• Adempimenti Iva

    IVA dispositivi medici oftalmici: la giusta aliquota

    Con Risposta a interpello n 303 del 4 dicembre le entrate chiariscono la giusta aliquota dei dispositivi medici oftalmici.

    L’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento IVA applicabile a una serie di dispositivi medici oftalmici commercializzati da due società (identificate come ALFA e BETA), tra cui spray oculari, gocce lubrificanti, soluzioni oftalmiche monodose e prodotti simili, impiegati nel trattamento della sindrome dell’occhio secco, irritazioni oculari e per il comfort di chi indossa lenti a contatto.

    Dispositivi medici oftalmici: la giusta aliquota IVA

    I contribuenti chiedono se sia possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% su questi prodotti, in quanto classificabili come dispositivi medici a base di sostanze, già dotati di pareri tecnici favorevoli rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

    L’Agenzia conferma che:

    • è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 114) della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972;
    • tale agevolazione vale solo per i dispositivi medici classificabili alla voce doganale 3004 della Nomenclatura combinata, come chiarito dalla Legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 3;
    • la classificazione è stata validata da ADM, che ha riconosciuto che tutti i prodotti in oggetto rientrano nel codice NC 3004 90 00, ovvero “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici”.

    Le aziende possono dunque applicare l’aliquota IVA del 10% per tutti i dispositivi oftalmici indicati, a condizione che siano effettivamente presentati in forma di dosi e preparati per uso terapeutico o profilattico, come certificato dagli accertamenti tecnici dell’ADM.

  • Adempimenti Iva

    Regime di franchigia IVA: chiariti i termini per applicarlo

    Il 4 dicembre le Entrate hanno publbicato il provvedimento n 551770/2025 per chiarire i termini di applicazione del regime di franchigia IVA le cui regole sono state stabilite con precedente Provvedimento n. 460166/2024.

    In particolare le Entrate fissavano le  disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Venivano stabilite le informazioni da trasmettere e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva.

    Leggi anche: Regime transfrontaliero di franchigia: novità dal 1° gennaio

    L'attuale provvedimento va ad apportare un atteso chiarimento.

    Regime di franchigia IVA: chiariti i termini per applicarlo

    Con il Provvedimento n. 460166 del 30 dicembre 2024, emanato in attuazione del decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, che attua la Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, sono state sono individuate le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni.
    In particolare, il citato provvedimento definisce, tra l’altro, il processo di attribuzione da parte dell’Agenzia delle entrate al soggetto passivo del codice identificativo utilizzabile per effettuare in esenzione le operazioni in altri Stati membri dell’Unione europea (suffisso EX).
    Con il presente provvedimento, in ossequio alla previsione normativa di cui all’articolo 70-noviesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di chiarire la tempistica per l’ammissione al regime di franchigia, viene precisato che il termine di 35 giorni lavorativi per l’assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX decorre dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.
    Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di
    statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e
    agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024.

  • Adempimenti Iva

    Cessione di case prefabbricate in esenzione IVA

    Con la Risposta a interpello n 304 le Entrate hanno trattato il caso della cessione di case prefabbricate da parte di imprese estere a clienti italiani.

    La risposta chiarisce i principali dubbi fiscali legati a queste operazioni, in particolare quando il fornitore aderisce al regime OSS e il cliente è un consumatore finale non soggetto IVA residente in Italia.

    Cessione di case prefabbricate in esenzione IVA

    L’istante è una società con sede in uno Stato UE, registrata ai fini IVA e aderente al regime One Stop Shop (OSS) per le vendite a distanza. 

    La sua attività principale è la produzione e vendita di case prefabbricate a telaio e modulari a clienti privati residenti in Italia.

    Nel caso esaminato, le case prefabbricate non sono vendute in kit da montare, ma sono completamente finite, dotate di impianti installati, rifinite internamente e pronte per essere abitate

    La consegna avviene tramite trasporto, seguita da installazione e collegamento agli impianti sul suolo italiano, effettuati dallo stesso venditore o da soggetti incaricati.

    L’interpello si articola in tre quesiti fondamentali:

    1. La società chiede se possa applicare l’IVA agevolata al 4% o al 10% in base a una dichiarazione del cliente che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.
    2. Domanda se, operando in regime OSS, sia sufficiente registrare l’operazione nello Stato membro di identificazione OSS, o se siano necessari ulteriori adempimenti in Italia.
    3. Infine, chiede quali siano le conseguenze nel caso in cui la dichiarazione del cliente si riveli falsa o mendace, in particolare se esista una responsabilità del venditore.

    L’Agenzia ha valutato attentamente le caratteristiche delle case modulari, concludendo che se installate in modo stabile sul suolo costituiscono “beni immobili” ai sensi dell’art. 13-ter del Regolamento UE 282/2011.

    Una costruzione prefabbricata che non è facilmente smontabile o spostabile è da considerarsi bene immobile.

    L’Agenzia chiarisce che l’aliquota agevolata può essere applicata solo se:

    • la casa è un bene immobile installato in Italia;
    • la società estera è qualificabile come impresa costruttrice (come da Circolare 22/E/2013);
    • sono rispettati i requisiti soggettivi previsti per le agevolazioni “prima casa” (se si applica il 4%).

    Non è sufficiente la sola dichiarazione del cliente: la responsabilità fiscale ricade comunque sull’acquirente in caso di dichiarazione mendace, ma il venditore deve verificare l’aderenza ai presupposti oggettivi.

    La cessione di beni immobili non rientra nel regime OSS, riservato alle vendite a distanza di beni mobili. 

    Pertanto, il soggetto estero che vende case modulari a clienti italiani deve:

    • identificarsi direttamente ai fini IVA in Italia oppure
    • nominare un rappresentante fiscale italiano.

    Inoltre, le case modulari installate stabilmente devono essere censite al Catasto Fabbricati, anche se appoggiate al suolo.

    Se il cliente rilascia una dichiarazione falsa per ottenere l’IVA agevolata, sarà lui a subire le sanzioni:

    • recupero dell’imposta non versata;
    • sanzione del 30% della differenza;
    • interessi di mora.

    La società venditrice non è sanzionabile, ma deve agire con diligenza nel raccogliere e conservare la documentazione.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Permessi retribuiti dipendente: quando i rimborsi al datore non sono soggetti a IVA

    Con la risposta n. 261 del 2025l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento ai fini IVA dei rimborsi corrisposti dagli enti locali ai datori di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse ai propri dipendenti che ricoprono cariche elettive o amministrative.
    La pronuncia nasce da un quesito presentato da un Comune, e tocca un tema centrale per la gestione fiscale degli enti pubblici: se tali somme, dopo l’abrogazione della storica norma di esenzione, debbano o meno essere considerate prestazioni imponibili IVA.

    Permessi retribuiti al dipendente: i rimborsi al datore non sono soggetti a IVA

    L’istanza di interpello è stata presentata da un Comune che chiede di conoscere la corretta disciplina IVA da applicare ai rimborsi erogati ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici per i permessi concessi ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni amministrative nell’ente, ai sensi degli articoli 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

    In particolare, l’art. 80 TUEL dispone che: “Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67”.

    Tuttavia, il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 (il cosiddetto “Decreto Salva-infrazioni”), ha introdotto all’art. 16-ter l’abrogazione del comma 35 dell’art. 8 della L. 67/1988, che sanciva proprio l’esenzione IVA per i prestiti o distacchi di personale quando era corrisposto soltanto il rimborso dei costi.

    Da qui il dubbio dell'istante i permessi retribuiti concessi ai lavoratori eletti in organi comunali devono ora essere considerati, ai fini IVA, “prestiti o distacchi di personale”?

    E se sì, il nuovo regime si applica anche ai mandati iniziati nel 2024, prima del 1° gennaio 2025, data di efficacia della nuova norma?

    Il TUEL (artt. 77–80) garantisce ai lavoratori eletti in enti locali il diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni degli organi amministrativi, mantenendo la retribuzione ordinaria, che viene poi rimborsata al datore di lavoro dall’ente pubblico presso il quale il dipendente esercita la funzione.

    Fino al 2024, tali rimborsi erano esenti da IVA in base al citato art. 8, comma 35, L. 67/1988, disposizione che escludeva la rilevanza IVA dei distacchi di personale “a fronte del solo rimborso del relativo costo”.

    Dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, tale regime è stato ritenuto incompatibile con la direttiva 2006/112/CE, in quanto anche il rimborso di costi può configurare una prestazione a titolo oneroso se esiste un nesso diretto tra le parti.
    Per adeguarsi a tale pronuncia, il legislatore italiano ha introdotto nel 2024 l’art. 16-ter del D.L. 131/2024, che abroga l’esenzione e stabilisce la rilevanza IVA dei prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

    Il Comune, quindi, chiede se i rimborsi per permessi amministrativi rientrino in questa nuova categoria e se debbano essere assoggettati a IVA.

    L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo e conclude che i rimborsi in questione non sono soggetti a IVA.

    Secondo l’art. 3 del DPR 633/1972, costituiscono prestazioni di servizi imponibili IVA solo quelle che avvengono “verso corrispettivo”, ossia in presenza di un rapporto sinallagmatico in cui il compenso rappresenta il controvalore effettivo del servizio reso.

    L’Agenzia richiama la giurisprudenza UE (sentenze C-283/12, C-11/15, C-544/16) e la Circolare 20/E del 2015, secondo cui l’operazione è imponibile solo se tra le parti esiste una reciprocità di prestazioni: in caso contrario, l’erogazione di denaro è una mera movimentazione finanziaria, esclusa dal campo IVA.

    Nella Circolare 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia ha chiarito che per configurare un distacco o prestito di personale ai fini IVA devono sussistere tre elementi:

    • un datore di lavoro distaccante, che mette temporaneamente a disposizione un lavoratore;
    • un distaccatario, che ne utilizza l’attività lavorativa;
    • la sussistenza di un interesse economico del distaccante.

    Nel caso dei permessi per mandato elettivo, manca del tutto l’elemento dell’interesse del datore di lavoro: il rimborso erogato dall’ente pubblico non è il corrispettivo di un servizio, ma una forma di compensazione economica per garantire al cittadino la possibilità di esercitare il proprio mandato pubblico.

    Non vi è nesso di reciprocità tra Comune e datore di lavoro: l’ente non riceve alcuna prestazione da parte del datore, ma rimborsa un costo che quest’ultimo ha sostenuto nell’interesse generale della collettività.
    Di conseguenza, manca la condizione essenziale per configurare un’operazione a titolo oneroso e l'agenzia conclude che: 

    “Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso”.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Carte carburante prepagate: quale regime IVA applicare

    La Risposta a interpello n 235 del 10 settembre replica a dubbi di una società che gestisce la distribuzione di carburanti con annessa area di servizio.

    Veniva domandato quale fosse il corretto trattamento IVA delle proprie carte prepagate.

    In particolare, l’impresa aveva predisposto un sistema di carte nominative ricaricabili, utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di carburanti (benzina, gasolio, GPL) presso l’unica stazione di servizio gestita dalla stessa.

    All momento della richiesta della carta, il cliente versava l’importo tramite strumenti di pagamento tracciabili o in contanti, ricevuto l’accredito, la società provvedeva non solo alla ricarica della carta, ma anche all’emissione immediata della fattura con evidenza di imponibile e IVA, recante la descrizione “ricarica carta prepagata per vendita carburanti”

    Successivamente, al momento del rifornimento, il corrispettivo dell’erogazione veniva comunque trasmesso telematicamente e nuovamente assoggettato a IVA.

    Da questa procedura derivava un effetto di duplicazione d’imposta: l’IVA risultava liquidata sia al momento della ricarica, sia al momento del rifornimento effettivo. 

    La società ha quindi chiesto se fosse possibile neutralizzare la doppia imposizione mediante annotazioni nel registro dei corrispettivi, trattando la ricarica come una mera anticipazione.

    Vediamo la replica ade.

    Carte carburante prepagate: quele regime IVA applicare

    L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato le principali norme in materia. 

    In primo luogo, l’art. 22, comma 3, del DPR 633/1972 (decreto IVA), che disciplina gli obblighi di fatturazione per gli acquisti di carburante da parte di soggetti IVA. Inoltre, il DPR 696/1996 e il D.lgs. 127/2015 regolano rispettivamente gli obblighi di certificazione e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

    Elemento centrale è però il D.lgs. 141/2018, attuativo della direttiva UE 2016/1065, che ha introdotto nell’ordinamento nazionale gli articoli da 6-bis a 6-quater del DPR 633/1972, relativi ai cosiddetti “buoni-corrispettivo”.

    La normativa distingue tra:

    • buoni monouso (quando al momento dell’emissione è nota l’aliquota IVA applicabile alla futura cessione) 
    • buoni multiuso (quando l’imposta diventa determinabile solo al momento del riscatto).

    Nel caso in esame, la carta prepagata non consente di conoscere subito quantità e valore del carburante acquistabile, poiché tali elementi dipendono dal prezzo praticato al momento del rifornimento, variabile nel tempo

    Ne consegue che la carta rientra nella definizione di “buono multiuso” ai sensi dell’art. 6-quater del decreto IVA.

    La qualificazione delle carte carburante come buoni multiuso comporta effetti rilevanti sul piano operativo. 

    L’Agenzia ha chiarito che il trasferimento del credito al momento della ricarica non costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA.

    L’imposta diventa esigibile esclusivamente quando il buono viene utilizzato come corrispettivo per il rifornimento di carburante, momento in cui l’operazione si considera effettuata.

    In conseguenza di ciò, le fatture eventualmente già emesse per documentare le ricariche non risultano conformi alla disciplina vigente e potranno essere stornate tramite emissione di note di variazione ex art. 26, comma 3, del decreto IVA, al fine di recuperare l’imposta indebitamente versata. 

    Qualora i termini per le note di variazione siano già scaduti, il contribuente potrà ricorrere all’istituto di cui all’art. 30-ter del decreto IVA, fondato sul principio del legittimo affidamento, considerato che la società si era attenuta alle precedenti indicazioni di prassi (circolare 8/E del 2018).

    In sintesi, la Risposta n. 235/2025 conferma che le carte carburante ricaricabili non generano obblighi IVA al momento della ricarica, ma solo al momento dell’effettivo rifornimento, eliminando così il rischio di doppia imposizione e garantendo coerenza con la disciplina europea sui buoni corrispettivo.

  • Adempimenti Iva

    Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA

    Con la sentenza n. 22795 del 7 agosto 2025, la Corte di cassazione ha riaffermato un principio consolidato nella giurisprudenza nazionale ed europea: l’emissione di una fattura per operazione inesistente genera l’obbligo di versamento dell’Iva, salvo che sia dimostrata l’eliminazione tempestiva del rischio di perdita del gettito erariale.

    La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza che ha portato all’emissione di avvisi di accertamento per Iva indebitamente detratta a carico di una società operante nel mercato dell’energia elettrica.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate, il gruppo societario coinvolto – mediante operazioni tra aziende riconducibili allo stesso soggetto economico – avrebbe simulato acquisti e vendite di energia con meccanismi a saldo zero, privi di reale contenuto economico. 

    Le fatture emesse, quindi, erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti.

    In particolare, la società ritenuta “cartiera” avrebbe emesso fatture per cessioni mai avvenute, ma allo stesso tempo ricevuto fatture di importo identico per riacquisti fittizi. Il meccanismo circolare – apparentemente neutro – è stato contestato come strumento fraudolento per sfruttare indebitamente la detrazione dell’Iva.

    Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA

    La Cassazione con la sentenza in oggetto ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo che:

    • l’Iva è dovuta in base alla fattura (anche se falsa). Secondo l’art. 21, comma 7, del DPR n. 633/1972, recependo l’art. 203 della direttiva Iva, chiunque indichi l’Iva in una fattura è obbligato a versarla, anche se l’operazione sottostante è inesistente. Questo perché il sistema dell’Iva si fonda su un principio formale: la “cartolarità” del debito tributario. La sola emissione della fattura fa sorgere l’obbligo di versamento dell’imposta.
    • la detrazione è ammessa solo per operazioni effettive. In parallelo, l’art. 168 della direttiva Iva e l’art. 19 del DPR 633/1972 stabiliscono che il diritto alla detrazione sorge solo in presenza di una reale cessione o prestazione. Di conseguenza, in presenza di operazioni fittizie – come quelle “circolari” in cui la merce è formalmente ceduta e riacquistata tra le stesse società – non è ammessa alcuna detrazione.
    • possibile il rimborso dell’Iva versata, ma solo se non vi è rischio di perdita di gettito

    La Cassazione, richiamando la sentenza Corte UE 8 maggio 2019, causa C-712/2017, ammette che l’emittente della fattura per operazione inesistente può ottenere il rimborso dell’Iva versata, ma solo a condizione che sia stato eliminato completamente il rischio che il destinatario abbia detratto l’imposta.

    In particolare, il rimborso è possibile se:

    • la fattura non è mai stata utilizzata fiscalmente dal destinatario (non è stata annotata né ha generato detrazione);
    • la fattura è stata ritirata tempestivamente;
    • l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto in via definitiva la detrazione da parte del destinatario.

    La sentenza n. 22795/2025 della Cassazione riporta un importante chiarimento: l’emissione di fatture “errate” o simulate comporta obblighi concreti, anche in assenza di operazioni reali. 

    L’unico modo per evitarne gli effetti è dimostrare, con precisione, di aver annullato il rischio di detrazione indebita.

  • Adempimenti Iva

    Regime IVA IOSS: le novità dalla Direttiva UE n 1539

    La Direttiva UE 2025/1539 adottata dal Consiglio lo scorso 18 luglio viene pubbliucata sulla Gazzetta dell'Unione il giorno 25 luglio e contiene norme per incentivare l'uso del regime speciale IVA noto come IOSS.

    Tale regime IOSS (Import One Stop Shop) vuoole rendere più efficace la riscossione dell’IVA gravante sulle vendite a distanza di beni importati.

    La direttiva entra in vigore dal prossimo 14 agosto, ma le relative disposizione hanno decorrenza dal 1° luglio 2028 e dovranno essere recepite dai singoli Stati membri Ue nelle legislazioni nazionali.

    In genereale ricordiamo che il regime IOSS consente di registrarsi in un unico Stato membro per dichiarare e versare l’IVA dovuta in relazione alle vendite a distanza di beni importati, di valore non superiore a 150 euro, effettuate in tutti gli Stati membri Ue.

    Con le modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/CE si prevede che i fornitori che effettuano vendite rientranti nell’ambito applicativo dell’IOSS, senza essere registrati al regime speciale, diventeranno, di norma, debitori dell’IVA all’importazione e dell’IVA sulle vendite a distanza negli Stati membri di destinazione finale dei beni, con il conseguente obbligo di registrarsi ai fini IVA in ciascuno di tali Stati.

    Regime IVA IOSS: le novità dalla Direttiva UE n 1539

    In particolare, tra le altre le novità, l'articolo 201 della Direttiva  2006/112/CE viene così modificato:                                                            

    • 1.   all'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione,
    • 2.   in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il fornitore o, se del caso, il fornitore presunto a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, è il debitore dell'IVA all'importazione,
    • 3.   se il fornitore o il fornitore presunto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è stabilito nella Comunità ma in un paese terzo con cui né l'Unione né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE (*1) del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, tale fornitore o fornitore presunto designa un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione quale debitore dell'IVA all'importazione.

    Attenzione al fatto che gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2028 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 

    Essi informano immediatamente la Commissione.
    Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° luglio 2028.
    Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

  • Adempimenti Iva

    Opzione IVA dal committente Logistica: le comunicazioni dal 30 luglio

    Con il Provveddimento n 309107 del 28 luglio le Entrate pubblicano Modello e istruzione per l'opzione, nel settore del trasporto merci e della logistica, per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente del servizio.

    Scarica qui:

    Opzione IVA Logistica dal committente: le comunicazioni dal 30 luglio

    ll modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

    Detto regime stabilisce che, il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. 

    La facoltà di esercizio dell’opzione, ivi prevista, è consentita anche nei rapporti tra i subappaltatori. 

    L’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima facoltà nel rap- porto tra committente e primo appaltatore. 

    Per ciascuno dei suddetti rapporti per i quali è esercitata l’opzione va presentata un’autonoma Comunicazione; in tal caso, nel proseguo delle presenti istruzioni per “committente” deve intendersi “subappaltante” e per “prestatore” deve intendersi “subappaltatore”.
    L'opzione è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate ed ha durata triennale. 

    L’esercizio dell’opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione della presente Comunicazione.

    La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica:

    • direttamente dal committente
    • o tramite un intermediario (di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).

    La trasmissione telematica è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate e il file contenente la Comunicazione è formato utilizzando il software “Reverse ChargeLogistica” dal sito ADE.
    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

    A fini della domanda occorre indicare il codice fiscale del committente, e nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la Comunicazione) sia un soggetto diverso dal committente cui si riferisce la Comunicazione occorre anche indicare:

    • il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione,
    • il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale,
    • codice fiscale società.

    Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro soggetto, deve essere compilato il campo specifico indicando il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il committente.

    Attenzione al fatto che l'opzione può essere esercitata con il modello pubblicato dalle Entrate a partire dal 30 luglio 2025 ed è valida per tre anni salvo recova.

    Il versamento dell'IVA va effettuato con F24 usando il codice tributo istituito con la Risoluzione n 47/2025.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Dichiarazione IVA 2025: tardiva entro il 29 Luglio

    Le irregolarità sulla dichiarazione IVA con l’integrazione tra:

    • fatturazione elettronica, 
    • corrispettivi telematici,
    • e controllo incrociato dei dati, 

    sono molto più controllate dalle Entrate.

    Con il Provvedimento del 3 luglio 2025 sull'adempimento spontaneo si applicano le regole di collaborazione tra Fisco e contribuente all'anno di imposta 2024

    In particolare, l’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.
    Con il provvedimento in oggetto sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza,
    anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile:

    • mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2024 
    • o la presentazione della stessa senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta;
    • presentazione della dichiarazione IVA senza il quadro VJ a fronte di fatture ricevute in regime di inversione contabile (reverse charge). 

    Le Entrate pertanto con il provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare:

    • la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione,
    • ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi, medianteil ravvedimento operoso,

    I soggetti tenuti alla presentazione all’Agenzia del modello Iva 2025, per l’annualità 2024, entro i termini ordinari che vanno dal 1° febbraio al 30 aprile 2025, hanno tempo fino a martedì 29 luglio per effettuare l’adempimento dichiarativo, versando, tramite il ravvedimento operoso, la sanzione ridotta di 25 euro (1/10 del minimo), con il codice tributo 8911.

    Ravvedimento omessa dichiarazione IVA 2025: entro il 29 Luglio

    Il 29 luglio è l’ultimo giorno per ravvedere la dichiarazione Iva omessa alla scadenza del 30/04/2025, successivamente, la dichiarazione verrà considerata omessa, pur se successivamente presentata. 

    La presentazione servirà comunque a ridurre il carico delle sanzioni da versare al Fisco.

    Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 471/97 se la dichiarazione (omessa) viene presentata con ritardo superiore a novanta giorni, ma prima dell’inizio di qualunque attività di controllo, la sanzione irrogabile sarà pari al 75% dell’imposta dovuta e non pagata.

    Nell’ambito dell'attività di compliance l’Agenzia delle Entrate individua situazioni di “anomalia” da cui risulterebbe la mancata o infedele presentazione della dichiarazione Iva come individuate dal Provvedimento di cui trattasi che ha esteso l’applicazione della metodologia indicata anche all’anno di imposta 2024, in riferimento dunque alla dichiarazione Iva 2025.

    Il contribuente che riceve una delle lettere delle entrate avrà possibilità di sanare l'omissione presentando la dichiarazione entro il 29 luglio oppure una dichiarazione integrativa, e di fruire del ravvedimento operoso versando la relativa sanzione.

  • Adempimenti Iva

    IVA DPI: aliquota al 5% se usati per proteggere i dipendenti

    Con la Risposta a interpello n 141/2025 le Entrate replicano a dubbi sull'IVA agevolata nelle cessioni di DPI usati per proteggere i dipendenti dalla diffusione di virus, anche post pandemia, quindi per le odierne commercializzazioni di guanti, mascherine ecc.

    IVA DPI: aliquota al 5% se usati per proteggere i dipendenti

    La società istante opera nel settore del commercio all'ingrosso di articoli antinfortunistici e, nello specifico, di ''indumenti da lavoro, di apparecchiature ed articoli di protezione delle vie respiratorie, di materiale antinfortunistico quali guanti, tute di protezione, calzari e soprascarpe, mascherine, cuffie copricapo e altro ed in genere articoli monouso provvisti di marcatura CE e certificazione DPI''.
    Chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che, modificando la Tabella A, Parte II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha disposto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento per i beni necessari al contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid19 .
    Il dubbio interpretativo prospettato dalla Società riguarda il requisito delle ''finalità sanitarie'' che gli articoli di abbigliamento protettivo devono possedere per beneficiare di questa aliquota agevolata, dato che i precedenti chiarimenti delle entrate sono stati resi nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica da Covid19 , non più presente allo stato attuale.
    Il superamento del periodo emergenziale porta a dubitare dell'attualità di detta agevolazione e pertanto la Società chiede se le ''cessioni alle aziende della grande distribuzione che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi'' continuano a essere soggette all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento.
    In caso di risposta affermativa, chiede inoltre se la finalità sanitaria possa essere provata da una dichiarazione dell'acquirente, in cui attesta la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati.
    Le Entrate con la circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E ha precisato che per ''articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie'' si intendono i beni con le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale (DPI) o di dispositivo medico (DM), che rientrano nei codici di classifica doganali individuati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) nella circolare 30 maggio 2020, n. 12/D (e successivi aggiornamenti contenuti nelle circolari del 3 marzo 2021, n. 9/D e del 14 febbraio 2023, n. 5/D).
    La circolare 26/E del 2020 chiarisce altresì che l'elenco dei beni agevolabili è tassativo e più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare 12/2020 dell'ADM: la particella ''ex'', anteposta alla voce doganale, significa infatti ''una parte di'', imponendo così di individuare all'interno della voce considerata quali beni siano agevolabili e quali esclusi ai sensi della citata disposizione.
    Altro requisito che deve sussistere per applicare l'aliquota IVA ridotta del 5 per cento è la finalità sanitaria nel senso che i beni, oltre a essere inclusi in detto elenco, devono essere ceduti allo scopo di contrastare la diffusione di virus e altri agenti patogeni, fungendo così da strumento di prevenzione del contagio.
    La normativa in esame non definisce un ambito soggettivo di applicazione e dunque la finalità sanitaria va intesa in senso oggettivo: sono cioè agevolabili quei beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a proteggere gli utilizzatori e la collettività dal contagio di virus e epidemie, senza a nulla rilevare il soggetto che li cede e li acquista, né lo stadio di commercializzazione dei medesimi beni (cfr. sul tema, oltre la già citata circolare 26/2020, le risposte a istanze di interpello n. 507 del 2020 e n. 525 del 2020).
    Sebbene l'attuale situazione sia caratterizzata dall'assenza di un'emergenza sanitaria quale quella del 2020, né il legislatore nazionale, né quello unionale sono medio tempore intervenuti per modificare l'agevolazione IVA in commento che pertanto deve
    ritenersi tutt'ora in vigore.
    L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è infatti recentemente intervenuta, con la circolare 14 febbraio 2023, n. 5/D, solo per aggiornare l'elenco dei beni la cui importazione è soggetta all'aliquota IVA del 5 per cento in base al n. 1 ter.1., parte II bis, Tabella A del Decreto IVA, unitamente ai relativi codici doganali anch'essi aggiornati, con ciò confermando l'attualità dell'agevolazione IVA in commento.
    Benché il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza Covid possa aver eliminato l'obbligo di utilizzare questi beni da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, in molti settori si è continuato a utilizzarli ''su base volontaria'', proprio per l'accresciuta sensibilità alla protezione della salute dell'individuo, inteso sia come lavoratore, sia come cliente/utente.
    Se dunque i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una delle voci doganali individuate dall'ADM nell'allegato I della circolare 5/D del 2023, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell'uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogni qualvolta ''non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario'' (cfr. circolare ADM n. 45/2020 e risposta a interpello n. 213 del 2021).

    Allegati: