• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024

    Chi non avesse ancora inviato la dichiarazione dei redditi 2023, può ancora farlo, presentando una cosiddetta Dichiarazione tardiva entro il prossimo 28 febbraio 2024, evitando che la dichiarazione sia considerata omessa, e usufruendo della riduzione della sanzione.

    Sono considerate valide, le dichiarazioni "tardive" se presentate per la prima volta oltre il termine di presentazione ordinario della dichiarazione (30 novembre 2023), ma entro i 90 giorni successivi al suddetto, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

    Dichiarazione dei Redditi tardiva: sanzioni

    In tema di dichiarazione tardiva non è prevista una specifica sanzione, ma il disposto dellart. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 472/1997 prevede che la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.

    Per la presentazione tardiva della propria dichiarazione occorre pertanto versare la sanzione ridotta di 25,00 euro, pari a un decimo del minimo della sanzione prevista nei casi di omissione della dichiarazione (250,00 euro) utilizzando:

    • il modello F24 ,
    • con il codice tributo "8911",

    indicando l'anno di riferimento l’anno in cui la violazione è stata commessa (e non l’anno di riferimento del periodo d’imposta).

    Attenzione al fatto che il versamento va effettuato contestualmente alla presentazione della Dichiarazione tardiva e per contestualmente si intende entro il termine ultimo del 28 febbraio 2024.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Spese trasporto pubblico nella Precompilata: tutte le FAQ delle Entrate

    Il 2 novembre, sul sito dell’Agenzia delle entrate, vengono pubblicate una serie di FAQ in risposta ai dubbi più diffusi riguardanti:

    • le comunicazioni delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata,
    • le modalità con cui esercitare l’opposizione alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.

    Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo che con il Provvedimento n 354629 del 4 ottobre le Entrate hanno pubblicato le regole per la comunicazione di tali dati relativi ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 pubblicato in GU n 83 del 7 aprile.

    Sinteticamente, i dati vanno inviati entro il 16 marzo di ciascun anno e le comunicazioni sono effettuate in via:

    • facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024,
    • obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.

    Per maggiori dettagli leggi: Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata.

    Comunicazione dati spese trasporto pubblico locale: le FAQ delle Entrate 

    Le Entrate precisano che le risposte ai dubbi frequenti sono già contenute nel provvedimento dello scorso 4 ottobre ma ha ugualmente dettagliato, con le FAQ del 2 novembre, le risposte a specifiche domande.

    Ecco una sintesi:

    • il gestore deve comunicare, per ciascun abbonato, l’importo della spesa effettivamente sostenuta dall’utente, al netto del bonus trasporti di cui lo stesso ha usufruito, e non il valore teorico del titolo;
    • nel caso in cui la vendita dei titoli di viaggio avvenga tramite terzi, quali tabaccai, edicole, ecc., si prevede l’esonero dalla comunicazione nel caso in cui l’acquisto avvenga tramite procedure che non consentano la registrazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti. In tale caso l’ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto non è in grado di conoscere il titolare dell’abbonamento e non è tenuto a effettuare la comunicazione;
    • i costi per l’acquisto degli abbonamenti di trasporto pubblico sono detraibili soltanto se effettuati con strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, eccetera). In caso contrario non devono essere comunicati, perché inutili ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata;
    •  in merito alla ripartizione della spesa tra i genitori in caso di figlio minore, dopo aver ricordato che il gestore del servizio comunica i codici fiscali del titolare dell’abbonamento e di chi effettua il pagamento, si precisa che l’Agenzia delle entrate applica la detrazione secondo i dati in suo possesso. Se non sono rispondenti alla reale ripartizione della spesa, i genitori possono sempre modificare la dichiarazione prima di inviarla.
    • sul corretto comportamento da adottare in caso pagamento rateale dell’abbonamento annuale, le Entrate precisano che indipendentemente dal periodo di validità del titolo, nel tracciato informatico predisposto per la trasmissione dei dati è previsto che l’azienda inserisca l’importo totale della spesa sostenuta nell’anno da ciascun utente, a prescindere dalla suddivisione in più quote dell’importo dovuto.
    • per gli abbonamenti dei transfrontalieri acquistati da un punto vendita unico per l’intero valore del titolo di viaggio tramite mezzo tracciabile si precisa che devono essere trasmessi, ai fini della detrazione, soltanto i dati riguardanti la tratta nazionale. Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione spetta sull’intera spesa sostenuta.
    • in caso di errata indicazione, nella trasmissione telematica dei dati, del nominativo del titolare dell’abbonamento non è possibile rettificare soltanto l’informazione sbagliata, è necessario inviare una nuova comunicazione ordinaria contenente i dati scartati.
    • il contribuente può esprimere il proprio rifiuto all’invio dei dati riguardanti l’acquisto degli abbonamenti di trasporto all’Anagrafe tributaria, in tal caso l’Agenzia conferma che tali informazioni non saranno inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata.
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    Modello Redditi PF 2023: cartaceo tardivo entro il 28.09

    Entro il 28 settembre 2023 è possibile sanare l'omessa presentazione agli uffici postali del Modello redditi PF 2023 in forma cartacea.

    Questa scadenza riguarda nel dettaglio:

    • dipendenti, 
    • pensionati, 
    • persone fisiche non titolari di partita Iva, 
    • collaboratori coordinati e continuativi, 
    • lavoratori occasionali

    Modello Redditti PF 2023 cartaceo: quando si presenta

    Ricordiamo che, sono esclusi dall'obbligo di presentazione telematica, e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2023 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:

    • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non possono presentare il Modello 730;
    • pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RW);
    • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

    Inoltre, ricordiamo che, in linea generale, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2023 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
    • entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Modello Redditti PF 2023: presentazione cartacea tardiva entro il 28.09

    I soggetti che non hanno provveduto a presentare il Modello cartaceo PF 2023 entro il 30 giugno scorso, per sanare la loro posizione, hanno tempo fino al 28 settembre prossimo.

    Oltre al formato cartaceo della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2023", ricordiamolo, i ritardatari devono presentare la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

    Attenzione al fatto che. contesutalmente alla presentazione dei modelli su indicati, per sanare la propria posizone, occorre effettuare contestualmente il versamento della sanzione ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, utilizzando il codice Tributo: 8911 Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie per l'F24.

    Resta ferma l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

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    Occhiali, lenti a contatto e visite oculistiche: regole per detrazione 2023

    In data 24 luglio l'agenzia delle entrate fornisce un chiarimento in merito al Bonus vista e il Modello 730/2023.

    Nel dettaglio viene chiarito che per l’acquisto di un occhiale da vista effettuato nel 2022 per il quale si è avuto il “bonus vista”, è possibile inserire nel 730/2023 la differenza rimasta a carico del contribuente.

    L'agenzia ricorda che la legge di bilancio per l’anno 2021 ha previsto, in favore di contribuenti appartenenti a nuclei familiari aventi un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10.000 euro annui, l’erogazione di un contributo di 50 euro (in forma di voucher una tantum) per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive.
    Viene chiarito che coloro che hanno ricevuto nel 2022 questo contributo (il cosiddetto “bonus vista”) la spesa detraibile da indicare in dichiarazione dei redditi è pari all’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive al netto dell’importo del bonus stesso.

    Per tutti i dettagli sul bonus vista leggi: Bonus occhiali, domande da domani 5 maggio 

    Occhiali, lenti a contatto e visite oculistiche: regole di detrazione 2023

    Le spese sostenute dal contribuente, per se stesso o per i familiari fiscalmente a carico, relative all’acquisto di:

    • occhiali da vista,
    • lenti a contatto correttive, 
    • visite oculistiche specialistiche,

    sono detraibili dall’Irpef in ragione del 19%, se correttamente esposte nei modelli dei dichiarativi 2023:

    Le spese sostenute per occhiali da vista, lenti a contatto correttive (e prodotti analoghi), visite oculistiche specialistiche rientrano nella più generale categoria delle spese sanitarie, per le quali, appunto, è prevista una detrazione del 19% in base e secondo le disposizioni dell’articolo 15 comma 1 lettera c del TUIR, il quale prevede una franchigia di euro 129,11 euro per questa tipologia di costi: la franchigia interessa tutte le spese sanitarie sostenute, non solo quelle oculistiche, e prevede che la detrazione del 19% si applica in caso di un totale di spesa superiore alla suddetta somma.

    Le istruzioni del modello 730 del 2023 precisano che va indicato “l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico” ma si dovrà calcolare “la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro”.

    Il contribuente dovrà tenere presente una distinzione fondamentale per questa tipologia di costi:

    • occhiali da vista e lenti a contatto correttive sono dispositivi medici;
    • visita oculista è prestazione specialistica.

    Sempre ai fini della detrazione, il contribuente dovrà tenere presente che dal 2020 è entrato in vigore il generalizzato obbligo del pagamento con modalità tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico bancario, altro) per le spese sanitarie: tuttavia in alcuni casi il pagamento in contanti è ancora utile ai fini della detrazione, come per il caso dei farmaci e dei dispositivi medici, delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da quelle private se accreditate al Servizio sanitario nazionale.

    Il contribuente che vorrà usufruire della detrazione dovrà conservare la documentazione necessaria per poter dimostrare il proprio diritto alla detrazione:

    • fattura o ricevuta fiscale, con descrizione del prodotto acquistato o della visita effettuata, da cui risultano i dati fiscali del soggetto che ha sostenuto la spesa;
    • la prescrizione medica, per occhiali e lenti a contatto, utile a dimostrare la patologia;
    • le eventuali quietanze di pagamento tracciato, per i prodotti o le visite oculistiche per cui sono necessarie.

    L’ultimo passo per poter usufruire della detrazione del 19% è la corretta compilazione del modello 730/2023 o del modello Redditi PF/2023

    La compilazione del modello 730 del 2023 è molto semplice: le spese sostenute per occhiali da vista, lenti a contatto correttive, visite oculistiche specialistiche, che danno diritto alla detrazione, confluiscono tutte, insieme alle altre spese sanitarie, anche sostenute in favore dei familiari fiscalmente a carico, nel rigo E1 colonna 2, della Sezione I “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90%” del quadro E “Oneri e spese”.

    Molto simile la compilazione del modello Redditi PF del 2023, sul quale le spese sostenute dal contribuente, per se stesso o per i familiari fiscalmente a carico, relative all’acquisto di occhiali da vista, di lenti a contatto correttive, o per visite oculistiche specialistiche, saranno esposte, insieme alle altre spese sanitarie, sul rigo RP1 colonna 2 della Sezione I “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%” del quadro RP “Oneri e spese”.

    Ti suggeriamo di leggere anche Dichiarazione 730/2023: il calendario delle scadenze

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Le imposte indeducibili e quelle parzialmente deducibili sui modelli Redditi 2023

    La dichiarazione dei Redditi, tra le altre cose, è quell’adempimento che per l’impresa fa da raccordo tra la normativa civile e fiscale.

    Per le imprese che redigono il bilancio, e in generale per i contribuenti in contabilità ordinaria, le imposte sono una componente da rilevare in contabilità in base al principio civilistico della competenza economica, a nulla interessando il fatto che queste siano deducibili o meno dal reddito d’impresa.

    Da un punto di vista fiscale il discorso è molto diverso, in quanto la deduzione è regolata dal comma 1 dell’articolo 99 del TUIR, secondo il quale “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.

    Quindi, la normativa fiscale dispone che sono indeducibili:

    • le imposte sui redditi (IRES o IRPEF, a seconda del contribuente);
    • le imposte per cui è prevista la rivalsa (IVA ed altre imposte minori).

    Si accompagnano a queste le imposte la cui indeducibilità, parziale o totale, discende non dall’articolo 99 del TUIR ma da altre norme, spesso dalle stesse norme che le hanno istituite.

    Le imposte fiscalmente deducibili dal reddito d’impresa (come ad esempio la TARI), lo sono nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

    Alla luce del fatto che la deducibilità fiscale di una imposta non è questione che interessa il bilancio d’esercizio, il quale attrae tutto, alla dichiarazione dei Redditi del contribuente viene affidato il compito di mettere in relazione le due linee normative.

    Il primo ad essere interessato dalla questione è il rigo RF16 del modello Redditi SC 2023, denominato “Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)”, sul quale il contribuente dovrà esporre l’importo delle imposte rilevate per competenza ma indeducibili, e quelle rilevate per competenza, potenzialmente deducibili, ma non pagate (e quindi deducibili nell’anno fiscale in cui avverrà il pagamento)

    La compilazione del rigo interessa le imposte esposte in Conto Economico; se, per qualsiasi motivo, queste transitano invece solo dallo Stato Patrimoniale (come accade, ad esempio, per l’IVA indetraibile a diretta imputazione del costo del bene capitalizzato), l’esposizione sul rigo RF16 non è prevista.

    Caso più complesso di compilazione del modello Redditi SC 2023 è quello delle imposte parzialmente deducibili, come ad esempio possono essere l’IMU e l’IRAP; in questo caso:

    • sul rigo RF16 sarà indicato l’intero ammontare dell’imposta di competenza (la quota indeducibile maggiorata di quella deducibile), come variazione in aumento;
    • sul rigo RF55, denominato “Altre variazioni in diminuzione”, sarà indicato l’ammontare deducibile dell’imposta, come variazione in diminuzione

    Come già accennato, la questione riguarda generalmente le imprese che redigono in bilancio, le quali, di solito, sono società di capitali, per cui i riferimenti inseriti sono quelli relativi al modello Redditi SC 2023.

    Però le medesime modalità di esposizione in dichiarazione sono previste anche per le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria, nei quali casi si adopereranno i righi RF16 e RF55 del modello Redditi SP 2023 e del modello Redditi PF 2023.

    Alle imprese in contabilità semplificata non è richiesta l’indicazione sia della variazione in aumento che di quella in diminuzione, essendo sufficiente esporre, tra le variazioni in diminuzione (al rigo RG22 tra gli “Altri componenti negativi”), la quota deducibile dell’imposta versata.

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    Una tantum autonomi: non va indicata in dichiarazione

    Le somme una tantum percepite da: lavoratori autonomi, professionisti,  corrisposte dagli enti previdenziali in base al decreto Aiuti (D.L. 50/2022), non concorrono a formare la base imponibile.

    Questo significa che tali somme non vanno indicate nella dichiarazione dei redditi 2023 per i redditi percepiti nel 2022.

    Una tantum autonomi: a chi spetta

    Ricordiamo che, il “Decreto Aiuti” ha previsto l'istituzione di un fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l’anno 2022 come limite di spesa.

    Tali somme sono finalizzate al riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato, in particolare a coloro che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con apposito decreto interministeriale ossia 35.000 euro a certe specifiche condizioni.

    Nel dettaglio, rientrano tra i beneficiari dell'indennità una tantum

    • i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e
    • i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza,
    • che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro
    • che siano già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data del 18.05.2022con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

    Attenzione al fatto che, per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, sempre entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

    Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18.05.2022.

    Leggi anche Bonus 200 euro professionisti e autonomi: requisiti e istruzioni

    Una tantum autonomi: perchè non va indicata nella dichiarazione dei redditi 2023

    In merito all'aspetto fiscale si sottolinea che l'indennità una tantum per gli autonomi di cui si tratta:

    • non costituisce reddito,
      • ai fini fiscali
      • né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del Tuir, 
    • non è:
      • cedibile
      • sequestrabile
      • è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.

    Pertanto, considerato che l'una tantum 

    • non rileva ai fini fiscali,
    • non va indicata nel prospetto degli aiuti di Stato,

    la stessa non deve in ogni caso essere inclusa nella dichiarazione dei redditi.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: come funziona

    Il rilascio al contribuente dell’impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi è obbligatorio, anche se non espressamente richiesto.

    Osserviamo come, nel Modello Redditi PF 2023, ma le regole valgono anche per gli altri modelli dichiarativi, vi è una sezione apposita denominata "Impegno alla presentazione telematica"  che va compilata nel caso in cui il contribuente invii la propria dichiarazione dei redditi tramite un intermediario abilitato.

    Un riepilogo delle regole.

    Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: istruzioni

    Il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato che presenta la dichiarazione in via telematica. 

    L’incaricato deve: 

    • indicare il proprio codice fiscale; 
    • riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”,
      • il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente 
      • o il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio; 
    • barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione; 
    • barrare la casella Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni co­municazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati; 
    • riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo; 
    • apporre la firma. 

    Gli intermediari, individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a tra­smettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predi­sposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

    Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: i documenti

    Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari abilitati, devono: 

    • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata con­segnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al di­chiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente;
    • rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere con­servata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
    • conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.

    Attenzione al fatto che, al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando even­tuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro inter­mediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

    Impegno a trasmettere la dichiarazione: violazioni e sanzioni

    La data da apporre sull’impegno alla trasmissione telematica segue delle regole precise, la cui violazione comporta sanzioni, da parte dell’Amministrazione finanziaria.

    In particolare:

    • le dichiarazioni consegnate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione, in via telematica, devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data contenuta nell’impegno alla trasmissione rilasciato al contribuente.
    • per gli impegni alla trasmissione telematica rilasciati antecedentemente al termine previsto per la presentazione telematica del modello dichiarativo, occorrerà trasmettere telematicamente il modello nel termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica.

    Esempio 1

    • Anno d’imposta 2020
    • Dichiarazione consegnata dal contribuente all’intermediario il 15 dicembre 2021 (successivamente al termine per la trasmissione)
    • Rilascio impegno impegno alla trasmissione in data 15 dicembre 2021
    • Trasmissione della dichiarazione entro i successivi 30 giorni.

    Esempio 2

    • Anno d’imposta 2020, 
    • Dichiarazione consegnata dal contribuente all’intermediario il 10 giugno 2021, 
    • Rilascio dell'impegno in data 10 giugno 2021 
    • Trasmissione dichiarazione entro il 30 novembre 2021.

    La sanzione edittale è di euro 516, tranne in caso di presentazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, nel cui caso viene ridotta della metà ossia euro 258.

    Leggi: Sanzioni intermediario in caso di omessa o tardiva dichiarazione.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Forfettari: incompatibilità col regime impatriati per comportamento concludente

    Con Risposta n 190 del 6 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti su: 

    • regime impatriati, 
    • applicazione del ''regime forfetario'' 
    • e redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo (Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 201)

    In particolare, nel caso di specie, l'Istante ha trasferito all'estero, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, la propria residenza ed il proprio domicilio senza, tuttavia, iscriversi all'A.I.R.E.

    In seguito al trasferimento della propria residenza e del proprio domicilio nel territorio dello Stato, sta attualmente fruendo del ''regime forfetario'' di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

    Avendo ricevuto, in via informale, la proposta di essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione di talune società facenti parte di un gruppo (tra cui una società S.r.l. nella quale detiene direttamente una partecipazione rappresentativa del capitale sociale e indirettamente, per il tramite di altra società S.r.l., una partecipazione rappresentativa del capitale sociale) ed essendo intenzionato a valutarla, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare, con particolare riferimento ai compensi che andrebbe eventualmente  a percepire qualora accettasse tale incarico, del ''regime speciale per lavoratori impatriati'' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

    L'agenzia ricorda che l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il ''regime speciale per lavoratori impatriati'' al fine di incentivare il trasferimento in Italia di  lavoratori  con  alte qualificazioni e  specializzazioni e favorire contestualmente lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese. 

    In  sostanza,  nei  confronti  di  coloro che  sono considerati residenti nel territorio  dello Stato successivamente al 30 aprile  2019 (come,  nel caso di  specie,  l'Istante),  trova  applicazione la vigente formulazione della norma che, verificandosi i requisiti e le condizioni previsti­ alternativamente ­dal comma 1 o dal comma  2,  prevede che  i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli  di lavoro  dipendente ed i  redditi  di lavoro autonomo prodotti in  Italia  da lavoratori che trasferiscono nel territorio dello Stato la loro residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare a decorrere  dal  periodo  d'imposta in cui è avvenuto in trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi d'imposta successivi.

    In  relazione  alle  modifiche  normative  che  hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo  a  partire dal  periodo di  imposta 2019, con particolare riferimento ai  requisiti  soggettivi ed  oggettivi da rispettare,  ai presupposti  per  accedere  all'ulteriore  quinquennio  agevolabile, all'ambito temporale di applicazione  della  sopra  richiamata disposizione ed  alle  modifiche normative concernenti  il requisito dell'iscrizione  all'Anagrafe  degli  Italiani  Residenti  all'Estero (AIRE) per fruire dell'incentivo fiscale in esame, sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 che, a sua volta rimanda a quanto precisato dalla precedente circolare n. 17/E del 23 maggio 2017

    Con la Circolare n. 33/E del 2020 è stato chiarito (cfr. paragrafo 7.11) che ''il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario''. 

    Tale documento evidenzia che l'opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l'applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il diverso regime degli impatriati. 

    Dal comportamento concludente assunto dall'Istante nel caso in esame, per effetto dell'opzione già esercitata, infatti, emerge la volontà di non avvalersi del regime degli impatriati, sin dal momento del rientro in Italia. 

    Ne consegue, chiariscono le Entrate, che, avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel  2020 ed avendo optato, a seguito del rientro, per il ''regime forfetario'' nei periodi d'imposta 2020 e 2021, l'Istante non potrà fruire del diverso regime di cui all'articolo 16 del d.lgs. 14 settembre  2015,  n.  147, negli anni successivi  e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2022 al 2024)

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazioni dei redditi 2023: le Entrate annunciano le bozze

    Con un comunicato stampa del 22 dicembre le Entrate annunciano la disponibilità delle bozze delle Dichiarazioni dei redditi 2023

    Nel dettaglio, sono online le seguenti bozze:

    • Modello 730, 
    • Modello 770, 
    • Modello Redditi persone fisiche (fascicoli 1, 2 e 3), 
    • Modello Redditi società di capitali, 
    • Modello Redditi società di persone, 
    • Modello Redditi enti non commerciali, 
    • Consolidato nazionale e mondiale e 
    • Modello Irap. 

    Accedi qui all'area riservata dell'agenzia per le prime consultazioni.

    Modelli 730 e Redditi persone fisiche 2023: le anticipazioni

    Nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2022 trovano spazio diverse novità, tra cui la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    Con l’introduzione, da marzo 2022, dell’Assegno unico universale per i figli a carico di età non superiore a 20 anni cambia anche la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia e di conseguenza anche il prospetto della dichiarazione dei “Familiari a carico”.

    Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

    Nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

    Rimangono poi confermate le agevolazioni Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili.

    Modelli 770/2023: le anticipazioni

    Nella nuova dichiarazione sono stati inseriti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti. 

    Inoltre, per l’indicazione dei versamenti effettuati nell’anno 2022, a seguito della rateizzazione prevista per contrastare l’emergenza Covid-19, restano attivi nei prospetti riepilogativi gli appositi codici. 

    Nel quadro SO, invece, viene introdotto un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi. 

    Modelli Imprese, Enti e Società e modello Irap, le novità 2023

    Tra le novità, il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, e l’abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica”.

    Inoltre, tra i nuovi crediti gestiti nel quadro RU particolare rilevo assumono i contributi, sotto forma di crediti d’imposta, introdotti per far fronte agli effetti negativi derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dal forte consumo di gas. 

    Tra questi sono compresi il credito d’imposta in favore delle imprese energivore, quello in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e i bonus per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

    Per gli enti non commerciali è gestita nel modello la detassazione degli utili percepiti dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano.

    Nel modello Irap, infine, è stato eliminato il quadro IQ conseguente all’esclusione delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni dal novero dei soggetti passivi dell’imposta ed è stata introdotta la nuova gestione “semplificata” delle deduzioni per lavoro dipendente nel quadro IS.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Bonus guide turistiche e accompagnatori 2022: come richiederlo dal 18.11

    Con avviso del 15 novembre il Turismo informa del fatto che le istanze per il bonus guide turistiche e accompagnatori possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 18 novembre 2022 alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022 accedendo alla piattaforma dedicata, per cui sarà pubblicato un successivo avviso sul portale istituzionale del Ministero del Turismo con il link di accesso indicato dal Ministero.

    Ricordiamo che precedentemente il Turismo informava della pubblicazione dell'Avviso n. 14147 del 2 novembre con le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate al sostegno delle guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita iva”, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro del Turismo n 12069 del 21 settembre

    Si specifica che l'avviso è rivolto alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021.

    Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo di 7.500,00 euro per beneficiario e nei limiti delle risorse disponibili pari a 2.000.000,00 euro.

    Bonus guide turistiche e accompagnatori turistici: i beneficiari

    Sono beneficiari delle risorse le guide turistiche e accompagnatori turistici come di seguito individuati: 

    a) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, prot. n. 12069, identificata dal codice ATECO 79.90.20;

    b) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72; 

    c) le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici alle lettere a) e b) del presente articolo 

    Bonus guide turistiche e accompagnatori turistici: presenta la domanda

    Le domande di agevolazione possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 18 novembre (termine prorogato rispetto alla data inizialmente prevista del 16 novembre 2022) alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022 accedendo alla piattaforma dedicata.

    Le domande di accesso sono presentate esclusivamente in via telematica, compilando il format disponibile sulla piattaforma appositamente predisposta.

    La piattaforma consente di: 

    a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

    b) presentare l’istanza mediante delega ad un soggetto terzo;

    c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

    d) caricare gli allegati alla domanda di contributo;

    e) inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.

     Ai fini della richiesta del contributo, l’istante deve dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2 del Decreto del 21 settembre 2022, prot. n. 12069 e allegare alla domanda il patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico. Alle istanze presentate dalle società di cui all’articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Avviso dovrà essere allegato il patentino di un socio.

    È possibile presentare una sola istanza per lo stesso patentino da allegare alla domanda o come persona fisica o come società.

    Le eventuali richieste di assistenza tecnica potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_guideaccompagnatori@ministeroturismo.gov.it.