• Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: decreto e software per gli ISA

    Dal 15 giugno è già partito il CPB per i soggetti ISA, infatti con il Decreto 14 giugno, pubblicato in GU n 139 del 15 giugno, il MEF ha disposto l'approvazione della metodologia  relativa al concordato preventivo biennale. 

    Inoltre in data 20 giugno il Cdm aveva approvato l'atteso correttivo sul Concordato preventivo biennale, dal quale sono emersi due dati:

    • la conferma del 15 luglio come data per il software dei forfettari, 
    • lo slittamento di 15 giorni della data per aderire che passa appunto al 31 ottobre 2024.

    Le Entrate, dopo il decreto mef, hanno reso disponibile il software che fornisce il risultato per aderire all’accordo biennale con il Fisco.

    Sinteticamente il calendario del CPB:

    • 15 luglio il software per i forfettari,
    • 31 ottobre, data per aderire,
    • 30 novembre, primo pagamento.

    Leggi anche: Concordato Preventivo Biennale: entro quando si può aderire? 

    Concordato preventivo biennale: la metodologia della proposta

    Con l'art 2 del decreto MEF è approvata, in attuazione dell'art. 9, comma  1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l'Agenzia  formula  ai contribuenti  di  minori  dimensioni,  che svolgono  attività nel territorio dello Stato e che sono  titolari  di  reddito  di  impresa ovvero  di  lavoro autonomo  derivante dall'esercizio  di  arti   e professioni, una proposta di  concordato. 

    La  predetta  metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche,  tiene conto di:

    • andamenti economici e  dei  mercati,  
    • redditività individuali e settoriali desumibili  dagli  ISA  e  delle risultanze della loro applicazione,
    • nonché specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, 

    ed è individuata nella nota tecnica e  metodologica  di cui all'Allegato 1, per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

    La  proposta  di  concordato  è elaborata  sulla  base  della metodologia  approvata  dal  presente  decreto, utilizzando i dati dichiarati  dal  contribuente  e  le  informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad  annualità pregresse. 

    Ai fini dell'elaborazione della proposta  di  concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l'elaborazione  della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'Allegato 1. 

    I dati che l'Agenzia fornisce  ai contribuenti  per  l'elaborazione  della  proposta   di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel  medesimo Allegato 1. 

    Concordato preventivo biennale: individuati i redditi

    Con l'art 3 dello stesso decreto si prevede che sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

    • a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui  redditi,  di  cui all'art. 15 del decreto legislativo;
    • b. il reddito d'impresa, rilevante  ai  fini  delle  imposte  sui redditi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo;
    • c.  il  valore  della  produzione  netta,   rilevante   ai   fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 17 del decreto legislativo.

    I redditi e il valore della produzione netta individuati con la metodologia approvata, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

    Concordato preventivo biennale: cause di cessazione

    Ai sensi dell'art 4 si prevede che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto  legislativo,  fermo  restando  quanto  previsto  agli articoli 21, 22,  32  e  33  del  medesimo decreto  legislativo,  il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori  valori  della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale  prevista dai richiamati articoli 19, comma  2  e  30,  comma  2,  del  decreto legislativo, rispetto a quelli  oggetto  del  concordato  stesso,  in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

    • a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato  di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma  1, lettera  c),  e  24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    • b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
      • 1. danni ai  locali  destinati  all'attività d'impresa  o  di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
      • 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare  la sospensione del ciclo produttivo;
      • 3.  l'impossibilità di  accedere  ai  locali   di   esercizio dell'attività;
      • 4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o  principale cliente sia un soggetto il quale, a  sua  volta,  a  causa  di  detti eventi, abbia interrotto l'attività;
    • c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta  amministrativa  o giudiziale;
    • d. cessione in affitto dell'unica azienda;
    • e. sospensione  dell'attività ai  fini  amministrativi  dandone comunicazione alla Camera  di  commercio, industria,  artigianato  e agricoltura;
    • f. sospensione   dell'esercizio   della   professione   dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza  o  agli  enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

    CPB: gli eventi straordinari previ in considerazione

    Ai sensi dell'art 5 l'Agenzia  delle  entrate tiene  conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente  per  determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
    A tal fine, i redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  a)  e b), e il valore della produzione netta di cui  al medesimo  art.  3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con  il presente decreto, relativi al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2024, sono ridotti:

    • a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
    • b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
    • c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo superiore a 120 giorni.

    Gli eventi straordinari di cui al  comma  1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere  a), b),  e)  ed  f) dell'art. 4, verificatesi  nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data  antecedente  all'adesione  al concordato.

  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo: regole interpello preventivo

    Pubblicato in GU n 132 del 7 giugno il decreto MEF del 20 maggio con modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.

    Sull'Adempimento collaborativo leggi anche:  Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta con le novità 2024.

    Interpello preventivo: regole nel decreto MEF 20 maggio

    Il decreto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Fiscale apporta le modifiche di seguito indicate:

    • nel decreto del 2016 viene inserita la previsione di un invito al contraddittorio, da parte dell’Agenzia, prima di notificare al contribuente una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello o di qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, con lo scopo di illustrargli la propria posizione;
    • l’ufficio dovrà comunicare al contribuente che ha presentato l’istanza di interpello uno schema di risposta con la sintetica illustrazione della propria posizione, a cui il contribuente più rispondere a sua volta con proprie osservazioni in un termine non inferiore a 30 giorni;
    • dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta, il termine per la risposta all’istanza si sospende di 60 giorni;
    • analogo schema preventivo di risposta viene previsto nel caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio;
    • in merito alla tempistica di risposta all’istanza di interpello: in analogia con quanto già introdotto all’articolo 11 dello Statuto del contribuente con la recente riforma (Dlgs n. 219/2023), ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, viene introdotta una sospensione del termine di 45 giorni previsto per la risposta tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Agenzia risponderà comunque all’istanza di interpello, con la puntualizzazione che, se il periodo di sospensione per la richiesta del parere obbligatorio termina tra 1° e il 31 agosto, anche il termine per la risposta è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto.

    Si rimanda al decreto 20 maggio del MEF per le altre novità.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Disponibile il modello per comunicare l’adesione ai PVC

    Nel sito dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il modulo per richiedere di aderire ai processi verbali di constatazione, come previsto dal Decreto Legislativo in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

    A partire dal 02/05/2024 i soggetti interessati possono compilare l’apposito modello per l’adesione ai PVC, come recentemente disposto dall’art. 5-quater del D.Lgs 218/1997 (in linea con le previsioni dell’art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs 13/2024), che permette infatti ai contribuenti di aderire per intero, come già accadeva in passato, ai rilievi contenuti nei verbali di constatazione. 

    La norma attuale dà la possibilità di aderire ai PVC emessi entro il 30/04/2024 e che  riguardano:

    • le imposte sui redditi; 
    • l’IRAP;
    • l’IVA;
    • le ritenute; 
    • le imposte sostitutive; 
    • l’imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni;
    • le imposte ipocatastali; 
    • i crediti d’imposta che siano stati oggetto di recupero.

    I vantaggi dell’adesione ai PVC dal 2 maggio

    L’adesione permette di ridurre delle sanzioni a 1/6 del minimo edittale, invece che a 1/3 come accade con gli accertamenti con adesione, con possibilità peraltro di applicazione il cumulo giuridico – anche se limitatamente alla singola imposta e al singolo anno – ed efficacia della definizione sui contributi INPS relativi alle Gestioni Artigiani e Commercianti così come alla Gestione separata (con i contributi che andranno dunque versati sul maggior reddito accertato in base al PVC definito).

    Il modello è facile da compilare e parte dai dati anagrafici del richiedente e dall’indicazione che si tratti del titolare o, eventualmente, del rappresentante legale della ditta o società interessata dalla definizione. Va poi indicato l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la pratica e (ovviamente) il numero del PVC di interesse e i relativi riferimenti, ossia data di consegna al contribuente, organo che lo ha redatto, periodi d’imposta a cui fa capo eccetera. 

    Va poi riportata la richiesta di aderire:

    • “senza condizioni” 
    • oppure condizionando la medesima istanza alla rimozione di “errori manifesti”

    per i motivi da indicare appositamente nel modello – come espressamente riportato dall’art. 5-quater, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs  218/1997 –scegliendo di versare in un’unica soluzione o a rate, così come l’intenzione di avvalersi dello scomputo delle perdite fiscali (con modello IPEA/IPEC). 

    Si ricorda infatti che gli importi che scaturiscono dalla procedura possono essere pagati: 

    • in 8 rate trimestrali, oppure,
    • in 16 rate qualora essi superino l’importo di 50.000 euro;

    mentre se l’adesione riguarda il recupero dei crediti di imposta il pagamento non potrà che avvenire in unica soluzione, peraltro senza la possibilità di compensazione c.d. “orizzontale”, come specificato dal modello che riporta la necessità di manifestare la volontà per il pagamento in unica soluzione.

    Si possono infine notare alcune interessanti specificazioni nella sezione informativa del sito in cui è possibile reperire il modello in esame, laddove viene indicato che:

    1. occorre aderire in relazione a tutte le violazioni definibili e a tutti i periodi di imposta oggetto del verbale di riferimento, non potendo scegliere di definirne solo alcuni (c.d. “cherry picking”);
    2. il perfezionamento dell’adesione coincide con la notifica del relativo atto, in quanto è irrilevante il momento del pagamento – per forza di cose successivo. Su questo si fa presente che la domanda in esame può essere consegnata: 
      • direttamente, 
      • tramite posta, o 
      • mediante PEC;
    3. la prima rata o le somme complessivamente dovute vanno comunque pagate nei 20 giorni successivi alla notifica dell’atto di definizione;
    4. per le società di persone è prevista una procedura particolare, che richiama quella che era stata indicata nel provvedimento del 03/08/2009 per una precedente versione della definizione dei PVC.

  • Accertamento e controlli

    Adesione ai processi verbali di constatazione: le novità della Riforma Fiscale

    Viene pubblicato in GU n 43 del 21 febbraio il Decreto legislativo sull'Accertamento che ridisegna il rapporto tra Fisco e contribuenti.

    Tante le novità sull'accertamento, si evidenzia quella per i PVC processi verbali di constatazione, vediamo la norma di riferimento.

    Accertamento 2024: novità sui PVC nella riforma fiscale

    Con il nuovo articolo 5 quater del Dlgs n 218/97 in vigore dal 22 febbraio viene introdotta la possibilità per il contribuente di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. 

    Nel caso di adesione “condizionata”, l’organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. 

    Nel caso di “adesione non condizionata”, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

    Nel caso di “adesione condizionata” il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale. 

    Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi. 

    Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.
    In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

  • Accertamento e controlli

    Fatture false: la responsabilità solidale degli amministratori

    Con Sentenza n 35314/2023 la Cassazione si esprime nel caso di sequestro del profitto dei reati di:

    • utilizzo ed emissione di fatture 
    • per operazioni inesistenti 
    • nei confronti di un componente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa integrata sociale, esercente l’attività di accoglienza dei cittadini provenienti da Paesi terzi richiedenti asilo e rifugiati politici.

    Data l’assenza di deleghe ai componenti del Consiglio di amministrazione della cooperativa, i Giudici specificano che deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti in essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi.

    Viene evidenziato che sono fatture per operazioni inesistenti anche quelle che si connettono al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente avuto tra le parti.

    Viene ribadito il principio secondo il quale oggetto della sanzione di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

    La fattura deve contenere una rappresentazione veritiera degli elementi in grado di incidere su aspetti fiscalmente rilevanti.

    Fatture false e responsabilità solidale amministratori: il caso di specie

    Nel dettaglio del caso di specie, si evidenzia che con ordinanza del 24 gennaio 2023, un Tribunale di una provincia del Lazio in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di un indagato in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa integrata sociale esercente l'attività di accoglienza di cittadini provenienti da Paesi terzi richiedenti asilo e rifugiati politici per i reati di cui agli artt 2 e 8 del DLgs. n. 74 del 2000.
    L'indagato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione della legge processuale e il difetto assoluto di motivazione, con riferimento alla conferma della sussistenza del fumus commissi delicti per l'adozione del decreto di sequestro preventivo.

    Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad argomentare su un piano meramente astratto, senza avere proceduto alla ricostruzione e alla valutazione della base fattuale e senza dare risposta alla specifica deduzione difensiva sul punto

    Si contesta la possibilità di riconoscere indizi di responsabilità penale, in ragione della supposta natura colposa della responsabilità derivante dalla violazione dell' art 2392 c.c. e si sostiene la mancata assunzione della veste di legale rappresentante dell'ente in capo al ricorrente, con conseguente impossibilità giuridica dello stesso di impedire l'evento. 

    Nel provvedimento impugnato mancherebbero argomenti che diano conto dell'avvenuta percezione, da parte dell'amministratore, di fatti rilevatori di consistenti anomalie nella gestione, del compimento di operazioni ingiustificate o comunque di situazioni societarie non conformi alla legge o allo statuto. 

    Il Tribunale avrebbe attribuito una responsabilità "da posizione", fondata sul solo ruolo rivestito dall'imputato in seno alla società nel periodo di riferimento. 

    Gli argomenti adottati dai giudici territoriali in ordine alla responsabilità dell'odierno ricorrente risulterebbero ascrivibili a un piano giuridico meramente astratto; mentre il provvedimento difetterebbe di qualsiasi descrizione concreta alla cui stregua, nel caso specifico, possano ritenersi sussistenti i gravi indizi di reità.

    Nella motivazione dell'ordinanza impugnata emergerebbe una carenza assoluta in ordine alla ricognizione dei presupposti di fatto relativi al collegamento tra la posizione di consigliere di amministrazione non delegato assunta dal ricorrente e la condotta omissiva allo stesso attribuita.
    La cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.

    Secondo il consolidato orientamento, l'art. 2392, c.c., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all'interno delle s.p.a., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l'art. 2381, secondo comma, c.c. 

    Dovendosi perciò distinguere l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, deriva dal suddetto assetto normativo che, a meno che l'atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondano, salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell'art. 2392 c.c., che prevede l'esternazione e l'annotazione dell'opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa, degli illeciti deliberati dal consiglio, anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.

    In tema di reati tributari, dunque, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392, c.c. (Cass. Sez. 3, n. 30689 del 4.5.2021, Rv. 282714). 

    Secondo la Cassazione il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, spiegando che non vi era alcuna delega riferibile ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione della società pertanto, ha ritenuto gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti posti in essere dal consiglio di amministrazione, che devono riferirsi solidalmente a ciascuno di essi, e in particolar modo all'odierno ricorrente che, all'epoca dei fatti contestati, era stato prima legale rappresentante e, successivamente, era stato eletto presidente del consiglio di amministrazione della medesima società.

    Sul fumus commissi delicti, appare utile premettere che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, fatture per operazioni inesistenti sono anche quelle che si connettono al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti. 

    Si è affermato da tempo il principio secondo il quale l'oggetto della sanzione di cui all'art. 2 del DLgs. n. 74 del 2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura. 

    Deve comunque rilevarsi che il Tribunale ha preso in esame ogni singola compagine sociale, individuando gli elementi dai quali emerge la sussistenza del fumus commissi delicti.

    In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

  • Accertamento e controlli

    Controlli sui conti correnti: l’Anonimetro delle Entrate

    L'agenzia delle Entrare e il MEF hanno firmato il protocollo di intesa 2023-2025 (articolo 59, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300) con gli obiettivi anti evasione da raggiungere nel triennio.

    L'accordo di agosto contiene tra l'altro un impegno potenziato del recupero di imposte evase per circa 2,8 miliardi di euro.

    Si utilizzerà l'anonimetro per i controlli sui conti correnti.

    Entrate/MEF: gli obiettivi della convenzione 2023-2025

    L'Agenzia delle Entrate, come sottolineato dal direttore Ruffini, in una intervista alla stampa "punterà sulla qualità dei controlli attraverso selezioni più mirate dei contribuenti a maggiore rischio di evasione, rese possibili dall'applicazione di strumenti di data analysis più avanzati – quali lo sfruttamento dei big data – e dall'interoperabilità delle banche dati".

    Per combattere l'evasione ci si avvarrà però, anche dello strumento degli scambi informativi internazionali.

    Inoltre, l'Agenzia controllerà il comportamento dei contribuenti che hanno subito un controllo fiscale per verificarne la propensione all'adempimento e valutarne la fedeltà fiscale.

    Al fine di favorire il miglioramento della qualità dei controlli saranno utilizzati nuovi strumenti e progetti di analisi avanzata dei dati: l'intelligenza artificiale, il machine learning e il text mining.

    Nel dettaglio, il lavoro dell’Agenzia delle Entrate per la seconda parte del 2023 riguarderà i controlli incrociati sui conti correnti dei contribuenti. 

    Dopo la firma della Convenzione triennale con il MEF, il Direttore Ruffini ha indicato proprio il controllo dei conti correnti come primo passo da compiere per raggiungere l'incasso di 2,8 miliardi in più dalla lotta all’evasione fiscale. Si procederà inoltre con le attività di compliance tramite l'invio di circa 3 milioni di lettere entro la fine del 2024.

    Tra gli strumenti contro gli evasori vi sarà l'anonimometro, vediamo di che si tratta.

    Anonimetro: i controlli sui conti correnti anti evasione

    I controlli sui conti correnti vengono effettuati dal Fisco tramite un super algoritmo le cui regole sono state definite dall’Agenzia delle Entrate in un documento del 19 maggio scorso.

    Nello specifico, sono stati individuati i criteri alla base del suo funzionamento e le metodologie che vengono adottate per analizzare il rischio evasione

    Il Fisco ricava i dati contenuti all’interno dell’Archivio dei Rapporti Finanziari e li incrocia con le altre informazioni in possesso dell’Amministrazione.

    Questo strumento consente di effettuare una vera a propria analisi del rischio basandosi sui dati raccolti all’interno dell’Anagrafe dei Conti Correnti, il maxi database delle Entrate con i dati di ogni singolo conto corrente dei contribuenti italiani.

    Nell'Anagrafe vi sono:

    • gli estratti conto, 
    • le movimentazioni in entrata e in uscita,
    • qualsiasi altro rapporto che i cittadini hanno con la propria banca.

    Il database si alimenta con le informazioni che vengono fornite direttamente dalle banche all’Agenzia delle Entrate.

    Occorre specificare che i dati vengono trattati in maniera anonima e analizzati senza essere collegati immediatamente al loro titolare.

    Per quanto riguarda i dati sensibili, essi vengono sostituiti con dei codici fittizi, in modo da garantire la protezione dei dati personali dei contribuenti che non vengono sottoposti a controlli fiscali.

    Scopo di questo strumento antievasione è quello di individuare i soggetti che, in base al proprio volume d’affari e al tipo di operazioni che stanno svolgendo, potrebbero essere a rischio evasione fiscale.

    E' bene sottolineare che tale strumento ha ricevuto l’ok da parte del Garante della Privacy.

    Le fasi di funzionamento dell'Anonimetro:

    1. individuazione della platea;
    2. scelta basi di dati;
    3. messa a disposizione dati;
    4. analisi qualità;
    5. definizione criterio di rischio;
    6. scelta modello di analisi;
    7. verifica corretta applicazione del modello di analisi e del criterio di rischio;
    8. estrazione e identificazione soggetti a rischio;
    9. test su campione;
    10. predisposizione liste selettive.
    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Denuncia furto scritture contabili: resta l’onere della prova

    Con l’Ordinanza n. 16361 dell’8 giugno 2023, la Cassazione, accogliendo il ricorso dall’Amministrazione finanziaria, ha cancellato la decisione dei giudici tributari per aver ritenuto superata la presunzione di maggior reddito con la semplice allegazione da parte del contribuente del fatto di non aver potuto fornire la documentazione contabile richiesta dall'ufficio, in quanto rubata.

    Vediamo i fatti di causa.
    Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate contestava a un contribuente titolare di ditta individuale, di essere socio di una Società a responsabilità limitata, che doveva essere considerata, assieme alla ditta individuale, un unico centro di imputazione di volontà ed interessi.
    L’ufficio riteneva infatti che Srl e ditta individuale fossero un unico soggetto di imputazione fiscale sulla base della considerazione che:

    • i componenti della Srl fossero solo quattro persone appartenenti alla medesima famiglia (contribuente, moglie e figli),
    • la stessa Srl avesse come unico cliente la ditta individuale la quale, a sua volta, non aveva alcuna struttura autonoma, né linea telefonica o altri caratteri distintivi rispetto alla Srl.

    Il contribuente non rispondeva alle richieste di chiarimenti avanzate dall’Amministrazione finanziaria e non era sufficiente la documentazione acquisita dal Fisco presso la sede della società. 

    Pertanto la procedura di accertamento con adesione non andava a buon fine.

    Il contribuente proponeva ricorso dinanzi ai giudici tributari i quali, sia in primo che in secondo grado, davano ragione al ricorrente ritenendo errata la ripresa a tassazione operata dal fisco in quanto aveva integrato le scritture contabili applicando alla ditta individuale il parametro di redditività degli operai della Srl, pur trattandosi di realtà aziendali diverse.

    I magistrati tributari ritenevano inoltre superata la presunzione di maggior reddito avanzata dal Fisco con la semplice allegazione da parte del contribuente del fatto di non poter fornire la documentazione contabile richiesta, in quanto oggetto di furto.

    L'Agenzia delle entrate ricorreva dinanzi la Corte suprema di Cassazione.

    I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Fisco e cassato la decisione dei giudici tributari di merito.

    La cassazione ha ricordato come sia ormai consolidato orientamento giurisprudenziale quello in base al quale la mancanza, anche incolpevole, delle scritture contabili non solleva il contribuente dall'onere di una prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita, capace di superare le presunzioni previste dagli articoli 38 e 39 del Dpr n. 600/1973 dettate in tema di accertamento analitico e accertamento induttivo.

    Inoltre, il discrimine tra i due tipi di accertamento risiede nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.

    Nell' accertamento analitico extracontabile l’incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture stesse, in quanto l'ufficio può solo cercare di colmare le lacune riscontrate utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'articolo 2729 del codice civile, ovvero presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Nell’accertamento induttivo, invece, le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultano talmente gravi da inficiare l'attendibilità e l'utilizzabilità anche degli altri dati contabili apparentemente regolari, con la conseguenza che l'amministrazione accertatrice può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili ed è legittimata a determinare l'imponibile in base a elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a elementi presuntivi di prova presuntiva ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del codice civile.

    I magistrati di ultima istanza hanno evidenziato come i giudici di merito non abbiano, errando, tenuto in debito conto la presunzione indiziaria di unicità della struttura aziendale fra Srl e ditta individuale, desunta dalla medesima linea produttiva e dall'assenza di struttura propria della ditta individuale che, peraltro, costituiva unico cliente della Srl, che a sua volta veniva portata avanti anche con conduzione antieconomica.

    La Corte ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria “in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973,art 39 comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.”.

    In conclusione, per quanto esaminato, il Collegio di legittimità, pronunciandosi definitivamente, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate stabilendo che è preciso onere della parte fornire una concreta prova contraria capace di superare le presunzioni utilizzate dal Fisco nella sua attività di accertamento e previste dagli articoli 38 e 39 del Dpr n. 600/1973.

    Questo, conclude la Cassazione, anche in ipotesi di perdita incolpevole, come nel caso di furto, della documentazione contabile stessa.

  • Accertamento e controlli

    Avviso di accertamento: illeggittimo se basato su tariffario minimo di una associazione

    Con la Sentenza n. 80/2023 della Cgt d'Abruzzo si ritiene illegittimo l’accertamento presuntivo del reddito di un libero professionista basato sugli onorari minimi consigliati da un’associazione professionale. 

    La vicenda del ricorso riguarda la fatturazione di compensi di un commercialisti risultata inferiore ai minimi tariffari suggeriti dall’associazione nazionale dei commercialisti.

    Il professionista si era difeso sostenendo che l’accertamento si basava solo sul numero di clienti e che, in mancanza di elementi presuntivi concordi, era stato assoggettato a tassazione un compenso non incassato. 

    I giudici di prima istanza accoglievano il ricorso, ritenendo che la pretesa dell'ufficio non si potesse fondare sul mero richiamo alle tariffe consigliate dall’associazione, in quanto le stesse dovevano intendersi quali meri “suggerimenti”.

    L’ufficio aveva impugnato la sentenza in appello, sostenendo che l’accertamento analitico-presuntivo si fondava su elementi certi e, in particolare, sulla presunzione secondo cui non era possibile che un soggetto economico prestasse le proprie competenze senza alcun corrispettivo o percependo corrispettivi irrisori.

    I giudici di seconda istanza hanno respinto l’appello ricordando che l’utilizzo del metodo analitico dovrebbe fondarsi su elementi di riscontro ben precisi che fanno emergere l'evasione.

    Nel caso in esame, il ricorso viene respinto in quanto: "Questo Collegio ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento. L'appellante (Agenzia delle entrate) eccepisce che la sentenza di primo grado è censurabile perché: generica e vaga, senza valutare il fondamento analitico induttivo, secondo i clienti e la contabilità; e la presunzione di onerosità delle prestazioni; reiterava la inapplicabilità dell' art 12 comma 7 Legge 212/2000. L'utilizzo del metodo analitico presuntivo si fonda su elementi di riscontro ben precisi che, se ben confortati, portano ad evidenziare una condizione di evasione.

    Tuttavia, nel caso in esame, l'appello si fonda su una vaga e generica ricostruzione degli elementi contabili circa le presunte gratuità delle prestazioni. 

    In proposito il contribuente ha fornito giustificazioni circa gli importi fatturati, non gratuiti, per cui l'attività di controllo fiscale non può appiattirsi al solo generico riferimento agli elementi della mancata parametrazione con le somme consigliate per il compenso delle attività professionali. Le valutazioni degli scostamenti rispetto alle medie di mercato, proprio perché riferibili alle medie statistiche, non costituiscono un elemento idoneo e sufficiente per giustificare l'accertamento analitico induttivo, in quanto l'Ufficio ha l'onere di procedere con le ulteriori attività accertative che possano confortare l'assunto indiziario della presupposta evasione. Pertanto, l'appello va respinto e compensa le spese di giudizio".

  • Accertamento e controlli

    Non decade la cartella notificata al socio coobbligato della società

    L'art 25 del DPR 602/73 prevede che il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza.

    Tale articolo rileva nel caso di specie arrivato in Cassazione nel quale Equitalia notificava una cartella di pagamento ad una snc emessa a seguito della procedura automatizzata delle dichiarazioni modello unico e modello 770, da cui era scaturita l'iscrizione a ruolo di importi corrispondenti a tributi dichiarati e non versati o versati in ritardo.

    Dato che la cartella di pagamento non era stata impugnata, né adempiuta, l'Agente della riscossione aveva successivamente notificato la stessa, intestata alla società, ad una socia, che l'aveva impugnata, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale perché priva dell'indicazione del responsabile del procedimento.

    Il tema in esame è quello della notifica di una cartella di pagamento ad una società, quale soggetto obbligato, rispetto alla interruzione dei termini decadenziali anche nei confronti dei soci coobbligati.

    L'argomento è stato oggetto di contrasti nella giurisprudenza e secondo il prevalente indirizzo consolidatosi negli anni, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento alla società impedirebbe la decadenza nei confronti del socio coobbligato.

    A tale proposito, in sentenza precedente (n 18345/2021) la Corte di Cassazione ha stabilito che la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 25, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’articolo 1310 cod. civ., comma 1, sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie” 

    Con la recente sentenza n. 24582/2022 la Corte ha confermato l'orientamento maggioritario, sancendo il principio di diritto secondo cui nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall’art 25 suddetto.

    Nella pronuncia la Corte ha precisato che il coobbligato, pur non essendo a conoscenza della notificazione della cartella al debitore iscritto a ruolo, non viene a perdere alcun diritto e non viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.

  • Accertamento e controlli

    Frodi nell’UE: disposizioni correttive al Dlgs n 75/2020

    Viene pubblicato in GU n 248 del 22 ottobre il Decreto Lgs del 4 ottobre 2022  recante Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede 

    Sinteticamente, l'approvazione del correttivo da parte del Governo ha previsto alcune modifiche riguardanti:

    • la disciplina del reato di appropriazione indebita da parte del funzionario pubblico; 
    • il tema di congelamento e confisca degli strumenti e dei proventi dei reati o di beni di valore corrispondente; 
    • il tema d’indebita percezione di erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
    • i reati concernenti le dichiarazioni Iva.

    Le novità saranno in vigore dal 6 novembre 2022

    Nel dettaglio, il Dlgs n 156 del 4 ottobre prevede quanto segue.

    All'articolo 322-bis del  codice  penale,  approvato  nel  testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

    • a) nella rubrica, dopo le parole  «istigazione  alla  corruzione» sono inserite le seguenti: «, abuso d'ufficio»;
    • b) al primo comma, le parole: «e 322, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 322, terzo e quarto comma, e 323». 

    All'articolo 301, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la  confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente,  di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.».

    All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986,  n.  898,  dopo  il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di condanna  o  di applicazione della pena su richiesta a norma  dell'articolo  444  del codice di procedura penale per il delitto  di  cui  al  comma  1,  si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e  322-ter del codice penale, in quanto compatibili».

    All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la parola «comunque» e' soppressa e dopo la parola «tentativo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo  quanto previsto  al comma 1-bis»;
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul  valore  aggiunto nell'ambito di  sistemi  fraudolenti  transfrontalieri,  connessi  al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione  europea,  dai quali consegua  o  possa  conseguire  un  danno  complessivo  pari  o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo  4 è punibile a titolo di  tentativo.  Fuori  dei  casi  di  concorso  nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2  e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono  le  medesime condizioni di cui al primo periodo.». 

    All'articolo  25-quinquiesdecies,  comma  1-bis,  del   decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,  le  parole  da  «se  commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «quando sono commessi al fine  di  evadere l'imposta sul   valore   aggiunto   nell'ambito    di    sistemi    fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio  di  almeno  un  altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua  o  possa  conseguire  un danno complessivo pari o superiore». 

    Allegati: