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    Docente ripetizioni private: come viene tassato

    Con l'interpello n 63 dell'8 marzo le Entrate specificano che il regime forfettario e il regime speciale per i docenti titolari di cattedra che impartiscono anche lezioni private sono incompatibili.

    L'agenzia replica ad un instante, titolare anche di PIVA, che però intende chiudere, che domanda se in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le quali è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra, sia dovuta solo la tassazione diretta del 15 per cento sui compensi.

    L'agenzia, nel fornire chiarimenti, dissente con l'istante che intende chiudere PIVA, ritenendolo non obbligatoria ne suo caso e specifica come debba essere tassato l'insegnante titolare di cattedra che impartisce lezioni private e i relativi adempimenti.

    Docente ripetizioni private: come viene tassato

    Le entrate ricordano che l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e   delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

    I dipendenti  pubblici che  svolgono  l'attività  di insegnamento a titolo privato comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra­professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità. 

    In merito all'applicazione di tale regime agevolativo sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 1.8, nella quale è stato precisato che  le  somme tassate con l'imposta sostitutiva  non concorrono  alla formazione del reddito  complessivo, né  rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento  e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. 

    I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE). 

    È possibile optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari. 

    Come enunciato chiaramente nel testo legislativo, tali disposizioni prevedono un regime ''speciale'' di carattere sostitutivo ai fini della tassazione del reddito, basato sulla applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni in luogo di quella ordinaria. 

    Detta  normativa,  dunque,  non  dispone in  ordine ai  presupposti e agli  obblighi previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale restano applicabili le  regole  ordinarie.  

    Al  riguardo, l'agenzia ricorda che ai  fini dell'applicazione dell'imposta occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale recati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale l'Iva «si applica alle prestazioni di servizi da chiunque effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di arti e professioni»

    Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 costituiscono «prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».

    Lo  svolgimento di  lezioni private verso corrispettivo, pertanto, integra  il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta. 

    Più precisamente, l'articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che sono esenti da Iva «le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale».

    Assunti il presupposto territoriale e quello oggettivo, ai fini che qui rilevano, si evidenzia che quanto al presupposto soggettivo l'articolo 5 del medesimo d.P.R. prevede che per «esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche […]». L'abitualità presuppone che il soggetto ponga in essere  con regolarità, sistematicità  e  ripetitività una  pluralità di  atti economici  coordinati  e  finalizzati  al conseguimento di uno scopo, con esclusione delle sole ipotesi in cui gli stessi siano posti in essere in via meramente occasionale; la sussistenza di tale requisito presuppone una valutazione di fatto, da effettuare in relazione al caso concreto.

    Si precisa, inoltre, che il regime ''speciale'' e quello ''forfetario'' non sono tra loro compatibili. 

    L'articolo 1, comma 57, infatti, dispone che non «possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito». 

    Ciò  posto,  nella  fattispecie  in esame appare  rilevante la circostanza che l'Istante abbia operato nello svolgimento della propria attività di docenza ''abitualmente'' con apertura di partita Iva e dichiari che è sua intenzione, anche dopo l'assunzione come docente statale, continuare a farlo con ''regolarità'' svolgendo ''5/6 lezioni a settimana''. 

    Pertanto, realizzandosi il requisito della ''abitualità'', l'Istante dovrà mantenere la partita Iva e valutare se: ­

    • continuare ad applicare il regime ''forfetario'' di cui alla legge n. 190 del 2014, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione,
    • in alternativa, ­applicare il regime ''speciale'' di cui alla legge n. 145 del 2018, con applicazione dell'imposta  sostitutiva  Irpef  del  15  per  cento  sui  compensi  derivanti  dall'attività  di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972 (salva l'opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi ex articolo 36­bis del d.P.R. n. 633 del 1972) 

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    Regime dei Forfettari: chiarimenti sulle soglie di uscita

    Con la Circolare n 32 del 5 dicembre le Entrate riepilogano e esplicitano tutte le novità per il regime forfettario previste dalla Legge di Bilancio 2023.

    Nel dettaglio il documento di prassi tratta di:

    1. ingresso, 
    2. permanenza
    3. e fuoriuscita

    dal regime, completando l'analisi delle novità con risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore relative ai dubbi più ricorrenti.

    In proposito si segnala Reverse charge e Forfettari: cosa indicare nella liquidazione IVA se si esce dal regime?

    Viene analizzata la modifica introdotta per tale regime sostitutivo con aliquota fissa del 15%, riservato, ricordiamolo, alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. 

    Regime Forfettari: sintesi delle novità nella circolare ADE

    E' la stessa agenzia a fornire con il comunicato stampa di ieri la sintesi delle novità per i forfettari sottolineando che il regime ora prevede una soglia non superiore a 85mila euro (legge di Bilancio 2023). 

    Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/ E del 2019) oppure riguarda l’ingresso di nuovi soggetti. 

    È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.

    Regime Forfettari: Come funzionano le nuove soglie 

    In base alle novità previste, se in corso d'anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all’interno del regime forfetario nell'anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell’Iva non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972).

    I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno. 

    In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’Iva, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. 

    Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

    Come anche sottolineato dal comunicato stampa, nell’ultimo paragrafo la circolare fornisce alcuni chiarimenti alle domande poste dagli operatori sulle novità. 

    Tra le risposte più interessanti vi è quella che precisa che "se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività"

    Leggi anche: Fattura elettronica per tutti i forfettari dal 1 gennaio 2024 per le novità alle porte.

    Allegati:
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    Forfettari: chiarimenti su adesione al regime IOSS

    Con Risposta a interpello n 74 del 18 gennaio le Entrate forniscono chiarimenti in merito al regime forfettario e la possibile adesione al regime IOSS.

    Nel dettaglio, la società istante svolge, in modo prevalente, attività commerciale posta in essere ricorrendo al modello di vendita comunemente conosciuto come ''dropshipping'' che consente di vendere  i prodotti senza che l'impresa venditrice li possegga fisicamente al momento dell'acquisto da parte degli utenti dell'e­commerce. Ciò in quanto l'ordine ricevuto dal cliente finale viene prontamente inoltrato al fornitore (effettivo possessore della merce), il quale si occupa della spedizione e consegna del prodotto per conto dell'impresa venditrice. 

    La società istante effettua, con propria interfaccia elettronica, vendite a distanza di beni di valore intrinseco inferiore a 150 euro importati da Paesi extra­UE e spediti, per  suo conto in Italia o in altri Paesi UE, a persone fisiche non soggetti d'imposta.

    Il contribuente, che applica il regime forfettario, ha  provveduto a registrarsi al regime IOSS al fine di versare l'IVA relativa alle menzionate operazioni di vendita a distanza, conformemente  alle  nuove  regole vigenti dal 1° luglio  2021 (introdotte  dal  decreto legislativo n. 83 del 2021 in recepimento della Direttiva UE n. 2017/2455, che  ha modificato la Direttiva UE n. 2006/112). 

    L'impresa ha effettuato a favore di persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati europei vendite a distanza di beni importati da un Paese extra­UE (comunicando allo spedizioniere il proprio codice identificativo IOSS ai fini delle relative procedure doganali) e chiede se:

    • per le vendite a  distanza  tramite interfaccia elettronica rilevanti  in Italia, i  soggetti forfettari possano considerarsi esonerati  dall'obbligo di trasmettere i dati e quale sia la procedura corretta per versare l'IVA. 
    • inoltre, considerata la  fuoriuscita dal regime forfettario ed il passaggio al regime ordinario, chiede chiarimenti sulle modalità di liquidazione dell'IVA per le vendite in regime IOSS effettuate nei confronti di persone fisiche residenti in Italia. 

    Le Entrate innanzitutto ricordano che il nuovo articolo 14bis della  Direttiva IVA prevede che, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi), le vendite a distanza  di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non  superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la vendita abbia ricevuto e ceduto detti beni

    La  norma introduce l'istituto del c.d.  ''fornitore  presunto'' . L'articolo  2 ­bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633 stabilisce che si considerano cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di  un'interfaccia elettronica (…) ''b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38­bis, commi 2 e 3, del decreto­legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro''. 

    Il secondo comma dello stesso articolo specifica che ''Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni''. 

    Schematizzando, l'impianto impositivo della vendita a distanza di un bene importato da  un territorio terzo o da Paese terzo mediante la facilitazione di una piattaforma residente (per rimanere al caso concreto) è scomponibile in due diverse operazioni:

    1. l'operazione di acquisto del prodotto all'esterno dell'Unione Europea da parte della piattaforma 
    2. e la successiva rivendita dello stesso nei confronti dell'acquirente finale non soggetto passivo da parte della medesima  piattaforma. 

    La  prima operazione, tra  il fornitore extra  UE e la piattaforma, non verrà  assoggettata ad imposta in quanto fuori campo IVA per difetto di territorialità essendo considerata alla stregua di una operazione senza trasporto. 

    La seconda, dall'interfaccia  elettronica all'acquirente finale, sarà la cessione alla quale viene assegnato il trasporto e,  pertanto, imponibile ad IVA da dichiarare e versare attraverso il portale dedicato.

    L'introduzione del bene sul territorio unionale non verrà, pertanto, sottoposta ad imposizione in dogana posto che, fornito l'identificativo IOSS  in quella sede, il pagamento dell'IVA verrà posticipato al tempo della dichiarazione IOSS relativa al periodo (entro la fine del mese successivo all'operazione). 

    Tanto premesso, con riferimento al quesito 1, si ricorda che il suddetto regime forfetario esclude i soggetti  passivi con ammontare dei ricavi e compensi inferiore ai 65.000 euro annui (soglia ora elevata 85.000) dall'obbligo di applicare l'IVA in rivalsa sulle cessioni di beni o prestazioni di servizi dagli stessi poste in essere. (Per tutte le novità previste sul regime forfettario leggi: Guida al regime forfettario 2023).

    Tuttavia, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58, lettera e) della citata legge n. 140 del 2014, i contribuenti che si avvalgono del regime  forfetario possono effettuare importazioni di beni applicando le regole ordinariamente previste per tali categorie di operazioni (rispettivamente, l'articolo 38, comma 5, lettera  c), del decreto­legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e  successive modificazioni,  e le  disposizioni  di  cui  al  DPR  633/1972). 

    I contribuenti in esame sono esclusi dal diritto a detrarre l'imposta assolta, dovuta o addebitata sulle importazioni afferenti alle operazioni attive dagli stessi effettuate. 

    Si ritiene che l'adesione al regime IOSS sia possibile anche per i soggetti che beneficiano del regime c.d. forfetario, ferma restando l'applicazione alle operazioni soggette a detto regime, delle ordinarie regole in materia  di territorialità e gli adempimenti connessi (cfr. articolo 1, comma 58, lettera e) della legge n. 190 del 2014). 

    Pertanto, un soggetto aderente al regime forfettario, operante  in Italia come piattaforma  facilitatric o come fornitore diretto, si ritiene possa dichiarare all'interno del regime IOSS, tramite il  portale  dedicato, le  vendite  a  distanza  di  beni  importati da territori terzi o da Paesi a favore di acquirenti residenti, applicando l'imposta  ordinariamente dovuta in Italia. 

    In  merito  al  quesito  2, concernente le  modalità  di compilazione  della dichiarazione IVA IOSS di cui all'art. 74 sexies 1, comma 10, del decreto IVA, per le  operazioni  di  vendita a  distanza in  cui l'Italia  sia lo Stato membro di  arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione, si conferma che le predette operazioni debbano essere distintamente  indicate, suddivise per aliquota di riferimento, nella dichiarazione IVA IOSS da presentarsi, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo cui la predetta dichiarazione si riferisce . 

    Ne consegue che l'IVA sulle operazioni in esame sarà dichiarata e versata tramite il portale IOSS anche nell'ipotesi in cui la società Alfa aderisca al regime ordinario.