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Elenco esperti composizione negoziata: escluso chi non esercita
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili con il Pronto Ordini n 35/3025 replica a dubbi sulla iscrizione nell'elenco esperti indipendenti della composizione negoziata. Il caso specifico riguarda un soggetto che non esercita la professione.
Viene chiarito che, pur essendo prevista la possibilità di iscriversi in un elenco speciale per coloro che non possono esercitare la professione, considerato che l’iscrizione all’elenco degli esperti di cui si tratta è finalizzato alla nomina di un professionista indipendente che la eserciti, ne connsegue che deve escludersi la possibilità di accogliere la richiesta di iscrizione di un professionista inserito tra i non esercenti.
Vediamo maggiori dettagli dei quesiti e della replica del CNDCEC.
Elenco esperti composizione negoziata: escluso chi non esecita
La procedura di iscrizione nell'elenco di cui al DL n 118 del 24.08.2021, convertito con modificazion prevede che hanno diritto ad essere iscritti all'elenco regionale degli esperti indipendenti i soggetti che:
- "a) iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d' impresa".
A tale proposito veniva domandato se:
- "un soggetto iscritto all'albo, ma "non esercente", deve inviare la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli esperti indipendenti all'Ordine competente per territorio o alla CCIAA competente per territorio,
- le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa devono essere concluse o possono essere valutate anche quelle in itinere".
Premettendo che l'iscrizione all'elenco degli esperti della composizione negoziata è disciplinata dall'art 13 comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con riguardo ai requisiti di cui devono essere in possesso i professionisti ordinistici viene precisato che:
- in base alle disposizioni di cui all'art 34 comma 8, del d.lgs. n. 139/2005, recante l'Ordinamento della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, l'iscrizione nell'elenco speciale è riservato a coloro che non possono esercitare la professione. Per costante orientamento del Consiglio Nazionale si ritiene che l'iscrizione nell'elenco speciale debba essere consentita a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dall'art 36 dell'Ordinamento professionale ai fini dell'iscrizione nell'Albo, versino in una delle situazioni di incompatibilità elencate nell'art 4 dello stesso Ordinamento professionale. Ciò posto, considerato che l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti della composizione negoziata appare finalizzata a consentire la nomina di un esperto indipendente tra professionisti che esercitano la professione nel momento in cui verranno nominati, al primo quesito si replica negativamente,
- le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia, diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021 prevedono espressamente che il professionista possieda le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa. Da tale assunto il Ministero fa discendere la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall'iscritto l'Ordine sia tenuto a verificare l'effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti. In conclusione, visto quanto previsto dall'art 13 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ossia che l'iscritto documenti di aver maturato le esperienze precedentemente alla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco, si reputa che si debba trattare di incarichi conclusi al momento della presentazione della domanda.
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Relazione Collegio Sindacale: on line i nuovi modelli anche per cooperative
Il 2 aprile il CNDCEC ha pubblicato un altro documento utile per il bilancio di esercio.
In vista dell'apertura ufficiale della campagna bilanci 2025, viene reso disponibile anche il documento “La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.
Obiettivo è quello di fornire una tipizzazione dei contenuti obbligatori e consigliati, della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative.
Dopo un quadro normativo per gli obblighi dei componenti del collegio sindacale di società cooperative si integrano i contenuti specifici dei modelli di relazione pubblicati il giorno 11 marzo sempre dal CNDCEC per adeguarli alle cooperative.
Relazione Collegio sindacale: on line i modelli per il bilancio 2024
Sta per partire ufficialmente la campagna bilanci 2025 con i bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.
Il CNDCEC ha pubblicato i modelli della relazione sindacale.
Viene precisato che i nuovi modelli di relazione aggiornati rappresentano un supporto di sintesi dell’attività svolta dal collegio sindacale, sia esso incaricato o meno della revisione legale.
Inoltre, trovano applicazione sia da parte dell’organo di controllo nella sua composizione collegiale, sia dall’organo monocratico – il cosiddetto sindaco unico – quando nominato nelle s.r.l.
L’aggiornamento dei modelli di relazione tiene conto delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d’esercizio 2024 e le relative implicazioni sulla reportistica degli organi di controllo.
Il documento sulla relazione unitaria di controllo fornisce una tipizzazione, ormai consolidata della struttura, della forma e del contenuto della relazione unitaria di controllo Societario del Collegio sindacale che svolge:
- sia la vigilanza ai sensi dell’art. 2429 del c.c.
- che la revisione legale ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Lo strumento fornito dal CNDCEC e il set documentale che lo accompagna, rappresenta un utile e ormai apprezzato supporto di riferimento per una platea di professionisti italiani.
L’intento è quello di fornire un riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione della relazione unitaria, seppur non esaustiva delle realtà esistenti, considerata la complessità e la variabilità delle casistiche nella prassi.
La relazione unitaria dei sindaci-revisori rappresenta la sintesi conclusiva dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio e delle procedure di revisione contabile condotte al fine di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del giudizio sul bilancio.
Sebbene le attività dell’organo di controllo e quelle di revisione contabile siano caratterizzate da finalità e metodologie differenti, esse presentano significativi elementi di sinergia.
Pertanto la redazione di una relazione unitaria consente una rappresentazione coordinata e sistematica delle risultanze delle attività di vigilanza e revisione, garantendo un’informativa più strutturata ed efficace per i Soci.
Il documento analizza le diverse modalità di integrazione tra le osservazioni e le proposte formulate dall’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., con le tipologie di giudizio di revisione con modifica, in conformità ai principi di revisione nazionali e internazionali.
Nella sezione “Allegati”, vengono presentati due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza di deroghe contabili e in presenza di deroghe contabili, con specifico riferimento alla possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e no, iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale.
È inoltre incluso un modello di relazione unitaria da utilizzare per le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in conformità all’art. 2435-bis del Codice Civile.
Completa il set documentale un modello di rinuncia ai termini previsti per la consultazione della documentazione di bilancio da parte dei Soci, ai sensi dell’art. 2429, comma 3, c.c.
Il 2 aprile i modelli sono integrati con anche il nuovo documento intitolato"La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.
Per tutti i dettagli si rimanda ai documento sul sito del CNDCEC.
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Responsabilità professionale: il commercialista risponde anche se non ha vantaggio
Con la Sentenza n 7948 del 25 marzo la Cassazione supera l’orientamento secondo cui per partecipare alle violazioni della società, per il concorrente occorre la dimostrazione del vantaggio economico.
In dettaglio nella causa in oggetto il commercialista veniva ritenuto responsabile per il pagamento delle sanzioni irrogate alla società in concorso esterno con l’amministratore di fatto di quest’ultima e interponente.
Vediamo il caso concreto.
Responsabilità professionale: il commercialista risponde anche se non ha vantaggio
Il commercialista risponde delle sanzioni anche senza vantaggio personale.
Questa è la sintesi della Sentenza n 7948 del 25 marzo della Cassazione che supera quanto previsto dalla pronuncia n. 23229 del 28 agosto 2024, che aveva stabilito che il consulente di una società con personalità giuridica può concorrere con le violazioni commesse dalla società ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/97, purché si dimostri il perseguimento di un proprio beneficio diverso dal corrispettivo ordinario per le prestazioni professionali
Ricordiamo che l’art. 7 del DL 269/2003 rappresenta una deroga al principio personalistico della sanzione (art. 2 comma 2 del DLgs. 472/97) e stabilisce al primo comma che “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.
Tale disposizione è stata interpretata nel senso che solo se la persona fisica ha agito nell’interesse e a beneficio della società questa non è passibile di sanzione, diversamente se la persona giuridica è stata creata nell’esclusivo interesse della persona fisica, non opera l’art. 7 del DL 269/2003.
L’art. 9 del DLgs. 472/97, invece, stabilisce che “Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”.
Nel caso di specie il commercialista veniva ritenuto responsabile per il pagamento delle sanzioni irrogate alla società in concorso esterno con l’amministratore di quest’ultima e interponente.
Il commercialist aveva svolto il suo incarico professionale “seguendo gli incombenti fiscali e curando gli aspetti legati alla contabilità sociale, ma non emergeva alcuna ingerenza nell’attività gestionale della società o una attività di consulenza in relazione agli illeciti fiscali”.
La Cassazione ha stabilito che, ai fini della sanzionabilità per concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società, deve escludersi “la necessità di provare il conseguimento da parte del consulente di un vantaggio o un profitto personale dagli illeciti fiscali oltre il compenso professionale, ciò che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie ma può valere soltanto quale elemento indiziario, ma non unico, comprovante la ricorrenza del concorso”.
Secondo la cassazione l'orientamento in base al quale per chi agisce in concorso è necessaria la prova di un vantaggio o un profitto personale lo metterebbe sullo stesso piano di chi agisce in forza di un rapporto organico con l’ente come l'amministratore.
Per il concorrente, secondo la Cassazione, tale conclusione non trova un preciso fondamento normativo e pone, addirittura, “un’ulteriore restrizione nella disciplina delle sanzioni in materia di enti con personalità giuridica, cioè proprio nel settore di maggior rilievo sul piano economico e quindi fiscale”.
Il consulente, quale soggetto terzo e concorrente, non solo è sanzionabile in concorso con la persona fisica autore materiale della violazione della società, ma per esso non occorre che vi sia un vantaggio economico specifico e/o personale, che, invece, rileva per l'amministratore.
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Organi di controllo imprese: regole per gli aiuti di Stato
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1 ° gennaio ha previsto una norma di prima approvazione e poi modificata sulla figura del Revisore del MEF, presente nelle imprese che ricevono aiuti di Stato.
Con la prima approvazione in Cdm del DDL di Bilancio risultava che con l'originario articolo 112 si volesse introdurre l'obbligo di revisori del MEF nelle aziende.
La norma ha generato diverse polemiche riscuotendo il dissenso dei Sindacati e del Consiglio Nazionale dei Commercialisti che hanno chiesto di espungere la previsione normativa.
Con un emendamento approvato in data 17 dicembre 2024 la norma è stata rimodulata in modo sostanziale.
Vediamo la norma e soprattutto le anticipazioni sui contenuti del DPCM in arrivo con le regole attuative.
Obblighi Organi di controllo per gli aiuti: regole in arrivo
L'art 112 della prima bozza di Legge di bilancio 2025 prevedeva di introdurre l’obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e da definire in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
A tale previsione si sono opposti i Commercialisti che in audizione in Commissioni Bilancio di Camera e Senato, hanno espresso, a nome del CNDCEC, grandi perplessità sulla norma, che produce una “limitazione sia della libera iniziativa d’impresa, sia dei poteri dell’assemblea dei soci”.
Il Presidente De Nuccio commentava che: “La richiesta di abrogare l’articolo 112 risiede nei forti dubbi di legittimità costituzionale della norma e della sua compatibilità con le libertà fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea. Oltre a tali profili, di per sé già dirimenti, la norma appare ulteriormente incomprensibile tenuto conto dell’attuale quadro normativo che già riserva a professionisti qualificati, tra cui i commercialisti, l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Ogni altra deriva normativa appare dirigistica e lesiva dell’affidabilità e della professionalità di chi già oggi svolge egregiamente la fondamentale attività di controllo legale”.
Il 17 dicembre la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento all’art. 112 del provvedimento, alla cui versione finale si è arrivati dopo diverse riformulazioni.
Si tratta dell'attuale comma 857, inserito dalla Camera, che dispone che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nello svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi e inviano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
In sintesi, in base a questa novità non ci sarà più l’obbligo di inserire all’interno dell’organo di controllo un rappresentante del MEF ma spetterà ai sindaci a monitorare l’utilizzo dei contributi, inviando poi ogni anno una relazione al Ministero dell’Economia.
In proposito le associazioni di categoria e il CNDCEC hanno espresso soddisfazione per la modifica richiesta a gran voce.
Organi di controllo imprese: regole per gli aiuti di Stato
Dalle indiscrezioni si apprende che è in arrivo il DPCM con le regole attuative del perimetro di azione dei revisori nelle aziende.
Il testo del provvedimento dovtrebbe prevedere che:
- si considerano di entità significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente:
- a) hanno dato luogo a erogazioni di somme di denaro destinate alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico, con irrilevanza delle erogazioni di contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonché di quelli erogati agli enti del terzo settore di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) sono di importo pari o superiore ad un milione di euro annui ovvero di ammontare pari al 50 per cento del totale delle entrate, dei ricavi o del valore della produzione del soggetto beneficiario. Ai fini di cui alla presente lettera rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta.
- l’erogazione dei contributi assume rilievo ove percepita dai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025 e resta ferma la possibilità di rinuncia del contributo.
- i soggetti erogatori comunicano, entro il 28 febbraio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli esiti dell’attività di ricognizione delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni, a favore delle quali risultano essere stati assegnati nel corso del precedente esercizio finanziario contributi di entità significativa, come definiti
- i collegi di revisione e sindacali, anche in forma monocratica, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono un contributo di entità significativa a carico dello Stato, assicurano, nell’ambito dei compiti e delle responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi è avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti. A tal fine, gli organi di controllo provvedono a inviare, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati al Ministero dell’economia e delle finanze, una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. Con direttiva dello stesso Ministero sono stabilite le modalità per la trasmissione in via telematica della relazione.
- ove non già esistenti, gli organi di controllo sono costituiti, anche in forma monocratica, dai soggetti beneficiari dei contributi, previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, al fine di assicurare lo svolgimento degli adempimenti di cui al medesimo comma.
Attenzione al fatto che il mancato invio della relazione ovvero la comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo era stato concesso è valutata ai fini dell’eventuale ammissione alla erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.
- si considerano di entità significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente:
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Esperti composizione negoziata: requisiti per l’iscrizione all’elenco
Con il pronto ordini n 94/2024 il CNDCEC replica ad un dubbio sull'iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata.
Un Ordine Territoriale domandava se un professionista iscritto all'Albo che ha avuto incarichi come commissario giudiziale in procedure di accordo di ristrutturazione del debito, anche con transazione sui crediti tributari ex art 63 CCII, disponga dei requisiti di accesso all'elenco di cui in oggetto.
Vediamo il chirimento del Consiglio Nazionale.
Esperti composizione negoziata: requisiti per l’iscrizione all’elenco
Il CNDCEC specifica che per quanto attiene alle esperienze di cui all'art 13 comma 3, CCII, valevoli ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti, le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021 dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale, annoverano tra gli incarichi indicativi di specifica e precedente esperienza nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa, quello di commissario giudiziale.
Considerato che, il commissario giudiziale può essere nominato in caso di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti al quesito posto si fornisce risposta positiva.Ricordiamo che il comma 3 dell'art 13 prevede che Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalita' di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
- gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuita' aziendale omologati.
- Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuita' aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
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Semplificazioni bilanci PMI: consultazione OIC prolungata fino al 20.12
L'OIC nell'ambito del progetto di semplificazione delle norme di bilancio per i soggetti minori quali le PMI invita ad inviare i propri input entro il 20 dicembre (termine prorogato, dall'iniziale 20.11, con comunicato dell'OIC)
I soggetti interessati alla call possono essere, come dettagliato dallo stesso OIC:
- prepares o imprese
- professione contabile
- auditors
- useres o finanziatori
Semplificazioni PMI: l’OIC avvia la richiesta di questionari entro il 20 novembre
Il comunicato stampa datato 21 ottobre dell'organismo italiano di contabilità specifica che, nell’ambito del progetto volto a semplificare le norme di bilancio per i soggetti di minori dimensioni (piccole e micro imprese) l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione quattro questionari destinati ai suoi principali stakeholder.
Il progetto trae origine da istanze provenienti da alcuni stakeholder dell’OIC e di particolare attualità se si considera che l’art. 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, nel recare la delega fiscale, ha previsto che tra i principi e i criteri direttivi specifici che devono ispirare il Governo nell’esercizio della delega vi sia anche quello di “semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni”.
I suggerimenti che perverranno nel corso della consultazione – che si concluderà il prossimo 20 novembre – potranno essere utili all’OIC sia per valutare eventuali iniziative da intraprendere in tema di principi contabili ma anche nei confronti del legislatore considerato che l’OIC, ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 38/2005, “fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile”.
All’iniziativa dell’Organismo Italiano di Contabilità sono interessate potenzialmente circa un milione di imprese, secondo i parametri stabiliti dalla nuova direttiva contabile europea.
La raccolta di input avverrà attraverso 4 differenti questionari, ciascuno focalizzato sulle caratteristiche specifiche dello stakeholder cui è rivolto:
un questionario per i preparers (le imprese),
uno per la professione contabile,
uno per gli auditor
e uno per gli user (i finanziatori).
Ciascuno di essi si articola su varie tipologie di domande:
- conoscitive,
- di carattere generale,
- sulle semplificazioni esistenti e
- sulle principali problematiche riscontrate nella predisposizione del bilancio.
All’esito della consultazione, l’OIC valuterà la pubblicazione di un feedback statement in cui i dati pervenuti saranno considerati su base aggregata e anonima.
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Certificazione prospetto ZES: istruzioni dal CNDCEC per i Revisori
Pubblicato in data 11 novembre sul sito del CNDCEC il documento “Certificazione del prospetto ZES”, strumento operativo utile ai revisori coinvolti nelle attività relative all’incarico da svolgere in conformità con l’art. 3 del decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR.
Il documento ricorda come gli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES) possano beneficiare di agevolazioni fiscali significative ma per accedervi è necessario che le spese sostenute siano adeguatamente certificate al fine di garantire il rispetto dei criteri previsti dalle norme.
Vediamo cosa contiene il documento realizzato in collaborazione con la Fondazione Commercialisti.
Credito ZES: il CNDCEC pubblica lo standard di relazione
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ricerca, pubblica il documento “Certificazione del prospetto ZES" quale strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.
Il documento contempla le fasi essenziali, che vanno:
- dalla lettera di incarico alla check list, con i principali controlli consigliati,
- fino alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.
Viene ricordato che l’attività di verifica del Prospetto comporterà l’analisi della documentazione predisposta dagli amministratori e messa a disposizione del revisore.
A tal fine verrà concesso il libero accesso alle scritture contabili e ad ogni altra informazione ritenuta utile per l’espletamento dell’incarico.
Nell’assunzione di tale incarico, si osserverà il rispetto delle norme e i principi in materia di etica e di indipendenza contenuti nel Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall’International Ethics Standard Board for Accountants
Il revisore è “responsabile di certificare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, volto a garantire l’effettivo sostenimento delle spese sostenute per le attività indicate e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile”.
Si rimanda al documento completo del CNDCEC al fine di approfondire obblighi e incombenze per il revisore.
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Elenco Revisori Enti Locali 2025: via alle domande e alle conferme
Il Minsitero dell'interno rende noto che, a decorrere dalle ore 12.00 del 30 ottobre 2024, i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, sono tenuti a dimostrare il permanere dei requisiti previsti pena di cancellazione dall’elenco dei revisori degli enti locali.
Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23.Potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti interessati residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario.
ll termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 16 dicembre 2024.
A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda che dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate, Vediamo le modalità per procedere e i requisiti necessari per l'iscrizione.Elenco Revisori Enti Locali 2025: requisiti per la domanda
L'avviso del Ministero specifica che ai fini della iscrizione nell'elenco in oggetto si richiama quanto prescritto dall’articolo 3 del Regolamento e si ricorda che:
- i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2024 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’Interno;
- il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.
In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.
Elenco Revisori Enti Locali 2025: presenta una nuova domanda
Le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2024 dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.
La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo:- https://dait.interno.gov.it/finanza-locale
- attraverso la selezione della sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” quindi di quella “Accedi alle banche dati” e infine “Accedi all’area personale”.
- l’accesso può avvenire esclusivamente tramite identità digitale: SPID, CIE e CNS.
Dopo l’avvenuta compilazione a video dei dati richiesti e la chiusura della domanda tramite apposito pulsante informatico, entro 12 ore, i richiedenti riceveranno una pec, da finanzalocale.prot@pec.interno.it , di comunicazione
circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema.
Sarà cura del revisore verificare i dati riportati nella pec in quanto eventuali rettifiche potranno essere operate solo entro il termine ultimo di iscrizione.
Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda.
In caso di mancato ricevimento della pec entro le 12 ore si invita a contattare il competente Ufficio i cui riferimenti sono visualizzabili al seguente link https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali.
Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 76 e 71 dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000.
Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione.
Infine, i richiedenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all’articolo 2382 del codice civile, il quale prevede che non può
essere nominato “l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.Elenco Revisori Enti Locali 2025: domande di conferma dei requisiti
Coloro che risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2024 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo:
- https://dait.interno.gov.it/finanza-locale
- attraverso la selezione della sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” quindi di quella “Accedi alle banche
dati” e infine “Accedi all’area personale”
Il sistema, al momento dell’accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali).
Si invita, quindi, a controllare l’attuale veridicità di quanto riportato nei dati e proposto automaticamente dal sistema.
L’interessato dovrà confermare o rettificare gli stessi con le modalità indicate a video dal sistema, procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio / 30 novembre 2024 e, quindi, completare la procedura di iscrizione cliccando sul pulsante “Chiudi domanda”.
Se la procedura è stata correttamente eseguita, entro 12 ore, l’interessato riceverà, dall’indirizzo pec della finanza locale, una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati.
Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda. In caso di mancato ricevimento della pec entro le 12 ore si invita a contattare il competente Ufficio i cui riferimenti sono visualizzabili al seguente link https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali .
Si precisa che i dati relativi agli incarichi già dichiarati e controllati dall’Ufficio non possono essere variati -
Bonus asili Cassa Commercialisti: in scadenza il 31 ottobre
E' in scadenza il bonus asili della cassa commercialisti.
In particolare, entro il 31 ottobre 2024 è possibile presentare la domanda di contributo alle spese per asili nido e scuole infanzia per i figli dei Commercialisti iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti.
Come specificato nel bando, al fine di favorire la conciliazione fra il mantenimento e lo sviluppo dell’attività professionale e gli impegni familiari il Consiglio di Amministrazione ha stanziato € 1.000.000 per gli iscritti che hanno sostenuto per i propri figli (compresi i minori in affido temporaneo e/o preadottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi) per l’anno educativo dal 01/09/2023 al 31/07/2024 spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia.
Bonus asili nido e scuola infanzia figli dei Commercialisti: beneficiari
Possono beneficiare del bonus gli iscritti alla Cassa non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità, che hanno dichiarato per il periodo di imposta 2022 (modello redditi 2023) un reddito professionale fino a € 35.000,00.
Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano i requisiti previsti dal bando la domanda può essere presentata da uno solo dei due.
Bonus asili nido e scuola infanzia figli dei Commercialisti: la domanda
La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online DAS, disponibile sul sito www.cnpadc.it, dal 01 agosto 2024 al 31 ottobre 2024.
Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse. Dovrà essere presentata una singola domanda per ogni figlio per il quale si richiede il rimborso.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
- documento di identità in corso di validità;
- in caso di minori in affido temporaneo e/o preadottivo e/o in collocamento provvisorio ai coniugi copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso o la copia del provvedimento amministrativo dei servizi sociali autenticato contenente la data di ingresso del minore, la durata dell’affido e l’indicazione degli estremi dell’autorità minorile che ha dato inizio alla procedura;
- ricevute di pagamento fiscalmente valide, recanti l’indicazione dell’asilo nido/scuola dell’infanzia, che dovranno:
- a) riportare l’indicazione del figlio, ovvero del genitore iscritto (richiedente il contributo) o dell’altro genitore, purché rechino anche il nominativo del figlio;
- b) riferirsi alle spese di iscrizione e frequenza di cui all’art. 1 per l’anno educativo dal 1/9/2023 al 31/7/2024. Qualora le informazioni di cui alle lettere a) e b) non dovessero essere riportate nella ricevuta, è necessario allegare l’attestazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall’asilo nido/scuola dell’infanzia frequentata, dalla quale dovranno risultare le generalità del richiedente e quelle del figlio.
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Opzione di sconto o cessione: salta la possibilità di correggere gli errori
In occasione della conversione in legge del DL Ominibus, i Commercialisti hanno richiesto la possibilità di correggere le comunicazioni di opzione dei bonus edilizi scadute lo scorso 4 aprile e per le quali non è possibile richiedere la remissione in bonis.
Veniva esplicitato che la “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, è l'occasione per consentire la correzione degli errori nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione.
La risposta è arrivata durante il question time del 26 settembre
Comunicazioni opzione di sconto o cessione: il CNDCEC chiede di poter correggere gli errori
I commercialisti hanno chiesto di consentire la correzione degli errori nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024 è una delle richieste contenute nella memoria sulla “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, presentata in Senato dal Consiglio nazionale dei commercialisti presieduto da Elbano de Nuccio.
Secondo De Nuccio: “La conversione in legge del decreto-legge in esame può rappresentare la sede ideale per consentire ai contribuenti, finalmente, di correggere gli errori commessi in sede di compilazione e presentazione all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024, con l’esclusione dei soli errori che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare minore rispetto a quello che sarebbe stato spettante”.
I Commercialisti specificano che non si appesantirebbe il monte dei crediti d’imposta attualmente riconosciuto nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari e preso a base dal MEF per la redazione dei documenti di economia e finanza, ma di darebbe ai contribuenti la possibilità di sanare anche errori per i quali non sussiste altro rimedio che l’annullamento della comunicazione.
In tale contesto, vista la sopravvenuta esclusione delle comunicazioni di opzione dal novero degli adempimenti fiscali per i quali vige il principio della remissione in bonis, tale annullamento non consentirebbe di procedere alla ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, con conseguente perdita del credito d’imposta spettante al contribuente.
Tale possibilità di correzione andrebbe concessa a tutti quei condòmini che hanno commesso l’errore di far presentare la comunicazione di opzione al condominio anche con riguardo alle spese relative a interventi agevolati che riguardavano le parti private dell’edificio di pertinenza dei singoli condòmini, anziché le parti comuni di pertinenza condominiale.
La risposta negativa è arrivata con question time in data 26 settembre.
Il sottosegretario Federico Freni, nel corso del question time in commissione Finanze alla Camera ha esplicitato la risposta negativa alla richiesta di correggere fuori tempo massimo le comunicazioni di cessione inviate entro il termine del 4 aprile scorso, ma che contengano piccoli errori da correggere.
Il ministero dell’Economia ha chiuso in modo definitivo ricordando che "L’articolo 2 del decreto legge n. 39 del 2024 stabilisce espressamente che l’istituto della remissione in bonis non si applica alle comunicazioni in argomento. Non è possibile correggere o sostituire le comunicazioni già inviate entro il 4 aprile 2024."
Anche un eventuale intervento correttivo non può più essere realizzato, per un problema di tempi e di risorse.
Per consentire la possibilità di sostituire le comunicazioni errate già registrate in piattaforma sarebbe, altresì, necessario un adeguamento delle procedure informatiche anche al fine di prevenire abusi e consentirne l’utilizzo solo nei casi ammissibili.