• Dichiarazione 730

    730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale

    Il Modello 730/2025 serve per la dichiarazione dei redditi dei dipendenti e pensionati.

    Il modello, con le relative istruzioni, è stato pubblicato dall'Agenzie delle Entrate al fine di dichiarare i redditi dell'anno d'imposta 2024. Scarica qui Modello 730/2025 e istruzioni.

    Vediamo cosa si intende per spese di assistenza personale e a quale detrazione danno diritto.

    730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale

    Le spese per assistenza personale vanno tra le altre spese detraibili nel Quadro E ai righi da E8 a E10.

    Ricordiamo che ai Righi da E8 a E10 vanno indicate le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 48 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento, le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento, le spese contraddistinte dal codice 71, per le quali spetta la detrazione del 30 per cento, le spese contraddistinte dal codice 76, per le quali spetta la detrazione del 35 per cento, le spese contraddistinte dal codice 81, per le quali spetta la detrazione del 90 per cento.

    In base alle istruzioni al modello 730 nei quadro E ai righi preposti, per le spese di assistenza personale, va utilizzato il codice "15" nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. 

    Attenzione al fatto che sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che:

    • non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, 
    • di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti,
      può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

    Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

    La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie

    La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.

    Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importomassimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. 

    Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

    Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza:

    • se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare non può superare 2.100 euro,
    • se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

    Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza.

    Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale

    di quest’ultimo.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2025: rivalutazione dei terreni

    Il Modello 730/2025 per i dipendenti e i pensionati, va inviato entro il 30 settembre prossimo e a tal proposito le entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 68478/2025 con le specifiche tecniche per l'invio. Vediamo dove va indicata la rivalutazione dei terreni.

    Modello 730: dove e come indicare la rivalutazione dei terreni

    Il Quadro M del Modello 730/2025 contiene informazioni relative a redditi a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e all’opzione per l’imposta sostitutiva pensionati esteri. Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ai premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto e ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi.

    Le istruzioni al modello specificano tra le novità che, quest'anno vi è stato un ampliamento della platea del 730 che può essere utilizzato anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali prima era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:

    • redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
    • plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).

    In particolare, nella terza sezione B del Quadro M occorre indicare altri dati (premi per assicurazione sulla vita in caso di riscatto del contratto, rivalutazione dei terreni e redditi derivanti da procedure di pignoramento.

    Qui vanno indicati i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.

    Nei righi M76 e M77 devono essere distintamente indicate, per il periodo d’imposta 2024, le operazioni relative alla rideterminazione del valore: dei terreni edificabili,   dei terreni agricoli dei terreni oggetto di lottizzazione,  per i quali il valore di acquisto deve essere rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 30 novembre 2024 e per i quali l’imposta sostitutiva o la prima rata, nella misura del 16 per cento, è stata versata entro il 30 novembre 2024. 

    Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. 

    Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

    I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

    Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.

    Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree va distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. 

    Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

    • nella colonna 1 (Valore rivalutato), il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima; 
    • nella colonna 2 (Imposta sostitutiva dovuta), l’imposta sostitutiva dovuta;
    •  nella colonna 3 (Imposta versata), l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
    • nella colonna 4 (Imposta da versare), l’imposta residua da versare è pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
    • nella colonna 5 (Rateizzazione), va barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
    • nella colonna 6 (Versamento cumulativo), va barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2025: la tassazione agevolata delle mance

    Le Entrate hanno pubblicato il Modello 730/2025 con le relative istruzioni per provvedere entro il 30 settembre all'invio della dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anno di imposta 2024.

    Diverse le novità di quest'anno, per una sintesi leggi anche: 730/2025: tutto pronto per la dichiarazione dei redditi

    Nel Modello 730 vanno indicata anche le mance dei dipendenti del settore turistico, vediamo le istruzioni.

    Modello 730/2025: le mance dei dipendenti

    La Sezione VII Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione del Modello 730/2025 va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate
    a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate.

    Modello 730/2025: rigo C16 per tassazione agevolata mance

    Il rigo C16 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art.5, legge 25 agosto 1991, n.287) del settore privato che nel 2024 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell’anno d’imposta 2023 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.

    Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico- alberghiero e della ristorazione.
    Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d’imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento.
    Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. 

    La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

    Modello 730/2025: imposta sostitutiva sulle mance

    In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risulta compilato il punto 652 “Mance assoggettate ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2025 e il punto 653 “Imposta sostitutiva” o il punto 654 “Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.
    Il contribuente può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

    • a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della Certificazione Unica 2025 compilato). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;
    • b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 654 della Certificazione Unica 2025 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2023 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del presente rigo di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 5 per cento.

    L’indicazione nel rigo C16 delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.

    Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro nel rigo C16:

    • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 655 e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande;
    • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 652 e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

    Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro nel rigo C16:

    • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 652 e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
    • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 655 e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.
    • colonna 7 (Assenza requisiti): se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, nel caso di tassazione agevolata delle mance, ad esempio, perché nell’anno precedente sono state percepite somme superiori ad importo 50.000 euro) barrare la presente casella

  • Dichiarazione 730

    730 semplificato 2025: via alle modifiche dal 15 maggio

    Dal 15 maggio 2025 sarà possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione web. 

    Dalla stessa data è possibile modificare e inviare anche il modello Redditi precompilato e nell’applicazione web sarà poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

    Ricordiamo che è possibile accedere alla sezione della propria precompilata, cliccando qui.

    Le Entrate con il Provvedimento n 193922 del 24 aprile hanno fissato tutte le regole necessarie.

    Attenzione a causa dell'intenso traffico sul sito all'ingrosso con le proprie credenziali può apparire il seguente messaggio:

    730 precompilato 2025: il primo accesso

    Appena effettuato il primo accesso della precompilata, le Entrate domandano se si vuole utilizzare la compilazione in modalità semplificata.

    Si tratta di una possibilità, introdotta già nella dichiarazione dello scorso anno, e quest’anno è stata rivista e migliorata, consentendo di compilare il modello seguendo un percorso guidato. 

    I lavoratori dipendenti, i pensionati e i contribuenti che percepiscono redditi che vanno dichiarati con il modello 730, infatti, possono modificare, integrare o aggiungere dati utilizzando, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, una modalità semplificata.
    In questa modalità, le informazioni disponibili sulla situazione reddituale e sulle spese sostenute dal contribuente e dai familiari a carico, sono messe a disposizione in maniera dettagliata e rappresentate in modo intuitivo. 

    Il contribuente può consultare i dati all’interno delle relative sezioni e sottosezioni e successivamente confermarle, integrarle o modificarle. 

    Dopo la validazione, i dati verranno riportati in automatico nei campi corrispondenti del modello 730.
    Attenzione al fatto che il contribuente che preferisce tornare a integrare e modificare la dichiarazione con la modalità di compilazione ordinaria, ha la possibilità di farlo in qualsiasi momento selezionando un apposito pulsante presente nell’applicazione.

    730 precompilato accettato o modificato

    Se il Modello 730 precompilato non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche e, di conseguenza, usufruire dei vantaggi previsti sui controlli.

    Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, o mancanti, è necessario modificare o integrare la dichiarazione. 

    Le operazioni di modifica o di integrazione possono essere effettuate direttamente dall’interessato o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf, professionista).
    Il modello 730 precompilato si considera accettato se:

    • è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata 
    • oppure se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta.

    Le Entrate riportano gli ulteriori seguenti esempi, la dichiarazione si considera accettata quando:

    •  vengono indicati o modificati i dati anagrafici del contribuente, senza però modificare il comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef
    • vengono indicati o modificati i dati identificativi del sostituto che effettua il conguaglio
    • viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
    • viene compilato il quadro per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello (quadro I)
    • si congiunge la propria dichiarazione con quella del coniuge
    • viene scelto di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
    • viene richiesta la suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.

    Invece, la dichiarazione precompilata si considera modificata se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in essa, oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.

    Precompilata 2025: i dati inseriti dalle Entrate

    L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
    • contributi previdenziali e assistenziali;
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi;
    • spese veterinarie;
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
    • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
    • spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
    • rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

    730 precompilato congiunto

    I coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta se:

    • possiedono solo redditi che si possono dichiarare con tale modello,
    • almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.

    Anche se l’anno precedente si è presentato il modello 730 in forma congiunta, l’Agenzia delle entrate predispone comunque due distinte dichiarazioni, una per ciascun coniuge.
    Chi presenta la dichiarazione congiunta è indicato come “dichiarante” (le operazioni di conguaglio verranno effettuate dal suo datore di lavoro o ente pensionistico), l’altro è definito “coniuge”.
    Inoltre, è sempre necessario inserire il codice fiscale del coniuge nella sezione dei familiari.
    Il dichiarante, dopo aver completato il suo modello, sceglie di congiungerlo a quello del coniuge (che a sua volta deve aver scelto la dichiarazione congiunta), selezionando nella sezione Dichiarazione congiunta “Sì, come dichiarante” e poi “Salva”.
    In tal modo, le informazioni contenute nella dichiarazione del coniuge confluiscono nel 730 congiunto, disponibile e visualizzabile solo nell’area autenticata del dichiarante.

    730 precompilato e i rimborsi

    In base ai dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e a quelli modificati o integrati, il contribuente stesso può verificare se dalla dichiarazione risulta un credito, un debito o se non ci sono imposte né a credito né a debito (saldo zero).

    Il rimborso o il pagamento delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le stesse modalità del 730 ordinario.
    Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. In alternativa, dopo aver compilato il quadro I “Imposte da compensare”, il credito (per intero o in parte) può essere utilizzato per pagare, mediante compensazione nel modello F24, altre imposte non comprese nel modello 730.
    Se, invece, emerge un debito il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta.

    Se dal modello 730 precompilato “senza sostituto” emerge un credito e il contribuente ha fornito all’Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto.
    Quando, al contrario, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente di poter utilizzare per l’addebito del modello F24 lo stesso Iban indicato per i rimborsi).
    Può anche stampare il modello F24 che l'Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie.
    Il contribuente, invece, che si rivolge per l’assistenza fiscale a un Caf o a un professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Barriere architettoniche: spesa max per 2 immobili con carrabile comune

    Con la Risposta n 89 del 7 aprile le Entrate chiariscono la spettanza del bonus barriere architettoniche per immobile con due appartamenti e ingressi indipendenti per realizzare «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236»; 

    L'Istante dichiara di essere proprietario di un complesso immobiliare, costituito da due distinti edifici appartenenti l'uno alla categoria catastale B/5, (scuole laboratori scientifici) e l'altro alla categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e da alcuni terreni.
    In particolare, l'Istante riferisce che:

    • in data 7 settembre 2023, ha presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per la «realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche degli esterni dell'immobile» che prevede la «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236»;
    • in data 7 ottobre 2023, hanno avuto inizio i lavori « tutt'oggi in corso»;
    • in data 20 febbraio 2024, il tecnico abilitato ha redatto e sottoscritto l'asseverazione relativa alla congruità della spesa per i lavori eseguiti fino al 30 dicembre 2023;
    • il complesso immobiliare oggetto dell'intervento è costituito da « due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi; il lotto ha un unico accesso carrabile comune ai due fabbricati; il lotto ha un unico accesso pedonale comune ai due fabbricati; i percorsi esterni, oggetto di adeguamento alla normativa recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, sono comuni ai due fabbricati».

    Ciò premesso, l'Istante, che intende fruire della detrazione del 75 per cento delle spese per interventi per sauperramento di barriere architettoniche di cui all'articolo 119 ter del decreto legge n. 34 del 2020, chiede quale sia

    il limite di spesa applicabile al caso in esame visto che «il lotto ha un unico accesso» carrabile e pedonale comune ai due fabbricati.

    Barriere architettoniche: limite di spesa per due immobili con unico accesso

    Le Entrate ricordano che l'articolo 119 ter del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
    convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella versione in vigore sino al 29 dicembre 2023, prevede che

    «1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

    La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

    • a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
    • b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

    La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

    Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 4 bis. 

    Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio».

    L'articolo 3, del decreto legge 29 dicembre 2023, n. 212 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17 ha modificato la disciplina della detrazione in argomento dal 30 dicembre 2023 limitando, tra l'altro, l'ambito oggettivo

    dell'agevolazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

    Il comma 3 di tale articolo prevede, tuttavia, che le disposizioni previgenti «si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

    • a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
    • b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.».

    Con riferimento alle disposizioni in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal citato decreto legge n. 212 del 2023, applicabile nel caso in esame, con la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 nonché con la guida «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024», è stato chiarito che:

    • ai fini dell'accesso alla detrazione « gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» in edifici già esistenti;
    • « considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su ''edifici già esistenti'' senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.».

    Relativamente all'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione, la norma prevede che qualora l'intervento riguardi gli «edifici unifamiliari», vale a dire una singola unità immobiliare di qualsiasi categoria catastale, la detrazione spetta per un ammontare di spesa non superiore a «euro 50.000» riferito alla singola unità immobiliare distintamente accatastata.

    Nel caso di specie, l'Istante riferisce di avere presentato, il 7 settembre 2023, la comunicazione (CILA) di inizio lavori asseverata per la realizzazione delle opere «finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche degli esterni dell'immobile».

    Pertanto, in base al citato articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 212 del 2023, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 119 ter del decreto legge n. 34 del 2020 nella versione in vigore fino al 29 dicembre 2023.

    Inoltre, considerato che gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche di «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236» sono effettuati sull'area esterna e sulle vie di accesso, carrabile e pedonale, comuni ai due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi, il limite di spesa ammesso alla detrazione va riferito, ai sensi del citato articolo 119 ter, comma 2, lettera a), del decreto Rilancio, a ciascun edificio e, nel caso in esame è pari a 100.000 euro (50.000 euro per l'edificio di categoria B/5 e 50.000 per l'edificio di categoria C/6). 

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2025: tassazione agevolata delle mance

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 144763/2025 con il Modello 730/2025 e istruzioni.

    Nella sezione VII del Modello al Rigo C16, vanno indicate le mance ricevute dai lavoratori dipendenti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

    Vediamo tutte le istruzioni.

    Modello 730/2025: tassazione agevolata delle mance

    La sezione VII del Quadro C del Modello 730/2025 va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate.

    Il Rigo C16  può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2024 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell’anno d’imposta 2023 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.

    Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

    Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d’imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento.

    Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. 

    La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

    In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risulta compilato il punto 652 “Mance assoggettate ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2025 e il punto 653 “Imposta sostitutiva” o il punto 654 “Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.

    Il contribuente può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

    • a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della Certificazione Unica 2025 compilato). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;
    • b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 654 della Certificazione Unica 2025 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2023 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del presente rigo di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 5 per cento.

    Attenzione al fatto che l’indicazione nel rigo C16 delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.

    Il rigo C16 va compilato come segue:

    • Colonna 1 (Reddito settore turistico): indicare l’importo indicato nel punto 651 della Certificazione Unica.
    • Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l’importo indicato nel punto 655 della Certificazione Unica.
    • Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 652 della Certificazione Unica.
    • Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 653 della Certificazione Unica.
    • Colonne 5 (Tassazione ordinaria) e 6 (Tassazione sostitutiva):
      • Le colonne 5 e 6 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

    È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2025: novità per i redditi dominicali e agrari

    Pubblicate tutte le regole per il Modello 730/2025 che quest'anno prevede diverse novità.

    Scarica qui il Modello e le istruzioni per presentare entro il 30 settembre la dichiarazione dei redditi.

    Tra le novità figura il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P., vediamo il dettaglio.

    Modello 730/2025: novità per i redditi dominicali e agrari

    Nel Modello 730/2025, per gli anni 2024 e 2025, è stato previsto un regime agevolato per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

    In particolare, i suddetti redditi dominicali e agrari concorrono congiuntamente alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

    • a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
    • b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
    • c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

    L'agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.

    I redditi dominicali e agrari vanno indicati nel Quadro A del 730/2025:

    Essi possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce “Variazioni di coltura dei terreni”.
    I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
    Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
    Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti:

    • Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l’ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.
    • Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l’ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento. La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo “Rivalutazione dei redditi dei terreni”. In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.
      In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall’art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.
    • Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:
      • ‘1’ proprietario del terreno non concesso in affitto;
      • ‘2’ proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
      • ‘3’ proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
      • ‘4’ conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
      • ‘5’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
      • ‘6’ partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall’impresa familiare. Il partecipante dell’impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
      • ‘7’ titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
      • ‘10’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
      • ‘11’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società che fruisce del
        regime agevolato previsto per imprenditori agricoli professionali. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso e non va barrata la colonna 10. Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.
    • Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno).
    • Colonna 5: indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).
    • Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.
    • Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici: 
      • ‘2’ perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’Irpef;
      • ‘3’ terreno in conduzione associata;
      • ‘4’ terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”);
      • ‘6’ se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2, al codice 4. Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.
    • Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2024 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
      Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”, occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.
    • Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo “Terreni esenti Imu”. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto
      si riferisce all’intero periodo d’imposta.
    • Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
      • a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
      • b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
      • c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.
        Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti righi, barrando la casella “Continuazione”e la casella “Coltivatore diretto o IAP”; quest’ultima solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.
        Il familiare del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, può barrare la casella di colonna 10 se è iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola a cui partecipa attivamente.
    • Colonna 11 (Produzione vegetali): barrare la casella qualora il rigo sia compilato per l’attività agricola diretta alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, così come previsto dall’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir.

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione 730/2025: il quadro T per le cripto attività

    Pubblicati Modello e istruzioni per il 730/2025 da utilizzare per l'invio entro il 30 settembre prossimo della dichiarazione dei redditi anno di imposta 2024.

    Tra le novità viene evidenziato che vi è un ampliamento della platea degli utilizzatori infatti è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:

    • redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
    • plusvalenze di natura finanziaria (quadro T);

    Vediamo le novità del quadro T per le cripto attività.

    730/2025: il quadro T per le cripto attività

    Il Modello 730/2025 redditi 2024 reca la novità del Quadro T, diviso per sezioni divise da T1 a T117.

    Il Quadro T denominato Plusvalenze di natura finanziaria contiene le informazioni relative a:

    • plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20 per cento e/o del 26 per cento,
    • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri e/o da cessione di cripto-attività del 26%,
    • minusvalenze non compensate nell’anno, partecipazioni rivalutate.

    Come precisato dalle istruzioni questo quadro va compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del Tuir, nonché le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del Tuir.

    Il Quadro T è diviso in nove sezioni:

    • nella sezione I sono riportate le plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%, 
    • nella sezione II sono riportate le plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%, 
    • nella sezione III sono riportate le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificata, 
    • nella sezione IV sono riportate le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliare esteri 
    • nella sezione V sono riportate le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto attività,
    • nella sezione VII sono riportate le minusvalenze non compensate nell'anno
    • nella sezione VIII è riportato il riepilogo importi a credito 
    • nella sezione IX sono riportate le partecipazioni rivalutate

  • Dichiarazione 730

    730/2024: come si indica il social bonus

    Il social bonus, comparso nel Modello 730 dell'anno scorso e da indicare anche quest'anno relativamente al residuo, è un credito d'imposta riconosciuto in favore di:

    • persone fisiche, 
    • imprese,
    • enti e società,

    per le erogazioni agli ETS a sostegno del recupero di immobili inutilizzati e beni confiscati alla criminalità. 

    Attenzione al fatto che, l'ammontare di credito spettante varia a seconda del soggetto che ha effettuato l'erogazione liberali.

    Vediamo come i contribuenti persone fisiche devono indicarlo nella prossima dichiarazione.

    Social bonus: come indicarlo nel Modello 730/2024

    Come specificato anche nelle istruzioni al modello, per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo.

    L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo del contribuente. Il social bonus va indicato negli altri crediti del Quadro G del 730

    Dettagliatamente, nel QUADRO G, al RIGO G 15 occorre indicare:

    • il codice "11" per il credito d’imposta per social bonus.

    Viene evidenziato che, il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. 

    La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento del credito. 

    Le erogazioni liberali vanno effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, e che sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

    Le erogazioni liberali vanno effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano
    la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. 

    Le istruzioni al modello 730/2024 evidenzianche che, per l’anno d’imposta 2023 non risultano progetti approvati dal menzionato Ministero e di conseguenza non è possibile fruire del social bonus.

    Ti cosigliamo di leggere anche: Social bonus erogazioni ETS: cosa riguarda e come richiederlo per tutti i dettagli su questo bonus.

  • Dichiarazione 730

    730/2024: il superbonus in 10 anni

    Nel modello 730/2024 da presentare entro il 30 settembre, va indicata, tra le altre, la detrazione per il superbonus.

    La novità di quest'anno è che si ha la possibilità di scegliere un arco temporale più ampio per fruire dell’agevolazione in oggetto.

    In particolare, per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel superbonus, non indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, il contribuente potrà optare nel modello 730/2024 (o nel modello Redditi 2024) per la ripartizione in dieci rate, vediamo come.

    Superbonus in 10 anni nel 730/2024: istruzioni

    L’art. 2, comma 3-sexies, del DL n 11/2023 noto come Decreto Cessione crediti, ha introdotto nell’ art. 119 del decreto Rilancio il comma 8-quinquies, grazie al quale per le spese sostenute nell’anno 2022, si può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni, come previsto prima.

    La nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023, quindi con il modello 730/2024.

    Pertanto solo per le spese del superbonus 110% sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relativamente agli interventi di cui all’ art. 119, D.L. n. 34/2020, è possibile effettuare un riparto, in luogo delle 4 rate previste, in 10 quote annuali a partire dal periodo d’imposta 2023.

    Tale possibilità è vincolata all’esercizio di un’opzione da effettuare nel modello dichiarativo (nel rigo E61) a condizione che la rata di detrazione, relativa al periodo d’imposta 2022, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (Circolare n. 13 E/2023 delle Entrate)

    In particolare con la compilazione del rigo da E6 del quadro, se per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, il contribuente vuol optare per ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo dovrà indicare:

    • Colonna 2 (Anno): 2022;
    • Colonna 7 (Numero rata): 1

    Per una sintesi della altre novità di quest'anno leggi: Modello 730/2024: le principali novità di quest'anno.