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Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le regole di delega
Con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, le entrate aggiornano le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.
In considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente.
Sono di conseguenza aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe
Ricordiamo in generale che quando la delega è comunicata dall’intermediario in modalità telematica, a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa da parte del contribuente, la sua attivazione è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva.
Dal 17 ottobre quindi, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari, che non presentano la dichiarazione Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo infine che la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.
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Erronea duplicazione fatture nello SdI: cosa fare
Con risposta a interpello n. 447 del 13 ottobre le Entrate chiariscono come emettere nota variazione per erronea duplicazione di fatture nello SdI nel caso di una società italiana ALFA che svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari che tra i clienti ha la società olandese BETA che si è avvalsa di intermediari per l'invio.
Erronea duplicazione fatture nello SdI: il caso di specie
In data 21 giugno 2023, ALFA si è accorta che le fatture elettroniche emesse nei confronti di BETA (Olanda e stabili organizzazioni) nel 2022 e 2023 risultavano nel proprio cassetto fiscale duplicate […]. […]
ALFA dal 01 gennaio 2022 e al 20 giugno 2023 si è avvalsa per l'invio dei propri documenti contabili del canale telematico SdI del portale GAMMA.
Si riferisce che, «dopo aver emesso con tale modalità una fattura nei confronti di BETA, invece di inviarle la copia cartacea (c.d. ''copia di cortesia'') come avviene per tutti gli altri clienti esteri, inseriva tutti i dati della fattura sul portale DELTA, utilizzato da BETA per la propria contabilità. Questa procedura, consolidata da tempo, era stata richiesta espressamente dalla società olandese alla società istante e consentiva ad entrambi i soggetti di monitorare l'aggiornamento dello stato dei vari documenti contabili (fatture, note di credito).»
Nel mese di gennaio 2022, i gestori del DELTA inviavano alla società istante una mail informativa in merito alle modifiche relative alle comunicazioni per le operazioni transfrontaliere, evidenziando che lo stesso avrebbe comunicato automaticamente «all'SdI le sue transazioni transfrontaliere con gli acquirenti stranieri presenti nella [loro] rete prima del 1° luglio 2022», salva la disattivazione del servizio prima del 10 gennaio 2022.
Per un disguido nel sistema di posta elettronica, fino al 21 giugno 2023 la società istante è rimasta inconsapevole della procedura di invio telematico attivata da DELTA e, resasi conto «della duplicazione delle fatture elettroniche emesse», in pari data «ha richiesto al Cliente di cessare ogni comunicazione automatica all'SdI». «Complessivamente gli invii che risultano duplicati sono […] (di cui […] fatture e […] note di credito) per un totale di € […].»
L'istante chiede quale sia la modalità di correzione degli errori sopra richiamati
Erronea duplicazione fatture nello SdI: i chiarimenti delle Entrate
Le Entrate ricordano che la trasmissione delle fatture elettroniche può avvenire, oltre che direttamente tra gli operatori economici tramite il Sistema di Interscambio (di seguito, anche SdI) anche attraverso l'intermediazione di soggetti abilitati.
Detti intermediari, possono:
- emettere le fatture per conto degli operatori economici,
- trasmetterle al SdI
- offrire servizi di conservazione sostitutiva delle fatture.
Inoltre, il SdI, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario e verifica, tra l'altro, la nomenclatura e l'unicità del file trasmesso, al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso (duplicato).
Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario.
Nel caso prospettato, i file duplicati a seguito dell'emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di due differenti intermediari non sono stati automaticamente scartati dal SdI, poiché esso non ha potuto intercettare l'errore di duplicazione in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati.
Nel presupposto che la duplicazione dei documenti riguardi le medesime operazioni, l'errore commesso dall'istante può essere rimediato tramite la registrazione, nel periodo di imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall'intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l'emissione di nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA.
Al riguardo, si rammenta che le variazioni in diminuzione sono facoltative e limitate ad alcune fattispecie espressamente previste.
In particolare, il comma 2 dell'articolo 26, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 dispone che «se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o inconseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25».
Il successivo comma 3, dispone che «[l]a disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7».
Con riguardo ad una fattispecie similare, con la risposta ad interpello n. 395 pubblicata sul sito internet della scrivente il 7 ottobre 2019, è stato precisato che l'errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse «può ricondursi alle figure ''simili'' alle cause di ''nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione''».
Ciò posto, come già anticipato, subordinatamente alla registrazione dei duplicati, l'istante ha facoltà di emettere e registrare le note di variazione per lo storno degli stessi.
Tali note di variazione possono, altresì, essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente (controparte olandese e stabili organizzazioni) indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l'importo complessivo e, nel campo ''causale'', la dizione ''storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI''.
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Lettere di compliance su pagamenti POS: le Entrate chiariscono l’errore
Nei gironi scorsi alcuni operatori lamentavano la ricezione di lettere di compliance errate relative ad anomalie sui pagamenti POS.
Lettere di compliance su pagamenti POS: l'allarme di ANC
Ieri l'ANC Associazione nazionale commercialisti con un comunicato stampa firmato dal suo presidente Cuchel afferma che: “Anche alla nostra Associazione giungono numerose segnalazioni di commercialisti da ogni parte d’Italia sulle lettere che l’Agenzia sta inviando ai titolari di attività economiche per anomalie che si sostanziano in evidenti errori nella gestione dei dati telematici, con le stesse transazioni considerate due o anche tre volte, oppure con l’attribuzione di importi del tutto incomprensibili rispetto all’entità effettiva degli incassi.
Non sappiamo se l’errore di fondo sia attribuibile agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari oppure all’Agenzia delle Entrate, certo è che la situazione è oramai insostenibile, con contribuenti disorientati e preoccupati, e con i commercialisti chiamati a gestire le comunicazioni, sostenendo un aggravio di lavoro per ricostruire una mole di dati non indifferente, e sperare di riuscire presso gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria a risolvere la pratica”.
Lettere di compliance su pagamenti POS: la replica delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate nella giornata ha replicato alle lettere di compliance errate con un comunicato stampa datato sempre 11 ottobre.
Si sottolinea che, da alcune segnalazioni giunte da contribuenti e intermediari è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate.
L’Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza di questa circostanza – non riferibile al proprio operato e, trattandosi di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati – solo dopo l’invio delle lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi.
L’Agenzia si è attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati.
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Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA
Con Risposta a interpello n 435 del 26 settembre le Entrate chiariscono il Dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA nel caso di documenti depositati dal SdI nella sezione messa a disposizione. Cosa si intende per ''presa visione'' della fattura elettronica (articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Sinteticamente le Entrare chiariscono che con il diritto alla detrazione matura con la "presa visione" o presunta tale.
Vediamo il caso di specie e i chiarimenti dettagliati delle entrate.
L'istante fa presente che ancorché costituita nel 2019, solo nel corso del FY 2021 ha cominciato in modo significativo a sostenere costi afferenti alla propria attività e a ricevere le relative fatture passive.
Nel corso del FY 2022, la Società operando le opportune verifiche sul proprio cassetto fiscale nell'area fatture e corrispettivi apprende che il sistema di interscambio (di seguito ''SdI'') non riuscendo a consegnare ha collocato alcune fatture ,relative al FY 2021, nell'area di cd. messa a disposizione per problemi del canale telematico.
Tali fatture delle quali la Società ha ricevuto per email la copia cd. cortesia:
- i) sono state emesse da operatori stabiliti in Italia,
- ii) hanno ad oggetto prestazioni di servizio
- iii) sono state in parte pagate nel corso del FY 2021 (IVA relativa per l'importo di € 154.802,71, ndr), in parte nel corso del FY 2022 (IVA relativa per l'importo di € 47.417,03, ndr), in parte ad oggi non risultano pagate (IVA relativa per l'importo di € 35.773,10, ndr) […]
L'istante precisa altresì che «tenuto conto di non aver mai preso visione nel corso del FY 2021 e del FY 2022 delle fatture in commento e né conseguentemente di aver provveduto alla loro registrazione ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 633/72, non ha fatto concorrere le operazioni passive in commento nel Modello IVA 2022 relativo al FY 21 inviato in data 25/07/2022».
A seguito di richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa da parte delle Entrate, l'istante ha altresì precisato di non aver tutt'oggi preso visione delle fatture collocate nell'area cd. di ''messa a disposizione'' di fatture e corrispettivi, tempestivamente e regolarmente anticipate dai propri fornitori mediante invio della relativa copia di cortesia a mezzo mail.
Ciò premesso, chiede di sapere «se sia possibile recuperare in detrazione l'IVA relativa alle fatture afferenti il FY 2021 allocate dal SdI nell'area cd. ''messa a disposizione'' in fatture e corrispettivi a partire dal giorno di presa visione delle stesse e dunque nell'esercizio della loro presa visione (2023) previa registrazione ancorché pagate in parte nel corso del FY 2021, in parte nel FY 2022 in parte ad oggi non pagate per l'importo dell'IVA pari a € 237.992,84 o in subordine e alternativamente la Società ritiene (previa registrazione delle fatture) di recuperare in detrazione l'IVA: i) per € 154.802 presentando una Dichiarazione IVA Integrativa relativa al FY 2021; ii) per € 47.417 includendo le relative fatture nel Modello IVA relativo al FY 2022; iii) per € 35.773 nell'esercizio di presa visione delle fatture o pagamento se precedente».
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Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA
Le Entrate dopo aver richiamato la normativa generale per la detrazione IVA , con specifico riferimento all'emissione e alla ricezione delle fatture elettroniche, ricorda che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, n. 89757 è stato chiarito che «4.3 Nel caso in cui […] il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/ committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi per vie diverse dal SdI al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata. […] 4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente».
Più nello specifico, si legge «per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di ''presa visione'' (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata ''Consultazione € Dati rilevanti ai fini IVA'' del portale ''Fatture e Corrispettivi''».
In base a tali precisazioni, la ''presa visione'' della fattura determina l'avverarsi del ''presupposto formale'' che in ragione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 1/ E del 2018 unitamente al realizzarsi del ''presupposto sostanziale'', consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione.
I principi di carattere generale sopra richiamati, in merito all'individuazione del ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione nel momento in cui coesistono il presupposto sostanziale dell'esigibilità e quello formale del possesso della fattura necessari per salvaguardare il diritto di credito del cessionario/committente in buona fede che riceva tardivamente la fattura, senza essere consapevole dell'avvenuta emissione della medesima da parte del cedente/prestatore vanno tuttavia valutati tenendo conto delle specifiche circostanze descritte dall'istante.
In particolare, per stessa ammissione dell'istante, essa era a conoscenza:
- che il presupposto sostanziale esigibilità dell'imposta si era realizzato, avendo pagato il corrispettivo relativo alle prestazioni ricevute;
- che le fatture erano state emesse avendo ricevuto le copie di cortesia (assimilabili a dei documenti equipollenti) e che, quindi, era possibile perfezionare quanto prima anche il presupposto formale;
- che il sistema di ricezione aveva avuto un mal funzionamento e che le fatture erano a disposizione nell'area riservata.
Ciò nonostante, l'istante, pur essendo in possesso di una copia delle fatture, è rimasto inerte, procrastinando arbitrariamente la data di ''presa visione'' e, quindi, anche il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione.
Né da quanto descritto nell'istanza, risulta che si sia attivato secondo le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in base al quale, nell'ipotesi di mancata ricezione della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prescritta, il cessionario/committente ha l'onere di emettere autofattura da consegnate anche all'amministrazione e di versare una somma pari all'IVA relativa all'operazione.
Stante il comportamento omissivo tenuto dal contribuente, nel caso specifico innanzi descritto, si ritiene il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione non possa arbitrariamente essere protratto fino al momento in cui il medesimo deciderà di prendere visione delle fatture conservate nell'area riservata (nel 2023).
D'altronde, sono decorsi due anni da quando l'imposta è divenuta esigibile e l'istante avrebbe avuto la possibilità di recuperare tempestivamente il mal funzionamento del sistema e avrebbe, altresì, potuto nelle more utilizzare le fatture di cortesia, salvo prendere visione anche successivamente delle fatture elettroniche ricevute.
Con riferimento, quindi, alle prestazioni pagate negli anni 2021 e 2022 il termine ultimo per l'esercizio del diritto a detrazione risulta ormai spirato.
Resta esclusa altresì la possibilità di integrare le dichiarazioni predette, trattandosi di facoltà contemplata dalla circolare n. 1/E del 2018 nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture.
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Distributori automatici: rinviato obbligo adeguamento per invio telematico dati
Con Provvedimento n 446073 del 2 dicembre pubblicato il giorno 5, le Entrate apportano modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 e n. 61936 del 30 marzo 2017, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici.
Si ricorda che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera g) della Legge 11 marzo 2014, n. 23 – ha introdotto l’obbligo, dal 1° aprile 2017, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
Leggi anche Distributori automatici: memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
La disposizione ha precisato, che l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica in argomento venga assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data del 1 gennaio 2017, consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi.
A tal fine, sono stati emanati specifici provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno definito soluzioni tecniche per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.
In particolare, con il provvedimento n. 102807 del 30 giugno 2016 sono stati definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici con particolari caratteristiche tecniche, ossia dotati di:
- una o più “periferiche di pagamento”,
- un “sistema master”,
- un erogatore di prodotti e servizi
- una “porta di comunicazione” necessaria al fine di comunicare/trasferire digitalmente i dati, tra cui quelli di interesse fiscale, ad un dispositivo esterno atto a memorizzarli e trasmetterli al Sistema dell’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento n. 61936 del 30 marzo 2017, invece, definisce gli strumenti necessari per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori diversi da quelli contemplati nel precedente provvedimento, ossia non dotati della sopra citata “porta di comunicazione”.
I medesimi atti regolamentari prevedono l’emanazione di nuovi provvedimenti finalizzati ad evolvere le specifiche tecniche in argomento fissando il termine al 31 dicembre 2022 per il conseguente adeguamento tecnico dei distributori automatici.
In considerazione delle difficoltà conseguenti al lungo periodo di crisi economica determinato dall’epidemia di Covid-19 e alle misure restrittive subite anche dagli operatori economici che gestiscono distributori automatici, nonché dell’opportunità di non gravare gli stessi di ulteriori oneri per l’adeguamento dei predetti apparecchi, viene eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2022 sopra citato, demandando a successivi provvedimenti non solo la definizione delle nuove specifiche tecniche ma anche la ripianificazione delle tempistiche di implementazione delle vending machine.
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Fattura elettronica forfettari: dal 1 ottobre termini ordinari di emissione
Da domani 1° ottobre 2022 anche i soggetti forfettari saranno tenuti a emettere fattura elettronica entro i termini ordinari.
Infatti, dal 1 ottobre termina l'agevolazione introdotta dall'art 18 comma 3 del DL n 36/2022 secondo la quale per il terzo trimestre 2022 non si applicano le sanzioni per ritardi nella fatturazione a patto che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione.
Ricordiamo che l’articolo 18, comma 2 del Dl 36/2022 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari che nel 2021 hanno conseguito compensi/ricavi ragguagliati ad anno maggiori di 25.000 euro.
Il nuovo obbligo, come noto, decorre con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 con la previsione di un periodo transitorio rispetto alle sanzioni per chi non adempie, periodo che scade domani per le fatture emesse dal 1 ottobre
Fatturazione elettronica forfettari: sanzioni per chi non adempie
Ricordiamo che la regola generale dispone l’emissione della fattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione (articolo 21 del Dpr 633/1972).
Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la consegna o spedizione del bene o con l’incasso del corrispettivo nel caso l’operazione consista in una prestazione di servizi.
Con riferimento alle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2022 per i forfettari non si applicano le sanzioni a condizione che fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Sinteticamente:
- per le operazioni effettuate nel mese di luglio, il termine ultimo per l’emissione della fattura senza incorrere in sanzioni è il 31 agosto;
- per le operazioni effettuate nel mese di agosto, il termine ultimo per l’emissione della fattura è fissato al 30 settembre;
- per le operazioni effettuare nel mese di settembre il termine ultimo per l'emissione della fattura è fissato al 31 ottobre.
Attenzione quindi al fatto che, per le operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2022, non sarà più prevista la moratoria e quindi per l’emissione della fattura elettronica si dovrà rispettare il termine dei 12 giorni, pena l’applicazione delle sanzioni compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2mila euro (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997).
Leggi anche Fattura elettronica forfettari: il via da oggi 1 luglio. Vantaggi sull'accertamento
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Detrazione IVA: possibile se la fattura arriva i primi giorni del mese dopo
I tempi per la detrazione IVA urgono chiarimenti ufficiali, in particolare dopo il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) che ne ha modificato la disciplina.
Con un recente comunicato stampa congiunto l'ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) e Confimiindustria (Confederazione dell'Industria Manufatturiera italiana e dell'impresa privata) hanno resa nota l'indicazione arrivata dall'Unione Europea.
In particolare, "I margini per la detrazione immediata dell’Iva nel mese di esigibilità (effettuazione dell’operazione) ci sono, anche per la Commissione Europea, se il possesso (arrivo) della fattura si perfeziona entro i termini del d.P.R. n. 100/98. La detrazione immediata è possibile, in altri termini, anche quando la fattura arriva nei primi giorni del mese successivo a quello dell’operazione ed è la Commissione stessa che – per superare i dubbi degli operatori – richiama l’attenzione sulla recente modifica introdotta dal collegato fiscale alla manovra (art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119). Questa l’importante indicazione che è arrivata dalla Commissione UE (TAXUD C3 D(2018)6177124) in ANC e in Confimi Industria".
Il comunicato prosegue ricordando che, "fermo restando come sia chiaro che il diritto alla detrazione sorge alla data in cui l’imposta diviene esigibile, ma sia esercitabile solo nel rispetto anche del requisito del possesso della fattura, si è chiesto in sostanza:
- se sia sufficiente che il presupposto formale del possesso (arrivo) della fattura si perfezioni entro il termine per l’autoliquidazione dell’Iva come dice il dPR. n.100, oppure
- se, ai fini della detrazione immediata, il possesso debba già concretizzarsi entro l’ultimo giorno del periodo di riferimento della liquidazione come, secondo alcuni, parrebbe sottendere il fatto che nella circolare n. 1/E l’Agenzia delle entrate abbia “fatto salvi” i comportamenti di chi, entro il 16 gennaio 2018, in aderenza al dettato letterale dell’articolo 19, ha retro imputato a dicembre le fatture 2017 arrivate nei primi giorni del 2018.
Si è evidenziato, altresì, come la seconda ipotesi metterebbe a rischio il rispetto del principio di neutralità in regime di fatturazione elettronica considerato altresì che il recapito dipende dal sistema di interscambio (si pensi ad una fattura emessa e trasmessa in prossimità delle ore 24 di fine mese e recapitata il giorno successivo dal SdI)."
In base a quanto scritto nel testo “la risposta della Commissione permette infatti di concludere:
- che i canoni comunitari non vietano agli Stati di considerare immediatamente detraibile l’imposta relativa ad una fattura recapitata i primi giorni del mese successivo (fino al giorno 15 tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 119);
- che questo è ciò di cui ha finalmente preso atto il Governo con il collegato fiscale che però – nella versione attualmente in corso di conversione in Parlamento – prevede stranamente il riconoscimento di detto principio esclusivamente per le operazioni effettuate da gennaio a novembre”.
In allegato il comunicato stampa.
ATTENZIONE novità in arrivo con la Riforma fiscale 2023/2024 in proposito leggi: Riforma fiscale: la nuova detrazione dell’IVA delle fatture a cavallo d’anno
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