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Immobile del Comune: detraibilità IVA se concesso per usi commerciali
Con Risposta a interpello n 419 del 25 agosto le Entrate trattano della possibilità di presentare dichiarazioni integrative al fine di poter esercitare la detrazione, relativamente a interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune, con riferimento all'effettuazione dell'attività commerciale in parte realizzata su una parte dello stesso locale.
Sinteticamente, le entrate chiariscono che, la detrazione spetta solo dal momento in cui il bene di proprietà comuncale è effettivamente usato per scopi comerciali.
I dettagli dell'interpello.
Il Comune istante ha realizzato nelle annualità 2020, 2021 e 2022 un intervento di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione di una pertinenza demaniale storica struttura su palafitte che sorge in mare davanti alla spiaggia.
Il Comune afferma che attività di ultimazione dei lavori sono in corso nel 2023, e che il suddetto locale risulta diviso in due aree funzionali di cui:
- una verrà affidata a un gestore attraverso una concessione avente lo scopo di garantire la realizzazione di servizi finalizzati alla fruizione e valorizzazione, accoglienza e informazione turistica dell'offerta integrata sul territorio, volta alla promozione e valorizzazione del brand turistico di alcune città del territorio e della Regione;
- l'altra area rimarrà, invece, a sua completa disposizione per la rappresentazione dell'immagine turistica del Comune, come centro di attrazione e catalizzatore di iniziative culturali, ricreative e turistiche di vario genere nel periodo non solo estivo di massimo afflusso vacanziero, ma anche in quello invernale.
Al riguardo, il Comune chiarisce che il concessionario potrà svolgere, previo nullaosta della stessa amministrazione comunale, tutte le iniziative/eventi e attività legate alla promozione e valorizzazione del territorio, nonché con finalità divulgativa e socioculturale, organizzate o promosse dal medesimo concessionario.
Il Comune fa presente di aver provveduto alla registrazione delle fatture ricevute a seguito dell'esecuzione dei suddetti lavori, applicando il regime IVA di cui all'articolo 17ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (cd. ''split payment''), nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
Tuttavia, al completamento dei lavori, nello specificare le modalità di utilizzo del locale è emerso che lo stesso verrà utilizzato anche per finalità commerciali come sopra descritto; conseguentemente, i canoni che verranno versati dal concessionario saranno assoggettati dall'Istante a IVA.
Considerato, pertanto, il notevole investimento effettuato nelle annualità sopra indicate, anche alla luce della destinazione d'uso del predetto locale, il Comune ritiene opportuno rettificare le precedenti dichiarazioni annuali IVA presentate dallo stesso ente locale, al fine di poter detrarre il tributo con riferimento all'effettuazione dell'attività commerciale.
Al riguardo, sorgono dubbi in merito all'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA, ai sensi degli articoli 4, quarto comma e 19ter del citato d.P.R. n. 633 del 1972, al fine della possibilità di rettificare le predette dichiarazioni IVA relative alle annualità pregresse interessate (anni d'imposta 2020 e 2021) per cui lo stesso Comune ha già provveduto all'invio.
Detrazione IVA per immobile del Comune concesso per usi commerciali?
Le entrate nel riepilogare la normativa di riferimento specificano che relativamente agli enti non commerciali, tra i quali sono riconducibili i Comuni, l'articolo 19 ter prevede che l'IVA «[…] è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali […].
Mentre con riferimento all'istituto della dichiarazione integrativa, ricordano che l'articolo 8, comma 6bis del d.P.R. n. 322 del 1998, disciplina il ricorso alla dichiarazione integrativa, quale strumento per modificare le dichiarazioni annuali già presentate, al fine di «correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, […], non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Nel caso d specie, il Comune utilizza il locale, coincidente con l'area che risulta oggetto di affidamento in concessione, in parte per effettuare un'attività economica e per la restante parte per lo svolgimento della propria attività istituzionale di rappresentanza.
Al riguardo, con iferimento alla circostanza che il predetto locale ostituisca un benestrumentale per la suddetta attività commerciale, dalla documentazione catastale fornita a riscontro della richiesta di documentazione integrativa, detto bene risulta accatastato nella categoria D/8, che ricomprende i «fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni».
In particolare, il locale seppur accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell'atto di concessione, ossia dal 21 febbraio 2023.
Infatti, solo con riferimento all'affidamento dei predetti servizi e della connessa parte dell'area del locale strumentale all'esercizio degli stessi, a fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l'intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l'attività economica che lo stesso ritiene di svolgere e, conseguentemente, da quel momento il medesimo ente locale può esercitare il relativo diritto alla detrazione dell'IVA assolta per i richiamati interventi.
In altri termini, con riferimento alle annualità dal 2020 al 2022, l'Istante non ha maturato il diritto ad esercitare la detrazione dell'imposta relativa alle spese sostenute per gli interventi di recupero e riqualificazione del locale, come previsto dal richiamato articolo 19, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto acquisti eseguiti nell'ambito dell'attività istituzionale e, quindi, fuori dall'esercizio dell'impresa.
Con riferimento ai detti periodi d'imposta, dunque, non si configura alcun errore od omissione emendabile tramite il predetto istituto della dichiarazione integrativa, poiché in detti periodi, l'Istante non ha svolto alcuna attività commerciale che legittimerebbe il diritto a detrazione.
Solo nel 2023, quando viene stipulata la suddetta concessione di servizi (21 febbraio 2023), infatti, muta parzialmente la destinazione d'uso dell'immobile e, pertanto, come già detto, solo a partire da detto periodo d'imposta è possibile esercitare proporzionalmente il diritto a detrazione, nonché recuperare l'IVA relativa alle spese pluriennali imputabili al fabbricato secondo le regole di cui ai citati articoli 19 e 19bis2 del decreto IVA.
Pertanto, a partire dal 2023, la parziale destinazione d'uso dell'immobile (come visto strumentale per natura), consente all'Istante di recuperare proporzionalmente, per i decimi che residuano, la quota d'imposta ad essi relativa, in applicazione di quanto previsto sia dal richiamato articolo 19, comma 4 sia dal citato articolo 19bis2 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 328 del 1997.
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Integratori per obesità: l’IVA da applicare alle cessioni
Con Risposta a interpello n 362 le Entrate chiariscono l'aliquota IVA da applicare alle cessioni di integratori per l'obesità
L'istante è una società leader nel settore farmaceutico e presto immetterà in commercio un prodotto dietetico.
Nel foglio illustrativo viene indicato come dispositivo medico certificato per il controllo del peso, la prevenzione ed il trattamento dell'obesità.
La Società ha presentato formale istanza di accertamento tecnico all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Direzione Dogane Ufficio tariffa e classificazione, Sezione ITV e pareri di classificazione (di seguito, per brevità, la «Agenzia delle Dogane») al fine di verificare la riconducibilità del prodotto in esame alla voce tariffaria 2106, e, in particolare, al codice 2106.9092, così da valutare l'applicabilità o meno dell'aliquota IVA agevolata all'atto della commercializzazione.
L'Agenzia delle Dogane ha provveduto a trasmettere il proprio parere nel quale, concordando con la tesi della Società istante, ha precisato che ''sulla base degli elementi forniti dalla Società e in applicazione della nota complementare n. 5 al Capitolo 21 la quale prevede la classificazione alla voce 2106 delle altre preparazioni alimentari presentate in dosi se destinate ad essere utilizzate come integratori alimentari purché non siano nominate né comprese altrove il prodotto in oggetto possa essere ricondursi alla sottovoce NC 2106 90''.
L'Istante chiede, dunque, chiarimenti in merito all'applicazione alla cessione del prodotto di cui trattasi dell'aliquota Iva agevoalta.
L'Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire la misura dell'aliquota IVA applicabile alla cessione del prodotto ritiene utile richiamare integralmente il parere tecnico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, richiesto dall'Istante in merito alla classificazione merceologica dello stesso.
In proposito, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che ''Si ritiene che, sulla base degli elementi informativi forniti dalla Società e in applicazione della nota complementare n. 5 al Capitolo 21 la quale prevede la classificazione alla voce 2106 delle altre preparazioni alimentari presentate in dosi se destinate ad essere utilizzate come integratori alimentari purché non siano nominate né comprese altrove il prodotto in oggetto possa ricondursi alla sottovoce NC 2106 90.
Infatti, come esplicitato nelle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata dell'Unione Europea e per quanto si può desumere dalla sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite da C410/08 a C412/08 (Swiss Caps), tale tipologia di alimenti rientra nei ''complementi alimentari diversi''. La caratteristica di tali prodotti è quella di contribuire al benessere dell'organismo senza esplicare alcun effetto profilattico o terapeutico (vedi punto 16 voce 2106, che ricomprende tra i complementi alimentari le preparazioni, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio etc.., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro). Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute. Sono escluse da questa voce le preparazioni simili destinate a prevenire o a curare malattie o affezioni (voce 30.03 o 30.04))''.
Per individuare i beni cui possono applicarsi le aliquote IVA ridotte, la Tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fa riferimento alle voci della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, successivamente superata dalla Nomenclatura combinata pubblicata sulla G.U.C.E. e aggiornata con cadenza annuale.
Il numero 80) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'aliquota IVA nella misura ridotta del 10 per cento per le cessioni aventi ad oggetto la ''preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura''.
Tenuto conto del suddetto parere dell'ADM, si rileva che il codice NC 2106 corrisponde alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA (cfr. risoluzione n. 383/E del 2008, risoluzione 31 ottobre 2005, n. 153/E, risoluzione 10 luglio 2008, n. 290/E, risoluzione 14 ottobre 2008, n. 383/E, risposte agli interpelli nn. 8, 12 e 365 del 2019, nn. 269 e 270 del 2020, nn. 332, 333, 382, 383, 385 e 386 del 2021).
Dunque, si conclude che il prodotto in esame rientri tra le ''preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi glisciroppi di qualsiasi natura'', le cui cessioni sono soggette ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura del 10 per cento.
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Attività di affettamento salumi: l’aliquota IVA nei contratti per conto di terzi
Con Risposta n 363 del 26 giugno le Entrate specificano quale sia la corretta aliquota da applicare all'attività di affettamento salumi svolta su contratto per conto di terzi.
La Società Alfa Spa svolge la propria attività di lavorazione carni e il suo core business è costituito dall'attività di servizio all'industria della carne e dei salumi, dalla preparazione dei principali tagli della carne suina, come cosce, gole, spalle, pancette e lombi oltre ad una vasta gamma di triti magri e grassi.
L'Istante ha intrapreso nell'ultimo anno la preparazione di carne suina porzionata, si è dotata di due linee di affettamento dei salumi stagionati e ha avviato una nuova attività di affettamento del prosciutto stagionato.
L'attività di affettamento verrà attuata, sulla base di appositi contratti di affettamento (conto lavorazione), per conto terzi ed in particolare avendo come committente una società facente parte del medesimo gruppo, in quanto controllata dalla società che controlla la stessa Alfa.
Tanto premesso l'Istante fa presente che l'art. 16, comma 3, del DPR 633/1972 stabilisce che le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno ad oggetto la produzione di beni scontano l'IVA con la stessa aliquota applicabile alla cessione dei beni prodotti.
Al riguardo la società istante chiede di conoscere se i servizi di affettamento di salumi possano fruire dell'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del citato art. 16, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 considerato che, in base all'art. 1, comma 7, del D.L. 417/1991, tra le attività volte alla produzione di beni richiamate dal citato art. 16 comma 3 sono comprese anche le operazioni di perfezionamento, montaggio, assiemaggio, trasformazione, modificazione e simili, che vengono eseguite nella produzione, anche se relative a semilavorati.
Le Entrate specificano che ai fini della soluzione del quesito posto dalla società istante, risulta determinante stabilire se le attività di ''produzione'' del bene, nell'accezione di cui al citato art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 471 del 1991, possano ricomprendere anche quelle svolte dall'interpellante, propedeutiche alla successiva distribuzione del prodotto, quali, in particolare, l'attività di affettamento e di confezionamento di salumi stagionati (nel caso di specie essenzialmente prosciutto) da effettuare per la società committente ''Beta S.p.A.''.
Al riguardo tornano utili i chiarimenti resi con la risoluzione 69 del 13 luglio 1998, con la quale è stato chiarito che trova applicazione l'aliquota IVA del 10 per cento ai servizi di disossatura del prosciutto e di confezionamento del prosciutto disossato (i.e. la medesima aliquota applicabile alla cessione del prosciutto), in quanto secondo l'amministrazione si tratta di ''operazioni strettamente connesse alla produzione del prosciutto''.
Tali prestazioni infatti realizzano, sostanzialmente, una fase del processo produttivo conferendo al prodotto in argomento la qualificazione tipica di prosciutto crudo disossato.
Per quanto attiene alle prestazioni di confezionamento del prosciutto disossato, si ritiene che le stesse costituiscano una fase del ciclo produttivo. Infatti il confezionamento sottovuoto del prosciutto disossato è una prestazione necessaria che segue la disossatura ed è finalizzata ad evitare che il prosciutto, una volta privato dell'osso, si deteriori.
Dal citato documento di prassi emerge che elemento dirimente ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 3, del DPR 633 del 1972 è che la prestazione svolta sia strettamente funzionale alla ''produzione'' di un bene.
Tali conclusioni trovano conferma anche nelle pronunce con cui l'amministrazione finanziaria ha negato l'applicabilità del disposto del citato articolo 16, comma 3, del DPR 633 del 1972.
Ad esempio, la risoluzione n. 58 del 2004 ha precisato che gli ''ulteriori'' servizi sanitari (offerti insieme a quelli di macellazione) devono essere assoggettati ad aliquota ordinaria in quanto non possono essere annoverati tra le operazioni di produzione di cui al comma 3 del citato art. 16.
Tanto premesso, nel caso di specie in base a quanto si evince dal contratto stipulato dalla società istante e ''Beta S.p.A.'', la società si impegna a fornire alla committente servizi di affettamento e di confezionamento di ''salumi stagionati'' (essenzialmente prosciutto) che, in base a quanto asserito dalla società istante costituirebbero dei ''semilavorati'' vale a dire prodotti incompleti che necessitano di ulteriori lavorazioni prima di essere immessi sul mercato.
In proposito, si è dell'avviso che a prescindere dalla qualifica dei salumi di cui trattasi come ''semilavorati'', caratteristica che non si evince dal contratto allegato né è verificabile in sede di interpello, in applicazione dei criteri ermeneutici desumibili dalla prassi amministrativa sopra citata, i servizi di affettamento e di confezionamento resi dalla società istante non sono annoverabili tra le operazioni ''che hanno per oggetto la produzione di beni'' ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, terzo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, ma attengano ad una fase successiva alla produzione del bene e, in particolare, alla fase di immissione in commercio e distribuzione del prodotto.
Ad avviso della Agenzia, infatti, detti servizi non sono strettamente funzionali alla produzione del bene né, in base agli elementi istruttori desumibili dall'istanza e dalla documentazione prodotta a corredo della stessa, è possibile qualificare gli stessi come servizi senza i quali non sarebbero identificabili e ''completi/finiti'' i prodotti in questione (i.e. salumi stagionati).
Ne consegue che i servizi di affettamento e di confezionamento di salumi stagionati resi dalla società istante dovranno essere assoggettati ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria.
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Operazioni tra stabili organizzazioni in Italia: la rilevanza IVA
Con Principio di diritto n 11 del 13 giugno le entrate chiariscono che le operazioni effettuate tra due stabili organizzazioni localizzate in Italia di due diverse società estere, comprese in un gruppo IVA estero, non possono essere considerate irrilevanti ai fini IVA, ove effettivamente imputabili a dette stabili organizzazioni.
A seguito della costituzione di un gruppo IVA, infatti, le società partecipanti perdono la propria soggettività passiva IVA a favore di quella del gruppo, unitariamente considerato.
Conseguentemente anche le rispettive case madri delle due branch ''italiane'', aderendo, nello Stato UE in cui sono stabilite, a un gruppo IVA ivi costituito, hanno perso la propria soggettività passiva IVA.
Le Entrate specificano che, l'irrilevanza IVA delle transazioni in oggetto non può essere invocata nemmeno qualora, per assurdo, si volesse considerare il gruppo IVA estero quale ''unica casa madre'' delle due stabili organizzazioni ''italiane''.
L'articolo 70 quinques, dal comma 4bis e seguenti, del Decreto IVA, disciplina infatti le operazioni che intercorrono tra una stabile organizzazione e la rispettiva casa madre facente parte di un gruppo IVA, stabilendo che «si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte».
Quanto a dire che la controparte della stabile organizzazione non è la sua casa madre, ma il gruppo IVA di cui quest'ultima fa parte, che diventa soggetto terzo rispetto a detta branch: pertanto le transazioni tra gruppo IVA e branch di società, comprese nel suo perimetro, non possono non assumere rilevanza ai fini IVA essendo effettuate tra soggetti ''terzi''.
In sostanza, spiegano le Entrate, al generale principio dell'irrilevanza IVA delle transazioni tra casa madre e stabile organizzazione c'è un'eccezione, riscontrabile quando la casa madre e/ o la sua stabile organizzazione sono comprese in un gruppo IVA situato in uno Stato membro diverso dell'Unione Europea.
In questo caso ''viene spezzato il rapporto di identità soggettiva intercorrente tra le due entità (branch e casa madre) appartenenti al medesimo soggetto giuridico (Cfr. sentenza Skandia relativa alla causa C7/13)'' (in senso conforme vedi la recente risposta n. 314 del 2023, in cui è commentata anche la sentenza FCE Bank più volte citata dalle Istanti). Va altresì considerato che per l'articolo 7, primo comma, lettera d) del Decreto IVA, una stabile organizzazione è un «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato…, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.."
La circostanza quindi che due branch ''italiane'' effettuano tra loro delle operazioni permette di ravvisare un loro intervento diretto, come specificato nella risposta n. 57 del 2023.
Le Entrate concludono affermando che, se assumono rilevanza ai fini IVA le operazioni tra gruppo IVA e stabili organizzazioni di soggetti in esso compresi, sono a maggior ragione rilevanti ai fini della medesima imposta le transazioni effettuate tra dette stabili organizzazioni quando ''intervengono direttamente'' in quanto trattasi di distinti soggetti passivi IVA, nel caso in esame stabiliti in Italia.
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Dichiarazione IVA 2023: regole delle Entrate per adempimento spontaneo
Con Provvedimento n 210441 del 13 giugno le Entrate disciplinano le regole di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relative alle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta un adempimento sulla Dichiarazione IVA 2023.
Nel dettaglio, con il provvedimento, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di:
- fatture elettroniche,
- dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
- corrispettivi giornalieri trasmessi,
che segnalano:
- la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2022,
- o la presentazione della stessa senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello medesimo periodo d’imposta.
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento ossia:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
c) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta
2022;d) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della
dichiarazione IVA entro i termini prescritti;contenuti nelle comunicazioni inviate via PEC dalle entrate forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Attenzione al fatto che, come sottolineato dallo stesso provvedimento, tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
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Sistemi antiabbandono auto: l’aliquota per le cessioni con e senza seggioli
Con Risposta a interpello n 308 del 28 aprile le Entrate forniscono chiarimenti sul trattamento IVA dei sistema di sicurezza anti–abbandono in auto– Parte II–bis, n. 1–sexies) della Tabella A, allegata al d. P.R. n. 633 dl 1972.
Un'azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di passeggini, carrozzine e accessori nel settore della prima infanzia e della puericultura in generale fornisce anche il sistema di sicurezza antiabbandono, provvisto di sensori di peso collegati via Bluetooth allo smartphone tramite una app, a cui si abbina il ''portachiavi'', che funziona connettendosi in auto automaticamente via Bluetooth. Entrambi permettono di segnalare la presenza del bambino nel passeggino in caso di allontanamento dal veicolo.
La Società evidenzia che l'articolo 1, comma 72, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha inserito il numero sexies nella Parte II bis, della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ai sensi del quale tra i beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento rientrano i «seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli».
Ciò premesso, l'Istante chiede di sapere se:
- l'aliquota agevolata IVA del 5 per cento si applica alla cessione del dispositivo antiabbandono indipendentemente dal fatto che sia ceduto unitamente ad un seggiolino ovvero sia venduto separatamente dallo stesso;
- in caso di risposta positiva se l'aliquota agevolata IVA del 5 per cento è applicabile anche alla cessione del ''portachiavi Y''
Le Entrate chiariscono che la previsione normativa riguarda esclusivamente la cessione di seggiolini e non può essere estesa ad altri beni a meno che tali beni non possano essere considerati accessori ai seggiolini (bene principale) e venduti congiuntamente ad essi.
Con riferimento al requisito dell'accessorietà, per l'articolo 12 del Decreto IVA, che recepisce l'articolo 78 della direttiva n. 112 del 2006 (c.d. Direttiva IVA): «[…] le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile».
Ai fini IVA, secondo la Corte di Giustizia UE, ''Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore
Ciò che rileva, chiarisce l'agenzia, è la finalità per cui l'operazione è conclusa e l'esame di tale finalità va compiuto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, valutando cioè se l'operazione di per sé ha la funzione di integrare l'operazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa, e se nell'intenzione delle parti l'operazione non persegua un fine autonomo (risposta n. 388 del 26 luglio 2022)
Come chiarito dell'Amministrazione finanziaria in sede di prassi, dall'articolo 12, comma 1, del Decreto IVA si evince che una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un'operazione principale quando:
- 1. dal punto di vista soggettivo, l'operazione accessoria è effettuata:
- nei confronti dello stesso destinatario dell'operazione principale;
- direttamente dal cedente/prestatore dell'operazione principale ovvero per suo conto e a sue spese;
- 2. dal punto di vista oggettivo: l'operazione accessoria e quella principale sono rivolte al raggiungimento dello stesso obiettivo; esiste un nesso di dipendenza funzionale dell'operazione accessoria rispetto a quella principale, ossia che la prestazione accessoria é effettuata in ragione della prestazione principale, in combinazione con la quale è diretta al raggiungimento di un determinato risultato; l'operazione accessoria accede a quella principale al fine di integrarla, completarla o renderla possibile.
Applicando i principi appena espressi alla cessione dei «seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli» e dei dispositivi antiabbandono consegue che:
a) se tali beni sono venduti separatamente dal seggiolino, la loro cessione non può essere considerata accessoria all'operazione principale (i.e. cessione del seggiolino) anche se detti dispositivi sono astrattamente finalizzati a migliorare e completare la funzione propria dei seggiolini. La loro cessione separata è dunque soggetta all'aliquota IVA ordinaria;
b) se invece questi dispositivi sono venduti congiuntamente al seggiolino, ricorrendo i presupposti per l'accessorietà, l'intera operazione è soggetta all'aliquota IVA del 5 per cento
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Cessioni apparecchi medici per infermità: quale aliquota IVA?
Con Risposta a interpello n 287 del 7 aprile le Entrate si occupano di chiarire quando si applica l'aliquota IVA al 4 per cento per cessioni di apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità di cui al n. 30) Tab. A Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 .
La Società istante è una società di diritto italiano appartenente ad un gruppo multinazionale che commercializza nel territorio italiano dispositivi medicali in ambito vascolare ad alta tecnologia.
Nel marzo 2019 l'Istante ha registrato presso il Ministero della Salute il dispositivo denominato ''BETA'', una protesi per la sostituzione delle corde tendinee mitraliche nell'ambito della chirurgia cardiaca nelle sue diverse tipologie e configurazioni
Tale protesi cordale ha una indicazione chirurgica esclusiva per la sostituzione delle corde tendinee mitraliche allungate o rotte e non può dunque essere utilizzata per altre finalità.
Essa si presenta in due diverse tipologie:
- cappi premisurati
- sistema di sutura
entrambe con la stessa indicazione chirurgica e costituite da fili da sutura monofilamento non riassorbibili in politetrafluoroetilene espanso
Dal punto di vista funzionale, il dispositivo, indipendentemente dalla tipologia, viene impiantato nel ventricolo sinistro del cuore umano a mezzo di un ancoraggio tra la base del muscolo papillare della valvola mitralica e la valvola stessa, sostituendo il tendine naturale danneggiato.
L'Istante precisa che il mercato di riferimento, considerata la tipologia di prodotto, è rappresentato esclusivamente da aziende ospedaliere ed istituti sanitari.
Tale dispositivo è stato anche registrato presso il Ministero della Salute nella categoria ''prodotti non riassorbibili per riempimento e ricostruzione''. In merito all'aliquota IVA da applicare, l'istante ritiene che il dispositivo BETA sia da considerare un ''apparecchio da impiantare nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità'' e come tale assoggettabile all'aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del numero 30), della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
Al riguardo, la Società allega anche un parere rilasciato alla consociata GAMMA con il quale è stata ritenuta applicabile per le vendite nel Paese X (UE), la cui normativa agevolativa è del tutto simile a quella italiana, l'aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria.
L'Istante riferisce che alla medesima classificazione dei dispositivi è giunta anche l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con accertamento tecnico che ha così concluso: ''Si ritiene che le sopra descritte protesi cordali artificiali, commercializzate da ALFA, possano essere classificate, nel rispetto delle Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (in particolare le regole nn. 1 e 6) nell'ambito del Capitolo 90 della Tariffa doganale: ''Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo di precisione, strumenti ed apparecchi medicochirurgici, parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi'', in particolare alla voce doganale 90.21 ''Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medicochirurgiche e le stampelle, stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture, oggetti ed apparecchi di protesi, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità'' sottovoce 9021 39 00 ''altri ( di altri oggetti e apparecchi di protesi).'' L'Istante chiede un parere alla agenzia la quale replica quanto segue.
L'agenzia specifica che visto l'accertamento tecnico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nel quale viene specificato anche che ''Tale classificazione doganale è supportata dalle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 9021 laddove al capitolo III oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica o altre precisa che tali sono gli apparecchi destinati a sostituire totalmente o parzialmente e in genere imitandolo un organo mancante.'' conformemente alle indicazioni fornite dai documenti di prassi, si ritiene dunque, che i dispositivi oggetto dell'istanza siano da ricondurre nell'ambito degli ''apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità'' di cui al n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, le cui cessioni sono soggette ad IVA con aliquota nella misura ridotta del 4 per cento.
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Servizi internet da residente UE: come sanare l’errore nel luogo d’imponibilità IVA
Come regolarizzare l'IVA dovuta da un residente UE che presta servizi di teleradiodiffusione via internet.
Con la Risposta a interpello n 253 del 17 marzo le Entrate replicano ad un istante, società stabilita in UE che offre ai propri clienti, business e privati, i seguenti servizi di organizzazione e implementazione delle infrastrutture informatiche:
- i) servizi di connettività;
- ii) server dedicati indipendenti;
- iii) servizi di Cloud Computing;
- iv) fornitura di dispositivi per il controllo del traffico entrante ed uscente (FWaaS).
Listante precisa che:
- ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 15 marzo 2011, n. 282, si considerano ''prestati tramite mezzi elettronici'' i ''servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione'';
- l'articolo 58 della ''direttiva IVA'', rubricato ''Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi'', prevede che il luogo di effettuazione di tali servizi è il ''luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale''.
La Società riferisce di aver errato nell'individuare il luogo di imponibilità IVA delle prestazioni di servizi erogate nel periodo di imposta 2016-2021 a committenti non soggetti passivi.
In particolare, ha assoggettato ad IVA nel proprio Stato di stabilimento i servizi resi ai privati consumatori applicando erroneamente alle prestazioni di servizi elettronici erogate ai clienti privati l'articolo 45 della direttiva IVA ai sensi del quale ''il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica''.
Resasi conto dell'errore, in relazione all'individuazione del luogo di effettuazione delle prestazioni rese ai committenti non soggetti passivi stabiliti in Italia, l'Istante chiede di conoscere le modalità da seguire per liquidare in Italia l'IVA dovuta per il periodo 20162021.
Avendo aderito al regime OSS dal 1° gennaio 2022 chiede l'autorizzazione a pagare l'importo dovuto ai fini IVA per il periodo 2016 2021 mediante la prossima dichiarazione OSS.
L'agenzia specifica che in relazione al quesito, si segnala che l'articolo 57 quinquies, comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 15 marzo 2011, n. 282, disciplinante gli adempimenti gravanti sul soggetto passivo che intende avvalersi dei predetti regimi OSS/IOSS, prevede che ''Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime non UE o del regime UE, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo''.
La decorrenza temporale fissata dal legislatore per l'operatività dei regimi speciali è quindi definita in maniera precisa: l'adesione dispiega i propri effetti dall'inizio del trimestre successivo all'iscrizione al portale.
Analogamente, la direttiva IVA, nel disciplinare termini e contenuto delle dichiarazioni IVA (articoli 364 e ss.), fa riferimento alle sole cessioni e prestazioni, rientranti nei regimi speciali, effettuate nel corso del periodo d'imposta.
Coerentemente, l'articolo 74 sexies del decreto IVA dispone che le dichiarazioni presentate dai soggetti passivi che hanno aderito ai regimi in argomento riportino l'ammontare delle operazioni (prestazioni di servizi; vendite a distanza intracomunitarie di beni; cessioni di beni nazionali facilitate tramite piattaforme) ''effettuate nel periodo di riferimento''.
Pertanto alla luce delle prescrizioni fissate dal legislatore, unionale e nazionale, in merito all'ambito operativo dei regimi speciali in esame, non si ritiene percorribile la richiesta della Società di utilizzare il regime OSS per regolarizzare il debito IVA relativo alle prestazioni di servizi elettronici rese nel periodo 2016-2021 a privati consumatori stabiliti nello Stato.
Si segnala, tuttavia, che in base alla normativa italiana, alle violazioni commesse nell'ambito del regime speciale MOSS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie contenute nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Nella circolare n. 22/E del 26 maggio 2016, si è ammesso che ''il soggetto passivo non residente, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio nazionale, possa sanare l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, nonché l'omesso o tardivo versamento dell'IVA avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Resta inteso che, ai fini della regolarizzazione della violazione commessa, il soggetto passivo non residente dovrà versare l'imposta allo Stato di identificazione, mentre gli interessi e le sanzioni ridotte calcolati sulla parte di imposta dovuta per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato direttamente all'Italia, quale Stato membro di consumo''.
Pertanto, l'Istante dovrà verificare con il proprio Stato di identificazione la possibilità di effettuare una registrazione tardiva al MOSS finalizzata a regolarizzare l'imposta dovuta in Italia, nei limiti di quanto ammesso dal citato articolo 13 del d.lgs. 472/1997 e quindi del ravvedimento operoso.
Se la registrazione tardiva fosse possibile, la Società potrà versare l'imposta nel proprio Stato di stabilimento, tramite MOSS, e versare interessi e sanzioni ridotte in Italia mediante Modello F24, previa acquisizione di un codice fiscale italiano (senza identificazione ai fini IVA).
Qualora, invece, tale opzione di registrazione tardiva non fosse possibile per effettuare i predetti adempimenti, contabili e di versamento, l'Istante dovrà registrarsi ai fini IVA in Italia secondo quanto previsto dagli articoli 17, comma 3 e 35ter del decreto IVA.
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Rent to buy: inopponibilità nella procedura esecutiva
Con Risposta a interpello n 250 del 16 marzo le Entrate replicano ad un avvocato custode giudiziale nominato nella procedura esecutiva di una Banca nei confronti di una srl, chiarendo come la dichiarazione di inopponibilità dei contratti di rent to buy alla procedura esecutiva si ponga all'interno degli adempimenti in materia di fatturazione e versamento delle imposte in relazione agli immobili di proprietà dell'esecutata.
La società concedente deve fatturare l'importo dei canoni di godimento rideterminato a seguito di provvedimento del giudice.
Nel dettaglio vediamo i fatti del caso di specie.
Nella procedura è stato disposto il pignoramento di immobili di proprietà di una società esecutata da una banca.
L'istante comunica che nel corso del procedimento esecutivo è emersa l'esistenza di due contratti di rent to buy relativi ad immobili oggetto di pignoramento con un canone mensile di godimento e uno da imputare a prezzo di vendita.
Gli immobili oggetto di esecuzione risultano altresì oggetto di contratti di locazione (alcuni nella forma tradizionale, altri di natura transitoria) in favore di terzi conduttori con la data di stipula in alcuni casi anteriore ai contratti di rent to buy ed in altri con data successiva.
Nel corso dell'esecuzione immobiliare è stato nominato il CTU a cui è stato chiesto un approfondimento dal quale è emersa una sproporzione tra i canoni di locazione stipulati con i terzi conduttori e quanto previsto nei contratti di rent to buy.
Con provvedimento il Giudice dell'Esecuzione ha disposto:
- la non opponibilità alla procedura esecutiva dei contratti di rent to buy;
- data la non opponibilità dei contratti di rent to buy, i subcontratti di locazione ne seguono la medesima sorte;
- che il custode giudiziale provveda alla riscossione dei canoni dai terzi conduttori.
L'agenzia alla luce della ricostruzione dei fatti sottolinea come, fermo restando la piena validità ai fini civilistici e ad ogni altro effetto del contratto di rent to buy, il Giudice dell'Esecuzione ne abbia ''rideterminato'' il ''canone di godimento'' equiparandolo a quello di locazione corrisposto dai terzi conduttori, con l'ulteriore previsione che detto canone sia direttamente incassato a garanzia del creditore procedente direttamente dal custode giudiziale, piuttosto che ''transitare'' nelle mani della società.
Alla luce di quanto detto, con riferimento agli adempimenti tributari inerenti la fatturazione dei predetti frutti civili ed il versamento della relativa IVA l'Agenzia specifica che:
- il beneficiario del secondo atto continuerà a fatturare i canoni di locazione nei confronti dei terzi conduttori, evidenziando nel documento contabile, che il pagamento viene eseguito nelle mani del custode giudiziale e farà concorrere l'Iva a debito nelle proprie liquidazioni periodiche,
- la srl concedente del primo atto, ovvero, il custode giudiziale dovrà fatturare, a titolo di canoni di godimento del contratto rent to buy, nei confronti del beneficiario, l'importo rideterminato a seguito di provvedimento del giudice e, dunque, pari ai predetti canoni di locazione, evidenziando nel documento contabile, che il pagamento viene eseguito direttamente dai terzi conduttori e verserà conseguentemente la relativa imposta in favore dell'erario.
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Imprese sociali: quando sono esenti IVA gli alloggi e servizi per disabili
Con Risposta a interpello n 221 del 27 aprile 2022 le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sulla esenzione IVA per prestazioni proprie case di riposo e simili e gestione globale (articolo 10, primo comma, n. 21) d.P.R. n. 633 del 1972).
In particolare, viene chiarito che, stante il carattere oggettivo dell'esenzione IVA di cui all'articolo 10, primo comma, n. 21) del Decreto IVA, nel caso di specie si ritiene che possano essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste dall'Istante
- per i servizi di alloggio,
- per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona
- per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi,
che la società rende ai suoi ospiti portatori di handicap psichici.
L'istante è un'impresa sociale (srl) senza scopo di lucro la cui attività attuale consiste nel fornire assistenza sociale non domiciliare in favore di soggetti con disturbi psichiatrici.
La Società intende ampliare la propria attività avviando delle unità abitative in cui attuare programmi residenziali di "abitare supportato", che non prevedono l'assistenza continua, ma si fondano sul sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nell'appartamento assegnato all'utente.
All'utente verrà addebitata dalla Società una retta che include:
- sia l'utilizzo dell'appartamento all'interno del quale risiederà,
- sia il supporto nello svolgimento delle attività quotidiane
- nonché l'utilizzo delle strutture comuni ("Club House").
Nel dettaglio i servizi forniti sono i seguenti:
- Accoglienza presso Unità Abitativa
- Utenze domestiche (Acqua, luce, gas e immondizia)
- Servizi e funzionamento secondo il DGR 564/00
- Sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08
- Assicurazione a copertura dell'immobile e del suo contenuto 6. Assicurazione Rct/Rco
- Manutenzioni ordinarie dell'immobile
- Presenza notturna 12h 7 giorni su 7 dell'Operatore in appartamento
- Management domestico
- Management della cura di sé
- Management farmacologico
- Management delle visite mediche
- Accompagnamento a visite mediche ordinarie max 1 al mese 14. Accoglienza 12h 7/7 giorni/settimanali presso Club House
- Pranzo e Cena 7/7 giorni/settimanali presso Club House 16. Socializzazione 7/7 giorni/settimanali presso Club House
- Attività pomeridiane 7/7 giorni/settimanali presso Club House
- Servizi amministrativi di supporto
- Gestione delle urgenze e dell'emergenze
- Reperibilità telefonica h24 La Società chiede pertanto il corretto trattamento ai fini IVA di tali prestazioni.
Le Entrate hanno chiarito che con la Risoluzione 25 novembre 2005, n. 164/E si affronta il regime IVA applicabile alle prestazioni rese da una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD) che riguarda prestazioni similari a quelle del presente interpello.
Pertanto, poiché la società istante offre servizi assimilabili a quelli propri delle case di riposo per anziani, con la risoluzione si è riconosciuta l'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 21, del Decreto IVA anche ai servizi resi da una RSD ai propri ospiti.
Quando, infatti, l'Amministrazione finanziaria "è stata chiamata a pronunciarsi in merito a fattispecie diverse dalle case di riposo per anziani, tenuto conto della locuzione "e simili" contenuta nella norma, ha chiarito che l'elencazione contenuta non è da intendersi tassativa e … che le prestazioni rese da organismi "simili" sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura…".
Le Entrate con le risposte n. 221 del 2019 e n. 240 del 2020 affermano il principio della c.d. gestione globale, valevole per la predetta "assimilazione" anche per le RSD, secondo cui per applicare l'esenzione IVA in commento occorre che il servizio offerto consista nella gestione globale della casa di riposo.
Al riguardo, la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 21 gennaio 2016 (causa C-335/14), ha osservato che "le case di riposo, al pari dei centri residenziali per anziani, forniscono alle persone … un alloggio unitamente a diverse prestazioni di sostegno e di cura. Da un lato, occorre riservare un medesimo trattamento riguardo all'IVA alla prestazione consistente nel mettere a disposizione degli alloggi, sia che tali alloggi siano forniti da una casa di riposo sia che essi siano forniti da un centro residenziale per anziani. Dall'altro, nella misura in cui dette prestazioni di sostegno e di cura che i centri residenziali per anziani sono tenuti a offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, corrispondono a quelle che le case di riposo devono fornire conformemente a detta legislazione, occorre riservare loro il medesimo trattamento riguardo all'IVA."
Pertanto, i giudici unionali hanno statuito che "l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, tra le prestazioni fornite da un centro residenziale per anziani, …, il cui carattere sociale deve essere valutato dal giudice del rinvio (…), quelle consistenti nel mettere a disposizione alloggi adatti a persone anziane possono beneficiare dell'esenzione prevista da tale disposizione. Anche le altre prestazioni fornite da tale centro residenziale per anziani possono beneficiare di tale esenzione, purché, in particolare, le prestazioni che i centri residenziali per anziani sono tenuti a offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, siano volte e a garantire sostegno e cura alle persone anziane e corrispondano a quelle che anche le case di risposo sono tenute a offrire conformemente alla legislazione nazionale in questione".
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