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Dichiarazione valutaria nel settore traffico commerciale marittimo e nautica da diporto
Nelle more dell’implementazione di un sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni valutarie, l'Agenzia delle Dogane ha adottato istruzioni specifiche per agevolare i soggetti obbligati al fine di rispettare le norme vigenti.
La circolare n.15 del 29.05.2024 dell'Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni dettagliate per la presentazione della dichiarazione valutaria e l'esecuzione dei relativi controlli per il traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto, in conformità al regolamento UE n. 2018/1672 (Regolamento dell'Unione Europea relativo alla circolazione di denaro contante) e al D.Lgs. n. 195/2008 (d.lgs che recepisce il regolamento UE in materia di dichiarazione valutaria).
Le istruzioni si applicano a tutte le navi e imbarcazioni utilizzate per scopi commerciali, trasporto passeggeri e unità da diporto. Tali istruzioni operative trovano applicazione dal 3 giugno 2024.
Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: istruzioni modalità di presentazione
- Presentazione Fisica:
- I soggetti obbligati devono consegnare fisicamente la dichiarazione valutaria presso l'ufficio doganale competente al momento del passaggio alla frontiera.
- Questo obbligo si applica sia al deposito e alla registrazione della dichiarazione, sia all'utilizzo della pre-dichiarazione registrata sul sito dell'Agenzia delle Dogane.
- Presentazione Telematica a mezzo PEC in assenza di operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante:
- I comandanti/armatori di navi, imbarcazioni commerciali, passeggeri di unità da diporto e altri soggetti delegati o presenti a bordo, in alternativa alla modalità di presentazione mediante consegna fisica, possono presentare la dichiarazione valutaria anche mediante PEC (posta elettronica certificata) prima dell'attraversamento della frontiera.
- La PEC deve essere inviata all'Ufficio delle Dogane competente per territorio.
- Tale modalità è prevista nel caso in cui il denaro contante trasportato, di importo pari o superiore a 10.000 euro, non venga materialmente sbarcato o imbarcato dal mezzo di trasporto.
Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: esecuzione dei controlli
- Anche nel caso in cui il denaro rimanga a bordo nel porto di arrivo o di partenza o in rada dopo l'attraversamento delle acque territoriali, è obbligatorio presentare la dichiarazione valutaria.
- La modalità telematica non consente un immediato riscontro sull'esattezza degli elementi informativi, quindi non prevede il rilascio di un visto di convalida.
Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante
In presenza di:
- operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante
- di importo pari o superiore a euro 10.000,
i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi dovranno obbligatoriamente recarsi fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale per il deposito e la registrazione della dichiarazione ovvero per il completamento della stessa.
Con riguardo a tali casistiche, nei casi di approdo o sbarco al di fuori delle fasce orarie di operatività dell’Ufficio , ovvero laddove non sia presente un Ufficio delle Dogane nel Comune di sbarco/imbarco, al fine di poter disporre della prova di corretto adempimento dell’obbligo in questione, la dichiarazione deve essere anticipata telematicamente a mezzo PEC all’Ufficio territorialmente competente per la registrazione, e consegnata presso il medesimo Ufficio, ovvero quello limitrofo , nell’ambito della stessa regione,
- al massimo entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o
- antecedente alla partenza per il deposito e registrazione della stessa ovvero il suo completamento.
La ricevuta della PEC potrà essere esibita in caso di controllo antecedente alla presentazione fisica presso l’Ufficio competente.
- Presentazione Fisica:
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Responsabilità Sindaci: ok della Camera al tetto limite
In data 29 maggio la Camera ha approvato all'unanimità, e ora passa al Senato, il disegno di legge che limita le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti dei collegi sindacali a un multiplo del compenso percepito.
In proposito il Deputato Marta Schifone prima firmataria del provvedimento ha dichiarato che: “Questo provvedimento è frutto di una fitta interlocuzione con il mondo delle libere professioni e di una volontà politica importante. La norma attuale è ingiusta e squilibrata, perché pone a carico dei sindaci una responsabilità illimitata sia dal punto di vista temporale che economico. Con il disegno di legge poniamo fine a questa stortura”.
Accolto con grande plauso il disegno di legge dal CNDCEC, che a voce del suo Presidente De Nuccio, ha parlato di: “un traguardo storico, un successo per i commercialisti italiani, ma anche per le imprese del nostro Paese e per il sistema economico nel suo complesso”.
Vediamo come verrebbe modificato l'attuale art. 2407 del codice civile.
Responsabilità collegio sindacale: le modifiche in arrivo
L'art 2407 del codice civile, in merito alla responsabilità dei Sindaci recita attualmente che: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395"
Con la proposta di legge dell'Onorevole Marta Schiavone AC 1276 si prevederebbe di sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 2407 del codice civile, dal seguente:
«Art. 2407. – (Responsabilità) – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno ».
Attenzione al fatto che la limitazione che si vorrebbe introdurre consiste nella fissazione di un tetto massimo della responsabilità, parametrato all'importo dei compensi percepiti per l’incarico, secondo un metodo già sperimentato in diversi Paesi europei.
Il presidente ei Commercialisti, Elbano de Nuccio, sul tema aveva evidenziato si tratta di un altro passo estremamente significativo sulla strada che potrebbe portare ad un risultato molto importante per la professione.
Lo stesso De Nuccio concludeva dicendo che la perimetrazione della responsabilità civile dei componenti dell'organo di controllo è un obiettivo per il quale il Consiglio Nazionale si è sempre battuto.
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Le prestazioni accessorie dei soci nelle società di capitali
In base all’articolo 2345 del Codice civile, oltre ai conferimenti, l’atto costitutivo di una SPA può stabilire l’obbligo per i soci di eseguire prestazioni accessorie, non consistenti in denaro, “determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento”.
La norma civilistica è scritta specificatamente per le SPA ma, pur non esistendo un esplicito rinvio normativo nella disciplina delle SRL, si ritiene che tale norma sia a queste per intero applicabile.
A sostegno di tale tesi è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 9 del 18 marzo 2004, con la quale viene affermato che “la mancanza di un espresso rinvio alla disciplina delle prestazioni accessorie nella SPA (articolo 2345 Codice civile) non fa venir meno la possibilità che l’atto costitutivo di SRL stabilisca l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso”.
L’inquadramento fiscale
Definita la legittimità di richiedere prestazioni accessorie ai soci, da effettuarsi nei confronti della società partecipata, dietro corrispettivo in denaro, il corretto inquadramento fiscale da applicarsi alla situazione, sia per i soci che per la società, non è scontato.
Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione, in seguito a interpello, numero 81/E del 11 marzo 2002, con la quale viene affermato che tali prestazioni debbano essere considerate collaborazioni coordinate e continuative, in considerazione della “mancanza del vincolo della subordinazione, la prevalenza del lavoro personale del socio che si svolge senza l’impiego di mezzi organizzati, la retribuzione periodica prestabilita, la continuità nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione, che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del socio prestatore nell’organizzazione economica della società”.
In conseguenza di ciò, è possibile quindi inquadrare dal punto di vista fiscale (e previdenziale) le prestazioni accessorie nel contesto del lavoro dipende, in quanto, in base alle previsioni del comma 1, lettera c-bis), dell’articolo 50 del TUIR, tali tipologie di reddito a tutti gli effetti “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente”.
Non è affatto un caso, infatti, se oggi le prestazioni accessorie nelle società di capitali vengono spesso utilizzate, in modo più o meno forzato a seconda dei casi, per superare l’impossibilità di inquadramento degli amministratori come lavoratori dipendenti all’interno della società da loro partecipata.
Per quanto riguarda invece la società, gli importi corrisposti ai soci per prestazioni accessorie rappresentano “costi deducibili dal reddito d’impresa […] e concorrono a formare la base imponibile IRAP per l’ammontare spettante in ciascun periodo d’imposta ai soci obbligati alla prestazione accessoria, così come previsto dalla delibera assembleare”.
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Partecipazioni a tempo di SRL e SPA: il trattamento fiscale
Recentemente il Consiglio Notarile di Milano si è espresso sulla legittimità, per SPA e SRL, di emettere partecipazioni al capitale sociale che si autoestinguono dopo un determinato periodo o al sopraggiungere di uno specifico evento.
Chi scrive ha trattato l’argomento con l’articolo Le partecipazioni a tempo delle SPA e delle SRL, a cui si rimanda per un approfondimento civilistico della questione.
Il 24 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a interpello numero 15, nella quale prende in esame la fattispecie delle partecipazioni a tempo e la inquadra dal punto di vista fiscale.
Il caso esaminato è interessante perché rappresenta una tipica situazione nella quale le partecipazioni auto estinguibili hanno una ragione d’essere.
Infatti, la società in esame ha emesso, con finalità di finanziamento, delle quote di partecipazioni che si estinguono automaticamente nel momento in cui, al socio che le detiene, sono elargiti utili e riserve per un importo predefinito, pari al capitale investito più la sua remunerazione, senza ulteriori diritti sulla liquidazione della quota; tenendo conto delle distribuzioni complessivamente effettuate a partire dalla data di sottoscrizione.
Queste quote venivano trasferite a un pubblico composto da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, attraverso una piattaforma di equity crowdfunding.
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 15/2024 spiega che, anche in questa particolare situazione, i redditi derivanti dalla partecipazione “costituiscono redditi di capitale con applicazione delle ordinarie regole di determinazione degli utili da partecipazione di cui all'articolo 47 del TUIR”, per la parte eccedente il valore fiscale della partecipazione, dato che i soci sottoscriventi le partecipazioni a tempo sono persone fisiche non esercenti attività d’impresa.
Il valore fiscale della partecipazione di norma è costituito dal prezzo di sottoscrizione della partecipazione, ma può subire dei mutamenti in base alle regole previste dall’articolo 47 comma 5 del TUIR.
Quindi, le somme elargite al socio, per la misura che eccede il valore della partecipazione, costituiscono a tutti gli effetti utili distribuiti, quindi redditi di capitali lordi (non redditi diversi), a cui “si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 1bis, del DPR 29 settembre 1973, numero 600”.
L’inquadramento fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate è utile permette di inquadrare la fattispecie delle partecipazioni a tempo anche dal punto di vista della loro convenienza fiscale, che può variare a seconda delle situazioni.
Infatti, nel caso in cui il rimborso del capitale e la corresponsione delle maggiori somme avvengono nello stesso anno fiscale, saranno tassate al 26% soltanto le maggiori somme.
Appare invece molto diverso il caso in cui la somma originariamente pattuita a titolo di rimborso del capitale e della sua remunerazione venga liquidata in più esercizi. Infatti, le somme versate al socio prima dell’estinzione delle quote, dal punto di vista tributario rappresenteranno per intero utili, tassati come già visto; e solo quanto corrisposto nell’ultimo anno fiscale, con l’estinzione della quota, potrà godere dell’abbattimento del valore fiscale in conseguenza del rimborso.
Per cui, nella seconda situazione, se la maggior parte delle somme sono corrisposte negli anni precedenti l’esercizio di estinzione della quota, può derivare un trattamento fiscale più oneroso.
In ragione di ciò, fermo restando l’interesse per uno strumento che può essere molto utile per il finanziamento delle imprese, ai fini della valutazione della convenienza dell’operazione per l’investitore, tra le diverse cose da valutare, c’è anche la modalità di rimborso dell’investimento.
Allegati:
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Le problematiche del passaggio generazionale
Come immagini il futuro della tua impresa? Hai pensato ad un passaggio generazionale? La prospettiva ti preoccupa?
Queste sono le domande più ricorrenti oggidì, nella mente degli imprenditori italiani e che spesso vengono anche espresse e condivise con altri. Il problema è molto sentito ed è naturale che esista, in quanto l’età media degli imprenditori italiani è superiore ai cinquant’anni, quasi il sessanta per cento di loro è oltre questa soglia, con un picco del quaranta percento oltre i sessanta. Questo unito al fatto che il sessantacinque percento delle imprese italiane sono imprese familiari, è il cuore del problema.
Il risultato di aver trascurato questo problema purtroppo è spesso la “morte dell’azienda” attraverso la cessione a soggetti più grandi o multinazionali che, altrettanto spesso si evolve in uno smembramento degli assets, in una delocalizzazione delle strutture produttive ed infine in una dissoluzione del tessuto aziendale. Questo succede perché il titolare non si è preoccupato del futuro, lasciando ai propri eredi una macchina che è più semplice vendere che guidare. Succede perché il titolare, sempre non preoccupandosi, ha lasciato delle situazioni di conflitto fra i suoi eredi che evolvono in uno smembramento dell’impresa secondo logiche dettate da erronei principi di equalità o peggio evolvono in lunghe diatribe giudiziarie che provocano danni irreparabili. Succede anche perché il titolare pur prendendo in considerazione il problema sceglie soluzioni sbagliate che aggravano il problema invece di risolverlo. Quest’ultimo aspetto non vale solo per il futuro della gestione aziendale ma anche, più semplicemente, per gli aspetti fiscali della successione, in quanto che, una erronea attribuzione delle quote di proprietà può vanificare le guarentigie fiscali poste a presidio e tutela delle realtà aziendali nell’ambito delle situazioni successorie.
Gli strumenti utilizzabili nel pianificare il passaggio generazionale sono molteplici quali ad esempio: il trust, la donazione, il patto di famiglia, la holding di famiglia ecc. Non è detto però che tutti si adattino alla stessa situazione e non è detto che i più complessi, come ad esempio il Trust, siano più efficaci di quelli più semplici quali la società di persone. Certamente non hanno tutti lo stesso impatto fiscale e men che meno gli stessi costi per la loro strutturazione. Il costo del rimedio non deve essere sproporzionato ma sempre parametrato ai beni che deve preservare.
Altro elemento da tenere in considerazione è la necessità di rispettare scrupolosamente le regole successorie imposte dalla legge, poiché diversamente il rimedio diviene peggiore del male. In tal senso bisogna considerare la globalità del patrimonio del patrimonio dell’imprenditore, in modo che le suddivisioni a lui successive non solo preservino l’azienda ma siano eque dal punto di vista economico, e rispettino i desiderata e le attitudini di tutti.
Infine, in qualsiasi pianificazione futura, va tenuto conto anche della situazione attuale e immediata. Banalmente, ciò che si fa è una pianificazione per il futuro, ma che non deve essere di ostacolo alla gestione del presente. Se l’imprenditore è in buona salute, in stato di lucidità, e ha intenzione di continuare a gestire i propri affari finché le vicende della vita glielo consentiranno o ne avrà voglia, una buona pianificazione deve consentirgli di farlo e non ridurlo nei panni di un re Liar, ospite non gradito in casa in propria. Anzi, la buona programmazione del passaggio generazionale deve essere fatta quando apparentemente non ve ne è la necessità, lasciando di fatto inalterata la situazione gestionale attuale, se questa è rispondente ai desideri dell’imprenditore. Diversamente, qualsiasi soluzione adottata in situazione di emergenza, rischia di creare le stesse problematiche delle cattive scelte precedentemente citate. Questo poiché al dì della fretta, che comunque è sempre cattiva consigliera, le maglie degli obblighi di legge diventano più strette e contingenti, restringendo la rosa delle soluzioni, quando si è in situazioni di degenerazione fisica o mentale, soprattutto se in veloce progresso.
Come detto, la variabile fiscale assume poi una valenza importante nella decisione di “pensare” al passaggio generazionale e, in tale ambito, di quale strumento utilizzare a tale fine.
Si ricorda infine che, già la raccomandazione della Commissione CE del 07 dicembre 1994 (94/1069/CE) sulla successione delle PMI invitava gli stai membri a costruire un quadro giuridico favorevole al passaggio generazionale delle imprese; di seguito il tenore di tale raccomandazione:
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro. In particolare, essi sono invitati ad adottare le misure più adeguate, a completamento del quadro giuridico, fiscale e amministrativo, al fine di:
- sensibilizzare l’imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita;
- creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione;
- consentire all’imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati;
- assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell’imprenditore;
- assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell’impresa;
- incoraggiare fiscalmente l’imprenditore a trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successori nell’ambito della famiglia .
Ed il Legislatore italiano, non sempre reattivo, data l’importanza del tema, si è questa volta attivato fornendo strumenti, giuridici e fiscali, che di fatto agevolano il “passaggio generazionale d’impresa”.
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Ecobonus auto e moto 2024: prenotazioni dal 23.01
Con avviso il MIMIT (ex mise) informa della pubblicazione della Circolare del 28 dicembre 2023 sull'ecobonus veicoli 2024 con tutte le regole per le domande dell'incentivo.
I venditori potranno effettuare le prenotazioni dei contributi, per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024, nella piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Scarica qui tutte le autodichiarazioni da allegare alla domanda divise per categoria.
Ecobonus auto e moto 2024: prenotazioni dal 23 gennaio
In dettaglio, dalle ore 10 del 23 gennaio sarà possibile inserire sulla piattaforma Ecobonus le prenotazioni per i contributi per l'acquisto di:
- veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli),
- L1e – L7e (motocicli e ciclomotori),
- N1 e N2 (veicoli commerciali).
Viene anche precisato che, il Ministero sta lavorando alla modifica del decreto vigente, al fine di migliorare l’incentivo, tenendo conto dell’andamento del mercato e delle esigenze dei consumatori.
La circolare 28.12.2023 precisa, nel dettaglio che, nelle more della pubblicazione del nuovo DPCM di ripartizione delle risorse e rimodulazione degli incentivi, gli importi dei contributi, i requisiti per il loro riconoscimento e gli stanziamenti delle risorse sono quelli di cui al DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., e all'art. 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2020, n.178, di seguito individuati.
La circolare specifica che, al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei suddetti contributi, sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni:
- relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi, così come previsto dall’art. 2, comma 3, del DPCM 6 aprile 2022 (Allegato 1);
- relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di car sharing con finalità commerciali, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’impiego del veicolo in car sharing con finalità commerciali, corredata dalla 4 copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi, come previsto dall’art. 2, comma 2, primo periodo, del DPCM 6 aprile 2022 (Allegato 2);
- relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’impiego del veicolo acquistato in attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, corredata dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo stesso in capo al soggetto beneficiario del contributo per almeno 12 mesi, come previsto dall’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del DPCM 6 aprile 2022, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del DPCM 4 agosto 2022 (Allegato 3);
- relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all’art 2, comma 1, lettera f), del DPCM 6 aprile 2022, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una relativa al possesso dei requisiti di PMI (Allegato 4), l’altra relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (Allegato 5), entrambe corredate dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità.
Attenzione, si evidenzia che i moduli (scaricabili qui), dopo essere stati debitamente compilati, firmati e datati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma.
Per quanto concerne i veicoli di categoria da L1e a L7e, a decorrere dalla data di avvio delle operazioni, potranno essere, altresì, inserite nella piattaforma informatica le prenotazioni relative ai contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre, n. 178, nel limite di 30 milioni di euro per l’annualità 2024.
Per tutte le misure su indicate, i venditori dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di apertura della prenotazione.
Ecobonus auto e moto 2024: gli importi per categoria
Il DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, per l’annualità 2024, prevede che le risorse destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti sono individuate in 610 milioni di euro, così ripartite anche a seguito delle rimodulazioni introdotte dall’articolo 12, comma 3, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198:
- a) 205 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
- b) 245 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa; 2
- c) 120 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61- 135 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
- d) 5 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica non elettrici;
- e) 15 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica elettrici;
- f) 20 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica ad alimentazione esclusivamente elettrica.
La quota pari al 5% di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del DPCM 6 aprile 2022 è riservata complessivamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche o per le attività di car sharing o per le attività di autonoleggio con finalità commerciali
Per i veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, inoltre, l'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2020, n. 78 prevede che Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è riconosciuto nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024 alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026.
Allegati:
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Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024
Il MIT con un comunicato pubblicato sul proprio sito informa delle nuove tariffe autostradali in vigore dal 1 gennaio.
Nel dettaglio, il decreto interministeriale Mit e Mef ha stabilito gli adeguamenti dei pedaggi sulle autostrade italiane dal 1 gennaio 2024 in base a quanto previsto dal Decreto Milleproroghe.
Pedaggi autostradali: novità 2024
Il decreto Milleprorghe, in merito ai trasporti:
- ha differito al 30 marzo 2024 il termine per la presentazione, da parte delle società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente
- e ha prorogato, al 31 dicembre 2024, il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali.
In attesa degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all’indice d’inflazione (NADEF) per l’anno 2024, con decreto interpministeriale MEF/MIT.
Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l’aggiornamento dei PEF.
Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024
Il MIT nello stesso comunicato ha specificato che sulla rete di competenza di Autostrade per l’Italia, che conta circa 2.800 km di estensione, la variazione riconosciuta è stata del 1,51%, ampiamente inferiore al tasso d’inflazione corrente.
Ecco il prospetto delle variazioni riconosciute sulle tratte autostradali in concessione in vigore dal 1 gennaio.
Società
Situazione convenzionale
Var. % applicabile
Ativa
Concessione scaduta
0,00
Autostrade per l’Italia
Periodo regolatorio vigente
1,51
Autobrennero
Concessione scaduta
0,00
Brescia Padova
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Autovia Padana
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Salt – T. Autocisa (A15)
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Fiori – Tronco A10
Concessione scaduta
0,00
Autostrade Siciliane
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Alto Adriatico
Periodo regolatorio vigente
0,00
Serravalle Milano
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Tangenziale di Napoli
Periodo regolatorio vigente
0,76
Rav
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Salt (Ligure Toscano)
Concessione scaduta
0,00
Sat
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Salerno- Pompei -Napoli A3
Periodo regolatorio vigente
1,86
Satap – Tronco A4
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Satap – Tronco A21
Concessione scaduta
0,00
Sav
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Sitaf
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Fiori – Tronco A6
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Cav
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Strada dei Parchi
Subentro concessionario
0,00
Asti-Cuneo
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Pedemontana Lombarda
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
TEEM
Periodo regolatorio vigente
2,30
Brebemi
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
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