• Pace Fiscale

    Avvisi bonari 2017 notificati nel 2022: spetta tregua fiscale con sanzioni al 3%?

    Con Risposta a interpello n 307 del 27 aprile le Entrate escludono la definizione agevolata con sanzioni al 3% per avvisi bonari del 2017 pur se notificati nel 2022.

    L'istante riferisce che:

    • in data 02/11/2022 ha ricevuto un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018 
    • in data 23/11/2022 attraverso l'applicativo Civis si è richiesta la sistemazione di alcune incongruenze; 
    • in data 23/01/2023, a seguito dell'esercizio dell'autotutela da parte dell'Agenzia, è stata ricevuta comunicazione di sgravio parziale con la richiesta di pagamento entro 30 giorni

    Tutto ciò premesso l'istante chiede se possa «usufruire della definizione agevolata»  di cui all'articolo  1, commi  da  153 a  159,  della legge  29  dicembre  2022, n. 197, per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2018, «con l'applicazione delle sanzioni ridotte al 3%».

    Le Entrate dopo il riepilogo normativo, specificano che, nel caso prospettato, risulta che l'istante ha presentato:

    •  con riferimento all'anno d'imposta 2017, una prima dichiarazione Modello 770 il 30 ottobre 2018 
    • e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23 novembre 2020. 

    A  seguito di controllo automatizzato delle suddette dichiarazioni,  ex articolo 36­bis del DPR n. 600 del 1973, sono emerse alcune anomalie, comunicate all'istante il 2 novembre  2022.  

    In  particolare, con  tale comunicazione  l'istante è stato invitato a segnalare, tramite i  canali  di assistenza  dell'Agenzia delle entrate, eventuali dati o elementi non considerati o  valutati  erroneamente in  sede di controllo automatizzato. 

    Il 23 gennaio 2023 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la  rideterminazione  in sede  di autotutela  delle somme dovute.  

    L'istante ha provveduto al pagamento della prima  rata il 21 febbraio 2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate. 

    Stante quanto accaduto e quanto disposto dalle disposizioni normative di riferimento, secondo l'agenzia non sussistono i presupposti per l'applicazione della definizione agevolata di cui al citato comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021. 

    Ugualmente, non  ricorrono  i presupposti  per l'applicazione della definizione agevolata di cui al successivo comma  155,  in quanto alla  data del  1° gennaio 2023 l'istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione mod. 770/2018, relativa al periodo d'imposta 2017. 

    Nel caso di  specie,  il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è, infatti, iniziato il 21 febbraio 2023, con il versamento della prima rata. 

    Non appare, infine, conferente il richiamo proposto dall'istante alla risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, con cui  sono  stati  forniti chiarimenti  «in merito al trattamento  delle istanze  di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36­bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 54­bis del d.P.R. n. 633 del 1972, presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, dedicato a cittadini e intermediari»

    In tale occasione, sono stati illustrati gli effetti prodotti dall'eventuale accoglimento ­totale o parziale ­della richiesta di riesame, concernenti esclusivamente l'ammontare  della  pretesa e la  decorrenza  del termine  per il  pagamento delle  somme dovute, ma non anche le condizioni ed i termini  per accedere ad eventuali  sanatorie, come quella del comma 155 di cui si discute, i cui presupposti, come sopra illustrato, dovevano sussistere alla data del 1° gennaio 2023.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Multe stradali e bollo auto: due mesi in più per aderire alla Rottamazione

    La Rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli: 

    • contenuti in cartelle non ancora notificate; 
    • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; 
    • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

    In generale chi aderisce alla sanatoria dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. 

    Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, come per le precedenti rottamazioni, saranno dovute le somme relative al capitale e alle sanzioni, riguardando l’agevolazione soltanto gli interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. 

    Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale. 

    Restano fuori le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente , la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.

    In merito al bollo auto, la rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale, questo significa che anche il bollo auto rientra nella sanatoria in qualsiasi parte d’Italia, a prescindere dalla volontà dell’ente. 

    Chi aderisce alla sanatoria del bollo auto ottiene lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, secondo la regola generale. 

    Per aderire alla sanatoria occorrerà seguire una delle due procedure online previste dall’agenzia entro il 30 aprile 2023.

    ATTENZIONE il termine è stato prorogato al 30 giugno, in proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande

    La domanda di adesione potrà essere presentata:

    On-line in area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi e in questo caso si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). 

    On-line in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso si 

    • Riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, da convalidare entro le successive 72 ore. 
    • Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. 
    • Infine, se la documentazione allegata è corretta, una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

    È possibile pagare gli importi:

    • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
    • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), con l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. 

    In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. 

    ATTENZIONE a seguito della proroga del termine di adesione anche il calendario dei pagamenti subisce modifiche. per le domande.

    Rottamazione ruoli fino a mille euro

    La legge di bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli dei ruoli esattoriali affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro

    Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 

    La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Leggi: Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile per approfondire.

  • Pace Fiscale

    Stralcio parziale o integrale: i nuovi modelli utili agli enti

    Con un comunicato stampa del 6 marzo l'Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull’annullamento dei debiti fino a mille euro. 

    In particolare, da lunedì 6 marzo, è disponibile online il modulo, che gli enti creditori, diversi:

    • dalle amministrazioni statali, 
    • dalle agenzie fiscali 
    • e dagli enti pubblici previdenziali 

    per esempio i Comuni, devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015. 

    Viene ricordato che, la legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). 

    La Legge n. 14/2023 ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio “parziale” e comunicare il relativo provvedimento all’agente della riscossione. 

    Viene specificato che sono disponibili i moduli da utilizzare:

    da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso. 

    Stralcio parziale o integrale: le novità del Milleproroghe

    Facciamo un riepilogo.

    La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), modificando la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022), dispone la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti diversi:

    • dalle amministrazioni statali, 
    • dalle agenzie fiscali 
    • e dagli enti pubblici previdenziali, 

    possono deliberare la non applicazione dello stralcio “parziale” dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. 

    La Legge di Bilancio ha infatti previsto per i carichi di tali enti un annullamento automatico di tipo “parziale”, cioè riferito esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica restano interamente dovute. 

    Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

    Il decreto Milleproroghe introduce anche la possibilità per gli stessi enti di deliberare, sempre entro il 31 marzo 2023, l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e quindi, come già previsto per le amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali, di optare per l’annullamento di tutto l’importo residuo del carico

    In base alla legge, gli enti creditori che approvano un eventuale provvedimento di diniego di stralcio “parziale” o di approvazione di stralcio “integrale” dei carichi sono tenuti a trasmetterlo all’agente della riscossione entro la scadenza del prossimo 31 marzo. 

    Infine si precisa che, per adeguamento ai nuovi termini, il decreto proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei debiti oggetto di stralcio.

    Accedi qui al sito della Riscossione per ulteriori dettagli utili.

    Leggi anche Disapplicazione stralcio parziale: istruzioni per gli enti non statali

  • Pace Fiscale

    Definizione agevolata liti pendenti: un caso pratico

    In data 9 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti con Risposta a interpello, la n 210, sulla definizione agevolata delle liti pendenti.

    In particolare, con la risposta avente oggetto "Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione – riunione di più giudizi – articolo 5, commi 2 e 8, della legge n. 130 del 2022"

    si replica ad un soggetto istante che riferisce di aver impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008. 

    Con  riferimento al  contenzioso si riferisce che:

    • il giudice di primo grado dopo aver riunito i ricorsi, li ha rigettati, ad eccezione di quello relativo all'anno 2008, per il quale l'accertamento è stato ridotto sulla scorta di quanto stabilito dall'Ufficio in fase di mediazione; 
    • che la sentenza è stata impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che ha accolto l'appello e annullato la sentenza di primo grado; 
    • che la soccombente Agenzia delle  Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con ricorso per Cassazione. 

    Inoltre, con ordinanza la corte ha cassato la sentenza, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione; l'istante ha proposto ricorso in riassunzione e l'adita Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando la pronuncia di primo grado; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stato proposto ricorso per Cassazione, tutt'ora pendente.

    Ciò premesso, l'istante pone un quesito interpretativo con riguardo alla possibilità di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ex articolo 5, comma 2, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

    Le Entrate dopo un riepilogo normativo specificano che, la norma in parola stabilisce che:  «2. Le controversie tributarie […] pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289…."
    Con riferimento alla fattispecie si esclude la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ex articolo 5, comma 2, della legge n. 130 del 2022 con riferimento a tutte le distinte controversie ''autonome'' relative alle annualità 2006, 2007 e 2008. 

    Ciò in quanto, precisa l'agenzia, la pronuncia della Commissione tributaria regionale, impugnata dalla contribuente innanzi alla  Corte di  Cassazione, giudizio attualmente pendente, nel «condividere le conclusioni già raggiunte dalla Commissione tributaria provinciale di […] nella sentenza impugnata riguardo alla legittimità e fondatezza degli avvisi impugnati», conclude per il rigetto dell'appello proposto dall'istante. 

    A sua volta, la pronuncia emessa dalla Commissione tributaria provinciale impugnata innanzi al giudice di seconde cure ­nel ritenere pienamente legittimi gli atti impositivi emessi relativamente alle annualità  2006 e 2007 con riferimento all'annualità 2008, accogliendo la richiesta avanzata dall'Agenzia delle entrate «conferma […] l'accertamento come modificato nella proposta di mediazione», con condanna della ricorrente alle spese di lite. Non  si  ravvisa,  dunque spiega l'agenzia, alcuna  soccombenza  dell'Agenzia delle entrate con riferimento all'impugnazione degli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008. 

    La rideterminazione dell'atto impositivo emesso per il 2008,  in accoglimento della domanda avanzata dall'Agenzia delle entrate, ne esclude la soccombenza anche in relazione a detta annualità.