• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunità energetiche: nuove regole in arrivo dal MASE

    Il MASE con un comunicato del 16 maggio annuncia il cambio regole per le comunità energetiche, ricordiamo intanto cosa si intende per comunità energetica.

    Una CER è un soggetto giuridico i cui soci o membri con potere di controllo all'interno della CER possono essere cittadini, piccole e medie imprese (per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono, tramite i loro consumi, l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile.

    La CER è un soggetto giuridico autonomo il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

    Comunità energetiche: nuove regole in arrivo dal MASE

    Con avviso del 16 maggio si informa che fatto che il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che introduce importanti modifiche alla disciplina per l’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle configurazioni di autoconsumo.

    Il provvedimento, applicabile anche alle richieste già presentate, estende l’ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti. 

    Inoltre, prevede:

    • una maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti, 
    • la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo, 
    • l’esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.

    Il Ministro ha dichiarato: "abbiamo lavorato per migliorare l’orientamento dello strumento di incentivazione, con l’obiettivo di facilitare e ampliare la platea dei beneficiar. Crediamo fortemente nelle Comunità energetiche come strumento per fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili. Con questo intervento normativo rafforziamo un percorso iniziato oltre un anno fa, volto ad aumentare i benefici ambientali, economici e sociali per le famiglie italiane"

    Attenzione al fatto che il decreto sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore.

    Clicca qui per ulteriori dettagli dal sito del GSE

  • Senza categoria

    Distacchi di personale: le Entrate fanno il punto

    Con la Circolare n 5 del 16 maggio le Entrate commentano le novità sui distacchi di personale.

    Ricordiamo innanzitutto che, sul tema, era già stato pubblicato l'interpello n 38/2025 con alcuni chiarimenti e ricordiamo inoltre che il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, c.d. “decreto Salva-infrazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. ha introdotto l’articolo 16-ter, avente ad oggetto il «Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto».

    La Circolare chiarisce che il comma 1 dell’articolo 16-ter del Salva-infrazioni, a seguito del quale non sono più esclusi da Iva i distacchi di personale effettuati a fronte del mero rimborso dei costi, copre tutti i casi in cui i sottostanti contratti abbiano data di stipula o di rinnovo pari o successiva al 1° gennaio 2025. 

    Per i contratti precedenti, intendendo come tali anche quelli stipulati o rinnovati tra il 15 novembre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del Salva-infrazioni, e il 31 dicembre 2024 vi è una apposita disciplina.

    Per i comportamenti pregressi, infatti, il comma 2 del predetto articolo 16-ter prevede una specifica clausola di salvaguardia che, al fine di tutelare il legittimo affidamento, e con esclusione delle operazioni già oggetto di contestazione per mezzo di atti divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 2024, fa salvo il trattamento applicato dal contribuente alle operazioni di distacco:

    • assoggettate all’Iva, conformemente a quanto stabilito nella sentenza C-94/19,
    • considerate fuori dal campo di applicazione dell’imposta, per effetto della previgente disposizione.

    Vediamo in sintesi gli altri chiarimenti ADE.

    IVA operazioni distacco o prestito di personale: istruzioni ADE

    Con il decreto-legge n. 131/2024 “Salva-infrazioni” convertito in Legge n. 166/2024 è stata introdotta una importante novità sul trattamento ai fini Iva delle operazioni di distacco o prestito di personale.

    L’intervento normativo ha modificato il comma 35 dell’articolo 8 della legge n. 67/1988, che stabiliva che non dovevano ritenersi rilevanti ai fini dell’Iva i distacchi di personale effettuati a fronte del solo rimborso dei relativi costi, ossia quelli generalmente realizzati dagli operatori. 

    Tale norma, sottoposta al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza relativa alla causa C-94/19 era stata ritenuta incompatibile con la disciplina Iva unionale, sul presupposto che, in presenza del reciproco condizionamento tra il distacco e l’importo versato dalla distaccataria a favore della distaccante, non fosse legittimo includere l’operazione tra quelle da considerare fuori campo Iva.

    Proprio al fine di conformarsi al pronunciamento della Corte Ue, l’articolo 16-ter del Salva-infrazioni ha abrogato il comma 35 dell’articolo 8 della legge n. 67/1988, facendo rientrare di fatto nel campo di applicazione dell’imposta, al ricorrere degli ordinari presupposti Iva, tutti i distacchi di personale effettuati verso corrispettivo, anche laddove l’ammontare di quest’ultimo sia pari al rimborso dei costi del personale distaccato.

    La Circolare in oggetto fornisce istruzioni operative circa la verifica dei requisiti Iva: soggettivo, oggettivo e territoriale con riferimento ai distacchi di personale e ad altre forme di messa disposizione dei dipendenti, quali la codatorialità e l’avvalimento.

    Le Entrate hanno chiarito che il presupposto soggettivo si verifica quando il datore di lavoro esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo, in quanto soggetto passivo ai fini dell’Iva. 

    Fanno eccezione, ai sensi all’articolo 70-quinquies, comma 1, del Dpr n. 633/1972 (decreto Iva), le operazioni effettuate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo Iva, in quanto tali fuori dal campo di applicazione dell’imposta.

    Invece, in merito agli enti non commerciali, che esercitano anche attività commerciale, il presupposto soggettivo si verifica sempre quando il personale distaccato sia afferente all’attività d’impresa esercitata.

    Non si verifica, al contrario, nel caso in cui il distacco, oltre a riguardare il personale originariamente impiegato nell’attività istituzionale, sia anche effettuato senza un’organizzazione in forma d’impresa.

    Relativamente al requisito oggettivo, esso  sussiste quando il distacco e il corrispettivo si condizionano reciprocamente, vale a dire l’uno è effettuato solo a condizione che lo sia anche l’altro, e viceversa.

    Ciò si verifica anche quando l’operazione è effettuata a fronte del solo rimborso dei costi del personale distaccato.

    La base imponibile Iva è sempre costituita dall’intero corrispettivo, anche se coincida con il mero rimborso dei costi del personale distaccato. 

    Ciò è appunto, che ai fiscali, distingue, i distacchi di personale dalla somministrazione di manodopera a termine, per la quale continua ad applicarsi la specifica disposizione dell' articolo 26-bis, legge n. 196/1997 che esclude dal computo della base imponibile Iva i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali del personale somministrato.

    Relativamente alla territorialità, l’operazione si considera effettuata nel territorio dello Stato se resa a favore di un distaccatario soggetto passivo Iva stabilito in Italia, qualunque sia lo Stato di stabilimento del prestatore/distaccante. 

    Codatorialità e avvalimento: cosa chiarisce la Circolare ADE n 5/2025

    Il regime della codatorialità, solitamente utilizzato dalle imprese appartenenti a una rete d’imprese, ha caratteristiche ed effetti giuridici diversi rispetto ai distacchi di personale.

    Le imprese codatrici sono tutte “corresponsabili” del trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo nei confronti del personale dipendente, con la conseguenza che il pagamento per intero effettuato da una impresa referente legittima la stessa all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti delle altre imprese codatrici. 

    Se l’ammontare di tali oneri sia addebitato pro-quota dall’impresa referente alle altre imprese codatrici, in funzione dell’utilizzo dei lavoratori ad esse direttamente e analiticamente imputabile, senza alcuna remunerazione aggiuntiva, il pagamento di tali addebiti costituisce mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell’Iva.

    Occorre fare una distinzione tra l'avvalimento di personale previsto dall’articolo 104 del codice dei contratti pubblici e quanto, solitamente stabilito ex lege, che consente a una pubblica amministrazione di “avvalersi” degli uffici di un’altra pubblica amministrazione.

    Nel primo caso, la messa a disposizione di personale per mezzo di tale istituto rileva ai fini dell’Iva, se effettuata a titolo oneroso e se si verificano congiuntamente i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale sopra richiamati.

    Diversamente, per l’avvalimento tra pubbliche amministrazioni, il requisito soggettivo si intende sempre soddisfatto qualora il soggetto avvalso sia una società “in house”. 

    Sul requisito oggettivo, occorre invece verificare se la norma istitutiva o i relativi protocolli d’intesa prevedano l’erogazione di risorse finanziarie in favore del soggetto avvalso, e se tale erogazione costituisca il corrispettivo dell’avvalimento, in base ai criteri individuati con la circolare n. 34/2013.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazioni per carichi di famiglia: tutte le novità 2025

    Con la Circolare n 4/2025 le Entrate chiariscono anche le novità per le detrazioni dei carichi di famiglia introdotte dalla Legge di Bilnacio 2025.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Detrazioni per carichi di famiglia: i chiarimenti ADE

    Il comma 11 della legge di bilancio 2025 apporta alcune modifiche all’articolo 12 del TUIR, in materia di detrazione per carichi di famiglia.

    In particolare, si prevede la spettanza della detrazione per i figli a carico in relazione ai soli contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    Attenzione al fatto che, rispetto alla disciplina previgente, che riconosceva la detrazione in oggetto per tutti i figli con età pari o superiore a 21 anni, la novità introduce, ai fini della spettanza della stessa, un limite di età per i figli, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
    Dato che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, ne consegue che la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.
    La detrazione spetta, inoltre, per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della l. n. 104 del 1992, di età pari o superiore a 21 anni.
    Inoltre si estende il riconoscimento della detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR anche:

    • ai figli affiliati 
    • ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente.

    Nonostante la legge di bilancio 2025 abbia, come detto, equiparato, ai fini della spettanza della detrazione per figli a carico, i figli del contribuente e i figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente stesso, si precisa, tuttavia, che, nel caso di convivenza con il figlio del coniuge deceduto, non trova applicazione la previsione di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR24, in quanto tale disposizione continua a fare riferimento esclusivamente ai figli del contribuente (e non anche ai figli conviventi del coniuge deceduto).

    Ne consegue, pertanto, che il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, laddove più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico, di cui alla lettera a).

    La ratio della previsione, di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR, consiste nel far beneficiare di una eventuale maggiore misura della detrazione per familiari a carico quei soggetti, non coniugati o successivamente separati, che, per mancanza dell’altro genitore o per mancato riconoscimento del figlio da parte di quest’ultimo, si trovano nella  condizione di avere il figlio a carico in via esclusiva.

    Alla luce di tali considerazioni, si ritiene, pertanto, che la previsione di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR non si applichi al genitore superstite che non convive con il figlio; infatti, attesa la spettanza delle detrazioni in capo al contribuente – soggetto terzo – che convive con il figlio del soggetto deceduto, ne consegue che il genitore superstite non è  l’unico soggetto ad avere diritto alle detrazioni per il figlio a carico.

    Inoltre, la detrazione per figli a carico spetta, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, anche in relazione all’altro genitore (in vita) del medesimo figlio del coniuge deceduto. 

    In tale caso, la ripartizione della etrazione tra il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto e l’altro  genitore non convivente segue le regole ordinarie previste dalla disciplina fiscale.

    Il citato comma 11, lettera a), numero 225, modifica, altresì, la lettera d) del  comma 1 dell’articolo 12 del TUIR, limitando ai soli ascendenti conviventi con  il contribuente la detrazione ivi prevista per gli altri familiari conviventi.

    La disciplina previgente includeva tra i familiari a carico, per i quali era riconosciuta la detrazione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR, le persone indicate all’articolo 433 del codice civile, che convivessero con il contribuente o che percepissero assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spettasse la detrazione ai sensi della lettera c) del medesimo comma.
    Più nel dettaglio, la detrazione spettava, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, per il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i genitori, gli  ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle  germani o unilaterali, i discendenti dei figli.
    La modifica normativa, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dall’articolo 12 del TUIR, ha, pertanto, circoscritto, attraverso l’eliminazione del riferimento al citato articolo 433, il riconoscimento della detrazione ai soli ascendenti (ad esempio ai genitori) che convivano con il contribuente. e modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 all’articolo 12 del TUIR esplicano, di conseguenza, effetti anche sulle altre disposizioni che rinviano ai soggetti del citato articolo 12.
    In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 non è più possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per le altre persone indicate nell’articolo 433 c.c.; resta, invece, possibile fruirne per gli oneri e le spese sostenuti per gli ascendenti fiscalmente a carico, conviventi con il contribuente, nonché per il  coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico.

    Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare in oggetto.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Riversamento spontaneo crediti R&S: entro il 3 giugno

    Con Provvedimento n 224105 del 19 maggio le Entrate hanno pubblicato le regole per il riversamento spontaneo dei crediti R&S indebitamente fruiti.

    In particolare, si tratta della riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successiva modifiche (decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69).

    La procedura si riferisce ai crediti maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzati indebitamente in compensazione al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146/2021.

    Scarica qui il modello e le istruzioni per il riversamento spontaneo dei crediti R&S.

    Riversamento spontaneo credito R&S: oggetto della regolarizzazione

    In particolare questa occasione converne gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo che sono stati indebitamente fruiti a causa di:

    • attività non qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri previsti dalla normativa,
    • attività non ammissibili al credito d’imposta (comma 1-bis, articolo 3, Dl n. 145/2013),
    • spese, anche se afferenti ad attività ammissibili, determinate in modo non conforme ai principi di pertinenza e congruità,
    • errata determinazione della media storica di riferimento.

    Attenzione al fatto che, tale opportunità, non riguarda il riversamento di crediti già recuperati con atti definitivi, né in presenza di condotte fraudolente, simulazioni, false rappresentazioni o documentazione falsa, e i crediti derivanti da atti di recupero o provvedimenti impositivi già definitivi al 22 ottobre 2021.

    Riversamento credito R&S: modalità di presentazione

    Secondo le regole ADE, i contribuenti interessati inbviano il modello appena approvato, esclusivamente online, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari incaricati, entro il 3 giugno prossimo, seguendo le modalità indicate.

    A breve sarà attivato il servizio e nel frattempo è possibile provvedere via Pec, inviando il modello alla direzione provinciale delle Entrate competente. 

    I contribuenti dovranno indicare nella domanda presentata anche eventuali contenziosi pendenti e rinunciare a impugnare gli atti di recupero o i provvedimenti impositivi ancora in corso di definizione.

    L’Agenzia una volta ricevuto il modello da parte degli interessati provvede a rilasciare una ricevuta telematica entro circa cinque giorni lavorativi. 

    Qualora invece il file viene scartato, il contribuente riceve un’apposita comunicazione e può ripresentare la domanda entro i successivi cinque giorni.

    Attenzione al fatto che la procedura si perfeziona con il pagamento tramite modello F24, in unica soluzione o tramite rate, dell’importo indebitamente fruito. 

    Il pagamento della prima rata o dell’intera somma deve essere effettuato entro il 3 giugno 2025. 

    In caso di rateizzazione sono previste tre rate di pari importo, con scadenza: 

    • il 3 giugno 2025, 
    • il 16 dicembre 2025
    • il 16 dicembre 2026, 

    con l’applicazione degli interessi al tasso legale. 

    Il mancato pagamento di una delle rate si traduce nel mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo degli importi residui e l’applicazione di sanzioni e interessi.

    Occorre sottolienare che il pagamento va eseguito direttamente, senza compensare con altri crediti o debiti.

    Le domande presentate con il modello in vigore prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 25/2025, sono considerate comunque valide.

    Per quanto riguarda chi aveva già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, ma non aveva effettuato il versamento in unica soluzione o la prima rata entro il 16 dicembre 2024, questi potrà comunque effettuare il riversamento seguendo le opzioni e le scadenze stabilite dal nuovo decreto-legge n. 25/2025, regolarizzando la propria posizione senza perdere i benefici della procedura.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica forfettari: addio dal 2025

    Entro il 17 marzo, poichè il giorno 16, scadenza ordinaria, cade di domenica, i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025. 

    Per scaricare modello e istruzuioni, leggi anche: CU 2025: modello e istruzioni.

    Quest'anno, a seguito della riforma fiscale (Legge n 111/2023) e in particolare a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari  non sono più dovute per le certificazione uniche dei compensi per i forfettari.

    Vediamo il dettaglio della novità.

    Leggi anche CU 2026: il codice "24" per i medici forfettari

    Addio al CU dei forfettari: le novità 2025

    Con l'art 3 rubricato Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio il Dlgs n 1/2024 prevede di apportare le seguenti modifiche.
    All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente: “6-septies. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.” quindi dalla CU.

    In pratica questa novità ha fatto si che l'ultima certificazione unica inviata per i forfettaria sia stata quella 2024 compensi corrisposti nel 2023 mentre per tutti i compensi erogati ai forfettari nell'anno di imposta 2024 non è più dovuto l'invio della CU alle entrate.

    Come evidenziato dalle stesse entrate nella relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo che ha introdotto la novità, la ratio della previsione risiede nel fatto che dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari vige l'obbligo di fatturazione elettronica e pertanto i flussi reddituali passeranno per lo SdI.

    Relativamente alla CU dei medici forfettari convenzionati con il SSN occorre sapere che a differenze degli altri soggetti, continua ad esserci l'obbligo di certificazione, in proposito leggi: Medici forfettari in SSN: resta obbligo della CU.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: ok Entrate

    Con Risposta a interpello n 128 del 13 maggio le Entrate replicano a dubbi di un armatore che vorrebbe sapere se è soddisfatto il requisito della territorialità per i beni installati su una nave battente bandiera italiana ma in nagivazione spesso fuori dalle acque territoriali e che vorrebbe per questi bene godere del bonus investimenti 4.0.

    Vediamo il dettaglio e la replica delle Entrate.

    Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: idettagli dell’interpello

    La società Alfa S.r.l. ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sull’ammissibilità al credito d’imposta 4.0 per un investimento in beni strumentali nuovi installati a bordo di una nave. 

    L’investimento riguarda attrezzature considerate rientranti negli Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), ammissibili al beneficio fiscale previsto dalle Leggi di Bilancio 2020 (art. 1, commi 185 e ss., L. 160/2019) e 2021 (art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020).

    Tali beni sono collocati su una nave registrata nel Registro Internazionale Italiano, che opera in gran parte in acque internazionali. 

    La normativa richiede che i beni agevolabili siano destinati a “strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.

    Il quesito dell’azienda, quindi, è se la nave e quindi i beni a bordo possano essere considerati come parte integrante di una struttura produttiva italiana, nonostante l’operatività extra-territoriale.

    La società ha evidenziato che:

    • la nave è di bandiera italiana ed è iscritta nei registri nazionali;
    • è inserita nel bilancio d’esercizio della società;
    • è gestita e controllata da una struttura operativa italiana, con personale dedicato alla pianificazione, monitoraggio e controllo delle attività;
    • svolge un ruolo centrale nella catena produttiva dell’impresa.

    Il Codice della Navigazione e alcune pronunce della Corte costituzionale riconoscono alle navi italiane, anche in alto mare, lo status di “territorio italiano”. 

    Inoltre,vengono indicate precedenti documenti di prassi in cui l’Agenzia ha considerato le navi con strutture organizzative e tecniche complesse come “strutture produttive” a pieno titolo.

    Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: la replica delle entrate

    L’Agenzia delle Entrate ha accolto l’interpretazione dell'istante confermando che nel caso specifico è possibile considerare soddisfatto il requisito territoriale per l’accesso al credito d’imposta 4.0.

    Tuttavia, l’Amministrazione ha precisato che tale valutazione è condizionata dalla presenza di una serie di elementi di fatto ben circostanziati, che nel caso di specie appunto sono soddisfatti.

    Il solo fatto che la nave sia iscritta in Italia o che i beni siano contabilizzati nel bilancio della società non è sufficiente. 

    È necessario un legame concreto con una struttura produttiva “a terra” situata nel territorio nazionale. 

    In questo caso, l’istanza descrive in modo dettagliato che l’attività della nave è pianificata, gestita e controllata da un team italiano, e che l’impresa utilizza la nave come elemento centrale del proprio ciclo produttivo.

    L’Agenzia richiama anche la propria prassi pregressa, in particolare riferita a crediti d’imposta analoghi per investimenti in beni mobili, come le navi, che operano in ambito marittimo. 

    Già in tali casi si era evidenziata la necessità che i beni mobili fossero integrati all’interno di un’organizzazione aziendale nazionale per poter beneficiare dell’agevolazione.

    In conclusione, l’Agenzia ritiene che, sulla base dei fatti rappresentati da Alfa S.r.l., si possa ritenere integrato il requisito territoriale previsto dalle normative sopra citate

    La nave e i beni ivi installati sono parte di una struttura produttiva riconducibile al territorio italiano. 

  • Certificazione Unica

    Medici forfettari in SSN: resta obbligo della CU

    Con Risposta a interpello n 132 del 13 maggio le Entrate hanno  chiarito che per i medici, convenzionati con il sistema sanitario nazionale e in regime forfettario, non vigendo l'obbligo di e-fatture, resta l'obbligo della certificazione unica.

    Vediamo i dettagli della risposta a interpello presentato da una azienda sanitaria istante che ha in essere numerose convenzioni con:

    • medici di medicina generale, 
    • medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato 
    • e pediatri di libera scelta

    ai quali corrisponde compensi professionali inquadrabili, ai fini Irpef, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

    Medici forfettari convenzionati SSN: resta obbligo della CU

    Con l’introduzione delle semplificazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 1/2024, a partire dal periodo d’imposta 2024 è stato disposto l’esonero dall’invio della Certificazione Unica (CU) per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.

    L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre gli adempimenti grazie alla generalizzazione della fatturazione elettronica, che permette all’Agenzia delle Entrate di acquisire in automatico i dati reddituali.

    Dal 1° gennaio 2024, anche i contribuenti forfettari sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). Proprio in virtù di questa novità, il nuovo comma 6-septies dell’art. 4 del d.P.R. n. 322/1998 ha eliminato per i committenti l’obbligo di:

    • redigere la CU,
    • inviarla all’Agenzia,
    • consegnarla al contribuente.

    I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non emettono fattura elettronica.

    Per loro continua a valere il foglio di liquidazione dei corrispettivi, documento che sostituisce la fattura in base all’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974.

    Con la Risposta n. 132/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento ufficiale sul tema.

    Una azienda sanitaria locale (ASP) ha chiesto all’Agenzia se sia legittimo non emettere la Certificazione Unica per i compensi erogati ai medici forfettari convenzionati.

    La domanda nasceva dalla nuova norma che esonera i committenti da tale obbligo, in quanto i dati dovrebbero risultare automaticamente disponibili tramite fatturazione elettronica.

    L’Agenzia ha ricordato che per i medici in convenzione con il SSN il foglio di liquidazione è un documento sostitutivo della fattura, valido ai fini fiscali e contabili.

    Questo documento, però, non transita nel Sistema di Interscambio (SdI) e non è accessibile in automatico dall’Agenzia delle Entrate.

    Di fatto, i redditi di questi medici non sono visibili telematicamente, rendendo necessario un altro strumento di tracciabilità.

    Proprio perché non emettono fattura elettronica, i medici forfettari convenzionati non rientrano nel perimetro del comma 6-septies. Di conseguenza, l’obbligo di emissione della CU permane.

    L’Agenzia conferma la correttezza della prassi proposta dall’ASP, che ha continuato a inviare le CU anche nel 2025, includendo i compensi corrisposti ai medici in regime forfettario.

    Medici forfettari convenzionati SSN: come compilare la CU 2025

    Alla luce di quanto sopra affermato, gli enti che corrispondono compensi ai medici convenzionati in regime forfettario devono ancora compilare la CU, come segue:

    • Punto 4: ammontare lordo corrisposto
    • Punto 6: codice 25 (sostituisce il vecchio codice 24)
    • Punto 7: importo non soggetto a ritenuta
    • Punto 8: differenza tra lordo e importi non soggetti a ritenuta

    Il codice 25 è utilizzato per identificare i icompensi in regime forfettario non assoggettati a ritenuta, in assenza di fattura elettronica, come nel caso dei medici SSN.

    Molti enti, convinti dell’esonero, non hanno inviato le CU entro il termine del 18 marzo 2025.

    Attenzione, nella risposta in oggetto, l’Agenzia, riconoscendo il clima di incertezza normativa, ha previsto che le strutture di controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni, in base all’art. 10 dello Statuto del contribuente.

    In pratica, nessuna sanzione sarà automatica per l’invio tardivo o la rettifica delle CU già trasmesse, se motivate dall’errata interpretazione normativa.

    Il chiarimento fornito con l’interpello n. 132/2025 dell’Agenzia delle Entrate mette un punto fermo e evidenzia che occorre continuare ad emettere la CU nei confronti di questi soggetti; non si può considerare applicabile l’esonero previsto dal D.Lgs. 1/2024; occorre verificare l’invio tempestivo o rettificare quanto già trasmesso, senza temere sanzioni automatiche.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Affitti brevi di privati: quando sono soggette ad IVA tramite le piattaforme elettroniche

    Relativamente agli affitti brevi nel 2025 ci sono state alcune novità di rilievo. 

    Prima del dettaglio ricordiamo intanto cosa i contratti di locazione breve sono stati regolati in maniera organica dal Decreto n 50/2017. 

    In particolare, secondo il Decreto n 50/20217 per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

    Vediamo cosa prevede la Direttiva VIDA e con quali tempistiche.

    Affitti brevi di privati: quando sono soggette ad IVA tramite le piattaforme elettroniche

    Dal 2025 sono in vigore diverse novità per gli affitti brevi e in sintesi:

    • regole per la sicurezza e il CIN codice identificazione nazionale,
    • l’aliquota al 26% dalla seconda unità utilizzata come affitto breve.

    Inoltre, con la Direttiva VIDA il pacchetto di novità dell'UE, dal 2028 anche gli affitti dei privati saranno soggetti a IVA, applicata direttamente dalle piattaforme e-commerce. 

    Più in dettaglio, la Direttiva prevede che le specifiche disposizioni siano effettivamente operative dal 1° luglio 2028, ma i singoli Stati membri potranno effettivamente adeguarsi ad esse nell’arco temporale compreso tra il 1° luglio 2028 e il 1° gennaio 2030. 

    In particolare, i proprietari di unità immobiliari non utilizzate per finalità personali, ma destinate alle locazioni di breve durata dovranno rapportarsi a questa importante novità.

    In sintesi anche i privati non titolari di PIVA saranno soggetti passivi per i contratti relativi agli affitti brevi qualora i predetti servizi siano erogati per il tramite di una piattaforma elettronica

    In questo caso sarà la piattaforma ad applicare e a liquidare l’imposta secondo la regola del “prestatore presunto”.

    La novità è prevista dall’art. 3 della Direttiva n 516/2025 che specifica quanto segue:

    La direttiva 2006/112/CE è così modificata: 1) è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 28 bis 1. Fatto salvo l’articolo 28, si considera che un soggetto passivo che facilita, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione, all’interno dell’Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine, segnatamente la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un massimo di 30 notti, o di trasporto di passeggeri su strada, abbia ricevuto e prestato esso stesso detti servizi a meno che il prestatore di tali servizi abbia:

    • a) fornito al soggetto passivo che facilita la prestazione il numero di identificazione ai fini dell’IVA attribuito negli Stati membri in cui ha luogo la prestazione o il numero di identificazione ad esso attribuito a norma dell’articolo 362 o dell’articolo 369 quinquies; e
    • b) dichiarato al soggetto passivo che facilita la prestazione che applicherà l’IVA dovuta su tale prestazione.

    2. Ai fini del paragrafo 1, per servizi di trasporto di passeggeri su strada prestati all’interno dell’Unione si intende la parte del servizio effettuata tra due punti dell’Unione.

    3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle prestazioni effettuate nell’ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 3.

    4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo che facilita la prestazione di cui al paragrafo 1 approvi il numero di identificazione ai fini dell’IVA di cui alla lettera a) di tale paragrafo, utilizzando i mezzi appropriati stabiliti conformemente al diritto nazionale.

    5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione di tale paragrafo le prestazioni di servizi di locazione di alloggi a breve termine, o di servizi di trasporto di passeggeri su strada o di entrambi effettuate nel loro territorio nell’ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 1, sezione 2.

    6. Se applica l’opzione di cui al paragrafo 5, uno Stato membro ne informa il comitato IVA. La Commissione pubblica un elenco completo degli Stati membri che si sono avvalsi di tale opzione. (…)

    A seguito delle disposizioni UE le piattaforme saranno obbligate a riscuotere l’IVA secondo il medesimo modello già adottato dalla direttiva IVA per il commercio elettronico.

    Ossia, qualora il prestatore effettivo del servizio non addebiti l’IVA in quanto “soggetto privato”, quindi non soggetto passivo d’imposta, la piattaforma, nella qualità di prestatore presunto dovrà versare l’imposta in relazione al servizio prestato. 

    L’art. 27 della stessa Direttiva specifica che la figura del debitore presunto non ha alcuna valenza giuridica se non quella prevista dalla legislazione Iva quale soggetto obbligato a versare l’imposta relativa al servizio prestato.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti Filiera del Legno: domande dal 15 maggio

    Con Decreto interministeriale del 20 febbraio si pubblicano le regole per gli aiuti alla Filiara del Legno.

    In particolare, il decreto, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 206/2023, disciplina le modalità di accesso alle risorse stanziate dal medesimo articolo 8 per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e gli investimenti per la vivaistica forestale, nonché la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l’incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.

    Con Decreto del 4 aprile sono state fisssate le regole per le domande, vediamo i dettagli.

    Aiuti Filiera del Legno: sintesi delle regole per le domande

    Il MIMIT avvisa della pubblicazione delle regole, con decreto, per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile, sostenere la vivaistica forestale e favorire la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive, nonché della filiera della prima lavorazione del legno

    Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, ha firmato – d’intesa con i ministri dell’Economia e delle Finanze, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – il decreto interministeriale che, in attuazione della Legge “Made in Italy” (206/2023), mette in campo 25 milioni di euro per la misura.

    Le risorse saranno così suddivise:

    • 5 milioni di euro in contributi a fondo perduto alle Regioni per il sostegno e lo sviluppo della vivaistica forestale;
    • 20 milioni di euro per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, di cui 10 milioni a fondo perduto e 10 milioni con finanziamenti agevolati.

    Il 60% delle risorse è riservato alle micro, piccole e medie imprese.

    Le spese ammissibili dovranno essere comprese tra i 50.000 e i 600.000 euro.

    Attenzinoe al fatto che le modalità e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti in un successivo provvedimento direttoriale e Invitalia svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.

    Le Regioni interessate alla vivaistica forestale potranno presentare la domanda al Ministero entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. 

    Per quanto riguarda il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, potranno beneficiare delle agevolazioni:

    • le imprese che offrono servizi di supporto alla silvicoltura (codici ATECO 02.20 e 02.40.00)
    • le imprese operanti nella filiera della prima lavorazione del legno (codici ATECO 16.11, 16.12 e 16.21), a condizione che la produzione non sia destinata all’utilizzo energetico.

    Le agevolazioni saranno concesse a fronte della realizzazione di programmi funzionali all’evoluzione tecnologica e digitale dei processi produttivi e alla creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, costituiti da investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali relativi a: 

    • mezzi mobili e attrezzature per utilizzazioni forestali (esclusi acquisti di attrezzature minute, di consumo e motoseghe); mezzi mobili, macchinari, impianti e attrezzature per la lavorazione del legno;
    • software e hardware strettamente funzionali alla digitalizzazione e all’evoluzione tecnologica del processo produttivo.

    Aiuti imprese del legno: domande 15 maggio

    Le domande di agevolazione di cui all’articolo 11, comma 2 del decreto 20 febbraio 2025, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito istituzionale del Soggetto gestore Invitalia.it pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 luglio 2025.

    L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica
    individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e iscritta nel Registro delle imprese.

    All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2025: novità per STP società tra professionisti

    L'agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software "Il tuo ISA 2025" che consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a redditi, dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e della proposta di CPB.

    Scarica qui la Guida 2025.

    Esso consente inoltre la trasmissione telematica in via autonoma utilizzando il frontespizio dei modelli redditi.

    Il software consente anche di revocare entro gli stessi termini per aderire una eventuale di revocare una eventuale precedente adesione al CPB per il biennio 2025/2026.

    Ricordiamo che il Modello ISA 2025 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA). 

    Gli ISA sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Vediamo la novità di quest'anno per le STP di commercialisti, avvocati e ingegneri.

    Potrebbe interessarti anche: CPB: nuova causa di esclusione per i professionisti che aderiscono a STP.

    ISA 2025: novità per STP e società tra professionisti

    In attesa di conoscere il contenuto definitivo dell'art 8 del Dlgs Correttivo che contiene anche una nuova causa di esclusione per i lavoratori autonomi delle STP e delle società tra professionisti, vediamo la novità per gli ISA 2025 che riguarda le STP.

    Come precisato dalle istruzioni al Modello ISA 2025, da quest’anno, periodo d’imposta 2024, per i soggetti che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli Isa: 

    • DK02U (Attività degli studi di ingegneria), 
    • DK04U (Attività degli studi legali), 
    • DK05U (Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro), 
    • DK18U (Attività degli studi di architettura), 
    • DK22U (Servizi veterinari).

    vi è la novità che, pur rimanendo ancora esclusi dagli ISA per il 2024, saranno comunque tenuti alla presentazione dei modelli ai fini statistici al fine di poter acquisire i dati per elaborare a partire dal periodo d’imposta 2025 un modello Isa che possa operare, per tali attività, anche in presenza di reddito d’impresa. 

    In particolare, le istruzioni ADE recitano quanto segue: I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere f) e p). 

    Sono inoltre tenuti alla compilazione del modello ISA i contribuenti esclusi di cui alla lettera g) se esercitano una delle attività ricomprese nei seguenti ISA: – DK02U – Attività degli studi di ingegneria, – DK04U – Attività degli studi legali, – DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, – DK18U – Attività degli studi di architettura, – DK22U- Servizi veterinari.

    Allegati: