• ISCRO – Domanda indennità lavoratori autonomi

    l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo con specifici requisiti di reddito negli anni precedenti la domanda

     Per fruire dell’indennità ISCRO i  potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31.10.2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS, previa autenticazione con le credenziali digitali.

    Si ricorda che l'indennità si può richiedere solo una volta  ogni tre anni.

  • LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati ,  con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti,  società cooperative, e ogni altro tipo di società  purché  senza lavoratori subordinati,   imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi,  figli e  altri parenti e affini.

    ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati  e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.

    MODALITÀ:  

    • elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
    • su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.  Bisogna dare  invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

    Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

  • IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

    Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. 

    La Dichiarazione Iva IOSS è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale OSS.

    Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

    Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

  • POS | Collegamento con registratore telematico

    Gli esercenti sono tenuti a effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o procedura web “Documento commerciale on line”) mediante l’apposita funzionalità disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento consiste in una comunicazione logica all’Agenzia delle Entrate che associa i POS utilizzati agli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. 

    Per i POS attivati nel mese di agosto 2026, il collegamento con il registratore telematico o con la procedura “Documento commerciale on line” deve essere comunicato tramite il portale Fatture e Corrispettivi dal 6 al 31 ottobre 2026.

  • REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA | Comunicazione trimestrale

    Per ogni trimestre, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime, devono comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

    La Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia (Modello da utilizzare a partire dal 1° aprile 2026 e aggiornato il 20.03.2026) deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    I soggetti che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia sono tenuti a trasmettere la comunicazione trimestrale anche nel caso in cui, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate operazioni.

    In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro 15 giorni lavorativi dal superamento per comunicare la data in cui si è verificato tale evento nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data. Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa entro i termini prescritti, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

    Il termine per la presentazione non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada di sabato o in un giorno festivo. 

  • CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) 2026-2027 | Adesione da parte dei soggetti ISA

    I contribuenti che nel periodo d’imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027, devono presentare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
    Entro la stessa data è possibile comunicare l'eventuale revoca, mentre non è ammessa alcuna remissione in bonis dopo la chiusura dei termini.

    L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità alternative:     

    • invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2025), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026);
    • invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2026, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” indicando con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.

    È possibile modificare una comunicazione di adesione già inviata trasmettendone una nuova entro i termini di adesione al CPB per il biennio 2026-2027, senza necessità di revocare la precedente.

  • IMPRESE ELETTRICHE – Comunicazione dati canone TV

    e imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

  • IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile

    I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di settembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6009 – Versamento Iva mensile settembre.

  • IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza

    I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6009 – Versamento Iva mensile settembre.

  • IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile

    I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti)

  • TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie

    Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. 

    I codici tributo da utilizzare:

    • 4058    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
    • 4059    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
    • 4060    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

    L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di settembre 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

  • LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati

    I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.

  • CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:

    • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
    • 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
    • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
  • OICR – Versamento ritenute su proventi

    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:

    • 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
    • 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
    • 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
    • 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Versamento ritenute

    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

  • 770/2026 MODALITÀ SEMPLIFICATA | Invio prospetto e versamento ritenute

    I sostituti d’imposta che hanno scelto (o intendono scegliere) la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770 (introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 “decreto Adempimenti”), tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con il Mod. F24/770, devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute/trattenute operate nel mese precedente.

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026 – Versamento imposte Soggetti ISA che usufruiscono della proroga

    I contribuenti ISA, minimi e forfettari che hanno usufruito della proroga prevista dal D.L. 22 maggio 2026, n. 89 devono versare entro il 16 ottobre 2026 le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, secondo uno dei due seguenti scenari:

    • chi ha versato la 1ª rata entro il 20 luglio 2026 è ora tenuto a versare la 4ª rata, maggiorata degli interessi dello 0,98%;
    • chi ha versato la 1ª rata entro il 20 agosto 2026 (con la maggiorazione dello 0,80%) è ora tenuto a versare la 3ª rata, maggiorata degli interessi dello 0,63%.
  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026 – Versamento rata imposte

    I contribuenti che rateizzano le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (saldo 2025 e primo acconto 2026) devono versare entro il 16 ottobre 2026 secondo uno dei due seguenti scenari:

    • chi ha versato la 1ª rata entro il 30 giugno 2026 è ora tenuto a versare la 5ª rata, maggiorata degli interessi dell'1,17%;
    • chi ha versato la 1ª rata entro il 30 luglio 2026 (con la maggiorazione dello 0,40%) è ora tenuto a versare la 4ª rata, maggiorata degli interessi dello 0,84%.
  • SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

    Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

    • F24EP (codice tributo 620E) 
    • e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

    Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

    • 621E (per l'F24Ep) e 
    • 6041 (per l'F24 "ordinario").

    N.B. A decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72), saranno escluse dallo Split payment (tale decisione è contenuta nella decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio).

    Ricordiamo inoltre che, lo split payment è stato prorogato al 30 giugno 2029. La misura trova fondamento nella proposta di decisione adottata dalla Commissione UE il 17 giugno 2026 (n. 2026/0146), attualmente all'esame del Consiglio dell'UE per l'approvazione definitiva. La conferma è arrivata anche dal MEF in risposta a due Question time (nn. 5-05501 e 5-05506).

  • IVA – Fatturazione differita mese precedente

    Entro il giorno 15 di ciascun mese, i soggetti passivi IVA sono tenuti a emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese solare precedente, purché le operazioni risultino da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali l’operazione è stata effettuata. La medesima scadenza riguarda anche le fatture riferite alle prestazioni di servizi rese nel mese solare precedente, a condizione che le stesse siano individuabili attraverso idonea documentazione.

    La fattura differita deve riportare la data e il numero dei documenti cui si riferisce.

    Per le cessioni effettuate nel mese precedente tra i medesimi soggetti è consentita l’emissione di un’unica fattura riepilogativa

  • RAVVEDIMENTO SPECIALE 2019-2023 – CPB 2025-2026 – Versamento imposte sostitutive

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo biennale per il 2025-2026 (CPB), introdotto dal Decreto Fiscale n. 84/2025 convertito nella Legge 108/2025, devono effettuare il versamento della 8° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, con un massimo di 10 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.