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    Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti su norma ostativa

    Con la risposta a interpello n 50 del 22 febbraio le Entrate replicano ad una ex lavoratrice dipendente residente all'estero che intende rientrare in Italia dal 1 gennaio cessando il contratto di lavoro e aprendo PIVA italiana in regime forfettario per fatturare all'ex datore di lavoro estero, avendo percepito nell'anno precedente redditi maggiori di 30mila euro.

    Il dubbio riguarda l'applicabilità di specifiche cause di esclusione previste dalla legge sul regime forfettario e l'agenzia replica che, nel caso di specie, nulla osta alla agevolazione del regime in oggetto, vediamo il perchè.

    Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti ADE sulla norma ostativa

    L'Istante chiede se nel suo caso trovino applicazione le cause di esclusione dal Regime dei Forfetari previste dalla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 57, di cui alle seguenti lettere: 

    • d bis), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti delle ''persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori  di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente  o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro''; 
    • e dter), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti  dei ''soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia  è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato''.
    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sulla base delle condizioni rappresentate ossia che:

    • l'istante rientri in Italia e sia considerato ivi residente ai fini fiscali a decorrere dal 2024,
    • concluda il rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero nel corso del 2023,

    potrà applicare il Regime dei Forfetari a partire dal 2024.

    Questo perché, date le circostanze descritte, non si ritiene che siano integrate le cause ostative previste dalle lettere d-bis) e d-ter) dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014.

    In particolare, per quanto riguarda la lettera d-bis), che esclude dal Regime dei Forfetari chi esercita attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due periodi d'imposta precedenti o nei confronti di soggetti a essi riconducibili, la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente all'estero durante il periodo di sorveglianza escluderebbe la sussistenza di una trasformazione artificiosa non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero.

    Per la lettera d-ter), che riguarda l'esclusione per chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a €30.000, si evidenzia che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

    Dunque, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, sotto le condizioni espresse dall'istante, è possibile l'applicazione del Regime dei Forfetari per l'anno d'imposta 2024, fermo restando la verifica e la sussistenza degli altri requisiti previsti per l'accesso a tale regime.

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  • Contribuenti minimi

    Borsa di studio dal formatore: non preclude il regime forfettario al percettore

    Con Risposta a interpello n 3 del 9 gennaio le Entrate chiariscono che non vi è ostacolo al regime forfetario per il consulente finanziario che operi prevalentemente a favore dell’istituto di credito che, nei mesi precedenti l’avvio dell’attività individuale, gli ha erogato un contributo allo studio e alla formazione per la professione di consulente finanziario. 

    Vediamo l'interpello e il caso di specie.

    Un istituto di credito offre periodicamente agli interessati un percorso formativo propedeutico alla preparazione dell’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario con un proprio centro di formazione.

    L'interesse della Banca nel promuovere il percorso formativo è quello di facilitare l'accesso alla  professione  di consulente  finanziario da  parte di  giovani  laureati  e diplomati al fine di contribuire alla nascita di una nuova generazione di professionisti del settore. 

    Durante la formazione semestrale, la banca riconosce un contributo allo studio con la funzione di sussidio per lo studio e la formazione professionale a favore dei partecipanti.

    Il contributo è riconosciuto ai partecipanti unicamente quale sussidio per la loro frequenza del percorso formativo ed è dovuto ai partecipanti a prescindere dall'inizio di un successivo rapporto professionale con la Banca.

    La Banca chiede di sapere se: 

    • 1) il contributo erogato ai partecipanti rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir);
    • 2 ) confermare  che, laddove  uno  o  più  (ex)  partecipanti  entrassero successivamente a far parte della rete commerciale dell'Istante, attraverso un mandato di agenzia, la Banca possa dare legittimamente seguito, quale destinataria della fatturazione delle relative prestazioni, alla richiesta di tali soggetti che intendessero applicare il c.d. regime forfetario, non risultando integrata la causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d ­bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Regime forfettario: non è precluso dalla borsa di studio erogata dal formatore

    L’Agenzia delle Entrate precisa che risulta evidente che rientrano tra le borse di studio di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir anche le somme corrisposte  per la  realizzazione di iniziative formative volte  a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro. 

    Nel caso di specie la Banca intende promuovere un percorso formativo, volto a favorire  l'accesso alla professione di consulente  finanziario, prevedendo l'erogazione di un contributo mensile in favore dei partecipanti al corso per fini di studio e addestramento professionale, stabilendo che il riconoscimento dello stesso non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro di collaborazione.

    Pertanto, si  ritiene  che  il contributo in  esame,  corrisposto  durante la frequenza del  corso, rientri tra i  redditi assimilati a quelli  di lavoro dipendente di cui all'articolo  50, comma  1, lettera c), del Tuir, quale borse di studio e che la Banca, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà operare sui predetti compensi la ritenuta d'acconto ai fini Irpef ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.

    Per quanto riguarda il regime forfetario, la lettera d­ bis) del comma  57  del citato articolo  1  prevede che tale  regime sia precluso alle  persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in  corso  rapporti  di lavoro  o  erano intercorsi  rapporti  di lavoro  nei  due precedenti periodi d'imposta

    Tenuto conto che l'Istante ha corrisposto un ''contributo allo studio'' riconducibile tra i redditi assimilati a  quelli  di lavoro dipendente  ex  articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir (nei termini e alle condizioni indicate nella risposta al  primo  quesito),  il  relativo  percettore  potrà  applicare  il  regime forfetario  qualora intraprenda un  rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la Banca come  rappresentato  in  istanza  (ferma  restando,  naturalmente,  il  rispetto  di  tutti  gli ulteriori  requisiti  richiesti  dalla  legge)  poiché  la  percezione  di  detto contributo  non integra la causa ostativa prevista dalla citata lettera d ­bis).

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    Omessa compilazione del Quadro RS 2023 Forfettari: le sanzioni

    E' scaduto il 30 novembre il termine per presentare la dichiarazione dei redditi anno di imposta 2022 e di conseguenza il termine per la compilazione del quadro RS per i Forfettari.

    Ricordiamo che nelle scorse settimane, l’agenzia delle Entrate ha trasmesso delle lettere di compliance ai contribuenti forfettari al fine di favorire l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che nel 2021 hanno omesso compilare il quadro RS.

    Successivamente, anche a seguito delle proteste degli addetti ai lavori, con l’articolo 6 del Dl 132/2023 (decreto Proroghe) convertito in legge n 170 il Governo è intervenuto, concedendo una proroga fino al 30 novembre 2024 per adempiere all’obbligo, senza applicazione della sanzione, per il solo periodo di imposta 2021.

    Per le altre annualità la compilazione del prospetto in questione conserva il termine ordinario, ossia per la compilazione nel modello Redditi 2023 per l’anno 2022, il termine è scaduto il 30 novembre.

    A tal proposito, pertanto, i contribuenti che non hanno adempiuto devono farlo presentando una dichiarazione integrativa e pagando la sanzione di cui all’articolo 8 del Dlgs 471/1997 pari a 250 euro, ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione. 

    Inviando entro 90 giorni, ossia entro il 24 febbraio 2024, le sanzioni sono ridotte a 1/8.

    Riepiloghiamo i fatti delle ultime settimane relativamente al quadro RS dei forfettari.

    Compilazione del Quadro RS: chiarimenti del MEF

    Il MEF, con interrogazione parlamentare 5-10478 del 17 ottobre, ha replicato sulla questione relativa ai dati del quadro RS dei forfettari.

    Nel dettaglio, si sottolinea che "tali informazioni non sono ricavabili d'ufficio sulla base dei dati della fatturazione elettronica per le seguenti motivazioni. In primo luogo, il contenuto descrittivo dell'operazione effettuata e documentata dalle fatture elettroniche non è integralmente disponibile per l'Agenzia delle entrate a causa delle prescrizioni in materia di privacy riguardanti l'utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica. Inoltre, deve sottolinearsi l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria, in relazione ai costi promiscui, di imputare il costo alle relative operazioni e all'eventuale utilizzo personale del bene o servizio acquistato, non potendo conoscere la natura, qualità e quantità dei beni fatturati.
    Da ultimo, si segnala l'indisponibilità delle fatture nel «Sistema di interscambio» (SDI) relative agli acquisti effettuati presso altri soggetti forfetari; infatti, poiché nel 2021 i forfetari non erano tenuti a utilizzare la fattura elettronica, gli stessi hanno continuato a emettere fatture cartacee che non sono transitate nello SDI".

    Forfettari e regolarizzazione Quadro RS: cosa prevede il DL Proroghe

    Con il Decreto Proroghe, pubblicato in GU n. 228 del 29 settembre convertito in Legge n 170/2023 si prevede un rinvio tecnico per l'adempimento dei forfettari tanto discusso, relativo al quadro RS del Modello redditi 2022.

    Il differimento rispetto all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione è stato disposto dall’art. 6 e non incide sull’adempimento dichiarativo, limitandosi a differire per il solo periodo d’imposta 2021 il termine per la comunicazione delle informazioni al 30 novembre 2024.

    La norma recita precisamente:  "Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d’imposta 2021 , sono adempiuti entro il 30 novembre 2024"

    Ricordiamo che a seguito del provvedimento delle Entrate con le regole per le lettere di compliance per ravvedere la compilazione del quadro RS, il Governo aveva annunciato una soluzione per evitare la corsa ai ravvedimenti e all’invio delle dichiarazioni integrative del modello 2022 (anno d’imposta 2021) per i Forfettari.

    I dati per il Quadro RS dei forfettari richiesti dalle istruzioni al modello Redditi PF e ora richiesti dall’invio delle lettere di compliance delle Entrate sulle dichiarazioni 2022 potranno essere comunicati entro il 30 novembre 2024.

    Lettere di compliance per regolarizzare il quadro RS modello redditi PF 2022

    Giunti al rinvio tecnico al 2024 vediamo le regole delle Entrate per la regolarizzazione del quadro RS dettate dal Provvedimento n 325550 del 19 settembre.

    Le Entrate hanno dettato le regole per la regolarizzazione da parte dei forfettari del quadro RS del Modello Redditi PF 2022. 

    Per approfondimenti sulla compilazione del quadro RS, leggi: Forfetari: gli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF.

    In particolare, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche presentato per il periodo d’imposta 2021 dai soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, per verificare l’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73 della medesima norma. 

    Tali informazioni devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righi da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM. 

    Ma ricordiamo nel dettaglio cosa contengono le lettere delle entrate in arrivo ai Forfettari.

    Regolarizzare l'omessa compilazione del quadro RS modello redditi PF 2022

    L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2 del provvedimento suddetto, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

    Le comunicazioni in arrivo per i forfettari, disponibili anche nel cassetto fiscale, sono inviate tramite PEC e contengono i seguenti dati:

    • a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente; 
    • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta; 
    • c) data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

    Viene precisato che i contribuenti, possono anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, chiedere informazioni alle Entrate.

    Infine, gli stessi contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73, articolo 1, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

    I forfettari avranno tempo fino al 2024 per eventuali regolarizzazioni.

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    Forfettari: l’UE autorizza la soglia di accesso a 85.000 euro

    Con decisione n 664 del 21 marzo pubblicata sulla Gazzetta della UE n 83 del 22 marzo, il Consiglio della Unione Europea autorizza l'Italia all'innalzamento della soglia a 85.000 euro di ricavi e compensi per l'esenzione IVA per il regime forfettario.

    Ricordiamo che con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, l’Italia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 65 000 EUR.

    Con lettera protocollata dalla Commissione il 29 novembre 2022, l’Italia ha chiesto un’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024 al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 85 000 euro

    Il Consiglio ha sottolineato che, la misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio stesso, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno. La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi.

    Viene specificato che , tenuto conto:

    • dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, poiché ha ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all’Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità, 
    • e tenuto conto dell’effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, 

    è opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura speciale.

    Legge di bilancio 2023: modifiche al regime forfettario

    La decisione di cui si tratta ha autorizzato quanto disposto dalla La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio.

    Con il comma 54 si innalza a 85.000 euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste (5% per le nuove attività – a determinate condizioni, per la durata di 5 anni).

    La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

    In particolare, la norma, lettera a), modifica il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento (5% per le nuove attività).

    La lettera a) del comma 54, della legge come modificata, porta a 85.000 euro rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato. 

    La disciplina del regime forfetario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro (ora 85.000 euro) e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. 

    Non devono inoltre aver percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro (comma 2, lett. d));

    In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali: 

    • determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico; 
    • applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap) ridotta al 5%, a determinate condizioni, per le nuove attività.

    Inoltre, la lettera b) modifica il comma 71 disponendo che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila uscirà immediatamente dal forfettario, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

    Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. 

    Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.

    Sulle novità per la Flat tax ti consigliamo di leggere: Flat tax incrementale per imprese e autonomi diversi dai forfettari: come funziona.