• Accertamento e controlli

    Adesione al CPB entro il 12.12: acconti d’imposta ravvedibili

    Il Dl n 167/2024 pubblicato in GU del 14 novembre consente di aderire tardivamente al CPB.

    A tal proposito occorre ricordare che, il termine ordinario per l'adesione da parte dei soggetti ISA al patto col fisco è scaduto il 31 ottobre, ma il DL in questione ha riaperto a certe condizioni, la possibilità di aderire ancora entro il giorno 12 dicembre.

    Considerato che entro il 30 novembre, ovvero entro il 2 dicembre poichè il 30.11 cadrà di sabato, occorre versare il secondo acconto di imposta 2024, i soggetti che aderiscono al CPB dopo tale data, dovranno ravvedere gli acconti delle imposte 2024. Vediamo maggiori dettagli.

    Adesione al CPB entro il 12.12: acconti d’imposta ravvedibili

    Entro il 12 dicembre è possibile aderire al CPB secondo quanto stabilito dal DL n 167/2024 di riapetura dei termini.

    In base a ciò, chi dovesse aderire, dal 3 al 12 dicembre, dovrà corrispondere gli acconti come versamento tardivo, da ridurre con ravvedimento operoso.

    In tal caso, si pagherà in base a quanto previsto dall'art 20 del Dlgs n 13/2024 con sanzione per tardivo versamento con ravvedimento operoso.

    Ricordiamo che sul ravvedimento sono in vigore dal 1° settembre le nuove norme previste dal Dlgs n 87/2024.

    In base alle novità, per i ritardi non superiori a 90 giorni la sanzione del 25% si riduce al 12,50 per cento.

    Inoltre, con pagamento tardivo non superiore a 15 giorni, la misura del 12,50% si riduce ulteriormente a un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, e in aggiunta gli interessi legali.

    Per quanto quidi di utilità ricordiamo che il citato art 20 recita che "

    L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

    2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
     
    a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;

    b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17;

    c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

    3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

  • Accertamento e controlli

    Pec non presente nei pubblici registri: è valida la notifica

    Con l'Ordinanza n 26682 del 14 ottobre la Cassazione ha specificato che è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.

    Vediamo il caso di specie.

    Pec non presente nei pubblici registri: è valida la notifica

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava una cartella di pagamento ad una società srl per la riscossione di IVA ed IRES per l'anno d'imposta 2005.

    La società contribuente impugnava la cartella di pagamento suddetta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sostenendo di esserne venuta a conoscenza soltanto a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi

    La C.T.P. adìta rigettava il ricorso.

    Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello, annullando la cartella di pagamento impugnata.

    Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di un unico motivo.

    Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 26

    del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

    L'ente della riscossione deduce che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto priva di effetti giuridici la notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, in quanto era certa la riconducibilità dell'atto all'ente medesimo, e la necessaria iscrizione nei pubblici registri era da riferirsi unicamente alla casella p.e.c. del destinatario.

    La Cassazione con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati.

    Inoltre ha statuito che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art. 6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

    Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: 

    • a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto contenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it; 
    • b) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall'indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto di pignoramento presso terzi.

    Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.

    Consegue l'accoglimento del ricorso e la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

  • Accertamento e controlli

    Autotutela tributaria: come presentare l’istanza

    Con la Circolare n 21/2024 le Entrate forniscono chiarimenti e istruzioni sulle novità introdotte dal Nuovo Statuto del Contribuente in merito all'istituto dell'Autotutela.

    Vediamo le regole per l'istanza commentate dall'Agenzia.

    Istanza di autotutela tributaria: a chi presentarla

    Gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente hanno riformato l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in due categorie

    • autotutela obbligatoria,
    • autotutela facoltativa. 

    Tali norme in vigore dal 18 gennaio 2024, mirano a garantire una maggiore tutela dei diritti del contribuente, introducendo criteri chiari per l'esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria.

    La Circolare specifica che la richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento.
    Inoltre, si evidenzia che la competenza a esercitare il potere di autotutela sussiste in capo alle strutture territoriali mentre quelle centrali non sono coinvolte nei relativi procedimenti, ad eccezione delle ipotesi di richieste di autotutela aventi a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime.
    Pertanto, in capo agli Uffici centrali non è configurabile alcun potere di intervento rispetto agli atti rientranti nell’esclusiva competenza delle strutture territoriali, provinciali o regionali, che abbiano provveduto alla loro adozione.

    Nell’ipotesi in cui il contribuente presenti, per errore, la richiesta a una struttura non competente (come, ad esempio, a una Direzione regionale per un atto emesso da un Ufficio di una Direzione provinciale), la struttura ricevente deve trasmettere tempestivamente detta richiesta all’Ufficio competente, informandone contestualmente il contribuente all’indirizzo indicato nella richiesta stessa o, in assenza, a quello risultante come domicilio fiscale in anagrafe tributaria, analogamente a quanto previsto, nella previgente disciplina, dall’articolo 5 del DM n. 37 del 1997, secondo il quale «in caso di invio di richiesta ad un Ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all’Ufficio competente dandone comunicazione al contribuente» e in ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede previsti dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.

    Istanza di autotutela tributaria: contenuto e modalità

    L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi (di fatto e di diritto) su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza dei vizi che giustificano la revisione dell’atto.
    L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.
    Al fine di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa, è opportuno che le richieste di autotutela riportino:

    • i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante a cui è stato notificato l’atto di cui si chiede l’annullamento;
    • i dati di contatto a cui inviare comunicazioni e notificare l’eventuale provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata. Qualora l’istante non sia titolare di indirizzo di posta elettronica certificata, oppure essendo titolare di un indirizzo PEC lo stesso non sia inserito nei pubblici registri, si potrà indicare nell’istanza di autotutela quale dato di contatto utile ai fini delle comunicazioni e delle notifiche, l’indirizzo PEC del difensore/procuratore/intermediario munito di mandato o procura alle liti per la presentazione dell’istanza, da cui risulti l’elezione di domicilio presso lo stesso;
    • in mancanza di uno dei predetti domicili digitali, la notifica del provvedimento deve essere eseguita al domicilio fiscale del contribuente istante risultante dall’anagrafe tributaria;
    • gli estremi dell’atto di cui si chiede l’annullamento;
    • una dettagliata descrizione della fattispecie e ogni documentazione utile
      allo svolgimento della fase istruttoria da parte degli Uffici;
    • i vizi dell’atto e le ragioni di fatto e di diritto, in modo chiaro ed esaustivo, per le quali si chiede l’annullamento;
    • la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, previa procura, in calce o a margine dell'atto, ovvero allegata all'istanza.

  • Accertamento e controlli

    Cartella notificata a mezzo posta dalla Riscossione: è valida

    La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 14649/2024, del 24 maggio 2024, ha ribadito il principio secondo cui l’agente della Riscossione ha la facoltà di provvedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento, spedendola a mezzo posta.

    Cartella notificata con la posta dal Concessionario: è valida per la Cassazione

    Una Corte di giustizia tributaria regionale ha respinto il ricorso di un contribuente che contestava il difetto di notifica di cartelle esattoriali.

    Secondo il ricorrente la notificazione eseguita a mezzo posta raccomandata direttamente dall’agente della Riscossione, senza l’intermediazione di una delle figure professionali di cui alla prima parte del primo comma dell' articolo 26 del DPR n 602/73, come modificato con l’articolo 12 del Dlgs n. 46/1999, è da ritenersi illegittima in quanto non si confronta con la normativa speciale prevista dal Dlgs n. 112/1999.

    L'art 65 del suddetto Dlgs impone che per la notifica degli atti e dei provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria si applichino le disposizioni dell’articolo 60 del Dpr n. 600/73 e stabilisce che le notificazioni debbano essere effettuate con le modalità definite dalla legge n. 890/1982.

    La Cassazione con la sentenza in oggetto, nel respingere il ricorso del contribuente, ha ribadito cheai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ‘ratione temporis’, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso ‘da parte dell'esattore’, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

    La ratio del principio espresso dalla Corte trae origine dal disposto della seconda parte del comma 1 dell'articolo 26, il quale prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima norma e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

    In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.

    Irrilevante è socndo la Corte la modifica apportata, al citato articolo 26, dall’articolo 12 del Dlgs n. 46/1999 il quale ha soppresso, dal secondo periodo del primo comma, l’inciso “da parte dell'esattore”, atteso che tale abrogazione trova giustificazione nella funzione propria dello stesso Dlgs del 1999, deputato al riordino della disciplina della riscossione.

    La Corte ha confermato il principio secondo cui nell’ipotesi in cui si proceda alla notifica mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla legge n. 890/1982.

    Tale conclusione trova fondamento nell’articolo 14 della legge del 1982 il quale prevede che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.

    La consolidata giurisprudenza della Corte suprema ha sancito che “la circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario.

  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: pubblicate le istruzioni per aderire entro il 31 ottobre

    Con la Circolare n 18 del 17 settembre l'Agenzia delle Entrate pubblica le regole per forfetari e soggetti Isa ai fini della adesione entro il 31 ottobre prossimo al CPB concordato preventivo biennale.

    Ricordiamo che si tratta dell’istituto introdotto dal Dlgs n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. 

    L'Ade nel documento di prassi fornisce numerose risposte ai principali dubbi sulla misura agevolativa, dedicando una sezione apposita al termine del corposo documento di 64 pagine.

    Inoltre, vengono evidenziate:

    • le linee generali e spiegate le regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa),
    • i benefici, le condizioni, le modalità e i tempi per aderire, 
    • le cause di cessazione e di decadenza.

    Leggi anche:

    Concordato preventivo biennale: principali chiarimenti ADE del 17 settembre

    La sezione finale della Circolare n 18 reca 18 risposte a quesiti ricorrenti riguardanti il CPB, vediamo i principali.

    In riferimento alla condizione di accesso dei debiti tributari viene chiarito che il vincolo ostativo relativo ai 5.000 euro:

    • riguarda l'ammontare complessivo  dei debiti tributari o dei debiti contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a questa soglia;
    • esso va verificato sulla base della situazione debitoria esistente al 31.12.2023, rilevando solo i debiti della società e non dei singoli soci.

    Per quanto riguarda i soggetti ISA, l’esistenza di una causa di esclusione per il 2023, preclude l’accesso al concordato 2024-2025 anche qualora il modello ISA sia stato presentato solo ai fini statistici.

    Invece, la verifica di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi oggetto di accordo non incide sulla validità del concordato che continua a mantenere efficacia.

    Per i contribuenti in regime forfetario viene chiarito che, se nel corso del 2024, essi superino la soglia di euro centomila di ricavi e compensi e non quella di 150.000 euro, il concordato preventivo resta efficace e, nonostante la fuoriuscita immediata dal regime, può essere applicata l’imposta sostitutiva  prevista per i soggetti forfetari.

    In caso di svolgimento contemporaneo di più attività d’impresa e di lavoro autonomo, in linea con i criteri di compilazione dei modelli ISA, il software “Il tuo ISA 2024 CPB” formula due distinte proposte di concordato per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente può aderire sia congiuntamente che individualmente.

    Si rimanda al documento di prassi per gli altri chiarimenti.

    CPB: beneficiari e benefici dell’adesione

    Possono aderire al CPB i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. 

    In particolare, il nuovo istituto è dedicato a coloro che aderiscono al regime dei forfetari e ai contribuenti che sono tenuti all’applicazione degli Isa

    L'ade specifica che tra le condizioni per l’adesione vi sono:

    • non avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia o debiti contributivi 
    • o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro. 
    • non essere stati condannati per determinati reati (decreto legislativo n. 74/2000, articolo 2621 del codice civile, articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).

    Attenzione al fatto che il concordato in oggetto è precluso inoltre a coloro che nei tre anni precedenti a quello di applicazione non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo.

    La Circolare n 18/2024 sinteticamente evidenzia che l'adesione alla proposta del Fisco consente di pianificare la propria tassazione per un anno in via sperimentale (2024) per i forfetari e per due anni (2024 e 2025) per i contribuenti Isa. Inoltre, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono non potranno essere effettuati gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del Dpr n. 600/73 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’amministrazione Finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza dal Cpb stesso. 

    Ulteriori benefici riguardano i contribuenti che applicano gli Isa, che avranno diritto alle premialità specifiche del regime. L’adesione, invece, non ha alcun effetto ai fini Iva.

    Concordato preventivo biennale: come aderire entro il 31 ottobre

    Il documento ADE del 17 settembre chiarisce anche che i beneficiari possono aderire come segue:

    • i contribuenti forfetari possono compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto;
    • i contribuenti Isa, invece, hanno a disposizione sul sito dell’Agenzia il softwareIl tuo ISA 2024 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb). 

    Viene specificato che in entrambi i casi, la deadline per l’adesione per questo primo anno di applicazione è fissata al 31 ottobre 2024.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Rimborso somme versate in eccesso: come richiederlo

    L'agenzia della Riscossione ha pubblicato la nuova guida aggiornata a luglio 2024 con tante informazioni e istruzioni per relazionarsi con gli uffici.

    Tra le altre utili informazioni viene specificato come richiedere un rimborso di somme versate in eccesso, vediamo come comportarsi.

    Somme versate in eccosso: come richiedere il rimborso

    Se il contribuente ha pagato una somma in eccesso rispetto a quanto dovuto, Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una comunicazione con la quale rende noto il diritto a un rimborso, in cui spiega le modalità per richiederne l’accredito con bonifico bancario. 

    Per ricevere il rimborso è necessario compilare il modello di richiesta rimborso allegato alla comunicazione ricevuta, che può essere presentato: 

    • via e-mail all’indirizzo riportato sul modello stesso, allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento che varia a seconda che il rimborso sia richiesto da una persona fisica o giuridica: scarica qui il documento 
    • presso lo sportello territoriale o attraverso lo sportello online.

    Se il contribuente è a conoscenza di aver pagato in eccesso ma non ha ricevuto la comunicazione, può richiedere la verifica della disponibilità del rimborso presso uno sportello territoriale oppure allo sportello online. 

  • Accertamento e controlli

    Riscossione per i professionisti: accedere a EquiPro

    Agenzia della Riscossione mette a disposizione dei professionisti un'area riservata per colloquiare per i propri assisiti chiamata EquiPro.

    In particolare EquiPro è l'area del sito ADER riservata a :

    • commercialisti,
    • consulenti del lavoro, 
    • tributaristi, 
    • centri di assistenza fiscale (Caf) 
    • e associazioni di categoria

    al fine di poter utilizzare i servizi on-line di Agenzia delle entrate-Riscossione per conto dei loro assistiti che vogliono avvalersi di un professionista di fiducia per avere sempre sotto controllo cartelle, avvisi, rate e scadenze.

    Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono visualizzare on-line la situazione debitoria i piani di rateizzazione dei loro assistiti nonché utilizzare i seguenti servizi dispositivi:

    1. pagare cartelle e avvisi di pagamento;
    2. ottenere direttamente on-line, in presenza dei requisiti, la rateizzazione per importi fino a 120 mila euro;
    3. trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione;
    4. gestire le istanze di Definizione agevolata;
    5. chiedere informazioni specifiche sulla situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni e procedure di riscossione con il nuovo servizio «Appuntamenti e contatti». Tutto dal proprio dispositivo (Pc, smartphone e tablet) senza andare allo sportello

    Leggi anche Cartelle: quando e come richiedere la rateizzazione.

    Come si accede a EquiPro

    Gli intermediari abilitati e i loro incaricati per poter accedere a EquiPro devono essere abilitati:

    • al servizio Entratel di Agenzia delle entrate (ex art. 3 comma 3 DPR n. 322/1998) oppure avere l’identità digitale SPID, la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. In questi casi è comunque necessario essere abilitati a Entratel; 
    • alla funzione denominata “servizi on-line Agenzia delle entrate-Riscossione”.

    ACCEDI A EquiPro

    Attenzione va prestata al fatto che per utilizzare i servizi on-line gli intermediari devono necessariamente ricevere la delega dai loro assistiti. La delega può essere richiesta on line o in modo tradizionale compilando un modulo.

    La delega ha carattere generale e consente di gestire la posizione del delegante mediante l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via web. Ha una validità di due anni e può essere revocata in qualsiasi momento

    Come delegare on line un professionista

    Per la delega on line:

    • l’intermediario abilitato deve:
      • entrare in EquiPro, (utilizzando una delle seguenti credenziali: Agenzia delle Entrate, SPID, Carta d'identità elettronica, CNS-Carta Nazionale dei Servizi) 
      • accedere alla sezione “Gestione deleghe” e accettare il nuovo regolamento con le “Condizioni generali di adesione” al servizio, che hanno validità quattro anni;
    •  il contribuente delegante, se persona fisica, deve:
      • entrare nell’area riservata ai Cittadini con le proprie credenziali. Nel caso di soggetto diverso da persona fisica
      • accedere all’area riservata alle Imprese e ai Professionisti utilizzando le credenziali ottenute come rappresentante legale, 
      • accedere nella sezione “Delega un intermediario”,
      • prendere visione delle "Condizioni generali di adesione" ai servizi web
      • indicare il codice fiscale dell’intermediario abilitato a cui conferire la delega;
    • l’intermediario abilitato sempre nella sezione “Gestione deleghe”, deve accettare la delega ricevuta. 

    Come delegare in modo tradizionale un professionista

    La delega può essere conferita anche attraverso la procedura tradizionale, compilando il Modello DP1:SCARICA QUI IL MODELLO DI DELEGA DP1

    Se il delegante è persona fisica deve consegnare all’intermediario – insieme al modello compilato – copia del proprio documento d’identità.

    Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche occorre consegnare copia del documento d’identità del rappresentante legale.

    Oltre ai dati del modello DP1, gli intermediari devono trasmettere gli elementi di riscontro richiesti da Entratel, desumibili dalla dichiarazione dei Redditi/730 per gli assistiti persone fisiche e dalla dichiarazione Iva per gli assistiti soggetti diversi dalle persone fisiche, presentate nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega.
    Gli estremi della delega del modello DP1 devono essere trasmessi dall’intermediario unicamente tramite il canale Entratel, utilizzando il software di compilazione e controllo pubblicato sul sito di Agenzia delle entrate. La delega non va trasmessa tramite PEC.

    Si segnala infine il servizio “Prenota appuntamento in videochiamata” con il quale è possibile ricevere assistenza sulle pratiche dei propri clienti, parlando direttamente in video con un operatore dello sportello online di AdeR. 

    Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale. L’appuntamento si avvia con la funzione “Consulta la tua agenda appuntamenti”, attraverso il tasto “Avvia appuntamento”, che si attiva qualche minuto prima dell’orario fissato.

    Inoltre, è anche possibile, grazie al servizio “Contattaci”, chiedere informazioni su specifiche pratiche: è, infatti, disponibile un form, che consente di selezionare, tra gli argomenti proposti, la motivazione e il dettaglio della richiesta (rateizzazioni, procedure di riscossione, rimborsi o compensazioni), e di allegare la documentazione a supporto.

  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo: regole interpello preventivo

    Pubblicato in GU n 132 del 7 giugno il decreto MEF del 20 maggio con modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.

    Sull'Adempimento collaborativo leggi anche:  Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta con le novità 2024.

    Interpello preventivo: regole nel decreto MEF 20 maggio

    Il decreto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Fiscale apporta le modifiche di seguito indicate:

    • nel decreto del 2016 viene inserita la previsione di un invito al contraddittorio, da parte dell’Agenzia, prima di notificare al contribuente una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello o di qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, con lo scopo di illustrargli la propria posizione;
    • l’ufficio dovrà comunicare al contribuente che ha presentato l’istanza di interpello uno schema di risposta con la sintetica illustrazione della propria posizione, a cui il contribuente più rispondere a sua volta con proprie osservazioni in un termine non inferiore a 30 giorni;
    • dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta, il termine per la risposta all’istanza si sospende di 60 giorni;
    • analogo schema preventivo di risposta viene previsto nel caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio;
    • in merito alla tempistica di risposta all’istanza di interpello: in analogia con quanto già introdotto all’articolo 11 dello Statuto del contribuente con la recente riforma (Dlgs n. 219/2023), ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, viene introdotta una sospensione del termine di 45 giorni previsto per la risposta tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Agenzia risponderà comunque all’istanza di interpello, con la puntualizzazione che, se il periodo di sospensione per la richiesta del parere obbligatorio termina tra 1° e il 31 agosto, anche il termine per la risposta è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto.

    Si rimanda al decreto 20 maggio del MEF per le altre novità.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Domicilio del debitore mancante: chi emette gli atti di recupero?

    Con Provvedimento n 257290 del 5 giugno le Entrate fissano le regole per individuare l’ufficio competente ad emettere gli atti di recupero per i quali manca il domicilio fiscale del debitore (articolo 38-bis, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.)

    Domicilio debitore mancante: chi emette l’atto di recupero?

    In particolare, l’articolo 38-bis, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che la competenza all’emanazione dell’atto di recupero di cui alla citata lett. g) spetta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione.

    La medesima lett. g) statuisce che, in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione dell’Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del Direttore

    In attuazione della citata disposizione, con il provvedimento ade n 257290 del 5 giugno è previsto che, in mancanza del domicilio fiscale del debitore la competenza all’emanazione dell’atto di recupero  spetta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento al luogo dove la violazione è stata commessa

    Con riferimento alle ipotesi di cessione di crediti di imposta, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario, al momento di utilizzo del credito; tale domicilio è individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

  • Accertamento e controlli

    Disponibile il modello per comunicare l’adesione ai PVC

    Nel sito dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il modulo per richiedere di aderire ai processi verbali di constatazione, come previsto dal Decreto Legislativo in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

    A partire dal 02/05/2024 i soggetti interessati possono compilare l’apposito modello per l’adesione ai PVC, come recentemente disposto dall’art. 5-quater del D.Lgs 218/1997 (in linea con le previsioni dell’art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs 13/2024), che permette infatti ai contribuenti di aderire per intero, come già accadeva in passato, ai rilievi contenuti nei verbali di constatazione. 

    La norma attuale dà la possibilità di aderire ai PVC emessi entro il 30/04/2024 e che  riguardano:

    • le imposte sui redditi; 
    • l’IRAP;
    • l’IVA;
    • le ritenute; 
    • le imposte sostitutive; 
    • l’imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni;
    • le imposte ipocatastali; 
    • i crediti d’imposta che siano stati oggetto di recupero.

    I vantaggi dell’adesione ai PVC dal 2 maggio

    L’adesione permette di ridurre delle sanzioni a 1/6 del minimo edittale, invece che a 1/3 come accade con gli accertamenti con adesione, con possibilità peraltro di applicazione il cumulo giuridico – anche se limitatamente alla singola imposta e al singolo anno – ed efficacia della definizione sui contributi INPS relativi alle Gestioni Artigiani e Commercianti così come alla Gestione separata (con i contributi che andranno dunque versati sul maggior reddito accertato in base al PVC definito).

    Il modello è facile da compilare e parte dai dati anagrafici del richiedente e dall’indicazione che si tratti del titolare o, eventualmente, del rappresentante legale della ditta o società interessata dalla definizione. Va poi indicato l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la pratica e (ovviamente) il numero del PVC di interesse e i relativi riferimenti, ossia data di consegna al contribuente, organo che lo ha redatto, periodi d’imposta a cui fa capo eccetera. 

    Va poi riportata la richiesta di aderire:

    • “senza condizioni” 
    • oppure condizionando la medesima istanza alla rimozione di “errori manifesti”

    per i motivi da indicare appositamente nel modello – come espressamente riportato dall’art. 5-quater, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs  218/1997 –scegliendo di versare in un’unica soluzione o a rate, così come l’intenzione di avvalersi dello scomputo delle perdite fiscali (con modello IPEA/IPEC). 

    Si ricorda infatti che gli importi che scaturiscono dalla procedura possono essere pagati: 

    • in 8 rate trimestrali, oppure,
    • in 16 rate qualora essi superino l’importo di 50.000 euro;

    mentre se l’adesione riguarda il recupero dei crediti di imposta il pagamento non potrà che avvenire in unica soluzione, peraltro senza la possibilità di compensazione c.d. “orizzontale”, come specificato dal modello che riporta la necessità di manifestare la volontà per il pagamento in unica soluzione.

    Si possono infine notare alcune interessanti specificazioni nella sezione informativa del sito in cui è possibile reperire il modello in esame, laddove viene indicato che:

    1. occorre aderire in relazione a tutte le violazioni definibili e a tutti i periodi di imposta oggetto del verbale di riferimento, non potendo scegliere di definirne solo alcuni (c.d. “cherry picking”);
    2. il perfezionamento dell’adesione coincide con la notifica del relativo atto, in quanto è irrilevante il momento del pagamento – per forza di cose successivo. Su questo si fa presente che la domanda in esame può essere consegnata: 
      • direttamente, 
      • tramite posta, o 
      • mediante PEC;
    3. la prima rata o le somme complessivamente dovute vanno comunque pagate nei 20 giorni successivi alla notifica dell’atto di definizione;
    4. per le società di persone è prevista una procedura particolare, che richiama quella che era stata indicata nel provvedimento del 03/08/2009 per una precedente versione della definizione dei PVC.