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Codice della crisi d’impresa: la proposta alle Agenzie Fiscali
Viene pubblicato in GU n 227 del 27 settembre il Correttivo al Codice della Crisi di impresa (Dlgs n 13672024) con moltissime novità in arrivo.
Si evidenzia che le nuove disposizioni intendono superare alcune difficoltà interpretative e di coordinamento emerse alla data di entrata in vigore del Codice avvenuta nel 2022 e per rendere più chiare le disposizioni di riferimento rendendo maggiormente efficiente la gestione delle situazioni di crisi e d’insolvenza.
Nuovo Codice della Crisi d’impresa: la proposta transattiva alle agenzie fiscali
L’articolo 5 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo II, Capo I del Codice della crisi d’impresa, sulla Composizione negoziata della crisi.
In particolare al comma 9 è prevista una soluzione significativa per consentire alla finanza pubblica di rientrare integralmente dei crediti vantati con l’imprenditore.
La disposizione prevede la possibilità di un accordo tra imprenditore e i creditori pubblici (Agenzie fiscali e Agenzia delle entrate-Riscossione,) che diviene esecutivo una volta depositato in tribunale che ne verifica la regolarità. L’accordo (che ha come oggetto il pagamento, in maniera parziale o dilazionata, del debito e dei relativi accessori) ha natura privatistica e consensuale e consente all’impresa di negoziare il debito fiscale senza snaturare la composizione negoziata tramite un intervento del tribunale ulteriore e invasivo.
La proposta di accordo non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
Alla proposta è allegata la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico nei cui confronti è rivolta.
In caso di apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione controllata, di accertamento dello stato di insolvenza o per grave inadempimento, tale accordo si risolve di diritto.
Inoltre si prevede che qualsiasi sia la soluzione individuata dalle parti e dai soggetti interessati, la stessa può intervenire nel corso delle trattative o anche quando la negoziazione si sia conclusa e la sottoscrizione dell’esperto che avvalora l’accordo, qualora prevista, può essere apposta successivamente.
Come segnalato dalla relazione al decreto le disposizioni contenute nel presente articolo consentono l’accesso agli istituti di allerta della crisi privilegiando la definizione in via negoziata e stragiudiziale che incide considerevolmente sui carichi di lavoro dei tribunali, diminuendo le procedure da risolvere in sede giudiziaria e limitando gli adempimenti delle cancellerie giudiziarie.
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Ecobonus Retrofit: chiarimenti MIMT su collaudi e prenotazioni bonus
Il MIMIT ha pubblicato una Circolare del 24 settembre con chiarimenti sulla misura Ecobonus Retrofit.
Prima dei dettagli ricordiamo che le prenotazioni del bonus sono state attivate lo scorso 1° luglio e riguardano contributi per l’acquisto e l’installazione – su veicoli di categoria M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 4 – di impianti di alimentazione a GPL o metano dotati di appositi codici di omologazione effettuata ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n.115.
Le nuove agevolazioni sono disponibili per ordini e installazioni di impianti effettuati dopo l’entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2024.
Il contributo varia a seconda della tipologia di impianto, vediamo tutte le regole.
Leggi anche Bonus Retrofit GPL: il codice tributo per F24
Ecobonus Retrofit: dal 1 luglio le domande per il GPL
Con il Decreto Retrofit del 3 giugno vengono stabilite le regole per la novità che riguarda la misura “Ecobonus – Retrofit”, rivolta a chi intende installare impianti di alimentazione a GPL e metano su veicoli di categoria M1.
La prenotazione dei contributi “Ecobonus – Retrofit” è partita dal 1 luglio scorso.
Il decreto 3 giugno prevede che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del DPCM 20 maggio 2024 si individuano le modalità di attuazione per il riconoscimento, per l’anno 2024, del contributo per l'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per l’autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati, di cui al comma 1, dell’articolo 5, del DPCM 20 maggio 2024.
In particolare, alle persone fisiche che installano un impianto di alimentazione a gas per autotrazione, nuovo di fabbrica, su un veicolo di categoria M1 omologato in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari a:
- a) euro 400,00 per gli impianti di alimentazione a GPL;
- b) euro 800,00 per gli impianti di alimentazione a metano.
Il contributo di cui al primo comma è riconosciuto per le installazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, ovvero dal 25 maggio 2024 al 31 dicembre 2024.
I contributi sono riconosciuti alle seguenti condizioni:
- a) che, alla data di installazione dell’impianto di alimentazione a gas, il veicolo non sia omologato come alimentato a GPL o a metano o a doppia alimentazione;
- b) che l’impianto di alimentazione a gas, GPL o metano, oggetto di installazione sia nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti;
- c) che nella fattura attestante l’acquisto e l’installazione dell’impianto di alimentazione a gas, emessa in data successiva, al 25 maggio 2024, sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
In data 24 settembre il MIMIT ha pubblicato una circolare di chiarimento della misura precisando quanto di seguito dettagliato.
Leggi Ecobonus Taxi: il via da oggi 17 giugno per le novità su questa misura.
Econobus Retrofit: la ripartizione delle risorse residue
L’articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, dispone che sulla base del monitoraggio della misura al 15 settembre 2024, il Ministero ha facoltà in corso d’anno di modificare, tramite apposito decreto direttoriale, la ripartizione, di cui all’articolo 4, comma 2, delle risorse residue disponibili, riservando comunque una quota pari ad almeno il 30 per cento delle risorse originarie alla concessione dei contributi per l'installazione di impianti di alimentazione a metano”.
Il monitoraggio delle prenotazioni al 15 settembre 2024 ha dato i seguenti esiti:- n. 16 contributi prenotati per impianti di alimentazione a metano, per un importo complessivo pari a euro 12.800,00 (dodicimilaottocento/00), corrispondente allo 0,21% degli stanziamenti dedicati e al 0,13% delle risorse complessive;
- n. 5.820 contributi prenotati per impianti di alimentazione a GPL, per un importo complessivo pari a euro 2.328.000,00 (duemilionitrecentoventottomila/00) corrispondente allo 58,2% degli stanziamenti dedicati e al 23,3% delle risorse complessive;
Tenuto conto, pertanto, degli esiti del monitoraggio, si comunica che le risorse di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, con il decreto direttoriale del 23 settembre 2024 sono state rimodulate nel modo seguente:
- a) una quota pari al 30% (trenta per cento) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano;
- b) una quota pari al 70% (settanta per cento) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL.
Si precisa che, dalle risorse ripartite, vengono sottratte le risorse già prenotate alla data di pubblicazione del decreto direttoriale del 23 settembre 2024.
Ecobonus Retrofit: chiarimenti del MIMIT su ritardi dei collaudi e prenotazione bonus
La circolare precisa inoltre quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, in merito al termine di 120 giorni (centoventi) dalla prenotazione dei contributi entro cui “gli installatori confermano l’operazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo trasformato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice dell’impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto o gas naturale compresso”.
A tal proposito, occorre rilevare che a causa dei ritardi nei collaudi dei nuovi impianti, che devono essere svolti dai diversi uffici provinciali della motorizzazione civile, il termine indicato dalla norma risulta essere non sempre congruo.
Pertanto, nel caso in cui il ritardo nei collaudi dei nuovi impianti dovesse superare il termine di 120 giorni (centoventi) dalla prenotazione dei contributi, tutte le conferme di avvenuta installazione di impianti nuovi a GPL o a metano, di cui al sopracitato articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, resteranno attive e non saranno cancellate d'ufficio dal MIMIT, fatta salva la corretta e opportuna documentazione presentata dagli installatori. -
Credito transizione 5.0: Faq GSE per i veicoli agricoli e forestali
Il MIMIT ha aggiornato la pagina relativa alla misura Transizione 5.0 con un avviso relativo alla sezione FAQ del GSE.
In particolare, si informa che dal 26 settembre sul sito del GSE è pubblicata una prima parte di risposte a dubbi frequenti.
Tra questi figura un chiarimento in merito ai veicoli agricoli e forestali per i quali già lo stesso MIMIT aveva provveduto ad integrare e correggere la Circolare 16 agosto con tutti i chiarimenti sul bonus, vediamo i dettagli.
Transizione 5.0: credito possibile per i veicoli agricoli e forestali
Il Mimit con un errata corrige al documento del 16 agosto 2024 ha evidenziato che il bonus transizione 5.0 spetta anche per i veicoli agricoli e forestali a certe condizioni.
Relativamente agli stessi veicoli il GSE con FAQ del 26 settembre ha chiarito quanto segue.
I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE2016/1628, per poter fruire dell'incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell'allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni:
- L'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
- L'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
- La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.
Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell'impresa alla data del 31.12.2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione.
Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l'uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
Leggi: Transizione 5.0: gli esclusi dall'agevolazione e relative deroghe
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Decarbonizzazione: 400 ML di euro di aiuti UE
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 settembre 2024, Serie C, l’autorizzazione degli aiuti di Stato (C/2024/5755) ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli interventi a sostegno della decarbonizzazione e dell’efficientamento energetico
La dotazione totale degli aiuti approvati ammonta a euro 400.000.000,00.
Decarbonizzazione: 400 ML di euro di aiuti UE
Gli aiuti di Stato italiani da 400 milioni di euro a sostegno degli investimenti nella decarbonizzazione dei processi industriali per favorire la transizione verso un'economia a emissioni zero, sono legge.
L'autorizzazione, arrivata lo scorso mese di luglio, è stata pubblicata nella gazzetta europea del 25 settembre,e prevede la forma di sovvenzioni dirette e prestiti agevolati.
La misura sarà aperta a investimenti che consentano di sostituire i combustibili fossili con l'uso di idrogeno rinnovabile o di combustibili rinnovabili derivati dall'idrogeno o con l'elettrificazione dei processi industriali; e investimenti che portino a significativi miglioramenti dell'efficienza energetica.
La misua persegue l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dei processi produttivi di almeno il 40% e/o ridurre il consumo di energia di almeno il 20% rispetto al presente.
L'aiuto non supererà i 200 milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro il 31 dicembre 2025.
Inoltre, l'aiuto sarà soggetto a condizioni per limitare indebite distorsioni della concorrenza.
La Commissione ha specificato che il regime è necessario per accelerare la transizione verde e facilitare lo sviluppo di alcune attività economiche, che sono importanti per attuare il Piano Ue RePower e il Green Deal.
Infine la stessa commissione specifica che la produzione e l'utilizzo di energia rappresentano oltre il 75% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE.
La decarbonizzazione del sistema energetico dell'UE è pertanto fondamentale per conseguire i nostri obiettivi climatici per il 2030 e realizzare la strategia a lungo termine dell'UE che punta a conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050.
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Dati gestori strutture ricettive: l’invio all’ADE in forma anonima e aggregata
Con Provvedimento n 367923 del 25 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’aggiornamento dell’Allegato A del decreto interministeriale 11 novembre 2020, che individua criteri, termini e modalità per la fornitura, da parte del Ministero dell’interno all’Agenzia delle Entrate, dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti.
In particolare, l'agenzia ha previsto che a decorrere dal 25 settembre 2024 i dati di cui all’art. 109, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono trasmessi dal Ministero dell’Interno, in forma anonima e aggregata per struttura, all’Agenzia delle Entrate, come previsto dal decreto interministeriale 11 novembre 2020, secondo le modalità tecniche previste dall’“Allegato 1. Tracciato_Record_AlloggiatiWeb”, che modifica l’Allegato A del predetto decreto interministeriale.
Allegati: -
Autotutela obbligatoria: atto d’indirizzo dell’Osservatorio enti locali
L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno ha pubblicato un atto di intidizzo per gli enti liocali sulle novità sulla autotela obbligatoria.
In particolare, viene fornito orinetamento sull’applicazione pratica dell’autotutela obbligatoria nell’ambito dei tributi locali.
Autotutela obbligatoria: atto d’indirizzo dell’Osservatorio enti locali
La interessante novità per gli enti locali rappresentatata dall’intervenuta introduzione dell’istituto dell’“autotutela obbligatoria” ad opera dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 ha aggiunto l’art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con l’art. 10-quater prevede quanto segue:
“1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. 2.
L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.”.
L'Osservatorio sulla Finanza e contabilità specifica che, ritenuto che l'istituto costituisce una novità, inplica da parte degli enti, titolari di poteri impositivi, attenzione nella sua applicazione.
In particolare, gli enti sono ora chiamati a monitorare con attenzione i propri atti di imposizione, procedendo, nei casi previsti dalla legge, in tutto o in parte, all'annullamento di detti atti ovvero alla rinuncia all'imposizione, nell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10-quater citato) e, dunque, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi ora indicati dalla legge.
L'attività di monitoraggio deve essere intesa a prevenire contenzioso tributario dal quale potrebbero derivare oneri a carico degli enti sia sotto il profilo di eventuali condanne alle spese del giudizio innanzi alle Corti tributarie sia per riattivare, in modo tempestivo, l’azione impositiva.
Tutto ciò premesso l'osservatorio, pronuncia il seguente atto di orientamento rivolto agli enti locali:
“A seguito dell’introduzione dell’art. 10-quater nella legge 27 luglio 2000, n. 212 – che ha introdotto l’istituto dell’autotutela obbligatoria – gli enti locali sono chiamati ad un attento monitoraggio della propria attività impositiva, allo scopo di prevenire dispendioso contenzioso tributario o anche per riattivare in modo tempestivo l’azione di riscossione, secondo le diverse tipologie dei tributi”.
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Contributi imprese editrici per l’anno 2023: domande entro il 30.09
In scadenza al 30 settembre le domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.
In data 11 settembre, con avviso del dipartimento per l'editoria, viene specificato che, è stata modificata la dichiarazione sostitutiva, generata dalla piattaforma per la gestione delle domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2023, relativa alle altre agevolazioni eventualmente percepite dalle imprese richiedenti il contributo.
Attenzione al fatto che le imprese che avessero già completato l’invio della documentazione, dovranno trasmettere via PEC, all’indirizzo archivio.die@mailbox.governo.it, il nuovo modello:
debitamente compilato, entro il 30 settembre 2024.
Imprese editrici: contributi diretti anno 2023 domande entro il 30.09
Entro il 30 settembre 2024 le imprese dovranno procedere, a pena di decadenza, all’inserimento dei dati e dell’ulteriore documentazione istruttoria prevista
- dall’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 28 luglio 2017 (giornali diffusi sul territorio nazionale) e
- dall’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 15 settembre 2017 (quotidiani italiani diffusi all’estero)
- ovvero dell’intera documentazione indicata nei suddetti provvedimenti, ove non prodotta unitamente alla domanda.
Dal sito raggiungibile all’indirizzo https://die-stampa.palazzochigi.it, gli editori possono accedere alla piattaforma mediante le credenziali utilizzate in occasione della presentazione delle domande e con analoghe modalità.
Una volta inseriti i dati, i prospetti e le dichiarazioni sostitutive previsti per legge saranno generati automaticamente dalla piattaforma, fatti salvi alcuni campi che dovranno essere compilati a cura dell’editore.
Per quanto riguarda la modulistica, certificata dal revisore ove richiesto dalla legge, dovrà essere poi ricaricata sulla piattaforma unitamente
- alle relazioni di certificazione e
- al bilancio di esercizio per il successivo invio.
Per il supporto tecnico è attiva la casella di posta elettronica helpdesk.piattaformacontributi@governo.it.
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Rendicontazione di sostenibilità: in vigore dal 25.09, il documento del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e la Fondazione nazionale hanno pubblicato un documento intitolato: “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo” del 24 settembre 2024.
In particolare, in ragione della entrata in vigore dal 25 settembre delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità del Dlgs n 125/2024, il documento è appunto esplicativo delle novità.
Ricordiamo che, il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), sancisce l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese)
Le imprese dovranno garantire, secondo standard di rendicontazione UE, un livello minimo di informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità.
Rendicontazione di sostenibilità: il documento del CNDCEC-FNC
Il Decreto n 12572024 è entrato in vigore il 25 settembre 2024 e pertanto la rendicontazione societaria di sostenibilità per grandi imprese, gruppi di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese) e alcune tipologie di società con sede in Paesi terzi è un obbligo di legge sancito anche dalla normativa nazionale.
Come ben evidenzia il documento congiunto, tramite le disposizioni contenute nell’art. 10, comma 1, si individuano negli amministratori delle società destinatarie degli obblighi previsti dal Decreto i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità a quanto previsto dall’art. 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità), dall’art. 4 (Rendicontazione consolidata di sostenibilità), dall’art. 5 (Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi) e dall’art. 7 (Esonero e casi di equivalenza).
Si precisa che nell’adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.
Con il documento, il CNDCEC analizza le principali novità dell’intervento normativo, sottolineando gli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, l’ambito di applicazione delle disposizioni, il regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.
Il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.
La parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche che evidenziano le modalità con cui il d.lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.
L’obiettivo è di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle diposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano.
Ti consigliamo: ESG: Il Rendiconto di sostenibilità – Corso online
Rendicontazione di sostenibilità: la figura del revisore
Di rilievo è l’introduzione della figura del revisore della sostenibilità, con il compito di garantire che le informazioni riportate dalle imprese siano conformi ai nuovi standard.
Il documento del CNCEC evidenzia come sia possibile affidare l’incarico di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità a un revisore legale persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Attenzione al fatto che, il revisore di sostenibilità può anche essere lo stesso revisore legale già incaricato della revisione del bilancio, oppure una società di revisione legale autorizzata dallo stesso decreto.
La società può anche coincidere con quella che svolge la revisione del bilancio a patto che l’attestazione di conformità sia firmata da un revisore della sostenibilità.
Il decreto fisso i requisiti professionali del revisore, introducendo un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro entro il 1° gennaio 2026, in conformità con la normativa europea.
Il documento inoltre specifica che i revisori legali già abilitati potranno attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità, a patto che acquisiscano le competenze necessarie alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità con la formazione continua.
Si rimanda al documento per tutte le altre informazioni sull'obbligo di rendicontazione di sostenibilità introdotto dal Dlgs n 125/2024.
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Contributo imprese prodotti DOP e IGP: ultimi giorni per le domande
Pubblicato in GU n 209 del 6 settembre il decreto 26 luglio con le regole per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia.
Possono presentare domanda di contributo:
- Consorzi di tutela: consorzi riconosciuti che si occupano della tutela dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP).
- Organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela: associazioni che raggruppano diversi consorzi di tutela per rappresentarli collettivamente.
- Associazioni temporanee: raggruppamenti temporanei formati da uno o più consorzi di tutela e/o organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela.
- Altri organismi a carattere associativo: associazioni che operano nel settore delle DOP e IGP, purché senza scopo di lucro e con fini statutari orientati alla tutela e valorizzazione dei prodotti DOP e IGP.
Imprese prodotti agricoli DOP e IGP: cosa copre il contributo 2024
Le iniziative di valorizzazione devono riguardare la realizzazione delle seguenti attività:
- a) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
- c) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli
- d) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
- e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.
Imprese prodotti agricoli DOP e IGP: domande entro il 3.10
Il decreto prevede che le risorse da assegnare nel quadro della misura ammontano complessivamente a 900.000,00 euro.
Il Ministero si riserva di incrementare con successivo provvedimento la disponibilità finanziaria della misura, mediante ulteriori risorse disponibili.
Si evidenzia che le domande devono essere inviate entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e quindi il giorno 3 ottobre esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
È importante che ogni domanda contenga tutte le dichiarazioni richieste, come quelle relative ai requisiti tecnici e organizzativi dei soggetti richiedenti. Se si tratta di un’associazione temporanea, va allegato anche un protocollo d'intesa che regoli i rapporti interni tra i membri.
Contributo valorizzazione prodotti agricoli DOP e IGP: richiedi un anticipo
Il decreto prevede che è consentita l'erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa.
La fideiussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.
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Credito Transizione 5.0: tra gli allegati i dati del Titolare Effettivo
Il credito transizone 5.0 istituito dal DL n 19/2024 convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 “Transizione 5.0" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.
Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.
La misura scade il 31 dicembre 2025, salvo proroghe, che al momento non sono previste.
Lo ha confermato anche Marco Calabrò, Capo Segreteria Tecnica del MIMIT, intervenuto ieri 24 settembre ad un convegno intitolato “Linee Guida alle Agevolazioni relative al Patent Box e al Credito d’imposta R&S” che in risposta alla stampa ha confermato che il Piano Transizione 5.0 si affianca al 4.0 stanziando quasi 13 miliardi di euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.
Nella documentazione prevista per il credito in oggetto, vi è anche la dichiarazione del titolare effettivo, vediamo maggiori dettagli.
Credito Transizione 5.0: tra i documenti anche la dichiarazione del Titolare Effettivo
La Circolare MIMIT con tutte le indicazioni applicative per il piano transizione 5.0, tra gli altri allegati contiene anche la una autocertificazione con i dati del titolare effettivo da allegare alla prenotazione della agevolazione.
Il fac simile allegato II alla circolare si presenta come segue e va inserito nella documentazione.
Va evidenziato che, come specificato nel fac-simile, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale.
Dichiarazione relativa al titolare effettivo per l’accesso al contributo previsto dalla Misura PNRR M7-I15
Transizione 5.0
Ai sensi del Decreto Ministeriale attuativo “Transizione 5.0” del Ministro delle Imprese e del Made in Italy
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………, nato/a a………………….…………………(…..) in data …………………………………..,codice fiscale …………………………………………………………, partita IVA ………………………………….………, residente a ………………………………………………………………..…, (……)
domiciliato/a a ……………………………………………….(…..), documento d’identità n………………………
rilasciato da……………………………………………………. in data ………………..………
in qualità di
Legale Rappresentante / titolare della ditta individuale: ……………………………………………………………
C.F. ………………………….….……………..……………
P.IVA ………………………….….……………..……………
Indirizzo ………………………….….……………..……………DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,
- di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo previsti dal D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché agli obblighi previsti dall’art.22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse;
- di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti;
- che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all’imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
- di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni.
[ ] di essere l’unico titolare effettivo della ditta/società
[ ] di essere il titolare effettivo della ditta/società, unitamente a:
[ ] ___________________________
[ ] ___________________________
[ ] di non essere il titolare effettivo della ditta/società. Il/i titolare/i effettivo/i è/sono:
[ ] ___________________________
[ ] ___________________________
Si precisa che il titolare effettivo è tale in quanto (specificare la motivazione: es. partecipazione superiore al 25% del capitale):
Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo / dei titolari effettivi elencati sopra:
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale
Tipo e n. del documento di identità
Luogo e data del rilascio
Autorità competente al rilascio
Nel caso in cui il soggetto sia diverso dal Titolare Effettivo, dichiara che la persona dell’impresa autorizzata ad intrattenere contatti per la misura è:
Cognome _________________________________________ Nome _____________________________________
C.F._____________________, tel./cell. _______________________, e-mail ______________________________
IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA
- Di essere a conoscenza dei contenuti della Circolare e della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore;
- Di aver preso visione delle regole di compilazione della comunicazione;
Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati si allega alla presente:
- copia dei documenti di identità e del codice fiscale del dichiarante e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- copia di dei documenti di identità e del codice fiscale del legale rappresentante.
Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni , nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
Data Firma (*)
__________________________
__________________________Il Ministero per le Imprese e il made in Italy si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta.
Il presente documento deve essere firmato digitalmente prima dell’invio telematico.
(*) La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale.
Scarica qui il word Della dihiarazione dei dati del titolare effettivo.
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