• Agricoltura

    Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo

    Le Entrate pubblicano la Risoluzione n 56 del 26 novembre si pubblica il codice tributo per l'utilizzo del credito ZES Mezzogiorno Agricoltura.

    Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo

    L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto che, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in argomento e sono state determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa. 

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    “7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”

    Relativamente alla compilazione dell'F24 le Entrate indicano che:

    • nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, 
    • nella colonna “importi a debito versati”. 
    • Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre

    Pubblicato il Modello utile a richiedere il credito d'imposta per l'agricoltura della ZES Unica.

    In particolare, le Entrate con il Provvedimento n 418393 del 18 novembre pubblicano modello e istruzioni per l'utilizzo del credito di imposta in oggetto.

    Ricordiamo che il DL Agricoltura convertito il Legge n 101/2024 ha previsto un credito di imposta per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acqucoltura, impiantate nella ZES Unica del Mezzogiorno.

    Nella GU n 264 dell'11 novembre è stato pubblicato il Decreto 18 settembre 2024 del Ministero dell'Agricoltura con le regole attuative della misura, vediamo tutte le regole.

    Credito ZES Unica Agricoltura: che cos’è

    Nella Legge di conversione del Dl Agricoltura viene confermata l'introduzione dell'16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto. 

    La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo. 

    Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell’acquacoltura.  

    Con le novità si concede, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con esclusivo riferimento all’acquisto di beni strumentali di cui al comma 2 destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, un credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

    Nello specifico, vengono ricompresi tutti gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, finalizzati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

    Si prevede, altresì, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un limite pari al 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. 

    Infine, restano esclusi dall’agevolazione i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro. 

    Credito ZES Unica Agricoltura: il decreto attuativo

    Con il Decreto 18 settembre del Ministero dell'Agricoltura si recano le disposizioni applicative per l'attribuzione alle imprese, di cui all'art. 2, del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.
    Sono  agevolabili  gli  investimenti, effettuati dal 16 maggio  2024  al  15  novembre  2024,  relativi  all'acquisto, anche  mediante   contratti   di   locazione  finanziaria, di  nuovi  macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a  strutture  produttive  già esistenti  o  che  vengono  impiantate  nel  territorio,  nonché all'acquisto  di   terreni   e  all'acquisizione,  alla  realizzazione  ovvero   all'ampliamento   di  immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le  condizioni  previste dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei  settori agricolo,  forestale  e  delle  zone  rurali  e  ittico. 

     Gli immobili  oggetto  di  investimento  devono   effettivamente   essere  utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura  produttiva  ubicata nella zona di riferimento. Il  valore  dei  terreni  e  degli  immobili non può superare il 50 per  cento  del  valore  complessivo  dell'investimento agevolato, salve le ulteriori limitazioni  previste  dalle disposizioni del Capo II del presente decreto.
    Non sono agevolabili  i  progetti  di  investimento  di  importo  inferiore a 50.000 euro.
    Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro  per l'anno 2024. 

    Credito ZES Unica Agricoltura: i beneficiari

    Son beneficiari del credito d'imposta:

    • a) le imprese attive nel settore  della  produzione  primaria  di prodotti  agricoli  compresi  nell'allegato  I   del   trattato   sul  funzionamento dell'Unione europea; 
    • b) le imprese attive nel settore forestale; 
    • c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

    Credito ZES Unica Agricoltura: le domande dal 20 novembre

    Viene previsto che per accedere al contributo sotto forma di credito  d'imposta,  i soggetti interessati comunicano all'Agenzia  delle  entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto.
    Con provvedimento n 418393 del 18 novembre delle Entrate,  viene approvato il modello per la Comunicazione da inviare dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”.
    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
    Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:

    • a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
    • b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente presentata.

    La Comunicazione è utilizzata dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all’articolo 1, comma 2, del decreto, effettuati a decorrere dal 16 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024 e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE”), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Filiera frutticola delle pere: regole per le domande di aiuti 2024

    Pubblicato in GU n 246 del 18 ottobre e in vigore da oggi 21 ottobre, il Decreto ministeriale del 13 settembre ai sensi dell’articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” per il sostegno alla filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) per l’anno 2024, vediamo a chi spettano.

    Imprese filiera frutticola delle pere: sostegni 2024, le regole

    Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, e alluvioni sono destinate alle aziende agricole specifiche risorse.

    In particolare, le risorse destinate all’aiuto ammontano a 15 milioni di euro per la filiera frutticola della pera, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di provenienza dell’esercizio 2023.

    Imprese filiera frutticola delle pere: condizioni per l’aiuto 2024

    Il sostegno è concesso alle aziende agricole che nell’anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione delle pere, a condizione che abbiano subito al giorno di presentazione della domanda un decremento del valore della produzione dell’anno 2024, superiore al 30 per cento rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno 2022.

    Tale valore si intende al netto di eventuali altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate spettanti ai soggetti beneficiari ed effettivamente percepiti dagli stessi a seguito di denuncia di sinistro.

    Il valore della produzione di riferimento è quello individuato come standard value con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 giugno 2024 n. 287214 e successive modifiche ed integrazioni, per il settore di riferimento. 

    È fatta salva la possibilità per il Soggetto beneficiario di dimostrare mediante idonea documentazione, anche fiscale, un valore della produzione superiore a quello medio di cui al citato decreto ministeriale.

    La superficie coltivata deve risultare dal piano di coltivazione grafico presente nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario e registrato nel Sistema Informativo Nazionale al 30 agosto per l’anno di riferimento della presente campagna.

    Possono proporre domanda solo le aziende agricole titolari di fascicolo aziendale al momento della presentazione della stessa.

    Imprese filiera frutticola delle pere: l’ammontare degli aiuti

    È concesso un aiuto individuale così definito: 

    • a) pere: fino a euro 1.100,00 per ettaro.

    Fermo restando l’importo dell’aiuto, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta.

    AGEA comunica formalmente al Ministero l’eventuale rimodulazione dell’importo unitario non appena completata la raccolta delle domande in base ai termini di presentazione definiti nelle proprie istruzioni operative.

    Aiuti 2024 imprese filiera frutticola delle pere: come fare domanda

    Il Soggetto beneficiario presenta ad AGEA, quale soggetto gestore della misura, apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto secondo le modalità definite da AGEA sulla base di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto.

    AGEA può attuare meccanismi di delega per la raccolta delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.

    AGEA utilizza i piani di coltivazione grafici registrati nel fascicolo aziendale del SIAN, aggiornato dagli Organismi pagatori territorialmente competente.

    La domanda è corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dall’atto emanato da AGEA.

  • Agricoltura

    Aiuti alle imprese per la moria del Kiwi: tutte le regole

    Nel decreto ministeriale del 18 settembre il Ministero dell'agricoltura ha disciplinato gli aiuti per le imprese di produzione del Kiwi per la moria 2023.

    La misura è stata prevista dal DL Agricoltura convertito in Legge n 101/2024 pubblicata in GU n 163 del 13 luglio

    Tutte le regole degli aiuti al settore del kiwi.

    Imprese produzione del Kiwi: sostegni dal Dl Agricoltura

    L’articolo 3 del DL Agricoltura prevede misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. 

    Le misure di sostegno di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l’accesso, prevedono: 

    • contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, 
    • prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, 
    • proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali. 

    La dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” viene incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole. 

    La ripartizione delle somme tra le regioni sarà effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della “moria del kiwi”.

    La dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 

    Aiuti Imprese Kiwi 2024: tutte le regole

    Viene pubblicato in GU n 232 del 3 ottobre, il Decreto dell'Agricoltura del 18 settembre con interventi compensativi per le  imprese  agricole  che  hanno  subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi. 

    In particolare, l'art 1 del decreto stabilisce che i danni causati alle produzioni di kiwi  e  alle  piante  di actinidia, a causa del fenomeno  denominato  «moria  del  kiwi»,  nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati  alla ripresa economica e produttiva, di cui all'art. 5, commi 2 e  3,  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  a  favore delle  micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di kiwi che  a  causa delle suddette infezioni abbiano subito danni  superiori  al  30  per cento della produzione lorda vendibile.
    Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

    • a)  sono   versati   unicamente a  seguito  di disposizioni amministrative nazionali di contenimento del fenomeno della moria del kiwi, che saranno emanate per la campagna 2024;
    • b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
      • i. un programma pubblico, a livello  dell'Unione,  nazionale  o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia  o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
      • ii.  misure  di  emergenza  imposte   dall'autorità pubblica competente dello Stato membro;
      • iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi 1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30,  paragrafo  1,  e dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

    Il programma e le misure di cui alla lettera  b),  conterranno una descrizione  dei   provvedimenti  di prevenzione,   controllo o eradicazione di cui trattasi.
    Gli aiuti non riguardano misure per  le  quali  la  legislazione unionale  stabilisce  che  i  relativi  costi  sono  a   carico   del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia  interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

    Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.

    Gli aiuti sono limitati ai costi e ai danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di  actinidia,  a seguito  di riconoscimento  ufficiale da   parte del Ministero dell'agricoltura, della  sovranità  alimentare  e delle foreste mediante decreto di declaratoria da  adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.

    Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dall'anno  2023, periodo  in  cui  sono  state  registrate  le  perdite  causate  alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, e  gli  aiuti  possono essere erogati entro il 31 dicembre 2027.
    Il regime di aiuto finanzia solamente il risarcimento del danno da perdita di prodotto dovuto al fenomeno della  moria del kiwi e da moria delle piante di  actinidia  ai  sensi  del  comma  10 dell'art.  26,  regolamento  (UE)  2022/2472,   con   esclusione di contributi per le misure di prevenzione. 

    L'indennizzo per i danni alle produzioni è calcolato tenendo conto delle produzioni di kiwi ottenute nel 2023 rispetto alla media delle produzioni  ottenute  nel triennio precedente o quinquennio precedente, in questo caso va tolta la produzione più elevata e quella più  bassa e si fa la media delle tre rimanenti. 

    Per le piante di actinidia distrutte si  considera  il costo di rimpiazzo nell'ambito del programma pubblico di cui all'art. 1, comma 2.

    Non sono concessi aiuti individuali ove  sia  stabilito  che  il mancato contenimento del fenomeno della  moria  del  kiwi sia  stato causato deliberatamente dal beneficiario o sia la  conseguenza  della sua negligenza.
    Gli  aiuti  e  gli  eventuali  altri  pagamenti  ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di  altre  misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono  limitati all'80% dei costi ammissibili.  

    L'intensità di  aiuto  può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

    L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e'  ammissibile,  salvo nel caso in cui non sia  recuperabile ai  sensi della legislazione nazionale sull'IVA. 

  • Agricoltura

    Aiuti PAC 2024: domande ammissibili entro il 26 agosto

    Pubblicato in GU del 30 luglio 2024 il decreto dell'Agricoltura del 28 giugno scorso in attuazione del regolamento (UE) 2024/1468  del  Parlamento  e  del Consiglio recante semplificazione di determinate  norme  della  PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di  aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.

    Il decreto reca 8 articoli con modifiche a precedenti normative interessando tra le altre:

    • la definizione di "seminativo", 
    • modifiche agli aiuti per gli impollinatori, 
    • l'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del  decreto del Ministro dell'agricoltura 23 dicembre 2022, ecc.

    Inoltre viene prorogato il termine per l'invio delle domande per gli aiuti PAC 2024, come si seguito specificato.

    Aiuti PAC 2024: domande ammissibili entro il 26 agosto

    Ai sensi dell'art 7 viene previsto che per l'anno di domanda 2024, il  termine  per la presentazione della domanda unica di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e delle  foreste  23 dicembre 2022,  ed  il  termine  ultimo  per  la presentazione  delle  domande  di  aiuto  e  di  pagamento  per   gli interventi a superficie  e  a  capo  dello  sviluppo  rurale  di  cui all'art.  7  del  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, sono  posticipati al 31 luglio 2024.
    Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni previste  dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.
    Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto  2024, sono irricevibili.        

  • Agricoltura

    Finanziamenti Apicoltura 2025-2026: il MASAF pubblica gli importi

    Il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato le regole, con Decreto per la Ripartizione dei finanziamenti in Apicoltura per il periodo 2025-2026.

    Visto che, con il Decreto Ministeriale n. 0278467, del 30 maggio 2023, si recano le norme a sostegno del settore dell'apicoltura,  Modifica del decreto 30 novembre 2022, n. pubblicato il 24/07/2023 sulla G.U.R.I. n. 171 -Serie Generale, e considerato che la campagna apistica 2026 decorre dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 e che l’anno finanziario FEAGA decorre dal 16 ottobre al 15 ottobre dell’anno seguente, con il decreto MASAF del 14 giugno 2024 si prevede la ripartizione del finanziamento per la campagna 2026.

    Finanziamenti Apicoltura 2025-2026: il MASAF pubblica gli importi

    In dettaglio, con il decreto 14 giugno 2024 del MASAF, ritenuto, nelle more della definizione del procedimento di cofinanziamento nazionale, di procedere alla tempestiva ripartizione, tra gli Enti partecipanti, dell’importo complessivo di € 17.221.790,00 di cui € 5.166.537,00 a carico del FEAGA ed € 12.055.253,00 a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, al fine di consentire agli Enti interessati di poter avviare le rispettive procedure per l’assegnazione dei fondi del Programma, si prevede la ripartizione del Programma italiano per gli aiuti al settore dell’apicoltura riportata nell’allegato I.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Soccida semplice: il trattamento fiscale dell’accrescimento e rivendita animali

    L'istante Alfa s.s. chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, della seguente operazione:

    • vendita degli animali acquistati dal Soccidario (Beta S.r.l.) e successivamente rivenduti al macello.

    Le Entrate con la Risposta n 134/2024 sinteticamente, chiariscono che la rivendita della quota di accrescimento degli animali, ai fini IVA, rientra nel regime speciale di detrazione per imprenditori agricoli, mentre ai fini delle imposte dirette genera redditi d'impresa. 

    L'istante deve assicurarsi che tutte le operazioni siano documentate e conformi al contratto di soccida semplice per evitare riqualificazioni fiscali.

    Trattamento fiscale delle operazioni nella soccida semplica: chiarimenti ADE

    Più in dettaglio nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti:

    • le operazioni di conferimento e divisione del bestiame nella soccida semplice non sono considerate trasferimenti di proprietà e quindi non sono rilevanti ai fini IVA;
    • la divisione dell'accrescimento degli animali è considerata una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida e quindi fuori campo IVA;
    • sia il soccidante che il soccidario, essendo entrambi imprenditori agricoli, possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell'IVA di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Questo regime prevede una detrazione forfettizzata per gli imprenditori agricoli, mantenendo il rispetto dei principi di afferenza e inerenza;
    • la quota monetizzata non è soggetta a IVA, poiché rappresenta un utile derivante dall'attività associata e non una cessione di beni;
    • l'attività di rivendita della quota di accrescimento acquistata dal soccidario non può essere qualificata come reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;
    • poiché l'Istante non svolge alcuna attività ulteriore sulla quota di accrescimento (come trasformazione o manipolazione), la rivendita di tale quota genera redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in tema di redditi d'impresa, contenute nell'articolo 56 del TUIR.

    Viene specificato che è essenziale che la volontà di costituire una soccida non monetizzata sia riscontrabile nel contratto, nelle scritture contabili e nel comportamento concreto delle parti durante l'esecuzione del contratto.

    La stima iniziale, la valutazione e la divisione dell'accrescimento devono essere correttamente documentate e rispettate.

    Soccida semplice: definizioni e norme di riferimento

    La soccida semplice è un tipo di contratto agrario disciplinato dal Codice Civile italiano, specificatamente dagli articoli 2170 e seguenti. 

    È un accordo tra due parti, il soccidante e il soccidario, che si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di bestiame. 

    Si può riassumenere quantosegue:

    • il soccidante è il proprietario del bestiame conferito per l'allevamento,
    • il soccidario è colui che si occupa dell'allevamento e della gestione quotidiana del bestiame.
    • l'obiettivo del contratto di soccida è l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame, con la successiva ripartizione dei
    • frutti derivanti da questa attività, che includono:
      • l'accrescimento del bestiame.
      • altri prodotti e utili derivati dall'allevamento.

    Il bestiame è conferito dal soccidante al soccidario.La stima iniziale del bestiame include il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso, l'età e il relativo prezzo di mercato.

    La proprietà del bestiame conferito rimane al soccidante, mentre il soccidario ne assume la custodia; la direzione dell'impresa spetta al soccidante, che deve seguire le regole della buona tecnica di allevamento.

    Il soccidario deve prestare il lavoro necessario per la custodia e l'allevamento del bestiame, seguendo le direttive del soccidante.

    Al termine del contratto, si effettua una nuova stima del bestiame e il soccidante preleva una quantità di capi corrispondente al bestiame inizialmente conferito.

    L'accrescimento, ovvero la differenza tra il peso del bestiame all'inizio e alla fine del contratto, viene diviso tra le parti in base agli accordi stabiliti.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo imprese agrumicole: domande dal 1 marzo

    Agea soggetto gestore della ripartizione degli aiuti alle imprese agrumicole ha pubblicato la nota n 7/2024 del 15 gennaio con le istruzioni operative per richiedere gli aiuti per l'annualità 2023.

    Ricordiamo che si tratta della ripartizione delle risorse provenienti dal Fondo nazionale agrumicolo regolamentate con Decreto 12 ottobre 2023 del Ministero dell'Agricoltura, pubblicato in GU n. 10 del 13 gennaio (art. 1, comma 131, della  legge 27 dicembre 2017, n. 205).

    In dettaglio, le  risorse da  assegnare ammontano complessivamente a euro 9.437.914,00, di cui euro 2.000.000,00 quali residuo di  lettera  f) per il 2022, ed euro 7.437.914 quali stanziamento di competenza 2023, dal Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo.

    Fondo qualità settore agrumicolo: attività finanziabili

    Le risorse disponibili sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili:

    • a. espianto e reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie di cui all'art. 1, lettere f) e g);
    • b. impianti  antigrandine  finalizzati  alla  protezione   delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi;
    • c. adozione di tecniche di  potatura  finalizzate  a  evitare  la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane.

    L'obiettivo degli interventi consiste nel ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da  calamità naturali, da circostanze  eccezionali o eventi  climatici  avversi  assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi  ai vegetali o da  animali protetti, nonché prevenire  e  mitigare  il  rischio  di  danni  arrecati  dai suddetti eventi e fattori  in conformità alla  parte  II,  sezione 1.1.1.1, punto (152) lettera d) degli Orientamenti per gli  aiuti  di Stato  nei  settori agricolo e  forestale e nelle  zone  rurali. 

    Fondo qualità settore agrumicolo: i beneficiari della misura

    Possono beneficiare delle risorse su indicate le  imprese agricole che svolgono  quale attività primaria la  produzione  di agrumi e il  cui  patrimonio  agrumicolo  risulti,  anche  in  parte, danneggiato dal virus della tristezza degli agrumi e/o  del  malsecco degli agrumi alla data di presentazione della domanda.
    Gli  aiuti possono essere  concessi esclusivamente agli agricoltori che alla data di presentazione della domanda risultano attivi ai  sensi  dell'art.  4,  paragrafo  1  del regolamento (UE) 2021/2115 e della sezione 4.1.4 del Piano strategico nazionale  della  PAC  2023-2027.

    Le imprese devono  essere  in  possesso di fascicolo aziendale nel sistema SIAN,  al  momento  di  presentazione della domanda di sostegno.
    Attenzione al fatto che sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

    • a) le grandi imprese;
    • b) le imprese destinatarie di  ordini  di  recupero  pendenti  a seguito di una precedente decisione della Commissione  che dichiara gli  aiuti  illegittimi  e  incompatibili con  il  mercato  interno, conformemente a quanto stabilito alla parte  I,  sezione  2.1,  punto (25) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale;
    • c) le imprese in difficoltà ai  sensi  del  punto  33(63)  degli Orientamenti.

    Fondo qualità settore agrumicolo: le domande dal 1 marzo

    Le domande di sostegno devono essere inoltrate, prima dell'inizio dei lavori, in relazione alle attività su specificate ed essere presentate in modalità telematica all'Agea, a partire dal 1al 29 marzo prossimo (Nota AGEA n 7/2024)

    Nel dettaglio, esse devono riguardare una superficie minima oggetto di sostegno  pari  ad almeno un ettaro, codificata come agrumeto nel piano di  coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente.

    Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi: 

    • dati anagrafici e CUAA (Codice Unico Azienda  Agricola) del richiedente, 
    • riferimenti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale  risulti  il possesso e la destinazione specifica della superficie oggetto di intervento e riferimenti catastali e grafici  relativi  all'agrumeto.

    Alle domande è allegata la seguente documentazione:

    • a) certificazione dell'Ufficio regionale competente per territorio, attestante che  l'unità produttiva  interessata,   in ordinario stato colturale, ha subito un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della  tristezza degli  agrumi e/o dal malsecco degli agrumi;
    • b) prospetto con le specie del genere citrus e le varietà che si intendono reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono  tolleranza  nei confronti dei sintomi causati da infezioni da virus della tristezza degli agrumi, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, o  altri autorizzati dal competente Servizio fitosanitario aventi le  medesime caratteristiche;
    • c) copia della documentazione attestante l'adesione ad  una  O.P. riconosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'O.P.;
    • d) le date di inizio e di fine delle attività finanziate;
    • e) importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
    • f) impegno a mantenere l'investimento per un  periodo  di  almeno cinque anni a decorrere  dalla  data  di  erogazione  del saldo  del contributo;
    • g)  eventuale  consenso  sottoscritto  dal   proprietario   della superficie agrumetata  qualora  il  richiedente  sia  conduttore non proprietario;
    • h) eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'anticipazione.

    Per le istruzioni operative per le domande si rimanda alla nota AGEA n 7/2024

    Allegati:
  • Agricoltura

    Statuto ISMEA: funzioni e organi

    Pubblicato in GU n 18 del 23 gennaio il decreto 22 dicembre 2023 con l'approvazione dello Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

    L'Istituto ISMEA è un  ente pubblico economico nazionale con sede in Roma, ed è sottoposto  alla  vigilanza  del Ministero dell'agricoltura, della  sovranità alimentare  e  delle foreste. 

    Sono organi dell'Istituto: 

    • il Presidente; 
    • il Consiglio di amministrazione;
    • il Collegio sindacale.

    ISMEA: funzioni che svolge a sostegno dell'agricoltura

    L'Istituto promuove e cura, nell'ambito dei  propri  compiti istituzionali, i rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea.

    L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle  politiche  e dei programmi comunitari,  nazionali  e  regionali,  compresi  quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il  settore  agricolo, forestale, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e  dell'acquacoltura, svolge: 

    • a) sulla base degli indirizzi  del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranità alimentare e delle foreste e  di  specifiche convenzioni, le funzioni di rilevazione,  elaborazione  e  diffusione dei dati e delle informazioni  che  riguardano i mercati agricoli,  forestali,   agroindustriali,   agroalimentari,  della pesca  e  dell'acquacoltura, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti  e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria  e  dal  Sistema statistico nazionale; 
    • b) ricerche,  analisi  e  servizi  per  la  tracciabilità,  la  valorizzazione, la commercializzazione e la promozione  de  prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari e ittici;
    • c) le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo  1948,  n.  121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di  organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio  1975,  n. 153;
    • d)  le  funzioni di  organismo  nazionale  per  i  servizi informativi, formativi, assicurativi, creditizi e finanziari  in favore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare,   della   pesca  e  dell'acquacoltura volti, in particolare, a ridurre i rischi produttivi e di mercato,  a  favorire il   ricambio  generazionale,  la competitività, l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica, la produzione di cibo di qualità e  la  promozione  delle  produzioni agroalimentari  nazionali.         

                      

    Allegati:
  • Agricoltura

    Impianti di rinnovabili: proroga al 2024 della garanzia ISMEA

    Con decisione C(2023) 9090 final del 18 dicembre 2023, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della durata dei regimi di aiuto SA.103166 e SA.108084, relativi alle Garanzia GR8 e U35.
    Con un comunicato, ISMES fa presente che le domande di garanzia potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso i portali dedicati fino al giorno venerdì 7 giugno 2024, fatta eccezione, in relazione alle sole garanzie GR8, per i finanziamenti di importo superiore a 150.000,00 euro per i quali, considerata la necessità di espletare le verifiche ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il giorno venerdì 24 maggio 2024. 

    Restano ferme tutte le altre indicazioni fornite con le precedenti circolari.    

    Garanzia ISMEA GR8:  che cos'è

    La nuova garanzia GR8 ISMEA destinata alle PMI agricole e della pesca che intendono realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili:

    • è rilasciata in via automatica, 
    • copre per il 100% i prestiti di importo non superiore a 250 mila euro, di durata fino a 8 anni, incluso preammortamento, 
    • è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA.

    Le domande di garanzia possono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il relativo portale.

    GR8 ISMEA: la nuova garanzia per le PMI per produrre energie rinnovabili

    Ricordiamo che la piattaforma ISMEA per le domande a GR8 la garanzia per impianti di rinnovabili delle PMI era stata annunciata nel mese di settembre e con Circolare n 3 del 4 agosto ISMEA ha dettato le regole.

    Il nuovo strumento è stato introdotto dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 e opera nell'ambito del nuovo regime di aiuto SA.108084 (2023/N) autorizzato il 31 luglio 2023 dalla Commissione europea.

    Accedi qui al sito dedicato

    Garanzia GR8 ISMEA: chi può richiederla

    Possono presentare domanda di garanzia GR8:

    • le micro piccole e medie imprese,
    • colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione russa all'ucraina,
    • regolarmente iscritti al registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola ovvero impresa ittica,
    • che dichiarano di aver registrato un aumento dei costi per energia nel corso del 2022 rispetto al 2021.

    Invece, NON possono accedere alla misura le imprese con esposizioni classificate come sofferenza ai sensi della disciplina bancaria:

    • con esposizioni classificate come sofferenze,
    • che presentano nei confronti delle banche esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute o sconfinamenti deteriorati,
    • che abbiano a carico protesti procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli
    • rientranti tra quelle che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea,
    • che si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà,
    • imprese soggette a sanzioni adottati dall'unione.

    Garanzia GR8 ISMEA: presenta la domanda

    Le domande di garanzia devono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il portale che ISEMA messo a disposizione.

    Attenzione al fatto che la procedura di caricamento delle richieste di garanzia prevede due fasi principali:

    1. la prima di prenotazione durante la quale richiesto di allegare la modulistica firma dell'impresa,
    2. la seconda di comunicazione dell'erogazione. 

    Successivamente alla prenotazione, ISMEA effettuate le verifiche di competenza, in caso di esito positivo comunica al soggetto finanziatore e all'impresa l'avvenuta concessione dell'aiuto ed entro 90 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione il soggetto finanziatore deve comunicare l'avvenuta erogazione di almeno il 25% dell'importo del finanziamento garantito attraverso il il portale GR8 Ismea

    Gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro 24 mesi dalla data di concessione dell'aiuto ed entro tale data è il soggetto finanziatore deve completare l'erogazione il modello di autodichiarazione "mod.gr 8" da utilizzare per la richiesta sarà reso disponibile nel mese di settembre nella sezione garanzie e assicurazioni del sito di ISMEA

    Allegati: