• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2026: le compensazioni

    Dal 15 aprile e fino a 2 novembre è possibile inviare telematicamente il Modello Redditi PF 2026.

    La data ordinaria di presentazione del modello in via telematica è il 31 ottobre ma cadendo quest'anno di sabato, il termine slitta al 2 novembre.

    Nel Modello Redditi PF il contribuente può decide di scegliere per una compensazione delle imposte.

    In dettaglio, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi,  ossia coloro che:

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2025 e non rientrano nei casi di esonero elencati;
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito

    hanno facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e
    i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

    Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. 

    Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

    Attenzione al fatto che il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. 

    Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

    Modello Redditi PF 2026: la possibilità di compensare

    Con il Modello Redditi PF 2026 possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

    I crediti che risultano dalla dichiarazione possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. 

    Pertanto tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

    • il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
    • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

    La compensazione del credito, per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge (art. 3 del d. lgs, n. 33 del 2025 e risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

    Invece, per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.

    Attenzione al fatto che, l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di 2 milioni di euro, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

    Come specificato anche dalle istruzioni al modello, il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello  F24.
    Facendo un esempio, se il contribuente ha un saldo Irpef a credito e un debito a titolo di acconto Irpef dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:

    • utilizzare il credito Irpef in diminuzione dell’acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito Irpef sia superiore all’acconto Irpef dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna “Importi a credito compensati”. In caso, invece, di credito Irpef inferiore all’acconto Irpef dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l’importo a debito e quello a
      credito, indicando tale ammontare nella colonna “Importi a debito versati” del modello F24;
    •  utilizzare il credito Irpef per diminuire l’acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna “Importi a debito versati” va indicato il debito Irpef e nella colonna “Importi a credito compensati” va indicato il credito Irpef risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

    I crediti usati in compensazione vanno indicati nel Qaudro RU del modello

    In particolare, nel rigo RU6, va indicato l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1;

  • Super Ammortamento

    Iperammoratamento nel CPB: cosa prevede il DL fiscale

    Con l’approvazione in Senato del decreto fiscale, Dl 38/2026, ora al voto presso la Camera per l’approvazione definitiva il meccanismo di calcolo del reddito concordato del CPB rettificato per le imprese contiena anche l'iperammortamento.

    La norma riguarda le imprese che intendono effettuare investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi individuati negli allegati IV e V alla legge 199/2025 interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e dei beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

    Per questi investimenti è possibile maggiorare le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria degli investimenti effettuati nel lasso temporale che va dallo scorso 1° gennaio al 30 settembre 2028, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

    Iperammoratamento nel CPB: cosa prevede il DL fiscale

    Con la modifica dell’articolo 16 del Dlgs 13/2024 ad opera del DL Fiscale in conversione in legge, viene previsto che tra le componenti deducibili dal reddito concordato si possa tenere in considerazione anche della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell’articolo 1, commi da 427 a 436 della legge 199/2025.

    Il decreto inoltre non limita l’agevolazione alle nuove adesioni, ma potranno usufruirne sia i soggetti che aderiranno alla edizione 2026/2027 entro il prossimo 31 ottobre, sia coloro che hanno aderito al concordato nel 2025.

    Nel 2026, per determinare il carico fiscale di un’impresa che ha aderito al CPB si dovrà sommare algebricamente al reddito concordato le plusvalenze e sopravvenienze attive, le minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, gli utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti trasparenti e i dividendi.

    Da questa somma algebrica potrà essere dedotta la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 Dlgs 216/2023 per le assunzioni a tempo indeterminato e da ora anche l’iperammortamento 4.0 che consente:

    • per investimenti fino a 2,5 milioni di euro consente una maggiorazione del 180%, 
    • per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni una maggiorazione del 100%, 
    • per investimenti dai 10 ai 20 milioni una maggiorazione del 50%

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo aggiuntivo ZES: codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 18 del 15 maggio viene istituito il codice tributo per l'utilizzo in F24 del contributo aggiuntivo per le ZES.

    In particolare, le Entrate hanno istituito il codice tributo “7041”, necessario alle imprese beneficiarie per utilizzare in compensazione il credito d’imposta Zes unica 2025 aggiuntivo, stabilito dalla legge di bilancio 2026.

    Contributo aggiuntivo ZES: codice tributo per F24

    Ricordiamo che la misura è destinata alle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nella zona economica speciale per il Mezzogiorno nell’anno 2025 e che hanno presentato la comunicazione integrativa nei tempi previsti (dal 18 novembre al 2 dicembre 2025).

    Per accedere al beneficio aggiuntivo occorre presentare un’apposita comunicazione, la cui finestra di invio si è chiusa il 15 maggio. Leggi anche Contributo aggiuntivo ZES Unica: domande entro il 15 maggio              

    Requisito necessario per la misura è che sugli investimenti oggetto della stessa comunicazione i destinatari non abbiano ottenuto il riconoscimento del bonus diretto a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese (“Transizione 5.0”, articolo 38, Dl n. 19/2024).

    Il credito aggiuntivo è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa presentata tra il 18 novembre ed il 2 dicembre 2025 ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026. 

    Attenzione al fatto che l’utilizzo decorre non prima del rilascio di una seconda ricevuta con cui l’Agenzia comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito. La risoluzione in oggetto contiene le indicazioni tecniche per l’utilizzo del codice tributo. 

    In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

    L’Agenzia delle entrate, in base agli F24 ricevuti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile, pena lo scarto del modello F24.

  • Base imponibile

    Rimborso IRAP dividendi infra UE: Modello 2026

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 123184 del 22 aprile 2026 con cui sono stati approvati il modello e le istruzioni per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza Irap relativa ai dividendi infra-Ue o See (Spazio economico europeo), che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta (articoli 6 e 7 del Dlgs n. 446/1997), in misura eccedente il cinque per cento.

    Rimborso IRAP dividendi infra UE: Modello 2026 e codice tributo per compensare gli interessi

    La Legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 48 e 49, legge n. 199/2025), ha adeguato la disciplina italiana all’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 1° agosto 2025, in materia di trattamento fiscale dei dividendi infragruppo percepiti all’interno della Ue o dello Spazio economico europeo.

    In particolare, sono stati modificati gli articoli 6 e 7 del decreto Irap per rendere il regime conforme alla direttiva 2011/96/Ue sulle società madri e figlie, con riferimento ai dividendi percepiti da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

    A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in tali territori, che garantiscano un effettivo scambio di informazioni con l’Italia e che soddisfino le condizioni previste dal Tuir, sono esclusi per il 95% sia dal margine di intermediazione sia dalla base imponibile Irap del percettore

    La quota imponibile residua resta pertanto limitata al 5% del loro ammontare.

    Attenzione al fatto che, per i periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della modifica, è riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap versata in eccesso sugli stessi dividendi rispetto al nuovo regime.

    A tal fine occorre presentare il modello approvato (articolo 38 del Dpr n. 602/1973).

    Lo stesso provvedimento, al punto 4 stabilisce, inoltre, che sono utilizzabili in compensazione anche gli interessi calcolati, ai sensi dell’articolo 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, sulla citata quota IRAP, a decorrere dalla data di versamento del
    saldo e fino alla data di presentazione dell’istanza.

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, della quota IRAP in argomento, con la Risoluzione n 20 del 15 maggio, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “3886” denominato “Quota dell’IRAP per dividendi infra-UE o SEE – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”,m ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è riportato l’anno indicato nel cassetto fiscale in corrispondenza del credito compensato, nel formato “AAAA”.

    L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare complessivo chiesto in compensazione sulla base dei dati risultanti dalle istanze inviate all’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2026, n. 123184, pena lo scarto del modello F24.

    Ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della legge n. 199 del 2025, il codice tributo “3886” può essere utilizzato in compensazione esclusivamente per il versamento del codice tributo “2718”, pena lo scarto del modello F24.

    Modello per il rimborso IRAP dividendi infra UE: istruzioni

    Come specificato nelle istruzioni il Modello per il rimborso IRAP sui dividendi di cui si discute, firmato digitalmente o sottoscritto in forma cartacea con firma autografa, può essere presentato dal contribuente o da un delegato all’articolazione territoriale competente tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. 

    Attenzione al fatto che in caso di firma autografa, è necessario allegare la copia del documento di identità del firmatario ed eventualmente del delegato. 

    La presentazione deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602/1973,  e pertanto entro 48 mesi dalla data del versamento del saldo Irap. 

    Il provvedimento di cui si tratta chiarisce che:

    • il termine ordinario resta applicabile se la sua scadenza cade oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento; 
    • qualora, invece, il termine dei 48 mesi, ancora pendente al 1° gennaio 2026, scada entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione, l’istanza può essere presentata entro tale ultimo termine.

    I contribuenti che abbiano già presentato un’istanza di rimborso Irap alla data del 1° gennaio 2026 e per i quali il termine di legge risulti scaduto, possano optare per l’utilizzo della quota Irap in compensazione presentando lo stesso modello: questa scelta comporta però la rinuncia al rimborso precedentemente richiesto per la parte destinata alla compensazione.

    Per tutti gli altri approfondimenti si rimanda al Provvedimento n 123184/2026 oltre alle istruzioni del modello approvato.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Tax free shopping: validazione unica dal 1° luglio

    La Legge di Bilancio 2026  ha introdotto la validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA.

    Si tratta di una procedura semplificata per richiedere il rimborso dell’IVA nell’ambito del c.d. “tax free shopping”.

    Con la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e monopoli n. 248879/2026 si da attuazione alla novità.

    Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA

    La Legge di Bilancio 2026 ha demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. 

    Inoltre stende da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.
    In particolare, si interviene sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE.
    Al comma 1, la disposizione aggiunge il comma 2-bis all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016. 

    Nel nuovo comma il legislatore attribuisce al direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente all’uscita dal territorio doganale. 

    La disposizione prevede altresì che tali modalità implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario.
    Il comma 2 sostituisce, nell’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto – adesso pari a quattro mesi – con uno più lungo (sei mesi) dal momento di compimento dell’operazione.

    Ricordiamo che l’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a euro 70 (si ricorda che fino al 31 dicembre 2024, tale valore era pari a 154,94 euro) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. 

    Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
    L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’UE, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

    La determina delle dogane appena pubblicata da attuazione alle novità, e in particolare, dal 1° luglio 2026 sarà possibile validare in maniera unitaria, presso gli intermediari operanti nel tax refund, più fatture elettroniche tax-free emesse verso uno stesso cessionario

    Con determinazione direttoriale 248879 del 28 aprile 2026, pubblicata a maggio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dato così attuazione all’articolo 1, comma 934 della legge di Bilancio 2026. 

    Per ottenere il rimborso dell’Iva documentata con l’emissione di una fattura tax-free il turista extra-Ue deve preoccuparsi di ottenere il visto uscire doganale elettronico.

     A tal fine deve presentare ogni fattura in maniera separata oppure, se si usano direttamente gli sportelli doganali o l’app VatRefund, può chiedere il rimborso in maniera unitaria su tutte le fatture di acquisto, non essendoci un problema di condivisione di dati commerciali tra intermediari privati concorrenti. 

    La nuova procedura permetterà invece ora di richiedere, anche presso le società di refund, una validazione unica presentando, una sola volta, tutte le fatture intestate allo stesso acquirente contestualmente all’uscita dal territorio doganale.

    Si rimanda alla Determina n 248879/2026 per tutti i dettagli.

  • Senza categoria

    Compensi ai CAF rideterminati al ribasso con effetto retroattivo: le proteste

    Il compenso spettante ai CAF previsto dalla legge di Bilancio 2026 e attuato con il DM 29 aprile pubblicato in GU n 106 del 9 maggio scende di oltre 21 milioni.

    Il Presidente della Consulta dei Caf, Giovanni Angileri chiede un confronto con le Istituzioni.

    Compensi ai CAF riderterminati al ribasso con effetto retroattivo: le proteste

    Il DM 29 aprile pubblicato nella GU n 106 del 9 maggio da attuazione a quanto previstoa dalla legge di Bilancio, che ha ridotto la dotazione finanziari delle risorse da destinare ai CAF e professionisti abilitati alla assistenza fiscale.

    La novità opera dalle dichiarazioni 2026 anno di imposta 2025.

    Il decreto fissa in 195.297.790 euro il limite massimo delle risorse da destinare e la previsione è contenuta nell’articolo 2 del provvedimento, secondo cui le somme disponibili non possono eccedere tale importo a partire dal 2026, con riferimento all’assistenza fiscale prestata nell’anno precedente.

    La previsione è collegata alla evoluzione della Precompilata che renderebbe più "semplice" il lavoro di questi intermediari, ma sul punto non ci sta il presidente della Consulta dei Caf Angileri che ha replicato sul Sole24ore evidenziando che:

    "La grande maggioranza delle dichiarazioni precompilate richiede infatti modifiche o integrazioni, confermando la centralità del contributo dei Caf nel sistema".

    Angelieri ha inoltre specificato il fatto che la retroattività della norma non tiene conto del fatto che la campagna attualmente in corso è stata da tempo pianificata con dispendio di risorse basate sui massimali precedenti.

    Egli chiede pertanto un confronto con le istituzioni per un accordo in merito.

    La logica seguita dal decreto è quella di rapportare la misura dei compensi al diverso carico operativo e alle responsabilità connesse all’assistenza prestata.

    Tale aspetto non ha trovato affatto d'accordo i diretti interessati.