• Pace Fiscale

    Rottamazione tasse e multe: le regole per i Sindaci

    Con un comunicato stampa del 16 giugno l'IFEL Fondazione ANCI riporta nel dettaglio le regole per rottamazione quater e stralcio, totale o parziale, dei Comuni.

    Viene innanzitutto ricordato che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito in legge 26 maggio 2023, n. 56, introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).

    Sinteticamente i Sindaci possono decidere se aderire o meno alla tregua fiscale secondo varie strade a disposizione: gli enti potranno deliberare in contemporanea la rottamazione e lo stralcio, totale o parziale, oppure solo uno dei meccanismi.

    Il comunicato IFEL è accompagnato da una nota di lettura che approfondisce quanto previsto dall’art. 17-bis del dl n. 34/2023, ed in particolare la facoltà per i Comuni di disporre:

    • lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000 euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
    • lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000 euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
    • la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

    Al fine di agevolare i Comuni nelle eventuali deliberazioni viene pubblicato uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrata comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi.

    Rottamazione quater Comuni: tutte le regole

    Ricordiamo che veniva pubblicata in GU n 124 del 29 maggio la legge n 56 di conversione del decreto Bollette che prevede la possibile estensione della definizione agevolata agli enti locali per la riscossione coattiva delle proprie entrate.

    Le regole sono cambiate rispetto alla norma generale, con libertà ai comuni non solo di decidere se recepire la nuova rottamazione ma anche di stabilire le scadenze. 

    Nel dettaglio, con l'art 17 bis si prevede la facoltà per gli enti locali, nei casi:

    • di riscossione diretta,
    • e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo,

    di prevedere, entro il 29 luglio all'applicazione alle proprie entrate di alcuni istituti di definizione agevolata, quali:

    • annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro,
    • la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31.12.2022.

    In particolare gli enti dovranno definire, nello specifico caso di definizione agevolata dei carichi:

    • il numero di rate e la relativa scadenza;
    • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
    • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica:
      • il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché,
      • la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
    • il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati:
      • l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, 
      • l’importo delle singole rate,
      • la scadenza di queste ultime.

    In ogni caso, in seguito alla presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.

    In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. 

    I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

    Inoltre, vengono estese agli enti territoriali alcune disposizioni della “Legge di Bilancio 2023”, tali per cui sono escluse dalla rottamazione in esame i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

    • le risorse proprie dell'Unione Europea e l'IVA riscossa all'importazione,
    • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato,
    • i crediti derivanti da pronunce di condanna della corte dei conti,
    • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovure a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

    Inoltre, per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni sulla rottamazione si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati (compresi quelli dovuti da esecuzione forzata e a quelli dovuti per mora, e alle somme maturate a titolo di aggio)

    Attenzione al fatto che i provvedimenti adottati dagli enti territoriali per applicare la definizione agevolata e l’annullamento automatico, in deroga alle norme generali relative all’efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente.

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  • Pace Fiscale

    Avvisi bonari 2017 notificati nel 2022: spetta tregua fiscale con sanzioni al 3%?

    Con Risposta a interpello n 307 del 27 aprile le Entrate escludono la definizione agevolata con sanzioni al 3% per avvisi bonari del 2017 pur se notificati nel 2022.

    L'istante riferisce che:

    • in data 02/11/2022 ha ricevuto un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018 
    • in data 23/11/2022 attraverso l'applicativo Civis si è richiesta la sistemazione di alcune incongruenze; 
    • in data 23/01/2023, a seguito dell'esercizio dell'autotutela da parte dell'Agenzia, è stata ricevuta comunicazione di sgravio parziale con la richiesta di pagamento entro 30 giorni

    Tutto ciò premesso l'istante chiede se possa «usufruire della definizione agevolata»  di cui all'articolo  1, commi  da  153 a  159,  della legge  29  dicembre  2022, n. 197, per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2018, «con l'applicazione delle sanzioni ridotte al 3%».

    Le Entrate dopo il riepilogo normativo, specificano che, nel caso prospettato, risulta che l'istante ha presentato:

    •  con riferimento all'anno d'imposta 2017, una prima dichiarazione Modello 770 il 30 ottobre 2018 
    • e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23 novembre 2020. 

    A  seguito di controllo automatizzato delle suddette dichiarazioni,  ex articolo 36­bis del DPR n. 600 del 1973, sono emerse alcune anomalie, comunicate all'istante il 2 novembre  2022.  

    In  particolare, con  tale comunicazione  l'istante è stato invitato a segnalare, tramite i  canali  di assistenza  dell'Agenzia delle entrate, eventuali dati o elementi non considerati o  valutati  erroneamente in  sede di controllo automatizzato. 

    Il 23 gennaio 2023 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la  rideterminazione  in sede  di autotutela  delle somme dovute.  

    L'istante ha provveduto al pagamento della prima  rata il 21 febbraio 2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate. 

    Stante quanto accaduto e quanto disposto dalle disposizioni normative di riferimento, secondo l'agenzia non sussistono i presupposti per l'applicazione della definizione agevolata di cui al citato comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021. 

    Ugualmente, non  ricorrono  i presupposti  per l'applicazione della definizione agevolata di cui al successivo comma  155,  in quanto alla  data del  1° gennaio 2023 l'istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione mod. 770/2018, relativa al periodo d'imposta 2017. 

    Nel caso di  specie,  il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è, infatti, iniziato il 21 febbraio 2023, con il versamento della prima rata. 

    Non appare, infine, conferente il richiamo proposto dall'istante alla risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, con cui  sono  stati  forniti chiarimenti  «in merito al trattamento  delle istanze  di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36­bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 54­bis del d.P.R. n. 633 del 1972, presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, dedicato a cittadini e intermediari»

    In tale occasione, sono stati illustrati gli effetti prodotti dall'eventuale accoglimento ­totale o parziale ­della richiesta di riesame, concernenti esclusivamente l'ammontare  della  pretesa e la  decorrenza  del termine  per il  pagamento delle  somme dovute, ma non anche le condizioni ed i termini  per accedere ad eventuali  sanatorie, come quella del comma 155 di cui si discute, i cui presupposti, come sopra illustrato, dovevano sussistere alla data del 1° gennaio 2023.

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