• Reverse Charge

    Coobligato reverse charge logistica: codice tributo ad hoc

    Coon la Risoluzione n 53 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo  “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione
    contabile IVA logistica”.

    Riepiloghiamo la norma di riferimento prima delle istruzioni per il modello F24.

    Coobligato reverse charge logistica: codice tributo ad hoc

    L’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto un regime opzionale per il versamento dell’IVA per il settore della logistica.

    E' stato stabilito che per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta”.
    Con risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo “6045” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
    Con la risoluzione n 53 del 7 ottobre, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta, si istituisce il seguente codice identificativo:

    • “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”.

    Pertanto, in sede di compilazione del modello F24 nella sezione “Contribuente” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente

    o dell’appaltatore, nei relativi campi; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”

    Allegati:
  • Identità digitale

    PEC Commercialisti: chiarimenti sulla violazione dell’obbligo

    Con il Pronto Ordini n. 63/2025 il CNDCEC preplica ad un quesito sull'obbligo di comunicazione e gestione della PEC professionale.

    In particolare si domandava: "in ordine al tema della tenuta/gestione della casella PEC da parte dei professionisti iscritti all'Albo, e delle conseguenze nei confronti degli stessi nelle differenti ipotesi della mancata gestione, da parte dell'iscritto, della propria casella PEC e dell'eventuale inattività della stessa e nelle ipotesi della mancata comunicazione all'Ordine ab origine del proprio indirizzo digitale o, in caso di intervenuta variazione, della comunicazione del successivo e aggiornato indirizzo digitale, specificando a quale organismo istituzionale spetti la competenza ad agire.

    Con il quesito formulato viene anche specificato che: "Tali chiarimenti si rendono necessari in ragione delle difficoltà operative nel perfezionamento agli iscritti delle notifiche di procedimenti disciplinari, soprattutto nelle ipotesi di indirizzo PEC non valido o inattivo o di casella PEC satura".

    Vediamo il dettaglio.

    PEC Commercialisti: chiarimenti sulla violazione dell’obbligo

    Il pronto ordini evidenzia che nel sistema normativo attuale il domicilio digitale rappresenta il canale di comunicazione tra professionisti, pubbliche amministrazioni (inclusi, quindi, gli ordini professionali) e imprese avente pieno valore legale, equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
    L'obbligo della PEC è stato introdotto dall'articolo 16 comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) che prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'art 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD).

    Per rafforzare tale obbligo, il legislatore con decreto-legge 16 luglio 2020 n 76 ha successivamente introdotto un sistema sanzionatorio molto stringente per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell'obbligo di comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (a seguito del D.L. semplificazioni "domicilio digitale"), prevedendo che l'iscritto che non comunichi all'Ordine il proprio domicilio digitale sia obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell'Ordine di appartenenza e che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, sia soggetto all'applicazione della sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio digitale.
    A tal proposito, il Ministero della Giustizia ha chiarito che la sanzione prevista dall'art 37 del D.L. n. 76/2020, vale a dire la "sospensione dal relativo albo" degli iscritti fino alla comunicazione all'Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare ma amministrativo, con la necessaria conseguenza che essa debba essere disposta dal Consiglio dell'Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.
    La ratio dell'obbligo, finalizzato a garantire l'efficienza, la trasparenza e la certezza giuridica delle comunicazioni mediante l'utilizzo di canali che garantiscano l'immediata disponibilità, tracciabilità e valore legale delle stesse, richiede che la PEC – oltre che ad essere, naturalmente, univocamente riferita all'iscritto – sia attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni.
    Ne consegue che la presenza di un indirizzo comunicato che risulti:

    • inattivo, perché la casella PEC è scaduta, è stata disattivata oppure non è mai stata attivata dopo la registrazione
    • o non valido perché l'indirizzo PEC indicato non è corretto o non è riconosciuto come casella PEC attiva

    possa essere equiparata,  sul piano degli effetti giuridici, alla mancata comunicazione del domicilio stesso in quanto non viene consentita la funzione propria del domicilio digitale. 

    Vale lo stesso per i casi di casella di posta "satura", in quanto inidonea a ricevere messaggi.
    Il Consiglio dell'Ordine, qualora ricorra uno dei casi su elecanti procederà a diffidare l'iscritto a fornire, entro 30 gg dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, ovvero a svuotare la casella che risulti "satura" per consentire la ricezione dei messaggi, informando che – in caso di mancato adempimento nei termini indicati – il Consiglio dell'Ordine provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell'iscritto fino all'adempimento di quanto richiesto.
    Viene infine ricordato che l'art. 26, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che "I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario …" per cui in caso di impossibilità di utilizzo della PEC/domicilio digitale il Consiglio di Disciplina dovrà procedere a notifica nei termini previsti secondo una delle altre modalità indicate dal Regolamento stesso.

  • IMU e IVIE

    Aree urbane: sono aree edificabili ai fini IMU

    Con la sentenza n. 26673/2025, la Corte di cassazione ha ribadito un principio chiave in materia di imposizione patrimoniale locale: le aree urbane classificate in catasto come F/1 devono essere considerate aree edificabili ai fini IMU, anche in assenza di rendita catastale, se la destinazione urbanistica lo consente.

    Il caso nasce dal ricorso di una cooperativa che aveva versato l’IMU per un’area urbana di oltre 11.000 mq, classificata in categoria F/1 (area urbana priva di rendita) e ritenuta pertinenziale a un piccolo deposito. L’ente impositore, il Comune, aveva negato il rimborso richiesto dal contribuente sostenendo che l’area, in quanto edificabile urbanisticamente, andava tassata autonomamente in base al valore venale.

    La Commissione tributaria regionale aveva inizialmente dato ragione alla cooperativa, ma la Cassazione ha annullato la sentenza, confermando la posizione del Comune. 

    IMU e aree urbane: non sono equiparabili ai fabbricati

    La Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha  espresso il seguente principio:  

    «Ai fini dell'IMU, le c.d. "aree urbane", il cui classamento catastale in categoria F/1 esclude l'attribuzione di una rendita, a norma dell'art. 3, comma 2, lett. d), del DM 2 gennaio 1998, n. 28, non possono essere equiparate ai "fabbricati", a causa della carenza di un'edificazione in senso tecnico con la realizzazione di costruzioni coperte su uno o più livelli, né ai "terreni agricoli", a causa dell'alterazione subita dallo stato naturale del suolo per effetto delle opere ascrivibili all'intervento antropico, ma devono essere considerate alla stregua di "aree fabbricabili" nell'accezione sancita dall'art. 5, comma 5, del DLgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (quale richiamato dall'art. 13, comma 3, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), con la conseguenza che l'imposta deve essere liquidata sulla base del "valore venale in comune commercio", tenendo conto dell'edificabilità desumibile dalle previsioni della pianificazione urbanistica».

    Volendo in pratica riassumere i contenuti della pronuncia, la rendita nulla è cosa diversa dalla esenzione IMU: per le F/1 conta il valore venale.

    La pertinenza può escludere l’autonoma tassazione solo se rigorosamente provata nel caso concreto non è stata provata e la Cassazione ha dato ragione al Comune impositore.

    Le aree urbane vanno considerate, ai fini Imu come aree edificabili e non come aree meramente pertinenziali. 

  • Dichiarazione 770

    770/2025: le novità del quadro SX con il bonus Natale

    Entro il 31 ottobre, con il Modello 770 i sostituti di imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel periodo d’imposta 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.

    Per tutte le regole di invio del modello leggi anche: Modello 770/2025: regole per invio entro il 31 ottobre             

    A tale proposito vediamo la novità del Bonus Natale introdotto solo per il 2024 dall'art 2 bis del DL n 113/2024 per i lavoratori dipendenti.

    770/2025: le novità del quadro SX con il bonus Natale

    Tra le novità del Modello 770/2025 vi è l'indicazione, nel quadro SX del bonus una tantum, cosiddetto Natale, previsto per il solo anno 2024.

    Ricordiamo che tale Bonus spetta ai dipendenti:

    • con reddito complessivo del lavoratore (personale) non superiore a 28.000 euro nel 2024, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente di cui è titolare;
    • con almeno un figlio a carico;
    • fiscalmente capienti (imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alle detrazioni fiscali spettanti).

    Attenzione al fatto che il bonus non è concesso al lavoratore se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto è beneficiario del bonus Natale.

    Relativamente alle istruzioni per il 770/2025 occorre evidenziare il quadro SX con la novità della casella 7.

    Il quadro SX, in generale riguarda il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi dell'art 17 del DLgs. 241/97 e dell'art 15 del DLgs. 175/2014. 

    Al rigo SX1 va indicato il credito derivante dall’erogazione dell’indennità una tantum di importo massimo di 100 euro prevista dall'art 2 bis del DL 113/2024 in favore dei lavoratori dipendenti con i requisiti su indicati.

    Attenzione al fatto che, il credito maturato per effetto della erogazione del bonus Natale da parte del datore di lavoro, sostituto d’imposta, insieme alla tredicesima mensilità, deve essere riportato nella casella n. 7 del rigo SX1 denominata “Indennità tredicesima mensilità” e tale importo corrisponde alla somma indicata nel campo 723 delle Certificazioni Uniche 2025 trasmesse.
    In merito, si evidenzia inoltre che, nella casella 7 non va essere inserito il bonus Natale fruito dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi.
    A seguito della introduzione della casella relativa al bonus Natale, il campo denominato “Credito utilizzato in F24” viene spostato nella casella n. 8.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese rappresentanza commercialista: inerenza per la deducibilità

    Secondo l'Ordinanza n 26553/2025 la Cassazione ribadisce un importante principio per le spese di rappresentanza: sono indeducibili le spese per il commercialista se non dimostra la diretta riconducibilità all’attività professionale.

    Vediamo il caso di specie giunto in Cassazione.

    Spese rappresentanzacommercialista: deducibilità solo se provata l’inerenza

    La deducibilità delle spese di rappresentanza è da sempre un terreno delicato per i professionisti.

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 26553 del 2 ottobre 2025 ha ribadito un principio chiave: non basta che la spesa rientri astrattamente tra quelle deducibili, occorre dimostrare la concreta destinazione all’attività professionale.

    Il caso deciso dalla Cassazione con l'Ordinanza n 26553/2025 trae origine da un avviso di accertamento notificato a un commercialista.

    L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione alcune spese di rappresentanza, ritenute non inerenti. Secondo l’Ufficio, mancavano prove che collegassero tali spese ai clienti effettivamente destinatari degli omaggi.

    Il professionista impugnava l’atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo che in secondo grado il ricorso veniva respinto. 

    La Cassazione è stata adita per chiarire se la deducibilità fosse subordinata all’indicazione analitica dei clienti destinatari o meno.

    La Corte ha ricordato che le spese di rappresentanza sono deducibili entro il limite dell’1% dei compensi percepiti

    Tuttavia, l’elemento decisivo è l’inerenza: spetta al professionista dimostrare che la spesa sia stata effettivamente sostenuta per finalità promozionali e professionali, e non personali.

    Per la Cassazione non è sufficiente dimostrare che il bene rientri nella categoria delle spese di rappresentanza (es. opere d’arte, gioielli, omaggi di pregio) ma occorre fornire prova concreta della destinazione

    La valutazione spetta al giudice di merito e non può basarsi su semplici presunzioni di verosimiglianza.

    Ricordiamo anche che per le spese di rappresentanza le percentuali di deducibilità sono:

    • per i professionisti con il limite dell' 1% dei compensi annui,
    • per le imprese le percentuali sono progressive in base ai ricavi (art. 108 TUIR).

  • Rimborso Iva

    Recupero dell’IVA indebitamente versata: chiarimenti Ade

    L'art 30 del Decreto IVA definisce il sistema di recupero dell’IVA indebitamente versata.
    In particolare, il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare «domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il
    termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».

    Il successivo comma 2 contempla, invece, il «caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria»prevedendo che, in tale ipotesi, «la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa».
    In altri termini, la isciplina del rimborso dell’IVA, nel rispetto della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario.

    Recupero dell’IVA indebitamente versata: chiarimenti Ade

    Con la Risoluzione n 50 del 3 ottobre,  a seguito di richieste di chiarimento pervenute, le Entrate hanno chiarito che la possibilità prevista dall'art 30 su indicato, è espressamente subordinata all’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all’Erario a seguito di un accertamento definitivo.
    Inoltre le norme richiamate sono da leggersi in combinato disposto con il successivo comma 3 del medesimo articolo 30-ter, a mente del quale «[l]a restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
    Così, per riprendere l’esempio formulato nel quesito in cui il contratto di appalto di servizi sia stato riqualificato in contratto di somministrazione di lavoro a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici, e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.

    In sintesi, hnon avrà luogo la restituzione dell’IVA se, a seguito di accertamento, il rapporto contrattuale fra le parti venga riclassificato in ragione dell’invalidità del titolo giuridico da cui scaturiscono le prestazioni.

    Nel caso di specie il contratto di appalto di servizi è stato riqualificato in contratto di somministrazione di lavoro, e non è ammesso il rimborso dell’imposta laddove l’operazione sia stata posta in essere in un contesto fraudolento.

  • Agricoltura

    Bonus formazione giovani agricoltori: percentuale al 100%

    E' scaduto il 24 settembre il termine per l'invio delle domande per il bonus formazione giovani agricoltori.

    Lo sportello aperto il 25 agosto scorso è stato regolamentato con il Provvedimento n. 305754 del 24 luglio 2025, delle Entrate che hanno pubblicato il modello e istruzioni per le richieste del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola da parte degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e sotto i 41 anni. 

    Il beneficio fiscale è pari all’80% delle spese sostenute nel 2024 e opportunamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario: scarica qui il Modello con le istruzioni

    Le comunicazioni delle spese effettuate nel 2024 andava appunto inviata entro ill 24 settembre in via telematica.

    Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato e sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione Provvedimento n 364506 del 3 ottobre che ha reso nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto ovvero il 100%.

    L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

    Le Entrate pubblicheranno inoltre il codice tributo da utilizzare con risoluzione successiva.

    Bonus giovani agricoltori: benificiari e spese ammesse

    Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:

    • età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese,
    • che abbiano iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021.

    Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01.

    Ai fini della agevolazione sono ammesse due tipi di spese:

    • a) le spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola
    • b) le spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione a tali iniziative, fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.

    L’Iva è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

    Le spese devono essere tracciabili e pertanto sostenute tramite conti correnti intestati al beneficiario e con modalità di pagamento che ne permettano l’immediata riconducibilità a fatture o ricevute.

    Bonus giovani agricoltori: domande entro il 24 settembre

    Il provvedimento delle entrate prevede che gli aventi dirittto possono inviare dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025 in via telematica, la comunicazione per la fruizione dell’agevolazione, utilizzando l’apposito modello, nel quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.

    Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante il canale telematico dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione.

    La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.

    Nella stessa finestra temporale e con le stesse modalità è possibile inviare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, o presentare la rinuncia integrale al credito di imposta già comunicato.

    Attenzione al fatto che si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025, con l’avvertenza che, in caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 24 settembre 2025.

    Bonus giovani agricoltori: come utilizzare il credito d’imposta

    Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato purché riguardino costi diversi o non comportino un doppio finanziamento e sempre che il cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati in caso di altri aiuti di Stato concessi o richiesti in relazione alle stesse tipologie di spese, nonché a causa del superamento del limite massimo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica.

    Sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che renderà nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto.

    L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Un apposito codice tributo verrà reso noto con specifica risoluzione dell’Agenzia.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus acquisto carta imprese editrici: domande dal 1° ottobre

    Dal 1° ottobre è possibile presentare le domande per il bonus acquisto carta imprese editrici anno 2025.

    Ricordiamo che con il Decreto del 9 luglio 2025 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria è stato approvato l’elenco dei beneficiari 2024 del credito d’imposta previsto a favore delle case editrici iscritte al Roc (Registro operatori della comunicazione), per l’acquisto della carta necessaria per la stampa delle testate edite nel 2023. L’elenco è stato inviato all’Agenzia delle entrate.

    Ricordiamo inoltre che si tratta del bonus riconosciuto in base alla Circolare n 2/2024 del Dipartimento per l'Editoria.

    L’articolo 1, comma 319 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa.

    La misura agevolativa è stata notificata alla Commissione europea che, con la decisione positiva C(2024) 4652 final del 4 luglio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea in data 14 agosto 2024, pronunciandosi sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato, ne ha autorizzato l’applicazione per gli anni 2024-2025.

    Con la circolare n. 2 del 10 settembre 2024 si disciplinano le modalità attuative del suddetto credito d'imposta.

    Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: i beneficiari

    Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici aventi i seguenti requisiti: 

    • a) la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo; 
    • b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
    • c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI” con le seguenti specificazioni:
      • 58.13 (edizione di quotidiani)
      • 58.14 (edizione di riviste e periodici); 
    • d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; e) non essere sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

    Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: spese ammesse

    Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501 , e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. 

    Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

    La certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati sopracitati, deve riguardare le sole spese sostenute nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per l’acquisto della carta utilizzata, rispettivamente, nei medesimi anni, per la pubblicazione dei giornali quotidiani e dei periodici che non rientrino tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e calcolate al netto della spesa relativa all’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie

    Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: elenco beneficiari delle domane 2024

    Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità di cui al punto 7. entro i seguenti termini:

    • per l’anno 2024, dal 19 novembre al 19 dicembre 2024 (pubblicato l'elenco dei beneficiari che potranno beneficiare del credito in F24 utilizzando il codice tributo “6974”, istituito dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n 19/2022)
    • per l’anno 2025, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025.

    La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” – “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Entratel per professionisti: come rigenerare il sistema

    L'agenzia delle Entrate ha aggionarto la guida per la rigenerazione dell'ambiente Entratel per i professionisti.

    Ricordiamo che gli intermediari, quali commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro devono provvedere alla rigenerazione del proprio “ambiente di sicurezza Entratel” ossia le credenziali di cui ogni utente deve essere dotato per garantire:

    • la propria identità, 
    • l’integrità dei dati trasmessi,
    • la loro riservatezza.

    Entratel per professionisti: come rigenerare il sistema, aggiornamento 2025

    L’ambiente di sicurezza Entratel scade di regola ogni tre anni, decorrenti dal giorno in cui è stata ottenuta l’abilitazione o effettuato il precedente rinnovo.

    Attenzione però al fatto che, anche se non è scaduto, l’ambiente di sicurezza va nuovamente generato in casi specifici.

    In particolare, puer se non sono trascorsi i tre anni dalla attivazione, l'ambiente entratel va rigenarato se:

    • non è stato conservato o si è danneggiato il supporto di memorizzazione sul quale, all’atto dell’abilitazione o del precedente rinnovo, sono state salvate le chiavi private di cifratura;
    • è stata dimenticata la password di protezione.

    La guida aggiornata al 2025 è composta dalle seguenti sezioni:

    • Operazioni preliminari,
    • Generazione ambiente di sicurezza, 
    • Ripristino ambiente di sicurezza,
    • Risoluzione dei problemi.

    Rigenerare Entratel per professionisti: operazioni preliminari

    Viene evidenziato che per effettuare la generazione dell’ambiente di sicurezza, è necessario utilizzare l’applicazione “Entratel”, integrata all’interno del pacchetto “Desktop telematico”, disponibile:

    • all’interno della sezione “Software” dell’area autenticata, seguendo il percorso “Servizi” > “Servizi di utility e verifica” > “Strumenti” > “Pacchetti software”;
    • nel sito web dell’Agenzia delle entrate, raggiungibile dal seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso “Tutti i servizi” > “Altri servizi”.

    Prima di procedere con l’operazione di generazione dell’ambiente di sicurezza, è necessario impostare i seguenti parametri di configurazione dell’applicazione Entratel:

    • percorso della cartella di archiviazione dei file telematici predisposti con i software di compilazione;
    • percorso relativo alla cartella (creata sulla propria postazione di lavoro), all’interno della quale si intende memorizzare l’ambiente di sicurezza (in alternativa, qualora lo si preferisca, è possibile indicare il percorso di un dispositivo di memorizzazione portatile, ad es. chiavetta usb);
    • dati di connessione (funzione riservata agli utenti con postazioni connesse ad un server proxy).

    Per effettuare la suddetta operazione, è necessario:

    1. Selezionare la voce “Impostazioni”, dal menu “File” dell’applicazione “Entratel”:

    La guida come evidenziato riporta anche ua sezione di risoluzioni di eventuali problemi, pertanto si rimanda alla sua consultazione.

  • Società di Comodo

    Società di comodo: l’hotel fatiscente può essere operativo

    La disciplina delle società di comodo, prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994, è volta a contrastare i fenomeni di elusione fiscale legati alla detenzione di beni e partecipazioni attraverso società non realmente operative

    Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 24732 del 7 settembre 2024) ha chiarito che il mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative non è sufficiente, da solo, a giustificare la disapplicazione della disciplina antielusiva.

    In particolare, il principio enunciato è il seguente: “il mancato ottenimento delle autorizzazioni rimesse alla discrezionale valutazione dell'Autorità amministrativa di per sé non è dirimente. Occorre pertanto anche vagliare se l'impedimento al conseguimento dell'oggetto sociale, nel caso di specie, non dipenda dalle pur legittime scelte imprenditoriali effettuate dall'imprenditore, che conservi in vita la società per anni, anche se lo svolgimento dell'attività imprenditoriale risulti precluso.” 

    Società di comodo: l’hotel fatiscente non è detto che sia non operativo

    La vicenda trae origine da una società che, nel periodo 2006–2009, aveva presentato diverse istanze di disapplicazione delle norme sulle società non operative.

    L’Agenzia delle Entrate rigettava le istanze e accertava il mancato superamento del test di operatività, notificando gli avvisi di accertamento con determinazione del reddito minimo presunto.

    La Ctp respingeva i ricorsi della società, mentre la Ctr accoglieva gli appelli, ritenendo provato – tramite perizia tecnica – lo stato di degrado e inagibilità dell’immobile, oltre ai tentativi di vendita o riconversione.

    La Cassazione è stata investita della controversia, a seguito del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

    Secondo i giudici di legittimità, il fatto che un’impresa non abbia potuto ottenere autorizzazioni, licenze o permessi non basta a dimostrare l’impossibilità oggettiva di esercitare l’attività

    L’assenza di autorizzazioni può dipendere da scelte dell’imprenditore, come mantenere in vita la società pur in mancanza di condizioni per operare.

    La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il protrarsi per anni dell’inattività può configurarsi come scelta soggettiva dell’imprenditore, non come circostanza oggettiva esterna alla sua volontà.

    In questo senso, l’ordinanza richiama precedenti come Cass. 13336/2023 e Cass. 18657/2024, che hanno chiarito i limiti della disapplicazione.

    Prima di presentare istanza di disapplicazione della norma sulle società di comodo, l’impresa deve dimostrare:

    • che l’inattività dipende da circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
    • che l’impossibilità di operare non sia riconducibile a inerzia gestionale o scelte discrezionali;
    • l’esistenza di documentazione probatoria solida (perizie, atti amministrativi, provvedimenti ufficiali).

    La mancata dimostrazione di cause oggettive comporta:

    • applicazione del reddito minimo presunto;
    • indetraibilità di alcune spese e perdite;
    • possibili sanzioni amministrative in caso di dichiarazioni infedeli.

    Per i consulenti fiscali è essenziale guidare le imprese nella corretta valutazione dei presupposti e nella raccolta della documentazione utile.

    La Cassazione con l’ordinanza 24732/2024 conferma la linea rigorosa nel trattamento delle società non operative. Il mancato rilascio di autorizzazioni, pur rilevante, non è condizione sufficiente per escludere la disciplina antielusiva.