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Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le regole di delega
Con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, le entrate aggiornano le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.
In considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente.
Sono di conseguenza aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe
Ricordiamo in generale che quando la delega è comunicata dall’intermediario in modalità telematica, a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa da parte del contribuente, la sua attivazione è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva.
Dal 17 ottobre quindi, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari, che non presentano la dichiarazione Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo infine che la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.
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Lotteria istantanea scontrini: entro il 2.10 configurazione modelli dispositivi
Con il Provvedimento n. 15943 del 18.01 le Entrate hanno disciplinato le nuove regole per la lotteria degli scontrini.
In particolare, al punto 1.3 si precisa che "Entro il 2 ottobre 2023 i modelli di Registratori Telematici e di ServerRT, nonché la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, regolamentati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, sono configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni.
In particolare, tutti i modelli dei Registratori Telematici, dei ServerRT e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono configurati al fine di generare e riportare nei documenti commerciali, un codice bidimensionale che rispetti le caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche valide per la lotteria ad estrazione istantanea allegate al presente provvedimento. Per la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea i documenti commerciali devono rispettare i requisiti previsti dal provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e successive modificazioni"
Con il provvedimento è adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici perché i produttori possano dichiarare, fino al 2 ottobre 2023, la conformità dei modelli, già approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea.
Inoltre sono appunto approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione 11” Accedi qui per scaricare le specifiche tecniche.
Lotteria istantane scontrini: chi può partecipare
Ricordiamo che possono partecipare alla lotteria istantane degli scontrini, le persone fisiche maggiorenni che:
- risiedono nel territorio dello Stato;
- pagano con strumenti elettronici;
- acquistano beni e servizi, non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa, arte e professione;
- acquistano i predetti beni e servizi presso esercenti che trasmettono i relativi corrispettivi telematicamente (Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127);
L’esercente invia all’Agenzia delle entrate i dati di ogni singola cessione o prestazione.
Bonus adeguamento registratori telematici: che cos'è
Per l'adeguamento alle nuove regole dei registratori telematici è stato previsto un bonus.
Con il Provvedimento n 231943 del 23 giugno sono state dettate le istruzioni per accedere alla agevolazione pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale.
Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal Dl n. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.
L’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è intervenuto modificando l'articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio 2023, su indicato, è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
Allo scopo di favorire quindi l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge n. 36 del 2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali), l’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.
Si sottolinea che il pagamento delle somme per adeguare i misuratori fiscali deve essere tracciabile (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).
Infine si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite registratore telematico (RT) oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus adeguamento registratori telematici: come si usa
Con la Risoluzione n 35/2023 è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per adeguamento registratori telematici e sono impartite le relative istruzioni di compilazione.
Il credito d’imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.
Leggi anche Bonus adeguamento registratori di cassa: il codice tributo per F24.
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Bollo digitale: nuovo modello per gli intermediari
Dal 1 giugno è in vigore una nuova convenzione, valida fino al 31 maggio 2026 relativa alla imposta di bollo digitale, firmata tra l'agenzia delle entrate e gli intermediari del servizio @e.bollo.
In particolare, gli intermediari del servizio @e.bollo, hanno sottoscritto con le Entrate nuovi accordi per il servizio di riscossione dell’imposta di bollo “virtuale” reso a cittadini e imprese.
A tal fine è stato anche approvato un nuovo modello di adesione al servizio che potrà già essere utilizzato dagli intermediari:
Servizio@e.bollo: come aderire alla marca da bollo digitale
Come specificato nella convezione, l’Intermediario avvia l’iter di adesione alla Convenzione con la sottoscrizione, con firma digitale, del Modulo su indicato, che trasmette all’Agenzia, direttamente o per il tramite dell’Associazione di categoria.
Nel Modulo di adesione, oltre ad indicare i riferimenti completi, incluso il codice ABI/identificativo e i dati del legale rappresentante, l’Intermediario dichiara:- a) di essere già abilitato ad operare all’interno dei servizi telematici in area autenticata del sito internet dell’Agenzia;
- b) di essere già aderente al Sistema dei pagamenti elettronici – pagoPA;
- c) di aver preso visione della presente Convenzione e di volervi aderire senza alcuna riserva;
- d) di aver preso visione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento dell’Agenzia vigenti e pubblicati sul sito internet istituzionale, e di impegnarsi a tenere un comportamento in linea con gli stessi.
Servizio@e.bollo: in cosa consiste il servizio delle Entrate
L'@e.bollo è un servizio dell’Agenzia delle entrate reso in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), grazie al quale i cittadini possono pagare online l’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici.
Il servizio consente a cittadini e imprese di acquistare la marca da bollo digitale, un documento informatico che associa:
- l’Identificativo univoco bollo digitale (Iubd),
- all’impronta del documento (hash) da assoggettare a imposta.
A tal fine degli intermediari della riscossione (Prestatori di servizi di pagamento – Psp), quali:
- Poste,
- Banche
- e altri,
devono convenzionarsi con l’Agenzia delle entrate per lo svolgimento del servizio compilando il nuovo modello di adesione.
La convenzione di cui si tratta detta le modalità di:
- adesione e di gestione dell’utenza dei singoli Psp,
- acquisizione e conservazione dei codici identificativi necessari alla predisposizione delle marche da bollo digitali,
- rendicontazione e riversamento, nonché la misura del compenso per lo svolgimento del servizio.
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Corrispettivi telematici tardivi: possibile rimediare entro il 31.03
Con Provvedimento n 61196 del 6 marzo le Entrate inviano le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.
In particolare, l'Agenzia mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA alcune informazioni relative a:
a) le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti con le seguenti informazioni (disponibili anche nel cassetto fiscale dello stesso contribuente):
- l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
- i. Numero delle fatture emesse in ritardo;
- ii. Tipo fattura;
- iii. Tipo Documento;
- iv. Numero Fattura/Documento;
- v. Data Fattura/Documento;
- vi. Data di trasmissione;
- vii. Identificativo SDI file.
- l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
- i. Numero degli invii trasmessi in ritardo;
- ii. ID Invio;
- iii. Matricola dispositivo;
- iv. Data di rilevazione;
- v. Data di trasmissione.
I contribuenti che abbiano avuto tali comunicazioni possono, direttamente o per il tramite di intermediario autorizzato, richiedere informazioni o segnalare elementi all'agenzia e possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi:
- secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse (ravvedimento operoso)
- e con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dalla tregua fiscale (di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197) se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023.
- l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
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Registratori di cassa: proroga al 31.12.2024 per gli adeguamenti
Con il provvedimento n 480030 del 28 dicembre le Entrate modficano il Provvedimento n 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ossia al suddetto Provvedimento e successive modificazioni e integrazioni, è apportata la seguente modifica:
- a) al punto 1.4 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2024”.
Nel dettaglio, viene prorogata la possibilità per l’Agenzia, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, che si rendano necessarie per l’adeguamento di Registratori di cassa adattati a Registratore Telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti.
La proroga si rende necessaria per consentire ai produttori di aggiornare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli, ancora molto diffusi sul mercato, altrimenti non aggiornabili
Ricordiamo che con il Provvedimento del 2016, qui modificato, si dava seguito al Decreto Legislativo n 127/2015 del Governo emanato al fine di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamento.
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Distributori automatici: rinviato obbligo adeguamento per invio telematico dati
Con Provvedimento n 446073 del 2 dicembre pubblicato il giorno 5, le Entrate apportano modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 e n. 61936 del 30 marzo 2017, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici.
Si ricorda che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera g) della Legge 11 marzo 2014, n. 23 – ha introdotto l’obbligo, dal 1° aprile 2017, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
Leggi anche Distributori automatici: memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
La disposizione ha precisato, che l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica in argomento venga assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data del 1 gennaio 2017, consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi.
A tal fine, sono stati emanati specifici provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno definito soluzioni tecniche per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.
In particolare, con il provvedimento n. 102807 del 30 giugno 2016 sono stati definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici con particolari caratteristiche tecniche, ossia dotati di:
- una o più “periferiche di pagamento”,
- un “sistema master”,
- un erogatore di prodotti e servizi
- una “porta di comunicazione” necessaria al fine di comunicare/trasferire digitalmente i dati, tra cui quelli di interesse fiscale, ad un dispositivo esterno atto a memorizzarli e trasmetterli al Sistema dell’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento n. 61936 del 30 marzo 2017, invece, definisce gli strumenti necessari per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori diversi da quelli contemplati nel precedente provvedimento, ossia non dotati della sopra citata “porta di comunicazione”.
I medesimi atti regolamentari prevedono l’emanazione di nuovi provvedimenti finalizzati ad evolvere le specifiche tecniche in argomento fissando il termine al 31 dicembre 2022 per il conseguente adeguamento tecnico dei distributori automatici.
In considerazione delle difficoltà conseguenti al lungo periodo di crisi economica determinato dall’epidemia di Covid-19 e alle misure restrittive subite anche dagli operatori economici che gestiscono distributori automatici, nonché dell’opportunità di non gravare gli stessi di ulteriori oneri per l’adeguamento dei predetti apparecchi, viene eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2022 sopra citato, demandando a successivi provvedimenti non solo la definizione delle nuove specifiche tecniche ma anche la ripianificazione delle tempistiche di implementazione delle vending machine.
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Il credito del professionista che si insinua al passivo
Con Risposta a interpello n 521 del 19 ottobre 2022 le Entrate chiariscono dubbi sulla compensazione del credito erariale verso la massa con il debito tributario verso il fallito (Articolo 56, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
In particolare e sinteticamente viene specificato che il credito IVA derivante dalle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto può essere compensato con i debiti tributari della procedura, fatto salvo il procedimento civilistico a tutela della par condicio creditorum.
L'istante in amministrazione straordinaria dichiarata insolvente con sentenza e successivo avvio della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, riferisce di aver assolto tutti i debiti tributari ritualmente ammessi al passivo, come da piano di riparto reso esecutivo nel 2022.
Il medesimo piano di riparto ha, altresì, disposto il pagamento dei crediti professionali ammessi al passivo:
- in via privilegiata, in base all'articolo 2751-bis, n. 2, del codice civile, per la totalità degli onorari;
- in via chirografaria per il 39% della relativa Iva e contributi.
A parere dell'istante, l'IVA recata dalle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto, al momento del pagamento dell'onorario, costituisce un credito utilizzabile in detrazione.
Ciò premesso, chiede chiarimenti in ordine all'«applicazione dell'istituto della compensazione tributaria tra debiti e crediti sorti dopo la dichiarazione di insolvenza, ma riferiti ad attività del fallito "trascinata" successivamente a tale evento, in ragione dell'esigenza di chiarire come l'attività del soggetto fallito "trascinata" dopo la sentenza di fallimento debba intendersi sia con riferimento alle operazioni attive che con riferimento alle operazioni passive ai fini IVA»
Il credito del professionista che si insinua al passivo
Le Entrate rispondono al quesito richiamando la Risoluzione 3 aprile 2008, n. 127/E, che con riferimento alla fatturazione delle prestazioni professionali nell'ambito delle procedure concorsuali, ha chiarito che «dal punto di vista degli adempimenti fiscali, il professionista che si insinua al passivo nell'ambito di una procedura concorsuale, è portatore di un credito complessivo per prestazioni professionali, composto da imponibile ed imposta sul valore aggiunto, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile. Ne consegue che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'Iva relativa».
In altre parole, se l'importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all'ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell'IVA, il professionista al momento dell'emissione della fattura deve ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta.
Nel caso di specie, l'istante ritiene che in capo alla procedura debba ammettersi la detraibilità dell'IVA esposta nelle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto.
Si evidenzia tuttavia come la detraibilità dell'imposta sia consentita soltanto a condizione e nella misura in cui la componente IVA delle fatture in esame sia stata correttamente ricalcolata in conformità alle indicazioni di prassi sopra illustrate, e cioè attraverso lo scorporo dell'imposta dall'importo complessivo che i professionisti hanno ricevuto dal commissario straordinario.
Diversamente, l'esercizio del diritto alla detrazione verrà ammesso solo previa "rettifica" da parte dei professionisti delle fatture emesse, con le modalità ed i termini previsti per l'emissione di note di variazione dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA) o, in alternativa, a seguito di regolarizzazione da parte del commissario straordinario delle fatture irregolari ricevute, avvalendosi della procedura disciplinata dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Compensazione credito erariale verso la massa con il debito tributario verso il fallito
L'articolo 56, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 stabilisce che «I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento».
Ai fini di individuare l'esatto ambito applicativo della norma occorre distinguere le posizioni debitorie e creditorie riconducibili alle operazioni svolte da e nei riguardi del fallito, rispetto a quelle sorte in occasione o in funzione della procedura concorsuale.
La compensazione contemplata dalla predetta norma opera, infatti, se eccepita, esclusivamente con riferimento alle posizioni debitorie e creditorie riconducibili al fallito e, dunque, "generate" in un momento antecedente alla data di apertura della procedura concorsuale.
Affinché possa operare la compensazione agli effetti di cui all'articolo 56, comma 1, della Legge Fallimentare, è dunque necessario che ricorra l'anteriorità, rispetto alla data di apertura della procedura concorsuale, del fatto genetico dei rispettivi debiti e crediti ed il rapporto di reciprocità tra le contrapposte obbligazioni.
Sul piano generale, si evidenzia come, nel caso di specie, i debiti comprovati dalle fatture emesse dai professionisti al momento del pagamento dell'onorario risultino connessi a prestazioni geneticamente riconducibili all'attività dell'istante antecedente l'apertura della procedura concorsuale.
Lo stesso dicasi per il credito IVA, sorto per effetto delle predette prestazioni dopo l'avvio della procedura, in occasione del riparto.
Detto credito, trovando la sua causa genetica nella precedente attività dell'istante, è quindi compensabile, in rapporto di reciprocità con le posizioni debitorie del pari geneticamente antecedenti l'apertura della procedura e, dunque, con i debiti tributari pregressi eventualmente non assolti.
Tuttavia, l'istante afferma che il carico tributario pregresso è già stato estinto, sicché occorre chiarire se detta circostanza obblighi l'istante a chiedere il rimborso del credito IVA o se, invece, sia possibile compensare l'imposta con eventuali crediti vantati dall'erario nei confronti della procedura.
Si ritiene che, nel caso di specie, il credito IVA recato dalle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto possa essere compensato con i debiti tributari della procedura fatto salvo il procedimento civilistico a tutela della "par condicio creditorum".
In alternativa, resta salva la facoltà di chiedere il rimborso del credito IVA al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 30 del decreto IVA.
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Fattura elettronica forfettari: dal 1 ottobre termini ordinari di emissione
Da domani 1° ottobre 2022 anche i soggetti forfettari saranno tenuti a emettere fattura elettronica entro i termini ordinari.
Infatti, dal 1 ottobre termina l'agevolazione introdotta dall'art 18 comma 3 del DL n 36/2022 secondo la quale per il terzo trimestre 2022 non si applicano le sanzioni per ritardi nella fatturazione a patto che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione.
Ricordiamo che l’articolo 18, comma 2 del Dl 36/2022 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari che nel 2021 hanno conseguito compensi/ricavi ragguagliati ad anno maggiori di 25.000 euro.
Il nuovo obbligo, come noto, decorre con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 con la previsione di un periodo transitorio rispetto alle sanzioni per chi non adempie, periodo che scade domani per le fatture emesse dal 1 ottobre
Fatturazione elettronica forfettari: sanzioni per chi non adempie
Ricordiamo che la regola generale dispone l’emissione della fattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione (articolo 21 del Dpr 633/1972).
Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la consegna o spedizione del bene o con l’incasso del corrispettivo nel caso l’operazione consista in una prestazione di servizi.
Con riferimento alle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2022 per i forfettari non si applicano le sanzioni a condizione che fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Sinteticamente:
- per le operazioni effettuate nel mese di luglio, il termine ultimo per l’emissione della fattura senza incorrere in sanzioni è il 31 agosto;
- per le operazioni effettuate nel mese di agosto, il termine ultimo per l’emissione della fattura è fissato al 30 settembre;
- per le operazioni effettuare nel mese di settembre il termine ultimo per l'emissione della fattura è fissato al 31 ottobre.
Attenzione quindi al fatto che, per le operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2022, non sarà più prevista la moratoria e quindi per l’emissione della fattura elettronica si dovrà rispettare il termine dei 12 giorni, pena l’applicazione delle sanzioni compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2mila euro (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997).
Leggi anche Fattura elettronica forfettari: il via da oggi 1 luglio. Vantaggi sull'accertamento