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IMU 2023: pubblicato il decreto MEF per diversificare aliquote
Viene pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il Decreto 7 luglio MEF con le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e si stabiliscono le modaliàùtò di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.
Ricordiamo che, la legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con l'articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019", introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.
In sintesi con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023:
- si affida a un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
- si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.
Aliquote IMU: come vengono determinate dai Comuni
I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La legge di bilancio 2020 ha previsto l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell’atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).
Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze.
Essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica.
Con la legge n. 197/2022 è stato previsto che, in mancanza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, non si applicano le aliquote in vigore nell’annualità precedente ma quelle di base fissate dalla normativa nazionale.
IMU 2023: novità dalla legge di bilancio
Facciamo il riepilogo delle norme e vediamo le novità della legge di bilancio 2023.
La legge di bilancio 2023 integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale disponeva che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
Le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell’imposta e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
Con le norme introdotte dalla legge di bilancio 2023 si pone una deroga:- alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
- e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
Infatti a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.
La legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con l'articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019", introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.
In sintesi con le novità appena introdotte:
- si affida a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
- si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.
Aliquote IMU: come vengono determinate dai Comuni
I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La legge di bilancio 2020 prevede l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell’atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).
Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze.
Essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica.
IMU 2023: novità dalla legge di bilancio
La lettera a) del comma in esame integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale nella sua formulazione vigente dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
Le disposizioni in esame aggiungono un periodo al comma 756, al fine di affidare a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU.
La lettera b) integra il comma 767 della legge di bilancio 2020. Tale norma dispone che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell’imposta (di cui al comma 757) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
Con le norme in commento si pone una deroga alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
In particolare, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della medesima legge di bilancio 202), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.Ti consigliamo anche IMU immobili occupati: esenzione dall'imposta a certe condizioni
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Affrancamento quote OICR: chiarimenti dell’Agenzia
Con Risposta ad Interpello 19 luglio 2023, n. 391, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di affrancamento delle quote OICR.
Nel dettaglio, l'Istante cittadino italiano, era residente fiscalmente nel Regno Unito iscrivendosi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
Con decorrenza 2023 egli ha sottoscritto un contratto di locazione di immobile sito in Italia con l'intenzione di risiedervi stabilmente.
A seguito di tale trasferimento, cancellandosi dall'AIRE, considerato che trascorrerà in Italia la maggior parte del periodo d'imposta, ai sensi dell'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) risulterà fiscalmente residente in Italia già a partire da gennaio 2023
L'Istante afferma di essere sottoscrittore delle quote di un fondo di investimento alternativo con sede a Malta
Le quote sono detenute direttamente dall'Istante al 31 dicembre 2022 senza intermediari.
Da un punto di vista fiscale, trattandosi di un fondo estero, il regime fiscale dei redditi realizzati in sede di rimborso o cessione e dei proventi percepiti in costanza di partecipazione sarà quello previsto dall'articolo 10 ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
Nel caso di specie, non essendovi alcun intermediario residente tenuto ad applicare le ritenute, come chiarito nella circolare 4 giugno 2013, n. 19/E (paragrafo 3) e nella circolare 10 luglio 2014, n. 21/E del (paragrafo 3), si applica la previsione di cui all'articolo 18 del Tuir in base alla quale i redditi di fonte estera sono assoggettati ad imposizione sostitutiva a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi con la medesima aliquota prevista per la ritenuta, sempreché si tratti di proventi non assunti nell'esercizio d'impresa commerciale.
Pertanto, a seguito del trasferimento della residenza in Italia, la fiscalità dei proventi e delle perdite derivanti dall'investimento verrà gestita direttamente dall'Istante in dichiarazione.
Ciò premesso, l'Istante chiede se può esercitare l'opzione per l'''affrancamento'' dei redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
In particolare, chiede se, pur diventando fiscalmente residente in Italia solo a partire dal 1° gennaio 2023, essendo già in possesso delle quote del ''subfund'' al 31 dicembre 2022 possa esercitare l'opzione per l'affrancamento.
Le entrate specificano che il parere viene reso nel presupposto assunto acriticamente che il contribuente sia residente in Italia nel periodo d'imposta 2023.
Viene ricorato che il comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 prevede che «I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera cter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione».
Ai sensi della citata disposizione, pertanto, è possibile considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) possedute alla data del 31 dicembre 2022, mediante il versamento di una imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.
Condizione necessaria per poter esercitare l'opzione è il possesso delle quote di OICR alla data del 31 dicembre 2022.
Il successivo comma 113 dispone che «In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione».
Tenuto conto che, alla data del 31 dicembre 2022, l'Istante, pur non essendo ancora residente in Italia, possedeva già le quote del ''subfund'' e che al momento del realizzo i predetti redditi saranno imponibili in Italia per effetto del trasferimento in Italia nel periodo d'imposta 2023, si ritiene che possa esercitare l'opzione prevista dal comma 112, secondo le modalità di cui al successivo comma 113.
Pertanto, conclude l'agenzia, in assenza di uno stabile rapporto con un intermediario, il contribuente dovrà esercitare l'opzione presentando la dichiarazione del Redditi Persone Fisiche 2023 (relativa al periodo d'imposta 2022) per:
- compilare il Quadro RM sezione XIX
- e versando l'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2023.
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Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile
Entro il 30 aprile avverrà l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 a meno che gli enti interessati non abbiamo provveduto a deliberare la non applicazione della misura agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 poi modificata nei termini dal Decreto Milleproroghe.
In particolare, la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha modificato le disposizioni sullo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevedendo:
- differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali potevano deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale (Leggi anche Stralcio mini ruoli: gli enti non statali hanno tempo fino al 31.03);
- introduzione per gli stessi enti creditori della possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).
Sulla base di ciò la norma ha previsto:
- il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.
Annullamento automatico debiti entro 1.000 euro
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).
L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
- capitale;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/1973) e non le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).
Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023 (termine prorogato al 31 marzo), uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione.
La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) ha dato appunto la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.
La norma citata consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.
I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.
La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione.
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Maggiorazione quota ammortamento fabbricati per il commercio al dettaglio: ecco le regole
Con Provvedimento n. 89458 del 22 marzo ma pubblicato in data 23, le Entrate dettano le regole in merito alla maggiorazione della quota di ammortamento (dal 3 al 6%) del costo dei fabbricati strumentali di determinate imprese operanti con specifici codici ATECO prevista dalla legge di Bilancio 2023 art 1 commi da 65 a 67. Leggi anche: Ammortamento fabbricati strumentali al 6% per il Dettaglio
Attenzione al fatto che, la maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio delle imprese operanti nei settori indicati, nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Maggiorazione quota ammortamento: a chi spetta
Sono imprese i soggetti titolari di redditi d’impresa, ovvero:
- a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
- b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- c) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- d) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
- e) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i fabbricati di cui al punto 3.1 di questo provvedimento.
Nel dettaglio, la maggiorazione spetta alle imprese che svolgono prevalentemente le attività rilevanti di cui ai seguenti codici ATECO:
- 47.11.10 (Ipermercati);
- 47.11.20 (Supermercati);
- 47.11.30 (Discount di alimentari);
- 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
- 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- 47.19.10 (Grandi magazzini);
- 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
- 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
- 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
- 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
- 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
- 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
- 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
- 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
Maggiorazione quota ammortamento: casi particolari
La maggiorazione non si applica ai fabbricati strumentali:
- a) concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili, anche a soggetti operanti nei settori interessati fermo restando quanto disposto all’articolo 5 del provvedimento;
- b) il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6 per cento.
Viene precisato che, in caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento.
Inoltre, in caso di trasferimento del medesimo fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l’avente causa continua, per il periodo residuo, a beneficiare della maggiorazione purché naturalmente rispetti i requisiti previsti dal provvedimento.
Maggiorazione quota ammortamento: sintesi delle regole
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 65, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo articolo 1.
Il predetto ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento.
La maggiorazione è applicata esclusivamente ai fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati; conseguentemente, non si applica nelle ipotesi in cui i medesimi fabbricati siano destinati ad altre attività, quali, ad esempio la locazione.
Al riguardo, viene prevista dal legislatore una deroga espressa con riferimento a soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR.
Allegati: -
Liti pendenti con le Entrate: aggiornata la piattaforma per l’invio delle domande
Aggiornata la piattaforma per l'invio telematico delle domande di chiusura agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia, a seguito della proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno) del termine ultimo per aderire, previsto dalla conversione in legge del decreto Bollette (Dl n. 34/2023).
Entro il termine del 30 settembre 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.
A seguito di questo slittamento, con Provvedimento del 5 luglio, l'Agenzia ha provveduto all'aggiornamento anche del Modello di domanda e delle relative istruzioni.
Definizione agevolata liti pendenti con l'Agenzia: nuovo Modello
Come anticipato, con Provvedimento n. 250755 del 5 luglio 2023 , le Entrate hanno approvano unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Scarica Modello e istruzioni di compilazione
La domanda di definizione deve essere presentata, entro il 30 settembre 2023
- per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato (è esente dall’imposta di bollo),
- mediante trasmissione telematica,
- dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Ricordiamo che sono definibili:
- le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 (1 gennaio 2023)
- si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
La trasmissione telematica va effettuata:
- direttamente dai contribuenti richiedenti;
- o mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. In questo caso, la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza.
Versamento dell'importo netto dovuto
Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale. Il pagamento rateale dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle
prime tre, mensile.I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:
- 30 settembre 2023, prima rata;
- 31 ottobre 2023, seconda rata;
- 20 dicembre 2023, terza rata.
Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.
Nel caso in cui il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di cinquantuno rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Allegati: -
Crediti d’imposta energia e gas: codici tributo per I Trim 2023
Con Risoluzioni n 8 del 14 febbraio vengono istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – primo trimestre 2023.
Ricordiamo che, l’articolo 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare, è stato previsto:
- il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al periodo precedente e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.
Il credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
I crediti d’imposta sopra elencati devono essere utilizzati entro la data del 31 dicembre 2023 in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo per approfondimento sull'utilizzo dei suddetti crediti
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LIPE: si delle Entrate alla sanatoria col 3% delle sanzioni
Con Risoluzione n 7 del 14 febbraio le Entrate fornisce chiarimenti in merito in ordine all’applicabilità della definizione agevolata introdotta dall’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023) con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Sinteticamente la risoluzione specifica che:
"Il controllo eseguito su tali comunicazioni è, quindi, analogo a quello effettuato ai sensi del citato articolo 54-bis sulla dichiarazione IVA annuale e, pertanto, anche con riferimento alle predette comunicazioni devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento.".
Per quanto riguarda le modalità di applicazione della misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023
Ricordiamo che sul tema in data 1 febbraio il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti ha risposto alla Camera dei deputati ad alcune interrogazioni parlamentari a tema fiscale.
In particolare, è stata richiesta conferma dell'applicabilità alle liquidazioni periodiche Iva della modalità agevolata di definizione degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023.
Il Ministro ha chiarito che la sanatoria degli avvisi bonari è applicabile alle LIPE.
Viene infatti specificato che i dubbi interpretativi sull’applicabilità della misura recentemente introdotta anche alle liquidazioni LIPE, sono stati chiariti dalla circolare n. 1 del 13 gennaio 2023 dell’Agenzia delle entrate.
In particolare il documento di prassi specifica che, la definizione agevolata delle violazioni emerse dai controlli automatizzati (36-bis Dpr n. 600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972), riguarda tutte le rateizzazioni regolarmente avviate anteriormente al 1° gennaio 2023 e, quindi, anche quelle relative alle liquidazioni periodiche IVA.
Il tema degli avvisi bonari è stato anche quello più gettonato nelle domande presentate in Telefisco 2023 dai professionisti interessati ad avere conferma del fatto che le liquidazioni periodiche Iva potessero essere ricomprese nel perimetro della sanatoria degli avvisi bonari prevista dalla manovra che consente di applicare una sanzione scontata del 3 per cento. Leggi anche Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni al 3%
Giorgetti ha specificato: "L'agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023, che la definizione in argomento si applica, a prescindere dal periodo d'imposta, a tutte le rateazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. Non è necessario, intervenire con iniziative normative in quanto rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023."
Il Ministro inoltre ha puntualizzato come il controllo eseguito sulle LIPE (eseguito ai sensi dell'articolo 54-bis del Dpr 633 del 1972) prevede che la liquidazione dell’imposta dovuta venga effettuata con procedure automatizzate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria.
I relativi esiti sono comunicati ai contribuenti al pari di quelli risultanti dal controllo delle dichiarazioni.
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Atti procedimento di accertamento: le regole per la definizione agevolata
Con Provvedimento n 27663 del 30 gennaio 2023 le Entrate pubblicano le regole attuative per l'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
In particolare, si tratta delle disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023.
Viene specificato che rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni:
- gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023,
- gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023,
- e gli inviti al contradditorio notificati sempre entro il 31 marzo 2023.
Beneficiano della riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023.
Aderendo a questa misura agevolativa si usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto oppure della prima rata.
Nel provvedimento viene specificato che la procedura di regolarizzazione:
- esclude la possibilità di utilizzare la compensazione (a meno che i contribuenti interessati decidano di non avvalersi della regolarizzazione agevolata)
- non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater, Dl n. 167/1990).
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Acquisto immobili green: detrazione 50% di IVA per prime e seconde case
In data 30 gennaio arriva un ulteriore approfondimento relativo alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 sulla detrazione IVA per l'acquisto di immobili green dai costruttori.
In particolare, un contribuente domandava se la nuova agevolazione riguarda le sole abitazioni principali o anche le seconde case.
L'agenzia delle Entrate con risposta pubblicata sulla rivista on line FiscoOggi specifica che, tale agevolazione spetta anche per le seconde case non avendo il legislatore previsto nulla in merito.
Detrazione 50% di IVA per acquisto immobili green (prime e seconde case)
Ricordiamo che nella edizione di Telefisco 2023, il convegno in materia fiscale/lavoro de IlSole24ore, le Entrate avevano già fornito chiarimenti sulla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 Pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre la Legge n. 197 in materia di detrazione IVA sugli acquisti immobiliari.
In particolare, è stato spiegato che la novità consente
- di detrarre dall'IRPEF lorda,
- il 50% dell’IVA versata nel 2023
- per l’acquisto effettuato sempre entro il 31 dicembre 2023
- di immobili residenziali di classe energetica A o B
- cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi o da organismi di investimento collettivo OICR
Viene precisato inoltre che, la detrazione:
- è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo di acquisto,
- è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
In Telefisco 2023 gli esperti hanno sottolineato come per questa misura valga il principio di cassa (IVA pagata nel 2023) e rogito notarile sempre nel 2023.
Può essere utile ricordare che questa agevolazione è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 56, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 244 del 2016 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017.
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Criptovalute: la Rivalutazione dei valori 2023
Come ormai noto, la Legge di bilancio 2023, ancora in bozza nel momento in cui questo articolo viene scritto, presenta una normativa positiva sulle criptovalute, per l’occasione definite cripto-attività per definire un perimetro più esteso e meno vincolato al concetto di valuta.
La disciplina in questione è trattata sugli articoli da 30 a 34 della Legge di bilancio 2023, i quali trattano:
- della fiscalità diretta e indiretta;
- della regolarizzazione delle inadempienze passate;
- della Rivalutazione dei valori.
I primi due punti sono stati oggetto di trattazione in precedenti articoli, ai quali si rimanda per approfondimenti.
La norma che delinea i contorni della procedura di Rivalutazione dei valori è l’articolo 32 della Legge di bilancio 2023, denominato “Rideterminazione del valore delle cripto-attività”.
La procedura, evidentemente facoltativa, per ogni cripto-attività posseduta dal contribuente al giorno 1 gennaio 2023, prevede la possibilità di assumerne come costo di acquisto il valore della cripto-attività in tale giorno, in luogo del costo o del valore di acquisto d’origine.
In conseguenza dell’eventuale Rivalutazione effettuata al giorno 1 gennaio 2023, le plusvalenze fiscali da realizzazione, realizzate in data successiva, saranno calcolate come differenza tra corrispettivo della cessione e costo rideterminato.
Bisogna fare attenzione al fatto che il comma 4 dell’articolo 32 della Legge di bilancio 2023 prevede espressamente che l’assunzione del valore rivalutato “quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili”.
La procedura è onerosa.
L’articolo 32 prevede espressamente l’assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura del 14% del valore rideterminato, da versarsi entro il 30 giugno 2023.
In alternativa al versamento in unica soluzione, il comma 3 dell’articolo 32 prevede la possibilità di rateizzare il versamento in tre rate annuali di pari importo; le scadenze dei versamenti saranno quindi presumibilmente i seguenti:
- 30 giugno 2023: scadenza della prima o dell’unica rata;
- 30 giugno 2024 : scadenza della seconda rata:
- 30 giugno 2025: scadenza della terza rata.
Sui versamenti dovuti alle scadenze successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Maggiori informazioni operative, come il codice tributo da utilizzare per il versamento con modello F24, o la procedura da utilizzare per l’effettiva rivalutazione saranno sicuramente chiarite dalla prassi con apposito provvedimento.
La valutazione della convenienza di una procedura come questa è facile a farsi, dato che la convenienza al versamento di una imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto alla tassazione ordinaria cresce proporzionalmente alla consistenza delle plusvalenze latenti.