• Fatturazione elettronica

    Corrispettivi telematici tardivi: possibile rimediare entro il 31.03

    Con Provvedimento n 61196 del 6 marzo le Entrate inviano le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.

    In particolare, l'Agenzia mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA alcune informazioni relative a

    a) le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

    b) i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 

    che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

    L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti con le seguenti informazioni (disponibili anche nel cassetto fiscale dello stesso contribuente):

    • l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente: 
      • i. Numero delle fatture emesse in ritardo; 
      • ii. Tipo fattura; 
      • iii. Tipo Documento; 
      • iv. Numero Fattura/Documento; 
      • v. Data Fattura/Documento; 
      • vi. Data di trasmissione;
      •  vii. Identificativo SDI file.
    • l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente: 
      • i. Numero degli invii trasmessi in ritardo; 
      • ii. ID Invio; 
      • iii. Matricola dispositivo;
      • iv. Data di rilevazione; 
      • v. Data di trasmissione.

    I contribuenti che abbiano avuto tali comunicazioni possono, direttamente o per il tramite di intermediario autorizzato, richiedere informazioni o segnalare elementi all'agenzia e possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi:

    • secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse (ravvedimento operoso)
    • e con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dalla tregua fiscale (di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197) se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023. 
    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica Forfettari: chiarimenti delle Entrate al 22.12

    Le Entrate con un comunicato del 22.12 pubblicato nella sezione FAQ – Risposte alle domande più frequenti – Tutte le domande 

    aggiornano due risposte precedenti relative alla fatturazone elettronica.

    In particolare nel comunicato viene specificato che "gli aggiornamenti/integrazioni si riferiscono esclusivamente alle FAQ n. 49 e  n.150, l’Agenzia provvederà ad aggiornare l’intera sezione dedicata alle FAQ il prima  possibile".

    In sintesi secondo le entrate sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, dal 1° luglio 2022, i soli soggetti in regime di franchigia che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel 2021.
    Invece, coloro che avessero oltrepassato tale soglia solo nel 2022 e non nel 2021, non saranno tenuti all’emissione delle e-fattura nel 2023, ma dal 1° gennaio 2024. 

    Vediamo i dettagli

    Fatturazione elettronica forfettari e decorrenza dell'obbligo: chiarimenti

    Con la faq n.150 pubblicata il 22 dicembre 2022 si fornisce un chiarimento sulla decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfettari.

    Veniva domandato "Se i contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall'art 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79/2022 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?"
    Le Entrate specificano che la norma citata prevede che l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi "si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti." 

    Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica. 

    Per tutti gli altri soggetti forfettari l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

    Sul chiarimento di aggiornamento della faq n 49 leggi: Come indicare il n. della dichiarazione d'intento nella fattura elettronica?

  • Fatturazione elettronica

    Detrazione IVA: possibile se la fattura arriva i primi giorni del mese dopo

    I tempi per la detrazione IVA urgono chiarimenti ufficiali, in particolare dopo il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) che ne ha modificato la disciplina.

    Con un recente comunicato stampa congiunto l'ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) e Confimiindustria (Confederazione dell'Industria Manufatturiera italiana e dell'impresa privata) hanno resa nota l'indicazione arrivata dall'Unione Europea

    In particolare, "I margini per la detrazione immediata dell’Iva nel mese di esigibilità (effettuazione  dell’operazione) ci sono, anche per la Commissione Europea, se il possesso (arrivo) della fattura si perfeziona entro i termini del d.P.R. n. 100/98. La detrazione immediata è possibile, in altri termini, anche quando la fattura arriva nei primi giorni del mese successivo a quello dell’operazione ed è la Commissione stessa che – per superare i dubbi degli operatori – richiama l’attenzione sulla recente modifica introdotta dal collegato fiscale alla manovra (art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119). Questa l’importante indicazione che è arrivata dalla Commissione UE (TAXUD C3 D(2018)6177124) in ANC e in Confimi Industria".

    Il comunicato prosegue ricordando che, "fermo restando come sia chiaro che il diritto alla detrazione sorge alla data in cui l’imposta diviene esigibile, ma sia esercitabile solo nel rispetto anche del requisito del possesso della fattura, si è chiesto in sostanza:

    • se sia sufficiente che il presupposto formale del possesso (arrivo) della fattura si perfezioni entro il termine per l’autoliquidazione dell’Iva come dice il dPR. n.100, oppure
    • se, ai fini della detrazione immediata, il possesso debba già concretizzarsi entro l’ultimo giorno del periodo di riferimento della liquidazione come, secondo alcuni, parrebbe sottendere il fatto che nella circolare n. 1/E l’Agenzia delle entrate abbia “fatto salvi” i comportamenti di chi, entro il 16 gennaio 2018, in aderenza al dettato letterale dell’articolo 19, ha retro imputato a dicembre le fatture 2017 arrivate nei primi giorni del 2018.

    Si è evidenziato, altresì, come la seconda ipotesi metterebbe a rischio il rispetto del principio di neutralità in regime di fatturazione elettronica considerato altresì che il recapito dipende dal sistema di interscambio (si pensi ad una fattura emessa e trasmessa in prossimità delle ore 24 di fine mese e recapitata il giorno successivo dal SdI)."

    In base a quanto scritto nel testo “la risposta della Commissione permette infatti di concludere:

    • che i canoni comunitari non vietano agli Stati di considerare immediatamente detraibile l’imposta relativa ad una fattura recapitata i primi giorni del mese successivo (fino al giorno 15 tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 119);
    • che questo è ciò di cui ha finalmente preso atto il Governo con il collegato fiscale che però – nella versione attualmente in corso di conversione in Parlamento – prevede stranamente il riconoscimento di detto principio esclusivamente per le operazioni effettuate da gennaio a novembre”. 

    In allegato il comunicato stampa. 

    ATTENZIONE novità in arrivo con la Riforma fiscale 2023/2024 in proposito leggi: Riforma fiscale: la nuova detrazione dell’IVA delle fatture a cavallo d’anno

    Allegati: