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ISCRO – Domanda indennità lavoratori autonomi
l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo con specifici requisiti di reddito negli anni precedenti la domanda
Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31.10.2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS, previa autenticazione con le credenziali digitali.
Si ricorda che l'indennità si può richiedere solo una volta ogni tre anni.
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LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente
SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi, figli e altri parenti e affini.
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.
MODALITÀ:
- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
- su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
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IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione
Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.
La Dichiarazione Iva IOSS è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale OSS.
Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.
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POS | Collegamento con registratore telematico
Gli esercenti sono tenuti a effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o procedura web “Documento commerciale on line”) mediante l’apposita funzionalità disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento consiste in una comunicazione logica all’Agenzia delle Entrate che associa i POS utilizzati agli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Per i POS attivati nel mese di agosto 2026, il collegamento con il registratore telematico o con la procedura “Documento commerciale on line” deve essere comunicato tramite il portale Fatture e Corrispettivi dal 6 al 31 ottobre 2026.
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REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA | Comunicazione trimestrale
Per ogni trimestre, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime, devono comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.
La Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia (Modello da utilizzare a partire dal 1° aprile 2026 e aggiornato il 20.03.2026) deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
I soggetti che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia sono tenuti a trasmettere la comunicazione trimestrale anche nel caso in cui, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate operazioni.
In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro 15 giorni lavorativi dal superamento per comunicare la data in cui si è verificato tale evento nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data. Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa entro i termini prescritti, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Il termine per la presentazione non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada di sabato o in un giorno festivo.
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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) 2026-2027 | Adesione da parte dei soggetti ISA
I contribuenti che nel periodo d’imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027, devono presentare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Entro la stessa data è possibile comunicare l'eventuale revoca, mentre non è ammessa alcuna remissione in bonis dopo la chiusura dei termini.L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità alternative:
- invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2025), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026);
- invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2026, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” indicando con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.
È possibile modificare una comunicazione di adesione già inviata trasmettendone una nuova entro i termini di adesione al CPB per il biennio 2026-2027, senza necessità di revocare la precedente.