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CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione
Con Risposta a Interpello n 258 del 6 dicembre le Entrate trattano il caso di un contribuente forfettario fuoriuscito dal regime, nel 2024, per superamento soglia dei 100.000 euro.
Egli chiede se si applichi al suo caso la causa di esclusione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del Correttivo che ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, introducendovi tra l'altro la lettera b ter), secondo la quale costituisce ulteriore (nuova) causa di esclusione dal CPB, l'''adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014''.
Chiede se tale causa di esclusione si applichi anche al proprio caso vale a dire: ''al contribuente che, inizialmente adottato per il medesimo periodo d'imposta il Regime Forfettario, sia successivamente (ma comunque nello stesso periodo d'imposta) costretto ad uscirne con conseguente, immediata, adozione del regime fiscale ordinario''.
CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione
Le Entrate evidenziano che la risposta in oggetto è limitata esclusivamente al quesito prospettato dall'Istante e, nello specifico, all'applicazione della causa di esclusione dal CPB prevista dalla lettera b ter) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, al caso del contribuente (come l'Istante) che ha inizialmente adottato per il periodo d'imposta 2024 il Regime Forfetario e poi (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite dei 100.000 euro dei compensi previsto dall'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge n. 190 del 2014.
La circolare n. 32/E del 2023, al par. 3.2, precisa che nel caso di superamento del limite di cui sopra ''[…] il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso nel quale si verifica detta condizione. In proposito, si ritiene, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell'anno, come chiarito nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023, comporta che per detto periodo d'imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. […] In altri termini, la fuoriuscita dal regime per il superamento dei 100.000 euro quale limite di compensi o ricavi implica una serie di adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere in relazione al periodo d'imposta in corso al momento del superamento'' (sottolineature aggiunte)
Da quanto sopra, discende che, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l'Istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie.
Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che ''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- […] b ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 […]''.
Con riferimento alla condizione ostativa prevista dalla riportata lettera b ter), unitamente a quella della successiva lettera b quater), la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 chiarisce che queste: ''[…] da un lato hanno l'obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto, dall'altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB''
Le Entrate evidenziano che, in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina non osti all'adesione alla proposta di Concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il Regime Forfetario e, che nel corso del medesimo periodo d'imposta, ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro di cui al comma 71 dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero 2024.
Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo […]''), solo laddove il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di Concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera b ter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.
Pertanto, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste, l'Istante può aderire al CPB per il 2024 laddove nei suoi confronti cessi di avere applicazione, nello stesso anno 2024, il Regime Forfetario a causa del superamento del limite di 100.000 euro dei compensi, secondo quanto previsto dal citato comma 71, e a condizione che tale superamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta di Concordato.
L'orientamento appena evidenziato, è stato confermato dalla Entrate nella Conferenza tenutasi in data 27 gennaio da Italia Oggi, e durante la quale viene specificato che, il contribuente che nel 2024 entra nel regime forfetario per poi fuoriuscirne nel medesimo anno per superamento della soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro, può aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 come soggetto ISA, a condizione che la disapplicazione del regime forfetario si sia verificata prima dello scadere del termine per l’accettazione della proposta di CPB.
Tenuto conto della riapertura dei termini disposta dal DL 155/2024, a tal fine la fuoriuscita dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro deve essersi verificata entro il 12 dicembre 2024, oppure nella data in cui il contribuente ha aderito alla proposta, se precedente al 12 dicembre.
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CPB: l’integrazione dei redditi entro la soglia non è causa di decadenza
In data 27 gennaio si è tenuto l'annuale convegno di Italia Oggi per i Commercialisti, e vi hanno partecipato anche rappresentanti del Governo e delle Entrate.
In questa occasione tra gli altri chiarimenti, le Entrate hanno chiarito aspetti della decadenza del Concordato preventivo biennale.
Ricordiamo che in proposito, già nel mese di ottobre 2024, le Entrate avevano pubblicato diversi chiarimenti con FAQ.
Leggi anche: Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE aggiornati al 28.10
Vediamo ora i nuovi chiarimenti Ade.
Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE sulla decadenza
L’Agenzia precisa il campo di applicazione della causa di decadenza di cui all’art. 22 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 13/2024.
In base a questa norma, il CPB cessa di produrre i suoi effetti, per entrambi i periodi di imposta di riferimento, nel caso in cui, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa, i dati e le informazioni dichiarati dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli per cui vi era stata l'accettazione della proposta di patto col Fisco.
Il concordato preventivo biennale consiste nella determinazione preventiva del reddito di impresa o professionale, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e che quindi la presentazione di una dichiarazione integrativa, che modifica solo dati che non influiscono sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, o che modifichi altri redditi non rileva ai fini della causa di decadenza dell'accordo.
Le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, o l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del CPB, sono rilevanti per la decadenza dall'istituto, solo quando le stesse determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato, per un importo superiore al 30%, come anche chiarito dalla Circolare n. 18/2024 al paragrafo 2.6
In caso di errori che influiscono sulla determinazione del reddito concordato, la presentazione di dichiarazioni integrative “richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza”, per controllare se il limite del 30% sia stato o meno superato.
In esito positivo, si verificherà la decadenza dal CPB, mentre in esito negativo, con scostamenti sotto la soglia, il concordato preventivo biennale continuerà ad applicarsi, senza necessità di modificare il reddito determinato e accettato con la dichiarazione originaria.
In pratica, il reddito su cui saranno calcolate le imposte per il biennio concordato rimane quello accettato con la presentazione del modello redditi originario. Clicca qui per consultare le FAQ pubblicate dalle Entrate con ulteriori chiarimenti.
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Stat-up: requisiti per incubatori e acceleratori
La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.
Con il Decreto MIMIT 20 dicembre 2024 sono normati i requisiti per gli acceleratori e gli incubatori di star-up.
Stat-up: requisiti per incubatori e acceleratori
In particolare, all'art 1 vengono disciplinati i requisiti dei soggetti ammissibili.
In particolare, sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge.
Sono altresì riconosciuti quali acceleratori di start-up innovative gli incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e accelerazione di start-up innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, ultimo periodo del decreto-legge (acceleratori).
Per le società di capitali di cui al comma 1 e 2 il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui la lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, può anche essere riferito all'avvalimento dell'esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalla unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.Start-up: l’autocertificazione per iscrizione al registro imprese
Per l'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, istituite dalle camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto-legge, i soggetti di cui all'art. 1 presentano alla camera di commercio competente per territorio del luogo in cui ha sede l'incubatore o l'acceleratore, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
Allegati:
Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al comma 1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle A e B dell'allegato del presente decreto, è pubblicato sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy nella sezione «Start-up innovative».
Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore o l'acceleratore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 40 ai sensi della tabella B di cui all'allegato. -
La sospensione di 85 giorni sposta la decadenza: decreto della Cassazione
Con Decreto del 23 gennaio la Cassazione, in tema di sospensione termini da covid, ha statuito quanto segue
visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria, di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce, relativamente all’applicabilità, ai termini di decadenza di accertamento sia annuali sia infrannuali, della proroga ex art. 67 comma 1 del 18/2020 così prevista: "Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Riepiloghiamo la questione.
La sospensione di 85 giorni sposta la decadenza: decreto della Cassazione
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024 ha sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020”
Identica questione ha sollevato la CGT di Lecce ma per i tributi locali e in particolare per l'IMU.
La Cassazione con il decreto in oggetto ha replicato che: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, DLgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
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Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF
Con un comunicato stampa del 20 gennaio le Entrate informano della firma del Protocollo di intesa sulla Adempimento Collaborativo con la Guardia di Finanza.
Viene specificato che si tratta di una azione coordinata a supporto della compliance nell’ambito dell’istituto dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance).
Come previsto dal decreto legislativo n. 221/2023, attuativo della legge delega (Legge n. 111/2023), infatti, le due Istituzioni sono chiamate a rafforzare la collaborazione anche in vista del progressivo ampliamento della platea.
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Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF
Il comunicato specifica che Entrate e Gdf si impegnano a regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione nell’ambito dell’adempimento collaborativo al fine di assicurare un’attività di compliance coerente con le finalità e le caratteristiche dell’istituto.
In linea con le best practice internazionali, che prevedono un modello organizzativo basato sull’interfaccia unica, quest’ultima sarà individuata nell’Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi della collaborazione del Corpo.
In particolare, la Guardia di Finanza, nell’ambito della sua attività ordinaria, segnalerà elementi identificativi di possibili fenomeni di evasione, elusione o frode fiscale o situazioni che possano comportare l’esclusione dal regime. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunicherà alla Guardia di Finanza i dati identificativi dei soggetti che hanno chiesto di aderire, di quelli esclusi per perdita dei requisiti o per inosservanza degli impegni assunti e di coloro che, pur non possedendo i requisiti, hanno adottato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework).
Il regime di adempimento collaborativo o cooperative compliance (Dl n. 128/2015) è finalizzato a promuovere un rapporto di trasparenza e collaborazione tra l’Amministrazione fiscale e i contribuenti.
Esso, rivolgendosi alle imprese che adottano un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo continuo e preventivo al fine di individuare e risolvere in anticipo le situazioni potenzialmente a rischio fiscale, aumentando così la trasparenza e la sicurezza del sistema tributario.
Ricordiamo che dal 2024 la platea dei soggetti ammessi al regime include anche i contribuenti con un volume d’affari non inferiore a 750 milioni di euro.
Tale soglia verrà ridotta progressivamente nei prossimi anni: a 500 milioni di euro nel 2026 e a 100 milioni di euro nel 2028.
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Concordato preventivo biennale: l’F24 di società e associazioni
Con Risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
Con la Risoluzione n 1/2025 si forniscono indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Concordato preventivo biennale: l’F24 di società e associazioni
Ricordiamo che il Provvedimento ADE n. 403886 del 4 novembre 2024 ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del CPB.
In particolare, il paragrafo 3.2, ha previsto che “Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati”
In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24:
- nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato;
- il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato. “73” – “Contribuente – Società”.
Restano validi i versamenti effettuati senza l'indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”
L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, intervenendo sul comma 8 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.
Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale. Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.
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Dilazioni cartelle 2025: tutte le regole per richiederle
Pubblicato in GU n 305 del 31 dicembre il Decreto MEF con le regole per le Rateizzazioni 2025
In particolare, il decreto contiene la disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti
Il decreto, in attuazione dell’articolo 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dal Dlgs n 110/2024, leggi anche: Rateizzazione delle cartelle: nuove regole dalla Riscossione):
- a) stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’articolo 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
- b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
- c) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all’articolo 19, comma 1.2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.+
A tal proposito la Riscossione il 31 dicembre ha pubblicato anche i modelli necessari a chiedere le nuove rateizzazioni, su cui di seguito di riportano dettagli e istruzioni.
Decreto Dilazioni: le regole MEF valide dal 2025
Il decreto attuativo della nuova dilazione dei ruoli individua i criteri in base ai quali potrà essere concessa la dilazione.
A tal proposito, il decreto specifica le definizioni di:
- a) “Indice di liquidità”: il rapporto (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente;
- b) “Indice Alfa”:
- 1) per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / valore della produzione, calcolato ai sensi dell'articolo 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;
- 2) per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomìni, non rientranti tra quelli di cui al numero 1) della presente lettera, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / (proventi + ricavi)] x 100;
- c) “Indice Beta”: il valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’articolo 1130-bis del codice civile e approvato dall’assemblea condominiale] x 100; d) “I.S.E.E.”: l’Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; e) “nucleo familiare”: il nucleo familiare di riferimento ai fini I.S.E.E.
I dettagli sui criteri definiti dai tre allegati pubblicati insieme al decreto:
- Allegato 1 criteri di difficoltà per le persone fisiche,
- Allegato 2 criteri di difficoltà per soggetti diversi dalla persone fisiche,
- Allegato 3 criteri di difficoltà per particolari soggetti.
Attenzione al fatto che, in precedenza i criteri di individuazione dello stato di temporanea difficoltà finanziaria non sono mai stati indicati a livello normativo, ma affidati a delle direttive emanate dalla Riscossione, il cui contenuto, è in gran parte confermato dal decreto appena emanato.
Rateizzazioni: nuove regole dal 2025
La Riscossione ricorda che il Decreto legislativo n. 110/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
Pertanto, a partire dal nuovo anno e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.
La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza.
Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto MEF 27 dicembre i seguenti indicatori:- l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’indice di Liquidità e all’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’indice Beta per i condomini.
Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un'apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.
Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.
Scarica qui i modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025:- Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000
- Rateizzazione cartelle di pagamento superiori a 120.000
Rateizzazione: cosa cambia dal 1° gennaio 2025, i modelli utili
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Cassetto fiscale: nuove funzionalità dal 20.11 anche per i professionisti
Con il Provvedimento n. 419815 del 19.11 le Entrate pubblicano le regole per la consultazione dal 20 novembre all’interno del Cassetto fiscale degli avvisi bonari.
E' bene evidenziare che anche i professionisti delegati potranno accedere alle nuove funzionalità di pagamento diretto online degli avvisi bonari tramite il cassetto fiscale.
Leggi anche Cassetto fiscale: implementato dalla Riforma Fiscale
Cassetto fiscale: dal 20.11 disponibili le comunicazioni sui controlli
Il provvedimento, emanato ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, disciplina l’attivazione delle funzionalità che permettono, al contribuente e al suo professionista di fiducia, di consultare e gestire, in un’unica sezione della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
Attenzione al fatto che, le comunicazioni sono rese disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale; nella stessa area il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute oppure richiedere assistenza.
Tali funzionalità arricchiscono il contenuto informativo del Cassetto fiscale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dall’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance, tramite lo sviluppo di nuovi servizi web rivolti ai cittadini e l’ampliamento dei contenuti presenti all’interno del Cassetto fiscale.La disponibilità del documento è comunicata mediante notifica nell’area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 64-bis del DLgs. 82/2005 (app IO).
La comunicazione è messa a disposizione dopo la sua consegna: se non è visualizzata, è consultabile previo inserimento dei relativi dati identificativi della stessa.
Infine, dal provvedimento si intuisce che sarà possibile solo il pagamento in unica soluzione: per la gestione di eventuali rateazioni (fino a 20 rate trimestrali ai sensi del Dpr 462/97) si dovrà seguire il percorso tradizionale.
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Autotutela tributaria: come presentare l’istanza
Con la Circolare n 21/2024 le Entrate forniscono chiarimenti e istruzioni sulle novità introdotte dal Nuovo Statuto del Contribuente in merito all'istituto dell'Autotutela.
Vediamo le regole per l'istanza commentate dall'Agenzia.
Istanza di autotutela tributaria: a chi presentarla
Gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente hanno riformato l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in due categorie:
- autotutela obbligatoria,
- autotutela facoltativa.
Tali norme in vigore dal 18 gennaio 2024, mirano a garantire una maggiore tutela dei diritti del contribuente, introducendo criteri chiari per l'esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria.
La Circolare specifica che la richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento.
Inoltre, si evidenzia che la competenza a esercitare il potere di autotutela sussiste in capo alle strutture territoriali mentre quelle centrali non sono coinvolte nei relativi procedimenti, ad eccezione delle ipotesi di richieste di autotutela aventi a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime.
Pertanto, in capo agli Uffici centrali non è configurabile alcun potere di intervento rispetto agli atti rientranti nell’esclusiva competenza delle strutture territoriali, provinciali o regionali, che abbiano provveduto alla loro adozione.Nell’ipotesi in cui il contribuente presenti, per errore, la richiesta a una struttura non competente (come, ad esempio, a una Direzione regionale per un atto emesso da un Ufficio di una Direzione provinciale), la struttura ricevente deve trasmettere tempestivamente detta richiesta all’Ufficio competente, informandone contestualmente il contribuente all’indirizzo indicato nella richiesta stessa o, in assenza, a quello risultante come domicilio fiscale in anagrafe tributaria, analogamente a quanto previsto, nella previgente disciplina, dall’articolo 5 del DM n. 37 del 1997, secondo il quale «in caso di invio di richiesta ad un Ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all’Ufficio competente dandone comunicazione al contribuente» e in ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede previsti dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Istanza di autotutela tributaria: contenuto e modalità
L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi (di fatto e di diritto) su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza dei vizi che giustificano la revisione dell’atto.
L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.
Al fine di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa, è opportuno che le richieste di autotutela riportino:- i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante a cui è stato notificato l’atto di cui si chiede l’annullamento;
- i dati di contatto a cui inviare comunicazioni e notificare l’eventuale provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata. Qualora l’istante non sia titolare di indirizzo di posta elettronica certificata, oppure essendo titolare di un indirizzo PEC lo stesso non sia inserito nei pubblici registri, si potrà indicare nell’istanza di autotutela quale dato di contatto utile ai fini delle comunicazioni e delle notifiche, l’indirizzo PEC del difensore/procuratore/intermediario munito di mandato o procura alle liti per la presentazione dell’istanza, da cui risulti l’elezione di domicilio presso lo stesso;
- in mancanza di uno dei predetti domicili digitali, la notifica del provvedimento deve essere eseguita al domicilio fiscale del contribuente istante risultante dall’anagrafe tributaria;
- gli estremi dell’atto di cui si chiede l’annullamento;
- una dettagliata descrizione della fattispecie e ogni documentazione utile
allo svolgimento della fase istruttoria da parte degli Uffici; - i vizi dell’atto e le ragioni di fatto e di diritto, in modo chiaro ed esaustivo, per le quali si chiede l’annullamento;
- la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, previa procura, in calce o a margine dell'atto, ovvero allegata all'istanza.
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Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE aggiornati al 28.10
Le Entrate hanno chiarito diversi punti sulle regole per aderire al CPB, concordato preventivo biennale con un altro pacchetto di FAQ pubblicate il 25 e il 28 ottobre.
Da segnalare che le FAQ datate 28.10 sono solo due una delle quali rimanda a faq precedente e l'altra con la quale si conferma che le trasformazioni societarie, che comportino il passaggio da un tipo di società di capitali ad un altro, oppure da un tipo di società di persone ad un altro, non determini l'esclusione o la cessazione del CPB, non rilevano ai fini dell'esclusione o della cessazione degli effetti del CPB.
I quesiti e risposte ADE, si presentano cosi suddivisi:
- Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB),
- Contribuenti forfetari: superamento soglie, aggiornate al 15 ottobre,
- Condizioni di accesso e cause di esclusione (Artt. 10 E 11 del Decreto CPB) aggiornate al 25.10
- Casistiche particolari,
- Cause di decadenza (rif. articolo 22 e 33 del decreto cpb), aggiornate al 25.10,
- Reddito oggetto di concordato( rif. artt.15,16,28 del decreto CPB) aggiornate al 25.10
- Benefici premiali (rif. Art. 19 del decreto CPB)
- Ravvedimento di cui all’art. 2-quater Decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024
Vediamo alcuni dei chiarimenti.
CPB: il limite di 5.000 euro di debiti tributari tra le cause di esclusione
L'articolo 10, comma 2, del decreto CPB prevede che possono, comunque, accedere al CPB i contribuenti che hanno estinto i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e i debiti contributivi se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Si chiede se l'importo di 5.000 euro previsto dalla richiamata norma debba essere calcolato considerando, complessivamente, sia i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate sia i debiti contributivi.
L'articolo 10, comma 2, del decreto CPB stabilisce "possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili".
Considerato il tenore letterale della disposizione richiamata, si ritiene che, ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo, debbano considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
CPB: si può ravvedere un solo anno di imposta?
Un contribuente ricordava che l’articolo 20-bis del decreto CPB prevede che “per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese”.
A tal proposito si chiede se l’esercizio di tale opzione possa essere effettuato solo per uno dei due periodi d’imposta oggetto di CPB.
L'ade conferma che l’esercizio dell’opzione può essere effettuato anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB.
CPB forfettari: adesione per chi ha superto la soglia dei 100.000 euro
Le Entrate chiariscono che il contribuente forfetario che supera la soglia di 100mila euro di ricavi o compensi nel 2023, ma applica gli Isa può accedere al concordato.
Inoltre, con il quesito di cui al paragrafo 6.10 della Circolare n 18/2024 si chiedeva di precisare se un contribuente che ha aderito al CPB previsto per i soggetti forfetari e che, nel corso del periodo d’imposta 2024, ha percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, possa optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB.
In risposta a tale quesito, è stato chiarito che la previsione di cui alla lettera b-bis) dell’articolo 32, comma 1, del decreto CPB consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni relative all’istituto del CPB, compresa quella di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB.
Si chiede se, in tale caso, il contribuente debba applicare alla parte “rimanente” del reddito le ordinarie aliquote IRPEF.
Si conferma che, nel caso prospettato, il contribuente potrà optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31-bis) del decreto CPB, mentre la differenza tra reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (cd “parte eccedente”) sarà assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.
Sui forfettari leggi anche il chiarimento del 15 ottobre, CPB e forfettari: chiarimenti sul superamento delle soglie.
Cause di decadenza dal CPB: chiarimenti sul cambio di attività
Si chiedeva di sapere se, nell’ipotesi di un contribuente ISA che nel 2023 esercita più attività, l’integrazione di nuove attività o la modifica nella composizione delle stesse durante il biennio del concordato sia causa di cessazione dello stesso.
L’articolo 21 comma 1, lett. a) del Decreto CPB prevede una specifica causa d’esclusione nei casi in cui «il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale».
Ciò posto, l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA.
Analogamente, nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, non sembra ravvisabile la causa d’esclusione sempreché l’attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato.
Benefici premiali CPB: chiarimenti sull’esclusione degli accertamenti con presunzioni semplici
Si chiedeve di confermare che l’accettazione della proposta di concordato, da parte dei soggetti che applicano gli ISA, comporti l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. 600 del 1973 e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nei periodi oggetto di concordato.
L’articolo 19, comma 3, del Decreto CPB prevede che «Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall' articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 18 del 2024, paragrafo 5, considerato il tenore letterale della norma si conferma che l’accesso ai benefici premiali non è condizionato dal punteggio ISA ottenuto nel biennio del CPB.
Leggi qui per tutti gli altri chiarimenti.