• Adempimenti Iva

    Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione

    Con il Provvedimento n 570041 del 12 dicembre le Entrate fissano le regole per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi delle ricarica per i veicoli elettrici, oltre ai termini entro cui provvedere, vediamo il dettaglio.

    L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 stabilisce, al comma 1-ter, che in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Il Provvedimento in oggetto contine regole e specifiche tecniche, scaricale qui.

    Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione

    Sono approvate le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni relative alle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
    Eventuali modifiche alle specifiche tecniche sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate con comunicazione apposita.

    In particolare, esse specificano che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi è obbligatoria per tutte le transazioni effettuate tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente.
    Il documento inoltre, stabilisce i servizi attraverso cui gli operatori del settore, in quanto soggetti passivi IVA, potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi.

    Con il provvedimento si stabilisce che i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 conservano elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, le informazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
    I soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015, trasmettono esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche, le informazioni ivi previste. Attenzione al fatto che i soggetti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici devono accreditarsi mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate
    La trasmissione è effettuata a decorrere dalla data di attivazione del canale telematico che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Le informazioni relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 sono trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
    Le informazioni suddette relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 effettuate dal 1° gennaio 2026 e fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico sono trasmesse entro quarantacinque giorni dalla data di attivazione del canale.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento

    Con il Provvedimento del 16 dicembre n 577031 si pubblicano le regole per il iversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore
    aggiunto del mese di dicembre 2025 da parte degli intermediari.

    Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento

    Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 22, 23, 24 e 29 dicembre 2025, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 5 giorni lavorativi.
    Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 24 e 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi.
    Gli intermediari si attengono ai termini previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 per il riversamento delle somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto il 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi.

    Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 del provvedimento in esame è data facoltà agli intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 31 dicembre 2025.

    Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, del provvedimento in esame, restano ferme le modalità convenzionali e gli standard tecnici di cui al manuale VEUN, in vigore alla data, per la rendicontazione in via telematica dei relativi dati all’Agenzia delle entrate.

    Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto di cui ai punti 2.1 e 2.2, in ogni caso entro il 31 dicembre 2025; in tal caso, in deroga a quanto previsto al punto 2.5, il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro la medesima data.
    La Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato è autorizzata a prelevare dalla contabilità speciale le somme riversate il 31 dicembre 2025, ai sensi dei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6, per l’imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data.

    Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente provvedimento le somme affluite il 31 dicembre 2025 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Costruzione edificio per attività didattiche: che IVA sconta

    Con la Risposta n 309 dell'11 dicembre le Entrate chiariscono che un edificio destinato ad attività didattica può essere assimilato alle case di abitazione non di lusso e di conseguenza le prestazioni di appalto per la sua costruzione possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 10%. 

    L'istante  è un ente di ricerca che chiede di conoscere il trattamento Iva applicabile alle prestazioni di appalto relative alla costruzione di un nuovo fabbricato destinato sia ad attività di ricerca sia ad attività didattiche e formative. 

    Ci si domanda se sia possibile beneficiare dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal Dpr n.633/1972Tabella A, parte III, numeri 127-quinquies (aliquota ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso) e 127-septies (agevolazione agli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso, tra cui rientrano gli edifici scolastici). 

    Il quesito vuole stabilire se il fabbricato dell’ente di ricerca possa essere qualificato come edificio scolastico e assimilato alle abitazioni non di lusso.

    Costruzione edificio per attività didattiche: che IVA spetta

    Con la Risposta in questione l’Agenzia ricorda che il decreto Iva consente l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% alle cessioni e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso e degli edifici assimilati, tra cui rientrano gli edifici scolastici, ospedali, caserme, collegi, asili e strutture con finalità collettive.

    Si esplicita il percorso normativo di questo punto: le prestazioni agevolate riguardano gli edifici di cui all'articolo 1 della Legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408. 

    L'articolo 1 della legge n. 659 del 1961, a sua volta, prevede che “le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione delle case di abitazione degli articoli 13, (…) della legge 2 luglio 1949, n. 408, (…), sono estese agli edifici contemplati dall'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1094”: ed è qui che rientrano gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali e le case di cura, i ricoveri, le colonie marine, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili. 

    Nonostante l’abrogazione del Rdl n. 1094/1938, il richiamo agli edifici lì previsti resta valido, come confermato da prassi e dalla giurisprudenza.

    L’Agenzia osserva che la locuzione “e simili” rende l’elenco non tassativo, includendo anche immobili che, pur non ospitando collettività in senso stretto, perseguono finalità di istruzione, cura, assistenza o beneficenza. 

    In proposito la Circolare n. 1/E del 1994 dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che i benefici fiscali previsti per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso si applicano non solo agli immobili destinati ad ospitare collettività (scuole, ospedali, caserme, ecc.), ma anche a quelli utilizzati per il perseguimento di finalità di interesse collettivo quali istruzione, cura, assistenza e beneficenza. 

    La sentenza n.3503/1972 della corte di Cassazione ha sottolineato che occorre valutare la destinazione dell’immobile in funzione delle attività svolte e del loro impatto sociale.

    Pertanto si precisa che l’applicazione dell’agevolazione deve essere coerente con le caratteristiche strutturali dell’immobile al momento dell’operazione, cioè deve risultare che l’edificio è destinato a tali finalità collettive con estrema chiarezza.

    Nel caso di specie, l’edificio sarà destinato ad attività di ricerca e, ad attività didattiche e formative, quindi se la componente formativa risulterà effettiva e non marginale, l’immobile potrà essere ricondotto tra quelli che beneficiano dell’aliquota Iva ridotta del 10% prevista per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso. 

    Invece per la progettazione, se è compresa nello stesso contratto di appalto che disciplina la costruzione, può anch’essa beneficiare dell’aliquota ridotta del 10%, diversamente se è oggetto di un contratto autonomo, a questa si applica l’aliquota ordinaria.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Cessione della clientela: tassazione e istruzioni operative

    Con Risposta a interpello n 311 del 12 dicembre le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro,
    delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale.

    Cessione della clientela: la corretta tassazione

    La contribuente istante, una commercialista in regime di contabilità semplificata, ha manifestato l’intenzione di cessare la propria attività per pensionamento, cedendo a una collega la parte "cedibile" della propria clientela, cioè quella legata a contratti di consulenza. 

    La cessione avverrebbe con pagamento rateale in tre anni.

    Il quesito principale è se questa cessione, in assenza di altri beni rilevanti, sia esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del DPR 633/1972, come modificato dal D.lgs. 192/2024. 

    L’istante chiedeva inoltre se fosse possibile chiudere la partita IVA subito, pur incassando i proventi in anni successivi, e se tali proventi potessero essere trattati come redditi non abituali.

    L’Agenzia ha risposto chiaramente: la sola cessione della clientela non rientra tra le operazioni escluse da IVA

    La norma invocata (art. 2, comma 3, lett. b) esclude dall’IVA solo le cessioni di un complesso unitario di beni (materiali e immateriali), organizzato per l’esercizio di un’attività.

    Nel caso in esame, la sola clientela ceduta non è considerata un "complesso organizzato", ma un singolo asset immateriale

    Secondo la prassi e la giurisprudenza, il rapporto tra professionista e cliente è personale e fiduciario (intuitu personae), dunque non si configura come avviamento commerciale e non può essere trattato come un bene cedibile separatamente da un’organizzazione.

    Inoltre, secondo la risoluzione 108/E/2002, l’operazione va qualificata come prestazione di servizi imponibile, fondata su un accordo tra colleghi: il cedente si impegna a favorire la transizione dei clienti e a non riprendere l’attività.

    Pertanto l’operazione è imponibile IVA (art. 3 DPR 633/1972), in quanto consiste in prestazioni di fare, non fare e permettere, verso corrispettivo.

    Cessione della clientela e Imposta di registro: si applica in misura fissa

    Poiché l’operazione è rilevante ai fini IVA, il contratto di cessione della clientela è soggetto all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/1986.

    Anche sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i proventi derivanti dalla cessione del pacchetto clienti devono essere tassati come reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

    Il principio di riferimento è quello della onnicomprensività: tutti i corrispettivi percepiti in relazione all’attività professionale, inclusa la cessione della clientela, concorrono a formare il reddito professionale, anche se incassati dopo la cessazione dell’attività operativa.

    Pertanto:

    • la partita IVA va mantenuta aperta fino all’incasso dell’ultima rata;
    • i proventi vanno dichiarati nel quadro RE del modello Redditi PF, seguendo il principio di cassa;
    • non è possibile trattarli come redditi occasionali o da attività non abituale.

    Cessione della clientela per cessazione attività: come tassare e istruzioni operative

    L’istante aveva ipotizzato anche l’applicazione del regime forfettario (L. 190/2014) per il solo anno di cessazione, al fine di evitare il versamento dell’IVA. Tuttavia, l’Agenzia ricorda che tale regime va applicato dall’inizio dell’anno d’imposta e non può essere attivato retroattivamente

    Inoltre, il comportamento dell’istante (versamenti IVA regolari) indica chiaramente l’utilizzo del regime ordinario.

    In merito agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), l’Agenzia conferma che l’istante potrà indicare:

    • il codice 4 (“periodo di non normale svolgimento dell’attività”) nei primi due anni dalla cessione;
    • il codice 2 (“cessazione dell’attività”) nell’anno in cui verrà chiusa definitivamente la partita IVA.

    In sintesi, un professionista che intende cedere la clientela in vista della chiusura dell’attività dovrà:

    • emettere fattura con IVA per l’intero importo pattuito, anche se il pagamento avviene in più anni;
    • mantenere attiva la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata;
    • tassare i compensi come redditi professionali, indicandoli nel quadro RE anno per anno;
    • applicare gli ISA con codici di esclusione nei periodi indicati;
    • non può applicare retroattivamente il regime forfettario se non ha rispettato i requisiti sin dall’inizio dell’anno.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Disegni+: domande dal 18 dicembre

    Il MIMIT ha pubblicato i bandi delle misure agevolative per PMI:

    • Bando Marchi+
    • Bando Brevetti+
    • Bando Disegni+

    Quest'anno il calendario parte da novembre e termina in dicembre.

    La misura Disegni+2025 è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

    La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2025 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 10 milioni di euro.

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    Bando Disegni+: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

    • avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
    • avere sede legale e operativa in Italia;
    • essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
    • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
    • non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
    • non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    • non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
    • non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
    • essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità;
    • essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

    Bando Disegni+: presenta la domanda dal 18 dicembre

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità che verranno successivamente indicate.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 18 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

  • Ravvedimento

    Tasso Interesse legale passa all’1,60% dal 1° gennaio 2026

    A partire dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale passa al 1,60%.

    L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno".

    A stabilire questa diminuzione per il 2026 è il Decreto del MEF del 10.12.2025 pubblicato sulla GU n. 289 del 13.12.2025.

    La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento operoso.

    Leggi anche Guida al ravvedimento operoso

    Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: essi vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

    Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato:

    • nel 2025 pari al 2,00%
    • nel 2024 pari al 2,5%
    • nel 2023 pari al 5%
    • nel 2022 pari al 1,25%
    • nel 2021 pari allo 0,01%
    • nel 2020 pari allo 0,05%
    • nel 2019 pari allo 0,8%
    • nel 2018 pari allo 0,3%
    • nel 2017 pari allo 0,1%;
    • nel 2016 pari allo 0,2%;
    • nel 2015 pari allo 0,5%;
    • nel 2014 pari all’1%;
    • negli anni 2013 e 2012, pari al 2,5 per cento
    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Autotutela PA: ridotti i termini per procedere

    La Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" continene una norma con la riduzione dei termini di autotutela per gli atti della PA, vediamo i dettagli.

    Ridotto i termini dell’autotutela nella Legge sulle semplificazioni

    L’articolo 1 riduce da dodici a sei mesi il termine entro il quale lepubbliche amministrazioni possano procedere all’annullamento di ufficio
    dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

    A tal fine, la disposizione modifica l’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale, nell’ambito dei procedimenti di autotutela della pubblica amministrazione, l’annullamento d’ufficio, con il quale l’amministrazione rimuove il provvedimento di primo grado.

    L’annullamento può essere disposto dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento o da altro organo previsto dalla legge.
    Come evidenzia il dossier alla legge, secondo la giurisprudenza consolidata, che è stata recepita nella legge n. 241/1990 con la riforma del 2005, i presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, che ha effetti ex tunc, sono:

    •  l’illegittimità originaria del provvedimento, ex art. 21-octies comma 1 della legge 241/1990, ossia nei casi classici di provvedimento illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza;
    • l’interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità;
    • l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari. 

    Ne risulta che l’annullamento è provvedimento discrezionale, chiamato a ponderare l’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento invalido con gli altri interessi dei soggetti coinvolti.
    L’esercizio di questo potere discrezionale non esime l’amministrazione dal dare conto della sussistenza dei menzionati presupposti. Ai sensi dell’art. 21 nonies, co. 1, della L. 241 del 1990 l’annullamento d’ufficio va adottato «entro un termine ragionevole», decorso il quale
    l’amministrazione decade dal potere. Ciò a garanzia della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento legittimo di coloro ai quali ilmprovvedimento di primo grado da eliminare abbia recato vantaggio.
    Per eliminare incertezze nei rapporti giuridici rispetto alla valutazione discrezionale della ragionevolezza del termine, la legge n. 124 del 2015 (art. 6) aveva specificato che tale termine non fosse comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione del provvedimento di primo grado per i casi di annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, anche ove si tratti di provvedimenti formatisi a seguito di silenzio-assenso.
    Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con il D.L. n. 77 del 2021 (art. 63, co. 1) disponendo una riduzione del termine da diciotto a dodici mesi, al fine di “consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l’interesse pubblico”.
    Con la disposizione in esame, il limite temporale massimo per procedere all’annullamento d’ufficio viene ulteriormente ridotto a sei mesi.
    In base alla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge l’ulteriore riduzione risponde all’esigenza di salvaguardare il legittimo affidamento ingenerato nei destinatari del provvedimento.
    Conseguentemente, per ragioni di coerenza interna del testo normativo, si modifica il riferimento al termine, da dodici a sei mesi, anche al comma 2-bis dell’articolo 21-nonies della L. 241/1990 il quale dispone che l’esercizio del potere di autotutela potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l’adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato.

  • Successioni

    Dichiarazione di assenza e morte presunta: come cambiano

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" con anche modifiche ai termini per richiedere l'assenza e la morte presunta, vediamo i dettagli.

    Dichiarazione di assenza e morte presunta: come cambia

    Con l'articolo 38 rubricato Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta si riduce da:

    • due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza,
    • dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.

    La disposizione reca modifiche agli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.

    L’ordinamento giuridico italiano prevede due istituti, disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, riguardanti:

    • l’ipotesi di scomparsa di una persona, 
    • ovvero l’assenza e la morte presunta,

     finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell’autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza. 

    Entrambi gli istituti prevedono l’accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l’assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta. 

    Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso. 

    La dichiarazione d’assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l’assenza.
    La lett. a) del comma 1 modifica l’articolo 49 del codice civile riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di assenza della persona medesima.
    Attualmente la normativa richiede che siano trascorsi 2 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia riguardante la persona scomparsa, l’articolo abbrevia ad un anno tale termine

    L’assenza è una situazione di diritto perché unisce al sostrato materiale della mancanza di notizie oltre il biennio l’elemento formale della sentenza che la
    dichiara. 

    Con essa si cerca di attuare un equo contemperamento tra l’interesse dell’assente alla conservazione del patrimonio e l’interesse dei presunti successibili e dei terzi titolari di posizioni dipendenti dalla morte dello stesso ad ottenere immediatamente l’esercizio provvisorio dei diritti loro spettanti.
    Se tra i presupposti per la sua dichiarazione rientra la giustificata incertezza sull’esistenza in vita dello scomparso non è invece richiesto che sia preceduta
    dalla nomina del curatore di quest’ultimo
    Tra i soggetti che ragionevolmente ritengano di avere diritti sul patrimonio dello scomparso, la dottrina comprende i presunti eredi testamentari, coloro che
    sarebbero liberati dalle obbligazioni in dipendenza della morte dello scomparso, il nudo proprietario che si avvantaggerebbe della consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà, il donante con patto di reversibilità, il co-usufruttuario, il titolare di un usufrutto congiuntivo o di diritto di accrescimento. Sono invece esclusi i
    creditori dei presunti eredi, i creditori dell’assente e il P.M..
    Il procedimento per la dichiarazione di assenza e di morte presunta è attualmente disciplinato dagli articoli 473-bis.59 e ss della sezione IV, del Titolo IV-bis del Libro II del Codice di procedura civile. 

    Tali disposizioni – introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) riproducono, in larga parte, il testo dei previgenti artt. 726 e ss. contestualmente abrogati dalla riforma.

    La nuova disciplina si applica (ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022) ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023: ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
    Relativamente agli effetti occorre rammentare che la dichiarazione di assenza costituisce il presupposto necessario per chiedere i provvedimenti di cui agli
    articoli 50-55 ed in particolare l’immissione nel possesso dei beni che non può pertanto ritenersi effetto automatico. Costituiscono tuttavia effetti immediati lo
    scioglimento della comunione legale o convenzionale dei beni dei coniugi (art. 191) e la non impugnabilità del matrimonio contratto dal coniuge dell’assente (art.
    117). 

    Nessuna conseguenza la sentenza produce sullo stato e sulla capacità personale dell’assente, né sul suo patrimonio, pertanto egli è pienamente capace di disporre dei propri beni
    La lett. b) del comma 1 dell’articolo 38 modifica invece l’articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell’assente), dimezzando (da dieci a cinque anni) il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima.

  • Adempimenti Iva

    Regime di franchigia IVA: chiariti i termini per applicarlo

    Il 4 dicembre le Entrate hanno publbicato il provvedimento n 551770/2025 per chiarire i termini di applicazione del regime di franchigia IVA le cui regole sono state stabilite con precedente Provvedimento n. 460166/2024.

    In particolare le Entrate fissavano le  disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Venivano stabilite le informazioni da trasmettere e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva.

    Leggi anche: Regime transfrontaliero di franchigia: novità dal 1° gennaio

    L'attuale provvedimento va ad apportare un atteso chiarimento.

    Regime di franchigia IVA: chiariti i termini per applicarlo

    Con il Provvedimento n. 460166 del 30 dicembre 2024, emanato in attuazione del decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, che attua la Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, sono state sono individuate le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni.
    In particolare, il citato provvedimento definisce, tra l’altro, il processo di attribuzione da parte dell’Agenzia delle entrate al soggetto passivo del codice identificativo utilizzabile per effettuare in esenzione le operazioni in altri Stati membri dell’Unione europea (suffisso EX).
    Con il presente provvedimento, in ossequio alla previsione normativa di cui all’articolo 70-noviesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di chiarire la tempistica per l’ammissione al regime di franchigia, viene precisato che il termine di 35 giorni lavorativi per l’assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX decorre dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.
    Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di
    statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e
    agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024.

  • Bilancio

    Perdite fiscali e contributi covid: chiarimenti dal MEF

    Con interrogazione parlamentare n 5-04589 del 29.10) si chiarisce il trattamento fiscale dei contributi covid.

    Questo tema ha sollevato dubbi soprattutto in relazione alla loro incidenza sul riporto delle perdite fiscali di periodo, come evidenziato dalla recente interrogazione parlamentare, vediamo il chiarimento.

    Perdite fiscali e contributi covid: chiarimenti dal MEF

    In particolare, ci si riferisce a comunicazioni inviate alle imprese dall’Agenzia delle entrate per contestazioni riguardanti non la mancanza dei requisiti richiesti per l’accesso agli aiuti, quanto il riporto delle perdite.

    L’Agenzia ha adottato un approccio che qualifica i contributi concessi durante il periodo pandemico da Covid-19 come “proventi esenti”, influenzando in tal modo la possibilità di riportare le perdite fiscali maturate negli esercizi in cui sono stati percepiti i contributi.  

    In sostanza, l’Agenzia ritiene che tali aiuti, qualificandosi come “proventi esenti”, debbano essere defalcati dal calcolo delle perdite fiscali riportabili da un anno all'altro, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del Tuir. 

    Pertanto, le imprese che hanno incassato i contributi e che hanno chiuso i periodi d’imposta interessati in perdita fiscale, avrebbero dovuto depurare l’importo delle perdite (ai fini del riporto a nuovo) dagli aiuti ricevuti, qualificandoli quali proventi esenti in base all’articolo 84 del Tuir.

    Questa qualificazione si basa sulla lettura dell'articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020 (decreto “Ristori”), che esclude i contributi Covid dalla formazione del reddito imponibile: “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

    Come si evince anche dalla Risoluzione ADE n 12672005 la qualificazione di “provento esente”, è attribuibile a quei proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile per disposizioni aventi natura meramente agevolativa.

    Diversamente, la nozione di proventi “esclusi” riguarda più propriamente a quei componenti di reddito che non sono tassati per esigenze di carattere strutturale, in quanto già tassati o da tassare in futuro.

    Per quanto riguarda, invece, il riporto delle perdite fiscali, il citato articolo 10-bis nulla prevede, richiamando espressamente solo le norme rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

    Ciò diversamente da quanto previsto, ad esempio, dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 244/2007, con il quale il legislatore, adottando una norma di interpretazione autentica, ha espressamente previsto l’irrilevanza, anche in relazione alle perdite fiscali riportabili, dei contributi erogati alle imprese di trasporto pubbliche, richiamando, in tal senso, espressamente l’articolo 84 del Tuir.

    Dato che la detassazione dei contributi Covid prevista dall’articolo 10-bis costituisce una norma agevolativa, la stessa, in base ai principi generali, non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche. 

    Pertanto ne deriva che, se il legislatore avesse inteso escludere tali contributi dal meccanismo di riduzione delle perdite previsto dall’articolo 84 del Tuir, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, come nel caso della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

    La risposta fornita alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, all’interrogazione a risposta immediata del 29 ottobre, conferma l’interpretazione dell’Agenzia in merito al riporto delle perdite: l’assenza di una deroga esplicita è considerata indicativa della volontà normativa di ritenere i contributi Covid come proventi esenti e, quindi, rilevanti ai fini della disciplina del riporto delle perdite fiscali.