• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Cessione crediti Superbonus 2025: aggiornato il modello per la trasmissione telematica

    Con provvedimento n. 321370 del giorno 7 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello (con istruzioni e specifiche tecniche) per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura delle spese sostenute nel 2025 nell’ambito del Superbonus.

    Scarica il Modello con le relative istruzioni

    Il nuovo modello dovrà essere utilizzato dai contribuenti a partire dall'8 settembre 2025 e fino a giorno 16 marzo 2026; restano comunque valide le comunicazioni trasmesse fino a giorno 7 settembre 2025 utilizzando il precedente modello.

    Il nuovo modello aggiorna la versione precedente, risalente al 3 febbraio 2022, e recepisce le novità in tema di blocco delle cessioni, oltre al mutato quadro normativo su di cessione o sconto di crediti edilizi.

    Si attende l’aggiornamento del software ministeriale CIR20 e dei relativi controlli telematici.

    Gli interventi esclusi dal nuovo modello

    Rispetto alla versione precedente del 2022, la principale novità del nuovo modello è l’esclusione dalla tabella dei codici degli interventi agevolati di quei bonus fiscali che nel 2025 non sono più cedibili o scontabili in fattura, o che non sono più attivi:

    • ecobonus ordinario;
    • bonus casa;
    • bonus facciate;
    • bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
    • eco-sisma bonus;
    • interventi sulle parti comuni, per più del 25% dell’involucro, di cui al decreto del 26 giugno 2015.

    Quindi il modello recepisce l’esclusione per i bonus minori della possibilità di cedere o scontare in fattura i crediti; ciò perché il modello assorbe il fatto che il DL 34/2020, all’articolo 121, prevedeva che per la generalità dei bonus edilizi fosse possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito solo per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

    In ragione di ciò, a partire dall’anno fiscale 2025, per la generalità dei bonus edilizi l’opzione non è più esercitabile, eccezione fatta per le spese relative al Superbonus.

    Va segnalato che il modello prevede ancora la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per il Sisma bonus acquisti. Non è chiaro se questa si debba considerare una svista o se l’Agenzia, così facendo, ha abbracciato una lettura estensiva della norma che prevede la possibilità di usufruire di questi bonus anche nel 2025.

    Le novità del modello

    Fondamentalmente la struttura del modello è rimasta analoga a quella della precedente versione del 2022, di cui rappresenta una versione snellita. Tra le modifiche più rilevanti va segnalato che:

    • sono state mantenute solo le tipologie di intervento relative al Superbonus, ed eliminati i codici relativi alle detrazioni non più cedibili (si veda il paragrafo precedente);
    • non è più presente la casella Periodo che, nel modello precedente, richiedeva di distinguere le spese tra sostenute nel primo o nel secondo semestre del 2020.
    • non è più presente la casella Edilizia libera, in quanto non ci sono più interventi sostenibili nel 2025, con crediti che possono essere scontati in fattura o ceduti, per i quali non sia richiesta una comunicazione allo Sportello Unico dell’Edilizia;
    • sono stati eliminati i campi relativi alla “cessione delle rate residue: il nuovo modello recepisce il fatto che dal 29 maggio 2024 non è più consentita la cessione delle rate residue di detrazione, quelle successive alla prima, in applicazione del comma 7 dell’articolo 4-bis del DL 39/2024.

    Per il resto, con il nuovo modello restano invariate le regole operative di base, in relazione:

    • alla determinazione dell’ammontare della detrazione, dello sconto in fattura e del credito cedibile;
    • ai termini e alle modalità di invio della comunicazione;
    • alla possibilità di esercitare le opzioni di cessione o sconto durante lo stato di avanzamento lavori (è previsto il limite di due SAL, ognuno dei quali riferito ad almeno il 30% dei lavori);
    • all’obbligo di asseverazioni tecniche, di congruità delle spese e di allegazione del visto di conformità.

     

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Testo Unico imposta di registro e altri tributi indiretti pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Nella Gazzetta Ufficiale del 12.08.2025 n. 186 è stato pubblicato il Dlgs n. 123 del 1° agosto 2025 con i contenuti del Testo Unico sul Registro e altri tributi indiretti, precedentemente approvato dal CdM del 22 luglio.

    Ricordiamo che il Vice Ministro Leo all'atto della prima approvazione aveva dichiarato: "Con questo provvedimento proseguiamo con coerenza nell’attuazione della riforma fiscale: ad oggi contiamo 15 decreti legislativi già pubblicati in Gazzetta Ufficiale. A questi si sommano i quattro testi unici già in Gazzetta Ufficiale, più quello di oggi. Nei prossimi mesi ci concentreremo su interventi ulteriori che riguarderanno le imposte dirette e la fiscalità internazionale, per continuare a costruire un sistema più moderno, equo e competitivo, al passo con le aspettative degli Italiani e con le sfide dei nostri tempi”.

    Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Testo Unico imposta di registro: struttura del decreto legislativo

    Il nuovo Testo Unico si compone di 205 articoli, suddivisi in sei parti: 

    1. parte I con gli articoli 1-70 che disciplina l’imposta di registro; 
    2. parte II con gli articoli 71-86 che disciplina le imposte ipotecaria e catastale; 
    3. parte III con gli articoli 87-138 che disciplina l’imposta di successione e donazione; 
    4. parte IV con gli articoli 139-168 che disciplina l’imposta di bollo e l’imposta di bollo su valori scudati (articolo 19 dl 201/2011) oltre a l’imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere; 
    5. parte V con gli articoli 169-202 che contiene le norme che dispongono agevolazioni o regimi sostitutivi;
    6. parte VI con gli articoli 203-205 che contiene l’elenco delle norme abrogate e la norma che indica la data di entrata in vigore.

    Infine, il testo unico consta di quattro allegati:

    • allegato 1 che contiene la tariffa parte prima, la tariffa parte seconda e la tabella degli atti non soggetti a obbligo di registrazione; 
    • allegato 2 che contiene la tariffa delle imposte ipotecaria e catastale e la tabella delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali; 
    • allegato 3 che contiene la tariffa parte prima. la tariffa parte seconda e la tabella degli atti esenti da bollo; 
    • allegato 4 che reca il prospetto dei coefficienti per il calcolo del valore del diritto di usufrutto ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di successione e donazione.

    Il provvedimento, che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e tributario italiano, in l’attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

    Il 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva stituendo, abrogandoli quasi interamente: 

    • testo unico dell’imposta di registro, contenuto nel Dpr 131/1986; 
    • testo unico dell’imposta di successione e donazione, contenuto nel Dlgs 346/1990;
    • testo unico dell’imposta ipotecaria e catastale, contenuto nel Dlgs 347/1990; 
    • legge sull’imposta di bollo, recata dal Dpr 642/1972.

    Si segnala che il nuovo testo unico riproduce tutta la normativa attualmente vigente modificandola solamente in quei punti in cui i testi legislativi si sono resi obsoleti e quindi oggetto di risistemazione formale.

    Con questo criterio la normativa attuale relativa alle imposte indirette diverse dall’Iva è stata trasfusa senza modificarne la formulazione, ad eccezione per le ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, è stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento con altre disposizioni dell’ordinamento.

    Ne è esempio il coordinamento attuato con l’introduzione nella tariffa parte prima dell’imposta di registro, dopo la normativa di agevolazione per l’acquisto della prima casa, della disciplina sul credito d’imposta in caso di acquisto di un’altra abitazione in connessione con la vendita di una abitazione precedentemente acquistata con la medesima agevolazione prima casa.

  • Reverse Charge

    Reverse charge nel settore logistica: nuovo modello di comunicazione opzione

    Con il provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione dell’opzione per l’applicazione del regime transitorio in materia di reverse charge IVA nelle prestazioni di servizi rese a imprese che operano nel settore del trasporto, della movimentazione merci e della logistica.

    Il modello, corredato dalle relative istruzioni, recepisce le disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 59 e 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificati dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, ed è utilizzabile già dal 30 luglio 2025.

    Scarica il Modello con le relative istruzioni di compilazione.


    Ambito di applicazione e finalità

    Il nuovo modello riguarda le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di:

    • appalto e subappalto;
    • affidamento a soggetti consorziati;
    • rapporti negoziali equivalenti.

    Il regime transitorio prevede che il pagamento dell’IVA sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con responsabilità solidale di quest’ultimo. L’opzione:

    • può essere esercitata anche nei rapporti tra subappaltatori, indipendentemente dalla scelta effettuata nel rapporto tra committente e primo appaltatore;
    • ha durata triennale a decorrere dalla data di trasmissione della comunicazione;
    • può riguardare uno o più contratti tra le stesse parti, indicati in moduli separati all’interno della stessa comunicazione.

    Modalità di presentazione

    La trasmissione del modello avviene esclusivamente in via telematica:

    • direttamente dal committente;
    • oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 322/1998.

    Per la compilazione e l’invio è necessario utilizzare il software gratuito “ReverseChargeLogistica”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    L’intermediario deve rilasciare al committente:

    • copia della comunicazione trasmessa;
    • ricevuta telematica attestante l’avvenuto invio, che costituisce prova di presentazione.

    Contenuto del modello

    Il modello si compone di sezioni dedicate a:

    1. Dati del committente e dell’eventuale rappresentante firmatario;
    2. Dati del prestatore;
    3. Dati del contratto, comprese:
      • qualificazione del prestatore (esecutore diretto, consorzio, subappaltante, ecc.);
      • date di stipula, inizio e fine contratto;
      • valore annuale o descrizione dell’oggetto;
    4. Subappaltatori o imprese consorziate coinvolti;
    5. Luoghi di esecuzione del contratto.

    È prevista inoltre la possibilità di presentare una comunicazione correttiva, ma senza modificare opzioni già esercitate: si possono soltanto rettificare dati errati relativi a tali opzioni.

    Consultazione e versamento dell’imposta

    Il prestatore e il committente possono consultare i dati della comunicazione accedendo al Cassetto fiscale nella propria area riservata, anche tramite intermediario delegato. Il versamento dell’IVA, effettuato dal committente, dovrà avvenire:

    • senza compensazione;
    • entro il termine del mese successivo alla data di emissione della fattura;
    • con modello F24 utilizzando il codice tributo “6045”, secondo le istruzioni  fornite con risoluzione del 28.07.2025 n. 47.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riforma Fiscale: delega prorogata fino al 29 agosto 2026

    L’orizzonte temporale per il completamento della riforma fiscale avviata nel 2023 viene ufficialmente esteso.

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sabato 9 agosto, della legge n. 120 dell’8 agosto 2025, sono state introdotte modifiche mirate alla legge n. 111/2023, che aveva conferito la delega per la revisione complessiva del sistema tributario.

    Il provvedimento, composto da un unico articolo, interviene su cinque punti centrali della legge delega, con lo scopo di rimodulare scadenze, definire con maggiore precisione gli ambiti di intervento e aggiornare i criteri direttivi, così da armonizzare l’attuazione della riforma con il calendario, particolarmente complesso, previsto per il riordino del fisco.

    In particolare, si estende da 24 a 36 mesi il termine per l’adozione dei decreti legislativi di revisione del sistema tributario, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2023, posticipando di fatto la scadenza al 29 agosto 2026 (in luogo del 29 agosto 2025).

    Contestualmente, la scadenza per l’emanazione di eventuali provvedimenti correttivi o integrativi è posticipata al 29 agosto 2028, restando comunque invariata la previsione di una proroga automatica di 90 giorni qualora i pareri parlamentari vengano espressi in ritardo.

    Di seguito si propone un’analisi delle modifiche introdotte, organizzata in base alle previsioni dell’articolo 1 della legge delega.

    Riforma Fiscale: più tempo per l’adozione dei decreti attuativi

    Come anticipato, il testo proroga dal 29 agosto 2026 il termine entro cui il Governo può esercitare il potere di delega previsto dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di riforma del sistema fiscale e, di conseguenza, il termine per l’adozione dei decreti correttivi e integrativi al 29 agosto 2028.

    Inoltre, viene rivisto uno dei principi di delega, prevedendo la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari prevista dagli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), relativa al pagamento parziale o dilazionato dei tributi.

    È confermata, inoltre, la facoltà di introdurre un’analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

    Infine, viene inserito un nuovo principio di delega che affida al legislatore delegato il compito di:

    • uniformare l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, per quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria;
    • disciplinare, fatte salve le prerogative dell’avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nonché le competenze decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le fattispecie disciplinari con le relative sanzioni e procedure, il regime delle incompatibilità, la dispensa dal servizio e il trasferimento d’ufficio.

    Riforma fiscale: testi unici rinviati al 2026

    Nella versione originaria dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023, il Governo era incaricato di emanare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi per il riordino organico della normativa tributaria, seguendo le procedure indicate dall’articolo 1 della stessa legge.

    Con la modifica introdotta dalla lettera e), il termine viene esteso di un anno, ovvero la predisposizione dei testi unici fiscali slitta infatti al 31 dicembre 2026.

    L’intervento si inserisce nel quadro della più ampia proroga dei termini di delega prevista dalla lettera a), garantendo coerenza tra le diverse scadenze dell’attuazione della riforma.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza

    L’articolo 1, commi 436-444, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES (dal 24% al 20%), quale misura incentivante per le imprese che destinano una quota significativa dell’utile a investimenti rilevanti, incremento occupazionale e altre finalità strategiche.

    Il nuovo decreto attuativo del MEF, pubblicato l'8 agosto 2025, disciplina nel dettaglio:

    • le modalità di accesso, 
    • le tipologie di investimenti ammessi,
    • i vincoli, 
    • le esclusioni e le cause di decadenza, 

    coordinandosi con le altre disposizioni tributarie interessate.

    Ambito soggettivo

    Possono beneficiare dell’agevolazione:

    • le Società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti;
    • gli Enti commerciali residenti;
    • le Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
    • gli Enti non commerciali limitatamente al reddito d’impresa da attività commerciale.

    Sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES, le società e gli enti che:

    • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
      • sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di
        natura liquidatoria
        di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
      • determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di
        regimi forfetari;
    • nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di
      contabilità semplificata
      .

    Condizioni di accesso alla riduzione dell’aliquota IRES

    Per usufruire della riduzione, occorre rispettare tutte le seguenti condizioni:

    1. Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile

    Le condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile sono:

    • almeno l’80% dell’utile 2024 va accantonato in apposita riserva, anche per copertura perdite o destinazione a capitale;
    • almeno il 30% dell’utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) deve finanziare investimenti rilevanti.

    Per chiarire il calcolo della soglia minima di investimento, la relazione illustrativa che accompagna il decreto, propone il seguente caso:

    Esempio

    Una S.p.A. con esercizio coincidente con l’anno solare consegue nel 2024 un utile di 100, distribuendone 20 ai soci.
    Nel 2023 aveva realizzato un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell’esercizio 2022 di 60.
    L’investimento minimo per accedere alla riduzione IRES sarà pari a:

    • 2024: 100 x 0,80 x 0,30 = 24;
    • 2023: 150 x 24 = 36.

    Si prende il maggiore tra i due valori: 36.
    Pertanto l’impresa dovrà effettuare investimenti rilevanti per almeno 36 per fruire dell’agevolazione.

    2. Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevanti

    Ai soggetti che accantonano l’utile alle condizioni e nei limiti di cui sopra, la riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che siano realizzati gli investimenti rilevanti. Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

    • Beni “Industria 4.0” e beni immateriali correlati (allegati A e B, L. 232/2016);
    • Beni previsti dal piano “Transizione 5.0” (art. 38 D.L. 19/2024) legati a riduzione dei consumi energetici.

    Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile, entro il 31 ottobre 2026).

    Si fa riferimento, infatti, al termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per espressa previsione contenuta nel secondo periodo, il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d’imposta pari a 12 mesi se l’esercizio ha durata superiore.

    L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

    • 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’articolo 4;
    • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
    • 20.000 euro.

    3. Condizione di accesso relativa alla base occupazionale

    La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che:

    1. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
      • il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
      • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    2. l’impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nel 2024 o 2025, salvo eventi transitori non imputabili all’impresa (es. intemperie stagionali). 

    Cause di decadenza

    Il beneficio viene revocato se:

    • la quota di utile accantonata (netta delle perdite) viene distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024;
    • i beni agevolati sono dismessi, ceduti o delocalizzati all’estero entro 5 anni dall’acquisto, salvo sostituzione con beni analoghi o superiori.

    In caso di decadenza, l’impresa deve restituire la differenza d’imposta, versandola entro il saldo del periodo in cui si verifica l’evento.

  • Agricoltura

    Regime di tassazione dei redditi dei terreni: nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

    L’8 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 12/E, con la quale ha fornito agli Uffici le indicazioni operative sul riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni. 

    Si tratta di un intervento attuativo del decreto legislativo n. 192/2024, emanato in applicazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023), che introduce un quadro aggiornato e più inclusivo per le attività agricole, riconoscendo anche quelle tecnologiche e orientate alla sostenibilità ambientale.

    Un concetto di reddito agrario più ampio

    La riforma amplia il perimetro delle attività considerate produttive di reddito agrario, includendo anche quelle che non si basano direttamente sullo sfruttamento del terreno ma sono legate alla cura di un ciclo biologico, realizzate con tecniche innovative.

    Rientrano ora nella tassazione catastale:

    • coltivazioni “fuori suolo” in fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10), come vertical farm, colture idroponiche o micropropagazione in vitro, entro il limite di superficie definito dalla normativa,
    • produzioni agricole “green”, comprese quelle che generano beni immateriali come i crediti di carbonio certificati, se realizzate con modalità virtuose sotto il profilo ambientale.

    In entrambi i casi, i redditi così prodotti sono assoggettati a un regime fiscale semplificato, basato su tariffe catastali, e non più alla tassazione ordinaria, entro specifici limiti quantitativi.

    Nuove regole per reddito dominicale e agrario

    La circolare dettaglia il metodo di calcolo:

    • a regime, la determinazione avverrà secondo criteri stabiliti da un decreto interministeriale, che definirà anche la “superficie agraria di riferimento”;
    • in via transitoria, si applica la tariffa d’estimo più alta della provincia, incrementata del 400%, sia per il reddito dominicale sia per quello agrario, rapportata alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile produttivo.

    È previsto inoltre un confronto obbligatorio tra il reddito dominicale rivalutato e la rendita catastale dell’immobile: se quest’ultima è più alta, diventa la base imponibile minima.

    Attività agricole a tutela dell’ambiente

    La nuova lettera b-ter) dell’art. 32 TUIR qualifica come reddito agrario i proventi derivanti dalla produzione di beni, anche immateriali, ottenuti da coltivazione, allevamento o silvicoltura che contribuiscono alla tutela ambientale e alla lotta ai cambiamenti climatici, un esempio tipico è la cessione di crediti di carbonio.

    Questi redditi sono tassati catastalmente fino a concorrenza di un limite di “agrarietà” calcolato sui corrispettivi delle altre cessioni di beni agricoli.

    L’eccedenza rispetto al limite è considerata reddito d’impresa, determinato forfettariamente applicando un coefficiente di redditività del 25%.

    Società agricole e regime catastale

    Il decreto estende i criteri forfettari dell’art. 56-bis TUIR anche alle società agricole che hanno optato per la tassazione catastale ex legge 296/2006.

    Tuttavia, per l’attività agrituristica restano ferme le regole speciali previste dalla legge n. 413/1991: 

    • il reddito è determinato applicando il coefficiente del 25% sui ricavi, 
    • con esclusione della possibilità di utilizzare il regime forfettario dell’art. 56-bis per questa specifica attività.

    Aggiornamento digitale del catasto

    Infine, l’articolo 2 del decreto introduce una procedura automatizzata di aggiornamento delle qualità e classi di coltura per i terreni monitorati da AGEA.

    I proprietari e conduttori non dovranno più presentare la denuncia di variazione colturale per queste particelle: sarà AGEA stessa a comunicare le modifiche al catasto. L’obbligo resta solo per i terreni non sottoposti a monitoraggio.

    Le nuove disposizioni si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta 2024, per i contribuenti con anno solare coincidente con il periodo d’imposta.

  • Reverse Charge

    Reverse charge della logistica anche per le Agenzie per il Lavoro

    Torniamo a occuparci del Decreto Fiscale, il Decreto Legge 84 del 17 giugno 2025 contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.

    Il DL è stato convertito il giorno 1 agosto 2025 dalla Legge 108, per cui adesso ha assunto forma definitiva.

    Tra gli interventi che hanno trovato trattazione nel DL e qualche modifica in sede di conversione c’è l’articolo 9 che tratta di reverse charge.

    Cosa prevede il DL 84/2025 convertito

    L’articolo 9 prevede la soppressione delle condizioni soggettive relative alla prevalenza di manodopera per l’applicazione del reverse charge in diversi settori della logistica.

    In conseguenza di ciò avviene un ampliamento della platea delle operazioni soggette a reverse charge nei settori: 

    • del trasporto, 
    • della movimentazione merci e 
    • della logistica,

    in quanto non è più necessario che l’attività avvenga, con prevalenza di manodopera, presso la sede del committente e utilizzando beni strumentali riconducibili a quest’ultimo.

    Essendo una deroga al regime ordinario di applicazione dell’IVA, la modifica normativa diverrà operativa solo dopo l’autorizzazione dell’Unione Europea.

    Anche le ApL soggette a reverse charge

    In conseguenza dell’eliminazione del “prevalente utilizzo di manodopera e beni del committente”, la disciplina del reverse charge nel settore della logistica è stato esteso anche agli appalti di trasporto più semplici.

    Il comma 1 dell’articolo 9 prevede espressamente che anche “le parole: «ne' alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono soppresse” dal comma 6, lettera a-quinquies), dell'articolo 17 del DPR 633/1972.
    In conseguenza di ciò la legge di conversione ha rimosso l’esclusione delle ApL dalla nuova disciplina: le Agenzie per il Lavoro rientrano quindi a tutti gli effetti nel perimetro del reverse charge e nel regime temporaneo opzionale, a condizione che il destinatario del servizio non applichi lo split payment.

    Dato che l’applicazione del nuovo regime di reverse charge richiede l’autorizzazione dell’Unione Europea, fino a quando questa non verrà concessa, il regime assume forma solo opzionale.

    L’opzione può essere esercitata attraverso la trasmissione telematica del modello approvato il 28 luglio 2025 dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento numero 309107/2025,  a partire dal giorno 30 luglio scorso.

  • Ravvedimento

    CPB, nuovo Ravvedimento speciale 2025: i dettagli

    Era nell’aria da diverso tempo, e prima di essere confermato ha subito delle riformulazioni, ma in Commissione Finanze è stato approvato un emendamento al cosiddetto Decreto Fiscale, il DL 84/2025, con il quale si ripropone, anche per quest’anno, il Ravvedimento speciale per i contribuenti che aderiranno al Concordato Preventivo Biennale.

    L’ultima riformulazione del correttivo è stata effettuata per recepire alcune modifiche dell’ultima ora. La legge di conversione è stata  pubblicata in GU il 1 agosto 2025. QUI IL TESTO COORDINATO

    Rispetto alle previsioni, la modifica più rilevante sul Ravvedimento Speciale riguarda l’ambito di applicazione: potranno infatti sanare gli anni fiscali dal 2019 al 2023 solo coloro che aderiranno al CPB quest’anno, per il biennio 2025-2026.

    Diversamente da quanto ipotizzato precedentemente, non è prevista la possibilità di sanare il 2023 per coloro che hanno aderito al CPB l’anno scorso per il biennio 2024-2025.

    È facile ipotizzare che tra le motivazioni della scelta ci sia il fatto che il Ravvedimento speciale costituisca un mezzo per incentivare l’adesione al CPB, strumento su cui l’attuale governo ha puntato molto, ma che si sta rivelando deludente nel numero di adesioni.

    Permettere infatti a coloro che hanno aderito l’anno scorso di sanare adesso il 2023 non avrebbe incentivato l’adesione in alcun modo.

    Va tuttavia detto che l’effetto congiunto di CPB e Ravvedimento speciale, può rendere l’adesione appetibile per chi ha bisogno di tutelarsi da eventuali controlli del fisco per il passato; ma non rende il CPB più appetibile per chi di norma paga le imposta e fa fatica a impegnarsi per il futuro, in una situazione globale così incerta come quella attuale.

    Le caratteristiche del nuovo Ravvedimento speciale

    Il Ravvedimento speciale permette di sanare eventuali violazioni tributarie avvenute negli anni   precedenti in modo semplificato, pagando delle sanzioni forfettizzate, evitando così di incorrere in un accertamento tributario.

    Costituisce quindi, a tutti gli effetti, uno scudo fiscale sulle annualità precedenti, a cui è possibile accedere, dopo aver accettato la proposta di CPB per il biennio 2025-2026, dietro versamento di una imposta sostitutiva per le imposte sui redditi (e relative addizionali) e per l’IRAP, da calcolare anno per anno su ogni annualità che il contribuente vuole scudare.

    Il meccanismo di calcolo è analiticamente previsto dall’emendamento approvato dalla Commissione Finanze, che presumibilmente verrà confermato dalla Camera prima e dal Senato poi.

    La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), con le eventuali addizionali, e dell’IRAP “è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato […] in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del”:

    • del 5%, per chi ottiene un punteggio ISA pari a 10;
    • del 10%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 8 e 10;
    • del 20%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
    • del 30%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 4 e 6;
    • del 40%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 3 e 4;
    • del 50%, per chi ottiene un punteggio ISA inferiore a 3.

    Per le annualità 2019, 2022 e 2023 l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi viene calcolata applicando le seguenti aliquote:

    • aliquota del 10%, per chi ottiene un punteggio ISA pari o superiore al 9;
    • aliquota del 12%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
    • aliquota del  15%, per chi ottiene un punteggio ISA inferiore a 6.

    Per i medesimi periodi d’imposta l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRAP sarà il 3,9%.

    Ravvedimento speciale: anni 2020-2021

    Per le annualità 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia, le medesime aliquote sono ridotte del 30%.

    I contribuenti potranno accedere al Ravvedimento speciale per una determinata annualità tra il 2019 e il 2023, anche nel caso in cui in questa abbia dichiarato:

    • una delle cause di esclusione dall’ISA legate alla pandemia;
    • una condizione di non normale svolgimento dell’attività
    • una delle cause di esclusione dagli ISA legate all’esercizio di più attività.

    Però, per le annualità interessate da una di queste situazioni, che si caratterizzano per l’assenza di un punteggio ISA:

    • la base imponibile sarà calcolata come differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
    • l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali sarà il 12,5%;
    • l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRAP rimane il 3,9%.

    Fondamentalmente quindi il Ravvedimento speciale previsto per quest’anno ricalca a grosse linee quello dell’anno scorso.

    Come l’anno scorso infatti, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per ciascuna annualità non può essere inferiore a euro mille.

    Il versamento dovrà  essere effettuato in unica soluzione tra il giorno 1 gennaio 2026 e il 15 marzo 2026; è prevista inoltre la possibilità del pagamento rateale in massimo 10 rate mensili maggiorate degli interessi, a partire dal 15 marzo 2026.

     

  • Split Payment

    Split payment società quotate: la novità del DL Fiscale convertito

    A decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72), sono escluse dallo split payment. 

    Ricordiamo che tale previsione è contenuta nella decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio, che ha autorizzato l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026.  

    In proposito leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026.

    Inoltre in ottobre 2024 sono stati approvati gli elenchi di riferimento per l'anno 2025: Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi.

    Ciò premesso, la parte degli elenchi delle società quotate ed in ogni caso le indicazioni in riferimento alle società quotate che dovesse riscontrarsi in altre parti della pubblicazione, vale come indicazione per la fatturazione dei fornitori in regime di scissione solo fino al 30 giugno 2025.

    Il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

    Split payment: escluse le società quotate dal 1° luglio

    Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana dal prossimo 1° luglio sono escluse dall’ambito applicativo dello split payment e i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti di tali società, incasseranno dalle stesse l’imposta addebitata in via di rivalsa, salvo quando si applica il reverse charge. La norma è contenuta nel decreto fiscale in vigore dal 18 giugno convertito  in legge 108 2025 (GU del 1.8.2025).

    La disposizione che fa rientrare tali società nel campo della scissione dei pagamenti, ossia l’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72 viene  soppressa a decorrere dal 1° luglio 2025 con riguardo “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”.

    Ricordiamo che il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

    Questa novità determina che i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, per esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si applica il meccanismo del reverse charge.

    La conseguenza dell'esclusione delle società quotate dal meccanismo dello split payment, fa si che i fornitori dovranno valutare attentamente come operare osservando le regole dell’effettuazione dell’operazione che incidono nella tempistica di emissione della fattura.

    Gli automatismi della fatturazione dovranno essere aggiornati tra il prima 30 giugno 2025 e il dopo, ossia dal 1° luglio 2025.

    A tal proposito è stato pubblicato un chiarimento delle Entrate con FAQ del 27 giugno.

    Alle fatture emesse, ossia che risulteranno trasmesse allo Sdi, a partire dal 1° luglio 2025, il meccanismo Iva di scissione dei pagamenti non sarà invece più applicabile.

    Veniva chiesto all’Agenzia per quali operazioni, dal punto di vista temporale, sussista ancora l’obbligo di utilizzare il meccanismo dello split payment per le operazioni effettuate nei confronti dei nuovi esclusi.

    L’Agenzia anzitutto evidenzia che dalla formulazione letterale della norma deriva che l’esclusione dallo split payment delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse.

    Lo split payment, quindi, si applica in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025, con la precisazione che una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al Sistema di interscambio, in linea con i chiarimenti già forniti dalle FAQ del 13 gennaio scorso.

    Ora con una norma di salvaguardia inserita nella conversione in legge del DL Fiscale si chiarisce che: "sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (18 giugno 2025).

    Per fare un esempio pratico, un fornitore che ha consegnato beni il 30 giugno 2025 e ha emesso la fattura entro il 12 luglio 2025, con trasmissione il 3 luglio allo Sdi, e avesse applicato lo split payment con la quotata che non ha richiesto la nota di credito e ha pagato l’Iva all’erario, vi sarà una automatica sanatoria.

  • Adempimenti Iva

    Riparazione protesi acustiche: quale aliquota IVA spetta

    Con la Consulenza giuridica n 8 del 15 luglio le Entrate hanno chiarito la corretta applicazione dell'aliquota IVA per i disabili che necessitano di una riparazione per protesi acustica e in particolare viene specificato che l'IVA è quella ordinaria, vediamo il perchè.       

    Riparazione protesi: che aliquota IVA spetta

    Secondo l'Agenzia le riparazioni di protesi acustiche sono soggette all’Iva ordinaria del 22%, mentre alla loro cessione si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento. 

    Il tutto è stato chiarito con la consulenza giuridica n 8 del 15 luglio  rispondendo ad una Associazione istante che si è interrogata sulla possibilità di assoggettare le riparazioni delle protesi alla stessa aliquota prevista per le cessioni delle medesime protesi destinate a persone con disabilità all’udito. 

    Veniva chiesto se tali operazioni possano rientrare nel campo di applicazione previsto dal punto 30 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, che contempla ausili e protesi per disabili.

    L'associazione ricordava che con la Circolare n. 87/1987 l’Amministrazione finanziaria aveva previsto l’applicazione dell’Iva ordinaria alle riparazioni di protesi acustiche, includendo manodopera e parti di ricambio, ma evidenzia anche che la Tabella A del decreto Iva non esclude espressamente le riparazioni. 

    Pertanto a suo parere, le riparaizioni non comporterebbero la cessione di un nuovo bene, ma il ripristino funzionale di un ausilio già detenuto dal disabile.

    L’Agenzia delle entrate conferma un orientamento diverso rispetto all’interpretazione proposta, basandosi su vari fondamenti:

    • sia il punto 30 della Tabella A, parte II, del decreto Iva che il punto 41-quater riguardano esclusivamente le cessioni di beni (apparecchi e ausili), non le prestazioni di servizi come la riparazione. 
    •  la circolare 87/1987 ha già chiarito che le riparazioni sono prestazioni di servizi soggette all'aliquota ordinaria del 22% e che, in analogia con le riparazioni di veicoli per disabili (cfr risoluzione n. 306/2002), le agevolazioni si applicano solo alle modifiche/adattamenti, non alle riparazioni generiche.
    • sulla possibilità di equiparare il trattamento fiscale delle riparazioni delle protesi a quello delle cessioni delle stesse, conclude dicendo che le prestazioni in argomento sono escluse dall’articolo 16, comma 3, del decreto Iva, che riguarda le produzioni su commessa, non le riparazioni successive al ciclo produttivo. A tal proposito l’Agenzia richiama un altro documento di prassi, la circolare n. 43/1975, con la quale, l’allora ministero delle Finanze ha chiarito che le riparazioni non integrano il concetto di produzione, e quindi non beneficiano del meccanismo di equiparazione dell’aliquota.