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Svizzera fuori dalla black list: i vantaggi per i contribuenti
Con Decreto Mef del 20 luglio pubblicato in GU n 175 del 28 dello stesso mese, la Svizzera è ufficialmente fuori dalla black list.
Nel dettaglio, dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, è eliminato, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, il seguente Stato: «Svizzera».
Svizzera fuori dalla black list con decorrenza 2024
La Svizzera a partire dal 2024 non è più considerato un paradiso fiscale. Il DM Giorgetti dà attuazione a quanto previsto dalla legge che recepisce la convenzione tra Roma e Berna e contiene la nuova disciplina dei lavoratori frontalieri.
Dal canto contribuenti, questo significa il venir meno dell’onere della prova sul trasferimento di resindenza considerato fittizio dal Fisco per i paesi black list.
L'uscita delle Svizzara dall'elenco suddetto ha il vantaggio che non scatterà:
- il raddoppio delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo del monitoraggio fiscale, ossia l’indicazione nel quadro RW del modello Redditi dei dati sulle proprietà immobiliari o finanziarie detenute all’estero,
- il raddoppio dei termini di accertamento, che avrebbe comportato la possibilità per l’amministrazione finanziaria di disporre di 10 anni per effettuare i controlli.
Ricordiamo che la misura era stata già annunciata lo scorso 20 aprile dallo stesso Ministero delle Finanze.
Black list: l'elenco dei paesi inclusi
Ai sensi dell'art 1 del DM 4 maggio 1999 del MEF si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:
- Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 2 Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Costa Rica (Republica de Costa Rica);
- Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
- Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama'); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute' de Monaco); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 3 Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles);
- Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera) (Cancellata con decorrenza 2024)
- Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa)
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Veicoli disabili: chiarimenti sulle certificazioni per l’IVA agevolata
Con la Risoluzione n. 40 del 7 luglio le Entrate replicano ad una Associazione istante che pone un quesito sulle semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità. In particolare, con la richiesta di consulenza giuridica specificata è stato esposto quanto segue.
L’Associazione istante rappresenta di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore e nell’interesse generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
L’Associazione evidenzia che la legge 9 novembre 2021, n. 156, in sede di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto l’articolo 1 bis rubricato “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”, che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motoie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento presentando una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.
Inoltre, l’Associazione fa presente che l’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha novellato la legge 9 aprile 1986, n. 97 aggiungendo all’articolo 1 il comma 2-bis che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso di c.d. “foglio rosa” prevedendo che il beneficio decada «qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
Al riguardo, l’Istante rappresenta di aver rilevato, dopo l’introduzione delle predette disposizioni di semplificazione, comportamenti non uniformi da parte di operatori commerciali in merito alla cessione di veicoli agevolati a favore di soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie.Ciò posto essa chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni richiamate.
Alla luce dell’evoluzione del quadro di riferimento riepilogato dalla stessa agenzia e cui si rimanda, le Entrate con la risoluzione chiariscono che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione:
- copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;
- atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.
Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre.
Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” (cfr. articolo 122 del Codice della Strada) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, si ritiene di fornire una soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 97 del 1986, in precedenza richiamato.
Pertanto, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che «Il beneficio della riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
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Assemblee di società e associazioni a distanza fino a luglio 2023
L’articolo 3 comma 10-undecies del DL 198/2022, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, convertito con la Legge n 14 pubblicata in GU n 49 del 27 febbraio 2023 dispone che “all’articolo 3, comma 1, alinea, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: 31 luglio 2022 sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2023”.
A sua volta l’articolo 3 comma 1 del DL 228/2021, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2022, aveva disposto che “il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022”.
L’articolo 106 del DL 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, conteneva le “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, disposte durante l’emergenza epidemiologica, che si sarebbero dovute espletare a distanza anche in assenza di espressa previsione statutaria, fino a quando “è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19”.
Con altre parole, per società, società cooperative, associazioni e fondazioni, sarà possibile, fino alla data del 31 luglio 2023:
- prevedere la partecipazione alle assemblee sociali con modalità telematica, anche in deroga a diverse previsioni statutarie;
- prevedere la possibilità dell’espressione del voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga a eventuali previsioni statutarie, purché si riesca a garantire l’identificazione del votante;
- svolgere le assemblee sociali anche con modalità completamente telematica, senza che ci sia la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio;
- obbligare, in talune situazioni, come nelle società quotate sui mercati regolamentati, alla partecipazione tramite rappresentante designato.
Fondamentalmente, in ragione della norma prorogata, nelle società quotate sui mercati regolamentari può essere impedita la partecipazione dei soci e, nelle altre situazioni, può essere impedita la partecipazione fisica dei soci, purché sia garantita quella con modalità telematica.
Si ricorda che la deroga non dovrebbe essere in grado di incidere sui termini previsti per la convocazione delle assemblee, né sui termini per l’approvazione dei bilanci, che rimangono quelli ordinari.
Si ritiene che la previsione normativa possa essere estesa anche alle riunioni dei Collegi sindacali e dei Consigli di amministrazione, nonostante non vi sia una espressa previsione normativa a riguardo.
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Tabelle ACI 2023: il comunicato delle Entrate in GU
Pubblicato in GU n 302 del 28 dicembre il Comunicato delle Entrate con le Tabelle ACI 2023 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314)
In particolare, le Tabellle ACI sono necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica e in particolare come segue:
- pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO3 inferiori a 60g/km;
- pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.
Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre e devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre con validità per l'anno successivo.
Le tabelle valide per il 2023 e sono suddivise in:- autovetture in produzione cosi distinte:
- autovetture a benzina,
- autovetture a gasolio,
- autovetture a benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;
- autovetture fuori produzione ugualmente distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in);
- motoveicoli;
- autocaravan.
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Compenso dell’amministratore: la mancanza della delibera è sanabile a posteriori
L’articolo 2389 del Codice civile al comma 1 stabilisce che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea”.
In relazione al compenso erogato dalla società di capitali ai suoi amministratori la giurisprudenza da tempo si è consolidata nel pretendere la delibera assembleare ai fini della deducibilità del compenso.
La pretesa non discende da norme specifiche del TUIR ma si baserebbe sul principio generale della certezza del costo, funzionale alla sua deducibilità, secondo i concetti stabiliti dall’articolo 108.
E in questo contesto la delibera dell’assemblea doveva essere preventiva.
La principale giurisprudenza sul tema è rappresentata dalle delibere della Corte di Cassazione numero 17673/2013 e, precedentemente, numero 28668/2018, ma l’elencazione potrebbe essere più lunga.
Recentemente Assonime, sul documento Note e Studi numero 7/2022 “Sulla compatibilità della carica di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società”, è stata molto critica sulla scelta di subordinare la deduzione fiscale di un costo inerente e sostenuto al rispetto delle norme civilistiche (sul tema si può leggere l’articolo La deducibilità del compenso dell’amministratore in mancanza di delibera secondo Assonime).
Si inserisce in questo contesto la recente sentenza della Corte di Cassazione numero 24652/2022, la quale presenta delle linee di novità: pur continuando a pretendere il rispetto delle norme civilistiche ai fini della deducibilità fiscale del compenso dell’amministratore, la Corte assume una posizione meno rigida sul tema, contemplando dichiaratamente la possibilità che la delibera a cui è demandato il compito di fissare il compenso dell’amministratore, al fine di rendere certo (e quindi deducibile) il costo, non debba essere necessariamente preventiva.
La Corte di Cassazione sulla sentenza numero 24652/2022 afferma infatti che “il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce”.
Quindi, in definitiva, secondo il novellato orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della deducibilità fiscale del compenso dell’amministratore è richiesta una delibera dell’assemblea dei soci che ne renda certo e determinato il costo; tale deliberazione assembleare dovrebbe essere preventiva allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, e quindi all’imputazione del costo in bilancio, ma può anche essere adottata posteriormente dall’assemblea che approva il bilancio in cui tale costo è imputato; precisando che, pur nell’ambito della stessa seduta, l’assemblea deve espressamente deliberare il compenso dell’amministratore non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio su cui è esposta tale voce di costo.
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Autoveicoli e uso esclusivo d’impresa: deducibili al 100% le spese
Con Risposta a interpello n 553 del 7 novembre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti su auto aziendali con uso esclusivo.
In particolare, nel caso di specie l'Agenzia concorda con la soluzione interpretativa dell'Istante che sostiene che
- dato che le sue auto devono essere appositamente attrezzate e contrassegnate
- e che le caratteristiche specifiche ne escludono un uso privato,
possa applicarsi la totale deducibilità dei costi ai sensi dell'art 164 lett a) del TUIR.
Il regime fiscale degli autoveicoli utilizzati in modo esclusivo per l'esercizio di imprese, arti e professioni prevede che le spese sostenute per tali mezzi potranno essere interamente deducibili ai fini delle imposte dirette a certe condizioni.
Le Entrate nel concordare con l'istante, hanno richiamato vari documenti di prassi nei quali si è trattato il tema della strumentalità esclusiva dei veicoli che ricorre quando:
- si tratta di veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata
Ricordiamo il contenuto dell'art 164 lett. a) del Tuir qui di interesse:
"Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) delcomma 1 dell'art 54 del del DLgs 30 aprile 1992 n 285 ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa"
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SRL costituite in videoconferenza: i modelli degli atti da utilizzare dal 5.11
Pubblicato in GU n 247 del 21 ottobre 2022 il Decreto MISE n 155 recante il Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Gli atti costitutivi- se riferiti alle società a responsabilità limitata, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 1 Modello SRL.
- se riferiti alle società responsabilità limitata semplificata, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 2 Modello SRL SEMPLIFICATA.
Scarica QUI il decreto n 155 con gli allegati dei modelli
Attenzione al fatto che ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura pubblica sul proprio sito istituzionale i modelli anche in lingua inglese.Il decreto specifica che il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese competente, ai sensi dell'articolo 2330 del codice civile.
In caso di utilizzo dei modelli standard uniformi il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.
Leggi anche SRL costituite in videoconferenza: atto a distanza sulla piattaforma del Notariato
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Ecobonus auto 2022: aumentano i contributi per i redditi fino a 30.000 euro
Pubblicato in GU n 232 del 4 ottobre 2022 il DPCM del 4 agosto con novità per gli incentivi per le auto ecologiche. Ricordiamo che già un comunicato datato 5 agosto del MISE informava dell'arrivo di due DPCM con nuovi incentivi per
- l’acquisto di auto non inquinanti
- interventi agevolativi mirati alla riconversione e sviluppo della filiera del settore automotive.
DPCM incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti
Il DPCM rubricato Modifiche al DPCM del 6 aprile 2022 Riconoscimento incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti contiene la rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti.
In particolare:
- per l’anno 2022, è previsto l’innalzamento al 50% dei contributi finora previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30 mila euro:
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- fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (6.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
- fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2, con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
Viene specificato che potrà beneficiare dell’incentivo aggiuntivo un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare.
Vengono inoltre estesi gli incentivi anche alle persone giuridiche che noleggiano le autovetture purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi.
In particolare, il DPCM 4 agosto 2022 amplia la platea dei beneficiari dei contributi per l’acquisto di auto elettriche e veicoli plug-in di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) e b) del DPCM 6 aprile 2022, estendendoli anche alle persone giuridiche che impiegano i veicoli acquistati in attività di autonoleggio con finalità commerciali.
Per questi soggetti i contributi sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, in misura pari al 50% di quelli previsti ordinariamente dal DPCM 6 aprile 2022.
Inoltre, per l’anno 2022 viene introdotto un contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica.
Il contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1.500 euro per richiedente e di 8.000 in ipotesi di posa in opera sulle parti comuni di edifici condominiali.
L’incentivo è riconosciuto nel limite di spesa di euro 40 milioni, a valere sulle risorse del Fondo automotive.
Fondo Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive: cosa prevede
Il DPCM andato in gazzetta sempre ieri (scarica qui il testo) e rubricato attuazione del Fondo «Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive» – Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti prevede lo stanziamento della quota rimanente delle risorse del “Fondo automotive” (8,7 miliardi di euro le risorse complessivamente stanziate dal Governo fino al 2030) dedicate al finanziamento degli strumenti agevolativi per favorire lo sviluppo della filiera di settore, promuovendo l'insediamento, la riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti.
In particolare, il decreto definisce gli incentivi per il sostegno agli investimenti con particolare riferimento allo sviluppo e alla produzione di:
a) nuovi veicoli nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631;
b) tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all'alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;
c) nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
d) nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l'assistenza alla guida (ADAS), la connettività del veicolo (V2V e V2I), la gestione di dati, l'interazione uomo veicolo (HMI) e l'infotainment;
e) sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.
E' previsto che risorse pari
- a 50 milioni di euro per l’anno 2022
- a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030,
siano destinate per il 70% ai Contratti di sviluppo e per il restante 30% agli Accordi per l’innovazione, individuato il perimetro delle attività, ricomprese nei programmi di investimento per la filiera automotive, che possono essere oggetto di agevolazione.
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Bonus conversione motore termico in elettrico: fino a 3.500 euro
Pubblicato in GU n 215 del 14 settembre il Decreto MIMS per l'erogazione di contributi destinati ai proprietari di veicoli per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico.
Il decreto già annunciato con un comunicato stampa del 20 luglio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile informava i cittadini che è in arrivo un nuovo incentivo per le auto ecologiche.
Bonus conversione motore termico auto in elettrico: i beneficiari
In particolare, un contributo, Bonus conversione motore termico auto in elettrico, di importo fino a 3.500 euro viene riconosciuto
- ai proprietari di veicoli per il trasporto di persone e merci
- che installano sul proprio mezzo un sistema di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore endotermico.
Il bonus rientra nell’ambito delle disposizioni per promuovere la decarbonizzazione e una maggiore sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti per favorire la transizione ecologica.
Bonus conversione motore termico auto in elettrico: condizioni per averlo
I veicoli interessati sono:
- dai minivan per il trasporto di persone, ai veicoli con più di otto posti, ai furgoni per il trasporto delle merci (categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G)
- immatricolati originariamente con motore a combustione interna che vengono trasformati in veicoli con trazione elettrica.
Può accedere al contributo chi ha provveduto a sostituire il motore termico del proprio veicolo con un motore elettrico a partire dal 10 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022.
Bonus conversione motore termico auto in elettrico: quanto spetta
Il contributo è pari:
- al 60% del costo per la riqualificazione fino a un massimo di 3.500 euro,
- a cui si aggiunge un contributo del 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (Pra), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione.
Per l’assegnazione del contributo, il Mims si avvarrà di una specifica piattaforma informatica, gestita da Consap S.p.a, la cui attivazione sarà comunicata sul sito del Ministero.
Le risorse complessive previste nel bilancio del Mims per questo intervento sono pari a 14 milioni di euro.
Il contributo statale è corrisposto al proprietario del veicolo in base alla data della presentazione della istanza del richiedente il contributo, previa registrazione sulla specifica piattaforma informatica suddetta che verrà attivata con avviso del min istero.
I contributi sono assegnati secondo l'ordine temporale di ricezione delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.Bonus conversione motore termico auto in elettrico: presenta la domanda
L'istanza deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue:
- a) il numero di targa del veicolo oggetto dell'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n 219 del 1° dicembre 2015, e di essere proprietario dello stesso;
- b) la data dell'avvenuta installazione, allegando:
- copia della fattura di avvenuta installazione, effettuata tra il 10 novembre 2021 e il 31 dicembre 2022, di un sistema di riqualificazione elettrica, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n 219 del 1° dicembre 2015;
- copia della quietanza di pagamento della fattura (ove non contenuta nella fattura) effettuata con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- opia del documento unico di circolazione aggiornato.
- c) le spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) e all'imposta provinciale di trascrizione allegando le relative attestazioni;
- d) codice IBAN per l'accredito del contributo;
- e) cognome e nome dell'intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale in caso di domanda presentata da persona giuridica;
- f) l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all'erogazione del contributo.
Il sistema informatico prevede il rilascio di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.
Attenzione al fatto che fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i documenti i proprietari dei veicoli conservano tutta la documentazione presentata anche ai fini delle verifiche.Allegati: