• Riforma fiscale

    Statuto del Contribuente: in vigore dal 18.01 le nuove norme

    Viene pubblicato in GU 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219/2023 con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.

    Le norme sono in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU del Decreto in oggetto.

    Ricordiamo che il Disegno di legge delega Fiscale pubblicato in GU n 189 del 14 agosto con l'art. 4 rubricato Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente ha previsto tra l'altro, la progressiva soppressione del Garante del contribuente con l'introduzione di un organo monocratico chiamato Garante Nazionale.

    Lo statuto del Contribuente: nuove norme in vigore dal 18 gennaio

    Lo Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 (nella attuale formulazione) insieme agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione rappresenta uno dei fondamentali riferimenti nell’ordinamento italiano per quanto riguarda i principi generali della normativa in materia tributaria 

    Nel testo dell’articolo 4 della delega al Governo in commento, viene definito “legge generale tributaria”.

    Lo Statuto del contribuente nella versione precedente a quella ora approvata col Dlgs n 219/2023 era composto da 21 articoli. 

    La più recente modificazione consisteva nell’aggiunta all’articolo 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) di un comma 5-bis concernente l’esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato.

    Vediamo le novità introdotte in attuazione dell'art 4 della Delega Fiscale e in vigore dal 18 gennaio 2024

    Nuovo Statuto del Contribuente: le novità sul contraddittorio preventivo

    Il Decreto legislativo, con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, viene modificato con alcune novità rispetto al testo approvato in esame preliminare.

    Tra le novità di rilievo quella sul contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili.

    In particolare, l’Amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di provvedimento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni, termine inderogabile per consentire allo stesso contribuente eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
    Se i sessanta giorni scadono successivamente al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza per l’emissione del provvedimento decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
    L’atto predisposto dopo il contraddittorio deve tenere in considerazione le osservazioni del contribuente e, per quelle non accolte l’Amministrazione è tenuta a motivarle.
    Il contraddittorio, infine, opera a prescindere dal fatto che ci sia stato l’accesso presso le sedi del contribuente o una semplice “indagine a tavolino”.

    Nuovo Statuto del Contribuente: sintesi delle altre novità

    Inoltre, in generale tra gli intenti della riforma vi è quello di valorizzare la vocazione delle disposizioni dello statuto quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell'ordinamento dell'UE e della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

    Inoltre, tra le novità si introduce la disciplina in tema di nullità estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.

    Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.

    Si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.

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    Concordato preventivo: salta il tetto del 10% ma rientra il contraddittorio

    Per chi si fosse perso le puntate precedenti, al centro delle cronache tributarie degli ultimi giorni è stato il Concordato preventivo biennale, quello strumento con il quale il Legislatore auspica di poter instaurare un diverso rapporto, più collaborativo, con i contribuenti titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.

    La prima versione del provvedimento che ha introdotto nel sistema tributario italiano il concordato preventivo biennale (per maggiori informazioni si può leggere l’articolo Concordato preventivo biennale per i forfettari: partenza nel 2024), a dispetto di alcuni dei propositi previsti dalla Legge delega di riforma fiscale (la Legge 111/2023), prevedeva dei criteri di accesso piuttosto restrittivi che, presumibilmente, ne avrebbero limitato la diffusione.

    Recentemente la Commissione finanze del Senato (a riguardo si può leggere l’articolo Le modifiche al concordato preventivo biennale) ha presentato al governo alcune proposte di modifica del provvedimento; le principali sono:

    • l’estensione della possibilità di accesso al concordato preventivo a tutte le imprese e i professionisti (anche a coloro che non hanno ottenuto un punteggio ISA inferiore a 8);
    • la possibilità di accettare il concordato, a regime dal 2025, entro la data del 15 ottobre (un termine più lungo da quello previsto in origine);
    • l’introduzione dell’obbligo, per l’Agenzia delle Entrate, nel formulare la proposta di concordato, di attenersi a un tetto del 10% di incremento dei ricavi, rispetto alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente presentata dal contribuente.

    Nella presentazione di queste proposte molta enfasi è stata portata sul fatto che lo strumento del concordato preventivo biennale era stato pensato per condurre a un nuovo modo di intendere i rapporti col fisco, mentre la rigidità della costruzione iniziale presumibilmente ne avrebbe impedito la diffusione.

    Tuttavia, il fatto che le queste proposte sono state avanzate sotto forma di osservazioni, e non di condizioni (per l’approvazione), ha aperto la strada alla possibilità di intavolare una discussione.

    Come recentemente pubblicato dal Sole 24 ore, sembra che sia stato raggiunto un compromesso tra le diverse posizioni.

    Infatti, se da un lato queste osservazioni avevano l’obiettivo di favorire la diffusione dello strumento ma scongiurando l’introduzione nel sistema italiano di una sorta di minimum tax, per contro molte sono state le critiche di eccessivo lassismo, specialmente in relazione al tetto del 10% di incremento dei ricavi, ipotizzato per l’elaborazione della proposta di concordato, che avrebbe potuto portare un probabile ed ingiustificato vantaggio fiscale, se non persino una sorta di condono preventivo, per i contribuenti non particolarmente affidabili (in base alle risultanze degli ISA).

    Sembra che finalmente la quadratura tra i diversi punti di vista sia arrivata e il provvedimento che istituisce il concordato preventivo biennale sarà modificato:

    • permettendo l’accesso a tutte le imprese e ai professionisti, senza limitazioni legate al punteggio ISA ottenuto;
    • la possibilità di accettare il concordato, a regime, entro la data del 15 ottobre di ogni anno;
    • prevedendo che la proposta di concordato preventivo, elaborata dall’Agenzia delle Entrate, dovrà sempre fare riferimento alle risultanze della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, ma senza un tetto prefissato del 10%; tuttavia, l’amministrazione finanziaria potrà anche elaborare una proposta difforme, rispetto alle risultanze della dichiarazione dell’anno precedente, ma, in questo caso, la difformità dovrà essere motivata e dovrà essere concessa al contribuente la possibilità di avviare un contraddittorio, prima della formulazione definitiva della proposta.

    A tutti gli effetti la soluzione prospettata potrebbe rappresentare un utile compromesso, specialmente alla luce del fatto che l’ipotesi di un contraddittorio semplificato con il contribuente era prevista nella formulazione originaria del progetto di concordato preventivo, poi saltata per le difficoltà pratiche derivanti da un contraddittorio su scala troppo ampia.

  • Riforma fiscale

    Interpelli a pagamento: il costo varia al variare del tipo di contribuente

    Viene pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219 del 30 dicembre 2023 in attuazione della Riforma Fiscale con modifiche allo statuto del contribuente.

    In particolare, in merito alle annunciate novità sugli interpelli a pagamento vediamo i dettagli dall'art 1 del Dlgs n 219.

    Riforma Fiscale: in arrivo 6 tipi di interpelli a pagamento

    Si prevede di modificare l'art 11 dello statuto del contribuente (Legge n 212/2000) prevedendo quanto segue.

    1.  Il  contribuente  può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una  risposta  riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

    1. a) applicazione delle disposizioni  tributarie,  quando  vi  sono condizioni   di   obiettiva   incertezza    sulla    loro    corretta interpretazione;
    2. b)  corretta  qualificazione  di  fattispecie  alla  luce   delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
    3. c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
    4. d)  disapplicazione   di   disposizioni   tributarie   che,   per contrastare comportamenti elusivi,  limitano  deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o  altre  posizioni  soggettive  del  contribuente altrimenti   ammesse   dall'ordinamento   tributario,   fornendo   la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti  elusivi non possono verificarsi;
    5. e) sussistenza delle condizioni  e  valutazione  della  idoneita' degli elementi probatori richiesti  dalla  legge  per  l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
    6. f) sussistenza delle condizioni  e  valutazione  della  idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini  dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917.

    L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 è riservato  ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e  ai  soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

    La presentazione dell'istanza di  interpello è  in  ogni  caso subordinata al versamento di un contributo,  destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione  sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della  particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

    Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di  obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi  o  risoluzioni,  la  soluzione  per  fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

    L'amministrazione finanziaria, ferma  la  facoltà di  chiedere documentazione integrativa da  produrre  secondo  le modalità e  i termini di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  24  settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze  di  interpello  nel termine  di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che e' obbligatorio chiedere  un parere  preventivo  ad altra amministrazione. 

    Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque  all'istanza  di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo e'  senz'altro  prorogato  al  primo  giorno  successivo  non festivo.  

    La  risposta,  scritta  e  motivata,  vincola  ogni organo dell'amministrazione  finanziaria  con  esclusivo  riferimento   alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non  e'  comunicata  al  contribuente  entro il  termine previsto,  il  silenzio  equivale  a condivisione  della   soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta  alla istanza di interpello si estendono ai  comportamenti  successivi  del contribuente riconducibili  alla fattispecie già  oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da  parte dell'amministrazione con valenza  esclusivamente  per  gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

    La presentazione della istanza di interpello  non  incide  sulle scadenze previste dalle norme tributarie  nè sulla decorrenza  dei termini di decadenza e non comporta interruzione  o  sospensione  dei termini di prescrizione.

    La risposta alla istanza di interpello non e' impugnabile.

    Le disposizioni  di  cui  all'articolo  32,  quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e all'articolo 52, quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione  nel  corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

    Rifroma fiscale: riepiloghiamo i principi generali per gli interpelli

    L’articolo 4 del Disegno di legge delega per la riforma fiscale, stabilisce che il Governo, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di interpello.

    Al fine di rivedere la disciplina degli interpelli, si prevede quanto segue:

    • si fissa come principio quello di promuovere la riduzione del ricorso all'istituto dell'interpello incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, creando una casistica delle fattispecie di abuso tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
    • i provvedimenti interpretativi di cui sopra siano elaborati anche a seguito di interlocuzioni con ordini professionali, con enti di categoria e con altri soggetti;
    • si indica come principio di delega quello di rafforzare i divieti di presentazione degli interpelli, che saranno ammessi solo per questioni che non trovano soluzione nei documenti interpretativi emanati;
    • si fissa come principio applicabile alle persone fisiche e ai contribuenti di minori dimensioni, la limitazione dell’interpello ai casi nei quali non sia possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida;
    • il Governo debba subordinare la presentazione di interpelli al versamento di un contributo. Il gettito derivante dai versamenti in esame è espressamente destinato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali.
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    Residenza fiscale: cosa prevede il Dlgs Fiscalità Internazionale

    Il Governo nella seduta del Cdm di ieri 19 dicembre ha approvato, in via definitiva il Dlgs di Fiscalità internazionale con le novità sulla residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche.

    Ricordiamo, che la Delega al Governo per la riforma è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n 189 del 14 agosto ed è entrata in vigore il giorno 29 dello stesso mese.

    Il Decreto legislativo sulla fiscalità internazionale reca una prima attuazione delle novità previste in tema appunto, di Residenza fiscale.

    Va ricordato che, il concetto di residenza fiscale, rileva nella corretta determinazione della potestà impositiva. 

    I soggetti fiscalmente residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR). 

    Va evidenziato che, per quanto riguarda la residenza fiscale delle società e degli enti rispetto allo schema di DLgs. si interviene sull’art. 5 comma 3 del TUIR, al fine di prevedere i medesimi requisiti anche per le società di persone.

    Residenza fiscale persone fisiche: cosa prevede il Dlgs attuativo

    Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che: il comma 2 dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”.

    Pertanto per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. 

    Resta fermo il criterio civilistico della residenza. 

    Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi.

    Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

    Residenza fiscale persone giuridiche: cosa prevede il Dlgs attuativo 

    Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che:

    • per le persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell'oggetto principale che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:
      • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
      • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

    Residenza fiscale: i criteri generali della Legge delega di Riforma Fiscale

    Con l'art 3 lettera c) viene specificato che la riforma dovrà garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale: delle persone fisiche, delle società  degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione  in modo da rendere coerente il criterio della residenza fiscale con:

    • la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, 
    • nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. La normativa in materia di stabile organizzazione fa riferimento al nuovo articolo 162, comma 2, lettera f-bis) del TUIR (introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).

    Viene precisato che, con riferimento alla residenza fiscale:

    1. dovrà altresì essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all'esecuzione della prestazione lavorativa  in modalità agile. (In proposito leggi gli ultimi chiarimenti delle Entrate relativi alla Circolare n 25 del 18 agosto)
    2. e dovrà essere previsto il coordinamento con i regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ossia il regime agevolato sui redditi da lavoro dei cosiddetti “impatriati” (legge 147/2015) che ha la durata di cinque anni a partire dal trasferimento della residenza.
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    Riforma fiscale: la società a ristretta base partecipativa

    Il legislatore fiscale non ha mai distinto le società di capitali in base al numero dei soci partecipanti alla compagine sociale; nonostante ciò, per iniziativa di giurisprudenza e prassi, nella pratica vige un sistema di sfavore per le società a ristretta base partecipativa.

    Nelle società di capitali partecipate da un numero esiguo di soci, molto spesso questi assumono l’incarico di amministratori e, anche quando così non è, comunque partecipano attivamente alle scelte della società, pure da semplici soci di capitale.

    Partendo da questa considerazione, giurisprudenza e prassi, per le società caratterizzate da ristretta base partecipativa, hanno costruito un sistema di presunzioni, in base alle quali:

    • eventuali minori costi o maggiori ricavi contestati alla società vengono considerati come nuovi redditi per l’impresa;
    • questi redditi si considerano anche elargiti ai soci, con tutte le conseguenze fiscali che derivano da ciò.

    Molte sono state le critiche a questo sistema di presunzioni, partendo dalla constatazione che un tale sistema di sfavore non origina dall’ordinamento, passando per l’indeterminatezza che caratterizza il perimetro di queste riprese fiscali.

    La notizia è che la Legge delega fiscale tratta esplicitamente la questione: così facendo ne definisce i contorni, e l’inserisce nell’ordinamento fiscale.

    La motivazione del legislatore è esplicita: “assicurare la certezza del diritto”, in risposta al fatto che l’attuale sistema di presunzioni presenta dei contorni molto fumosi.

    Il dubbio è se questa disciplina di sfavore, specifica per le piccole società di capitali, costituirà un ulteriore ostacolo per le aggregazioni societarie oppure no.

    In ogni caso, l’articolo 17 della Legge delega fiscale prevede “la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci”.

    In attesa dell’attuazione della delega, da cui discenderanno maggiori dettagli, è già possibile dedurre che il legislatore:

    • prevederà, per norma, le situazioni specifiche in cui sarà lecito presumere che il maggior reddito accertato alla società potrà essere considerato anche distribuito ai soci;
    • che ciò potrà essere presunto solo per le società a ristretta base partecipativa;
    • che potranno essere considerati come distribuiti ai soci solo componenti reddituali positivi non contabilizzati e componenti negativi inesistenti;
    • che questi maggiori valori reddituali dovranno essere accertati in base ad elementi certi e precisi;
    • che il reddito imputato ai soci sarà considerato reddito finanziario da partecipazione (l’utilizzo dell’espressione generica “reddito finanziario”, in questa situazione, possibilmente dipende dal fatto che i redditi di questa natura verranno riorganizzati dalla riforma).

    In definitiva, quindi, il legislatore recepisce la disciplina fiscale di sfavore nei confronti delle società a ristretta base partecipativa, ma ne delineerà regole, limiti e perimetro.

    La tipizzazione del fenomeno permetterà di regolarlo chiaramente, per cui l’obiettivo dichiarato di tutelare la certezza del diritto possibilmente sarà raggiunto; ma molto dipenderà dalla definizione degli “elementi certi e precisi”.  

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    Riforma fiscale 2023: le novità per le Dogane

    L’articolo 11 della legge delega fiscale n 111/2923, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2023 , reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso:

    • il riassetto del quadro normativo in materia doganale;
    • il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali;
    • un migliore coordinamento tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli; il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione; (per approfondimenti leggi anche: S.U.D.o.C.o.: cosa c'è da sapere)
    • la revisione dell’istituto della controversia doganale.

    Come specificato anche dal dossier di accompagnamento alla riforma, si ricorda che la normativa doganale nazionale è attualmente contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973 e in altri provvedimenti di rango primario (decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e legge 17 luglio 1942, n. 907) pertanto i provvedimenti normativi appaiono obsoleti e, in buona parte (specie per quanto attiene al predetto TULD), non più applicabili tenuto conto dell’evoluzione del diritto unionale in materia doganale.

    Al fine di attualizzare le norme di riferimento il Governo dovrà:

    • completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, allo scopo di incrementare e migliorare l’offerta di servizi per gli utenti,
    • accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le Autorità doganali (di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 del Codice doganale dell’Unione: e amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali) e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli,
    • riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Il predetto decreto legislativo n. 374/1990, in sintesi, ha inteso riordinare gli istituti doganali e procedere alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, delle procedure di immissione in libera pratica delle merci e delle procedure di esportazione delle merci comunitarie,
    • revisionare l’istituto della controversia doganale, di cui al Titolo II, Capo IV, del D.P.R. n. 43 del 1973, in considerazione – come chiarito dal Governo – della necessità di procedere al suo coordinamento con gli altri rimedi esperibili in sede di accertamento del tributo dovuto.
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    Fisco più semplice e snello: ambizioni della riforma fiscale

    In data 15 marzo il Governo ha approvato il DDL fiscale con norme volte a razionalizzare e semplificare il sistema tributario.

    Fisco più semplice e snello: le ambizioni della riforma fiscale

    Con l'art 16  rubricato "Procedimenti dell’Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti" si prevedono una serie di semplificazioni, volte a snellire il rapporto tra Fisco e contribuenti.

    In particolare, per ridurre gli oneri amministrativi associati agli obblighi fiscali, il Governo favorisce l’adempimento spontaneo e la c.d. tax compliance creando un sistema più efficiente e trasparente. 

    A tal fine, la norma promuove l’utilizzo di nuove tecnologie che consentano di addivenire ad un significativo alleggerimento degli obblighi fiscali a carico della collettività. 

    Si mira al superamento dell’attuale sistema di riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali che avviene, ad oggi, attraverso i c.d. indici sintetici di affidabilità (ISA) introdotti per la prima volta con decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    Inoltre, in considerazione della moltitudine di adempimenti tributari vigenti durante l’anno,  si prospetta un’opportuna razionalizzazione dei termini dichiarativi e di versamento. 

    Pertanto, si presterà particolare attenzione a quelli scadenti nel mese di agosto, in modo da non gravare i contribuenti di un carico eccessivo di obblighi fiscali durante il periodo estivo. 

    Sempre in tale ottica, si prevede che lievi irregolarità, ovvero errori di limitata entità commessi dai contribuenti, non comportino l’automatica decadenza dal godimento dei benefici fiscali.

    Ulteriore passo fondamentale verso un sistema fiscale più trasparente, equo e accessibile a tutti andrà ricercato nella semplificazione della documentazione necessaria all’assolvimento degli obblighi dichiarativi e di versamento. 

    Per il raggiungimento di tale obiettivo, il Governo dovrà mettere i contribuenti nelle condizioni di avere sempre a disposizione e con congruo anticipo, rispetto all’adempimento al quale si riferiscono, tutta la modulistica necessaria per adempiere agli obblighi fiscali in modo corretto e tempestivo, senza dover cercare formulari o modelli in un sistema disorganizzato e complesso. 

    Con decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. "decreto semplificazioni") è stata introdotta, per la prima volta, la dichiarazione dei redditi precompilata.

    L’esperienza, estesa nel 2023 anche alle partite Iva, ha rappresentato, in questi anni, un’importante opportunità di semplificazione degli adempimenti degli obblighi fiscali. 

    In tale ottica il legislatore delega il Governo a estendere l’utilizzo della precompilata attraverso l’attuazione di premi e incentivi che motivino i contribuenti all’utilizzo di tale fondamentale strumento di compliance

    Tale opportunità dovrà essere perseguita soprattutto nei confronti di soggetti con minore attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici, migliorando l’accesso ai servizi telematici. 

    Al fine di sollevare i contribuenti da richieste di controllo che potrebbero risultare eccessivamente gravose, si introduce, quale misura di alleggerimento degli oneri fiscali, la sospensione nei mesi di agosto e dicembre di ogni anno degli invii di comunicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

    La disposizione estende la sospensione in discorso anche alle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie.

    Inoltre, si attribuisce al Governo il compito di estendere la disciplina della sospensione feriale alle risposte alle istanze di interpello rese dall’Agenzia delle entrate, allo scopo di uniformare, sotto tale profilo, la disciplina in materia di interpello a quella in materia di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

    Tenuto conto della differenza attualmente esistente tra tassi debitori e creditori e della disomogeneità della disciplina in materia di interessi, si delega il Governo a individuare principi e criteri direttivi che ne consentano l’armonizzazione.

    Leggi anche Il Fisco che verrà: equità orizzontale per l'IRPEF e possibile riduzione IRES per tutti i dettagli sulle "nuove" imposte in arrivo con la riforma fiscale.

  • Riforma fiscale

    Il Fisco che verrà: equità orizzontale per l’IRPEF e possibile riduzione IRES

    Durante il Consiglio dei Ministri n 25 di ieri 15 marzo è stato approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.

    Viene specificato che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato e emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.

    Vediamo una sintesi delle novità in arrivo dal comunicato stampa dello stesso Governo.

    Scarica qui la bozza del DDL di legge

    Riforma fiscale: le novità sull'IRPEF

    Si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso:

    • l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
    • il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
    • la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
    • l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
    • la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

    Riforma fiscale: le novità sull'IRES

    La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

    • una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
    • gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

    La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha l’evidente scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

    Riforma fiscale: le novità sull'IVA

    Per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione; la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote; la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

    Riforma fiscale: le novità sull'IRAP

    Si dispone una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

    Riforma fiscale: le novità sullo Statuto del Contribuente

    Si rivede lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.

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