• Agricoltura

    Formazione nelle aziende agricole: regole per il credito d’imposta

    Pubblicato in GU n 120 del 26 maggio il Decreto 1° aprile del Ministero dell'Agricoltura con le regole per il credito di imposta per la formazione nelle aziende agricole.

    Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
    Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta Ufficiale, e quindi trenta giorni a partire dal 26 maggio, sarà  approvato il modello di comunicazione, con le  relative istruzioni, con definizione di contenuto, modalita' di trasmissione e data,  di invio che  non  puo' essere fissata oltre trenta giorni dall'emanazione  del  provvedimento, a  partire dalla quale e' effettuata la comunicazione. 

    Credito d’imposta formazione aziende agricole: quanto e a chi spetta

    In dettaglio il Decreto reca  le  disposizioni applicative per l'attribuzione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti  di Stato, del contributo, sotto forma di credito  di  imposta,  previsto dall'art. 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, in favore dei  soggetti di cui all'art. 2 in relazione alle spese  sostenute  nell'anno  2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti  alla  gestione dell'azienda agricola, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024.
    Il credito di imposta  concesso  e'  pari  all'80%  delle  spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e  idoneamente  documentate, fino ad un importo complessivo massimo  di  euro  2.500  per  ciascun beneficiario. 

    Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli  di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2024.
    Il requisito dell'eta' anagrafica ddeve  essere posseduto al momento in  cui  le  spese  ammissibili si  considerano sostenute

    Credito d’imposta formazione aziende agricole: spese ammissibili

    Sono ammissibili le spese per la partecipazione a  corsi di formazione effettivamente sostenute nel  2024, rientranti  nelle seguenti categorie:

    • a)  spese  per  l'acquisizione  di  competenze,  come  corsi   di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla  gestione dell'azienda agricola;
    • b) spese di  viaggio  e  soggiorno  per  la  partecipazione  alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del  50% dell'ammontare delle spese di cui all'art. 1, comma 2.

    Le spese si  considerano  effettivamente sostenute al momento del loro pagamento secondo le modalità indicate di seguito.

    Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti  intestati  al soggetto  beneficiario  e  con  modalità che  consentono  la  piena tracciabilita' del pagamento  e  l'immediata  riconducibilita'  dello stesso alla  relativa  fattura  o  ricevuta.  

    E' altresi'  richiesta l'esibizione di un attestato di frequenza del  corso  rilasciato  dal soggetto erogante.

    L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile  all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo  effettivo non recuperabile.

    Credito d’imposta formazione aziende agricole: utilizzo

    Il credito di imposta è utilizzabile  esclusivamente   in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal  terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento  di cui all'art. 4, comma  4,  e,  comunque,  non  prima  della  data  di conclusione del corso di formazione.

    L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi  dell'art. 4 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

    Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  deve  essere indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo d'imposta nel corso del quale e' presentata la comunicazione  di  cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto e nelle  dichiarazioni  dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a  quello  nel quale se ne conclude l'utilizzo.
    Ai sensi dall'art. 6, comma 1, della legge n. 36  del  2024,  il credito d'imposta puo' essere usufruito entro il secondo  periodo  di imposta successivo a quello in cui la spesa e' stata sostenuta.
    Il soggetto beneficiario decade dal credito d'imposta in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti  ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non  veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. 

  • Agricoltura

    Imposta sostitutiva imprese giovani in agricoltura: codici tributo

    Con Risoluzione n 31 del 28 aprile le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36 prevista dal regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura.

    Leggi anche: Impresa agricola giovanile: nuove agevolazioni 2024

    Imposta sostitutiva imprese giovanili in agricoltura: codici tribut

    La Risoluzione evidenzia che l’articolo 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36, ha previsto che i soggetti di cui all’articolo 2 della medesima legge, che intraprendono un’attività d’impresa nell’agricoltura, hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
    Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “4083” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto I rata – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
    • “4084” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
    • “4085” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Saldo – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
    • “4086” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto I rata – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
    •  “4087” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
    • “4088” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Saldo – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”

    Allegati:
  • Agricoltura

    Contributi PMI vitivinicole: domande entro 30 aprile

    Entro il 30 aprile si può presentare la domanda di aiuto alle PMI del settore vitivinicolo.

    Il MASAF ha pubblica le regole con il Decreto n 635212/2024.

    In dettaglio, si tratta delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.

    Beneficiarie della misura sono le imprese di cui all' articolo 5, la cui attività sia almeno una delle seguenti:

    • a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
    • b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione,
    • c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

      d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

    PMI vitivinicole: presenta domanda di aiuti 2025-2025

    La domanda di aiuto è presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d’intesa con le Regioni. 

    Dette modalità garantiscono l’apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande. 

    Attenzione al fatto che per l’annualità 2025/2026 la domanda di aiuto è presentata entro il 30 aprile 2025.

    La domanda di sostegno contiene, almeno, i seguenti elementi:

    • a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
    • b) descrizione dell’investimento con l’indicazione delle singole operazioni che costituiscono l’investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
    • c) la dimostrazione che i costi dell’investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
    • d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l’investimento proposto;
    • e) la prova che il proponente non sia un’impresa in difficoltà;
    • f) una relazione puntuale contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell’impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.

    PMI vitivinicole: misura degli aiuti 2025-2026

    Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. 

    Nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.

    Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell’Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE. 

    Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.

    Qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

    Le Regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.

    L’aiuto è versato solo se a seguito dei controlli in loco il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all’aiuto.

    Per gli Investimenti annuali, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l’aiuto, dopo i controlli in loco, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l’obiettivo generale risulti comunque raggiunto. 

    La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di progetto. L’aiuto è versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.

    È consentito al beneficiario chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto concesso, per un importo che non può superare l’80% del contributo dell’Unione.

    L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell’anticipo. le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l’eventuale concessione degli anticipi e fissano la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell’80%.

    La dotazione nazionale per il finanziamento dell’intervento è garantita fino all’esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Piccola proprietà contadina: quando si decade

    Con Risposta a interpello n 86 del 3 aprile le Entrate chiariscono il perimetro della decadenza della piccola propriatà contadina.

    Piccola proprietà contadina: quando si decade

    La società istante, iscritta nel registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio e composta da due soci persone fisiche, di cui uno in possesso della qualifica di coltivatore diretto (iscritto nella relativa gestione previdenziale e
    assistenziale agricola), afferma di aver acquistato, nel 2023, dei fondi rustici oggetto di procedura esecutiva presso il  con decreto di trasferimento del 2024, per un valore di euro 224.000,00, usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. 

    A causa degli elevati costi di gestione, la Società intende procedere alla rivendita dei fondi, prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, a favore di altro coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale. 

    La Società chiede se la suddetta alienazione, possa determinare la decadenza dall'agevolazione per la piccola proprietà contadina fruita.

    Le Entrate hanno dapprima replicato che la Corte di Cassazione ha precisato che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle «di carattere eccezionale che […] esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione […] e non ammettono interpretazioni analogica o estensiva […] con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa» 

    L'articolo 2, comma 4 bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce che «Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale […] sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. […]. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni». 

    Al riguardo, l'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevede che:

    • «La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto»;
    •  «Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto […]»

    Inoltre la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza n. 32149 del 31 ottobre 2022, ha precisato che «nel momento in cui l'imprenditore chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge, è consapevole delle condizioni poste dal legislatore per fruirne e di conseguenza, ove intenda mantenerle, deve organizzare la propria impresa in modo da poter ottemperare alle suddette condizioni.» e, con particolare riferimento alle cause di decadenza, ha chiarito che

    «La dizione letterale del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4bis […] nel prevedere quale causa di decadenza la cessazione della conduzione diretta dei terreni, non consente letture alternative a quella applicata dal giudice d'appello. Si tratta di una norma che prevede una agevolazione tributaria e pertanto, di stretta interpretazione; ciò che rileva, ai fini della decadenza dalla agevolazione, è il fatto oggettivo della cessazione della coltivazione diretta, mentre il legislatore non attribuisce valenza alle ragioni per le quali ciò avviene». 

    Come emerge chiaramente dal testo normativo, nel porre quale condizione di non decadenza dall'agevolazione in esame la non alienazione del fondo prima del trascorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, il Legislatore ammette quale unica eccezione l'alienazione del fondo o la sua concessione in godimento a favore «del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.».

    La decadenza dall'agevolazione in esame, pertanto, non può essere neutralizzata dalla circostanza per cui la rivendita infraquinquennale venga disposta a favore di altro soggetto avente diritto, se quest'ultimo è diverso da uno dei soggetti puntualmente indicati dalla norma.

    Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, la vendita dei suddetti fondi a favore di un soggetto diverso dal coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, esercente l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, comporta la decadenza dall'agevolazione fruita dalla Società, ai sensi dell'articolo 2, comma 4bis, decreto legge n. 194 del 2009.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo interessi agricoltura: regole per le domande

    Viene pubblicato in GU n 55 del 7 marzo il Decreto 30 dicembre 2024 del Ministero dell'agricoltura con Criteri e modalità per il riconoscimento del  contributo  del  Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.

    In particolare, si tratta della concessione del contributo di cui all'art. 5 è condizionata all'ottenimento, da parte del soggetto beneficiario di  una  delibera di concessione di un finanziamento, da parte di  soggetti di natura bancaria, individuati ai sensi degli articoli 13  e  64  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

    Il  finanziamento deve  avere una durata massima di cinque anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.
    Il  finanziamento  è comunque  erogato utilizzando, per la relativa quantificazione, i dati  relativi  al  tasso  riportato  nel contratto di  finanziamento,  firmato  dalle imprese beneficiarie.

    Vediamo quali imprese possono beneficiare del sostegno.

    Fondo interessi agricoltura: beneficiari

    Possono beneficiarie dei contributi le imprese agricole, e della pesca e dell'acquacoltura che alla  data della presentazione della domanda di cui all'art. 6

    • a) hanno una sede legale in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e, limitatamente alle  imprese agricole, risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola «attiva» o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, al 31 dicembre 2021;
    • b) risultano, limitatamente alle imprese agricole, agricoltori in attivita' ai sensi dell'art-4, paragrafo 5 del  regolamento  (UE)  n. 2021/2115 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
    • c) hanno sottoscritto una polizza  assicurativa  contro  i  danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli  impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi  e  vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti;
    • d)  non  rientrano  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione europea;
    • e) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario  con le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente decreto.

    Il soggetto gestore è individuato  in AGEA,  Agenzia per  le erogazioni in agricoltura che emanerà le proprie istruzioni operative entro 20 giorni dalla pubblicazione  del presente provvedimento  in GU e quindi a decorrere dal 7 marzo.

    Ageo inotre provvederà a predispone l'applicativo per la gestione della misura, alla definizione del modello di domanda, alla definizione termini  di  presentazione delle stesse, specificando gli  allegati obbligatori che devono corredarle Infine Agea esegui i controlli obbligatori di legge e quelli specifici per la misura,  effettua  il monitoraggio e  la rendicontazione di cui al successivo art. 8. 

    Fondo interessi agricoltura: qual è l’aiuto alle imprese

    In dettaglio l'agevolazione a fronte della delibera di concessione del finanziamento e del relativo contratto di finanziamento è concesso un contributo in  conto  interessi quantificato in  ragione  di  una percentuale pari,  al massimo,  al  50% del  tasso annuo nominale applicato dalla banca al  finanziamento. 

    L'importo individuale per ciascun beneficiario non può comunque superare l'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» di settore.
    L'agevolazione è concessa al soggetto beneficiario nei limiti dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de  minimis» secondo i massimali specifici previsti per le imprese agricole e del  settore della pesca e dell'acquacoltura  e nei limiti di spesa  indicati all'art. 1,  comma  4  del  decreto-legge  15  maggio  2024,  n.  63, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2024, n. 101.
    Le agevolazioni sono riconosciute previa verifica del soggetto gestore dell'ammissibilità dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente decreto
    Qualora, in esito alla raccolta delle domande presentate dai soggetti beneficiari, l'importo richiesto superi  lo stanziamento disponibile, il soggetto gestore quantifica la riduzione lineare percentuale del sostegno individuale spettante a ciascun beneficiario coerentemente allo sforamento. 

  • Agricoltura

    Consulenza aziendale in Agricoltura: nuove regole coerenti con la PAC

    Pubblicato in GU n 52 del 4 marzo il Decreto 19 febbraio 2025 che  istituisce  il  Sistema  di  consulenza aziendale in Agricoltura.

    Il decreto stabilisce  le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura  al  fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale,  istituito  dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91  convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  con  le previsioni di cui al regolamento 2021/2115  e  del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall'Italia ai  sensi  dell'art. 104 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/2115. 

    In sintesi, le disposizioni riguardano la consulenza aziendale resa alle imprese agricole, in relazione a tematiche idonee a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’art. 6 del regolamento (Ue) 2 dicembre 2021 n. 2115 e coerenti con l’art. 15 paragrafo 4 del medesimo regolamento, su: “aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici” 

     Ai fini del decreto si intende per: 

    • a)  «consulente»:  persona  fisica  in  possesso  di   qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per  la fornitura di servizi di consulenza; 
    • b) «destinatario del servizio»:  imprese  agricole,  forestali  e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza; 
    • c) «prestatore di servizi di  consulenza»:  soggetto  pubblico  o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che,  ove  previsto, contempli, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti; 
    • d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome. 
    • e)  «servizi  di  consulenza»:  l'insieme  di  interventi  e   di prestazioni  tecnico-professionali fornite   dai   consulenti   alle imprese, anche in forma aggregata; 
    • f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto  dei  servizi  di consulenza  idonei  a  perseguire  gli  obiettivi  specifici  di  cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del  regolamento  UE 2115/2021. 

    Consulenti aziendali in agricoltura: i requisiti

    In particolare ai sensi dell'art 4 del Decreto in oggetto sono considerati in possesso  di  qualifiche adeguate  ai  fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini e  ai collegi  professionali  nelle rispettive tematiche di consulenza.
    Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di  consulenza, i seguenti soggetti: 

    • a) i consulenti in possesso di titolo  di  studio  adeguato  alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di  almeno ventiquattro  mesi,  non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche. 
    • b) i consulenti in possesso di titolo  di  studio  adeguato  alle tematiche  oggetto di consulenza  e attestato di   frequenza/con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3. 

    Le attività di formazione di base devono rispettare i  seguenti criteri minimi:

    • a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti  o  enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale; 
    • b) avere una durata non inferiore a  24  ore  in  ciascuna  delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che  puo'  includere  anche  i  temi  connessi  alla  metodologia  di erogazione del servizio di consulenza. 
    • c) prevedere al  termine  del  percorso  formativo  una  verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto. 

    Le attività di  aggiornamento  professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti  i  consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale. 

    Per gli iscritti agli ordini e ai  collegi  professionali  viene assunta  come  valida  e  sufficiente  la formazione prevista   dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 

    Le attività di aggiornamento professionale devono rispettare  i seguenti criteri minimi: 

    • a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti  o  enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale; 
    • b) avere una durata non inferiore a  12  ore  in  ciascuna  delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza; 
    • c) prevedere al  termine  del  percorso  formativo  una  verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza. 

    Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui  ai commi 3 e 6, la frequenza  è  obbligatoria  e deve  essere  pari  o superiore al 75% delle ore di corso previste. 

    L'abilitazione all'esercizio  dell'attività  di  consulente  in materia  di  utilizzo  sostenibile  dei  prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1  del  Piano  d'azione  nazionale  per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

    Consulenti aziendali in agricoltura: il Registro Unico

    Viene previsto che le Regioni e Province  autonome  identificano  i  prestatori  di servizi di consulenza nel rispetto  dei  propri  ordinamenti  previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli  articoli  3 e  4  e aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito  dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016,  entro novanta giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.
    Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

  • Agricoltura

    Peste suina: sostegni per imprese per restrizioni 2023-2024

    Il MASAF Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato il Decreto del 19 febbraio con le regole per disporre un intervento finalizzato al sostegno delle imprese di allevamento suinicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.
    Per l’attuazione degli interventi sono stanziati euro 10 milioni.

    Il decreto prevede che i beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Organismo pagatore stesso.

    Peste suina: sostegni per imprese per restrizioni 2023-2024

    Possono beneficiare del sostegno le piccole e medie imprese (PMI), cosi come definite nell'allegato I del Reg 2022/2472, attive nella produzione primaria della filiera suinicola, situate sia all’interno che all’esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi,
    a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

    • a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto
    • b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso
    • c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio)

    Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche:

    • a) verri
    • b) scrofe
    • c) scrofette
    • d) suini da ingrasso
    • e) suinetti

    Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all’obbligo di restituzione.

    Peste suina 2023-2024: cosa compensano i sostegni

    ll sostegno è finalizzato a compensare le imprese delle perdite dovute a:

    • a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria;
    • b) mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
    • c) prolungamento vuoto sanitario;
    • d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione).

    Per le imprese di cui sopra il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importinunitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente Decreto.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo interessi Agricoltura: domande entro il 21 marzo

    ISMEA con un avviso del 19 febbraio informa del differimento del termine ultimo per le domande al Fondo interessi per il settore. In particolare le domande possono essere inviate entro le ore 12 del 21 marzo.

    Ricordiamo che dal 20 gennaio è possibile presentare le domande per il Fondo Interessi finalizzato a coprire, fino al 100% l'onere per interessi sostenuti per il 2023 dalle organizzazioni di produttori riconosciute e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino.

    Ricordiamo che ISMEA da attuazione a quanto previsto dal DM Agricoltura del 18 ottobre 2024 che ha fissato le modalità di concessione dei contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti dalle organizzazioni di produttori riconosciute, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, dei settori su indicati per gli interessi dovuti per l’anno 2023 sui prestiti bancari contratti a medio e lungo termine, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 15
    maggio 2024, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
    Il decreto si attua mediante l’utilizzo di 5 milioni di euro per l’anno 2024, per ciascuno dei settori indicati.

    Fondo interessi agricoltura: domande entro il 21 marzo

    L'ISMEA specifica che la compilazione e la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuate a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2025, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno 21 marzo (come prorogata dal 21 febbraio 2025).

    Clicca qui per accedere al portale dedicato.

    Attenzione al fatto che ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

    Fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande, ciascun soggetto può annullare e ripresentare la propria domanda. 

    Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e quindi convalidata.

    Nel caso di presentazione di più domande da parte di un medesimo soggetto, è considerata validamente acquisita l'ultima registrata dalla piattaforma informatica, entro il termine di scadenza. 

    Una domanda convalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall'utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il periodo di presentazione. 

    Ricordiamo che ai sensi dell'art 4 del DM 18 ottobre i soggetti di cui all’articolo 2, per accedere alla concessione dei contributi, presentano domanda attraverso la piattaforma informatica dell’articolo 3, previa registrazione sulla
    stessa, secondo le seguenti modalità:

    • a) rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione: – a).1. al riconoscimento come organizzazione o consorzio di organizzazioni, ai sensi del regolamento (UE) n. 2013/1308 – a).2. all’iscrizione presso la CCIAA – a).3. al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e relativi ai premi assicurativi (ai fini del rilascio del DURC) – a).4. alla corretta posizione rispetto agli adempimenti nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione – a)5. agli aiuti “de minimis” percepiti negli ultimi tre anni – a).6. al conto corrente dedicato al versamento dell’importo richiesto, unitamente all’elenco dei soggetti legittimati ad operare sullo stesso, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
    • b) allegando, ai fini dell’ammissibilità della domanda: – b).1. visura rilasciata dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, alla data contabile precedente di non oltre tre mesi quella di presentazione della domanda – b).2. piano di ammortamento del contratto di prestito – b).3. documentazione attestante l’importo degli interessi
      corrisposti per l’anno 2023, in relazione al contratto bancario di prestito, a medio o lungo termine, sottoscritto.

    La ricevuta di presentazione, rilasciata dalla piattaforma informatica, attesta la data e l’ora di presentazione della domanda.

    Fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande, individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ciascun soggetto può annullare e ripresentare la propria domanda.

    Nel caso di presentazione di più domande da parte di un medesimo soggetto, è considerata validamente acquisita l’ultima registrata dalla piattaforma informatica, entro il termine di scadenza.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Una tantum filiera apistica: regole per le domande

    Con il decreto 2 dicembre pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il MASAF definisce gli interventi a sostegno della filiera apistica.

    Al fine di sostenere gli imprenditori apistici  per  contrastare le conseguenze economiche  derivanti  dalla  concomitanza  di eventi climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socioeconomici di carattere internazionale, sono destinate alle imprese 10 milioni  di  euro,  a  valere sul  «Fondo per lo sviluppo  e  il sostegno delle  filiere agricole,  della pesca e dell'acquacoltura»  di provenienza dell'esercizio 2023.

    Il soggetto gestore, deputato a fissare le regole applicative per le domande e i controlli, è AGEA.

    Una tantum filiera apistica: i beneficiari

    In particolare, il richiedente l'aiuto deve  essere  in possesso dei seguenti requisiti:

    • a.  essere  un'azienda  agricola  a   conduzione   zootecnica   o orientamento misto, in forma singola o associata;
    • b. essere in regola con gli  obblighi  di  identificazione  degli alveari ed essere  registrato  in  Banca  dati  apistica (BDN)  come apicoltore professionista, che produce per la commercializzazione  ed esercita l'apicoltura in forma stanziale e/o praticando il  nomadismo anche ai fini dell'attivita' di impollinazione;
    • c. essere in possesso di  un  fascicolo  aziendale  validato  sul sistema  informativo  dell'organismo  pagatore AGEA   (SIAN),   come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.  503  del  1° dicembre 1999, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
    • d.  non  essere  in  situazioni  di   fallimento,   liquidazione, concordato preventivo,  amministrazione  straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attivita' o con in  corso  procedimenti che possano  determinare  una  delle  situazioni  anzidette,  sia  in relazione al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  per  le  procedure iniziate alla data del 15 luglio 2022, sia in  relazione  al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive  modificazioni  ed integrazioni, per le procedure iniziate a partire dal 15 luglio 2022;
    • e. per quanto attiene  alla  normativa antimafia  (Codice  delle leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione, nonche'   nuove disposizioni in materia  di  documentazione  antimafia),  considerato l'importo massimo concedibile, di cui al  successivo  art.  4,  e  la tipologia di aiuto, parametrato  in  base  al  numero  degli  alveari allevati, la verifica antimafia – di cui all'art.  83,  comma  1  del decreto legislativo n. 159/2011 – non si applica oppure si applica ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), e comma 3-bis  dello  stesso decreto.
    • f. aver dichiarato una consistenza minima zootecnica – cosi' come certificata nel fascicolo dalla Banca dati nazionale zootecnica (BDN) – pari ad almeno centocinque alveari totali alla data del 31 dicembre 2023.
    • g. non aver cessato l'attivita'. 

    Una tantum filiera apistica: regole per l’aiuto

    Per il calcolo del ristoro il decreto prevede che a ciascun beneficiario in possesso dei prescritti requisiti, può essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023.
    L'ammontare   massimo dell'aiuto  concedibile  a  ciascun beneficiario deve  rispettare  i  vigenti massimali del  regime de minimis agricolo.

    Pertanto,  l'aiuto  ammissibile  sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri  bandi  in regime de minimis agricolo.
    L'importo dell'aiuto e' determinato in  base  alla  appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall'importo delle risorse  destinate  a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno.

    In caso di eccedenza delle risorse stanziate per singola  fascia per   mancanza   di   domande,  le  stesse  sono redistribuite proporzionalmente a  favore  di  tutte  le  fasce  nelle  percentuali esistenti tra i premi per alveare, costituiti  dal rapporto  tra  il valore delle risorse complessivamente destinate e il numero totale di alveari della fascia.

    Si resta in attesa delle regole operative per le domande da parte di AGEA

  • Agricoltura

    Contributi comparto bovino: regole in gazzetta

    Pubblicato in GU n 19 del 24 gennaio il Decreto MASAF del 19.12.2024 con le regole per i contributi al comparto bovino.

    In particolare, si pubblicano i criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul «Fondo per  lo sviluppo e  il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

    Le risorse disponibili per l'erogazione del sostegno sono fino a euro 4.500.000 e il soggetto gestore  della  misura è individuato  in  AGEA.

    Contributi comparto bovino: i beneficiari

    Vengono previste misure di  sostegno  per  i produttori del settore di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
    Soggetti beneficiari sono le imprese di allevamento di bovini di razze iscritte ai libri  genealogici  con «orientamento carne» che allevano in Italia bovini nati  nel  2024  sul  territorio nazionale.
    Il sostegno spetta per i capi di cui al  comma  2,  individuati nella  Banca  dati  nazionale dell'anagrafe zootecnica   (BDN), correttamente  identificati  e  registrati,  allevati  da  parte  del soggetto beneficiario per almeno centottanta quattro  giorni  maturati nell'anno 2024 in esito alla domanda di aiuto precompilata di cui  al successivo art. 3, comma 1.
    Il sostegno è concesso, fatte  salve  le  altre  condizioni  di ammissibilità applicabili, ai titolari di  un fascicolo aziendale attivo e valido nel SIAN alla data di presentazione della domanda.
    In caso di rapporto di soccida, l'aiuto è riconosciuto  per  il 25% al soccidario e per il  75% al soccidante, salvo  assenso del soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto.

    Contributi comparto bovino: gli importi

    Il decreto prevede che il soggetto gestore predispone, mediante  proprio  applicativo informatico reso disponibile ai produttori  interessati  sul  portale SIAN  per  il  tramite  dei  rispettivi  CAA  mandatari,  domande  di pagamento precompilate che i richiedenti l'aiuto  dovranno accettare mediante il medesimo applicativo.
    Il soggetto gestore definisce e rende  disponibili  ai  soggetti potenzialmente richiedenti l'aiuto le  proprie  istruzioni operative entro 30 giorni dalla data di  entrata in  vigore del  presente decreto pubblicato in GU del 24 gennaio e in vigore dal giorno successivo.
    Il soggetto gestore provvede a definire l'importo  unitario  per capo dell'aiuto a partire dalle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), quantificando il numero totale di capi ammissibili, secondo i criteri di individuazione di cui all'art. 1, dividendo le risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 1, per il numero di capi ammissibili.
    Il soggetto gestore  comunica  al  Ministero  dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'importo unitario ed i dati  utilizzati per la  relativa  quantificazione. 

    L'importo unitario per capo ammissibile è fissato ad un livello non superiore ai 150 euro.