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Aliquota IVA per cessione di prodotti oftalmici monodose
Con Risposta a interpello n 257 del 20 marzo le Entrate chiariscono che un soggetto che commercializza un prodotto oftalmico in formato monodose può applicare l’aliquota Iva al 10% alle cessioni del bene.
Il chiarimento è stato fornito anche sulla base del parere di accertamento tecnico rilasciato dall’Agenzia delle dogane e monopoli in cui viene precisato che il prodotto può essere classificato tra le sostanze utilizzate per cure mediche, alla voce 3004 della nomenclatura doganale, e quindi fra i beni agevolabili.La società istante svolge attività di produzione e confezionamento di piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici.
Tra gli altri, commercializza, applicando l'aliquota IVA del 22 per cento, il ''prodotto oftalmico in formato monodose'' confezionato in un astuccio di cartone con 10 flaconcini monodose da 0,5 ml.
La Società chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare allegando il prescritto parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.
Le Entrate specificano che, la circolare 10 aprile 2019 n. 8/E ha chiarito che la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019 fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento, prevista dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA
Per il citato numero 114) sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento le cessioni aventi a oggetto «medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale».
La predetta norma di interpretazione autentica non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata
In base alle dichiarazioni fornite dalla Società, ''il prodotto è indicato per il solo uso oftalmico, favorendo il ripristino delle naturali condizioni funzionali dell'occhio, lubrificandolo e formando un film protettivo. Inoltre, previene e attenua i fastidi caratteristici della sindrome dell'occhio secco''.
ADM afferma che:
- ''Poiché ''il Prodotto'' ha un contenuto, dichiarato nell'istanza di parte, di 2,5 g (quantità % Peso su Volume) di sodio ialuronato crosslinkato soluzione al 4% acido ialuronico , alla luce del recente orientamento unionale relativo ai prodotti oftalmici contenenti acido ialuronico,
- si può considerare tale bene come classificabile nell'ambito del Capitolo 30 della Tariffa Doganale: ''Prodotti farmaceutici'' ed in particolare alla sottovoce 3004 90 00: 'Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto''.
Alla luce di queste nuove considerazioni, il prodotto può essere classificato alla voce 3004, in quanto:
- è confezionato in dosi per la vendita al minuto,
- riporta in etichetta, sulla confezione e nel foglietto illustrativo i disturbi o i sintomi per i quali il prodotto deve essere utilizzato, le istruzioni per l'uso, le avvertenze, modi e tempi di somministrazione,
- è utilizzato solo per un uso specifico, e presenta un principio attivo in concentrazione nota.
Preso atto della classificazione nella voce 3004 effettuata da ADM, le cessioni del dispositivo medico oggetto del presente interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
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Aliquote IVA beni covid in vigore dal 1 gennaio 2023
Pubblicata la Circolare n. 5/2023 delle Dogane che rende note le nuove aliquote IVA in vigore dal 1°gennaio 2023
Con la Circolare n. 5 del 15 febbraio 2023 le Dogane hanno fornito chiarimenti sulla riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 aggiornando quanto già chiarito con la circolare n. 9/D del 3 marzo 2021.
In particolare, con la precedente Circolare veniva data notizia di quanto disposto con la Legge di Bilancio 2021 in materia di IVA, laddove era stata prevista:
- l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, sulle cessioni di “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19” nonché,
- la previsione dell’esenzione IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, sulle cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”.
Pertanto, con il documento di prassi in commento si informa che sono state aggiornate le integrazioni nella TARIC, individuando l’aliquota IVA in vigore con decorrenza 1° gennaio 2023, valevole per le importazioni ma anche per le cessioni domestiche dei suddetti prodotti. È, quindi, precisato che si applica:
1. l’aliquota IVA del 5% per la strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19, individuata con i codici di nomenclatura combinata 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990, ai sensi del n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72;
Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 10, gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”.
2. l’aliquota IVA del 10% per i vaccini contro il COVID-19, identificati con il codice di nomenclatura combinata codice 3002 4110, come previsto dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.
Alla luce di quanto sopra, viene precisato che si considera soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l’allegato 2 alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall’IVA ormai non più previsti.
Restano fermi gli ulteriori chiarimenti e codici di nomenclatura individuati con la circolare n. 9/2021 per le importazioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19, ai quali si applica l’aliquota IVA del 5% ai sensi del richiamato n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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Bonus facciate: l’IVA indetraibile diventa costo e può essere ceduta
Con la Risposta n 212 del 13 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti ad una società circa la possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile:
- sia ai fini della determinazione dell'Eco Bonus e del Bonus Facciate
- sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi ai sensi dell'articolo 121, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio).
Sinteticamente, nel caso di specie, la società che ha effettuato lavori agevolabili con ecobonus e bonus facciate, alla quale il fornitore ha emesso fatture applicando il regime del reverse charge, può cedere a terzi il proprio credito d’imposta, conteggiando anche l’Iva che non ha potuto detrarre.
La società istante dichiara di essere proprietaria di un immobile residenziale con riferimento al quale ha sottoscritto un contratto di appalto avente a oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione che rientrano tra quelli previsti per poter beneficiare:
- dell'''Eco bonus'' ai sensi dell'art. 1 comma 347 Legge 296/06 e dell'art. 14 Decreto Legge 63/2016,
- del ''Bonus facciate'' ai sensi dell'art. 1 comma 219220, Legge 160 del 27 dicembre 2019''.
Essa ha optato per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
L'operazione in oggetto rientra nell'attività di locazione esente, una delle quattro attività svolte dall'Istante, con conseguente indetraibilità totale dell'IVA sui costi; l'appaltatore emetterà fattura nei confronti dell'Istante applicando il regime dell'inversione contabile (ai sensi dell'articolo 17 comma 6, lettera a ter) del Decreto IVA).
La Società chiede se sia possibile far rientrare nella detrazione collegata ai predetti interventi la relativa componente di costo generata dall'IVA indetraibile.
Le Entrate dapprima riepilogano il quesito specificando che la Società chiede se possa cedere il credito d'imposta derivante dall'IVA indetraibile, rimasta a suo carico, a causa dell'impossibilità di farla rientrare nello sconto in fattura.
Successivamente precisa che, la possibilità di considerare ''agevolabile'' anche l'importo dell'IVA non detraibile è prevista dall'articolo 119, comma 9ter, del Decreto Rilancio, ai sensi del quale '' L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19bis, 19bis.1 e 36bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente''.
La circolare 23 giugno 2022 n. 23/E, al paragrafo 5.6, chiarisce che la disposizione appena richiamata trova applicazione limitatamente agli specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici previsti dallo stesso articolo 119 e non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al c.d. Superbonus.
Al di fuori di questa fattispecie, sottolinea l'agenzia, sono applicabili le disposizioni e i principi generali che regolano la determinazione del reddito d'impresa.
Per il reddito d'impresa, in particolare, si ricorda l'articolo 110, del TUIR in base al quale l'importo dell'IVA oggettivamente indetraibile anche a seguito di opzione per la separazione dell'attività, è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti (articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR).
Ne consegue la possibilità per l'Istante di conteggiare l'IVA indetraibile sia ai fini della determinazione dei Bonus prospettati e sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi ai sensi dell'articolo 121, lettera b), del Decreto Rilancio.
Inoltre la Circolare 23 giugno 2022 n.23/E commentando la possibilità di considerare ''agevolabile'' anche l'importo dell'IVA non detraibile prevista dall'articolo 119, comma 9ter, del Decreto Rilancio, in merito al Superbonus, all'ultimo capoverso del paragrafo 5.6 ha ribadito che: ''Resta fermo che l'IVA oggettivamente indetraibile per espressa previsione di legge, nonché quella indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti (ex art. 36bis del d.P.R. n. 633 del 1972) costituisce una componente di costo dei beni/servizi ammessi a beneficiare del Superbonus, in quanto direttamente riconducibili alle singole operazioni di acquisto per le quali non è previsto il diritto di detrazione ai fini IVA''.
Con ciò confermando, esplicitamente, anche per il Superbonus un principio generale già vigente per le altre detrazioni edilizie diverse dal Superbonus stesso.
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Integrativa IVA ai fini del visto di conformità: chiarimenti delle Entrate
Le Entrate con Risposta a interpello n 211 del 13 febbraio, in merito al caso di un rimborso Iva richiesto da una società extra Ue che domanda chiarimenti sull'attestato di solidità, sinteticamente precisano che considerato che nel caso in esame il rappresentato fiscale è un soggetto residente in uno Stato terzo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non potrà essere firmata dallo rappresentante fiscale come ipotizzato dall’istante.
L’onere probatorio della consistenza della società non potrà essere soddisfatto con una relazione di un revisore legale dei conti, come ipotizzato dallo stesso istante, in quanto tale attestazione deve provenire dalla parte:
- direttamente con la dichiarazione sostitutiva, se i dati sono in possesso dell'amministrazione italiana o possano essere facilmente riscontrabili da un apposito accordo internazionale
- indirettamente tramite attestazione dell'autorità estera che possiede contezza di tali informazioni.
Vediamo i dati dell'interpello.
L'istante è una società con sede al di fuori dell'Unione europea, che assolve gli obblighi IVA relativi alla propria attività tramite rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), chiudendo strutturalmente le proprie dichiarazioni IVA a credito, poi chiesto a rimborso tramite presentazione delle dichiarazioni annuali.
La società evidenzia che le dichiarazioni non hanno il visto di conformità e con precedente interpello aveva domandato circa la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa (di cui all'art. 8, comma 6bis del d.P.R. n. 322 del 1998) per emendare le dichiarazioni presentate in modo da apporvi il visto di conformità.
L'agenzia confermava la soluzione prospettata dalla società, evidenziando che non vi fosse alcuna preclusione alla possibilità di ottenere i rimborsi IVA beneficiando dall'esonero della garanzia
"a condizione della ''previa presentazione, nel termine previsto dall'articolo 57 del decreto IVA, delle dichiarazioni integrative (per gli anni […]) recanti il visto di conformità in precedenza omesso, unitamente al rispetto delle ulteriori prescrizioni individuate dall'articolo 38bis dello stesso decreto.'' […] Tra le ulteriori condizioni individuate dall'art. 38bis, comma 3 in commento, per l'erogazione del rimborso v'è anche l'allegazione da parte del contribuente di ''una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente […]"
Alla luce di quanto sopra l'istante è interessata a conoscere:
(a) se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 possa essere sottoscritta direttamente ed allegata dal rappresentante fiscale il quale ''risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto'' (art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972), anche nell'ipotesi in cui il rappresentato sia un soggetto residente in uno stato extraUE;
(b) se, in assenza di una previsione normativa espressa al riguardo, al fine di soddisfare l'onere probatorio in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 38bis, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 attestati dal rappresentante fiscale, possa essere sufficiente la produzione di una relazione emessa dalla società di revisione legale dei conti che certifica la situazione patrimoniale, economica e contributiva del contribuente.
Le Entrate replicano che la circolare n. 35/E del 2015, ha chiarito che «l'articolo 38bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, dispone che l'esecuzione dei rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro [ora 30.000 euro a seguito della modifica recata dall'articolo 7quater, comma 32, del decreto legge 2 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ndr.] è subordinata alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2009.
Alla dichiarazione o all'istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disciplinata dall'articolo 47 del dPR n. 445 del 2000, che attesti la consistenza patrimoniale del richiedente.
Sotto il profilo soggettivo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al citato articolo 47, è disciplinata dall'art. 3 del medesimo Decreto e in caso di richiesta di rimborso presentata dal rappresentante fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla consistenza patrimoniale del soggetto titolare del credito chiesto a rimborso, deve essere presentata:
a) dal rappresentante fiscale secondo le regole ordinarie nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell'Unione europea, ovvero nel caso in cui sia residente in uno Stato non appartenente all'Unione europea, quando la produzione della dichiarazione sostitutiva avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il paese di provenienza;
b) in tutti gli altri casi la solidità patrimoniale del soggetto titolare del credito ai fini del rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 38bis, comma 3, lettere a), b) e c) del DPR n. 633 del 1972, può essere attestata mediante la procedura prevista dal comma 4 del citato articolo 3 del DPR n. 445 del 2000.
Si ritiene, infatti, che l'esonero dalla garanzia, ammesso dal comma 5 del richiamato articolo 38bis, non pregiudichi le ragioni erariali quando le condizioni che consentono il rimborso siano attestate attraverso un iter amministrativo formalmente diverso ma sostanzialmente analogo a quello previsto dal comma 3 dell'art.38bis.
Ciò in quanto il procedimento previsto dell'art. 3, comma 4, del DPR n. 445 del 2000 garantisce comunque la certezza pubblica, consentendo all'Amministrazione finanziaria forme di controllo analoghe a quelle esercitabili sulle dichiarazioni rese in Italia da contribuenti residenti.
In assenza di mutamenti di rilievo nel richiamato quadro normativo, le entrate ritengono che tale iter debba applicarsi anche al caso di specie.
Pertanto concludendo le Entrate al quesito posto sub a) danno risposta negativa.
In merito al quesito sub b), in base alle disposizioni vigenti, le Entrate ricordano che l'attestazione degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 38bis del decreto IVA riguarda il soggetto estero e non chi agisce per suo conto in Italia sia esso un rappresentante fiscale o una sua stabile organizzazione (cfr., ad esempio, in riferimento a quest'ultima, la risposta n. 42 pubblicata il 10 febbraio 2020) e che la stessa deve provenire dalla parte, direttamente (tramite dichiarazione sostitutiva laddove i dati siano in possesso dell'amministrazione italiana ovvero questa ne possa agevolmente riscontrare il contenuto tramite apposito accordo internazionale) o indirettamente (tramite attestazione dell'autorità estera che possiede contezza di tali informazioni). Non vi è, dunque, margine per certificati o attestazioni provenienti da soggetti diversi.
Anche al quesito sub b), quindi, va data risposta negativa.
Con riferimento all'ulteriore richiesta di specifica individuazione dell'autorità estera competente al rilascio dei citati certificati/attestazioni, la stessa risulta inammissibile nella presente sede, non rientrando nelle competenze della scrivente.
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Ludoteca e servizi infanzia: quando si applica l’IVA al 22%
Con Risposta a interpello n 131 del 20 gennaio 2023 le Entrate chiariscono l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese da una ludoteca che offre servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (Sispi)
Le prestazioni rese dall'Istantedato che non presentano le caratteristiche proprie di quelle rese dall'asilo non sono riconducibili tra le prestazioni esenti, di cui all'articolo 10, primo comma, n. 21) del Decreto IVA.
In ogni caso, con specifico riferimento ai Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia si fa presente che nel caso di specie gli stessi pur presentando caratteristiche e finalità educative, come risulta dal decreto legislativo n. 65 del 2017 e dall'allegato B della Deliberazione della Giunta Regionale, non possono godere neanche della esenzione IVA prevista per le: ''le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (…)'', ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 20), del menzionato d.P.R. 633 del 1972, per i seguenti motivi.
Come chiarito nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, la disposizione recata dal citato articolo 10, primo comma n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006, subordina l'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:
a) devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. In particolare, relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, al paragrafo 4 della circolare n. 22/E del 2008, è stato precisato che il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio, con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento (cfr. risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007).
Inoltre, al paragrafo 5 della menzionata circolare n. 22/E del 2008, sono riconducibili nell'ambito applicativo del beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, primo comma n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.).
Ciò detto, si fa presente che, a seguito di richiesta di documentazione integrativa, l'Istante ha dichiarato che le prestazioni educative rese non sono state finanziate da enti pubblici.
Inoltre, nel caso in esame, in assenza di una iscrizione in un apposito albo, di uno pecifico accreditamento da parte del soggetto competente e della circostanza che le prestazioni educative in questione non siano approvate e finanziate da enti pubblici, non trova applicazione il regime di esenzione dall'IVA di cui al citato articolo 10, comma primo, n. 20) del DPR n. 633 del 1972.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene che le prestazioni rese dall'Istante relative alla attività di ludoteca e all'attività di Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia sono soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.
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Obbligo di emissione di nota variazione in aumento: chiarimenti delle Entrate
Con il Principio di diritto n 1 del 10 gennaio le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sull'obbligo di emissione di note di variazione IVA in aumento in ipotesi di inefficacia di un accordo transattivo stipulato nell''ambito di un piano attestato di risanamento ai sensi dell''articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Sinteticamentie, il principio di diritto ribadisce che l'obbligo di una variazione in aumento sussiste solo a fronte del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo che ha costituito oggetto della precedente nota di variazione in diminuzione, eventualmente emessa.
Il documento in oggetto ribadisce che, in molteplici occasioni l'agenzia ha chiarito quali siano le indicazioni in tema di note di variazione ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63.
Si ricorda che in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente:
- il cedente o prestatore può effettuare la variazione in diminuzione dell’Iva
- il cessionario è tenuto alla registrazione della variazione in rettifica della detrazione originaria.
Perciò il cedente può portare in detrazione l’Iva secondo la nota di variazione e la controparte è tenuta a ridurre la detrazione effettuata.
Qualora, successivamente all'emissione della nota di variazione in diminuzione venga pagato il corrispettivo vi è “l'obbligo di emettere una nota di variazione in aumento” (articolo 26, comma 5-bis decreto Iva).
In questa ipotesi il cessionario o committente ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.
Le Entrate specificano che anche nei casi di piani attestati pubblicati nel registro delle imprese, vale la regola che il cedente/prestatore che si è avvalso della facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione non deve effettuare una variazione in aumento per la medesima operazione, se non a fronte del successivo pagamento, in tutto o in parte, del relativo corrispettivo.
In caso di omesso pagamento da parte del cessionario/committente, infatti, l'obbligazione iniziale rimane inadempiuta e l'eventuale risoluzione dell'accordo raggiunto in base al piano di risanamento non cambia questo aspetto, aprendo alla possibilità di procedere ad una nuova variazione in diminuzione dopo quella in aumento.
Allegati:
In conclusione, il principio di diritto ribadisce che l'obbligo di una variazione in aumento sussiste solo a fronte del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo che ha costituito oggetto della precedente nota di variazione in diminuzione, eventualmente emessa. -
Modello IVA 2023: il quadro CS nella bozza delle Entrate
Con un comunicato stampa del 15 dicembre le Entrate informano della disponibilità sul sito dell'Agenzia delle Entrate delle bozze dei Modelli:
- IVA 2023
- Certificazione unica 2023
con le relative istruzioni.
Vediamo alcune novità per il prossimo anno.
Modello IVA 2023: il quadro CS su extraprofitti energia
Tra gli aggiornamenti per recepire le novità normative 2022 si evidenzia che viene previsto un nuovo quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (previsto dall'articolo 37 del Dl n. 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi; il quadro CS deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l'applicazione del contributo e che sono tenuti ad effettuare i versamenti stabiliti dalla norma.
L’istituzione di questo nuovo quadro deriva dall'articolo 37 del Dl 21/2022 che prevede l’adempimento di obblighi dichiarativi cui sono tenuti i soggetti passivi del contributo.
Il quadro CS, quindi, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione del contributo straordinario e che sono tenuti ad effettuare i versamenti stabiliti dalla norma.
Si tratta dei soggetti operanti nel settore energetico, ovvero alle imprese che producono energia elettrica per la successiva rivendita ovvero producono gas metano o estraggono gas naturale, producono, distribuiscono e commerciano prodotti petroliferi, ovvero importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, detti prodotti o introducono detti beni da altri Stati membri UE e che hanno beneficiato di extraprofitti a causa dell’incremento dei prezzi e delle tariffe del settore.
Ricordiamo che il contributo è dovuto se dal confronto tra il saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive risultati delle Lipe inviate per il periodo 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e quelle dello stesso periodo dell’anno precedente, ci sia un incremento di oltre 5 milioni di euro e sia comunque almeno superiore al 10%.
Al superamento dei due paramentri il contribuente versa un contributo pari al 25% di tale incremento, in due rate:
- la prima di importo pari al 40%, andava versata entro il 30 giugno 2022
- la seconda a saldo, e<andava versata ntro il 30 novembre 2022.
Il quadro CS costituisce perciò per le entrate uno strumento dsi controllo per la verifica di chi effettivamente ha provveduto al versamento del contributo ed alla relativa quantificazione.
Inoltre, altra novità riguarda il quadro VO. Viene introdotta la possibilità per le imprese enoturistiche di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell'Iva e alla determinazione del reddito nei modi ordinari;
Per maggiori dettagli accedi da qui al sito delle entrate per visualizzare le bozze e approfondire il contenuto dei Modelli 2023.
Certificazione Unica 2023: alcune novità del modello
Inoltre come segnalato dal comunicato delle entrate, nella versione aggiornata della Certificazione unica si segnala:
- la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino ad un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati
- i nuovi criteri per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell'assegno unico e universale corrisposto da parte dell'Inps a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni
- le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.
Per maggiori dettagli accedi da qui al sito delle entrate per visualizzare le bozze e approfondire il contenuto dei Modelli 2023.
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IVA integratori alimentari: quale aliquota spetta
Con Risposta a interpello n 563 del 18 novembre 2022, le Entrate chiariscono l'ambito di applicazione delle aliquote IVA agli integratori alimentari.
Viene specificato che, i cosiddetti integratori alimentari non beneficiano di per sé dell'aliquota IVA ridotta perché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.
L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta va riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso da ADM che ne analizza la relativa composizione.
Si sottolinea che è prassi dell'Agenzia riconoscere l'aliquota agevolata IVA agli integratori alimentari solo se riconducibili in base al parere dell'ADM ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, IIbis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono le aliquote del 4, del 5 o del 10 per cento.
Numerosi documenti di prassi affermano che agli integratori alimentari si applica l'aliquota IVA del 10% in quanto riconducibili al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, (''preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura'') sulla base dei pareri forniti da ADM che, in ragione della loro composizione, li classifica nell'ambito della voce 21.06, in particolare 21.06.90 ''Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove''.
Nel caso di specie, sulla base delle informazioni fornite dall'Istante, secondo cui il prodotto è un integratore alimentare a base di ananas, inulina, LCarnitina, Cromo, che contribuisce al mantenimento dei normali livelli di glucosio nel sangue, svolge un'azione digestiva e contrasta gli inestetismi della cellulite, ADM, ''ritiene che il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della nomenclatura combinata (in particolare le Regole 1 e 6) nell'ambito del Capitolo 21: ''Preparazioni alimentari diverse'' e più precisamente alla voce 2106 ''Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove'' e più specificatamente, al codice NC 2106 9092 non contenendo materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola. La nota complementare 5 al Capitolo 21, prevede che le ''altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove''.
Pertanto, per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell'aliquota IVA applicabile, alla luce della classificazione effettuata da ADM, si ritiene che alpProdotto sia applicabile l'aliquota del 10 per cento, ai sensi del citato numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA poiché la voce doganale 2107 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura Combinata vigente.
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Anomalie IVA periodo 2019: in arrivo le comunicazioni per l’adempimento spontaneo
Con Provvedimento ADE n 408592 del 4 novembre si avvisa che sono in arrivo le comunicazioni, relative al periodo di imposta 2019, per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra:
- i dati della dichiarazione IVA,
- e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente (ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 12).
In particolare, l'agenzia delle Entrate rende disponibili al domicilio digitale dei singoli contribuenti, le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, ciò consente ai contribuenti di poter fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia, in grado di giustificare la presunta anomalia.
Anomalie IVA periodo 2019: i dati forniti al contribuente per giustificare o ravvedersi
La comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:
- il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;
- i seguenti dati della dichiarazione:
- i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);
- ii. per le operazioni attive esenti l’importo del rigo VE33 [(Operazioni esenti (art. 10)];
- iii. per le operazioni attive in regime di inversione contabile il valore dichiarato nel rigo VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge);
- iv. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17 colonna 1;
- importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature:
- i. attive imponibili;
- ii. attive esenti ai sensi;
- iii. attive e passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge)
- ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA
- ammontare complessivo delle operazioni attive esenti o in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe documentato da fatture elettroniche emesse;
- dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili, esenti e in regime di inversione contabile (reverse charge);
- ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “comunicazioni fase transitoria”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;
- dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge).
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Allegati: -
OSS e regime del margine: compatibilità e rinuncia
Con Risposta a interpello n 497 dell'11 ottobre si forniscono chiarimenti sulla compatibilità tra il regime del margine e il regime speciale IVA OSS.
L'istante svolge un’attività di commercio elettronico di beni usati, oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato, verso consumatori privati UE.
Egli chiede se sia corretto continuare ad applicare il regime del margine, assoggettando tali operazioni a Iva in Italia, oppure se la registrazione all’OSS comporti necessariamente l’assoggettamento ad imponibilità nel Paese di destinazione.
Sinteticamente le Entrate replicano che la registrazione al regime OSS per le vendite elettroniche, non fa perdere l'applicazione del regime del margine alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti privati in altro Stato membro Ue.
Il sistema OSS, fuori dei casi di rinuncia, sarà utilizzato solo nel caso in cui l'istante effettui cessioni escluse dal regime del margine, considerate vendite a distanza.
Regime del margine: che cos'è
L'agenzia ricorda che il regime del margine è uno schema impositivo di origine unionale previsto per la tassazione ai fini IVA delle cessioni di beni appartenenti a determinate categorie finalizzato ad evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengano ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini IVA in relazione al prezzo di vendita da questi praticato.
Il rischio di doppia imposizione viene evitato consentendo di assoggettare al tributo il solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la differenza o "margine" fra il prezzo di vendita e quello d'acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, calcolato secondo tre diversi metodi: analitico, forfettario, globale.
Sotto il profilo della territorialità, le operazioni sottoposte al regime del margine sono considerate come cessioni nazionali, assoggettate ad imposta nel Paese di provenienza, stante l'esplicita esclusione delle medesime dalle definizioni di cessioni intracomunitarie e di vendite a distanza contenuta nell'articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 41 del 1995.
Regime IVA OSS e compatibilità con il regime del margine
Per quanto riguarda la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie il decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 ha recepito nell'ordinamento nazionale le disposizioni UE con l'obiettivo di semplificare gli obblighi IVA per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero.
Il Dlgs n 83/2021 ha introdotto una nuova definizione di vendite a distanza intracomunitarie e ha, altresì, previsto all'articolo 74-sexies del decreto IVA un "regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche" noto come regime IVA OSS
Viene sottolineato però che il regime del margine, pur con il recepimento delle norme UE, resti lo schema naturale di imposizione ai fini IVA delle cessioni aventi ad oggetto beni mobili usati, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato e da collezione.
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del d.l. n. 41/1995: "I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale".
In sostanza, spiega l'agenzia è riconosciuta al contribuente la facoltà di rinunziare all'applicazione del regime del margine su alcune o tutte le operazioni poste in essere, sebbene abbiano ad oggetto beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.
In caso di rinuncia, qualora le operazioni interessate rientrino nella definizione di vendita a distanza intracomunitaria di beni di cui all'articolo 38bis, commi 1 e 3, del d.l. n. 331/93 e siano soggette a tassazione nello Stato membro di destinazione, queste potranno essere dichiarate tramite il portale OSS dedicato, applicando l'imposta sull'intero corrispettivo e non sul margine.
Con specifico riferimento al dubbio sollevato dall'Istante, si conferma che, fuori dall'ipotesi di rinunzia all'applicazione del regime del margine, la registrazione al sistema OSS non comporta, di per sé, l'automatico assoggettamento ad imposta nel Paese di destinazione delle operazioni poste in essere.
Si segnala, infine, che, a seguito di registrazione al sistema OSS, il contribuente ha comunque l'obbligo di presentare l'apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 74 quinquies del decreto IVA (cui rimanda l'articolo 74sexies), "anche in mancanza di operazioni".
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