• Accertamento e controlli

    CPB 2026-2027: proroga al 31 ottobre e le soglie ISA per i meno meritevoli

    Il Senato ha approvato il testo di legge della conversione del DL Fiscale, ora è atteso il voto alla Camera.

    Tra le novità vi sono quelle sul CPB 2026-2027, vediamole più in dettaglio.

    CPB 2026-2027: proroga al 31 ottobre e nuove soglie

    Il CPB 2026-2027, patto con il Fisco, guadagna una proroga per l'adesione entro il 31 ottobre, si tratta di un mese in più per chi vuole aderire.

    I testi emendativi approvati sul CPB recano anche la rideterminazione delle soglie per i soggetti "meno affidabili" ai fini ISA.

    Il Senato ha rinnovato ieri la fiducia al Governo con l’approvazione del disegno di legge di conversione del DL n 38/2026 atteso alla Camera per l’approvazione definitiva entro il 26 maggio prossimo. 

    In particolare, si tratta di modifiche all'articolo 9 comma 3 bis del DLges n 13/2024.

    La norma attualmente vigente prevede che la proposta di patto non possa eccedere il reddito dichiarato, rettificato delle voci previste agli articoli 15 e 16 del DLgs. 13/2024, delle seguenti misure:

    • 10% con punteggio ISA pari a 10;
    • 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
    • 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.

    Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

    Il DDL di conversione del DL n 38/2026 integra la norma suddetta e introduce ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti meno affidabili in base al punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta. 

    In particolare, gli incrementi sono contenuti nella misura:

    • del 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
    • del 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.

    Questi meccanismi di stima saranno già operativi per il CPB 2026-2027.

    Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, esso viene integrato con la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ossia dell'“iper-ammortamento”.

    La maggiorazione diventa oggetto di rettifica tanto in fase di compilazione del modello CPB, quanto in fase di determinazione del reddito CPB rettificato durante i periodi in cui il concordato è efficace.

    Dato che, l'iperammortamento riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, le modifiche apportate avranno effetto a partire dal periodo di imposta 2026, con la presentazione del modello redditi 2027.

    Infine si approva il differimento dal 15 aprile al 15 maggio del termine per il rilascio del software applicativo per il 2026 e la proroga per il termine di adesione al CPB 2026-2027 facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia il termine ultimo è fissato al 31 ottobre. 

  • Accertamento e controlli

    Adempimento spontaneo per aiuti di stato 2022: mancata iscrizione registri

    Con il Provvedimento n 143075 del 14 maggio le Entrate danno attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Vengono ficcate le regole per la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte
    dei beneficiari di aiuti di Stato 
    e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri:

    • RNA, SIAN e SIPA 
    • per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770, periodo d’imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa

    Adempimento spontaneo per aiuti di stato: mancata iscrizione registri

    L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo
    agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

    In particolare, i dati e informazioni d contenuti nelle comunicazioni, inviate al domicilio digitale comunicato al Fisco, sono:
    a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
    b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
    c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2022;
    d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2022 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e
    SIPA;
    e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
    f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalar all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
    g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cui al successivo punto 5

    Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze, dalla stessa non conosciuti.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: entro il 27 maggio

    Entro il 27 maggio bisogna aggiornare il documento di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dello studio professionale.

    Il CNDCEC in proposito ha pubblicato:

    • regole tecniche 2026
    • informativa n 27/2026

    Vediamo maggiori dettagli

    Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: entro il 27 maggio

    In particolare, sono tenuti all’adempimento i dottori commercialisti e gli esperti contabili soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal Dlgs n 231/2007.

    L’obbligo riguarda i professionisti che svolgono attività potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche all’interno di:

    • studi individuali;
    • studi associati;
    • società tra professionisti;
    • strutture professionali organizzate.

    L’autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio nel suo complesso e per ciascun professionista associato che può predisporre una propria valutazione individuale.

    Attenzione al fatto che per i neoiscritti, la prima autovalutazione deve essere predisposta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale.

    Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: come farla

    Entro la scadenza, i professionisti devono aggiornare l’autovalutazione del rischio dello studio, verificando se l’organizzazione interna e i presidi adottati siano coerenti con il livello di rischio rilevato.

    L’analisi deve considerare, in particolare:

    • tipologia di clientela assistita;
    • restazioni professionali rese;
    • assetto organizzativo dello studio;
    • procedure interne antiriciclaggio;
    • adeguatezza dei presidi di controllo;
    • eventuali vulnerabilità emerse.

    L’obiettivo è individuare il livello di esposizione dello studio al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottare, se necessario, misure di mitigazione proporzionate.

    Per l’aggiornamento dell’autovalutazione il CNDCEC raccomanda l’utilizzo della nuova modulistica approvata con Informativa n. 57/2026.

    Si conclude evidenziando che l’autovalutazione del rischio è uno dei presidi centrali del sistema antiriciclaggio dello studio professionale è importante per verificare se le procedure interne siano adeguate rispetto al rischio effettivo e consente di dimostrare che il professionista ha adottato un approccio consapevole e proporzionato.

  • Senza categoria

    Compensi ai CAF rideterminati al ribasso con effetto retroattivo: le proteste

    Il compenso spettante ai CAF previsto dalla legge di Bilancio 2026 e attuato con il DM 29 aprile pubblicato in GU n 106 del 9 maggio scende di oltre 21 milioni.

    Il Presidente della Consulta dei Caf, Giovanni Angileri chiede un confronto con le Istituzioni.

    Compensi ai CAF riderterminati al ribasso con effetto retroattivo: le proteste

    Il DM 29 aprile pubblicato nella GU n 106 del 9 maggio da attuazione a quanto previstoa dalla legge di Bilancio, che ha ridotto la dotazione finanziari delle risorse da destinare ai CAF e professionisti abilitati alla assistenza fiscale.

    La novità opera dalle dichiarazioni 2026 anno di imposta 2025.

    Il decreto fissa in 195.297.790 euro il limite massimo delle risorse da destinare e la previsione è contenuta nell’articolo 2 del provvedimento, secondo cui le somme disponibili non possono eccedere tale importo a partire dal 2026, con riferimento all’assistenza fiscale prestata nell’anno precedente.

    La previsione è collegata alla evoluzione della Precompilata che renderebbe più "semplice" il lavoro di questi intermediari, ma sul punto non ci sta il presidente della Consulta dei Caf Angileri che ha replicato sul Sole24ore evidenziando che:

    "La grande maggioranza delle dichiarazioni precompilate richiede infatti modifiche o integrazioni, confermando la centralità del contributo dei Caf nel sistema".

    Angelieri ha inoltre specificato il fatto che la retroattività della norma non tiene conto del fatto che la campagna attualmente in corso è stata da tempo pianificata con dispendio di risorse basate sui massimali precedenti.

    Egli chiede pertanto un confronto con le istituzioni per un accordo in merito.

    La logica seguita dal decreto è quella di rapportare la misura dei compensi al diverso carico operativo e alle responsabilità connesse all’assistenza prestata.

    Tale aspetto non ha trovato affatto d'accordo i diretti interessati.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari

    Il Modello Redditi PF 2026 va presentato ai sensi del’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, entro i termini seguenti:

    • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
    • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Attenzione al fatto che, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

    Per i soggetti titolari di partita IVA in regime forfettario che presentano tale modello, si segnala una certa attenzione alla compilazione del quadro RS.

    In proprosito, si ricorda che i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva.

    Per tale motivo essi, secondo la normativa vigente, devono fornire almeno alcune informazioni minime per consentire all’amministrazione finanziaria di porre in essere le varie attività di controllo. 

    A tal fine occorre compilare il Quadro RS della dichiarazione dei redditi. 

    Vediamo cosa contiene il Quadro RS e come compilarlo.

    Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari

    Nel Quadro RS del Redditi PF 2026 per i forfettari il primo obbligo informativo è quello di compilare i righi RS371, RS372 e RS373. 

    Come anche specificato dalle istruzioni al modello, il prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, al fine di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 del citato articolo.
    In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 69, della citata legge 190. 

    A tal fine compilano i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:

    • in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e,
    • in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.

    Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
    Inoltre, il predetto comma 73 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
    A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:

    • “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
    • Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

    In dettaglio, per il quadro Esercenti attività d’impresa, i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

    • nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
    • nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
    •  nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
      •  i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
      •  i canoni di noleggio;
      •  i canoni d’affitto d’azienda. Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
      • nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

    Per quanto riguarda gli esercenti attività di lavoro autonomo nel prospetto e  nel rigo RS381, vanno indicati i consumi. 

    Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:

    •  i servizi telefonici compresi quelli accessori;
    • i consumi di energia elettrica;
    • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli

  • Identità digitale

    Passaporto con prenotazione online: tutte le regole da conoscere

    Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre scorso.

    Innanzitutto è possibile rapidamente prenotare online un appuntamento i Qestura scegliendo data e orario.

    In questa guida viene spiegato:

    • chi può richiederlo, 
    • come presentare la domanda, 
    • quali documenti sono necessari, 
    • quanto costa,
    • e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.

    Come richiedere il passaporto: procedura completa

    La domanda può essere presentata:

    • in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza o tramite le poste convenzionate (attenzione non tutti gli uffici postali sono abilitati),
    • all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
    • online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale https://passaportonline.poliziadistato.it/ ( accesso tramite SPID o CIE)

    Nella fase di prenotazione è possibile richiedere un giorno ed un orario specifico, in base ai posti disponibili all'atto della pronotazione.

    In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.

    Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
    In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.

    Documenti necessari per richiedere il passaporto

    Per presentare la domanda servono:

    1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni).

    2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.

    3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:

    • recenti (entro 6 mesi),
    • a colori su sfondo bianco,
    • con espressione neutra,
    • occhi aperti e ben visibili,
    • riprese frontali (no profilo),
    • nitide, senza ombre o riflessi,
    • di dimensione 35–40 mm,
    • con volto che occupa il 70–80% dell’immagine

    Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.

    4. Ricevuta del pagamento di euro 42,70 con pagamento tramite PagoPA o Poste.

    5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.

    6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.

    7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.

    8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.

    Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità

    Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.

    Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:

    • presso un Ufficio Postale,
    • tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA,
    • presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento),
    • online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP,

    Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).

    Rinnovo passaporto: non è più possibile

    Con la legge n 11/2026 in vigore dal 19 febbraio scorso viene definitivamente eliminata la possibilità di “rinnovo”: il passaporto potrà solo essere rilasciato ex novo

    Sono inoltre aggiornate le regole su smarrimento e furto del passaporto, con procedure differenziate tra Italia ed estero.

    • in Italia:
      • obbligo di denuncia tempestiva e circostanziata alle autorità di polizia.
    • all’estero:
      • denuncia alle autorità locali di polizia;
      • trasmissione della denuncia all’autorità competente al rilascio del passaporto;
      • se la denuncia locale è impossibile o eccessivamente difficoltosa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa al consolato