• Riforma fiscale

    Pagamenti rateali imposte 2024: che novità ci sono

    L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 9 del 2 maggio detta le istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale. 

    Le stesse Entrate specificano che tra le novità chiarite con la circolare vi sono:

    • stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre, 
    • nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti.

    In particolare, la Circolare n 9 è suddivisa in quattro paragrafi dedicati a:

    • semplificazioni relative al pagamento dei tributi,
    • razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, 
    • potenziamento dei servizi digitali,
    • periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti. 

    Pagamenti rateali imposte: il nuovo calendario ADE

    L’articolo 8 del decreto Adempimenti apporta modifiche alla previsione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che conferisce a tutti i contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita IVA e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS – la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.

    In forza dell’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, il contribuente può versare in rate mensili di pari importo – con la maggiorazione degli interessi del 4 per cento annuo per le rate successive alla prima, decorrenti dal mese di scadenza previsto dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 – le «somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto». 

    A decorrere dal versamento «delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023», pertanto, la novella normativa interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo

    • il differimento – dal mese di novembre al 16 dicembre – del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto; 
    • l’individuazione, per tutti i contribuenti, di un’unica data di scadenza – corrispondente al giorno 16 di ogni mese – entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. 

    In applicazione del nuovo disposto normativo, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento

    A tal fine, si ritiene che rilevi la compilazione, all’interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto. 

    Con la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, inoltre, viene stabilito che le rate mensili – di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi – siano versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese, purché il piano di rateazione si completi entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all’anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito. 

    Per effetto della novella, pertanto, il contribuente che intende rateizzare i versamenti: 

    • 1) determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre; 
    • 2) suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto 1); 
    • 3) versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001;
    • 4) versa le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre. 

    Si riportano, a titolo esemplificativo, le scadenze relative al piano di rateazione di una persona fisica che intende rateizzare l’ammontare del saldo IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2024 e relativa al periodo d’imposta 2023. 

    ESEMPIO di nuovo calendario rateale dopo riforma fiscale

    Ipotizzando che il contribuente intenda ripartire l’onere fiscale nel numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze: 

    • la prima rata, entro il 1° luglio 2024; 
    • la seconda rata, entro il 16 luglio 2024; 
    • la terza rata, entro il 20 agosto 2024;
    • la quarta rata, entro il 16 settembre 2024;
    • la quinta rata, entro il 16 ottobre 2024; 
    • la sesta rata, entro il 18 novembre 2024;
    • la settima e ultima rata, entro il 16 dicembre 2024.

    Versamenti minimi IVA da 100 euro

    La circolare chiarisce inoltre che l'articolo 9 del decreto Adempimenti, con i commi da 1 a 5, semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti d’imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo

    Tali previsioni, in particolare, ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento:

    • alla liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (commi da 1a 3);
    • alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (commi 4 e 5).

    I commi 1 e 2 stabiliscono, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, l’innalzamento a 100 euro – in luogo del

    previgente limite di 25,82 euro – dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta

    che deve essere versato. 

    Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente.
    La novità prevede, inoltre, che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

    In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’IVA, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati.
    Tali modifiche, per effetto di quanto previsto al comma 3, «si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024».

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654, pertanto, sono state modificate, anche al fine di recepire la disposizione in commento20, le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

    L'agenzia fornisce anche un esempio esemplificativo, vediamolo.

    Si ipotizza il caso di un soggetto passivo IVA c.d. “mensile”, dalla cui liquidazione IVA dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro.

    Tale soggetto, per effetto della novità introdotta dalla disposizione in esame, potrà versare l’importo dell’IVA periodica dovuta di gennaio, in quanto inferiore a 100 euro, congiuntamente all’importo dovuto di febbraio, marzo e aprile, al più tardi entro il 16 maggio 2024, per un importo complessivo pari a 130 euro; ciò in quanto il cumulo con l’IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Dichiarazioni fiscali 2024: l’Agenzia pubblica il nuovo calendario

    La Circolare n 8/2024 del giorno 11 aprile contiene chiarimenti sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale avviatasi lo scorso anno e ancora in atto.

    In particolare, sul tema dei dichiarativi con il Dlgs Semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9/2024 di prima applicazione della riforma fiscale (DL n 111/2023) si prevede, tra le altre novità, l'anticipazione dal 30 novembre al 30 settembre dell'invio della dichiarazione dei redditi.

    La Delega Fiscale con l'art 16 ha stabilito criteri per riformare gli adempimenti tributari e razionalizzare gli obblighi dichiarativi, riducendo gli adempimenti e rendendo più sostenibile il compito dei contribuenti.

    A tal fine in tema di dichiarazioni fiscali, l’art. 11 del Decreto legislativo modificando l’art 2 del DPR 322/98, interviene sui termini di presentazione, vediamo il nuovo calendario pubblicato nella Circolare n 8.

    Dichiarazioni fiscali 2024: le novità della Riforma Fiscale

    La Circolare n 8 contiene un riepilogo delle principali scadenze dei dichiarativi 2024.

    Viene ricordato che l’articolo 11 del decreto Adempimenti interviene sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di: 

    • imposte sui redditi,
    • imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), 
    • nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta. 

    Sui medesimi termini è intervenuto successivamente l’articolo 38 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. 

    In particolare, le novità ridefiniscono alcuni di tali termini, con la finalità di anticipare: 

    • il controllo sulle dichiarazioni presentate e, conseguentemente, l’erogazione di eventuali rimborsi richiesti nel modello dichiarativo; 
    • i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni “precompilate”;
    • la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    In forza del combinato disposto delle norme citate, mutano, infatti, i termini di presentazione delle dichiarazioni relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, da presentare nel 2024, e successivi. 

    Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2 maggio 2024, il legislatore, con il comma 2 dell’articolo 11 del decreto Adempimenti, ha stabilito che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti.

    Si precisa, a tal fine, che, per data che «scade successivamente alla data del 2 maggio 2024», si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento.

    A titolo esemplificativo, la circolare indica che, una società di capitali, con periodo d’imposta 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, è tenuta a presentare la relativa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP entro il 31 maggio 2024, in quanto ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 

    Dichiarazioni fiscali: l'Agenzia pubblica il nuovo calendario

    Come stabilito dal comma 1 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello “REDDITI”) e IRAP sono, invece, posticipati rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto Adempimenti: 

    • al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; 
    • al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. 

    Esclusivamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sono fissati, dal comma 273 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024:

    • tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a. (lettera a);
    • tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (lettera a); 
    • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (lettera b).

    A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati “a regime” secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti

    In particolare, per effetto di quanto disposto all’articolo 11, comma 3, lettera a), i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP, richiamati all’articolo 2, commi 1 e 2, del DPR n. 322 del 1998, vengono così ridefiniti:

    • tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.; 
    • tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; 
    • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 202476 e all’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti, i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni (modello 770) dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 178, del DPR n. 322 del 1998 sono così ridefiniti:
      • per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre del 2025;
      • a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.

    Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del modello 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre. 

    Per maggior chiarezza espositiva si legga la tabella qui evidenziata.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Decreto Giochi 2024: i giochi a distanza con vincita in denaro

    Il Decreto Legislativo n 41/2024 pubblicato in GU n 78 del 3 aprile,  come previsto dall'art 15 della Legge n. 111/2023 Delega Fiscale, avvia il riordino dei giochi pubblici ammessi in Italia. 

    Il Dlgs individua le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, previa concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'esercizio e la raccolta a distanza. 

    La concessione è assegnata tramite gara pubblica, per la durata massima di nove anni e senza rinnovo.

    Il modello di domanda di partecipazione è disponibile sul sito delle Dogane. 

    Il decreto disciplina i requisiti specifici per partecipare alle gare, le categorie ammesse e gli impegni da rispettare secondo l’accordo sottoscritto con l’Amministrazione per l’attribuzione della concessione. 

    L’adeguamento alle novità normative sarà attuato con appositi regolamenti, fino ad allora restano applicabili le modalità vigenti prima dell’entrata in vigore del Dlgs in esame.

    Tra gli scopi della revisione della disciplina dei Giochi, c’è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore prevedendo ogni modalità che possa generare disturbi patologici o forme di gioco d’azzardo patologico. 

    Infine il decreto, per il contrasto al gioco illegale, Adm e Guardia di finanza dovranno redigere e pubblicare sui loro portali istituzionali la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco e dei siti inibiti perché volti a fornire un’offerta di gioco illegale.

    Decreto Giochi 2024: i giochi a distanza con vincita in denaro

    L’articolo 6 reca la disciplina dell’esercizio e della raccolta dei giochi pubblici a distanza, con vincita in denaro, e del relativo sistema concessorio. 

    In particolare la norma individua:

    • le tipologie di giochi rientranti nella disciplina, 
    • i requisiti e gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti partecipanti alla gara pubblica di concessione, 
    • disciplina l’istruttoria della domanda di partecipazione 
    • nonché le condizioni minime che deve presentare il contratto di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore predisposto dal concessionario. 

    Le tipologie di gioco che rientrano nella disciplina dei giochi pubblici a distanza sono di seguito elencate.

    Si ricorda che in base alla definizione di cui alla lettera e) dell’articolo 2 del medesimo decreto in commento per gioco pubblico a distanza si intendono le tipologie di gioco, anche di abilità, con vincita in denaro disciplinate con regolamento, per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui raccolta il concessionario è legittimato sulla base della propria concessione e che lo stesso può raccogliere esclusivamente con le modalità a distanza individuate e definite nel contratto accessivo alla concessione. 

    La norma prevede che le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, l’esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti: 

    • a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
    • b) concorsi pronostici sportivi e ippici; 
    • c) giochi di ippica nazionale; 
    • d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo ed in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa; 
    • e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; 
    • f) bingo; g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
    • h) giochi numerici a quota fissa; 
    • i) lotterie ad estrazione istantanea o differita; 
    • j) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento. 

    Si ricorda che sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è possibile consultare l’elenco degli attuali concessionari autorizzati all’esercizio del gioco a distanza.

    La disciplina dei giochi è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. 

    Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti emanati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto. 

    Per una sintetica indicazione della disciplina vigente in materia di giochi, si veda il sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, “Guida normativa dei giochi”

    Si prevede che l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, all’esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo. 

    Si dispone che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g), h) e i), (giochi numerici a totalizzatore nazionale; giochi numerici a quota fissa; lotterie ad estrazione istantanea o differita) sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo. 

    La raccolta a distanza dei giochi di cui al precedente periodo è altresì consentita, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, ai concessionari di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione ne diano licenza contrattualizzandone altresì il relativo aggio, comunque non inferiore all’otto per cento ovvero a quello dagli stessi riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.

  • Riforma fiscale

    Riforma dei Giochi: novità 2024 per rivenditori di monopoli e punti di ricarica

    Viene pubblicato in GU n 78 del 3 aprile il Decreto legislativo n 41 del 25 marzo con la disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi a partire da quelli a distanza (art 15 della Legge n 111/2023 Riforma Fiscale).

    Il testo contiene 26 articoli ed entra in vigore da oggi 4 aprile.

    Riforma dei Giochi: le novità della Riforma fiscale

    La Legge n. 111/2023  conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio e si prevedono princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.

    Nel dettaglio, viene data specifica attenzione, tra l’altro:

    • alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo, 
    • alla dislocazione territoriale degli esercizi, 
    • ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, 
    • alla crisi del rapporto concessorio, 
    • alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi,
    • al prelievo erariale, 
    • alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, 
    • alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi, 
    • alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento. 

    Viene precisato che si rinvia inoltre a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di un programma di contrasto al gioco illegale e si prevede la presentazione alle Camera di una relazione annuale del Ministro dell’economia e delle finanze sul settore del gioco pubblico.

    Riforma dei Giochi: novità per i punti vendita di ricarica

    Con l'art 13 si prevede che l'Agenzia istituisce e tiene l'albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di  rivendite, ordinarie o  speciali, di generi di  monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici,  nonchè dei  soggetti che  esercitano attivita' di punti vendita ricariche titolari di  autorizzazione  ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in  forza  di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo  di  mandato  in  esclusiva, all'esercizio delle  predette attività a fronte della corresponsione  del compenso del punto vendita ricariche
    L'iscrizione all'albo è subordinata al pagamento preventivo all'Agenzia di un  importo annuale pari a  euro 100.  

    Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz'altro la decadenza dall'iscrizione all'albo.
    L'iscrizione all'albo è presupposto e condizione necessaria  ed essenziale  per  lo  svolgimento  dell'attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un  qualunque  prelievo  delle somme giacenti sul conto di gioco  e del pagamento delle vincite. 

    L'attività del punto vendita ricariche non può essere svolta senza l'affissione, all'esterno dell'esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa  di  specifico  riconoscimento  e  individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto del direttore dell'Agenzia.
     Lo schema di contratto per il punto vendita di ricariche adottato dal concessionario è trasmesso all'Agenzia per la verifica della conformità dei  relativi contenuti alle disposizioni di legge.
     Gli esercenti l'attività di punto vendita ricariche  effettuano operazioni di ricarica del conto di gioco on line  esclusivamente su richiesta del relativo titolare,  procedendo  a  tal  fine  alla  sua identificazione e alla  verifica  dell'identita'  di  chi  chiede la ricarica presso il punto vendita. 

    Tenuto conto di  quanto  previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre  2007, n. 231, la ricarica del conto di gioco on  line  presso  il  punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a  garantire la tracciabilità dei  flussi  finanziari,  gia' in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest'ultimo già validati per l'effettuazione delle  operazioni sul conto di gioco. 

    Fermo quanto  previsto  al  primo  periodo,  le operazioni di ricarica effettuate presso i  punti  vendita  ricariche sono consentite, nel limite  complessivo  settimanale  di  100  euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo.

    Il rispetto del limite è garantito dal concessionario mediante apposite misure  sul sistema informatico  utilizzato  dai  punti vendita  ricariche  per l'effettuazione delle ricariche e, per  gli adempimenti  di  cui  al presente comma a carico degli esercenti l'attivita' di punto  vendita ricariche, trova applicazione l'articolo 64 del  decreto  legislativo n. 231 del 2007.

     

  • Riforma fiscale

    Decreto Sanzioni tributarie: il CNDCEC in audizione in Parlamento

    Con un comunicato, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il CNDCEC informa della audizione parlamentare del 27 marzo sullo “Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario approvato in via preliminare lo scorso 21 febbraio.

    Il decreto è al vaglio delle commissioni tecniche, ma i commercialisti continuano il confronto con lo stato sulla riforma fiscale.

    Il tesoriere del Consiglio nazionale, Salvatore Regalbuto, durante l'audizione ha evidenziato apprezzamento degli addetti ai lavori specificando che: Il decreto sanzioni risponde all’esigenza, fortemente sentita da tutti gli operatori e rilevata anche dalla giurisprudenza unionale, di avviare il percorso di avvicinamento della nostra legislazione a quella degli altri Stati membri, che hanno livelli sanzionatori molto più contenuti rispetto ai nostri. Un’impostazione che condividiamo in pieno, anche se riteniamo vadano evidenziati alcuni aspetti di criticità sui quali occorrerà intervenire per la migliore e più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma fiscale”.

    Decreto Sanzioni tributarie: le criticità secondo i commercialisti

    Durante l'audizione lo stesso Regalbuto ha sottolineato come “le norme che prevedono l’applicazione delle sanzioni accessorie appaiono oltremodo penalizzanti nei confronti dei contribuenti che non accettano la proposta di concordato preventivo biennale o che decadono da detto istituto o dal regime dell’adempimento collaborativo”. 

    Sanzioni accessorie tra le quali vi è anche la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa. 

    A tal proposito ha affermato che: “Soprattutto nel caso di non accettazione della proposta la previsione rischia di tramutarsi in una indebita pressione all’accettazione della proposta medesima, in un contesto in cui, tenuto conto della volontarietà dell’adesione, il contribuente dovrebbe essere invece lasciato libero nella sua decisione”.

    Il rappresentante dei commercialisti ha anche affermato che “il decreto legislativo, a proposito della definizione agevolata delle sanzioni, non prevede la possibilità che la definizione possa avvenire in forma rateale analogamente a quanto previsto per tutti gli altri istituti deflativi del contenzioso, quali, ad esempio, l’accertamento con adesione ovvero l’acquiescenza all’atto impositivo. Di fatto si tratta di una assoluta anomalia del sistema che sarebbe opportuno rimuovere”.

    Tra le richieste dei dottori commercialisti anche quelle di una più puntuale distinzione tra le nozioni di credito d’imposta non spettante e inesistente, di una mitigazione del regime sanzionatorio per le violazioni in materia di monitoraggio degli investimenti delle attività detenute all’estero e la previsione dell’applicabilità del principio del favor rei anche per le sanzioni amministrative e non solo per quelle penali.

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: le date da ricordare

    Atteso a breve in GU il Decreto Legislativo contenente la disciplina definitiva del Concordato preventivo biennale che ha subito diversi cambiamenti dalla prima versione approvata dal Governo nel mese di novembre scorso.

    Sinteticamente ricordiamo che, l'istituto del concordato preventivo biennale ruota attorno alla proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati in base alla quale è fissato il reddito rilevante ai fini Irpef e irap per i periodi di imposta 2024 e 2025.

    Eccezioni previste per i forfettari, per approfondire leggi anche: Concordato preventivo biennale anche per i forfettari: partenza nel 2024. 

    Attenzione però al fatto che, per dare concreta attuazione all'istituto, per tutti i contribuenti che vorranno aderirvi, saranno necessari, oltre alla pubblicazione in GU del Dlgs di riferimento, anche dei provvedimento attuativi di MEF e Agenzia delle entrate.

    Concordato preventivo biennale: i decreti attuativi dell'istituto

    In dettaglio, per dare attuazione al Concordato preventivo biennale saranno necessari, oltre alla pubblicazione in GU del Dlgs definitivo, anche:

    • un provvedimento che dovrà fissare i dati da comunicare telematicamente al Fisco ai fini della formulazione della proposta di concordato;
    • un decreto del MEF che fisserà la metodologia di base per il calcolo dei redditi concordati;
    • un decreto del MEF, con l'elenco delle circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile disapplicare il concordato preventivo biennale.

    I dati richiesti al contribuente, da aggiungere a quelli già in possesso del Fisco,  costituiscono una parte dei dati utili ai fini della proposta concordataria, essi andranno comunicati attraverso una piattaforma informatica apposita, avviando così la procedura dell'accordo. per ciò che recita l'attuale norma la piattaforma, per il primo anno di applicazione delle novità concordatarie, verrà messa a disposizione entro il 15 giugno 2024 .

    Concordato preventivo biennale: le date da ricordare

    Riepilogando, pertanto, ai fini del concordato preventivo biennali, occorre tenere a mente un preciso calendario fiscale con le seguenti due date:

    • 15 giugno 2024, data di messa a disposizione della piattaforma informatica per invio dati del contribuente;
    • 15 ottobre 2024, data ultima per accettare la proposta formulata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Attenzione al fatto che per il 2024 tale termine coincide con quello relativo alla presentazione dei modelli redditi 2024 anno d’imposta 2023).

    E' bene ricordare inoltre che le scadenze 2024 del concordato dovranno anche fare i conti con l'anticipazione, dal 30 novembre al 30 settembre, della dichiarazione fiscale 2024 prevista dal decreto sulle semplificazioni fiscali.

    Leggi anche: Dichiarazione fiscali: tutte al 30 settembre)

    In definitiva, malgrado i cospicui lavori su questo istituto, viste anche le perplessità sulla sua concreta attuazione, espresse dagli addetti ai lavori, il calendario risulta particolarmente stringente e pertanto problematico, innanzitutto perché per una attenta valutazione della proposta del Fisco da parte del contribuente servirebbe più tempo.

    Si resta in attesa della pubblicazione delle norme definitive.

  • Riforma fiscale

    Adempimento collaborativo: chiarimenti per il regime opzionale

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto a quesiti durante il forum online dei commercialisti organizzato dalla Testata ItaliaOggi in data 29 gennaio.

    Tra gli altri chiarimenti ha risposto ad un quesito sull'adempimento collaborativo.

    Ricordiamo che l'adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

    Per le novità 2024 leggi anche: Adempimento collaborativo: le novità 2024.

    Vediamo il dettaglio del chiarimento ADE sul regime opzionale di misurazione del rischio fiscale introdotto per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire all'adempimento collaborativo.

    Adempimento collaborativo: requisiti oggettivi

    Il quesito posto evidenzia che, per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire all'adempimento collaborativo è possibile applicare un regime opzionale di misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, con apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate. 

    Il dubbio riguarda la certificazione del professionista qualificato prevista per il regime ordinario.

    Si chiede se si conferma o si esclude l'obbligo della certificazione di cui all'art 4 comma 1-bis, del Dlgs n. 128 del 2015 da parte dei soggetti che aderiscono al regime opzionale previsto dall'art. 7-bis del medesimo decreto legislativo.
    Le Entrate specificano che il nuovo art 7 bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introdotto con l'art 1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 introduce un Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
    In particolare, la suddetta disposizione prevede che: «I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate».
    Il comma 1-bis del richiamato articolo 4 stabilisce che: «Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili».
    Pertanto, conclude l'agenzia l'espresso rinvio all'articolo 4, contenuto nell'articolo 7-bis, conferma che il sistema di controllo del rischio fiscale debba avere, anche per i soggetti che aderiscono al regime in via opzionale, tutte le caratteristiche ivi prescritte, inclusa la certificazione da parte di un professionista indipendente qualificato.

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo: salta il tetto del 10% ma rientra il contraddittorio

    Per chi si fosse perso le puntate precedenti, al centro delle cronache tributarie degli ultimi giorni è stato il Concordato preventivo biennale, quello strumento con il quale il Legislatore auspica di poter instaurare un diverso rapporto, più collaborativo, con i contribuenti titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.

    La prima versione del provvedimento che ha introdotto nel sistema tributario italiano il concordato preventivo biennale (per maggiori informazioni si può leggere l’articolo Concordato preventivo biennale per i forfettari: partenza nel 2024), a dispetto di alcuni dei propositi previsti dalla Legge delega di riforma fiscale (la Legge 111/2023), prevedeva dei criteri di accesso piuttosto restrittivi che, presumibilmente, ne avrebbero limitato la diffusione.

    Recentemente la Commissione finanze del Senato (a riguardo si può leggere l’articolo Le modifiche al concordato preventivo biennale) ha presentato al governo alcune proposte di modifica del provvedimento; le principali sono:

    • l’estensione della possibilità di accesso al concordato preventivo a tutte le imprese e i professionisti (anche a coloro che non hanno ottenuto un punteggio ISA inferiore a 8);
    • la possibilità di accettare il concordato, a regime dal 2025, entro la data del 15 ottobre (un termine più lungo da quello previsto in origine);
    • l’introduzione dell’obbligo, per l’Agenzia delle Entrate, nel formulare la proposta di concordato, di attenersi a un tetto del 10% di incremento dei ricavi, rispetto alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente presentata dal contribuente.

    Nella presentazione di queste proposte molta enfasi è stata portata sul fatto che lo strumento del concordato preventivo biennale era stato pensato per condurre a un nuovo modo di intendere i rapporti col fisco, mentre la rigidità della costruzione iniziale presumibilmente ne avrebbe impedito la diffusione.

    Tuttavia, il fatto che le queste proposte sono state avanzate sotto forma di osservazioni, e non di condizioni (per l’approvazione), ha aperto la strada alla possibilità di intavolare una discussione.

    Come recentemente pubblicato dal Sole 24 ore, sembra che sia stato raggiunto un compromesso tra le diverse posizioni.

    Infatti, se da un lato queste osservazioni avevano l’obiettivo di favorire la diffusione dello strumento ma scongiurando l’introduzione nel sistema italiano di una sorta di minimum tax, per contro molte sono state le critiche di eccessivo lassismo, specialmente in relazione al tetto del 10% di incremento dei ricavi, ipotizzato per l’elaborazione della proposta di concordato, che avrebbe potuto portare un probabile ed ingiustificato vantaggio fiscale, se non persino una sorta di condono preventivo, per i contribuenti non particolarmente affidabili (in base alle risultanze degli ISA).

    Sembra che finalmente la quadratura tra i diversi punti di vista sia arrivata e il provvedimento che istituisce il concordato preventivo biennale sarà modificato:

    • permettendo l’accesso a tutte le imprese e ai professionisti, senza limitazioni legate al punteggio ISA ottenuto;
    • la possibilità di accettare il concordato, a regime, entro la data del 15 ottobre di ogni anno;
    • prevedendo che la proposta di concordato preventivo, elaborata dall’Agenzia delle Entrate, dovrà sempre fare riferimento alle risultanze della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, ma senza un tetto prefissato del 10%; tuttavia, l’amministrazione finanziaria potrà anche elaborare una proposta difforme, rispetto alle risultanze della dichiarazione dell’anno precedente, ma, in questo caso, la difformità dovrà essere motivata e dovrà essere concessa al contribuente la possibilità di avviare un contraddittorio, prima della formulazione definitiva della proposta.

    A tutti gli effetti la soluzione prospettata potrebbe rappresentare un utile compromesso, specialmente alla luce del fatto che l’ipotesi di un contraddittorio semplificato con il contribuente era prevista nella formulazione originaria del progetto di concordato preventivo, poi saltata per le difficoltà pratiche derivanti da un contraddittorio su scala troppo ampia.

  • Riforma fiscale

    Versamenti IVA e ritenute: passa a 100 euro la soglia minima

    Con l'art 9 del Dlgs Semplificazioni adempimenti pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio, si prevede di ampliare la soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

    In particolare, si innalza a 100 euro la soglia dei versamenti minimi, vediamo da quando partono le buone regole.

    Versamenti IVA: soglia minima a 100 euro

    Il Dlgs semplificazioni prevede novità in tema di soglia dei versamenti minimi per IVA e ritenute.

    In particolare, si prevede di apportare apportate modifiche all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 100 del 1998 e nel dettaglio:

    • innalzando da 25,82 le vecchie 50.000 mila lire della norma originaria, a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile/trimestrale, nel caso di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia, insieme a quello relativo al mese successivo;
    • prevedendo che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno. Come specifica il dossier di commento al decreto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre, in caso di liquidazione mensile, ovvero ai primi tre trimestri solari, in caso di liquidazione trimestrale, qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

    Inoltre, si prevede di apportare modifiche all'articolo 7, comma 1, lettera a), del DPR n. 542 del 1999:

    • innalzando da 25,82 a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile, in caso appunto di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia, insieme a quello relativo al mese successivo, da parte dei contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 600 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero un miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività;
    • prevedendo che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.

    Ne dettaglio, le disposizioni su indicate si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

    Versamenti ritenute: soglia minima a 100 euro

    Si dispone inoltre che, se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute:

    • sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, 
    • e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari 

    non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. 

    Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

    La disposizione si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.

    In merito alle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore:

    • si anticipa dal 30 giugno al 16 giugno 
    • e dal 20 dicembre al 16 dicembre

    i termini per il versamento da parte del condominio della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

    Si stabilisce poi che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (attualmente le ritenute operate nel mese di dicembre possono essere versate entro il 30 giugno dell'anno successivo).

  • Riforma fiscale

    Pagamenti con F24: possibile utilizzo di PagoPA

    Con il Decreto Legislativo Semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del12 gennaio, tra le novità per i pagamenti si prevede:

    • la possibilità di addebito in conto dell'I24 con scadenze future,
    • il pagamento del F24 con PagoPA,

    Semplificazioni Pagamenti con F24: cosa prevede la Riforma Fiscale

    Il Decreto legislativo sulle semplificazioni prevede che:

    • per i versamenti ricorrenti,  rateizzati e predeterminati,  
    • di imposte, contributi e altre  somme cui si  applica  la  disciplina dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, effettuati attraverso i servizi  telematici  dell'Agenzia delle entrate
    • il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future,
    • su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. 

    I criteri e le  modalità applicative di questa novità verranno disciplinati con successivo provvedimento delle Entrate

    Inoltre, si prevede il pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA.

    Nel dettaglio, per i versamenti di imposte, contributi e  altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo  17  del  decreto legislativo  9 luglio 1997, n.  241,  il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

    Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il MEF, saranno definite le modalità e  i  termini per l'attuazione,  anche progressiva, del presente articolo.