-
Sentenze Tributarie: attiva dal 27.06 una banca dati MEF
Il MEF con un avviso del 27 giugno informa del fatto che è attivo il servizio di ricerca e consultazione della Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito del Ministero dell’economia e delle finanze.
La banca dati, che conta ad oggi 329.316 sentenze pubblicate, si basa su una piattaforma digitale innovativa che offre libero accesso alla consultazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, native digitali e pseudoanonimizzate depositate dal 2021 al 2023.
Il servizio di consultazione sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 e con quelle analogiche depositate dal 2021.
Viene inoltre precisato che sono in corso, implementazioni finalizzate non solo a consentire la ricerca delle ordinanze emesse dagli organi della giustizia tributaria di rinvio alle Corti superiori (Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia dell’Unione Europea), ma anche alla possibilità, previo accordo con la Suprema Corte di Cassazione, di verificare l’eventuale presenza del ricorso di legittimità e della relativa decisione con riguardo alla sentenza di merito oggetto di consultazione.
-
Le circolari dell’Agenzia delle Entrate non vincolano né i contribuenti né i giudici
A volte può essere necessario specificare l’ovvio, se anche una ovvietà viene messa in discussione.
È questa la situazione in cui si è trovata la Corte di Cassazione in occasione dell’ordinanza numero 1335 del 12 gennaio 2024.
La situazione non risulterà nuova ad alcuni contribuenti e professionisti tributari italiani: l’Agenzia delle Entrate avviava un contenzioso basato sulla violazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e di due circolari del medesimo ente; dopo aver perso il contenzioso davanti ai giudici ordinari, la stessa Agenzia proponeva ricorso alla Corte di Cassazione.
La situazione non è nuova: non è neanche una rarità per il contribuente trovarsi al centro di un contestazione basata sulla violazione di interpretazioni di prassi.
Anche grazie al fatto che il contribuente è generalmente poco incline a rischiare di restare incastrato in un contenzioso costoso e dai tempi incerti, non è raro che questo tipo di contestazioni portino ad un risultato positivo per l’ente emanatore. Ciò però non rende i provvedimenti ministeriali in alcun modo equivalenti alla legge né vincolanti per i contribuenti. Ad affermarlo è appunto la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 1335 del 12 gennaio 2024.
Ordinanza Corte di Cassazione numero 1335/2024
La Corte in generale afferma infatti che “la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per Cassazione sotto il profilo della violazione di legge”; la motivazione è che questi atti “non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano”.
Proprio per queste caratteristiche “che ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali”, è da escludere che questi “possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all'Amministrazione stessa”.
Poi, entrando più nello specifico, precisa che “a questa regola non si sottraggono le circolari dell'Amministrazione Finanziaria (del resto priva di poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, regolata per legge), le quali non vincolano né i contribuenti né i giudici”.
Il punto precisato dalla Corte di Cassazione è appunto ovvio ed evidente: in un sistema giuridico civil law, come quello italiano, il fondamento del diritto sono le leggi, alla giurisprudenza spetta il compito di interpretare le norme, e in nessun modo la prassi si dovrebbe sostituire al legislatore.
Purtroppo però, va segnalato come, in Italia, questo talvolta accade. A titolo di esempio, chi scrive ricorda facilmente il sistema di sfavore fiscale riservato alle società di capitali a ristretta partecipazione societaria, che appunto non trova fondamento nella legge.
-
Impugnative ordinanze cautelari I grado: istruzioni MEF per deposito online
Il MEF con un avviso del 1 febbraio informa di nuove funzionalità online del Processo Telematico.
In dettaglio, nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, al fine di consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.
L’adeguamento delle funzionalità del PTT si è reso necessario per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, contenute nell’art. 47, comma 4, del D. Lgs. n. 546/92, modificato di recente dall’art. 1, comma 1, lettera s), n. 4), del D. Lgs. n. 220/2023.
Processo telematico: il MEF annuncia nuove funzionalità online
In particolare, è previsto che:
- l'ordinanza cautelare collegiale emessa dalla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado,
- mentre l'ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale.
Dette impugnative si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 220/2023, ossia dal 4 gennaio 2024.
Attenzione al fatto che, tali impugnative non sono soggette al pagamento del CUT.Per procedere con il deposito delle nuove impugnative, nella home page del PTT, dalla voce INVIO NIR – RICORSO -ALTRI ATTI, è possibile selezionare la Corte di Giustizia Tributaria competente e quindi la tipologia di deposito:
- IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE MONOCRATICA DI PRIMO GRADO, per i reclami innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE COLLEGIALE DI PRIMO GRADO, per le impugnazioni innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Il sistema, tramite una sequenza di schede, richiederà l’inserimento dei dati necessari per il deposito, tra i quali, quelli relativi al ricorso di merito: RG del ricorso ed estremi dell’ordinanza cautelare da impugnare.
Analogamente al deposito degli atti principali, anche per le nuove impugnative è obbligatorio apporre la firma digitale, mentre per gli eventuali allegati la sottoscrizione digitale rimane facoltativa.
Al termine della procedura di deposito e dei previsti controlli di validità sui file trasmessi, il sistema assegnerà un numero di registro generale, che per questa tipologia di procedimenti sarà convenzionalmente superiore a 200.000. -
Assistenza in sede di verifica fiscale: cosa prevede il Collegato Fiscale
Il Decreto Anticipi o Collegato Fiscale in conversione prevede che integraione alla norma sulla tutela per i contribuenti in sede di verifica.
Nel dettaglio, si aggiunge un periodo alla norma attuale, ossia l'art 12 comma 2 dello Statuto del Contribuente, che disciplina i diritti e le garanzie per i cittadini in sede di verifiche fiscali.
Assistenza in sede di verifica fiscale: cosa prevede la norma attuale
Attualmente, la norma prevede che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.
Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente (questo è quanto prevede il comma 1).
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche (questo è quanto prevede il comma 2).
A tale come viene fatta una integrazione, vediamola.
Assistenza in sede di verifica fiscale: cosa prevede il Collegato Fiscale
L’articolo 8-bis, inserito in sede referente, prevede che anche in sede di verifiche fiscali siano sempre applicabili le norme in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari.
In particolare l’articolo in oggetto modifica l’articolo 12, comma 2, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), che disciplina i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
Più in dettaglio la norma aggiunge un periodo alla fine dell’articolo 12, comma 2, che dispone che, quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
Per effetto delle modifiche si prevede che "in sede di verifica sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600". Tale norma consente al contribuente di farsi rappresentare, presso gli uffici finanziari da un procuratore generale o speciale.
-
Contenzioso tributario: le prove in appello, le novità della Delega Fiscale
Il 16 novembre il consiglio dei Ministri, tra l'altro, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo con Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega per la Riforma Fiscale.
Diverse le novità che potrebbero riguardare questa materia, se venisse confermato il testo del Dlgs che passa al vaglio della Commissione competente.
Vediamo le modifiche all'art 58 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante norme sulle prove in appello.
Contenzioso tributario: le prove in appello, le novità in arrivo
L'attuale formulaizone dell'art 58 prevede che:
- il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
- è fatta salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti.
La nuova formulazione che si vorrebbe introdurre con la riforma fiscale, secondo le previsioni del Dlgs approvato ieri prevede di sostituire quanto suddetto con un nuovo art.58 che recita quanto segue: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati"
Come sottoliena la relazione al Dlgs, la novità legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo. 19, comma. 1, lettera d), concernente il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo, riscrive la disposizione prevendo, nell’ottica del rafforzamento del divieto indicato nel predetto criterio, la preclusione espressa per il giudice d’appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado.
Resta eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante.
-
Contenzioso tributario: le novità in arrivo dal 2024
Il Governo il 16 novembre ha approvato, tra le altre misure, due Decreti legislativi di prima attuazione della Riforma Fiscale.
Si tratta di due provvedimenti approvati in via preliminare che ora passano al vaglio delle commissioni competenti per proseguire l'iter di approvazione definitiva.
Vediamo le novità della riforma del contenzioso tributario previste secondo l'attuale testo di decreto già dal 1 gennaio 2024.
Riforma Fiscale: sintesi delle novità per il Contenzioso tributario
Nel dettaglio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo con Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Come specificato dal comunicato stampa dell'esecutivo il decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:
- il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
- l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
- il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
- la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
- l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
- le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Contenzioso tributario: impugnanilità dell'ordinanza di sospensione atto
Tra le principali novità che il Dlgs sul Contenzioso Tributario ambisce ad introdurre, vi è quella dell'impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Se la norma venisse confermata, si amplierebbe la sfera d’azione difensiva nei processi contro il Fisco.
In particolare, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g) concernente l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con la novità si prevede che a pronunciarsi sulla sospensione dell’atto impugnato sia, a seconda dei casi, la corte di giustizia di primo o secondo grado.
Inoltre, in aderenza alle disposizioni sul giudice monocratico contenute nella legge n. 130 del 2022, viene inserita, al comma 3, l’espressa previsione del giudice monocratico.
Il novellato comma 4 disciplina il regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare; in particolare la norma prevede che le pronunce cautelari del giudice monocratico siano reclamabili davanti al collegio della Corte di giustizia di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della corte di primo grado siano impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Si prevede l’immediata comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente prevista la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sul reclamo e sull’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
In sintesi, secondo il Dlgs l’ordinanza del giudice di primo grado che non accetta la sospensione degli atti:
- diventa impugnabile davanti alla Corte di giustizia di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria,
- l’ordinanza cautelare varata dal nuovo giudice monocratico istituito nel 2022 per pronunciarsi sulle liti del valore fino a 5mila euro sarà impugnabile entro 15 giorni "solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite"
- non è impugnabile l’ordinanza della Corte di secondo grado.
-
Società estinta: la legittimazione processuale del liquidatore
Una delle conseguenze dell’eccesso normativo è la possibilità di trovare delle norme che si prendono un po’ a spallate tra loro, essendo difficile definire quando inizia l’una e finisce l’altra.
In ambito fiscale questo succede non di rado, anche perché la disciplina tributaria si trova spesso a interagire con quella civilistica che, trattando spesso le medesime fattispecie, le osserva con occhio diverso e cerca di tutelare interessi collettivi diversi.
È quello che accade, ad esempio, alla legittimazione processuale del liquidatore dopo l’estinzione della società di capitali.
Il lettore ricorderà che, per effetti dell’articolo 2495 del Codice civile, nel momento in cui una società è cancellata dal registro delle imprese smette di esistere, ed avviene un fenomeno successorio nei confronti dei soci che ne ereditano crediti e debiti (nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione).
La conseguenza di ciò è che, dopo l’estinzione della società, il liquidatore terminerà il suo incarico, in quanto non può esistere il legale rappresentante di un soggetto non più esistente, per cui la capacità processuale, per eventuali crediti o debiti residui, spetterà ai soci.
La normativa fiscale, che tutela interessi collettivi diversi da quelli perseguiti dal Codice civile, per tutelare il legittimo interesse erariale alla riscossione fiscale, ha introdotto l’articolo 28 del Decreto Legislativo 175/2014, il quale prevede che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
In conseguenza di questa norma, quindi, per cinque dopo l’estinzione della società, il fisco può contestare e notificare a questa le sue pretese fiscali senza dover rintracciare i soci.
Quello che non è stato chiarito dal legislatore è chi, in questa situazione, ha la capacità processuale per eventuali contenziosi con il fisco, dato che, in conseguenza dell’estinzione della società, il liquidatore decade dal suo mandato e non è più il rappresentante legale.
Il potere di rappresentanza processuale spetta all’ultimo rappresentante legale in carica, di solito il liquidatore, che conserva la legittimazione per i cinque anni successivi all’estinzione della società; dopo tale periodo la legittimazione processuale passa ai soci, ovviamente ai soli fini del contenzioso in tema di imposte, contributi e relative sanzioni o interessi. Quindi, durante tale periodo quinquennale, i soci non possono agire nei confronti del fisco né dovrebbero essere da questo chiamati in causa.
A stabilire questo principio è la Corte di Cassazione, prima con la deliberazione 36892/2022, adesso ribadita dall’ordinanza 22070 del 24 luglio 2023, con le quali si puntualizza il seguente principio: “in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo numero 175 del 2014 -disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'articolo 2495, comma 2, del Codice civile sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso”.
-
Compensi Giudici tributari: gli importi in vigore dal 1 gennaio
Viene pubblicato in GU n 109 dell'11 maggio il decreto MEF del 24 marzo con Definizione dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale.
Compenso fisso giudice tributario: gli importi
In particolare, si prevede che il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente della Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado è determinato nella seguente misura:
- a) euro 1.138,50 per il Presidente;
- b) euro 1.018,90 per il Presidente di sezione;
- c) euro 959,10 per il vice Presidente di sezione;
- d) euro 899,30 per il giudice.
Il compenso spettante al Presidente di Corte di giustizia tributaria non è cumulabile con quello spettante al Presidente di sezione.
Gli importi si assumono al lordo delle ritenute di legge.
Compenso aggiuntivo giudice tributario: gli importi
Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito è stabilito in euro 100,00, oltre la maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, a ciascun giudice tributario componente di Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado residente in comune della stessa regione diverso da quello in cui ha sede la medesima Corte di giustizia tributaria.
Tale compenso aggiuntivo di euro 100,00 viene così ripartito:
a) euro 4,50 per il Presidente;
b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;
c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;
d) euro 11,50 per l'estensore;
e) euro 26,00 per ciascuno dei tre componenti del collegio giudicante.
Nei casi di definizione del ricorso con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo, il compenso aggiuntivo spetta al solo giudice tributario in qualità di estensore del provvedimento ed è stabilito nella misura di euro 12,50, oltre la maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, al giudice tributario residente in comune della stessa regione diverso da quello in cui ha sede la Corte di giustizia tributaria.
Gli importi si assumono al lordo delle ritenute di legge.
Compenso aggiuntivo giudice tributario monocratico: gli importi
Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito ai sensi dell'art. 44-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilito in euro 100,00 ed è così ripartito:
a) euro 4,50 per il Presidente
b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;
c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;
d) euro 89,50 per il giudice monocratico.
Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito in composizione monocratica ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è stabilito in euro 100,00 ed è così ripartito:a) euro 4,50 per il Presidente;
b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;
c) euro 92,00 per il giudice monocratico.
Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito ai sensi dell'art. 70, comma 10-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è stabilito in euro 100,00 ed è così ripartito:
a) euro 4,50 per il Presidente;
b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;
c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;
d) euro 89,50 per il giudice monocratico.
Gli importi si assumono al lordo delle ritenute di legge.Compensi giudice tributario: decorrenza
Il presente decreto si applica ai compensi dei giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di seguito elencati:
a) compensi fissi spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2023;
b) compensi aggiuntivi di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 3, in relazione ai ricorsi definiti a decorrere dal 1° gennaio 2023;
c) compensi aggiuntivi di cui all'art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 3.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023;
d) compensi aggiuntivi di cui all'art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 5.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° luglio 2023. Leggi qui il dettaglio nel Decreto MEF del 24 marzo 2023
-
Corti di giustizia tributaria: regolamento dell’Ufficio ispettivo
Con Regolamento del 28 marzo 2023 pubblicato in GU n 91 del 18 aprile il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria detta le regole sul funzionamento dell'Ufficio Ispettivo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 1, lettera q) della legge 31 agosto 2022, n. 130, è istituito presso il Consiglio di Presidenza, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, con il primario compito di «svolgere attività presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.»
L'Ufficio ispettivo è composto di sei magistrati o giudici tributari esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Corti di giustizia tributaria.
L'Ufficio ispettivo svolge funzioni di controllo dell'operato di soggetti appartenenti alla giustizia tributaria, nei limiti posti dalla legge a salvaguardia dell'esercizio della funzione giurisdizionale, mediante attività di accertamento imparziale ed obiettivo di situazioni e comportamenti oggetto di segnalazione o rilevati in via autonoma, nonché della regolarità delle condotte tenute nell'adempimento dei doveri d'ufficio.
L'Ufficio ispettivo può svolgere attività congiunte presso le Corti di giustizia tributaria, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza, sulla base di appositi protocolli stipulati tra il Consiglio di Presidenza e il Dipartimento delle finanze.
Le principali attività dell'Ufficio ispettivo sono l'ispezione ordinaria e l'ispezione straordinaria.
Su disposizione del Consiglio di Presidenza, esso svolge inchieste amministrative.
Ufficio ispettivo Corti tributarie: l'ispezione ordinaria
L'ispezione ordinaria ha luogo con cadenza tendenzialmente triennale secondo una programmazione annuale approvata dal Consiglio di Presidenza.
Essa è affidata all'Ufficio ispettivo, coadiuvato da funzionari-ispettori del Consiglio, allo scopo di riferire sull'entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati e dai giudici tributari ed accertare la regolare tenuta delle udienze e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il servizio giustizia.
Ufficio ispettivo Corti tributarie: l'ispezione straordinaria
L'ispezione straordinaria ha luogo, su richiesta del Consiglio di Presidenza anche su proposta del direttore dell'Ufficio ispettivo, quando siano state riscontrate dagli ispettori, o siano state comunque segnalate, deficienze o irregolarità che richiedono approfondimento ulteriore.
Nei casi di urgenza, anche su sollecitazione della Commissione disciplina o di almeno cinque Consiglieri, il Consiglio di Presidenza può disporre inchiesta amministrativa per l'accertamento di fatti di rilevanza disciplinare; in tal caso, il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato tributario o giudice tributario può, anche senza l'osservanza di particolari formalità chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti al giudice o magistrato interessato, e poi riferire in merito al Consiglio.
Allegati: -
Portale Giustizia tributaria: dal 5.12 attivo il servizio di download fascicoli
Con Avviso pubblicato sul Portale della Giustizia Tributaria si informano gli utenti del PTT Processo Tributario telematico che nell’area riservata, dal 5 dicembre è attiva la nuova funzionalità per il download del fascicolo processuale, che permette di acquisire tutti gli atti processuali sui dispositivi personali per la consultazione in modalità offline.
Processo Tributario telematico: download fascicoli come fare
Si specifica che gli interessati, dopo aver ricercato il fascicolo processuale, mediante la funzionalità “Ricerca Fascicolo” del PTT, possono richiedere il download completo del fascicolo o solo di alcune cartelle utilizzando il nuovo pulsante “Download Fascicolo” presente nella pagina “Dettaglio Fascicolo”.
Il sistema, ricevuta la richiesta di download, procede alla creazione di un file compresso nel formato ZIP contenente gli atti processuali del fascicolo o delle cartelle selezionate.
Per verificare lo stato di lavorazione e l’esito finale della richiesta di download occorre selezionare il pulsante “Richieste Download Fascicolo”, sempre dalla pagina del fascicolo in esame.
Solo dopo il corretto completamento della procedura, il file ZIP può essere scaricato sul dispositivo personale dell’utente.
Attenzione al fatto che, il sistema conserva il file ZIP per 15 giorni, oltre tale termine è necessario ripetere la richiesta di download per scaricare nuovamente il fascicolo.
Infine, è possibile visualizzare le richieste di download in corso di lavorazione e quelle relative ai fascicoli processuali per i quali è disponibile il file ZIP, selezionando la funzionalità “Elenco richieste download” nel menu “Interrogazione Atti Depositati” del PTT.
Sui servizi del Portale della Giustizia tributaria ti consigliamo anche: Consultazione contenziosi tributari: attivo dal 15 dicembre il servizio gratuito