• Senza categoria

    Codice degli incentivi: come cambia il sistema delle misure agevolative

    Il testo dello schema di decreto legislativo, sottoposta a parere parlamentare ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera b), e 3, e 6 della legge 27 ottobre 2023, n. 160 è stato inviato il 2 settembre scorso.

    Lo chema di decreto è adottato in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”.

    Codice degli incentivi: come cambia il sistema delle misure agevolative

    Lo schema di decreto costituisce il primo provvedimento di attuazione dell’ampia delega conferita dall’articolo 3 della legge precitata, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, provvedendo a:

    • “a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali” (articolo 3, comma 2, lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160);
    • “b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi»” (articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160).

    Come riportato nello stesso schema la revisione degli incentivi, complessivamente considerata, trova anche un più recente legame con gli obiettivi di sviluppo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come risultante dalle modifiche approvate con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, da ultimo aggiornata dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 7 maggio 2024. In tale contesto, infatti, la revisione del sistema degli incentivi è stata inserita tra le riforme previste dal piano (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 “Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese”), da implementare in 2 step:

    •  Pubblicazione del report di valutazione degli incentivi alle imprese entro il 30 giugno 2025;
    • Entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della “Legge delega” entro il 30 giugno 2026.

    Codice degli incentivi: come è composto

    Lo schema di decreto legislativo elaborato alla luce di tali disposizioni si compone di :

    • 28 articoli, suddivisi in 5 Capi, 
    • che attraversano tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire:
      •  “programmazione”,
      •  “progettazione”, 
      • “attuazione”, 
      • “pubblicità e valutazione dei risultati”.

  • La casa

    Abitazione inidonea e prima casa: cosa accade se si acquista un altro immobile?

    La Cassazione con la Sentenza n 24478/2025 statuisce un principio molto importante sulla pre-possidienza ai fini della agevolazione prima casa.

    In particolare, un soggetto aveva acquistato un immobile con una sola camera da letto e una sala rispettivamente di 12 e 18 metri quadrati.

    Alla nascita di due figli gemelli la casa è divenuta inidonea alla vita della famiglia e veniva acquistato un nuovo immobile rimanendo il primo, inidoneo post parto, di proprietà della persona.

    Le Entrate hanno contestato l'agevolazione prima casa sul nuovo immobile sito nello stesso Comune, vediamo il ricordo e la decisione della Corte di Cassazione.

    Abitazione inidonea: non si perde la prima casa su altro acquisto

    La contestazione delle Entrate era basata sul fatto che la legge non consente di fruire del beneficio “prima casa” al contribuente già proprietario di un’abitazione sita nello stesso Comune in cui si trova l’immobile oggetto di compravendita.

    La Cassazione rin contrato con tale assunto, con la sentenza in oggetto ha affermato che la proprietà di un’abitazione non idonea deve essere parificata alla situazione del contribuente che non ha la proprietà di alcuna abitazione. 

    Pertanto, se il contribuente è proprietario, in un Comune, di un’abitazione inidonea, tale proprietà non impedisce di comprare un’altra abitazione con l’agevolazione prima casa a condizione: che la casa già di proprietà del contribuente e inidonea non deve esser stata acquistata con l’agevolazione. 

    Non si può ottenere il beneficio fiscale effettuando un nuovo acquisto, se non vendendo la casa inidonea prima di acquistare un’altra abitazione o al massimo entro il secondo anno successivo a questo nuovo acquisto.

    La cassazione in sintesi studiando il caso di specie ha statuito che il contribuente che abbia già acquistato un’abitazione con le agevolazioni “prima casa” non può ottenerle di nuovo, anche se quell’immobile è divenuto inidoneo all’uso abitativo.

    Fa cccezione la prepossidenza di immobile se:

    • l’immobile inidoneo non è stato acquistato con le agevolazioni “prima casa”;
    • ad esempio, se è stato ereditato o ricevuto in donazione, l'inidoneità oggettiva o soggettiva può rilevare e consentire un nuovo acquisto agevolato.

  • Agricoltura

    Imprese montane di giovani: credito d’imposta in arrivo nella Legge 131

    Viene pubblicata in GU n 218 del 19 settembre la Legge n 131/2025 con Disposizioni  per  il  riconoscimento  e  la  promozione  delle  zone montane, in vigore dal 20 settembre.

    Tra le altre misure rivolte a promuovere le zone montane, come definite dalla stessa norma, vi è il Capo V con che al'articolo 25 reca Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani oltre a novità per il lavoro.

    Prima dei dettagli sottolineamo che la Legge 131 prevede che entro novanta giorni dal 20 settembre, data di entrata in vigore della legge, con  decreto del  Presidente del  Consiglio dei ministri, sulla  base dei dati  forniti  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.   281,  sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai  quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. 

    Imprese montane di giovani: agevolazioni in arrivo dalla Legge 131 del 2025

    In particolare,  l'articolo 25 della legge in oggetto preved quanto segue.

    Aalle  piccole  imprese  e  microimprese,  come  definite  dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  le quali, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, abbiano intrapreso una  nuova  attività  nei  comuni  di  cui all'articolo 2,  comma  2,  il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo  anno  di età, nonche' alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel  medesimo periodo una nuova attività  nei comuni  di   cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per piu' del 50 per cento persone fisiche che alla data di  avvio  dell'attivita'  non abbiano compiuto il quarantunesimo  anno  di  età  ovvero  il  cui  capitale sociale sia detenuto per piu' del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di eta', per il periodo d'imposta nel corso del quale la  nuova  attivita'  e' intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, e'  concesso,  a condizione che l'attivita' di  impresa sia  svolta  per  un  periodo minimo di otto mesi, anche  non  continuativi,  nel  corso  dell'anno solare  di  riferimento,  un  contributo,  sotto forma  di  credito d'imposta, utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.   241,  in misura pari alla differenza tra  l'imposta  calcolata  applicando  le aliquote ordinarie  al  reddito  derivante  dallo  svolgimento  della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino  a  concorrenza  dell'importo  di  100.000  euro,  e   l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. 

    Il credito d'imposta è concesso  nel  limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2025.

    Nei casi  in  cui  nei  territori  dei  comuni  montani  con  popolazione  non  superiore  a  5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche  storiche di cui alla  legge  15  dicembre  1999,  n.    482,  i   cui   appartenenti rappresentino almeno il  15  per  cento  dei  residenti,  il  credito d'imposta è riconosciuto  in misura pari alla differenza tra  l'imposta  calcolata  applicando  le aliquote   ordinarie   al   reddito   derivante   dallo   svolgimento dell'attività nei  citati  comuni, determinato nei modi ordinari e fino a  concorrenza  dell'importo  di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando  al  medesimo  reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo.

    L'agevolazione si  applica  nel rispetto dei limiti e delle condizioni di  cui  al  regolamento  (UE) 2023/2831  della  Commissione,  del  13   dicembre   2023,  relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato  sul funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,   al regolamento (UE) n.  1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel settore  agricolo,  e  al  regolamento  (UE)   n.    717/2014   della Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

    Con decreto del Miistro delle imprese e del made in  Italy,  sono determinati i criteri e  le  modalità di concessione del  credito d'imposta anche   con   riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto  del limite di spesa ivi previsti, nonche'  le  disposizioni  relative  ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

  • Operazioni Straordinarie

    Detraibilità IVA nella società in liquidazione

    Con la Risposta n 251/2025 l'ade replica a dubbi sulla detraibilità IVA delle società in liquidazione.

    In particolare, per l'agenzia durante la fase di liquidazione, una società può detrarre l’IVA su spese (es. legali, recupero crediti) se queste sono strumentali all’attività liquidatoria e non collegate a operazioni esenti pregresse.

    Per le Entrate la detrazione:

    • è ammessa se le spese servono a liquidare l’attivo/passivo, chiudere contenziosi o recuperare crediti;
    • non è ammessa se lle spese riguardano attività precedenti esenti da IVA e non più rilevanti per la liquidazione.

    Vediamo il caso di specie.

    Detraibilità IVA nella società in liquidazione

    ALFA S.r.l., società in liquidazione volontaria dal 2021, ha presentato un’interpello chiedendo se possa detrare l’IVA relativa a fatture ricevute da professionisti incaricati della gestione di contenziosi tributari e recupero crediti. 

    Si tratta di attività avviate dopo la cessazione dell’attività economica principale (esente ex art. 10 DPR 633/1972), e quindi pienamente riferite alla fase liquidatoria.

    La questione centrale è se, anche in assenza di operazioni attive nella fase di liquidazione, le spese professionali legali possano rientrare tra le operazioni che danno diritto alla detrazione.

    L’Istante ha sostenuto la detraibilità, richiamandosi all’inerenza di tali costi rispetto alla gestione dell’attività di liquidazione.

    L’Agenzia ha ricordato che la detrazione IVA è regolata dall’art. 19 del DPR 633/1972, coerente con l’art. 168 della Direttiva IVA 2006/112/CE.

    Il principio guida è quello dell’inerenza: l’IVA è detraibile solo se i beni o servizi acquistati sono utilizzati per operazioni soggette a imposta.

    Importante anche il chiarimento che la liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell’attività d’impresa: rientra nella sua fase finale, e le operazioni in tale contesto possono ancora essere considerate economiche, se finalizzate al realizzo o alla sistemazione del patrimonio societario.

    Nel caso di ALFA, le operazioni oggetto delle fatture (contenzioso tributario e recupero crediti) sono state considerate strumentali e funzionali all’attività liquidatoria. 

    In particolare, le spese legali erano legate alla definizione agevolata dei debiti e alla riconciliazione dei crediti residui: attività che rientrano tra gli scopi tipici della liquidazione volontaria.

    Di conseguenza, la detrazione dell’IVA è stata riconosciuta, a condizione che sia dimostrabile il nesso diretto tra le prestazioni ricevute e lo svolgimento dell’attività di liquidazione.

    La risposta dell’Agenzia non si discosta dalle aperture già emerse in alcune sentenze della Corte di Cassazione (ad esempio n. 12444/2011 e n. 9464/2018), in cui si affermava che la cessazione dell’attività esente riattiva il regime ordinario di detrazione in fase liquidatoria.

    Tuttavia, la novità di questa risposta n. 251/2025 risiede nell'applicazione pratica di tali principi a un caso operativo concreto, con un chiaro orientamento interpretativo favorevole al contribuente.

    Per i professionisti che assistono società in liquidazione, questo chiarimento rappresenta una conferma importante: se l’attività liquidatoria è svolta in modo documentato e le spese sono pertinenti, l’IVA può essere regolarmente detratta, anche in assenza di operazioni attive.

  • Legge di Bilancio

    Dpfp approvato dal MEF: sostituisce il NADEF

    Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale il MEF annuncia che, in data 17 settembre, all’unanimità in commissione bilancio del Senato è stata approvata la risoluzione sul nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) che prende il posto della Nadef.

    Dpfp approvato dal MEF: sostituisce il NADEF

    La riforma delle regole della governance economica europea ha modificato l’impostazione della programmazione economica degli Stati membri dell’Unione europea e gli strumenti utilizzati a tal fine. 

    Alla luce di queste innovazioni normative, il Parlamento ha impegnato il Governo a presentare al posto del Documento di economia e finanza (DEF), il Documento di finanza pubblica (DFP), esaminato e approvato dalle Camere lo scorso aprile e successivamente inviato alle istituzioni europee.

    Viene così definita la disciplina da applicare al documento di finanza pubblica che le Camere saranno chiamate a esaminare in vista della predisposizione della manovra 2026-28.

    Entro il 2 ottobre 2025 viene trasmesso alle Camere, ai fini delle conseguenti deliberazioni parlamentari, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) per il successivo triennio, che contiene:

    1. l’aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel Documento di finanza pubblica 2025 (DFP 2025), macroeconomiche e di finanza pubblica, del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettore, nonché dell’aggregato di spesa netta con indicazioni sull’andamento delle componenti sottostanti, del saldo di cassa del settore statale; 
    2. il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, coerente con il percorso della spesa netta stabilito, sia in termini annuali sia cumulati, dal Consiglio; l’articolazione delle misure di prossima adozione nell’ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari; 
    3. l’aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.

    Nel Documento programmatico di bilancio e nella Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di bilancio (NTI), per il periodo di riferimento, tra le altre cose, verrà dato conto delle componenti dell’aggregato della spesa netta; nella NTI, verrà data evidenza del conto economico programmatico delle Amministrazioni pubbliche articolato per sottosettore; verrà aggiornato, dove necessario, l’elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio indicati nel DFP 2025; il DPFP sarà corredato di una relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile.

  • Versamenti delle Imposte

    Divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi

    Con la Risposta a interpello n 246 le Entrate ribadiscono il divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi, anche se appartenenti alla stessa rete d’imprese.

    Il pagamento dei debiti tributari altrui tramite F24 resta vietato se effettuato con i crediti dell'accollante. 

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Compensazione crediti nella rete d’imprese: l’ade chiarisce quando è vietata

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito avanzato da [ALFA] – Rete di Imprese, soggetto con personalità giuridica costituito ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009.

    La Rete dichiara di voler gestire adempimenti tributari in nome e per conto delle imprese aderenti, ma senza assumere direttamente le relative obbligazioni fiscali. 

    In particolare, viene proposto un modello operativo così articolato:

    • il retista A, titolare di crediti fiscali nel proprio cassetto fiscale, verserebbe tramite F24 tributi dovuti dal retista B, usando i propri crediti;
    • la rete garantirebbe solo coordinamento e tracciabilità, senza inviare direttamente i modelli F24 né effettuare compensazioni centralizzate;
    • ogni operazione sarebbe documentata e regolata da un disciplinare tecnico condiviso.

    L’istante chiede conferma della legittimità dell’operazione e della sua estraneità al divieto di accollo fiscale vietato, sostenendo che non vi sarebbe alcuna assunzione del debito da parte del retista pagante, ma solo esecuzione contrattuale interna alla rete.

    L'Agenzia delle Entrate nega la legittimità del modello proposto, ritenendo che l’operazione configuri un accollo tributario vietato, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile.

    Il chiarimento risiede in due punti:

    • l’accollo fiscale è lecito, ma solo se il debito viene pagato in modo diretto, non compensato;
    • qualunque compensazione tra soggetti diversi è espressamente vietata, anche se si tratta di imprese appartenenti alla stessa rete e anche se fondata su accordi contrattuali interni.

    Come precisato nella risposta, la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 è ammessa solo tra crediti e debiti dello stesso contribuente, risultanti da proprie dichiarazioni o denunce fiscali.

    La giurisprudenza conferma la tesi del Fisco

    A rafforzare la posizione, l’Agenzia richiama l’ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025 della Cassazione, secondo cui: 

    «L'accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze: 

    1. la prima è che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato; 
    2. la seconda è che, ancorché relativo a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva comporta che né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari di terzi che si è accollato, né quest'ultimo può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante».

    Pertanto, anche se i crediti e i debiti sono riferiti alla stessa annualità o all’interno della stessa rete, la differenza tra i soggetti coinvolti preclude qualsiasi compensazione.

    Accollo tributario vietato e sanzioni

    Attenzione al fatto che, si effettua compensazione in violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti con la conseguenza di:

    • obbligo di versamento integrale del debito d’imposta accollato;
    • applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
    • possibile disconoscimento del credito utilizzato in compensazione.

    Il rischio è quindi doppio: il pagamento è inefficace, e il contribuente può essere esposto a recuperi e sanzioni anche significative.

  • Senza categoria

    Ravvedimento per aderenti al CPB 2025-2026: si paga dal 1° gennaio prossimo

    Con il Provvedimento n 350617 del 19 settembre le Entrate fissano le regole per aderire al ravvedimento speciale 2019-2023, riservato ai soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026, e i relativi termini per pagare.

    In particolare, l’opzione di adesione deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026.
    Nel caso di pagamento rateale esso è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

    Vediamo chi può aderire e come.

    Ravvedimento per aderenti al CPB 2025-2026: chi può aderire

    Possono adottare il ravvedimento i soggetti che aderiscono entro i termini di legge al concordato ossia entro il 30 settembre, ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e che nelle annualità:

    • hanno applicato gli ISA;
    • ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19,
      introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    • ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del
      decreto-legge n. 50 del 2017;
    • ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non
      rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

    Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data

    di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 

    Nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il ravvedimento.

    I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal ravvedimento, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono

    adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

    Ravvedimento per aderenti al CPB 2025-2026: modalità di adesione

    Per l’adozione del ravvedimento l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della
    prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” di una delle annualità cui si riferisce il versamento, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo che verranno istituiti con successiva
    risoluzione.
    Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:

    • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive
      da parte della società o associazione;
    • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della
      società o associazione, ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 11 del decreto-legge.

    In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

    Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

  • Banche e Assicurazioni

    Desktop telematico: che cos’è e come gestirlo

    L'agenzia delle Entrate mette a disposizione tra i servizi del proprio sito istituzionale, il Desktop Telematico.

    Il software “Desktop Telematico” è un «contenitore» il cui scopo è quello di accogliere al suo interno le varie applicazioni “stand alone” utilizzate nell’ambito dei servizi telematici per la predisposizione e la gestione dei file telematici.
    Come evidenziato dalle istruzioni messe a disposizione dall'ADE, per scaricare il software è necessario collegarsi al sito dei “Servizi Telematici” ed
    accedere alla sezione “Software” dell’area autenticata.
    Attenzione al fatto che sarà cura dell’utente verificare che la connessione ad Internet sia sempre attiva durante le fasi di installazione del software “Desktop Telematico” e/o dei relativi aggiornamenti successivi.
    Una volta effettuata l’installazione di una o più applicazioni di interesse all’interno del “Desktop Telematico”, le attivazioni successive dell’applicazione provvederanno a verificare, relativamente alle applicazioni in esso installate, la presenza di eventuali aggiornamenti.

    In caso di presenza di variazioni software, pertanto, verrà effettuato il «download» degli eventuali aggiornamenti e l’installazione degli stessi solo in presenza di una connessione funzionante.

    Desktop telematico: come installarlo

    In dettaglio i passi da seguire per l'installazione del servizio Desktop Telematico sono i seguenti:

    • scaricare il software relativo all’applicazione “Desktop Telematico” in base al sistema operativo presente sulla postazione di lavoro da utilizzare;
    • effettuare l’installazione dell’applicazione “Desktop Telematico”;
    • installare le ulteriori applicazioni di interesse;
    • configurare l’applicazione “Desktop Telematico.

    Attenzione al fatto che, una volta effettuata l'installazione iniziale dell'applicazione e di tutte le componenti software in essa integrate, le attivazioni successive dell'applicazione provvederanno a verificare, relativamente alle applicazioni installate, la presenza di eventuali aggiornamenti.
    La funzione di auto-aggiornamento prevede che sia stata precedentemente attivata la connessione ad internet.

    In caso di presenza di variazioni software verrà effettuato il "download" degli eventuali aggiornamenti e l'installazione degli stessi.

    Al termine sarà effettuato il riavvio dell'applicazione. Per ulteriori dettagli relativi alle funzionalità delle applicazioni in esso installate si rimanda alle funzioni di consultazione presenti all'interno del menù "Help" del Desktop Telematico.
    La prima installazione comporta la necessità di scaricare dal sito web dei Servizi Telematici l'eseguibile dell'applicazione e di salvarlo sulla postazione di lavoro dedicata.
    L'eseguibile viene reso disponibile per i seguenti ambienti operativi compatibili con la Java Virtual Machine versione 1.7 e superiori:

    • windows
    • macintosh
    • linux

    A seguito dell'installazione viene creata un'icona per l’avvio dell'applicazione

    Desktop telematico: multi utenza

    La gestione "Multi-utenza" del Deskpot telematico consente di creare aree di lavoro distinte per ciascun utente. 

    Ogni applicazione installata all'interno del "Desktop Telematico" può usufruire di tale opzione.
    L'accesso ad un'area di lavoro specifica viene gestito mediante l'inserimento di un "identificativo utente" e di una "password" liberamente scelti dall'utente in fase di primo accesso.

    L'applicazione consente all'utente di effettuare in maniera opportuna la configurazione della propria area di lavoro offrendo la possibilità di definire attraverso le funzioni "Impostazioni" e "Preferenze" del menù "File" alcune variabili specifiche dell'applicazione.

  • Rimborso Iva

    Dichiarazione tardiva: il documento della AIDC contraddice l’Ade

    Il Documento n 6/2025 dell'AIDC Associazione dei commercialisti, evidenzia che non è condivisibile la posizione delll’Agenzia delle Entrate in relazione alla preclusione della facoltà di presentare una dichiarazione integrativa, nel caso di tardiva registrazione delle fatture passive. 

    Dichiarazione tardiva: il documento della AIDC contraddice l’Ade

    Il tema della detrazione IVA e della possibilità di recuperarla tramite dichiarazione integrativa è attuale e genera disaccordo tra professionisti e Agenzia delle Entrate.

    Due risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate la  n. 479/2023 e la recente n. 115/2025 hanno mostrato un’interpretazione molto restrittiva che ha suscitato la netta reazione dei commercialisti.

    La questione riguarda un punto cruciale per imprese e professionisti: la tempestiva registrazione delle fatture. 

    Ci si domanda se basti aver ricevuto e posseduto la fattura per esercitare la detrazione oppure se la mancata annotazione nei termini comporta la perdita definitiva del diritto. 

    Il dibattito tra Agenzia delle Entrate e commercialisti non è solo tecnico, ma tocca la quotidianità di imprese e professionisti.

    In attesa di ulteriori chiarimenti, i contribuenti devono valutare attentamente come comportarsi, considerando che la dichiarazione integrativa IVA è uno strumento controverso e centrale per la gestione del diritto alla detrazione.

    Dichiarazione tardiva per il ritardo nelle fatture: la posizione delle Entrate

    Come specifica anche il documento, secondo l’Agenzia, il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato solo se la fattura passiva è stata ricevuta e registrata entro i termini di legge. In caso contrario, non è ammesso il recupero tramite dichiarazione integrativa.

    La logica è quella di garantire:

    • certezza documentale,
    • tracciabilità dei controlli,
    • rispetto formale degli adempimenti.

    Per le Entrate, quindi, la tardiva registrazione equivale alla decadenza definitiva del diritto, anche se il contribuente possiede la fattura e l’operazione è inerente all’attività.

    Dichiarazione tardiva per il ritardo nelle fatture: la posizione dei Commercialisti

    I professionisti dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) hanno pubblicato il Documento critico n. 6/2025 sostenendo che l’interpretazione delle Entrate è in contrasto con la normativa IVA e con la giurisprudenza europea.

    Le loro principali argomentazioni:

    • i requisiti sostanziali (soggettività passiva, inerenza degli acquisti e afferenza con operazioni imponibili) prevalgono sugli adempimenti formali;
    • la registrazione tardiva è solo una violazione formale, sanzionabile ma non idonea a far perdere il diritto;
    • il principio di neutralità IVA richiede che la detrazione sia garantita quando gli obblighi sostanziali sono rispettati.

    AIDC, a supporto della propria posizione, richiama numerose pronunce della Corte di Giustizia UE (cause Ecotrade, Equoland, Idexx, Astone, Unitel) che confermano la detrazione non può essere negata per omissioni formali, salvo casi di frode o evasione.

    Anche la Corte di Cassazione si è espressa in più occasioni nello stesso senso statuendo che la tardiva registrazione non annulla il diritto, pur restando sanzionabile come violazione contabile.

    Inoltre, la stessa Agenzia, con la circolare 1/E del 2018, non aveva mai subordinato il diritto alla detrazione alla registrazione tempestiva della fattura, ma solo al possesso del documento.

    Si attendono chiarimenti ufficiali per risolvere la "controversia" da parte delle Entrate.

  • Identità digitale

    Pec professionale anche su INAD: possibile cancellarla

    Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'AGID fornisce un chiarimento per l'identià digitale, PEC dei professionisti.

    In particolare a seguito di segnalazioni dei professionisti che hanno riscontrato il proprio indirizzo PEC da INIPEC anche su INAD.

    Ricordiamo che INIPEC è l'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti tenuto dal registro imprese mentre INAD è l'indice nazionale dei domicili digitali, si riporta il chiarimento congiuto INAD-AGID per gli indirizzi professionali.

    Ricordiamo inoltre la differenza tra i due profili digitali:

    • a) profilo “cittadino”:
      • ti puoi iscrivere se sei maggiorenne e hai la capacità di agire;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua persona o a te dirette in qualità di tutore, curatore, procuratore o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche;
    • b) profilo “professionista”:
      • ti puoi iscrivere se svolgi una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua attività professionale non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013.

    Pec professionale anche su INAD: possibile calcellarla

    Il comunicato evidenzaia che negli ultimi mesi diversi professionisti hanno segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC, originariamente registrato in INI-PEC, anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.

    L’Agenzia per l’Italia Digitale ricorda che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 6-quater, comma 2, del D. Lgs. 82/2005). 

    Ciò significa che ogni PEC professionale presente in INI-PEC viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica. 

    A tal proposito, AgID e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno inoltrato un comunicato congiiunto a tutti i collegi e ordini professionali, volto ad agevolare una maggiore diffusione delle informazioni sul tema. 

    Attenzione al fatto che chi non desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali può:

    •  modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale); 
    • cancellare il domicilio digitale da INAD. 

    Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS.