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Crediti d’imposta investimenti beni strumentali: proroga al 30.11.2023
Pubblicata in GU n 49 del 27.02 la Legge n 14 di conversione del Decreto Milleproroghe con novità sul credito di imposta investimenti beni strumentali.
In particolare, la disposizione prorogava al 30 settembre 2023 il regime del credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022
- e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
e ora viene ulteriormente prorogato al 30 novembre, concedendo due mesi in più per terminare gli investimenti.
Sempre in sede di conversione in legge del Decreto è stato altresì prorogato, dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023, il regime del credito d’imposta previsto dalla “Legge di bilancio 2021” a favore delle imprese che abbiano ricevuto, nell’anno successivo, la consegna dei beni strumentali nuovi oggetto di acquisto nel corso del 2022.
Tale proroga ha ad oggetto i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla “Legge di bilancio 2017, in virtù della quale il credito viene riconosciuto:
- nella misura del 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
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Crediti d’imposta energia e gas: codici tributo per I Trim 2023
Con Risoluzioni n 8 del 14 febbraio vengono istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – primo trimestre 2023.
Ricordiamo che, l’articolo 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare, è stato previsto:
- il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al periodo precedente e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.
Il credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
I crediti d’imposta sopra elencati devono essere utilizzati entro la data del 31 dicembre 2023 in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo per approfondimento sull'utilizzo dei suddetti crediti
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LIPE: si delle Entrate alla sanatoria col 3% delle sanzioni
Con Risoluzione n 7 del 14 febbraio le Entrate fornisce chiarimenti in merito in ordine all’applicabilità della definizione agevolata introdotta dall’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023) con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Sinteticamente la risoluzione specifica che:
"Il controllo eseguito su tali comunicazioni è, quindi, analogo a quello effettuato ai sensi del citato articolo 54-bis sulla dichiarazione IVA annuale e, pertanto, anche con riferimento alle predette comunicazioni devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento.".
Per quanto riguarda le modalità di applicazione della misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023
Ricordiamo che sul tema in data 1 febbraio il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti ha risposto alla Camera dei deputati ad alcune interrogazioni parlamentari a tema fiscale.
In particolare, è stata richiesta conferma dell'applicabilità alle liquidazioni periodiche Iva della modalità agevolata di definizione degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023.
Il Ministro ha chiarito che la sanatoria degli avvisi bonari è applicabile alle LIPE.
Viene infatti specificato che i dubbi interpretativi sull’applicabilità della misura recentemente introdotta anche alle liquidazioni LIPE, sono stati chiariti dalla circolare n. 1 del 13 gennaio 2023 dell’Agenzia delle entrate.
In particolare il documento di prassi specifica che, la definizione agevolata delle violazioni emerse dai controlli automatizzati (36-bis Dpr n. 600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972), riguarda tutte le rateizzazioni regolarmente avviate anteriormente al 1° gennaio 2023 e, quindi, anche quelle relative alle liquidazioni periodiche IVA.
Il tema degli avvisi bonari è stato anche quello più gettonato nelle domande presentate in Telefisco 2023 dai professionisti interessati ad avere conferma del fatto che le liquidazioni periodiche Iva potessero essere ricomprese nel perimetro della sanatoria degli avvisi bonari prevista dalla manovra che consente di applicare una sanzione scontata del 3 per cento. Leggi anche Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni al 3%
Giorgetti ha specificato: "L'agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023, che la definizione in argomento si applica, a prescindere dal periodo d'imposta, a tutte le rateazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. Non è necessario, intervenire con iniziative normative in quanto rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023."
Il Ministro inoltre ha puntualizzato come il controllo eseguito sulle LIPE (eseguito ai sensi dell'articolo 54-bis del Dpr 633 del 1972) prevede che la liquidazione dell’imposta dovuta venga effettuata con procedure automatizzate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria.
I relativi esiti sono comunicati ai contribuenti al pari di quelli risultanti dal controllo delle dichiarazioni.
Allegati: -
Aumento tassi BCE: come incide su dazi e mutui
La Banca Centrale Europea, costituisce insieme alle banche centrali nazionali (come la Banca d’Italia) il cosiddetto Eurosistema la cui funzione è quella di mantenere la stabilità dei prezzi cioè di controllare l’inflazione e dando stabilità al valore dell’Euro nell’Eurozona.
Il tasso BCE è il tasso di riferimento e rappresenta il tasso al quale la BCE concede prestiti alle banche che operano in UE.
Tale valore viene utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile e incide anche sui dazi alle importazioni e esportazioni.
La Banca Centrale Europea in data 2 febbraio con avviso informa sulle ultime misure del Consiglio direttivo miranti ad assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine.
Viene specificato che, il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE.
Ne consegue che a partire dal giorno 8 febbraio i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali saranno innalzati al 3.00%.
Aumento tassi BCE: come incide sui dazi
Con conseguente avviso, con oggetto "DECISIONE DI POLITICA MONETARIA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA. MODIFICHE AI TASSI DI INTERESSE DI RIFERIMENTO DELLA BCE – FEBBRAIO 2023" le Dogane hanno specificato che il suddetto tasso incide:
- sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento
- nonché sugli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, (disciplinati rispettivamente dall’art. 112 e 114 del Reg. EU n. 952/2013), che istituisce il codice doganale dell’Unione.
La BCE ha anche annunciato il rialzo di ulteriori 50 punti che sarà deliberato a marzo "alla luce delle spinte inflazionistiche di fondo".
Per il seguito viene diramata una generica intenzione di "valutare la successiva evoluzione della sua politica monetaria".
Aumento tassi BCE: come incide sui mutui
Il tasso BCE, noto come tasso refi, relativo alle operazioni di rifinanziamento, è indicatore significativo della situazione economica europea. Esso ha importanti effetti anche per il consumatore finale.
I tassi d’interesse stabiliti dalla Banca Centrale Europea incidono infatti sui tassi interbancari come l’indice Euribor, sul quale si basa ad esempio il mutuo a tasso variabile.
La Banca Centrale Europea (BCE) ha ora alzato i tassi di interesse di 50 punti base e annunciato un nuovo incremento a marzo, per poi valutare successive manovre.
Questo ha un impatto sui mutui a tasso variabile, inoltre scende lo spread.
In base alle simulazioni di "Mutuionline", portale che mette a confronto le principali banche e mutui per l'acquisto della casa, la rata di un mutuo a tasso variabile salirebbe fra i 33 e i 43 euro.
Già dalla scorsa estate, per effetto dei precedenti rialzi del costo del denaro, i costi di un mutuo sono aumentati.
Si stima che un mutuo a tasso variabile dall’estate scorsa sia aumentato fino a 200 euro al mese.
Per eventuali opportunità di rinegoziazione dei mutui ti consigliamo di leggere: Rinegoziazione mutui ipotecari 2023: da tasso variabile a tasso fisso entro il 31.12.2023 con le ultime novità della legge di Bilancio 2023.
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Credito di imposta zone ZES: proroga al 31 dicembre 2023
La Legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1 gennaio, con il comma 267, modificando l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91 del 2017, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali)
Conseguentemente provvede alla copertura degli oneri per il 2023 (indicati in 65,2 milioni) che viene posta a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027.Credito di imposta per investimenti nelle ZES
Ricordiamo che il D.L. 20 giugno 2017 n. 91, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.
Le Zone economiche speciali (ZES), istituite a valere sulle risorse Fondo sviluppo e coesione, sono concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate, nelle regioni meridionali.
Lo scopo delle ZES è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese.Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES, e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
In particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno delle ZES usufruiscono di benefici fiscali, nonché di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente, che sono definiti nell'articolo 5 del D.L. n. 91/2017.
Il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) è recato dal DPCM 25 gennaio 2018, n. 12.
Per gli investimenti effettuati nelle ZES il D.L. n. 91/2017 prevede inoltre che le imprese possano usufruire del credito d'imposta già previsto per gli investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni del Mezzogiorno nella misura stabilita dalla Carta degli aiuti a finalità regionaleLa fruizione del beneficio – a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2020 e poi dal decreto-legge n. 77 del 2021 – è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro ed esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
Le imprese devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni e non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
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Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: novità fiscali 2023
La legge di bilancio 2023 con l’articolo 1,
- comma 80 estende all'anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
- comma 111 estende ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: le novità 2023
In particolare, la disposizione del comma 80 in commento stabilisce che,
- con riferimento all'anno d'imposta 2023,
- non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali,
- i redditi dominicali e agrari
- relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.
A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) che nel testo previgente, prevedeva già l'esenzione con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2022.
La disposizione del comma 111 estende ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani:
- l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo
- e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa
- a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali,
- nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
La disposizione pone, come condizione per fruire del regime fiscale di favore introdotto dalla stessa che i soggetti sopra indicati siano iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.
È altresì introdotta una ulteriore possibilità di fruizione dell’agevolazione con riferimento ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale sopra indicata, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnino a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni.
In tal caso se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, i soggetti sopra indicati (ovvero le cooperative agricole) alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente esse decadono dal beneficio fiscale.
Si ricorda che l’aliquota ordinaria dell’imposta di registro è pari al 9 per cento, sul corrispettivo pagato ovvero, su richiesta dell’acquirente al notaio rogante, sul valore catastale del fabbricato che scende al 2 per cento per la casa adibita ad abitazione, ove non di lusso.
Con riferimento agli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, l'imposta di registro si applica in una misura fissa pari a 200 euro. Di identico importo è l’imposta ipotecaria nei casi nei quali è corrisposta in misura fissa.
Leggi anche Aspirante imprenditore agricolo under 40: le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio
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Tax credit spese consulenza capitalizzazione PMI: proroga al 31.12.2023
Il comma 395 dell'art 1 della Legge di Bilancio 2023 in vigora dal 1 gennaio, proroga al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne aumenta l’importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro.
Il credito di imposta in oggetto è stato introdotto dai commi da 89 a 92 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).
In particolare, il credito d’imposta in favore delle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) europei, è in misura pari al 50 per cento delle spese. Le disposizioni prevedevano che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2020.
Poi è intervenuto il comma 46 della legge di bilancio 2022 che ha esteso l’agevolazione ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 ed è intervenuta sul comma 90 della legge di bilancio 2018, al fine di disporre che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni per l’anno 2022 e di 5 milioni per l’anno 2023.
La legge di bilancio 2023 proroga l’agevolazione fiscale sopra descritta e ne aumenta l’importo massimo.
Nel dettaglio si prevede che alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente al 1 gennaio 2022 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro (rispetto ai precedenti 200.000 euro), del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022), per la predetta finalità.
Conseguentemente si integra lo stanziamento previsto per la misura nell'anno 2023 di ulteriori 5 milioni di euro aggiuntivi, portandolo a 10 milioni di euro (rispetto al precedente stanziamento di 5 milioni di euro), e si stabilisce in 10 milioni di euro il nuovo stanziamento per l'anno 2024. -
Fondo Turismo sostenibile: 5 ML per il 2023
La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio con il comma 611 istituisce un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile", la cui dotazione è pari a
- 5 milioni di euro per l’anno 2023 e,
- per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno.
Tale fondo mira:
- ad attenuare il sovraffollamento turistico,
- a creare itinerari turistici innovativi
- e a destagionalizzare alcune mete.
Ulteriore finalità è l’individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici.
Infine, il Fondo si propone di fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.
Fondo turismo sostenibile: finalità
Nello stato di previsione del Ministero del Turismo, è istiuito un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile", la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno.
Tale fondo mira a sostenere ed implementare interventi che promuovano l'ecoturismo e il turismo sostenibile, in quanto iniziative idonee a minimizzare i costi economici e gli impatti ambientali e sociali e, al contempo, a generare reddito e occupazione, pur assicurando la conservazione degli ecosistemi locali.
In considerazione delle numerose attività coinvolte nella filiera, il settore del turismo assume un ruolo di fondamentale importanza per la riduzione dell’impatto ambientale e delle emissioni da CO2.
La disposizione in esame istituisce il Fondo per il Turismo Sostenibile al fine di finanziare e sostenere diversi interventi atti a raggiungere gli obiettivi generali di defaticare i centri nevralgici e fortemente impattati dall’overtourism sul territorio nazionale, di favorire la destagionalizzazione delle offerte turistiche e la transizione ecologica nel turismo.
Nello specifico, il Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre aree tematiche, considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell’impatto sull’ambiente delle attività della filiera turistica, orientando gli interventi alle seguenti finalità:a) offrire supporto alle grandi destinazioni culturali incentivando forme di turismo sostenibile, attenuando il sovraffollamento turistico, anche ideando itinerari turistici innovativi, e promuovendo la destagionalizzazione del turismo;
b) favorire la transizione ecologica nel turismo, combinando singergicamente azioni di promozione del turismo intermodale e strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
c) fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.
Attenzione al fatto che si prevede che l'assegnazione delle risorse del Fondo avvenga con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
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Definizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023
Estesa la possibilità di definizione agevolata alle controversie di competenza della giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Pubblicata il 29.12 la legge di bilancio n. 197. GU n. 303. nel testo definitivo, e in particolare al comma 186, rimane la possibilità di definire in modo agevolato le controversie di competenza della giurisdizione tributaria in cui è parte, oltre l’Agenzia delle Entrate, anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Definizione agevolata Dogane
Nello specifico, potranno essere definite, a fronte di apposita istanza presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, tutte le controversie tributarie che sono pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio.
La controversia potrà essere definita con il pagamento di importi che variano:
- dal 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado;
- al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado per il contribuente e,
- al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.
Inoltre, per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia.
Gli addetti ai lavori hanno sin da subito rilevato che con riferimento alla misura in esame in un primo momento erano stati esclusi i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A tal riguardo, infatti, nelle prime bozze della manovra finanziaria venivano esclusi dalle eventuali sanatorie o definizioni agevolate i tributi tipicamente gestiti dalle Dogane, indipendentemente dai dazi quali risorsa propria dell’Unione Europea.
ESTENSIONE DELLA MISURA ALLE CONTROVERSIE IN CUI È PARTE L’AGENZIA DELLE DOGANE
Con il testo della Legge di bilancio approvato, prima alla Camera e poi al Senato è stata prevista l’estensione della definizione agevolata anche delle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane ad eccezione, secondo quanto disposto dal comma 193, delle controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e all’IVA riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Dunque, in considerazione dei limiti espressamente previsti, la disposizione così come è stata approvata in via definitiva troverà applicazione limitatamente alle controversie di competenza della giurisdizione tributaria in materia di accise, tabacchi, imposte di consumo e giochi.
IVA ALL’IMPORTAZIONE QUALE TRIBUTO INTERNO
È bene rilevare, inoltre, che nonostante l’apertura rispetto alle prime bozze della legge di bilancio, al momento non è apparsa chiara la scelta del legislatore di escludere dall’agevolazione le controversie che abbiano ad oggetto l’IVA riscossa all’importazione, in quanto ormai è consolidata la tesi secondo cui l’IVA all’importazione, anche se riscossa in dogana, debba considerarsi un tributo interno e non quale risorsa propria dell’unione europea.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere la natura interna dell’IVA riscossa in dogana in quanto non ne consente l’assimilazione ai dazi, anche se fatto generatore ed esigibilità del tributo sono collegati a quelli dei dazi stessi.
La natura dell’IVA all’importazione risulta altresì chiara in quanto costituisce un tributo di competenza del bilancio nazionale dello Stato italiano, diversamente dai dazi che sono di competenza del bilancio comunitario e allo stesso tempo non possono essere oggetto di atti di disposizione da parte del nostro Legislatore.
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Sostegno all’Agricoltura: 100 ML per le imprese a partire dal 2023
Pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023.
Vediamo una sintesi delle novità per l'agricoltura
In particolare, si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per la sovranità alimentare”, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.
Nel dettaglio, la finalità del fondo consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di:
- tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità;
- ridurre i costi di produzione per le imprese agricole;
- sostenere le filiere agricole;
- gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.
Inoltre, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura.
In particolare, il fondo consistono serve per favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.