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    Nulla la notifica all’erede se la società è estinta

    La sentenza numero 21981 della Corte di Cassazione, pubblicata il 5 agosto 2024, prende in esame una caso particolare: la notifica di un accertamento nei confronti di una società di persone, estinta in quanto cancellata dal Registro delle imprese, il cui socio legale rappresentante è poi defunto.

    Nella situazione in esame l’Agenzia delle Entrate aveva notificato degli atti di accertamento all’erede del socio illimitatamente responsabile deceduto, il quale aveva contestato tale notifica adducendo la sua estraneità alla vita della società.

    La sentenza 21981/2024

    La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21981, pubblicata il 5 agosto 2024, esamina la questione contestata partendo dall’affermazione che la disciplina contenuta nell’articolo 28 comma 4 del Decreto Legislativo 175/2014 debba considerarsi applicabile anche alle società di persone.

    Secondo tale norma, ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di imposte, l’estinzione di una società e i suoi effetti, stabiliti dall’articolo 2495 del Codice civile, decorrono solo una volta trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

    L’affermazione della Corte è tutt’altro che secondaria, in quanto la norma fa riferimento alle sole società di capitali; mentre la sentenza afferma l’estensione dell’efficacia anche alle società di persone.

    Secondo la Corte di Cassazione, l’applicabilità anche alle società di persone di tale principio di permanenza quinquennale in vita, ai soli fini di accertamento delle imposte, fa sì che, a questi fini, debba essere riconosciuto alla sola società il ruolo di soggetto destinatario delle notifiche degli atti impositivi durante tale periodo quinquennale.

    E in nessun modo, secondo la sentenza 21981/2024, può essere ammesso il coinvolgimento di un soggetto in una posizione di estraneità rispetto alla sfera giuridica della società, quale l’erede del liquidatore e socio, defunto.

    Ciò in quanto, alla morte del socio illimitatamente responsabile e liquidatore, ai sensi dell’articolo 2284 del Codice civile, agli eredi spetta la sola liquidazione del valore della quota (rappresentando la continuazione della società da parte dell’erede solo una eventualità), da cui non può discendere alcuna forma di “estemporanea capacità processuale” per l’erede, che resta estraneo alla compagine sociale, anche nei confronti del fisco.

    Motivo per cui la notifica effettuata all’erede che non continua la società, secondo la Corte di Cassazione, è da considerarsi fondamentalmente nulla.

  • PRIMO PIANO

    Rilevanza degli immobili come beni merce: principio della Cassazione

    Con l'Ordinanza n 25550 del 24 settembre 2024 la Cassazione ha sancito un principio secondo cui i beni immobili che una società, in conformità al proprio oggetto sociale, costruisce su un terreno di sua proprietà e, successivamente, vende a un terzo, devono essere sottoposti alla disciplina tipica dei “beni merce” e non a quella dei “beni patrimoniali”.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Rilevanza immobili come beni merce: principio della Cassazione

    Una Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate notificava ad una sas, avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito imputabile alla società nella misura di Euro 154.184,00 a fronte di un reddito imponibile dichiarato di Euro 14.184,00.

    L'Ufficio, con distinti avvisi di accertamento, rettificava anche il reddito da partecipazione dei soci ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 TUIR.

    In particolarem l'Agenzia delle Entrate contestava che la società aveva ceduto a titolo oneroso un fabbricato dalla stessa precedentemente edificato, applicando erroneamente la disciplina dei beni patrimoniali e dichiarando una plusvalenza di Euro 20.000,00, senza qualificare, come sarebbe stato doveroso, l'immobile ceduto come bene merce e senza includere tra i ricavi di competenza l'intero corrispettivo ricevuto pari ad Euro 140.000,00 come imposto dall'art. 85 TUIR.

    La società e i soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale contestando gli addebiti e affermando che l'immobile ceduto doveva rientrare tra i beni patrimoniali della società.

    L'Agenzia delle Entrate si costituiva nei diversi giudizi chiedendo dichiararsi la legittimità della pretesa impositiva e respingersi le impugnazioni. La CTP regionale riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza. La società e i soci proponevano appello innanzi alla Commissione tributaria regionale. L'Ufficio si costituiva con controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 

    La CTR adita accoglieva l'appello e, di conseguenza, annullava gli accertamenti con sentenza, avverso la pronuncia della CTR, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 

    L'Agenzia delle Entrate deduce violazione dell'art. 85, comma 1, TUIR in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 

    Secondo l'Amministrazione ricorrente la sentenza avrebbe errato nel ritenere l'immobile ceduto come bene patrimonio piuttosto che come bene merce, con conseguente scelta di un erroneo regime fiscale quanto alla tassazione del ricavo maturato.

    Secondo la Cassazione il motivo del ricordo è fondato poichè la società aveva nel suo oggetto sociale, fino al 2005 e prima di un mutamento dell'oggetto sociale, anche la costruzione di immobili e non la sola commercializzazione degli stessi e che era incontestato tra le parti che la società stessa avesse realizzato la costruzione dell'immobile compravenduto. 

    Tale circostanza, secondo la Commissione tributaria regionale, giustificava l'ascriversi dell'immobile ai beni patrimoniali e ciò anche in assenza della contabilizzazione del valore di esso tra le rimanenze, dovendo qualificarsi tale condotta di bilancio come un errore formale inidoneo a mutare la natura del bene in questione.

    La Corte ha più volte affrmato dei principi, violati, a suo avviso, nella sentenza impugnata.

    Viene specificato appunto che "in tema di redditi d'impresa, deve distinguersi tra immobili merce, destinati al mercato di compravendita, immobili patrimonio, destinati al mercato locativo, e immobili strumentali per destinazione o per natura, in quanto funzionali, i primi, secondo un'interpretazione restrittiva, allo svolgimento di attività tipicamente imprenditoriali e inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti, e caratterizzati, i secondi, da una strumentalità oggettiva senza che rilevi la loro utilizzazione per l'esercizio dell'impresa" 

    ed ancora: "in tema di redditi d'impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 (ora 90) del D.P.R. n. 917 del 1986 – che prevede l'indeducibilità dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari – vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attività di produzione o di scambio oggetto dell'attività d'impresa, con la conseguenza che qualora gli stessi non siano correlati allo svolgimento di un'attività produttiva di reddito d'impresa, non solo non possono ritenersi beni-merce, ma neppure beni strumentali per destinazione" 

    Nel caso di specie l'immobile oggetto della compravendita non aveva, alla luce dei criteri delineati dalle pronunce riportate, nemmeno nella prospettazione delle parti e cioè in ragione delle circostanze di fatto per come descritte nella sentenza, natura di bene patrimoniale, perché pacificamente non destinato al mercato locativo, né natura di bene strumentale atteso che difettava di ogni destinazione alla realizzazione dell'attività di impresa.

    Tale conclusione è perfettamente coerente con l'assenza di un registro dei cespiti ammortizzabili della società che riportasse l'immobile tra i beni patrimoniali. 

    La sentenza impugnata ha, allora, errato nel negare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 85 TUIR che recita: "sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa", atteso che solo tra di essi, e cioè tra i beni merce, poteva rientrare l'immobile ceduto.

    A tale ultimo riguardo si consideri il principio di diritto, costantemente affermato dalla Corte, secondo il quale "in tema di determinazione del reddito di impresa, il corrispettivo della vendita di un complesso di unità immobiliari, effettuato da una società avente come oggetto principiale l'attività di compravendita di immobili, costituisce, a norma dell'art. 53 (ora art. 85), comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917 del 1986, ricavo interamente tassabile, atteso che la tassabilità della sola plusvalenza riguarda il corrispettivo realizzato mediante cessione di beni relativi all'impresa diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio essa è diretta"

    Per tutto quanto premesso si accoglie il ricorso, si cassa la sentenza impugnata.

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    Società estinta: i soci pagano le sanzioni tributarie

    La Suprema Corte con la pronuncia n 23341 del 29  agosto ha enunciato il seguente principio di diritto:

    “L’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento della sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 DL 30.9.2003, n. 769 [ndr. 269], convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003,  n 326 funzionale a evitare che gli effetti della sanzione ricadano su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria”.

    Nel caso di specie una Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso proposto dai soci di una srl avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione il maggior imponibile, ai fini IRES, IVA e IRAP  in conseguenza del controllo delle compravendite eseguite dalla società.
    L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP e la CTR ha parzialmente accolto l'appello.
    In particolare, ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento in quanto notificato al legale rappresentante e liquidatore della società, ormai cessata, mentre ha ritenuto corretti gli avvisi di accertamento notificati nei confronti dei soci (considerato che dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme riscosse da questi ultimi in base al bilancio finale di liquidazione), ad eccezione della parte relativa alle sanzioni.
    In merito a quest'ultimo profilo la CTR ha ritenuto che nei confronti dei soci difettasse il requisito della colpevolezza e che le sanzioni irrogate violassero l'art 7 DL 30.9.2003, n. 269.
    Avverso la sentenza della CTR  l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricordo in Cassazione.

    Società estinta: i soci pagano le sanzioni tributarie

    La Suprema Corte con la pronuncia n. 23341 dello scorso 29 agosto ha sancito che i soci della società estinta pagano le sanzioni tributarie

    La Corte ha specificato che una volta disposta la cancellazione della società dal Registro delle imprese, l’ente, a tutti gli effetti, non esiste più e i soci succedono nei debiti ai sensi dell’art. 2945 del codice civile, limitatamente alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

    La Cassazione specifica che “Il fenomeno successorio sui generis regolato nell’art. 2495, comma 3, c.c. («che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica..», v. Cass., SS.UU., n. 6070 del 2013) presenta, quindi, una contiguità di tipo linguistico e descrittivo più che di tipo sostanziale rispetto alla disciplina delle successioni regolate nel secondo libro del codice civile. Di conseguenza non può trovare applicazione l’art. 8 DLgs. n. 472 del 1997 («L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.»), non essendoci alcun margine per qualificare l’estinzione della società e la morte della persona fisica come «casi simili», ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell’art. 12, secondo comma, prel. ai fini dell’interpretazione analogica”.

    Occorre per completezza specificare che questo recente orientamento non è in linea con altri precedenti che in base all'art. 8 del DLgs. 472/97 stabilisce che “l’obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

    la Cassazione aveva sancito che, in ragione di questo principio, le sanzioni irrogate alla società cancellata dal Registro delle imprese non si trasmettono ai soci, anche in ragione della personalità della sanzione di cui all’art. 2 comma 2 dello stesso decreto (Cass. 9 agosto 2023 n. 24316, Cass. 20 ottobre 2021 n. 29112 e Cass. 7 aprile 2017 n. 9094), in contrasto con ciò che ha sancito la pronuncia di cui si è trattato, vedremo in futuro quale orientamento prenderà piede.

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    Aumento imposta sostitutiva per chi trasferisce la residenza in Italia dal 10 agosto 2024

    L’art. 2 del d.l. 9 agosto 2024, n. 113 – Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.- pubblicato in GU n.186 del 9-8-2024 in vigore dal 10-8-2024 prevede l’aumento da 100.000 euro a 200.000 dell’ imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

    A chi si applica

    La modifica dell’art. 24 bis, c.2 del Tuir si applica ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza successivamente al 10 agosto 2024 e vuole essere un trattamento fiscale agevolato sui redditi di fonte estera, per chi desidera stabilirsi in Italia mantenendo vantaggi fiscali su redditi prodotti all'estero.

    Per beneficiare del regime c.d. dei neo-domiciliati, è necessario soddisfare due condizioni fondamentali:

    • trasferimento della Residenza Fiscale in Italia
    • non  essere stato fiscalmente residente in Italia per almeno nove periodi d'imposta nei dieci anni precedenti l’esercizio dell'opzione.

    L'agevolazione può essere estesa ai familiari, purché anche loro soddisfino i requisiti sopra indicati.

    Quali Redditi Rientrano nel Regime

    Il regime si applica ai redditi di fonte estera, indipendentemente dalla modalità di possesso (diretto o indiretto, ad esempio tramite società non residenti o trust).  

    Non vi rientrano le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate nei primi cinque anni di validità dell’opzione che restano soggette alla tassazione ordinaria.

    Vi rientrano:

    • i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all'estero;
    • i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti (incluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società a fiscalità privilegiata); 
    • i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero;
    • i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all'estero mediante una base fissa;
    • i redditi d'impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all'estero;
    • le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti (incluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società a fiscalità privilegiata);
    • i redditi diversi derivanti da attività svolte all'estero e da beni che si trovano all'estero.

    Si considerano, inoltre, prodotti all'estero:

    • i redditi d'impresa prodotti all'estero in assenza di S.O.;
    • gli interessi dei conti correnti bancari e postali percepiti da non residenti;
    • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società quotate realizzate da non residenti.

    Esercizio, Revoca dell’Opzione e Cause di Decadenza

    L’imposta sostitutiva fissata all’origine in un importo forfettario di 100.000 euro annui per il soggetto principale viene ora elevata a 200.000 euro mentre invariato resta l’importo per ciascun familiare incluso nel regime previsto in euro 25.000.

    Il regime in commento è opzionale e si esercita con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza, o al periodo d’imposta successivo.

    L'opzione ha la durata di quindici anni dal primo periodo di validità – anche per i familiari a cui è stato successivamente esteso il regime.

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    Fermo auto di lavoro: come richiedere l’annullamento

    L'agenzia delle Riscossione ha pubblicato la guida aggiornata con tutti i servizi per orientare cittadini e professionisti all'utilizzo dei suoi servizi.

    Il documento datato luglio 2024 tra l'altro chiarisce come richiedere l'annullamento del preavviso o la cancellazione del fermo della propria auto.

    Come richiedere l’annullamento del fermo per veicolo di lavoro, o del preavviso per i disabili

    La legge prevede che i contribuenti che svolgono un’attività di impresa oppure una professione possano chiedere l’annullamento della procedura di iscrizione del fermo sul bene mobile registrato (per esempio, l’automobile), se questo riveste natura strumentale per le attività professionali o d’impresa e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione (art. 86 DPR n. 602/1973).

    In caso di notifica di preavviso di fermo su un bene strumentale, il contribuente può chiederne l’annullamento entro 30 giorni dalla notifica del preavviso compilando il modello F2, reperibile sul sito, cui allegare la documentazione indicata sul modello stesso, che può essere presentato agli sportelli di AdeR. 

    Attenzione, non è prevista invece la cancellazione del provvedimento nel caso in cui la strumentalità del bene sia eccepita e accertata dopo l’iscrizione del fermo (30 giorni dalla notifica del preavviso).

    È inoltre possibile annullare il preavviso del fermo e non procedere, pertanto, all’iscrizione della misura cautelare, nel caso in cui venga comprovato che il bene sia destinato all’uso di persone diversamente abili.

    In questo caso, deve essere presentato il modello F3, reperibile sul sito, cui allegare la documentazione indicata sul modello stesso, che può essere presentato agli sportelli. 

    Lo stesso modello deve essere presentato qualora l’uso del veicolo da parte di persone diversamente abili sia eccepito successivamente all’avvenuta iscrizione del fermo amministrativo; in questo caso, diversamente da quanto previsto in tema di beni strumentali, è, infatti, possibile procedere alla cancellazione della misura cautelare.

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    Bonus gasolio autotrasporto: altri 20 ML per istanze 2023

    Il MIT con un comunicato dell'8 giugno informa del fatto che sono state definite le modalità di ripartizione di 20 milioni di euro dei contributi del bonus autotrasporto, destinati a compensare gli aumenti del costo del carburante a favore delle imprese dell’autotrasporto merci per conto terzi.

    Viene subito specificato che si tratta di una misura per la quale le istanze sono state già acquisite nel mese di dicembre 2023, attraverso la piattaforma informatica  dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ed istruite dalla direzione generale e in particolare nel periodo compreso tra il 6 ed il 13 dicembre 2023.

    Bonus gasolio autotrasporto 2024: a chi spetta

    Le disposizioni del decreto disciplinano i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta (di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144) finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti ed esteso, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024, dal comma 296 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.

    I soggetti destinatari del contributo sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24- ter, comma 2, lettera a), numero 1) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano, per l’esercizio delle predette attività, veicoli di categoria euro V o superiore con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.

    Le risorse, nel limite dell’importo complessivo sono assegnate agli aventi diritto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel mese di luglio 2022 per l’acquisto del gasolio, impiegato dai soggetti di cui all’articolo 2 in veicoli di categoria euro V o superiore di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

    L’individuazione dei beneficiari avviene attraverso l’apposita piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli implementata dal 6 dicembre 2023 al 13 dicembre 2023. 

    L’importo da erogare, per ciascuna impresa beneficiaria, è riparametrato al tetto di 20 milioni di euro, stabilito dall’articolo 1, comma 296 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 

    Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti direttoriali sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 6, comma 1.

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    Dichiarazione valutaria nel settore traffico commerciale marittimo e nautica da diporto

    Nelle more dell’implementazione di un sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni valutarie, l'Agenzia delle Dogane ha adottato istruzioni specifiche per agevolare i soggetti obbligati al fine di rispettare le norme vigenti.

    La circolare n.15 del 29.05.2024 dell'Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni dettagliate per la presentazione della dichiarazione valutaria e l'esecuzione dei relativi controlli per il traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto, in conformità al regolamento UE n. 2018/1672 (Regolamento dell'Unione Europea relativo alla circolazione di denaro contante) e al D.Lgs. n. 195/2008 (d.lgs che recepisce il regolamento UE in materia di dichiarazione valutaria).

    Le istruzioni si applicano a tutte le navi e imbarcazioni utilizzate per scopi commerciali, trasporto passeggeri e unità da diporto. Tali istruzioni operative trovano applicazione dal 3 giugno 2024.

    Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: istruzioni modalità di presentazione

    1. Presentazione Fisica:
      • I soggetti obbligati devono consegnare fisicamente la dichiarazione valutaria presso l'ufficio doganale competente al momento del passaggio alla frontiera.
      • Questo obbligo si applica sia al deposito e alla registrazione della dichiarazione, sia all'utilizzo della pre-dichiarazione registrata sul sito dell'Agenzia delle Dogane.
    2. Presentazione Telematica a mezzo PEC in assenza di operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante:
      • I comandanti/armatori di navi, imbarcazioni commerciali, passeggeri di unità da diporto e altri soggetti delegati o presenti a bordo, in alternativa alla modalità di presentazione  mediante consegna fisica, possono presentare la dichiarazione valutaria anche mediante PEC (posta elettronica certificata) prima dell'attraversamento della frontiera.
      • La PEC deve essere inviata all'Ufficio delle Dogane competente per territorio.
      • Tale modalità è prevista nel caso in cui il denaro contante trasportato, di importo pari o superiore a 10.000 euro, non venga materialmente sbarcato o imbarcato dal mezzo di trasporto.

    Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: esecuzione dei controlli

    • Anche nel caso in cui il denaro rimanga a bordo nel porto di arrivo o di partenza o in rada dopo l'attraversamento delle acque territoriali, è obbligatorio presentare la dichiarazione valutaria.
    • La modalità telematica non consente un immediato riscontro sull'esattezza degli elementi informativi, quindi non prevede il rilascio di un visto di convalida.

    Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante

    In presenza di:

    • operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante
    • di importo pari o superiore a euro 10.000,

    i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi dovranno obbligatoriamente recarsi fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale per il deposito e la registrazione della dichiarazione ovvero per il completamento della stessa.

    Con riguardo a tali casistiche, nei casi di approdo o sbarco al di fuori delle fasce orarie di operatività dell’Ufficio , ovvero laddove non sia presente un Ufficio delle Dogane nel Comune di sbarco/imbarco, al fine di poter disporre della prova di corretto adempimento dell’obbligo in questione, la dichiarazione deve essere anticipata telematicamente a mezzo PEC all’Ufficio territorialmente competente per la registrazione, e consegnata presso il medesimo Ufficio, ovvero quello limitrofo , nell’ambito della stessa regione,

    • al massimo entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o
    • antecedente alla partenza per il deposito e registrazione della stessa ovvero il suo completamento.

    La ricevuta della PEC potrà essere esibita in caso di controllo antecedente alla presentazione fisica presso l’Ufficio competente.

  • PRIMO PIANO

    Azioni ricevute in donazione: come si calcola il valore di cessione

    Con Risposta a interpello n 114 del 23 maggio chiarisce il valore delle azioni di società non residente ricevute in donazione da un soggetto non residente.

    L'Istante,  residente  ai  fini  fiscali in  Italia,  intende cedere  639  azioni  di  una società  di  diritto belga ivi fiscalmente residente.

    Specifica che il patrimonio  della Società  Alfa  è  prevalentemente costituito dalla partecipazione di controllo in una società di diritto belga ivi fiscalmente residente, le  cui  azioni  sono quotate  presso Euronext Bruxelles    

    La titolarità da parte dell'Istante delle azioni della Società  Alfa deriva  dal conferimento operato dai genitori, entrambi fiscalmente  residenti  in  Belgio, delle  azioni  della  Società  Beta  in favore della Società Alfa avvenuto il 9 giugno 2017, a seguito del quale, il patrimonio netto di Alfa si è incrementato

    L'Istante dichiara che il conferimento non ha scontato alcuna imposizione diretta ai sensi della normativa belga

    Successivamente, il  10 luglio  2017, è avvenuta  una  donazione pro-­indiviso  da parte dei genitori nei confronti dell'Istante e dei suoi quattro fratelli e contestualmente lo scioglimento della comunione mediante la divisione delle stesse; ad esito della quale, l'Istante ha ottenuto le Azioni Alfa. 

    La donazione ha scontato in Belgio le imposte di donazione nella misura del 3 per cento sul controvalore delle azioni donate. 

    Ciò posto, l'Istante chiede se, in caso di cessione futura delle Azioni Alfa, possa assumere il  valore normale, determinato ai  sensi  dell'articolo  9, commi  2 e  4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come valore di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, del Tuir.

    Valore azioni ricevute in donazione e poi cedute: come calcolarlo

    L'Agenzia delle Entrate replica che, secondo il comma 6 dell'articolo 68 del Tuir, nel caso di acquisto per donazione, il costo delle azioni deve essere quello del donante, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di donazione
    La circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1998 specifica che per le partecipazioni ricevute in donazione si fa riferimento al prezzo pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso o al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione.
    Pertanto, l'Istante dovrà assumere come valore di acquisto delle Azioni Alfa quello determinato in proporzione al costo o valore di acquisto che le Azioni Beta avevano in capo ai genitori donanti, incrementato di ogni onere inerente alla relativa acquisizione, compresa l'imposta di donazione assolta dal donatario.

    Allegati:

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    Delibere dell’assemblea: la metà del capitale sociale richiede comunque la maggioranza

    Gli articoli 2479 e 2479 bis del Codice civile disciplinano il funzionamento dell’assemblea dei soci in una Società a responsabilità limitata ma, in generale, similari principi di funzionamento sono previsti per tutte le società di capitali.

    Come regola generale l’articolo 2479 bis del Codice civile dispone che l’assemblea “delibera a maggioranza assoluta”, e, per talune situazioni di particolare importanza decisionale, come la modificazione dell’atto costitutivo o la decisione di porre in essere operazioni che comportino la sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, richiede che le decisioni debbano essere assunte “con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale”.

    Inoltre è anche possibile che lo statuto di una società di capitali prescriva, per l’approvazione di tutte le deliberazioni sociali, l’ottenimento del voto favorevole di almeno metà del capitale sociale, come nel caso esaminato dall’ordinanza numero 5429/2024 della Corte di Cassazione, in questa sede esaminata.

    Il casus belli, esaminato dalla Corte di Cassazione, è quello in cui una delibera assembleare ha sì l’approvazione di un numero di soci che rappresentano la metà del capitale sociale ma, al tempo stesso, ha il voto contrario di un numero di soci rappresentativo di una eguale porzione di capitale sociale, nel contesto di una assemblea totalitaria.

    Ordinanza Cassazione n 5429/2024

    Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 5429, pubblicata il 29 febbraio 2024, il capitale sociale di una Società a responsabilità limitata era diviso tra due soci in eguali parti, ma l’analisi effettuata dalla Corte è egualmente valida per tutti i casi in cui, nel contesto di una assemblea totalitaria di società di capitali, si contrappongano due posizioni equivalenti raggiungenti entrambe la metà del capitale sociale.

    Nel contesto di una decisione che richiede, per l’approvazione, del voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, ciò che viene analizzato è se questa possa considerarsi approvata nel momento in cui abbia il voto favorevole di soci che rappresentano una tale porzione di capitale sociale, anche quando abbia il voto sfavorevole di una equivalente parte dei diritti di voto.

    La Corte di Cassazione precisa che il Codice civile, per le deliberazioni assembleari, impone il “principio maggioritario”, in rispetto del quale una decisione, per essere assunta debba essere votata a maggioranza; inoltre, per talune tipologie di deliberazioni, o quando lo statuto lo disponga (come nel caso esaminato), la deliberazione deve essere assunta con la maggioranza rappresentativa di almeno metà del capitale sociale; tuttavia, precisa la Corte, la maggior richiesta di voti rappresentativi almeno la metà del capitale sociale non è indipendente o alternativo al “principio maggioritario”, ma si aggiunge a questo.

    Quindi, per queste deliberazioni, le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei diritti di voto, costituenti almeno la metà del capitale sociale.

    Di conseguenza, una deliberazione che abbia il voto favorevole della metà del capitale sociale, ma non il voto dell’altra metà, presente in assemblea, non rispondendo al “principio maggioritario”, semplicemente non è approvata.