• Accertamento e controlli

    ISA a fini statistici per chi ha aderito al CPB

    La Circoalare n 11 del 18 luglio chirisce che non è possibile l'adeguamento Isa dopo il concordato per gli aderenti 2024-2025, vediamo maggiori dettagli dal contenuto del documento di prassi.

    ISA a fini statistici per chi ha aderito al CPB

    Gli aderenti al concordato preventivo biennale (Cpb) 2024-20225 hanno l'obbligo di presentazione del modello Isa solo ai fini statistici senza possibilità di indicare maggiori ricavi/compensi ai fini Isa. 

    La circolara evidenzia nell'ultima parte, tra gli altri chiarimenti che come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al periodo d’imposta 2024, si raccomanda di procedere sempre all’acquisizione dei dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (cosiddette “variabili precalcolate”) e importarli nel software di compilazione degli ISA, ai fini della corretta applicazione degli stessi ISA.
    Al riguardo, come da indicazioni fornite nei precedenti documenti di prassi appare utile ricordare che i contribuenti che risultano esclusi dalla applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dalla acquisizione di tali “variabili precalcolate” limitandosi a compilare i dati presenti nel modello stesso.
    Si evidenzia, altresì, che tali indicazioni non si rendono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025 e che per dette annualità restano tenuti (vedi articolo 13 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13):

    • a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
    • b) alla presentazione dei modelli ISA.

    Per tali contribuenti, ancorché rilevi l’esclusione dall’applicazione degli ISA e l’obbligo di sola presentazione del modello, sarà comunque necessario

    procedere all’acquisizione dei dati precalcolati, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, al fine di consentire la corretta costruzione della base dati degli ISA che saranno applicati nelle annualità successive.

    La corretta determinazione di detta base dati garantirà anche l’adeguata costruzione della metodologia del CPB, sulla base della quale saranno formulate

    le proposte di concordato per le successive annualità di applicazione dell’istituto.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Familiari a carico: le novità che correggono le detrazioni

    Il Decreto Correttivo che il Governo ha licenziato in data14 luglio  2025 contiene molte rilevanti novità in tema di Ires e Irpef.

    Tra l'altro con l'art 1 del Capo I il decreto introduce Disposizioni in materia di tassazione dei redditi da lavoro  e in particolare novità per il Trattamento fiscale dei familiari a carico, vediamo la norma provvisoria.

    Tassazione familiari a carico: novità in arrivo

    Con l’articolo 1 si provvede a modificare la disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), punto 1.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la revisione e la graduale riduzione dell'IRPEF attraverso il riordino anche delle detrazioni dall' imposta lorda, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.

    Con le modifiche si prevede, con una novella del comma 4-ter del predetto articolo, che le disposizioni fiscali che fanno riferimento (di solito attribuendo benefici) alle persone indicate nel citato art. 12 si devono applicare considerando, fra i beneficiari, i seguenti familiari:

    • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
    • le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

    Tali soggetti vanno considerati anche se, in taluni casi, non è più prevista, a loro favore, una detrazione per carichi di famiglia; si pensi ai figli di età fino a 21 anni (detrazione soppressa con l’art. 10, comma 4, d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230) o superiore a 30 anni nonché ai fratelli e sorelle conviventi (detrazioni soppresse con l’art. 1, comma 11, lettera a, legge 30 dicembre 2024, n. 207). 

    Inoltre, nel novellato comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR si prevede, al secondo periodo, che se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all’art. 12 per i quali ricorrono le condizioni previste dal comma 2 del medesimo, ovvero se si fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare fra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 dell’art. 12, vale a dire 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

    Si attende la conferma del testo normativo.

    La norma in vigore

    Ricordiamo che la legge di bilancio 2025 è intervenuta in relazione alle detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, stabilendo che le detrazioni spettano solo in relazione a ciascun ascendente (cioè genitori, nonni o bisnonni) che conviva con il contribuente,  eliminandole per gli altri familiari quali ad es. fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri.

    Le Entrate con la Circolare n 4/2025 hanno precisato che le modifiche apportate producani effetti anche sulle altre disposizioni che rinviano ai soggetti di cui all’art. 12 del TUIR, confermando che per i figli rimane applicabile la “clausola di salvaguardia”.
    Per gli altri familiari (diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli), invece, le Circolare n. 4/2025 ha precisato che dal 1° gennaio 2025 le disposizioni in materia di deduzioni/detrazioni per oneri e di welfare aziendale sono applicabili solo con riferimento agli ascendenti conviventi con il contribuente.

    Il DLgs. Correttivo, interviene in proposito sostituendo il comma 4 ter dell’art. 12 del TUIR e stabilendo che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente art. 12, “si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”. I

    Inoltre, viene precisato che qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2 del'art 12 del TUIR, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i suddetti soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 (vale a dire 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età o 2.840,51 euro per gli altri soggetti).

    La “clausola di salvaguardia” per l’applicazione delle altre disposizioni fiscali che fanno riferimento ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR (es. deduzioni/detrazioni per oneri e welfare aziendale) viene estesa a tutti i familiari che in precedenza davano diritto alla detrazione d’imposta per carichi di famiglia, ancorché questa sia stata abolita dalla legge di bilancio 2025, superando quindi i chiarimenti della circ. n. 4/2025.

  • Enti no-profit

    Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione

    La responsabilità fiscale del rappresentante legale delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)viene trattata nuovamente dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 17576/2025.

    Il provvedimento offre indicazioni chiare sul perimetro della responsabilità solidale del legale rappresentante, anche in caso di successione nella carica e rispetto a periodi d’imposta precedenti al suo mandato.

    Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione

    L’articolo 38 c.c. stabilisce che le obbligazioni assunte da associazioni non riconosciute, tra cui rientrano anche le ASD, ricadono in solido su chi ha agito in nome e per conto dell’ente

    Questo principio è stato per anni interpretato in chiave restrittiva, limitando la responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti nella gestione dell’associazione.

    Tuttavia, la giurisprudenza più recente, incluso il caso oggetto della nuova ordinanza, amplia la portata della responsabilità, ponendo l’accento sull’adempimento degli obblighi tributari da parte del rappresentante legale, anche per annualità non direttamente gestite.

    Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, il Fisco aveva notificato un avviso di accertamento per IVA e IRES a carico di una ASD aderente al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991, ma che risultava inadempiente sotto diversi profili:

    • mancata tenuta delle scritture contabili previste dal regime opzionale,
    • assenza di rendiconto economico e verbali del consiglio direttivo,
    • violazioni formali e sostanziali delle regole associative.

    L’accertamento è stato esteso al rappresentante legale dell’ente, in carica successivamente al periodo d’imposta contestato, il quale ha eccepito la mancanza di ingerenza nella gestione per quell’annualità.

    Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, richiamando un principio chiave: 

    • il rappresentante legale subentrante è tenuto a verificare e correggere eventuali omissioni pregresse, non potendosi limitare a invocare l’estraneità ai fatti.

    La Corte ribadisce che, in ambito fiscale, vige il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civilistico.

    Di conseguenza: "“Il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta risponde solidalmente anche per le violazioni fiscali pregresse, se non ha posto in essere le necessarie attività di verifica, rettifica e regolarizzazione.”

    Tra queste attività rientrano:

    • il controllo della correttezza delle dichiarazioni fiscali,
    • l’eventuale presentazione di dichiarazioni integrative,
    • la tenuta regolare della contabilità,
    • la conservazione e messa a disposizione della documentazione

    In assenza di tali azioni, il subentrante non può andare esente da responsabilità fiscale.

    Va ricordato che la responsabilità fiscale ha natura autonoma rispetto a quella civile,v mentre quest’ultima richiede la prova di atti compiuti per conto dell’associazione, la responsabilità tributaria può sorgere anche in assenza di una condotta attiva, se il soggetto non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme fiscali, tra cui la verifica e la correzione di eventuali errori dichiarativi.

  • Bilancio

    Errori contabili: quali sono le novità approvate nel Correttivo

    Il Decreto Correttivo approvato ieri 14 luglio in via preliminare, contiene molte novità per persone fisiche e imprese, si interviene per colmare alcune delle lacune del Decreto Ires-Irpes.

    Relativamente alle imprese, sono state previste alcune novità di rielievo e tra queste si stabilisce per la correzione degli errori contabili, la correzione direttamente in bilancio solo per gli errori contabili non rilevanti, vediamo di seguito maggiori dettagli.

    Errori contabili: quali sono le novità approvate nel Correttivo

    Il decreto correttivo approvato dal Governo su Irpef e Ires interviene sul trattamento fiscale degli errori contabili prevedendo che la semplificazione si applichi solo per gli errori che in base ai principi contabili sono non rilevanti. 

    Per quanto riguarda gli errori rilevanti resta la soluzione della dichiarazione integrativa

    L'art. 4 Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili contiene modifiche che hanno ad oggetto la riformulazione delle disposizioni che consentono, a determinate condizioni, il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili rilevata in bilancio, in applicazione delle regole contabili nazionali (OIC 29) e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS 8). 

    La disposizione attua il criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, tra l’altro, il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”.

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa i grandi gruppi imprenditoriali sono caratterizzati da una notevole molteplicità di rapporti giuridici e, soprattutto in relazione alle operazioni in corso alla fine dell’esercizio o che si concludono immediatamente prima della fine dell’esercizio, commettono errori nella contabilizzazione dei relativi componenti di reddito positivi e negativi.

    Tali errori vengono commessi indifferentemente sia a proprio danno che a danno dell’Erario e riguardano, tipicamente, errori attinenti non solo alla competenza dei componenti positivi e negativi di reddito ma anche alla loro quantificazione.

    La procedura di correzione, ai fini fiscali, di tali errori contabili – che, precedentemente, richiedeva la presentazione di una quantità considerevole di dichiarazioni integrative, con conseguente applicazione, in base alle circostanze del caso, delle relative sanzioni – è stata semplificata mediante la disciplina introdotta al quarto periodo dell’articolo 83 del TUIR e all’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

    La nuova previsione normativa si propone di circoscrivere l’ambito applicativo riducendo le possibili aree di incertezza connesse all’individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

    In linea generale, le correzioni i cui effetti sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, fermo restando i limiti e le condizioni contenute nelle disposizioni in esame e di seguito descritte, possono riguardare la rappresentazione delle operazioni aziendali, intendendosi come tale la nozione di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle stesse, nonché la quantificazione dei relativi elementi patrimoniali e reddituali. 

    Rientrano tra gli errori anche le fattispecie in cui gli stessi consistono nella mancata rilevazione di alcuni dei predetti elementi.

    Sono, dunque, esclusi dall’ambito di applicazione gli errori “rilevanti”. 

    Si tratta, della nozione di errori rilevanti definita, rispettivamente, nell’OIC 29 e nello IAS 8. 

    Per tali rettifiche contabili (come per quelle che non sono operate nei termini sotto riportati), dunque, resta ferma la necessità di presentare – sussistendone tutti i relativi requisiti e nei termini disciplinati – le relative dichiarazioni integrative.

    Dall’insieme di quelli non rilevanti, inoltre, le uniche correzioni degli errori contabili i cui effetti sono riconosciuti, ai fini IRES e IRAP, sono solo quelle per le quali la correzione è effettuata:

    • a) entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati (si pensi, ad esempio, ad un costo iscritto erroneamente nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025);
    • b) entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali, in assenza dell’errore, avrebbero dovuto essere rilevati (si pensi, ad esempio, ad un costo non iscritto nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025).

    Resta, in ogni caso, fermo che tale correzione deve essere operata prima che l’impresa abbia avuto formale conoscenza o risultino avviati “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento” riguardanti gli elementi patrimoniali e reddituali oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta.

    E' bene specificare che il testo del decreto ha appena iniziato il suo iter di approvazione, si attendono i successivi step.

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    Trattamento IVA costi comuni professionisti: chiarimenti ADE

    La Risposta n. 189/2025 dell’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un avvocato che, a seguito dello scioglimento di una associazione professionale, ha continuato a condividere con i colleghi l’utilizzo dei locali, dei dipendenti e dei servizi dello studio, con successivo riaccredito pro quota dei costi sostenuti da uno dei professionisti.
    In particolare, l’accordo stipulato tra le parti prevedeva che uno degli ex associati si facesse carico direttamente delle spese per:

    • personale dipendente,
    • locazione e utenze,
    • manutenzione, cancelleria, riviste,
    • spese condominiali e vigilanza,

    e che successivamente le stesse venissero riaddebitate analiticamente agli altri, secondo percentuali concordate.

    Tra i professionisti è nato un contenzioso che ha portato alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio, incaricato di verificare l’inerenza e l’ammontare delle spese oggetto di rimborso. 

    Il professionista istante ha richiesto all’Agenzia se le somme dovute a seguito dell’ordinanza di ingiunzione, così come quelle per spese legali e interessi, dovessero essere:

    • soggette a IVA, e in quale misura,
    • fatturate analiticamente per voce di costo,
    • trattate come riaddebito soggetto al regime del mandato senza rappresentanza

    Inoltre, ha evidenziato la detraibilità dell’IVA, in caso di sua applicazione, in quanto spese inerenti all’attività professionale.

    L'agenzia sinteticamente ha specificato che il riaddebito dei costi comuni dello studio non costituito in associazione professionale, anche analiticamente ricostruiti nell’ambito di un’Ordinanza del Tribunale, costituisce una somma imponibile ai fini IVA , invece sono esclusi da imposta gli interessi legali richiesti al professionista a fronte del ritardato pagamento del rimborso.

    Vediamo gli ulteriori dettagli del chiarimento ADE.

    Trattamento IVA costi comuni professionisti: chiarimenti ADE

    Va evidenziatro che il recupero della somma è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., con emissione di atto di precetto.

    L’Agenzia delle Entrate ha effermato che: “Le somme dovute per il riaddebito delle spese comuni non costituiscono il corrispettivo di un mandato, ma rappresentano a tutti gli effetti operazioni imponibili IVA.”

    Di conseguenza il professionista che ha sostenuto le spese in prima battuta, deve emettere fattura soggetta a IVA con aliquota ordinaria del 22%, anche per gli importi oggetto dell’ordinanza di pagamento.

    Viene confermata, inoltre, la non applicabilità dell’esenzione IVA ex art. 8, c. 35 L. 67/1988, in quanto non si tratta di un distacco di personale tra imprese, bensì di un riaddebito tra soggetti autonomi.

    Con riferimento agli interessi legali riconosciuti nella sentenza, l’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1, n. 1 del DPR 633/72, e conferma che: “Gli interessi moratori per ritardo nei pagamenti non concorrono alla formazione della base imponibile IVA”.

    La funzione risarcitoria prevale su quella corrispettiva. Pertanto, l’IVA non va applicata né indicata in fattura per tali somme.

    Sulla questione dell’IVA sulle spese legali da rifondere alla controparte, l’Agenzia ribadisce un principio consolidato: se il soggetto vittorioso è anch’esso soggetto passivo IVA e può detrarre l’imposta, il soccombente non è tenuto a rimborsare l’IVA relativa alla parcella del legale della controparte.

    Tale approccio evita una doppia detrazione e riflette il principio di neutralità dell’imposta.

    Secondo l'agenzia la circostanza che l’importo dovuto sia stato determinato dal CTU in base a una ricostruzione analitica, non muterebbe quindi la natura dei patti fra i professionisti, che pertanto non potrebbero essere riconducibili al mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1703 c.c.

    Infine, l’Agenzia conferma che il professionista istante, in qualità di soggetto passivo IVA che utilizza i beni e servizi per finalità professionali, ha diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese ricevute in riaddebito, qualora correttamente fatturate con l’imposta esposta.

  • Accertamento e controlli

    Autotutela per atti sanzionatori: le novità del Correttivo

    Il Governo, nel Cdm di ieri 14 luglio, ha approvato in via preliminare, un Decreto Correttivo al Dlgs su Ires e Irpef. che inizia il suo iter legislativo.

    Come evidenziato dal comunicato stampa del  Governo il testo introduce norme di semplificazione per le persone fisiche e le imprese, in un’ottica di maggiore trasparenza ed equità. 

    Inoltre, si modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con l’obiettivo di perfezionare il procedimento accertativo e rafforzare le garanzie nei confronti dei cittadini.

    In particolare, per l'istituto dell’autotutela obbligatoria si chiarisce che sia esteso anche agli atti sanzionatori, specificando quindi un aspetto la cui interpretazione risultava ancora dubbia.

    Per le altre modifiche restano però alcuni dubbi e si confida nel testo definitivo del decreto.

    Autotuela per atti sanzionatori e altre modifiche del Correttivo

    Con l’introduzione dell’autotutela obbligatoria ai sensi dell'articolo 10-quater della legge 212/2000 l’amministrazione procede in certe occasioni, all’annullamento in tutto o in parte di atti di imposizione o alla rinuncia all’imposizione, senza l'istanza di parte. Il correttivo specifica che tale annullamento riguarda anche gli atti sanzionatori.

    Inoltre, relativamente alla consultazione semplificata l’articolo 10-nonies della legge 212/2000 prevede per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni l’accesso a una banca dati ai fini di una soluzione al quesito esposto dal contribuente. 

    Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. 

    Con il correttivo si prevede che l’interpello è inammissibile anche se la banca dati non informa il contribuente sulla possibilità di presentazione dell’interpello a meno che non si dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta non fornisca una soluzione univoca al quesito. 

    Infine, si restringono i tempi del confronto preventivo nel caso in cui il contribuente chieda l’accesso agli atti.
    La norma attuale, l'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, dispone che al contribuente, una volta comunicato lo schema di atto, viene data la possibilità di presentare controdeduzioni o di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. 

    Il decreto recepisce il fatto che al contribuente deve essere data possibilità di accesso agli atti e dalla data di accesso devono decorrere i 60 giorni per presentare le controdeduzioni/osservazioni.

    Sorge comunque il dubbio sul fatto che i giorni dovrebbero decorrere da quanto i documenti vengono resi disponibili ai fini delle controdeduzioni.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Codice Commercialisti: TAR legittima il divieto di menzionare in pubblicità i clienti

    Il Tribunale Amministrativo del Lazio, TAR, con la Sentenza n 13710 dell'11 luglio boccia il ricorso presentato dall’Anc, contro la delibera che ha approvato il nuovo Codice deontologico dei commercialisti.

    Ricordiamo che il codice deontologico è in vigore dal 1°aprile 2024.

    I Commercialisti hanno commentato con soddisfazione la pronuncia che, tra l'altro, evidenzia che è legittimo il diviero di menzionare i clienti nelle mail pubblicitarie.

    Vediamo tutti i dettagli e il riepilogo della storia che nasce il 21 marzo 2024.

    Codice Commercialisti: TAR legittima il divieto di menzionare in pubblicità i clienti

    Il CNDCEC ha pubblicato un commento alla sentenza del Tar specificando che il Nuovo Codice Deontologico approvato in marzo 2024 è legittimo.

    La Sentenza n. 13710/2025 pubblicata l'11 luglio, ha rigettato integralmente il ricorso presentato dall’Associazione nazionale commercialisti.

    Il Tar ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate.

    Nel dettaglio viene confermata:

    • la legittimità del processo preliminare di consultazione e formazione del testo, che ha previsto l’ampia partecipazione degli Ordini territoriali e dei singoli iscritti; 
    • la correttezza delle disposizioni sui limiti alla pubblicità informativa, in particolare il divieto (relativo) di invio di comunicazioni telematiche non richieste, giustificato da motivi di interesse generale quali la tutela della dignità e del decoro professionale; 
    • la compatibilità con i principi di concorrenza e con la direttiva Bolkestein dei divieti relativi all’uso di espressioni denigratorie, all’enfasi pubblicitaria e alla menzione dei nominativi dei clienti; 
    • la legittimità delle previsioni in tema di diritto di critica e delle relative sanzioni disciplinari, considerate coerenti con la tutela dell’onorabilità della professione.

    Si evidenzia che tra le contestazioni vi erano  i limiti alla pubblicità, al diritto di critica e la trasparenza nella stesura del testo. 

    Secondo i Giudici i limiti posti all’invio di comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, per offrire le proprie prestazioni professionali, rafforza i principi generali di dignità, probità e decoro del commercialista, e rientra tra i poteri del Consiglio nazionale.

    E' legittimo anche il divieto di menzionare nelle informazioni pubblicitarie i “nominativi dei clienti ” nel codice deontologico il CNDCEC evidenziava “il decoro e la dignità della professione da un lato e, dall’altro, la protezione dei terzi e del loro diritto a non essere disturbati da messaggi telematici non richiesti, costituiscono motivi imperativi di interesse generale che giustificano, in modo proporzionato, la limitazione prevista dalla norma deontologica”

    Risulta infondata l’accusa di poca trasparenza nella modifica del Codice dato che il testo è stato inviato agli Ordini territoriali e ai singoli iscritti per raccogliere pareri e suggerimenti prima della sua approvazione.

    Leggi qui per i riepilogo delle novità del Nuovo Codice Deontologico dei Commercialisti attualmente in vigore.

  • Contabilità e Bilancio PMI

    Derivazione rafforzata PMI: anche per chi adotta il bilancio semplificato

    Il 14 luglio il Governo ha approvato un nuovo decreto Correttivo con diverse novità di rilievo, tra queste vi sono semplificazioni per i bilanci delle piccole imrpese in tema di derivazione rafforzata.

    In sintesi le microimprese entrano in derivazione rafforzata anche se redigono il bilancio in forma abbreviata e non solo in quella ordinaria. 

    Questa estensione ha importanti riflessi anche per la possibilità di aderire al regime semplificato di correzione fiscale degli errori contabili che verrà trattato con altro approfondimento.

    Bilancio piccole imrpese: approvate semplificazioni

    Con l'art art. 3 del decreto rubricato Modifiche alle disposizioni riguardanti l’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili  in applicazione del criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, tra l’altro, il “rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”, si interviene sulle disposizioni finalizzate all’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili introducendo delle rettifiche, agli articoli 83 e 109 del TUIR, come modificati dal decreto legislativo n. 192 del 2024, nonché integrando le disposizioni contenute negli articoli 10 e 13 del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2024, al fine di: 

    • (i) definire gli effetti della rinuncia alla regole semplificate di redazione del bilancio d’esercizio per le micro-imprese; 
    • (ii) modificare la disciplina fiscale riguardante gli interessi di mora 
    • e (iii) revisionare le disposizioni riguardanti il riallineamento dei valori contabili e fiscali, in presenza del cambio delle rappresentazioni contabili adottate dalle imprese. 

    In particolare, analizzando il primo punto su cui si interviene, con la modifica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e si vuole precisare le condizioni cui risulta subordinata l’applicazione del regime di derivazione ai soggetti che rientrano nell’alveo delle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile. 

    In particolare, si fa riferimento alle micro-imprese che rinunciano alle semplificazioni consentite nella redazione del proprio bilancio, predisponendo un bilancio in forma abbreviata – ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile – o in forma ordinaria.

    Come spiega la relazione illustrativa al decreto, con le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2022 è stata limitata l’esclusione dalla derivazione rafforzata alle sole micro-imprese “che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria”.

    Tale disposizione, in base al suo tenore letterale, circoscrive l’applicazione del principio di derivazione rafforzata alle sole micro-imprese che optano per la redazione del bilancio “in forma ordinaria, non consentendo la possibilità di fruire della derivazione rafforzata (anche) alle micro-imprese che abbiano scelto di redigere il bilancio nella forma abbreviata prevista dall’articolo 2435-bis del codice civile.

    In base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2435-ter del codice civile, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria” sono espressamente esclusi dalla redazione semplificata del bilancio, previste per le micro-imprese di cui al medesimo articolo 2435-ter del codice civile. 

    Anche per tali soggetti, quindi, poiché nei fatti vi è una rinuncia alle semplificazioni previste per le citate micro-imprese, è garantito il riconoscimento ai fini fiscali delle classificazioni, qualificazione e imputazioni temporali di bilancio (mediante l’accesso alla determinazione del reddito secondo il principio di derivazione rafforzata).

    L’integrazione contenuta nel comma 1, lettera b), ha lo scopo di confermare che a seguito dell’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese che rinunciano alla semplificazione del proprio bilancio, trovano applicazione anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR.

    Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

  • Bilancio

    Affrancamento riserve: regole MEF

    Pubblicato in GU dell'11 luglio n 159 il Decreto 27 giugno 2025 del MEF concernente le modalità di attuazione dell'affrancamento delle riserve (articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

    Il decreto attua il citato articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 con una serie di disposizioni volte a circoscrivere l’ambito applicativo dell’affrancamento disciplinandone il contenuto.

    Affrancare vuole dire esercitare l'opzione  nella  dichiarazione dei redditi per il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024,  n.  192  sull'ammontare dei saldi attivi di rivalutazione,  delle  riserve  e  dei  fondi  in sospensione di imposta,  esistenti  nel  bilancio dell'esercizio  in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, sulla base delle condizioni e  nei  limiti del presente decreto

    Affrancamento riserve: i vantaggi

    L’articolo 1 individua proprio la nozione di affrancamento, con l’articolo 2 si precisano le caratteristiche dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta – esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 – che possono essere oggetto di affrancamento, ai sensi del citato articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024.

    Sono delineate le tipologie di riserve in sospensione d’imposta che possono essere affrancate con le regole contenute nel presente decreto. 

    Per quanto concerne le riserve in sospensione d’imposta di cui alla lettera a), si tratta dei saldi attivi di rivalutazione iscritti in un’apposita riserva – o imputati a capitale sociale o fondo di dotazione – per effetto di una rivalutazione dei beni dell’impresa che ha assunto riconoscimento fiscale, anche in ipotesi in cui ciò sia avvenuto a seguito dell’esercizio di una facoltà del contribuente. Sono incluse nell’ambito oggettivo della disciplina, dunque, le ipotesi in cui la rivalutazione dei beni ha assunto rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi, anche nei casi in cui tale riconoscimento sia avvenuto senza che fosse previsto il versamento di un’imposta sostitutiva. Ovviamente sono escluse dalla possibilità di essere affrancate le riserve iscritte per effetto di rivalutazioni effettuate ai soli fini contabili poiché non si tratta di riserve in sospensione d’imposta.

    Per quanto concerne, invece, le riserve in sospensione d’imposta indicate nella tipologia di cui alla lettera b), occorre fare riferimento a tutte quelle ipotesi in cui si è in presenza di riserve o fondi iscritti nello stato patrimoniale.

    La disposizione, tuttavia, esclude espressamente, per i motivi che saranno più avanti riportati, le riserve derivanti dall’applicazione delle deduzioni extracontabili dell’articolo
    109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Diversamente da quanto appena rappresentato, non possono essere oggetto dell’affrancamento straordinario le riserve che non presentano le caratteristiche individuate nelle sopra citate lettere a) e b), nonché quelle derivanti dall’applicazione delle deduzioni extracontabili dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, espressamente menzionate nella suddetta lettera b).

    L’articolo 3 indica le modalità di determinazione degli importi affrancabili, ripetendo, innanzitutto, al comma 1, quanto già asserito con l’articolo 2 e dall’articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 in base al quale possono essere affrancate le riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31
    dicembre 2024. Ne consegue che l’affrancamento opera, in ogni caso, in relazione al minore importo tra quello delle riserve in sospensione esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e quello relativo al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

    Con l’articolo 4 sono chiarite le modalità di perfezionamento dell’affrancamento e la conseguente liquidazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024.

    L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata in quattro rate annuali di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui l’affrancamento è effettuato, corrispondente in sostanza a quello in corso al 31 dicembre 2024, e le altre con scadenza entro il medesimo termine relativo ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, 2026 e 2027.

  • Ipotecaria e catastali

    Certificati catastali e visure: nuovi servizi ADE dal 9 luglio

    L'agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida 2025 relativa ai servizi agli utenti.

    In particolare, le integrazioni riguardano le informazioni acquisibili sugli immobili nell’ambito catastale, delle formalità ipotecarie e dei dati cartografici.

    Visure catastali online gratis: novità dalle Entrate

    L'ADE evidenzia che una delle principali novità riguarda la visura catastale. 

    Innnanzitutto si ricorda che la visura può essere effettuata in autonomia online, e consente di consultare e di ottenere atti e documenti catastali come:

    • dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati),
    • dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili,
    • dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie).

    L’utente può ottenere gratuitamente la visura online sia dei propri immobili sia di quelli di cui non è titolare

    Diversamente, se la richiesta è effettuata presso uno sportello, il servizio è a costo zero soltanto se relativo a immobili di cui si è intestatari.

    Vediamo i passaggi del servizio:

    • da “Risultanze catastali, all’interno della sezione “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili”, 
    • accedendo a “Visure catastali di immobili non di proprietà”, è infatti possibile ottenere senza alcun costo anche una serie di visure catastali online di immobili intestati ad altri. In particolare, sono disponibili le visure:
      • attuali per soggetto
      • attuali o storiche, di un immobile censito al Catasto Terreni o al Catasto Fabbricati, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali
      • della mappa con la rappresentazione della particella censita al Catasto terreni.

    Ampliate inoltre le informazioni sui fabbricati che si possono ottenere direttamente attraverso l’area di accesso libero (ossia senza necessità di credenziali), utilizzando il servizio gratuito “Consultazione rendite catastali

    Sono ora disponibili anche:

    • l’indirizzo,
    • la zona censuaria, 
    • la categoria e la classe dell’immobile,
    • oltre a consistenza e rendita catastale.

    Ispezione ipotecaria: novità dall’Agenzia

    L’Agenzia aggiunge chiarimenti e precisazioni operative per chi effettua un’ispezione ipotecaria. 

    E' disponibile una funzione che permette di consultare i registri, le note (formalità che comprendono le trascrizioni, per esempio di compravendite, le iscrizioni ad esempio di ipoteche e le annotazioni, come le cancellazioni) e gli atti (titoli) con cui sono stati acquisiti/trasferiti i diritti sugli immobili e che sono depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia.

    Servizio di consultazione della Cartografia catastale: novità dalle Entrate

    L'agenzia informa del fatto che per la consultazione della cartografia catastale sono disponibili due servizi:

    • Geoportale Cartografico Catastale”, che consente la libera navigazione tra le mappe, di ricercare ogni particella partendo dall’identificativo del Catasto terreni o, viceversa, permette di determinare l’identificativo visualizzando sulla mappa la sua posizione rilevata tramite dispositivo mobile
    • Consultazione cartografia catastale – WMS”, basato sullo standard Web Map Service che, invece, consente di fruire di molti contenuti delle mappe catastali su applicazioni – ad esempio, utilizzando un software GIS (Geographic Information System) – e siti web contenenti altri dati cartografici.

    Come richiedere un certificato all’ADE

    La sezione della guida dedicata alle istruzioni per richiedere i certificati che rilascia l’Agenzia si arricchisce.

    In particolare, sono state aggiunte le modalità per richiedere:

    • i certificati ipotecari, 
    • le copie delle formalità 
    • e il certificato catastale.

    Il certificato ipotecario è il documento che contiene l’elenco e la copia delle formalità (trascrizioni, iscrizioni di ipoteche, annotazioni) presenti nei registri immobiliari riferiti a un soggetto e a uno o più immobili, oppure che ne attesta l’assenza.

    Il certificato catastale, invece, è il documento ufficiale che rappresenta i contenuti degli atti catastali e degli elaborati catastali presenti negli archivi dell’Agenzia.