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    Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti su norma ostativa

    Con la risposta a interpello n 50 del 22 febbraio le Entrate replicano ad una ex lavoratrice dipendente residente all'estero che intende rientrare in Italia dal 1 gennaio cessando il contratto di lavoro e aprendo PIVA italiana in regime forfettario per fatturare all'ex datore di lavoro estero, avendo percepito nell'anno precedente redditi maggiori di 30mila euro.

    Il dubbio riguarda l'applicabilità di specifiche cause di esclusione previste dalla legge sul regime forfettario e l'agenzia replica che, nel caso di specie, nulla osta alla agevolazione del regime in oggetto, vediamo il perchè.

    Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti ADE sulla norma ostativa

    L'Istante chiede se nel suo caso trovino applicazione le cause di esclusione dal Regime dei Forfetari previste dalla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 57, di cui alle seguenti lettere: 

    • d bis), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti delle ''persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori  di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente  o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro''; 
    • e dter), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti  dei ''soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia  è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato''.
    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sulla base delle condizioni rappresentate ossia che:

    • l'istante rientri in Italia e sia considerato ivi residente ai fini fiscali a decorrere dal 2024,
    • concluda il rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero nel corso del 2023,

    potrà applicare il Regime dei Forfetari a partire dal 2024.

    Questo perché, date le circostanze descritte, non si ritiene che siano integrate le cause ostative previste dalle lettere d-bis) e d-ter) dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014.

    In particolare, per quanto riguarda la lettera d-bis), che esclude dal Regime dei Forfetari chi esercita attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due periodi d'imposta precedenti o nei confronti di soggetti a essi riconducibili, la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente all'estero durante il periodo di sorveglianza escluderebbe la sussistenza di una trasformazione artificiosa non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero.

    Per la lettera d-ter), che riguarda l'esclusione per chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a €30.000, si evidenzia che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

    Dunque, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, sotto le condizioni espresse dall'istante, è possibile l'applicazione del Regime dei Forfetari per l'anno d'imposta 2024, fermo restando la verifica e la sussistenza degli altri requisiti previsti per l'accesso a tale regime.

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    Borsa di studio dal formatore: non preclude il regime forfettario al percettore

    Con Risposta a interpello n 3 del 9 gennaio le Entrate chiariscono che non vi è ostacolo al regime forfetario per il consulente finanziario che operi prevalentemente a favore dell’istituto di credito che, nei mesi precedenti l’avvio dell’attività individuale, gli ha erogato un contributo allo studio e alla formazione per la professione di consulente finanziario. 

    Vediamo l'interpello e il caso di specie.

    Un istituto di credito offre periodicamente agli interessati un percorso formativo propedeutico alla preparazione dell’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario con un proprio centro di formazione.

    L'interesse della Banca nel promuovere il percorso formativo è quello di facilitare l'accesso alla  professione  di consulente  finanziario da  parte di  giovani  laureati  e diplomati al fine di contribuire alla nascita di una nuova generazione di professionisti del settore. 

    Durante la formazione semestrale, la banca riconosce un contributo allo studio con la funzione di sussidio per lo studio e la formazione professionale a favore dei partecipanti.

    Il contributo è riconosciuto ai partecipanti unicamente quale sussidio per la loro frequenza del percorso formativo ed è dovuto ai partecipanti a prescindere dall'inizio di un successivo rapporto professionale con la Banca.

    La Banca chiede di sapere se: 

    • 1) il contributo erogato ai partecipanti rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir);
    • 2 ) confermare  che, laddove  uno  o  più  (ex)  partecipanti  entrassero successivamente a far parte della rete commerciale dell'Istante, attraverso un mandato di agenzia, la Banca possa dare legittimamente seguito, quale destinataria della fatturazione delle relative prestazioni, alla richiesta di tali soggetti che intendessero applicare il c.d. regime forfetario, non risultando integrata la causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d ­bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Regime forfettario: non è precluso dalla borsa di studio erogata dal formatore

    L’Agenzia delle Entrate precisa che risulta evidente che rientrano tra le borse di studio di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir anche le somme corrisposte  per la  realizzazione di iniziative formative volte  a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro. 

    Nel caso di specie la Banca intende promuovere un percorso formativo, volto a favorire  l'accesso alla professione di consulente  finanziario, prevedendo l'erogazione di un contributo mensile in favore dei partecipanti al corso per fini di studio e addestramento professionale, stabilendo che il riconoscimento dello stesso non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro di collaborazione.

    Pertanto, si  ritiene  che  il contributo in  esame,  corrisposto  durante la frequenza del  corso, rientri tra i  redditi assimilati a quelli  di lavoro dipendente di cui all'articolo  50, comma  1, lettera c), del Tuir, quale borse di studio e che la Banca, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà operare sui predetti compensi la ritenuta d'acconto ai fini Irpef ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.

    Per quanto riguarda il regime forfetario, la lettera d­ bis) del comma  57  del citato articolo  1  prevede che tale  regime sia precluso alle  persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in  corso  rapporti  di lavoro  o  erano intercorsi  rapporti  di lavoro  nei  due precedenti periodi d'imposta

    Tenuto conto che l'Istante ha corrisposto un ''contributo allo studio'' riconducibile tra i redditi assimilati a  quelli  di lavoro dipendente  ex  articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir (nei termini e alle condizioni indicate nella risposta al  primo  quesito),  il  relativo  percettore  potrà  applicare  il  regime forfetario  qualora intraprenda un  rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la Banca come  rappresentato  in  istanza  (ferma  restando,  naturalmente,  il  rispetto  di  tutti  gli ulteriori  requisiti  richiesti  dalla  legge)  poiché  la  percezione  di  detto contributo  non integra la causa ostativa prevista dalla citata lettera d ­bis).

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    Regime dei Forfettari: chiarimenti sulle soglie di uscita

    Con la Circolare n 32 del 5 dicembre le Entrate riepilogano e esplicitano tutte le novità per il regime forfettario previste dalla Legge di Bilancio 2023.

    Nel dettaglio il documento di prassi tratta di:

    1. ingresso, 
    2. permanenza
    3. e fuoriuscita

    dal regime, completando l'analisi delle novità con risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore relative ai dubbi più ricorrenti.

    In proposito si segnala Reverse charge e Forfettari: cosa indicare nella liquidazione IVA se si esce dal regime?

    Viene analizzata la modifica introdotta per tale regime sostitutivo con aliquota fissa del 15%, riservato, ricordiamolo, alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. 

    Regime Forfettari: sintesi delle novità nella circolare ADE

    E' la stessa agenzia a fornire con il comunicato stampa di ieri la sintesi delle novità per i forfettari sottolineando che il regime ora prevede una soglia non superiore a 85mila euro (legge di Bilancio 2023). 

    Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/ E del 2019) oppure riguarda l’ingresso di nuovi soggetti. 

    È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.

    Regime Forfettari: Come funzionano le nuove soglie 

    In base alle novità previste, se in corso d'anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all’interno del regime forfetario nell'anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell’Iva non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972).

    I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno. 

    In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’Iva, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. 

    Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

    Come anche sottolineato dal comunicato stampa, nell’ultimo paragrafo la circolare fornisce alcuni chiarimenti alle domande poste dagli operatori sulle novità. 

    Tra le risposte più interessanti vi è quella che precisa che "se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività"

    Leggi anche: Fattura elettronica per tutti i forfettari dal 1 gennaio 2024 per le novità alle porte.

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    Concordato preventivo biennale Forfettari: chiarimenti MEF

    Con risposta a interrogazione parlamentare n 5-01478 del 17 ottobre il MEF replica a quesiti su:

    Concordato preventivo Forfettari: chiarimenti del MEF

    Nel dettaglio, gli Onorevoli interroganti facevano riferimento al principio introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che, novellando l'art 1 comma 73 della legge dicembre 2014, n. 190, ha escluso dal perimetro oggettivo degli obblighi informativi cui sono soggetti i contribuenti che applicano il regime forfettario «i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.».

    Questa esigenza di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, a parere degli Onorevoli, striderebbe con l'iniziativa dall'Agenzia delle entrate che recentemente ha provveduto all'invio massivo di avvisi di regolarizzazione del quadro RS ai contribuenti.

    Inoltre, gli Onorevoli richiamavano alcuni articoli di stampa secondo cui il Governo è intenzionato a declinare, già a partire dall'anno di imposta 2024, una disciplina del concordato preventivo biennale per i piccoli contribuenti 

    Alla luce di tutto ciò, gli Onorevoli interroganti chiedevano «quali iniziative intenda intraprendere per rafforzare e garantire la piena applicazione del divieto dell'amministrazione di richiedere dati di cui è già in possesso e, a tal fine, con specifico riferimento al richiamato concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, come intenda evitare che si trasformi in un aggravio burocratico per il contribuente e preservare il carattere volontario dello strumento, come previsto dalla delega fiscale.».

    Sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria il MEF risponde quanto segue.

    In relazione al divieto dell'amministrazione di richiedere al contribuente dati di cui è già in possesso, richiamato dagli Onorevoli, la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, specificamente prevista dall'art 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega Fiscale) che ne declina i relativi princìpi e i criteri direttivi, rafforzerà il predetto principio al fine di favorire la tax compliance con un decreto delegato di prossima emanazione.

    In relazione agli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti forfetari relativamente al periodo d'imposta 2021, di cui all' art 1 comma 73 della legge n. 190 del 2014, l' art 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. decreto proroghe), in corso di conversione, ha prorogato al 30 novembre 2024, il termine per l'adempimento di tali obblighi. (Leggi anche Quadro RS dei Forfettari: il MEF chiarisce perchè è necessari.)

    La norma specifica che la proroga è concessa ai fini di meglio coordinare le esigenze informative di cui all'art 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i princìpi stabiliti dalla legge delega (legge 9 agosto 2023, n. 111), in materia di concordato preventivo biennale la cui introduzione è stata disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 2) della medesima legge 9 agosto 2023, n. 111.
    La delega declina i criteri direttivi del concordato preventivo biennale riservato ai contribuenti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo, tra l'altro l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili, nonché l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.
    L'accesso al concordato preventivo biennale rappresenta una facoltà per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
    Ciò posto, si evidenzia che la normativa dedicata all'istituto troverà la sua compiuta regolamentazione nei decreti attuativi di prossima emanazione.

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    Forfettari: l’UE autorizza la soglia di accesso a 85.000 euro

    Con decisione n 664 del 21 marzo pubblicata sulla Gazzetta della UE n 83 del 22 marzo, il Consiglio della Unione Europea autorizza l'Italia all'innalzamento della soglia a 85.000 euro di ricavi e compensi per l'esenzione IVA per il regime forfettario.

    Ricordiamo che con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, l’Italia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 65 000 EUR.

    Con lettera protocollata dalla Commissione il 29 novembre 2022, l’Italia ha chiesto un’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024 al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 85 000 euro

    Il Consiglio ha sottolineato che, la misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio stesso, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno. La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi.

    Viene specificato che , tenuto conto:

    • dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, poiché ha ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all’Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità, 
    • e tenuto conto dell’effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, 

    è opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura speciale.

    Legge di bilancio 2023: modifiche al regime forfettario

    La decisione di cui si tratta ha autorizzato quanto disposto dalla La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio.

    Con il comma 54 si innalza a 85.000 euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste (5% per le nuove attività – a determinate condizioni, per la durata di 5 anni).

    La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

    In particolare, la norma, lettera a), modifica il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento (5% per le nuove attività).

    La lettera a) del comma 54, della legge come modificata, porta a 85.000 euro rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato. 

    La disciplina del regime forfetario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro (ora 85.000 euro) e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. 

    Non devono inoltre aver percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro (comma 2, lett. d));

    In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali: 

    • determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico; 
    • applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap) ridotta al 5%, a determinate condizioni, per le nuove attività.

    Inoltre, la lettera b) modifica il comma 71 disponendo che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila uscirà immediatamente dal forfettario, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

    Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. 

    Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.

    Sulle novità per la Flat tax ti consigliamo di leggere: Flat tax incrementale per imprese e autonomi diversi dai forfettari: come funziona.