• Esterometro e Spesometro

    Esterometro: buoni corrispettivo multiuso sono irrilevanti

    Con Risposta a interpello n 579 del 30 novembre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sui buoni corrispettivo multiuso e l'irrilevanza dell'acquisto ai fini del c.d. ''esterometro''  (Articolo  1, comma  3–bis, decreto legislativo  5  agosto 2015, n. 127)

    La società  istante opera nel settore del welfare aziendale e nello svolgimento della sua attività riceve frequentemente fatture da fornitori esteri relative ad acquisti qualificabili come ''buoni corrispettivi multiuso'' ai sensi dell'art. 6­quater DPR 633/72, quali ad esempio cofanetti regalo (smart box), che vengono poi rivenduti sulla base di un mandato senza rappresentanza ai clienti che hanno attivato piani di welfare aziendale per i propri dipendenti.

    Nello specifico, esso domanda se devono essere comunicati con l'esterometro gli acquisti da fornitori esteri fuori campo iva art. 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni­ corrispettivo multiuso di cui all'art. 6­ quater DPR 633/72. 

    Le Entrate ricordano che con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 si è già chiarito che l'«evoluzione normativa del c.d. ''esterometro'', a partire dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ­ articolo abrogato dalle medesime previsioni che hanno introdotto la trasmissione telematica dei dati di cui al d.lgs. n. 127 (cfr. l'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)­ dimostra come la ratio dell'adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è ''estera''.» [cfr. la risposta al quesito 1.2)]. 

    Infatti, ai fini dell'adempimento di detto obbligo comunicativo: ­è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;  non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

    Tale interpretazione va confermata, fermo restando, alla luce delle modifiche in ultimo recate dall'articolo 12 del d.l. n. 73 del 2022, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7­octies del decreto IVA) costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell'eventuale imposta).

    Da notare che  seppure l'assenza di rilevanza territoriale dell'operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell'esterometro (salvo si tratti di acquisti di valore inferiore a 5.000 euro), un'''operazione'' deve comunque sussistere.

    È necessario, quindi, essere in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (di cui sia parte un soggetto passivo d'imposta residente o stabilito in Italia).

    Ciò, tuttavia, non avviene nel caso rappresentato. Va infatti evidenziato che il mero trasferimento di buoni corrispettivo c.d. ''multiuso'' ­ non diversamente da quello del denaro o di crediti in denaro non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi: «[…] 2. Ogni trasferimento di un buono ­corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono­ corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. 3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono­ corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono­ corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.» 

    Alla luce di quanto sopra,  nei  limiti  richiamati,  la  soluzione interpretativa ipotizzata dall'istante sia da condividere, quindi l'agenzia ritiene che i dati relativi agli acquisti fuori campo iva art. 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni­ corrispettivo multiuso di cui all'art. 6­quater DPR 633/72 acquistati da soggetti esteri, come sopra illustrati, non vanno comunicati con l'esterometro non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.

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    Esterometro 2021: le sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione

    Esterometro 2021

    Fino al 31 dicembre 2021, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nei confronti di soggetti non residenti devono continuare a trasmettere, con cadenza trimestrale, i dati delle fatture ricevute ed emesse da e verso controparti comunitarie ed extra-comunitarie, salvo opzione per l’e-fattura.

    L’articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo numero 127/2015 stabilisce infatti che: “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

    La legge di bilancio ha previsto una novità sull’esterometro, ossia verrà introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’obbligo della fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate (acquisti e vendite) con controparti estere.

    Ad oggi i contribuenti possono scegliere, facoltativamente, se presentare:

    • telematicamente l’esterometro 
    • o avvalersi della fatturazione elettronica estera.

    Esterometro 2021: le sanzioni per omesso, tardivo o errato invio

    In caso di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica:

    • la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

    La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

    Esemplificando, la sanzione ridotta trova applicazione, ad esempio, per l’invio dei dati corretti (o omessi) riferiti al I° trimestre 2021, entro il 15 maggio 2021.

    L’articolo 11, comma 2 quater, secondo periodo, decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, come modificato dall’articolo 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020, evidenzia che:

    • per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.  

    La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

    Non si applica la disposizione del “cumulo giuridico” di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    Esterometro 2021 il codice tributo per le sanzioni

    Il codice tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni per violazioni relative all’esterometro è il “8911” previsto per le “Sanzioni pecuniari per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive e all’IVA” e va indicato nella sezione ERARIO del Modello F24