’ammontare degli aiuti
È concesso un aiuto individuale così definito:
- a) pere: fino a euro 1.100,00 per ettaro.
Fermo restando l’importo dell’aiuto, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta.
AGEA comunica formalmente al Ministero l’eventuale rimodulazione dell’importo unitario non appena completata la raccolta delle domande in base ai termini di presentazione definiti nelle proprie istruzioni operative.
Aiuti 2024 imprese filiera frutticola delle pere: come fare domanda
Il Soggetto beneficiario presenta ad AGEA, quale soggetto gestore della misura, apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto secondo le modalità definite da AGEA sulla base di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto.
AGEA può attuare meccanismi di delega per la raccolta delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.
AGEA utilizza i piani di coltivazione grafici registrati nel fascicolo aziendale del SIAN, aggiornato dagli Organismi pagatori territorialmente competente.
La domanda è corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dall’atto emanato da AGEA.
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Aiuti alle imprese per la moria del Kiwi: tutte le regole
Nel decreto ministeriale del 18 settembre il Ministero dell'agricoltura ha disciplinato gli aiuti per le imprese di produzione del Kiwi per la moria 2023.
La misura è stata prevista dal DL Agricoltura convertito in Legge n 101/2024 pubblicata in GU n 163 del 13 luglio
Tutte le regole degli aiuti al settore del kiwi.
Imprese produzione del Kiwi: sostegni dal Dl Agricoltura
L’articolo 3 del DL Agricoltura prevede misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici.
Le misure di sostegno di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l’accesso, prevedono:
- contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato,
- prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato,
- proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali.
La dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” viene incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole.
La ripartizione delle somme tra le regioni sarà effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della “moria del kiwi”.
La dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Aiuti Imprese Kiwi 2024: tutte le regole
Viene pubblicato in GU n 232 del 3 ottobre, il Decreto dell'Agricoltura del 18 settembre con interventi compensativi per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi.
In particolare, l'art 1 del decreto stabilisce che i danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di kiwi che a causa delle suddette infezioni abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:- a) sono versati unicamente a seguito di disposizioni amministrative nazionali di contenimento del fenomeno della moria del kiwi, che saranno emanate per la campagna 2024;
- b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
- i. un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
- ii. misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente dello Stato membro;
- iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi 1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30, paragrafo 1, e dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
Il programma e le misure di cui alla lettera b), conterranno una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.
Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.
Gli aiuti sono limitati ai costi e ai danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.
Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dall'anno 2023, periodo in cui sono state registrate le perdite causate alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, e gli aiuti possono essere erogati entro il 31 dicembre 2027.
Il regime di aiuto finanzia solamente il risarcimento del danno da perdita di prodotto dovuto al fenomeno della moria del kiwi e da moria delle piante di actinidia ai sensi del comma 10 dell'art. 26, regolamento (UE) 2022/2472, con esclusione di contributi per le misure di prevenzione.L'indennizzo per i danni alle produzioni è calcolato tenendo conto delle produzioni di kiwi ottenute nel 2023 rispetto alla media delle produzioni ottenute nel triennio precedente o quinquennio precedente, in questo caso va tolta la produzione più elevata e quella più bassa e si fa la media delle tre rimanenti.
Per le piante di actinidia distrutte si considera il costo di rimpiazzo nell'ambito del programma pubblico di cui all'art. 1, comma 2.
Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che il mancato contenimento del fenomeno della moria del kiwi sia stato causato deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza.
Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili.L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
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Costituzione delle servitù: la Cassazione conferma l’aliquota al 9%
Con la Sentenza n 23489 del 2 settembre la Suprema Corte torna sul problema dell'imposta di registro per l'atto costitutivo delle servitù.
Viene confermato l'orientamento passato secondo cui l'imposta di registro è al 9% tanto se riguarda un fondo agricolo, quando se riguarda un fondo non destinato all'agricoltura, vediamo maggiori dettagli.
Costituzione delle servitù: la Cassazione conferma l’aliquota al 9%
La sentenza della Corte di Cassazione n. 23489 del 2 settembre 2024 ribadisce che l'aliquota dell'imposta di registro da applicare agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli è del 9%, e non il 15%.
Questo orientamento, già confermato in diverse precedenti sentenze, si fonda sulla distinzione tra i concetti di trasferimento e costituzione di diritti reali di godimento.
In particolare, la servitù non implica un trasferimento di proprietà ma solo una compressione del diritto del proprietario del fondo servente, a favore di un altro fondo (dominante), e pertanto non ricade sotto le norme che prevedono l'aliquota più alta del 15%.
L'aliquota del 15% resta applicabile solo per i trasferimenti veri e propri di terreni agricoli a soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Citando le norme nell’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al Tuir (il Dpr 131/1986, Testo unico dell’imposta di registro):
- al comma 1 vengono menzionati gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e a essi viene applicata l’aliquota del 9%;
- al comma 3 viene invece disposta l’aliquota del 15 per cento se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
Secondo la Corte di cassazione, dato che la servitù non può essere oggetto di un trasferimento, l’atto costitutivo della servitù deve essere collocato nel comma 1 e quindi a non può che applicarsi l’aliquota del 9%, qualunque sia la natura del fondo ove la servitù viene impressa.
Con la Sentenza in oggetto viene quindi respinta (come da altre sentenze) la tesi dell’Agenzia secondo cui il sostantivo trasferimento, utilizzato nel comma 3, sarebbe da intendere come espressione riassuntiva del concetto di atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.
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Più Impresa ISMEA: agevolazioni donne e giovani domande ammissione entro il 30 settembre
Parte la misura per le imprese agricole per donne e giovani denominata Più Impresa.
In particolare, ISMEA comunica le date di apertura e chiusura del periodo di preconvalida e del periodo di convalida relativi alle domande di ammissione alle agevolazioni Più Impresa:
- periodo di preconvalida: dal 29 luglio 2024, alle ore 12:00 al 30 settembre 2024, alle ore 12:00, e
- periodo di convalida: dal 5 settembre 2024, alle ore 12:00 al 30 settembre 2024, alle ore 18:00.
La misura Più Impresa è dedicata ai giovani e alle donne che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno due anni e intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività con un piano di investimenti fino ad 1,5 milioni di euro.
Viene precisato che ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12:00 alle ore 18:00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Durante il periodo di preconvalida sarà possibile compilare e preconvalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.
Durante il periodo di convalida sarà possibile compilare, preconvalidare e convalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.
La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni Più Impresa.La data e l'ora di convalida della domanda costituiscono data ed ora di presentazione della stessa.
In nessun caso, la data e l'ora della preconvalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà esclusivamente secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.
Più Impresa ISMEA agricoltura: i beneficiari
Il Decreto 23 febbraio pubblicato in GU n 86 del 12 aprile prevede che la misura è rivolta:
- a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- i. essere costituite da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- ii. esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- iii. essere amministrate e condotte da un giovane di eta' compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere composte, per oltre la meta' delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o dicoltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle
agevolazioni; - iv. essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da non piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
- v. avere sede operativa nel territorio nazionale;
- b) alle micro-imprese e piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti ii, iii e v del presente articolo da almeno due anni
Più Impresa ISMEA: i progetti ammissibili
Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo perduto fino al trentacinque percento della spesa ammissibile.
Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purche' non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
- d) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
- e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita', migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
Attenzione i progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.
Accedi da qui al sito ISMEA per maggiori dettagli.
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Aiuti PAC 2024: domande ammissibili entro il 26 agosto
Pubblicato in GU del 30 luglio 2024 il decreto dell'Agricoltura del 28 giugno scorso in attuazione del regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.
Il decreto reca 8 articoli con modifiche a precedenti normative interessando tra le altre:
- la definizione di "seminativo",
- modifiche agli aiuti per gli impollinatori,
- l'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del decreto del Ministro dell'agricoltura 23 dicembre 2022, ecc.
Inoltre viene prorogato il termine per l'invio delle domande per gli aiuti PAC 2024, come si seguito specificato.
Aiuti PAC 2024: domande ammissibili entro il 26 agosto
Ai sensi dell'art 7 viene previsto che per l'anno di domanda 2024, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, sono posticipati al 31 luglio 2024.
Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.
Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto 2024, sono irricevibili.