• Legge di Bilancio

    Mangiaplastica 2023: dal 31.01 via alle richieste di contributo

    Parte il 31 gennaio il programma mangiaplastica 2023.

    Ricordiamo che veniva pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023. con nuove risorse per questa agevolazione.

    Mangiaplatica: nuovi fondi nella legge di bilancio 2023

    In merito alla misura Mangiaplastica, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, il fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dall’articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro per l’anno 2024

    Mangiaplatica 2022: presenta la domanda

    Le domande di agevolazione per il 2023 sono possibili a partire dal 31 gennaio e fino al 31 marzo 2023.

    Ricordiamo che lo sportello “Mangiaplastica” è attivo per la richiesta di contributi per l’acquisto di macchinari eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET.

    In particolare, ogni comune destinatario dell’intervento potrà ricevere un contributo per l’acquisto di 1 eco-compattatore ogni 100 mila abitanti, pari a:

    • 15.000 euro per eco-compattatori di capacità media
    • 30.000 euro per eco-compattatori di capacità alta.

    Le risorse stanziate complessivamente ammontano a 27 ML di euro e la misura, avviata nel 2021, prevede ulteriori risorse anche per le annualità 2023 e 2024.

    Mangiaplatica 2023: come fare

    I comuni possono presentare le richieste di contributo dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 esclusivamente attraverso la piattaforma preposta gestita da Invitalia e Ministero

    SCARICA LE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA

    Attraverso lo SPID, il rappresentante legale del Comune può procedere alla identificazione digitale necessaria per accedere al sistema, compilare la domanda e firmarla digitalmente.

    Le richieste sono valutate in base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento dei fondi disponibili. 

    Ricordiamo infine che le norme sulla misura agevolativa sono contenute nel Decreto ministeriale n 360 del 2 settembre 2021 pubblicato in GU n 243 dell'11 ottobre e soprannominato Decreto Mangiaplastica.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Atti procedimento di accertamento: le regole per la definizione agevolata

    Con Provvedimento n 27663 del 30 gennaio 2023 le Entrate pubblicano le regole attuative per l'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. 

    In particolare, si tratta delle disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023.

    Viene specificato che rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni:

    • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, 
    • gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023, 
    • e gli inviti al contradditorio notificati sempre entro il 31 marzo 2023. 

    Beneficiano della riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023.

    Aderendo a questa misura agevolativa si usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

    La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto oppure della prima rata.

    Nel provvedimento viene specificato che la procedura di regolarizzazione:

    • esclude la possibilità di utilizzare la compensazione (a meno che i contribuenti interessati decidano di non avvalersi della regolarizzazione agevolata)
    • non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater, Dl n. 167/1990).
  • Legge di Bilancio

    Acquisto immobili green: detrazione 50% di IVA per prime e seconde case

    In data 30 gennaio arriva un ulteriore approfondimento relativo alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 sulla detrazione IVA per l'acquisto di immobili green dai costruttori.

    In particolare, un contribuente domandava se la nuova agevolazione riguarda le sole abitazioni principali o anche le seconde case.

    L'agenzia delle Entrate con risposta pubblicata sulla rivista on line FiscoOggi specifica che, tale agevolazione spetta anche per le seconde case non avendo il legislatore previsto nulla in merito.

    Detrazione 50% di IVA per acquisto immobili green (prime e seconde case)

    Ricordiamo che nella edizione di Telefisco 2023, il convegno in materia fiscale/lavoro de IlSole24ore, le Entrate avevano già fornito chiarimenti sulla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 Pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre la Legge n. 197  in materia di detrazione IVA sugli acquisti immobiliari.

    In particolare, è stato spiegato che la novità consente

    • di detrarre dall'IRPEF lorda, 
    • il 50% dell’IVA versata nel 2023
    • per l’acquisto effettuato sempre entro il 31 dicembre 2023 
    • di immobili residenziali di classe energetica A o B 
    • cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi o da organismi di investimento collettivo OICR

    Viene precisato inoltre che, la detrazione:

    • è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo di acquisto,
    • è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

    In Telefisco 2023 gli esperti hanno sottolineato come per questa misura valga il principio di cassa (IVA pagata nel 2023) e rogito notarile sempre nel 2023.

    Può essere utile ricordare che questa agevolazione è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 56, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 244 del 2016 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017.

  • Legge di Bilancio

    Cassa Commercialisti: no a stralcio e definizione agevolata

    Con notizia pubblicata sul proprio sito internet, la Cassa dei Dottori Commercialisti informa del fatto che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 229, della Legge 197/22 (Legge di Bilancio 2023) è stato deciso di non applicare lo stralcio automatico dei debiti di importo fino a 1.000 euro per le somme demandate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2015. 

    Sulla "disapplicazione" dello stralcio automatico dei debiti leggi anche Disapplicazione stralcio parziale: istruzioni per gli enti non statali

    Nel comunicato del 26 gennaio, viene precisato che la decisione è basata innanzitutto sulla necessità di rispettare il principio di equità e parità di trattamento tra gli Associati, sia nei confronti di coloro che hanno regolarmente adempiuto nel tempo agli obblighi contributivi sia nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando anche le maggiorazioni (sanzioni e interessi) previste dal Regolamento pro-tempore vigente.

    A tal proposito, si sottolinea che le maggiorazioni sono demandate agli Agenti della Riscossione solo in caso di mancata regolarizzazione spontanea (che prevede sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie) o adesione alla proposta di regolarizzazione inviata dalla Cassa.

    Inoltre, si ricorda come il mancato versamento delle maggiorazioni comporta un effetto penalizzante per l’interessato in quanto non consente di maturare l’anzianità contributiva, non dà luogo all’incremento e alla rivalutazione del montante pensionistico né al riconoscimento della prestazione previdenziale.

    Leggi anche: 

    Si comunica inoltre che la Cassa non ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/22 c.d. “Rottamazione quater”.

  • Legge di Bilancio

    Fondo Turismo sostenibile: 5 ML per il 2023

    La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio con il comma 611 istituisce un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile", la cui dotazione è pari a 

    • 5 milioni di euro per l’anno 2023 e, 
    • per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno.

    Tale fondo mira:

    • ad attenuare il sovraffollamento turistico, 
    • a creare itinerari turistici innovativi 
    • e a destagionalizzare alcune mete. 

    Ulteriore finalità è l’individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici.

    Infine, il Fondo si propone di fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

    Fondo turismo sostenibile: finalità

    Nello stato di previsione del Ministero del Turismo, è istiuito un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile", la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno.
    Tale fondo mira a sostenere ed implementare interventi che promuovano l'ecoturismo  e il turismo sostenibile, in quanto iniziative idonee a minimizzare i costi economici e gli impatti ambientali e sociali e, al contempo, a generare reddito e occupazione, pur assicurando la conservazione degli ecosistemi locali.
    In considerazione delle numerose attività coinvolte nella filiera, il settore del turismo assume un ruolo di fondamentale importanza per la riduzione dell’impatto ambientale e delle emissioni da CO2.
    La disposizione in esame istituisce il Fondo per il Turismo Sostenibile al fine di finanziare e sostenere diversi interventi atti a raggiungere gli obiettivi generali di defaticare i centri nevralgici e fortemente impattati dall’overtourism sul territorio nazionale, di favorire la destagionalizzazione delle offerte turistiche e la transizione ecologica nel turismo.
    Nello specifico, il Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre aree tematiche, considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell’impatto sull’ambiente delle attività della filiera turistica, orientando gli interventi alle seguenti finalità:

    a) offrire supporto alle grandi destinazioni culturali incentivando forme di turismo sostenibile, attenuando il sovraffollamento turistico, anche ideando itinerari turistici innovativi, e promuovendo la destagionalizzazione del turismo;

    b) favorire la transizione ecologica nel turismo, combinando singergicamente azioni di promozione del turismo intermodale e strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;

    c) fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

    Attenzione al fatto che si prevede che l'assegnazione delle risorse del Fondo avvenga con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

  • Legge di Bilancio

    Stralcio parziale debiti: istruzioni per gli enti non statali

    Con un comunicato stampa del 5 gennaio la Riscossione informa della disponibilità on line delle istruzioni per gli enti creditori interessati alla non applicazione dello stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro previsto dalla legge di Bilancio 2023.

    (Per approfondimenti sullo stralcio automatico e sulla eccezione prevista per gli enti sottoelencati si legga anche Annullamento automatico debiti 2023: le novità spiegate dalla Riscossione)

    Disapplicazione Stralcio parziale debiti fino a 1.000 euro: istruzioni per gli enti

    In particolare, l'Agenzia della Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali gli enti diversi:

    • dalle amministrazioni statali, 
    • dalle agenzie fiscali 
    • e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), 

    devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro. 

    Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nella sezione “Enti Creditori” sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente via Pec.

    SCARICA qui il modulo e segui le istruzioni di seguito riportate.

    Modalità di comunicazione del provvedimento di non applicazione dello “Stralcio” dei debiti fino a 1.000 euro

    In particolare, come specificato dalla stessa agenzia, 

    • la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dell’annullamento automatico parziale
    • deve essere effettuata trasmettendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, 
    • esclusivamente all’indirizzo PEC: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it i seguenti documenti:
      • modulo compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
      • copia del provvedimento adottato.

    Il comunicato in oggetto specifica che è' possibile contattare l’Help Desk Enti di Agenzia delle entrate-Riscossione per chiarimenti.

    Stralcio automatico debiti fino a 1.000 euro: cosa prevede la Legge di Bilancio 2023

    La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute. 

    Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale” considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale. 

    Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute. 

    La stessa Legge (art. 1 comma 229) prevede inoltre che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento “parziale” (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’agente della riscossione sempre entro la stessa data

    Per consentire gli enti interessati di procedere alla richiesta della non applicazione dell'annullamento automatico come di sopra specificato, la Riscossione ha diffuso con il comunicato stampa di cui si tratta con le istruzioni operative necessarie sopra elencate.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Definizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023

    Estesa la possibilità di definizione agevolata alle controversie di competenza della giuri­sdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    Pubblicata il 29.12 la legge di bilancio n. 197. GU n. 303. nel testo definitivo, e in particolare al comma 186, rimane la possibilità di definire in modo agevolato le controversie di competenza della giuri­sdizione tributaria in cui è parte, oltre l’Agenzia delle Entrate, anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    Definizione agevolata Dogane

    Nello specifico, potranno essere definite, a fronte di apposita istanza presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è suben­trato o ne ha la legittimazione, tutte le controversie tributarie che sono pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio.

    La controversia potrà essere definita con il pagamento di importi che variano:

    • dal 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado;
    • al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado per il contribuente e,
    • al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado. 

    Inoltre, per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soc­combente in tutti i precedenti gradi di giu­dizio, possono essere definite con il paga­mento di un importo pari al 5 % del valore della controversia.

    Gli addetti ai lavori hanno sin da subito rilevato che con riferimento alla misura in esame in un primo momento erano stati esclusi i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

    A tal riguardo, infatti, nelle prime bozze della manovra finanziaria venivano esclusi dalle eventuali sanatorie o definizioni agevolate i tributi tipicamente gestiti dalle Dogane, indipendentemente dai dazi quali risorsa propria dell’Unione Europea.

    ESTENSIONE DELLA MISURA ALLE CONTROVERSIE IN CUI È PARTE L’AGENZIA DELLE DOGANE

    Con il testo della Legge di bilancio approvato, prima alla Camera e poi al Senato è stata prevista l’estensione della definizione agevolata anche delle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane ad eccezione, secondo quanto disposto dal comma 193, delle controversie concernenti anche solo in parte:

     a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e all’IVA riscossa all’importazione;

     b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

    Dunque, in considerazione dei limiti espressamente previsti, la disposizione così come è stata approvata in via definitiva troverà applicazione limitatamente alle controversie di competenza della giurisdizione tributaria in materia di accise, tabacchi, imposte di consumo e giochi.

    IVA ALL’IMPORTAZIONE QUALE TRIBUTO INTERNO

    È bene rilevare, inoltre, che nonostante l’apertura rispetto alle prime bozze della legge di bilancio, al momento non è apparsa chiara la scelta del legislatore di escludere dall’agevolazione le controversie che abbiano ad oggetto  l’IVA riscossa all’importazione, in quanto ormai è consolidata la tesi secondo cui l’IVA all’importazione, anche se riscossa in dogana, debba considerarsi un tributo interno e non quale risorsa propria dell’unione europea.

    La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere la natura interna dell’IVA riscossa in dogana in quanto non ne consente l’assimilazione ai dazi, anche se fatto generatore ed esigibilità del tributo sono collegati a quelli dei dazi stessi.

    La natura dell’IVA all’importazione risulta altresì chiara in quanto costituisce un tributo di competenza del bilancio nazionale dello Stato italiano, diversamente dai dazi che sono di competenza del bilancio comunitario e allo stesso tempo non possono essere oggetto di atti di disposizione da parte del nostro Legislatore. 

  • Legge di Bilancio

    Sostegno all’Agricoltura: 100 ML per le imprese a partire dal 2023

    Pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023.

    Vediamo una sintesi delle novità per l'agricoltura

    In particolare, si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per la sovranità alimentare”, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.

    Nel dettaglio, la finalità del fondo consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di:

    • tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità;
    • ridurre i costi di produzione per le imprese agricole;
    • sostenere le filiere agricole;
    • gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

    Inoltre, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura.

    In particolare, il fondo consistono serve per favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.

  • Legge di Bilancio

    Agevolazione acquisto prima casa giovani e soggetti fragili: novità 2023

    La legge di Bilancio 2023, in discussione al Senato, secondo quanto riporta il dossier di commento datato 24 dicembre, prevede novità per l'agevolazione prima casa per i soggetti che non abbiano compiuto 36 anni e per i soggetti fragili.

    In particolare, la disposizione proroga al 2023 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età con riguardo all'operatività:

    • del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa,
    • del Fondo di garanzia per la prima casa 
    • delle speciali agevolazioni in materia di imposte indirette. 

    Nel dettaglio, si apportano modificazioni all’articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021.
    Si estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l'orizzonte temporale di operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (Fondo gasparrini)
    Ricordiamo che, per tali misure, introdotte dall’articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge n. 27 del 2020, era originariamente previsto un periodo di durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022.
    Si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013), al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili rientranti nelle categorie prioritarie, come:

    • le giovani coppie, 
    • i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, 
    • i conduttori di alloggi IACP
    • giovani di età inferiore ai 36 anni, 

    l’accesso ai mutui garantiti al pari di quanto avvenuto durante l’emergenza sanitaria da Covid -19, nel corso della quale la misura ha avuto origine. Difatti, viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il regime speciale, introdotto dall’articolo 64, comma 3, del  "Sostegni-bis", convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ai sensi del quale:

    • la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie su elencate, dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale,
    • qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 40 mila euro annui 
    • per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.

    Inoltre viene altresì prorogata al 31 marzo 2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80 per cento, l’applicazione di un add-on rispetto al TEGM per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.

    Vengono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette, previste per l'acquisto della “prima casa” di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico, di non aver compiuto trentasei anni di età e di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
    Inoltre si dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.

    Fondo casa Gasparrini: ripilogo del funziomento e le previsioni 2023

    Ricordiamo che il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini) è stato istituito presso il MEF dall’articolo 2, commi 475 e seguenti della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). 

    Esso, ordinariamente, consente.

    1. ai titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l'acquisto della prima casa,
    2. di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

    Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. 

    Con i provvedimenti emanati durante l’emergenza pandemica, il Fondo è stato rifinanziato e, come disposto dall’articolo 54 del decreto legge n. 18 del 2020 e dall’articolo 12 del decreto-legge n. 23 del 2020, è stata introdotta una speciale disciplina emergenziale in deroga, con la quale è stato esteso il novero dei beneficiari.

    La speciale disciplina prevista per l’emergenza, originariamente prevista per nove mesi ed estesa a tutto il 2021 era stata prorogata fino al 31 dicembre 2022. Si attende il testo definitivo della Legge di Bilancio 2023 per avere conferme dettegliate delle misure straordinarie previste che dovrebbero essere prorogate per il 2023: 

    • l’estensione dei benefici del Fondo a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori in presenza di un calo del fatturato;
    • l'ammissione ai benefìci del Fondo alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari, a specifiche condizioni; 
    • l’ammissione al Fondo anche senza presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
    • la possibilità di accedere alle agevolazioni anche in caso di mutui di importo non superiore a 400.000 euro (rispetto all’ordinario limite di 250.000 euro);
    • la possibilità di concedere la sospensione del pagamento delle rate anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
    • la concessione della sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.
  • Legge di Bilancio

    Pagamenti POS: non ci sarà più l’obbligo sotto i 30 euro

    Il CdM ha approvato in data 21 novembre la bozza del DDL di Bilancio 2023 che passa ora in Parlamento.

    Nella Manovra per il 2023, tra l'altro, si prevede di cancellare l'obbligo di accettare pagamenti elettronici al di sotto di 30 euro.

    Ricordiamo che al momento vi è l’obbligo per tutti gli esercenti e commercianti che erogano prodotti e servizi di far pagare i clienti tramite POS, ad eccezione dei tabaccai per alcuni generi, e che con il precedente Governo Draghi, dal 30 giugno 2022 sono divenute operative anche le relative sanzioni per chi non adempie.

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    Ora, con la bozza della Legge di Bilancio 2023, intervenendo, sull’articolo 15 del DL n. 179 del 2012, si dovrebbe prevedere, un’eccezione all’obbligo di accettare carte e bancomat anche per le transazioni inferiori a 30 euro.

    Per esercenti e professionisti scatterebbe l’obbligo di far pagare con bancomat e carte solo per importi sopra i 30 euro.

    Per quanto riguarda invece le sanzioni e gli interessi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con provvedimento da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio introduca nuovi criteri di esclusione al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l’economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse.

    Nelle more dell’adozione di tale atto, vengono sospesi tutti i procedimenti e i termini per l'adozione delle sanzioni legate alla violazione dell’obbligo

    Attenzione al fatto che, con la stessa norma, l'art 68 del DDL di Bilancio 2023, si dovebbe prevedere l’innalzamento a 5.000 euro del tetto al contante.