• Agricoltura

    Credito ZES Agricoltura: % spettante e codice tributo

    L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 20151 del 27 gennaio ha fissato la percentuale di fruizione del credito ZES agricoltura per gli investimenti 2024 realizzati nelle Regioni del sud Italia.

    Inoltre con la Risoluzione n 6 del 24 gennaio è stato istituito il relativo codice tributo per F24.

    Credito ZES Agricoltura: % spettante spese 2024

    La percentuale di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’agricoltura del 18 settembre 2024 è pari al 100 per cento. 

    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 418393 del 18 novembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Leggi anche Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre con il riepilogo delle regole.

    Credito ZES Agricoltura: codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 6/2025ricordato che con provvedimento ADE del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7035” denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Proprietà contadina: l’acquisto senza liberalità non gode di registro agevolato

    La Cassazione con Ordinanza n 306778 del 28 novembre ha stabilito il seguente principio: il pagamento del prezzo di una compravendita effettuato dai genitori dell’acquirente, senza spirito di liberalità e con la previsione che il figlio dovrà restituire il relativo importo ai genitori stessi, sconta l’imposta di registro con l’aliquota del 3 per cento.

    Proprietà contadina: l’acquisto senza liberalità non gode di registro agevolato

    Nel caso di specie si è trattato di un atto notarile con oggetto il trasferimento di un terreno da parte di una società, nei confronti di una persona fisica.

    Il soggetto persona fisica ha richiesto di avvalersi delle agevolazioni previste per la “piccola proprietà contadina” di cui alla legge n. 25/2010.

    Il notaio, preso atto di ciò, ha versato le imposte previste per la casistica e cioè:

    • imposta di registro e ipotecaria in misura fissa,
    • imposta catastale in misura ordinaria, con l’aliquota dell’1 per cento.

    Nell’atto le parti hanno espressamente dichiarato che l’intero prezzo della compravendita è stato corrisposto dai genitori dell’acquirente, i quali hanno richiamato l’articolo 1180 del codice civile e hanno affermato che il pagamento è stato fatto senza spirito di liberalità, prevedendo l’insorgere, in capo al figlio, dell’obbligo di restituzione della stessa somma.

    Tale circostanza è molto frequente nella prassi e di solito, non dà luogo a ulteriore pagamento d’imposta in quanto il legislatore, al fine di rendere maggiormente trasparente il pagamento del corrispettivo ha disposto (articolo 1, comma 4-ter, Testo unico successioni e donazioni, Dlgs n. 346/1990) che l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto”.

    Nel caso in esame l’ufficio ha inviato un avviso di liquidazione applicando l’imposta di registro con l’aliquota del 3% sull’importo relativo al prezzo della compravendita, per tassare il negozio relativo all’adempimento del terzo.

    Il motivo principale per il quale l’ufficio ha emesso l’avviso di liquidazione è dato dal fatto che il pagamento del prezzo da parte dei genitori è stato effettuato “senza spirito di liberalità”.

    Di conseguenza, non sussistevano le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 1 del Tus sopra richiamato che è applicabile solo nelle ipotesi di “donazioni o altre liberalità…”. 

    Il fatto che nell’atto sia stato specificato che il pagamento da parte dei genitori veniva effettuato senza spirito di liberalità e che sul figlio gravava l’obbligo di restituzione ha reso inapplicabile tale disposizione.

    Oltre a tale circostanza è opportuno rilevare che il beneficio della non applicazione dell’imposta per le citate tipologie di liberalità si applica a condizione che per l’atto al quale si riferiscono sia previsto il pagamento dell’imposta di registro proporzionale o dell’Iva.

    Nel caso in esame l’acquirente aveva richiesto le agevolazioni per la “piccola proprietà contadina” e, quindi, l’imposta di registro era dovuta solo in misura fissa. 

    Anche questa circostanza ha reso inapplicabile il disposto dell’articolo 1, comma 4-ter del Tus.

    Il Notaio ricorreva contro l'avviso di liquidazione e tanto la CTP quando la CTR lo ritenevano invece legittimo.

    La Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto ha sostenuto che la previsione della restituzione delle somme da parte del figlio acquirente impedisce di qualificare il pagamento dei genitori come un mero negozio di natura solutoria.

    Inoltre, secondo la Cassazione non vi è stata alcuna violazione, da parte dell’ufficio, dell’articolo 20 del Testo unico sull’imposta di registro (Dpr n. 131/1986), considerato che il negozio oggetto di tassazione risultava espressamente dall’atto stesso e non desunto da elementi esterni. 

    Nella motivazione della pronuncia la Cassazione evidenzia che l'agenzia ha applicato l’imposta “…secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione”.

    Quindi si è ritenuto che l’adempimento da parte del terzo costituisse un negozio avente ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale e, pertanto, da tassare secondo l’articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al citato Dpr n. 131/1986.

    La Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto “L’adempimento del terzo, il quale di per sé non determina nei confronti del debitore, ai sensi di legge, un obbligo di restituzione di quanto corrisposto, qualora sia fronteggiato, nel contratto di compravendita nel quale il terzo sia intervenuto, dall’assunzione di un tale obbligo, da parte del debitore, costituisce operazione di natura negoziale a contenuto patrimoniale ai fini dell’applicazione dell’art. 9 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986”.

  • Agricoltura

    Redditi agrari: approvata una riforma che valorizza il settore

    Pubblicato in GU del 16 dicembre il Decreto legislativo sulle modifiche all’Irpef e all'ires.

    Tra le novità, ce ne sono di importanti per il settore dell'agricoltura, vediamo una sintesi del contenuto dell'art 1del Dlgs n 192/2024.

    Riforma redditi agrari: riforma verso colture innovative

    Prima delle novità introdotte è bene specificare che saranno in vigore dal 31 dicembre prossimo e che all'atto della approvazione del provvedimento il Viceministro Leo sulla riforma dei redditi agrari, in una nota ministeriale diffusa il 4 dicembre dopo il CdM ha evidenziato che"vengono introdotte regole che valorizzano le colture innovative, come le vertical farm e le colture idroponicheL'obiettivo è sostenere un'agricoltura tecnologica e moderna, che renda il nostro Paese, anche dal punto di vista fiscale, al passo con i tempi". 

    L'art 1 del Decreto legislativo n 192/2024 introduce norme specifiche per i moderni sistemi di coltivazione verticale in grado di ridurre i consumi di acqua, di arginare gli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici e di consentire lo sfruttamento di ambienti diversi da quelli tipici. 

    La norma, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apporta le seguenti modificazioni:

    • all’articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
      • «4-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b‑bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento.
      • 4-quater. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis).»;
    • all’articolo 32: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
      • «1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.»;
      • 2) al comma 2, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «produttive di reddito agrario»;
      • 3) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis; b-ter) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;»;
      • 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono individuate, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché sono disciplinate le modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-bis).»;
    •  all’articolo 34, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4.bis. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.»;
    • all’articolo 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  «3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 28, commi 4-ter e 4-quater.»;
    • all’articolo 56-bis: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
      • «1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.»; 2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:  
      • «3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.»;
      • 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

  • Agricoltura

    Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo

    Le Entrate pubblicano la Risoluzione n 56 del 26 novembre si pubblica il codice tributo per l'utilizzo del credito ZES Mezzogiorno Agricoltura.

    Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo

    L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto che, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in argomento e sono state determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa. 

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    “7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”

    Relativamente alla compilazione dell'F24 le Entrate indicano che:

    • nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, 
    • nella colonna “importi a debito versati”. 
    • Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Agevolazioni in agricoltura: domande per Generazione terra fino al 29.11

    Ismea, a seguito della apertura delle domande per la misura Generazione terra avvenuta il 30 ottobre scorso, con avviso informa del fatto chel la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 29 novembre 2024.  

    Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.  
    La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse.

    La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.             

    La misura finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola ovvero avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura, in qualità di capo azienda.

    L'intervento finanziario prevede:

    • 1) 1.500.000 euro, in caso di Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza;
    • 2) 500.000 euro, in caso di Giovani startupper con titolo. Nel limite non sono compresi oneri quali spese notarili, tasse, imposte od altre voci analoghe.

    Le domande per generazione terra possono essere presentate dal 30 ottobre prossimo sul portale ISMEA, vediamo tutte le regole.

    Generazione Terra 2024: che cos’è?

    ISMEA con un comunicato del 20 settembre informa della nuova edizione di generazione terra con cui si finanziano i giovani imprenditori agricoli che vogliono acquistare terreni.

    In dettaglio la misura Generazione Terra 2024 è finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.

    Generazione Terra 2024: i beneficiari dell’agevolazione in agricoltura

    L'agevolazione per l'agricoltura erogata da ISMEA si rivolge a:

    • a) Giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono: ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
    • b) Giovani startupper con esperienza (GSE) (età non superiore a 41 anni) che intendano acquistare un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.
    • c) Giovani startupper con titolo (GST), di età non superiore a 35 anni non compiuti, che, ancorché privi di esperienza in campo agrario, intendano avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura tramite l’acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.

    Generazione Terra 2024: presenta la domanda entro il 29 novembre

    L’accreditamento, la compilazione e la presentazione delle domande per generazione terra 2024 possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 29 novembre 2024.

    Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando la modulistica disponibile sul portale ISMEA.

    In seguito alla corretta presentazione della domanda, il sistema restituisce all’Utente il codice progetto. 

    L’Utente riceve, quindi, presso l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) che ha fornito in fase di compilazione, la comunicazione di avvenuta presentazione della domanda, corredata dall’indicazione della data e dell’ora in cui la presentazione ha avuto luogo. 

    Tale indicazione costituisce il solo termine utile ai fini della individuazione dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso alla misura Generazione Terra 2024

  • Agricoltura

    Filiera frutticola delle pere: regole per le domande di aiuti 2024

    Pubblicato in GU n 246 del 18 ottobre e in vigore da oggi 21 ottobre, il Decreto ministeriale del 13 settembre ai sensi dell’articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” per il sostegno alla filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) per l’anno 2024, vediamo a chi spettano.

    Imprese filiera frutticola delle pere: sostegni 2024, le regole

    Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, e alluvioni sono destinate alle aziende agricole specifiche risorse.

    In particolare, le risorse destinate all’aiuto ammontano a 15 milioni di euro per la filiera frutticola della pera, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di provenienza dell’esercizio 2023.

    Imprese filiera frutticola delle pere: condizioni per l’aiuto 2024

    Il sostegno è concesso alle aziende agricole che nell’anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione delle pere, a condizione che abbiano subito al giorno di presentazione della domanda un decremento del valore della produzione dell’anno 2024, superiore al 30 per cento rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno 2022.

    Tale valore si intende al netto di eventuali altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate spettanti ai soggetti beneficiari ed effettivamente percepiti dagli stessi a seguito di denuncia di sinistro.

    Il valore della produzione di riferimento è quello individuato come standard value con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 giugno 2024 n. 287214 e successive modifiche ed integrazioni, per il settore di riferimento. 

    È fatta salva la possibilità per il Soggetto beneficiario di dimostrare mediante idonea documentazione, anche fiscale, un valore della produzione superiore a quello medio di cui al citato decreto ministeriale.

    La superficie coltivata deve risultare dal piano di coltivazione grafico presente nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario e registrato nel Sistema Informativo Nazionale al 30 agosto per l’anno di riferimento della presente campagna.

    Possono proporre domanda solo le aziende agricole titolari di fascicolo aziendale al momento della presentazione della stessa.

    Imprese filiera frutticola delle pere: l’ammontare degli aiuti

    È concesso un aiuto individuale così definito: 

    • a) pere: fino a euro 1.100,00 per ettaro.

    Fermo restando l’importo dell’aiuto, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta.

    AGEA comunica formalmente al Ministero l’eventuale rimodulazione dell’importo unitario non appena completata la raccolta delle domande in base ai termini di presentazione definiti nelle proprie istruzioni operative.

    Aiuti 2024 imprese filiera frutticola delle pere: come fare domanda

    Il Soggetto beneficiario presenta ad AGEA, quale soggetto gestore della misura, apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto secondo le modalità definite da AGEA sulla base di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto.

    AGEA può attuare meccanismi di delega per la raccolta delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.

    AGEA utilizza i piani di coltivazione grafici registrati nel fascicolo aziendale del SIAN, aggiornato dagli Organismi pagatori territorialmente competente.

    La domanda è corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dall’atto emanato da AGEA.

  • Agricoltura

    Anticipi PAC: regole Agea per le domande dal 16 ottobre

    Con la Circolare n 775 del 16 settembre Agea, Agenzia per la promozione dell'agricoltura, ha pubblicato le regole per gli Anticipi PAC 2024 – Interventi pagamenti diretti e in ambito sviluppo rurale – interventi SIGC.

    Anticipi PAC 2024: regole Agea

    Come evidenziato in premessa del documento si disciplina il pagamento degli anticipi PAC erogabili a partire dal 16 ottobre 2024 fino al 30 novembre 2024.
    In particoalre, ai sensi dell’art. 44, paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (UE) 2021/2116 e dell’art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, a partire dal 16 ottobre è consentito agli Stati membri di versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.
    Con Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2024/2434 e n. 2024/2445, la Commissione europea ha innalzato le suddette percentuali, fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino all’85 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115.
    Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con nota prot. n. 352518 del 5 agosto 2024, ha demandato ad AGEA l’attivazione delle procedure necessarie per consentire il pagamento degli anticipi da parte degli Organismi pagatori.
    Gli anticipi, come previsto dall’art. 4, comma 2, del DM 4 agosto 2023 n. 410739, sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all’esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

    Anticipi PAC 2024: interventi erogabili in fase di anticipo

    La circolare evidenzia che i pagamenti diretti interessati dall’anticipo, nei limiti di quanto previsto dalla circoalre in oggetto, sono i seguenti:

    • a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
    • b) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
    • c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
    • d) egimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti eco-schemi:
      • pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
      • pagamento per inerbimento delle colture arboree;
      • pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
      • pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
      • pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
    • e) il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
      • frumento duro;
      • semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
      • riso;
      • barbabietola da zucchero;
      • pomodoro destinato alla trasformazione;
      • olio d’oliva;
      • agrumi;
      • colture proteiche comprese le leguminose.

    Sono altresì erogabili gli anticipi relativi agli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115

    Anticipi PAC 2024: misure degli anticipi

    Come previsto dal citato Reg. (UE) n. 2024/2434, il limite massimo del pagamento dell’anticipo relativo agli interventi dei pagamenti diretti non può superare il 70%.
    Si precisa che per taluni interventi oggetto di anticipo vi sono delle condizioni di ammissibilità che possono maturare fino al 31 dicembre 2024 mentre per altri interventi è necessario eseguire verifiche ulteriori per garantire il rispetto dei plafond stabili dal Piano Strategico Nazionale (PSP).
    Conseguentemente, al fine di tutelare i Fondi UE e rispettare la percentuale massima di aiuto erogabile in fase di anticipo, è opportuno in tali casi fissare percentuali di erogazione dell’anticipo inferiori al 70% e adottare ulteriori cautele nella determinazione dell’importo erogabile.

    Per le tabelle di riferimeto per gli anticipi, clicca qui e consulta gli inporti da pagina 5 della circolare in oggetto.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Aiuti alle imprese per la moria del Kiwi: tutte le regole

    Nel decreto ministeriale del 18 settembre il Ministero dell'agricoltura ha disciplinato gli aiuti per le imprese di produzione del Kiwi per la moria 2023.

    La misura è stata prevista dal DL Agricoltura convertito in Legge n 101/2024 pubblicata in GU n 163 del 13 luglio

    Tutte le regole degli aiuti al settore del kiwi.

    Imprese produzione del Kiwi: sostegni dal Dl Agricoltura

    L’articolo 3 del DL Agricoltura prevede misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. 

    Le misure di sostegno di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l’accesso, prevedono: 

    • contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, 
    • prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, 
    • proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali. 

    La dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” viene incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole. 

    La ripartizione delle somme tra le regioni sarà effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della “moria del kiwi”.

    La dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 

    Aiuti Imprese Kiwi 2024: tutte le regole

    Viene pubblicato in GU n 232 del 3 ottobre, il Decreto dell'Agricoltura del 18 settembre con interventi compensativi per le  imprese  agricole  che  hanno  subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi. 

    In particolare, l'art 1 del decreto stabilisce che i danni causati alle produzioni di kiwi  e  alle  piante  di actinidia, a causa del fenomeno  denominato  «moria  del  kiwi»,  nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati  alla ripresa economica e produttiva, di cui all'art. 5, commi 2 e  3,  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  a  favore delle  micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di kiwi che  a  causa delle suddette infezioni abbiano subito danni  superiori  al  30  per cento della produzione lorda vendibile.
    Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

    • a)  sono   versati   unicamente a  seguito  di disposizioni amministrative nazionali di contenimento del fenomeno della moria del kiwi, che saranno emanate per la campagna 2024;
    • b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
      • i. un programma pubblico, a livello  dell'Unione,  nazionale  o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia  o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
      • ii.  misure  di  emergenza  imposte   dall'autorità pubblica competente dello Stato membro;
      • iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi 1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30,  paragrafo  1,  e dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

    Il programma e le misure di cui alla lettera  b),  conterranno una descrizione  dei   provvedimenti  di prevenzione,   controllo o eradicazione di cui trattasi.
    Gli aiuti non riguardano misure per  le  quali  la  legislazione unionale  stabilisce  che  i  relativi  costi  sono  a   carico   del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia  interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

    Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.

    Gli aiuti sono limitati ai costi e ai danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di  actinidia,  a seguito  di riconoscimento  ufficiale da   parte del Ministero dell'agricoltura, della  sovranità  alimentare  e delle foreste mediante decreto di declaratoria da  adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.

    Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dall'anno  2023, periodo  in  cui  sono  state  registrate  le  perdite  causate  alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, e  gli  aiuti  possono essere erogati entro il 31 dicembre 2027.
    Il regime di aiuto finanzia solamente il risarcimento del danno da perdita di prodotto dovuto al fenomeno della  moria del kiwi e da moria delle piante di  actinidia  ai  sensi  del  comma  10 dell'art.  26,  regolamento  (UE)  2022/2472,   con   esclusione di contributi per le misure di prevenzione. 

    L'indennizzo per i danni alle produzioni è calcolato tenendo conto delle produzioni di kiwi ottenute nel 2023 rispetto alla media delle produzioni  ottenute  nel triennio precedente o quinquennio precedente, in questo caso va tolta la produzione più elevata e quella più  bassa e si fa la media delle tre rimanenti. 

    Per le piante di actinidia distrutte si  considera  il costo di rimpiazzo nell'ambito del programma pubblico di cui all'art. 1, comma 2.

    Non sono concessi aiuti individuali ove  sia  stabilito  che  il mancato contenimento del fenomeno della  moria  del  kiwi sia  stato causato deliberatamente dal beneficiario o sia la  conseguenza  della sua negligenza.
    Gli  aiuti  e  gli  eventuali  altri  pagamenti  ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di  altre  misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono  limitati all'80% dei costi ammissibili.  

    L'intensità di  aiuto  può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

    L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e'  ammissibile,  salvo nel caso in cui non sia  recuperabile ai  sensi della legislazione nazionale sull'IVA. 

  • Agricoltura

    Contributo imprese prodotti DOP e IGP: ultimi giorni per le domande

    Pubblicato in GU n 209 del 6 settembre il decreto 26 luglio con le regole per la concessione  di  contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione,  sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti  agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e  della loro  salvaguardia.

    Possono presentare domanda di contributo:

    • Consorzi di tutela: consorzi riconosciuti che si occupano della tutela dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP).
    • Organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela: associazioni che raggruppano diversi consorzi di tutela per rappresentarli collettivamente.
    • Associazioni temporanee: raggruppamenti temporanei formati da uno o più consorzi di tutela e/o organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela.
    • Altri organismi a carattere associativo: associazioni che operano nel settore delle DOP e IGP, purché senza scopo di lucro e con fini statutari orientati alla tutela e valorizzazione dei prodotti DOP e IGP.

    Imprese prodotti agricoli DOP e IGP: cosa copre il contributo 2024

    Le iniziative di valorizzazione devono riguardare la realizzazione delle seguenti attività: 

    • a)  organizzazione  e  partecipazione  a  fiere,  esposizioni   e concorsi, nel rispetto delle condizioni  previste dall'art.  24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del regolamento (UE) n.  651/2014  per gli  altri prodotti  agricoli  e alimentari;
    • b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle  condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
    • c) attività dimostrative, azioni di  informazione  e  promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali  di  breve durata  e visite di aziende agricole, nel rispetto  delle  condizioni  previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli
    • d) formazione professionale e acquisizione  di  competenze  (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching),  nel  rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli  o dall'art.  31  del  regolamento  (UE)  n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e  alimentari,  che  esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
    • e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il  profilo  della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia  dei  prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo  e corretto delle relative  denominazioni  sul  mercato,  nel commercio elettronico e nei nomi di dominio,  anche  al  fine  di  favorire  la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale,  nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento  (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

    Imprese prodotti agricoli DOP e IGP: domande entro il 3.10

    Il decreto prevede che le  risorse  da  assegnare  nel  quadro della misura ammontano  complessivamente  a 900.000,00  euro. 

    Il Ministero si riserva di incrementare con successivo provvedimento la disponibilità finanziaria della misura, mediante ulteriori risorse disponibili.

    Si evidenzia che le domande devono essere inviate entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e quindi il giorno 3 ottobre esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

    È importante che ogni domanda contenga tutte le dichiarazioni richieste, come quelle relative ai requisiti tecnici e organizzativi dei soggetti richiedenti. Se si tratta di un’associazione temporanea, va allegato anche un protocollo d'intesa che regoli i rapporti interni tra i membri.

    Contributo valorizzazione prodotti agricoli DOP e IGP: richiedi un anticipo

    Il decreto prevede che è consentita l'erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte  dei  beneficiari del finanziamento, di fideiussione  bancaria o assicurativa.   

    La fideiussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia  al beneficio della  preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di  cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.

  • Agricoltura

    Parco Agrisole 2024: domande dal 16 settembre

    Il Bando Agrisole del 19 agosto 2024 contiene le modalità di presentazione delle domande di accesso alla misura di investimento 2.2 del PNRR, denominata “Parco Agrisolare”, inserita nella Missione 2 “Rivoluzioneverde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, che prevede, con una dotazione pari a 2.350 milioni di euro per :“il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori”. 

    In dettaglio, le risorse finanziarie per le imprese agricole del Mezzogiorno, sono finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

    Parco Agrisole 2024: i beneficiari

    L'allegato B al Bando del 19 agosto 2024 specifica che, come previsto dall’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 aprile 2023, n. 211444, e dal DM del 17 aprile 2024, n. 176845 che forniscono le direttive necessarie all’attuazione della misura “Parco Agrisolare”, agli interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un’intensità di aiuto massima, rispetto alle spese ammissibili, come prevista dalla Tabella 1A, allegata.

    Come meglio specificato nel Manuale utente Parco Agrisolare, disponibile sul sito del GSE, il Soggetto beneficiario dovrà, all’atto della presentazione della Proposta:

    • indicare nella Piattaforma informatica, dapprima, la Tabella cui appartiene;
    • successivamente il proprio Codice ATECO prevalente, come da elenco codici ATECO.

    Per i casi in cui il codice ATECO prevalente dell’azienda non corrisponda a quelli indicati nell’Elenco ATECO di cui di seguito, l’azienda potrà fornire opportune evidenze documentali a comprova della propria classificazione nella Tabella selezionata allegandole nell’apposito slot “Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione” della sezione “Allegati” della Piattaforma Informatica.

    Parco Agrisole 2024: domande dal 16 settembre al 14 ottobre

    Le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento Operativo, dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE all’indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 16 settembre 2024 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 14 ottobre 2024.

    La Piattaforma informatica consente il caricamento delle Proposte esclusivamente durante il periodo di apertura.

    Alla Proposta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la documentazione prevista al paragrafo 6.2 del Regolamento Operativo.

    La presentazione della domanda da parte del Soggetto Beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione degli interventi relativi alla Proposta. 

    Il Soggetto Beneficiario potrà attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili sulla Piattaforma informatica predisposta dal GSE procedere, qualora lo ritenga necessario, con l’annullamento di una Proposta inviata. 

    Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere sulla Tabella 1A di cui all’Allegato A al Decreto. 

    La spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario a valere sui Decreti non può in ogni caso superare l’importo di 2.330.000 euro (euro duemilionitrecentotrentamila/00)

    Allegati: