• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta restauro immobili storici: fino a 100mila euro

    La Legge di bilancio 2025 inizia il suo iter di approvazione con l'invio da parte del Governo del testo, reso ieri disponibile alla stampa, del DDL di bilancio approvato lo scorso 15 ottobre.

    Vediamo cosa contiene relativamente alle norme per incentivare il settore della Cultura relativamente a:

    • scavi archeologici,
    • manutenzione, conservazione e restauro immobili storici.
    • valorizzazione luoghi di cultura

    Legge di bilancio 2025: le misure per la Cultura

    Si incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

    Si rinnova l’articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, relativo al credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico, riconosciuto in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100 mila euro.

    Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 

    Si rifinanzia il fondo di cui al suddetto articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, per un importo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. 

    Contestualmente, per favorire e diffondere maggiormente l’utilizzo della misura fiscale ed aumentare la consistenza degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili, il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale, viene innalzato a 200 mila euro a decorrere dal 2025, incentivando in tal modo l’effettuazione di una più ampia gamma di lavori conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico.

    Si prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall’anno 2025. L’analisi e la valutazione positiva sull’andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura ha reso necessario un incremento della dotazione. 

    A tal fine le risorse di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017, sono incrementate di 2 milioni di euro annui dall’anno 2025.

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    Credito d’imposta beni strumentali nuovi: tutte le regole

    Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. 

    Salvo proroghe, possibili ad esempio con la prossima legge di bilancio 2025, il 2025 sarà l’ultimo anno per il credito d’imposta.

    Dal 2025 è bene evidenziare che, se nulla cambia per i beni materiali 4.0, invece per gli investimenti in beni immateriali la misura del credito d’imposta scende dall’attuale 15% al 10%. 

    Ricordiamo che le condizioni per avere il credito in oggetto sono disciplinate nei seguinti allegati:

    1. Beni strumentali – Allegato A
    2. Beni strumentali – Allegato B

    Credito di imposta per i beni materiali: regole 2025

    Per i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento) le condizioni di fruizione del credito di imposta, sono riepilogate dal MIMIT, e dal 2023 al 2025 spetta per il:

    • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
    • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro,
    • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro,
    • 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Attenzione però al fatto che, il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

    Credito di imposta per i beni immateriali: regole 2025

    Per i beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (Allegato B legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) le condizioni di fruisùzione sono riepilogate dal MIMIT che sinteticamente specifica che per il 2025 spetta per il:

    • 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. 

    Attenzione al fatto che il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

    Attenzione al fatto che si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

    Credito d’imposta beni strumentali nuovi: come si accede

    Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali possono fruire del credito d'imposta in oggetto.

    Il credito per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime

    Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
    Attenzinoe al fatto che la fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

    Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

    Credito d’imposta beni strumentali nuovi: i modelli da utilizzare dal 30.03.2024

    Con un comunicato il MIMIT ha annunciato che sono disponibili i nuovi moduli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni ai fini della compensazione del credito d’imposta.

    In particolare, la richiesta di compensazione va inviata:

    • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
    • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.

    A partire dal 18 maggio 2024 la richiesta di compensazione va presentata unicamente tramite la nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite portale, attiva sul sito del GSE: Piattaforma GSE

    Nella piattaforma, previa registrazione all'Area Clienti, l’utente potrà accedere all'applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari" e, selezionando la tipologia di investimento, compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta.

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    Bonus psicologico: come accedere alle graduatorie

    L'INPS con il Messaggio n 2976 del 6 settembre ha fornito istruzioni per la consultazione delle graduatorie del bonus psicologico 2024.

    Ricordiamo che con il messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024 è stata comunicata l’elaborazione delle graduatorie per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023.

    Bonus psicologico: istruzioni per consultare le graduatorie

    L'INPS specifica che le graduatorie sono consultabili attraverso il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”, accedendo con la propria identità digitale SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS) dalla Homepage del portale istituzionale (www.inps.it), digitando nella barra del motore di ricerca le parole “bonus psicologo”.

    Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, una volta completato l’accesso alla procedura, i soggetti possono visualizzare l’esito della domanda in uno dei seguenti stati:

    • “Accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, è riconosciuto l’intero importo spettante da utilizzare entro 270 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024;
    • Parzialmente accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, ultimo di ogni graduatoria regionale o delle Province autonome, è riconosciuto in misura parziale l’importo spettante fino a concorrenza delle risorse economiche assegnate alla Regione/Provincia autonoma. Nel caso siano stanziate o si rendessero disponibili ulteriori risorse (ad esempio, nel caso in cui non venisse interamente utilizzato da parte di altri beneficiari, nel termine previsto di 270 giorni, l’intero importo del voucher), potrà essere erogata la somma residua fino a concorrenza dell’intero importo spettante;
    • “Non accolta provvisoria”: ai richiedenti, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, non può essere assegnato l’importo spettante per incapienza delle risorse economiche messe a disposizione delle Regioni/Province autonome. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse o nel caso in cui non venissero utilizzate le risorse assegnate nel termine previsto di 270 giorni, potranno essere individuati, nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, nuovi beneficiari con i medesimi criteri previsti per la prima assegnazione.

    Oltre alle informazioni già disponibili e comunicate con il citato messaggio n. 2584/2024, in merito al riconoscimento del beneficio, i soggetti inseriti in graduatoria, seguendo il percorso sopra indicato, possono visualizzare il numero corrispondente alla propria posizione nella graduatoria della Regione/Provincia autonoma di residenza; nel caso si tratti di soggetti con domanda “Non accolta provvisoria”, gli stessi possono visualizzare anche la posizione e il valore dell’ISEE dell’ultimo assegnatario. 

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    Credito d’imposta Alluvione Emilia-Romagna: regole ADE

    Con Provvedimento n 312076 del 25 luglio si fissano le regole per fruire del credito di imposta degli alluvionati 2023 delle zone dell'Emilia Romagna.

    Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi.

    Credito d’imposta alluvionati emilia romagna: come si usa

    Il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.
    Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.
    In alternativa all’utilizzo in compensazione, il soggetto finanziatore può recuperare le somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.
    Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti:

    • a) i soggetti finanziatori o gli eventuali cessionari presentano il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
    • b) con successiva risoluzione sono istituiti uno o più codici tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento;
    • c) non si applica il limite previsto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

    Attenzione al fatto che con successivo provvedimento, verranno fissate le regole affinchè possano comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica i seguenti dati:

    • a) gli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, con i relativi importi;
    • b) il numero, l’importo e la scadenza delle singole rate;
    • c) i dati delle cessioni dei crediti di cui al punto 2.3 e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.

    Allegati:
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    Tax credit gasolio autotrasporto: il codice tributo

    Le Entrate hanno pubblicato il codice tributo per il credito di imposta per il gasolio degli autotrasportatori.

    In particolare, con la Risoluzione n 41 del 24 luglio si istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 

    Tax credit gasolio autotrasporto: il codice tributo

    Le Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede, tra l’altro, che il credito d’imposta di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.   

    Con il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 maggio 2024, n. 263, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.  

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto del 31 maggio 2024, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    L’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “7060” denominatocredito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

    Allegati:
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    Tax credit imprese piccoli comuni sardi: codici tributo

    Con Risoluzione n 34 del 2 luglio viene istituito il codice tributo per il tax crediti dei piccoli comuni sardi.

    Tax crediti comuni sardi: i beneficiari e il codice tributo

    Ricordiamo che l'articolo 13, comma 2, lett. d) della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 9 marzo 2022, n. 3, al fine di sostenere lo sviluppo dei piccoli Comuni, riconosce, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese operanti nei comuni oggetto di agevolazione.
    Con delibera 14 dicembre 2023, n. 44/16, sono state approvate le “Direttive di attuazione art. 13 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, commi 2, lettera d) e 5, 5-bis e 6, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 e sono state autorizzate l'Agenzia Sarda delle Entrate e la Direzione generale dei Servizi Finanziari, ognuna per quanto di competenza, a stipulare convenzioni, o ogni necessario accordo, con l'Agenzia delle entrate per l'attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 3/2022 e delle direttive.
    Con convenzione del 10 giugno 2024 stipulata tra l’Agenzia delle entrate, la Regione Autonoma della Sardegna e l'Agenzia Sarda delle Entrate è stato regolato il servizio per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito di imposta in argomento.
    L’Agenzia Sarda delle Entrate, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, di tale convenzione, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei dati dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dall’Agenzia Sarda delle Entrate, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7033” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione Sardegna, di cui all’articolo 13, comma 2, lett. d) della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 9 marzo 2022, n. 3”

    Allegati:
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    Bonus colonnine domestiche 2024: regole per i controlli

    Con Decreto MIMIT del 19 giugno, vengono pubblicate le regole per i controlli sulla spettanza del bonus colonnine di ricarica 2024 per i privati.

    Legga anche: Bonus colonnine domestiche 2024: le regole per le domande.

    Bonus colonnine domestiche 2024: regole per i controlli

    Il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto 12 giugno 2024, definisce, per l’annualità 2024, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi di cui alla lettera f- bis) del comma 1, dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile2022, come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 4 agosto 2022 , nonché il rispetto dei requisiti previsti dal decreto 12 giugno 2024.

    L’attività di controllo ha ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata ai sensi dell’articolo 7 del decreto 12 giugno 2024, dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti tecnico- amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.

    II controlli sono effettuati a campione, nel limite massimo del 10% (dieci percento) delle erogazioni effettuate. Nel caso in cui il campione verificato restituisca una percentuale di revoche deliberate superiore al 30% (trenta per cento) del campione stesso, l’analisi verrà estesa fino ad un massimo del 20% delle erogazioni effettuate.
    La popolazione di riferimento, ordinata secondo un criterio cronologico, è suddivisa in gruppi composti da 100 (cento) elementi. Da ogni gruppo viene estratto un elemento ogni 10 (dieci) domande erogate.

    L'accertamento documentale produce esito negativo:

    • a) nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione;
    • b) nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
    • c) nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto 12 giugno 2024;
    • d) nel caso di indisponibilità a fornire la documentazione richiesta.

    L’accertamento documentale a esito negativo comporta la revoca parziale o totale del contributo erogato ed il conseguente recupero dell’indebito

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    Bonus prima casa under 36: incompatibile con bonus IVA case green

    Con la Circolare n 12/2024 le Entrate hanno replicato a diversi quesiti sulle regole di detraibilità per alcuni bonus nei modelli dichiarativi 2024.

    Tra gli altri viene specificata la incompatibiltà tra il bonus casa under 36 e il bonus case green, vediamo il perchè.

    onus prima casa under 36: incompatibile con bonus IVA case green

    Veniva domandato se la detrazione IRPEF, prevista nella misura del 50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, di cui all’articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, spetti anche nel caso in cui, con riferimento al medesimo immobile, il contribuente abbia usufruito del credito d’imposta “prima casa under 36” di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

    L'agenzia precisa che il beneficio fiscale, consistente, come detto, nella detrazione IRPEF, pari al 50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”, di cui al citato articolo 64, comma 7 del d.l. n. 73 del 2021. 

    Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

    Sempre a proposito del bonus casa under 36 con la Circolare n 14 del 18 giugno le Entrate hanno fornito ulteriori chiarimenti applicativi. Leggi: Bonus casa under 36: atto integrativo per il credito d'imposta per approfondimenti.

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    Bonus mobili 2024: elenco dei beni agevolabili e nuove classi energetiche

    L'Agenzia delle Entrate nelle guida aggiornata a giugno 2024 indica il riepilogo di tutte le regole per avere il bonus mobili. 

    In linea generale, si evidenzia che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nota come Bonus mobili.

    Bonus mobili 2024: elenco dei beni agevolabili e nuove classi energetiche

    In particolare, l’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica.

    Attenzione al fatto che tra le condizioni fissate dalla norma, si prevede che il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi

    A titolo esemplificativo, tra i “mobili” oggetto di agevolazione rientrano: 

    • letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; 
    • non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

    Bonus mobili 2024: le nuove classi energetiche

    Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere per l’accesso alla detrazione, viene evidenziato che sono state aggiornate le classi energetiche minime richieste in caso di acquisto di grandi elettrodomestici per adeguare la normativa all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che ha istituito un quadro per l'etichettatura energetica e che ha abrogato la direttiva 2010/30/UE. 

    Con tale regolamento, a partire dal 1° marzo 2021, l'etichetta di classificazione dei consumi energetici degli elettrodomestici, è stata sostituita da una nuova scala di valori, sviluppata in base all'applicazione dei nuovi regolamenti delegati UE, pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019, in adozione del citato regolamento quadro (UE) 2017/1369. 

    Il nuovo regolamento sull'etichettatura energetica ha disposto, quindi, l'eliminazione delle classi di efficienza "A+", "A++" e "A+++", introdotte dalla direttiva precedente, ed ha determinato una rimodulazione della classificazione in scala "A-G". 

    La legge di bilancio 2022 ha modificato il comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 richiamando il nuovo sistema di etichettatura energetica. 

    Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, per l’acquisto di grandi elettrodomestici, limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. 

    L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.4). 

    Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 

    A seguito della relativa abrogazione da parte del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini della agevolazione occorre fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano: 

    • Grandi apparecchi di refrigerazione 
    • Frigoriferi 
    • Congelatori 
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti •Lavatrici 
    • Lavasciuga e Asciugatrici 
    • Lavastoviglie 
    • Apparecchi per la cottura–Piani cottura 
    • Stufe elettriche •Piastre riscaldanti elettriche 
    • Forni e Forni a microonde 
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti 
    • Apparecchi elettrici di riscaldamento 
    • Radiatori elettrici 
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi 
    • Ventilatori elettrici 
    • Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico 
    • Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento 

    Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap

    Con la Risposta n. 107 del 16 maggio le Entrate hanno chiarito che la remunerazione aggiuntiva delle farmacie 2023

    è imponibile secondo le regole ordinarie, vediamo il perché.

    Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap

    Una società S.r.l. formula un quesito sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP, della "remunerazione aggiuntiva" per le farmacie prevista dall'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    In particolare, si chiede se la Remunerazione Aggiuntiva 2023 debba essere esclusa dalla base imponibile IRES e IRAP, come era stato stabilito per la remunerazione aggiuntiva del 2021-2022 del peridodo pandemico covid.

    Secondo l'istatante si, in quanto la legge di bilancio 2024 ha introdotto un nuovo modello di remunerazione (la Remunerazione Aggiuntiva 2024), che non godrà dell'esclusione fiscale prevista per le precedenti misure temporanee.

    L'Agenzia delle Entrate non è d'accordo e precisa che la Remunerazione Aggiuntiva 2023, pur essendo considerata un "contributo a fondo perduto" e quindi fuori campo IVA, non è automaticamente non imponibile ai fini IRES e IRAP. 

    L'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, che esclude dal reddito imponibile e dal valore della produzione IRAP i contributi erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza Covid-19, non si applica alla Remunerazione Aggiuntiva 2023.

    Secondo l'Agenzia la Remunerazione Aggiuntiva 2023 è considerata in continuità con quella del 2021-2022 ma è stata introdotta in un contesto post-emergenziale e non direttamente legata all'emergenza Covid-19.

    Essa mira a stabilizzare il sistema di remunerazione delle farmacie, con una valenza strutturale e non più emergenziale.

    La normativa fiscale speciale per l'emergenza Covid-19 non è applicabile alla Remunerazione Aggiuntiva 2023 perché non è stata erogata in via eccezionale per tale emergenza.

    La Remunerazione Aggiuntiva 2023 concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP secondo le regole ordinarie, a differenza delle precedenti misure legate all'emergenza Covid-19.