• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus barriere architettoniche: come indicarlo nel 730/2024

    Avviata la campagna dichiarativa 2024 anno di imposta 2023 le Entrate hanno pubblicato tutti i relativi modelli, tra i quali il Modello 730/2024.

    Il Quadro E del modello accoglie gli oneri e le spese tra le quali vanno indicate anche quelle per la rimozione per le barriere architettoniche, vediamo tutte le regole di quest'anno, viste le novità del Dl salva spese che ha ridimensionato anche il bonus in oggetto.

    Bonus eliminazione barriere architettoniche: le novità 2023 nel modello 2024

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e
    all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire
    in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari 
    di cui l’edificio è composto. 

    Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. 

    Attenzione dal 30 dicembre 2023 (data di pubbicazione ni GU del DL salva spese poi convertito in legge con novità anche per le barriere architettoniche) il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. 

    Fino al 29 dicembre 2023, salvo che ricorrano specifiche condizioni di seguito elencate, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. 

    Qualora le spese sostenute nel 2023, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spesesostenute nel 2022 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.
    Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, salvo che entro il 29 dicembre 2023:

    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
    • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

    Modello 730/2024: bonus barriere architettoniche

    Le persone fisiche beneficiarie dell’agevolazione che intendano fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi devono compilare la sezione III.A del quadro E del modello 730/2024, riservato alle “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus”. 

    In dettaglio, occorre utilizzare i seguenti codici:

    • "20" per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, per interventi Sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
    • ‘21’ spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
    • ‘22’ spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure euro 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaformeelevatrici
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: è legge il DL salva spese

    Viene pubblicata in GU n. 48 del 27 febbraio la Legge n. 17/2024 di conversione del DL n. 212/2023 sulle agevolazioni fiscali in edilizia recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. 

    Si evidenzia che il testo del Decreto non ha subito cambiamenti rispetto alla sua approvazione originaria.

    Superbonus: i lavori non completati al 31.12.2023

    Si introduce una misura di salvaguardia per chi non ha terminato nei termini gli interventi rientranti nel superbonus per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020.

    In particolare, con l'art. 1 si prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) per le quali è stata esercitata l’opzione di sconto o cessione (di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020), sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati (ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121) fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso (non opera quindi la riduazione al 70% dell'aliquota prevista dal 2024) ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. 

    Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

    In sintesi, con il decreto, si prevede che le detrazioni spettanti per tutti gli interventi per le quali è stata esercitata l’opzione sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023. 

    Non si provvede al recupero anche nel caso in cui, a causa della mancata ultimazione degli interventi, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche richiesto dalla normativa.

    Superbonus 2024: le novità per le cessioni

    Si interviene sulla deroga al divieto di sconto e cessione del credito prevista dal DL n 111/2023 estendendo il divieto generale di fruizione indiretta anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1.2.3 compresi inpiani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto prima del 30.12.2023 il relativo titolo abilitativo.

    In particolare, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni su sconto e cessioni del credito (dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiestadi titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
    I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. 

    Leggi inoltre:

    Superbonus 2024: come cambia

    Come anche evidenziato dagli ultimi chiarimenti a tema superbonus pubblicati con la Circolare n 13/2023, il comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, recante «Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico», ha modificato il comma 8-bis1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e introdotto il comma 8-bis.1.

    Per effetto di tali modifiche, il Superbonus si applica: 

    • nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022:
      • dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a, dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119); la detrazione spetta ai medesimi soggetti:
        • nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023,
        • del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024,
        • del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
    •  nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (comma 9, lettera b, dell’articolo 119), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro; 
    • nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (comma 9, lettera c, dell’articolo 119), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d, dell’articolo 119), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

    Da tenere in conto le ultime novità appena approvate, di sopra evidenziate in sintesi, per le quali si rimanda aDl n 212/2023 convertito in Legge n. 17/2024.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus indigenti: a chi spetta

    Viene pubblicata in GU n 48 del 27 febbraio la Legge n 17/2024 di conversione del DL n 212/2023 con le regole urgenti per il superbonus. 

    Confermate le regole per il superbonus per i contribuenti economicamente più deboli di beneficiare di un contributo diretto a limitare l’entità della riduzione del beneficio fiscale nell'anno 2024.

    Vediamo il dettaglio.

    Supebonus indigenti: a chi spetta

    Con il comma 2 dell'art 1 del DL n 212/2023 convertito in Legge n 17/2024 per venire incontro ai contribuenti a basso reddito e con i cantieri fermi si prevede di riconoscere:

    • ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, 
    • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, 
    • e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, 
    • uno specifico contributo erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. 

    Il fondo a disposizione è di 16,441 milioni di euro, residuo di quello di 20 milioni stanziato nel 2023 per l'analoga misura che ha avuto una limitatissima richiesta.
    In merito alle modalità di calcolo della soglia di riferimento fissata a 15.000 euro si deve far riferimento a quanto previsto in riferimento alla possibilità di usufruire del Superbonus al 90% per le villette nell'anno 2023 dal testo attuale dell'art. 119 del decreto rilancio (d.l. 34/2020), che ha introdotto per questo una sorte di quoziente familiare. 

    Come chiarito dalle Entrate con la circolare 13/2023, il reddito di riferimento familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, da:

    • contribuente;
    • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • partner dall’unione civile;
    • convivente;
    • altri familiari fiscalmente a carico.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus indigenti: restituzione del fondo perduto non spettante

    Con la Risoluzione n 9 del 29 gennaio le Entrate istituiscono i codici tributo per la restituzione spontanea del fondo perduto superbonus per indigenti.

    Nel dettaglio, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”; 
    • “8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”; 
    • “8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022.

    Consulta la risoluzione n 9/2024 per le regole di compilazione dell'F24.

    Fondo perduto superbonus indigenti: la % spettante

    Con il Provvedimento n 411178 del 24 novembre delle Entrate veniva determinata la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per il superbonus per i soggetti con redditi entro i 15.000 euro. (ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).

    La percentuale di cui al punto 3.3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332648 del 22 settembre 2023 è pari al 100%. 

    L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata (dal 2 al 31 ottobre 2023) in assenza di rinuncia.

    Ricordiamo che l’erogazione prevista dal decreto Aiuti-quater (Dl 176/22, articolo 9, comma 3) riguarda i costi sostenuti dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 per risorse complessive pari a 20 milioni di euro.

    Superbonus: regole per il fondo perduto indigenti

    Con Provvedimento n. 332648 del 22 settembre sono stati fissati i termini e le modalità per l’invio della domanda (scarica qui il modello con le istruzioni)  che che andavano presentate dal 2 al 31 ottobre tramite una procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.

    Il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.

    Si tratta del contributo riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito non superiore a 15mila euro, introdotto dal Dl aiuti-quater con riguardo al 10% di spese non agevolate.

    Il modello di domanda prevede che il richiedente dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo e che indichi, tra l’altro, il proprio codice fiscale (o del de cuius in caso di erede) e l’iban del suo conto corrente. 

    Alla presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che comunica la presa in carico dell’istanza cui segue comunicazione dell’esito della richiesta.

    L'agenzia ha sottolineato che la base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro. 

    L’ammontare del contributo richiesto, quindi, è pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. 

    La percentuale di ripartizione spettante è stata fissata al 100% con il provvedimento n 411178 del 24 novembre  2023.

    Fondo perduto indigenti superbonus: i requisiti per averlo

    Con Decreto MEF del 31 luglio 2023 pubblicato in GU n 198 del 25 agosto si determinano i criteri e le  modalità per l'erogazione del contributo relativo alle  spese sostenute per gli  interventi di: efficienza energetica, sisma  bonus, fotovoltaico  e  colonnine  di ricarica di veicoli elettrici  previsto  dall'art.  9,  comma  3,  del decreto-legge  n. 176  del   2022.

    Il contributo, noto come Fondo indigenti, che supporta chi non riesce a finanziare la quota di lavori di ristrutturazione non coperta da incentivi fiscali:

    • non produce effetti fiscali per il beneficiario,
    • ed è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023,
    • a certe condizioni.

    Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di  attività di  impresa, arte  o professione, sostengono spese per gli interventi legati al Superbonus ((di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020), e siano in possesso dei seguenti requisiti:

    • a) che il  richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;
    • b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o  di diritto  reale   di   godimento   sull'unità immobiliare  oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;
    • c) che l'unità immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente.
    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus barriere architettoniche: ristrette le spese ammesse

    Viene pubblicato in GU n 302 del 29 dicembre il DL n 212/2023 con misure urgenti per il superbonus.

    Tra le novità, spicca la rimodulazione del bonus barriere architettoniche.

    Prima di dettagliare, ricordiamo che con la Circolare n 17 del 26 giugnole Entrate oltre a riepilogare il perimetro della agevolazione avevano fornito importanti chiarimenti. 

    Ricordiamo inoltre che la Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre 2022 con il comma 365, ha prorogato al 31 dicembre 2025 il bonus barriere architettoniche, ossia la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

    Vediamo ora cosa si prevede con il nuovo provvedimento del Governo datato 29 dicembre.

    Bonus barriere architettoniche: elenco dei lavori ammessi

    Il DL n 212/2023 con l'art 3 in sintesi prevede che:

    • con riguardo alle spese sostenute a decorrere dall’entrata in vigore del DL, l’agevolazione si restringe ai soli interventi aventi per oggetto “scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici”,
    • escluse dall’ambito di applicazione le spese per interventi di eliminazione di barriere architettoniche aventi per oggetto infissi, pavimenti, servizi igienici, nonché gli interventi di automazione degli impianti di cui all’abrogato comma 3 dell’art. 119-ter.
    • il rispetto dei requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dal DM 236/89, “deve risultare da apposita asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati”.
    • il pagamento delle spese agevolate deve avvenire “con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis” del TUIR.

    Vediamo il dettaglio della norma appena inserita: l'art 1 del DL n 212/2023 prevede che all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    • a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente: «1.  Ai  fini  della determinazione  delle  imposte  sui  redditi,  ai   contribuenti  e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,  fino  a  concorrenza del suo ammontare, per le spese  documentate  sostenute  fino  al  31 dicembre 2025, con le modalita' di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, per la realizzazione in edifici  gia'  esistenti  di  interventi volti  all'eliminazione  delle  barriere  architettoniche aventi  ad oggetto  esclusivamente  scale,  rampe,   ascensori,   servoscala   e piattaforme elevatrici.»;
    • b) al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «Il rispetto dei requisiti di cui al  primo periodo  deve  risultare  da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.»;
    • c) il comma 3 e' abrogato.

    Per le altre novità riguardanti i lavori già avviati prima della entrata in vigore della norma in esame si rimanda al DL n 212 art 3 commi 2,3,4.

    Bonus barriere architettoniche: la norma principale

    L'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020 in materia di detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche stabilisce che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

    La norma prevede che la suddetta detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 

    • a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 
    • b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 
    • c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

    Attenzione al fatto che, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. 

    La legge di bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre 2025 l’agevolazione descritta. 

    Inoltre, si introduce un nuovo comma 5 nell’articolo 119-ter che stabilisce che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Remissione in bonis cessioni bonus edilizi: termine ultimo il 30.11

    Scade il 30 novembre la possibilità di usufruire della remissione in bonis per quei soggetti che non hanno effettuato, entro la scadenza del 31 marzo 2023, la comunicazione della cessione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2022 in relazione al superbonus e alle altre agevolazioni edilizie. 

    Ricordiamo che con la Circolare n. 27 del 7 settembre le Entrate hanno pubblicato chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal Decreto Cessioni pur valendo, per quanto compatibili, tutti i chiarimenti già resi in argomento con le precedenti circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.

    La Circolare n 27/2023, a parte il riepilogo delle novità introdotte dal Decreto Blocca Cessioni con relative conferme di chiarimenti, ne fornisce sul tema della Remissione in bonis.

    Remissione in bonis cessioni: 250 euro ogni omessa comunicazione

    Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma, è possibile avvalersi entro il 30.11 della remissione in bonis.
    A tal fine, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.
    La circolare in oggetto precisa che la somma di 250 euro da versare come sanzione è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente. 

    Ne deriva, pertanto, che il contribuente deve versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023. 

    Qualora il contribuente abbia inviato diverse Comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle Comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30 novembre 2023, sempreché, come detto, sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste. 

    Le condizioni previste dalla norma per considerare perfezionata la remissione in bonis (rimozione dell’errore od omissione e versamento della somma pari a 250 euro per ciascun errore/omissione rimosso) devono, infatti, realizzarsi al più tardi entro il termine del 30 novembre 2023, sempre che la violazione non sia stata constatata dall’Amministrazione finanziaria o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

    Leggi anche: Bonus edilizi 2022: la comunicazione di cessione al 30.11.03 con remissione in bonis 

    Decreto blocca cessioni: riepilogo delle Entrate

    Sinteticamente, la circolare ricorda che il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha introdotto modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito articolo 121)«Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali», al fine di ridefinire l’ambito applicativo della suddetta disciplina e delineare un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta.

    Nel dettaglio:

    • a decorrere dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020 per il superbonus e tutte le agevolazioni elencate dal comma 2 dell’art. 121 per le quali è possibile aderire all’opzione
    • le deroghe previste al divieto suddetto di cessione riguardano:
      • gli interventi per i quali, alla data del 17 febbraio 2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi,
      • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75%,
      • gli interventi effettuati dalle ONLUS, ODV, APS, cooperative e IACP.

    Si ricorda che è possibile ancora optare per cessione/sconto in in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per il superbonus se, in data anteriore al 17 febbraio 2023:

    • risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini,
    • risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini,
    • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

    Ai fini dell’opzione, analogamente a quanto chiarito con la circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2023 viene ribadito che l’unico titolo abilitativo rilevante è la CILAS.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: chiarimenti per il visto di conformità in Dichiarazione dei redditi

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 19 giugno due maxi circolari con chiarimenti per Caf e professionisti ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi 2023.

    Sinteticamente, nella Circolare n 14/2023 viene chiarito che il visto di conformità per la detrazione del superbonus in un modello Redditi, che non ha già un visto per l’intera dichiarazione, può essere rilasciato da un professionista diverso rispetto a quello che invia telematicamente il modello dichiarativo. 

    Ricordiamo che per la detrazione diretta in dichiarazione del superbonus, nei modelli Redditi o 730 del 2023 anno di imposta 2022, è necessario il visto di conformità, ad eccezione dei casi di dichiarazione presentata tramite:

    • il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale 
    • direttamente dal contribuente, attraverso la precompilata.

    Il visto di conformità nel modello Redditi per il superbonus non va richiesto per l’intera dichiarazione, ma solo per i dati del superbonus.

    Invece, il visto sull’intero modello Redditi, in caso di utilizzo in compensazione in F24 dei crediti per più di 5.000 euro annui, ovvero sul 730 presentato a un Caf o a un professionista abilitato, assorbe quello specifico richiesto per il superbonus.

    Nel dettaglio la Circolare n 14/2023 chiarisce che "...si precisa che il contribuente, il quale intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi e per la medesima dichiarazione non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione (come ad esempio nell’ipotesi prevista dall’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per il Superbonus. Sarà cura del contribuente conservare la documentazione riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria."

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus 2023: chiarimenti delle entrate per i condomini

    Con la Circolare n. 13 del 13 giugno le Entrate riassumo tutte le novità per il superbonus coi relativi chiarimenti.

    Come specificato nell'oggetto si tratta delle Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

    Per un riepilogo delle novità leggi anche: Superbonus 110: tutte le novità dopo il DL n 11/2023

    Superbonus 2023: chiarimenti delle entrate per i condomini

    La circolare ricorda come, il comma 1, lettera a), numero 1), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, intervenendo sul comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, dispone che:

    • il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
    • del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da:
      • condomìni;
      •  persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (soggetti individuati dal comma 9, lettera a, del citato articolo 119);
      • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (soggetti individuati dal comma 9, lettera d-bis, del citato articolo 119); 
      • persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio.

    Resta ferma, per i medesimi soggetti, l’applicazione della detrazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con aliquota al 70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

    Superbonus 2023: chiarimenti sulla CILA

    Il comma 894 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 stabilisce che le modifiche apportate al comma 8-bis, primo periodo, sopra delineate, non si applicano agli interventi:

    • a) diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la comunicazione  di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
    • b) effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022).  La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso dei c.d. mini condomìni in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea;
    • c) effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà5 rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso dei c.d. mini condomìni in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea;
    • d) comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

    In tali ipotesi, al ricorrere di una delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere da a) a d), della legge di bilancio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel citato articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura:

    • del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023,
    • del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 
    • del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

    Al riguardo, considerato che il citato comma 894, tra le condizioni necessarie per applicare le suddette deroghe, richiede, per gli interventi rientranti nel Superbonus di cui alle lettere a), b) e c) dell’elenco sopra richiamato, la presentazione di una CILA ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, si ritiene che, a prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU dell’edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso, la mancata presentazione della CILA nei termini sopra evidenziati non consenta al contribuente di accedere alle predette deroghe

    Resta inteso che, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’elenco sopra richiamato, iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA, di cui al comma 13-ter dell’articolo 1196 , rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente. 

    Le deroghe previste dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023 sono tassative. 

    Deve, pertanto, escludersi la rilevanza, ai fini dell’applicabilità delle deroghe citate, di ipotesi non riconducibili a quelle espressamente previste dalla  legge di bilancio 2023. 

    Ad esempio, un condominio che abbia convocato l’assemblea in data 9 novembre 2022, presentato la CILA il 10 novembre 2022 e deliberato l’approvazione degli interventi in data 30 novembre 2022 non può fruire del Superbonus nella misura del 110 per cento anche per il 2023, in quanto la delibera assembleare è stata adottata oltre le date normativamente previste, a nulla rilevando la data di convocazione dell’assemblea straordinaria .

    L’articolo 2-bis del d.l. n. 11 del 2023 reca una disposizione di interpretazione autentica secondo la quale la presentazione di un progetto in variante alla CILA, o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023. 

    Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante. 

    In altri termini, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile per gli interventi agevolabili di cui al primo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 occorre fare riferimento alla data di presentazione della originaria CILA di cui al comma 13-ter del medesimo articolo 119, o del diverso titolo abilitativo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, e, in caso di interventi condominiali, alla data della prima delibera di esecuzione dei lavori.

    Superbonus 2023: varianti alla CILA

    A titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori. 

    Al riguardo, si evidenzia, inoltre, che il comma 13-quinquies dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che, in caso di varianti in corso d’opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. 

    Qualora con riferimento agli interventi trainanti siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere da a) a d), della legge di bilancio 2023, il Superbonus spetta con la medesima aliquota anche per le spese sostenute per gli interventi trainati effettuati sulle parti comuni dell’edificio nonché per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari. 

    Al riguardo, con la circolare n. 24/E del 2020, paragrafo 2.2, è stato chiarito che ai fini dell’applicazione del Superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (in tal senso anche la circolare n. 30/E del 2020, paragrafo 4.2.2).

    In altri termini, al fine di estendere ai lavori trainati, effettuati sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole unità immobiliari, il regime agevolativo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023, si ritiene sufficiente che tali interventi siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti per i quali risultano rispettate le condizioni previste dalla legge. 

    Ad esempio, nell’ipotesi in cui il condominio abbia deliberato interventi trainanti entro il 18 novembre 2022 e presentato la CILA prima del 31 dicembre 2022, si può godere della medesima percentuale di detrazione anche per le spese sostenute per i lavori trainati. 

    Con riferimento agli edifici condominiali sottoposti a vincoli dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la citata circolare n. 23/E del 2022 è stato precisato che se – per effetto dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali – non è possibile effettuare neanche uno degli interventi trainanti, il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi trainati. 

    Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni richieste dal comma 894, si ritiene che in tali ipotesi sia possibile far riferimento alla lettera a) del comma 894 (interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni). 

    Ai fini dell’applicazione delle deroghe in esame è, pertanto, necessario che la CILA riferita agli interventi trainati sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Asseverazione tardiva per riduzione rischio sismico: possibile sanarla

    Con Risposta a interpello n. 332 del 29 maggio le Entrate chiariscono che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati:

    • alla segnalazione certificata di inizio attività,
    • o alla richiesta di permesso di costruire, 

    al momento della presentazione allo sportello unico competente. 

    La mancanza dell’asseverazione, chiarisce l'agenzia, non è una violazione meramente formale, trattandosi di una omissione che può ostacolare l'attività di controllo. 

    In particolare, l'istante riferisce di avere avviato un intervento edilizio, al di fuori dell'esercizio di arti e professioni, su un immobile di proprietà, accatastato come C/6 ma destinato ad essere trasformato in abitazione al termine dei lavori. 

    Secondo l'istante trattasi di interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio che possono beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite di 96.000 euro.

    L'istante riferisce di essersi avvalso di un «ingegnere asseveratore», in possesso  di  idonea  polizza  assicurativa,  il  quale  ha provveduto a  predisporre  e  sottoscrivere  digitalmente la documentazione richiesta  dalle  norme  edilizie  vigenti,  trasmessa mediante l'applicativo informatico ''OpenGenio''. 

    Evidenzia, tuttavia, che alla «[…] comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, non è stata allegata né l'asseverazione  di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.»

    Ciò nonostante, considerato che la relazione dovuta «[…] al SUE del Comune  competente della documentazione sismica  …[ndr  ­  risulta]…asseverata  ed  inviata al  Genio Civile con  firma digitale  prima dell'inizio  dei  lavori»,  chiede  se,  la  citata  omissione  possa  essere  assimilata  «ad  una  violazione  meramente  formale,  che  non  pregiudica la fruizione delle detrazioni Superbonus 110%» 

    L'Agenzia ricorda che l’obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento è disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che detto adempimento debba essere tempestivo ed attuato, comunque, prima dell'inizio dei lavori. 

    La circolare 28/2022 della stessa agenzia ha specificato che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l'accesso al beneficio fiscale.

    La violazione non può essere considerata ''meramente'' formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.
    Pertanto l’Agenzia specifica che non è possibile ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), per sanare la violazione in parola.
    Tuttavia, l'istante, che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori ­ come disposto dall'articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 potrebbe, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che:

    • la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, 
    • a condizione che:
      • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento,
      • effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione,
      • versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1 Dlgs 471/1997.

    Viene infine precisato che, non essendo specificato nell'interpello in quale periodo d'imposta sono iniziati i lavori ed è stato omesso di allegare l'asseverazione non è possibile stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all'istituto della remissione in bonis suindicata. 

    Essa sarà possibile qualora la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.
     

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Attestazione SOA: le Entrate fissano il calendario dell’obbligatorietà

    L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 10 del 20 aprilfornisce chiarimenti sulla SOA.

    Ricordiamo che la SOA è la certificazione necessaria alle imprese per l'affidamento di lavori di importo superiore a 516.000 euro ai fini degli incentivi fiscali per interventi edilizi. leggi anche: Attestazione SOA: chiarimenti delle entrate

    Le imprese, ai sensi dell'art 10 bis del DL n 34/2022, devono essere certificate e in particolare, ai fini delle agevolazioni fiscali (previste dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020) l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:

    • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:
      • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA,
      • a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
    • a decorrere dal 1° luglio 2023:
      • esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.

    Con la circolare n 1072023 viene chiarito che, gli incentivi fiscali ex artt 119 e 121 DL 34/2020 per lavori affidati a imprese per importi superiori a 516.000 euro spettano secondo le regole seguenti:

    Per i lavori in esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 21/2022) e contratti stipulati entro tale data  Per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 (ai sensi dell'art 2 ter DL 11/2023)
    spettano a prescindere dalla SOA anche per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 gli incentivi fiscali spettano se:

    • le imprese abbiano la SOA,
    • le imprese abbiano sottoscritto un contratto che prevede il suo rilascio.

    Per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 gli incentivi fiscali spettano se:

    • le imprese hanno la SOA.

    La circolare chiarisce inoltre che al fini di individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della SOA, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva e il limite di 516mila euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto. 

    Pertanto nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.

    Allegati: