• Agricoltura

    Contributi comparto bovino: regole in gazzetta

    Pubblicato in GU n 19 del 24 gennaio il Decreto MASAF del 19.12.2024 con le regole per i contributi al comparto bovino.

    In particolare, si pubblicano i criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul «Fondo per  lo sviluppo e  il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

    Le risorse disponibili per l'erogazione del sostegno sono fino a euro 4.500.000 e il soggetto gestore  della  misura è individuato  in  AGEA.

    Contributi comparto bovino: i beneficiari

    Vengono previste misure di  sostegno  per  i produttori del settore di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
    Soggetti beneficiari sono le imprese di allevamento di bovini di razze iscritte ai libri  genealogici  con «orientamento carne» che allevano in Italia bovini nati  nel  2024  sul  territorio nazionale.
    Il sostegno spetta per i capi di cui al  comma  2,  individuati nella  Banca  dati  nazionale dell'anagrafe zootecnica   (BDN), correttamente  identificati  e  registrati,  allevati  da  parte  del soggetto beneficiario per almeno centottanta quattro  giorni  maturati nell'anno 2024 in esito alla domanda di aiuto precompilata di cui  al successivo art. 3, comma 1.
    Il sostegno è concesso, fatte  salve  le  altre  condizioni  di ammissibilità applicabili, ai titolari di  un fascicolo aziendale attivo e valido nel SIAN alla data di presentazione della domanda.
    In caso di rapporto di soccida, l'aiuto è riconosciuto  per  il 25% al soccidario e per il  75% al soccidante, salvo  assenso del soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto.

    Contributi comparto bovino: gli importi

    Il decreto prevede che il soggetto gestore predispone, mediante  proprio  applicativo informatico reso disponibile ai produttori  interessati  sul  portale SIAN  per  il  tramite  dei  rispettivi  CAA  mandatari,  domande  di pagamento precompilate che i richiedenti l'aiuto  dovranno accettare mediante il medesimo applicativo.
    Il soggetto gestore definisce e rende  disponibili  ai  soggetti potenzialmente richiedenti l'aiuto le  proprie  istruzioni operative entro 30 giorni dalla data di  entrata in  vigore del  presente decreto pubblicato in GU del 24 gennaio e in vigore dal giorno successivo.
    Il soggetto gestore provvede a definire l'importo  unitario  per capo dell'aiuto a partire dalle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), quantificando il numero totale di capi ammissibili, secondo i criteri di individuazione di cui all'art. 1, dividendo le risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 1, per il numero di capi ammissibili.
    Il soggetto gestore  comunica  al  Ministero  dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'importo unitario ed i dati  utilizzati per la  relativa  quantificazione. 

    L'importo unitario per capo ammissibile è fissato ad un livello non superiore ai 150 euro.

  • Agricoltura

    Proprietà contadina: l’acquisto senza liberalità non gode di registro agevolato

    La Cassazione con Ordinanza n 306778 del 28 novembre ha stabilito il seguente principio: il pagamento del prezzo di una compravendita effettuato dai genitori dell’acquirente, senza spirito di liberalità e con la previsione che il figlio dovrà restituire il relativo importo ai genitori stessi, sconta l’imposta di registro con l’aliquota del 3 per cento.

    Proprietà contadina: l’acquisto senza liberalità non gode di registro agevolato

    Nel caso di specie si è trattato di un atto notarile con oggetto il trasferimento di un terreno da parte di una società, nei confronti di una persona fisica.

    Il soggetto persona fisica ha richiesto di avvalersi delle agevolazioni previste per la “piccola proprietà contadina” di cui alla legge n. 25/2010.

    Il notaio, preso atto di ciò, ha versato le imposte previste per la casistica e cioè:

    • imposta di registro e ipotecaria in misura fissa,
    • imposta catastale in misura ordinaria, con l’aliquota dell’1 per cento.

    Nell’atto le parti hanno espressamente dichiarato che l’intero prezzo della compravendita è stato corrisposto dai genitori dell’acquirente, i quali hanno richiamato l’articolo 1180 del codice civile e hanno affermato che il pagamento è stato fatto senza spirito di liberalità, prevedendo l’insorgere, in capo al figlio, dell’obbligo di restituzione della stessa somma.

    Tale circostanza è molto frequente nella prassi e di solito, non dà luogo a ulteriore pagamento d’imposta in quanto il legislatore, al fine di rendere maggiormente trasparente il pagamento del corrispettivo ha disposto (articolo 1, comma 4-ter, Testo unico successioni e donazioni, Dlgs n. 346/1990) che l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto”.

    Nel caso in esame l’ufficio ha inviato un avviso di liquidazione applicando l’imposta di registro con l’aliquota del 3% sull’importo relativo al prezzo della compravendita, per tassare il negozio relativo all’adempimento del terzo.

    Il motivo principale per il quale l’ufficio ha emesso l’avviso di liquidazione è dato dal fatto che il pagamento del prezzo da parte dei genitori è stato effettuato “senza spirito di liberalità”.

    Di conseguenza, non sussistevano le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 1 del Tus sopra richiamato che è applicabile solo nelle ipotesi di “donazioni o altre liberalità…”. 

    Il fatto che nell’atto sia stato specificato che il pagamento da parte dei genitori veniva effettuato senza spirito di liberalità e che sul figlio gravava l’obbligo di restituzione ha reso inapplicabile tale disposizione.

    Oltre a tale circostanza è opportuno rilevare che il beneficio della non applicazione dell’imposta per le citate tipologie di liberalità si applica a condizione che per l’atto al quale si riferiscono sia previsto il pagamento dell’imposta di registro proporzionale o dell’Iva.

    Nel caso in esame l’acquirente aveva richiesto le agevolazioni per la “piccola proprietà contadina” e, quindi, l’imposta di registro era dovuta solo in misura fissa. 

    Anche questa circostanza ha reso inapplicabile il disposto dell’articolo 1, comma 4-ter del Tus.

    Il Notaio ricorreva contro l'avviso di liquidazione e tanto la CTP quando la CTR lo ritenevano invece legittimo.

    La Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto ha sostenuto che la previsione della restituzione delle somme da parte del figlio acquirente impedisce di qualificare il pagamento dei genitori come un mero negozio di natura solutoria.

    Inoltre, secondo la Cassazione non vi è stata alcuna violazione, da parte dell’ufficio, dell’articolo 20 del Testo unico sull’imposta di registro (Dpr n. 131/1986), considerato che il negozio oggetto di tassazione risultava espressamente dall’atto stesso e non desunto da elementi esterni. 

    Nella motivazione della pronuncia la Cassazione evidenzia che l'agenzia ha applicato l’imposta “…secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione”.

    Quindi si è ritenuto che l’adempimento da parte del terzo costituisse un negozio avente ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale e, pertanto, da tassare secondo l’articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al citato Dpr n. 131/1986.

    La Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto “L’adempimento del terzo, il quale di per sé non determina nei confronti del debitore, ai sensi di legge, un obbligo di restituzione di quanto corrisposto, qualora sia fronteggiato, nel contratto di compravendita nel quale il terzo sia intervenuto, dall’assunzione di un tale obbligo, da parte del debitore, costituisce operazione di natura negoziale a contenuto patrimoniale ai fini dell’applicazione dell’art. 9 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986”.

  • Agricoltura

    Associazioni Città d’identità: nasce il Registro per valorizzare l’agricoltura

    Il MASAF Ministero dell'agricoltura informa della istituzione del "Registro delle Associazioni Nazionali delle Città di Identità". 

    Si tratta, specifica il Ministero, di un passo importante per garantire la partecipazione degli operatori del settore agricolo nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze territoriali.
    Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 303 del 28 dicembre, si definiscono i requisiti per ottenere la denominazione di «Città di Identità» e si stabiliscono le modalità per l'iscrizione nel Registro.
    In sintesi, sono considerate «Città di Identità» i Comuni che si distinguono per la produzione di eccellenze agricole legate al territorio, quali: 

    • prodotti DOP, IGP, biologici, certificati SQNPI, SQNZ, SQNBA (con almeno il 30% della produzione certificata) 
    • e prodotti agricoli con una tradizione consolidata

    Città d’identità: requisiti

    Ai sensi dell'art 3 del Decreto MASAF del 12 dicembre possono assumere la denominazione di «città di identità» ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge, le città e gli altri comuni:

    • a) che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in virtu' del fatto che: il territorio amministrativo dell'ente è ricompreso,  anche parzialmente, all'interno della  zona  geografica  delimitata  di  un determinato prodotto agricolo designato da una  DOP  o  da  una  IGP, così come definita nel relativo disciplinare;
      oppure, almeno il trenta  per  cento  della  produzione  di  un determinato   prodotto   agricolo    all'interno    del   territorio amministrativo  dell'ente  sia  ottenuto  secondo  il  metodo   della produzione biologica e/o in base  ad uno  dei  sistemi  di  qualità nazionali;
      oppure, vi sia una consolidata tradizione, per  un  periodo  di almeno cinquanta anni, legata ad un determinato prodotto  agricolo  e connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale;
    • b) in cui operano  organismi  associativi  a  carattere  comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare  le  identità colturali del loro territorio nei mercati nazionali e internazionali.
      I requisiti previsti dal comma  1  del  presente  articolo  sono cumulativi

    Associazioni città di identità: requisiti

    Ai sensi dell'art 4 dello stesso decreto ai fini di quanto previsto dall'art. 40, comma 4,  della  legge, le associazioni nazionali delle città di identità devono  possedere i seguenti requisiti:

    • a) essere costituite in forma  di  associazione  riconosciuta  ai sensi degli articoli 14  e  seguenti  del  codice  civile  ed essere iscritte nel registro delle persone giuridiche  istituito  presso  la competente prefettura ai  sensi  del  decreto  del Presidente  della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
    • b) essere senza  scopo  di  lucro  ed  avere  come  finalità il sostegno e lo sviluppo della qualità delle produzioni agricole e dei territori delle città di identità associate, tramite  iniziative  e servizi nel campo  della tutela,  del  sostegno  alla  promozione  e dell'informazione;
    • c) avere tra i propri  associati  almeno  venticinque  città di identità, situate in almeno tre diverse regioni o province autonome, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del  presente  decreto per   il   medesimo   prodotto   agricolo,   previamente    accertati dall'associazione nazionale al momento dell'adesione;
    • d)  prevedere  tra  gli  organi  dell'associazione  il   collegio sindacale o il sindaco unico;
    • e) prevedere nel proprio statuto le seguenti finalità:
      • valorizzare le produzioni agricole  di  qualità,  evitando  il ricorso agli OGM;
      • valorizzare  le  pratiche  di  coltivazione  tradizionali,   il paesaggio rurale e i prodotti tipici locali;
      • sensibilizzare i cittadini e  coinvolgerli  direttamente  nella cura,  tutela  e  valorizzazione  del  territorio   come   patrimonio immateriale e bene culturale identitario;
      •  favorire la sostenibilità dello  sviluppo  economico  locale, incentivando la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali  e  la creazione di nuove imprese e  servizi,  con  particolare  riferimento alle giovani generazioni;
      • favorire l'offerta turistica integrata  basata  sulla  qualità del territorio, delle produzioni locali, sulle bellezze del paesaggio e le iniziative culturali e la tutela dei beni artistici e storici;
      • promuovere la collaborazione tra  enti  locali  e  imprese  per favorire lo sviluppo sostenibile;
      • promuovere l'adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori utili alla salvaguardia  del  paesaggio rurale e all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;
      • favorire servizi e  reti  di  informazione,  la  ricerca  e  le attività di studio, la progettazione  a  forte  connotazione  etica, rafforzando  la  coesione  sociale  e  la  promozione  di  iniziative culturali e di valorizzazione delle identità locali;
      • sostenere  la  crescita  del  turismo  rurale  e  del   turismo enogastronomico secondo criteri di sostenibilità e  di  ricerca  di equilibrio nel rapporto tra turisti e popolazione residente;
    • f) aver svolto, in modo continuativo, attività nel perseguimento delle finalità statutarie indicate nella precedente lettera  e)  del presente comma nei tre anni antecedenti la data  della  richiesta  di iscrizione nel registro di cui all'art. 5 del presente decreto.

    Ciascuna  città di  identità   per  ogni  singolo   prodotto agricolo,  può richiedere  l'adesione  ad   un'unica   associazione nazionale delle città di  identità   previa delibera del proprio consiglio comunale.
    Le  città di  identità possono  aderire  alle  associazioni nazionali delle città di identità anche per  il  tramite di altri enti locali di cui  fanno  parte.  

    Nell'ipotesi  prevista  dal  primo periodo,  il  diritto  di   voto   nell'assemblea   dell'associazione nazionale spetta in proporzione al  numero  di  città di  identità rappresentate. 

    Registro nazionale città di identità: come iscriversi

    Le associazioni nazionali delle città di identità in  possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del decreto  presentano alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio si trova la sede legale dell'associazione stessa,  richiesta  di iscrizione  nel registro. 

    Nella richiesta è indicato il prodotto  agricolo  rispetto al  quale  si  richiede  l'iscrizione  nel  registro.  Per   ciascuna associazione  nazionale  delle  città di  identità è  possibile indicare un solo prodotto agricolo.
    La  regione  o  la  provincia  autonoma  competente  attesta  il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto  da parte dell'associazione richiedente e, in  caso  di  esito  positivo, trasmette l'attestazione unitamente alla richiesta al  Ministero.  Le regioni e le provincie autonome possono richiedere informazioni  alle altre regioni o province autonome nel cui territorio  si  trovano  le citta' di identita' che fanno parte dell'associazione richiedente.
    Il Ministero iscrive l'associazione  richiedente  nel  registro, specificando a quali prodotti agricoli si riferisce l'iscrizione.
    Il Ministero pubblica  sul  proprio  sito  internet  e  mantiene aggiornato il registro. 

  • Agricoltura

    Diritti di superficie: chiarimenti ADE sul preliminare

    Con Risoluzione n. 4 del 13 gennaio l'ADE risponde a due quesiti sulle novità introdotte dal DL Agricoltura n 63/2024 con l'art 5 comma 2bis che prevede che: La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. (…)

    Vediamo come ha rispostoa l'Agenzia ai dubbi emersi sulla trascrizione dei contratti in oggetto e sulla validità delle relative proroghe.

    In particolare, si risposnde ai seguenti quesiti:

    • Si chiede se il citato comma 2-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 63/2024, derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice Civile, consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno sei anni. 
    • Si chiede, inoltre, se e con quali modalità possa procedersi alla trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma sopra menzionata per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.

    Contratti di diritti di superficie per fotovoitaico: chiarimenti sulla durata

    Sinteticamente l'ADE evidenzia che i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al regime della trascrizione regolato dal codice civile come tutti gli altri contratti preliminari. 

    Nelle norme del recente Dl n. 63/2024 non è stata introdotta una deroga alla regola generale. 

    Inoltre chiarisce che, la proroga dei contratti già in essere,non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.

    Le Entrate rispetto ai quesiti esposti replicano quanto segue:

    1. la norma in esame (art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 63/2024) non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso, non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale della trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile. Ciò vuol dire che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di detta trascrizione rimangono comunque disciplinati dalla previsione codicistica generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia “massima” della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di “tempestiva” trascrizione del conseguente atto definitivo (o di altro atto previsto dall’art. 2645 bis c.c.). L'agenzia evidenzia che, l’efficacia sostanziale (durata minima) del contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un sessennio differisce dalla durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla è stato espressamente disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla disciplina civilistica generale dettata dall’art. 2645 bis c.c. per la trascrizione dei contratti preliminari su beni immobili.
    2.  stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti, per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria; ciò, anche stante l’assenza di un atto formalmente idoneo, ex art. 2657 c.c.2 , a costituire titolo per l’esecuzione di un’eventuale formalità nei registri immobiliari. Pertanto, la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Redditi agrari: approvata una riforma che valorizza il settore

    Pubblicato in GU del 16 dicembre il Decreto legislativo sulle modifiche all’Irpef e all'ires.

    Tra le novità, ce ne sono di importanti per il settore dell'agricoltura, vediamo una sintesi del contenuto dell'art 1del Dlgs n 192/2024.

    Riforma redditi agrari: riforma verso colture innovative

    Prima delle novità introdotte è bene specificare che saranno in vigore dal 31 dicembre prossimo e che all'atto della approvazione del provvedimento il Viceministro Leo sulla riforma dei redditi agrari, in una nota ministeriale diffusa il 4 dicembre dopo il CdM ha evidenziato che"vengono introdotte regole che valorizzano le colture innovative, come le vertical farm e le colture idroponicheL'obiettivo è sostenere un'agricoltura tecnologica e moderna, che renda il nostro Paese, anche dal punto di vista fiscale, al passo con i tempi". 

    L'art 1 del Decreto legislativo n 192/2024 introduce norme specifiche per i moderni sistemi di coltivazione verticale in grado di ridurre i consumi di acqua, di arginare gli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici e di consentire lo sfruttamento di ambienti diversi da quelli tipici. 

    La norma, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apporta le seguenti modificazioni:

    • all’articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
      • «4-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b‑bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento.
      • 4-quater. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis).»;
    • all’articolo 32: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
      • «1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.»;
      • 2) al comma 2, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «produttive di reddito agrario»;
      • 3) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis; b-ter) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;»;
      • 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono individuate, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché sono disciplinate le modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-bis).»;
    •  all’articolo 34, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4.bis. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.»;
    • all’articolo 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  «3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 28, commi 4-ter e 4-quater.»;
    • all’articolo 56-bis: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
      • «1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.»; 2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:  
      • «3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.»;
      • 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

  • Agricoltura

    Marchio di agricoltore allevatore custode dell’agrobiodiversità: le regole di utilizzo

    Il Decreto Ministeriale n. 622857 del 9 novembre 2023 segna una tappa fondamentale per il settore agricolo italiano, introducendo il marchio collettivo figurativo “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità” che intende valorizzare e promuovere le attività di agricoltori e allevatori custodi, impegnati nella conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione o erosione genetica. 

    La creazione del marchio è radicata nella Legge n. 194 del 1° dicembre 2015, volta alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

    Tale norma ha istituito strumenti chiave come:

    • L’Anagrafe Nazionale della Biodiversità,
    • Il Comitato Permanente per la Biodiversità,
    • La Rete Nazionale per la conservazione delle risorse genetiche,
    • Il Portale Nazionale per il monitoraggio e la diffusione delle informazioni.

    Il marchio, operativo dal 1° gennaio 2026, rappresenterà un riconoscimento distintivo per gli agricoltori e allevatori iscritti nella Rete Nazionale della Biodiversità, rafforzando la visibilità delle loro attività e la percezione del valore del loro lavoro.

    Caratteristiche del Marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità”

    Il marchio è definito come figurativo e non commerciale, destinato esclusivamente ai servizi di agricoltura e allevamento correlati alla conservazione delle risorse genetiche. È regolato da precise norme d’uso che ne garantiscono l’integrità e l’autenticità, evitando utilizzi impropri o commercializzazioni indebite. Tra le regole principali:

    • deve essere accompagnato dall’indicazione della specie, varietà o razza custodita.
    • non può essere integrato in denominazioni sociali o sovrapposto ad altri marchi.
    • non è consentito il suo uso su prodotti, etichette o packaging.

    Modalità di utilizzo del Marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità”

    Gli agricoltori e allevatori interessati a utilizzare il marchio collettivo "Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità" devono seguire una procedura precisa, definita dal Regolamento d’Uso incluso nel Decreto Ministeriale n. 622857 del 9 novembre 2023.

    Scarica il testo del Regolamento di utilizzo del Marchio "Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità".

    Ecco i passaggi principali: 

    1. Iscrizione alla Rete Nazionale della Biodiversità

    Gli agricoltori e allevatori devono essere iscritti alla Rete Nazionale della Biodiversità di Interesse Agricolo e Alimentare, che garantisce il riconoscimento ufficiale come custodi delle risorse genetiche.

    Come fare l’iscrizione

    • Inoltrare una richiesta tramite il Portale Nazionale dell’Agrobiodiversità, seguendo la procedura indicata.
    • Dimostrare di operare nella conservazione "in situ" (nel proprio ambiente naturale) o "on farm" (nel contesto aziendale) di specie, varietà o razze vegetali e animali a rischio di estinzione o erosione genetica.
    • Soddisfare i requisiti stabiliti dal D.M. 10400 del 24 ottobre 2018, che disciplina l'iscrizione alla Rete.

    2. Ottenimento dell’Autorizzazione

    Dopo la verifica dei requisiti, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) autorizzerà formalmente l’uso del marchio.

    • L’autorizzazione viene comunicata ufficialmente dal MASAF.
    • Solo a partire dalla data di trasmissione dell’autorizzazione sarà possibile utilizzare il marchio.

    3. Utilizzo conforme del Marchio

    Una volta autorizzati, gli agricoltori e allevatori devono utilizzare il marchio rispettando le indicazioni del Regolamento d’Uso. In particolare:

    • Ambiti Consentiti: Il marchio può essere utilizzato in comunicazioni istituzionali, materiale promozionale e documentazione aziendale che riguardano le attività di conservazione delle risorse genetiche.
    • Indicazione delle Risorse: Ogni utilizzo del marchio deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, varietà o razza custodita, riportata al di sotto del logo, con carattere Calibri bold e dimensioni proporzionate al logo stesso.
    • Limitazioni: È vietato l'uso del marchio su prodotti, etichette o confezioni destinate alla vendita. Non può essere integrato in denominazioni sociali né sovrapposto ad altri marchi.

    Chi sono e come si diventa agricoltori e allevatori custodi

    Secondo quanto disposto dalla Legge n. 194 del 1° dicembre 2015 gli agricoltori e allevatori custodi sono:

    • Agricoltori: coloro che si impegnano nella conservazione in situ/on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agricolo e alimentare locali, a rischio di estinzione o erosione genetica. Operano principalmente all’interno delle proprie aziende agricole, preservando specie e varietà tradizionali e locali.
    • Allevatori: coloro che si dedicano alla conservazione in situ/on farm delle risorse genetiche animali, incluse razze autoctone o locali, anch’esse a rischio di estinzione o erosione genetica.

    Ogni regione ha un suo registro delle risorse genetiche e un elenco degli agricoltori e degli allevatori custodi come previsto dalla Legge 194 del 2015 che definisce gli agricoltori custodi come “gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome".

    Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015 n. 194, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Legge del 28.02.2024 n. 24, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonchè le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:

    1. manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonchè cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita' atmosferiche e incendi boschivi; 
    2. custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta' colturali locali;
    3. allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali; 
    4. conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; 
    5. contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; 
    6. contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta' a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.

  • Agricoltura

    Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo

    Le Entrate pubblicano la Risoluzione n 56 del 26 novembre si pubblica il codice tributo per l'utilizzo del credito ZES Mezzogiorno Agricoltura.

    Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo

    L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto che, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in argomento e sono state determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa. 

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    “7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”

    Relativamente alla compilazione dell'F24 le Entrate indicano che:

    • nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, 
    • nella colonna “importi a debito versati”. 
    • Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre

    Pubblicato il Modello utile a richiedere il credito d'imposta per l'agricoltura della ZES Unica.

    In particolare, le Entrate con il Provvedimento n 418393 del 18 novembre pubblicano modello e istruzioni per l'utilizzo del credito di imposta in oggetto.

    Ricordiamo che il DL Agricoltura convertito il Legge n 101/2024 ha previsto un credito di imposta per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acqucoltura, impiantate nella ZES Unica del Mezzogiorno.

    Nella GU n 264 dell'11 novembre è stato pubblicato il Decreto 18 settembre 2024 del Ministero dell'Agricoltura con le regole attuative della misura, vediamo tutte le regole.

    Credito ZES Unica Agricoltura: che cos’è

    Nella Legge di conversione del Dl Agricoltura viene confermata l'introduzione dell'16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto. 

    La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo. 

    Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell’acquacoltura.  

    Con le novità si concede, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con esclusivo riferimento all’acquisto di beni strumentali di cui al comma 2 destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, un credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

    Nello specifico, vengono ricompresi tutti gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, finalizzati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

    Si prevede, altresì, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un limite pari al 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. 

    Infine, restano esclusi dall’agevolazione i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro. 

    Credito ZES Unica Agricoltura: il decreto attuativo

    Con il Decreto 18 settembre del Ministero dell'Agricoltura si recano le disposizioni applicative per l'attribuzione alle imprese, di cui all'art. 2, del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.
    Sono  agevolabili  gli  investimenti, effettuati dal 16 maggio  2024  al  15  novembre  2024,  relativi  all'acquisto, anche  mediante   contratti   di   locazione  finanziaria, di  nuovi  macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a  strutture  produttive  già esistenti  o  che  vengono  impiantate  nel  territorio,  nonché all'acquisto  di   terreni   e  all'acquisizione,  alla  realizzazione  ovvero   all'ampliamento   di  immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le  condizioni  previste dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei  settori agricolo,  forestale  e  delle  zone  rurali  e  ittico. 

     Gli immobili  oggetto  di  investimento  devono   effettivamente   essere  utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura  produttiva  ubicata nella zona di riferimento. Il  valore  dei  terreni  e  degli  immobili non può superare il 50 per  cento  del  valore  complessivo  dell'investimento agevolato, salve le ulteriori limitazioni  previste  dalle disposizioni del Capo II del presente decreto.
    Non sono agevolabili  i  progetti  di  investimento  di  importo  inferiore a 50.000 euro.
    Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro  per l'anno 2024. 

    Credito ZES Unica Agricoltura: i beneficiari

    Son beneficiari del credito d'imposta:

    • a) le imprese attive nel settore  della  produzione  primaria  di prodotti  agricoli  compresi  nell'allegato  I   del   trattato   sul  funzionamento dell'Unione europea; 
    • b) le imprese attive nel settore forestale; 
    • c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

    Credito ZES Unica Agricoltura: le domande dal 20 novembre

    Viene previsto che per accedere al contributo sotto forma di credito  d'imposta,  i soggetti interessati comunicano all'Agenzia  delle  entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto.
    Con provvedimento n 418393 del 18 novembre delle Entrate,  viene approvato il modello per la Comunicazione da inviare dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”.
    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
    Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:

    • a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
    • b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente presentata.

    La Comunicazione è utilizzata dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all’articolo 1, comma 2, del decreto, effettuati a decorrere dal 16 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024 e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE”), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre

    Entro il 18 novembre bisogna inviare la comunicazione per il bonus agricoltura mezzogiorno.

    Ricordiamo che è stato pubblicato il Provvedimento ADE n 387400 del 15 ottobre, con cui si approva il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise.

    Vediamo tutte le regole.

    Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno che cos’è

    L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2023 un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno quali: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle 8 deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027

    Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

    A tal fine si prevede l’obbligo della presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte dei destinatari della misura agevolativa e stabilisce che l’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per la fruizione del credito d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia.

    Per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023 si provvede l'agevolazione, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.

    Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024, adottato con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12 giugno 2024.

    Con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni, e sono definiti i termini e le modalità di trasmissione telematica. 

    Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno: presenta la domanda dal 17.10

    Il modello è utilizzato per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura.

    La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “CIMAGRICOLTURA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine fissata al 18 novembre e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

    Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno: utilizzo

    Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Il credito risultante dalla Comunicazione è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta. 

    Relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi. 

    Per determinare il superamento del limite di euro 150.000 si tiene conto anche dei crediti d’imposta riconosciuti a seguito della presentazione del modello CIM17, modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, e del modello CIM23, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023.

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: 

    • a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; 
    • b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo 5 modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; 
    • c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Filiera frutticola delle pere: regole per le domande di aiuti 2024

    Pubblicato in GU n 246 del 18 ottobre e in vigore da oggi 21 ottobre, il Decreto ministeriale del 13 settembre ai sensi dell’articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” per il sostegno alla filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) per l’anno 2024, vediamo a chi spettano.

    Imprese filiera frutticola delle pere: sostegni 2024, le regole

    Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, e alluvioni sono destinate alle aziende agricole specifiche risorse.

    In particolare, le risorse destinate all’aiuto ammontano a 15 milioni di euro per la filiera frutticola della pera, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di provenienza dell’esercizio 2023.

    Imprese filiera frutticola delle pere: condizioni per l’aiuto 2024

    Il sostegno è concesso alle aziende agricole che nell’anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione delle pere, a condizione che abbiano subito al giorno di presentazione della domanda un decremento del valore della produzione dell’anno 2024, superiore al 30 per cento rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno 2022.

    Tale valore si intende al netto di eventuali altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate spettanti ai soggetti beneficiari ed effettivamente percepiti dagli stessi a seguito di denuncia di sinistro.

    Il valore della produzione di riferimento è quello individuato come standard value con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 giugno 2024 n. 287214 e successive modifiche ed integrazioni, per il settore di riferimento. 

    È fatta salva la possibilità per il Soggetto beneficiario di dimostrare mediante idonea documentazione, anche fiscale, un valore della produzione superiore a quello medio di cui al citato decreto ministeriale.

    La superficie coltivata deve risultare dal piano di coltivazione grafico presente nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario e registrato nel Sistema Informativo Nazionale al 30 agosto per l’anno di riferimento della presente campagna.

    Possono proporre domanda solo le aziende agricole titolari di fascicolo aziendale al momento della presentazione della stessa.

    Imprese filiera frutticola delle pere: l’ammontare degli aiuti

    È concesso un aiuto individuale così definito: 

    • a) pere: fino a euro 1.100,00 per ettaro.

    Fermo restando l’importo dell’aiuto, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta.

    AGEA comunica formalmente al Ministero l’eventuale rimodulazione dell’importo unitario non appena completata la raccolta delle domande in base ai termini di presentazione definiti nelle proprie istruzioni operative.

    Aiuti 2024 imprese filiera frutticola delle pere: come fare domanda

    Il Soggetto beneficiario presenta ad AGEA, quale soggetto gestore della misura, apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto secondo le modalità definite da AGEA sulla base di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto.

    AGEA può attuare meccanismi di delega per la raccolta delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.

    AGEA utilizza i piani di coltivazione grafici registrati nel fascicolo aziendale del SIAN, aggiornato dagli Organismi pagatori territorialmente competente.

    La domanda è corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dall’atto emanato da AGEA.