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    Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità

    Con il pronto ordini n 25/2024 il CNDCEC si pronuncia in merito alle locazioni brevi a livello imprenditoriale.

    Con il quesito formulato lo scorso 26 febbraio, l’Ordine chiedeva di sapere come debba essere inquadrata, ai fini della incompatibilità con l’attività di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale al superamento della destinazione alla locazione breve, per ciascun periodo di imposta, di più di quattro appartamenti.  

    I dettagli nella risposta del consiglio nazionale.

    Locazione breve immobili e professioni di commercialista: cause di incompatibilità

    Il CNDCEC in riferimento alla fattispecie evidenziata, fornisce alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto. 

    Viene ricordato che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.

    Di conseguenza l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.  

    Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”. 

    Al riguardo, come già osservato dall’Ordine richiedente, si evidenzia che l’art. 1, co. 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta. 

    Nel caso in cui tale limite venga superato, l’attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari

    Ne discende che, salvo l’eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.                                                      

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    Quota iscrizione Albo commercialisti: obbligo anche per i sospesi

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 27/2024 chiarisce il caso del contributo per quota iscrizione di un commercialista sospeso.

    Veniva chiesto se l'obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione all'Albo debba essere adempiuto anche dall'iscritto destinatario di un provvedimento giudiziale di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

    Vediamo i chiarimenti del Consiglio Nazionale.

    Quota iscrizione Albo commercialisti: obbligo anche per i sospesi

    Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 139/2005 il Consiglio dell'Ordine è legittimato a fissare e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco. 

    Il Consiglio ha pertanto una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente e al cui pagamento è condizionata l'appartenenza all'ordine medesimo e al conseguente esercizio della professione. 

    Nonostante l'utilizzo del nome ‘contributo', come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, esso ha natura di tassa e l'importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. 

    Di conseguenza, il pagamento della quota associativa, la quale matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell'albo o nell'elenco, è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all'Albo.

    Lo stato di "sospeso" determina per il professionista, che sia stato attinto dal provvedimento di sospensione, l'impedimento allo svolgimento della professione per tutto il periodo di tempo indicato nel provvedimento, sia esso sanzionatorio, ovvero disciplinare.

    Tuttavia, il mancato svolgimento dell'attività professionale durante il periodo in cui opera la sospensione non è certamente ostativo all'adempimento di obblighi ed oneri che si impongono al professionista in ragione del fatto di essere iscritto all'Albo professionale, atteso che la sospensione non determina, come nel caso della radiazione, l'estromissione dall'Albo in modo permanente, ma solo l'impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività professionale.

    Di conseguenza, come già indicato nel PO n. 168/20201, l'iscritto attinto da un provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività professionale deve continuare a versare all'Ordine di appartenenza la quota contributiva per l'iscrizione annua, dipendendo tale obbligo dalla mera iscrizione all'Albo, indipendentemente dall'esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta.

    Inoltre, si evidenzia che in base all'art. 54 D.Lgs. n. 139/2005 l'inosservanza dell'obbligo di pagamento determina, osservate le forme del procedimento disciplinare, la sospensione dell'iscritto a tempo indeterminato, revocata quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute. 

    In base all'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi, l'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.

    Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

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    Portale Unico Albo CTU: fac simile di autocertificazione

    Con informativa n. 21 del 26 febbraio il CNDCEC pubblica il fac simile della autocertificazione utile alla iscrizione nel Portale Unico dei CTU: Scarica qui il fac-simile.

    Si ricorda che, con riferimento alla procedura di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale, gestita ai sensi di quanto previsto dall’art.16-novies d. l. n.179/2012, in modalità esclusivamente telematica attraverso il Portale nazionale dei CTU e periti, come è noto, i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, devono ripresentare la domanda di iscrizione, attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale, entro il 4 marzo 2024. 

    Ricordiamo che a seguito della richiesta dei Commercialisti avanzata al Ministero della Giustizia in data 8 gennaio scorso, da qualche giorno, il Portale Unico consente ai richiedenti l’iscrizione di allegare un’unica autocertificazione valida per tutti i documenti per cui è prevista dalla normativa vigente (residenza, anagrafica, iscrizione all’Ordine professionale, casellario giudiziale e carichi pendenti).
    A tal proposito, per facilitare gli iscritti impegnati nella compilazione delle domande di iscrizione sul Portale unico, il CNDCEC rende disponibile un modello di autocertificazione unica ex art. 46 d.p.r. n. 445/2000 che potrà essere allegata in sostituzione delle singole autocertificazioni e/o documenti richiesti.
    Attenzione al fatto che, il modello di autocertificazione suggerito, ai fini del caricamento sul Portale, andrà salvato in formato PDF e debitamente sottoscritto, preferibilmente con firma digitale.

    Portale Unico Albo CTU: via dal 4 gennaio

    Con nota n 7358/2023 del Ministero della Giustizia è stata annunciata l'operatività del Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale, per apertura del sistema e primo popolamento con indicazioni per la presentazione delle domande di iscrizione:

    • all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio,
    • all’albo dei periti istituiti presso ogni tribunale ordinario,
    • e all’Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio. 

    Ricordiamo che il Ministero ha realizzato un unico portale denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, attraverso il quale è possibile inoltrare dal 4 gennaio 2024 le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale da parte dei professionisti e su cui potranno essere effettuate tutte le interrogazioni utili per ottenere i dati relativi ai consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali. 

    Ricordiamo inoltre che i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data e non oltre il 4 marzo 2024 dovranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale. 

    Ai sensi dell’art. 5, comma 10, del DM 103/2023, le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese:

    • l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile,
    • l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre,

    di ciascun anno.

    Rimangono libere, invece, in mancanza di norme specifiche anche di fonte secondaria, le modalità di presentazione delle domande telematiche per le nuove iscrizioni all’albo dei periti tenuto in modalità telematiche.

    Allegati:
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    Gestori crisi d’impresa: pagamento contributo iscrizione entro il 31.01

    Con informativa del 18 gennaio il CNDCEC ricorda che il 31 gennaio scade il versamento del contributo annuo pari a 50 euro ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; art. 8 decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75).

    Le istruzioni del Ministero della Giustizia.

    Albo Gestori crisi d'impresa: contributo annuo in scadenza il 31.01

    L’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 stabilisce che: “Per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione” 

    Il successivo comma 4 del menzionato art. 8, prevede che tale contributo debba essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno e l'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

    Per procedere, secondo le istruzioni del ministero della Giustizia, occorre accedere:

    Lo stesso Ministero aggiunge che, effettuato il versamento tramite PagoPA o, in alternativa, caricata (upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l’invio della ricevuta a mezzo PEC non è necessaria.

    Al fine di evitare di incorrere in provvedimenti di sospensione dal menzionato albo, si ricorda che il termine per effettuare il versamento di 50 euro per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ex art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 è fissato al 31 gennaio 2024

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    STP Commercialisti: morosità sulla quota d’iscrizione all’Albo

    Con il pronto ordini n 161 del 18 dicembre si replica ad una STP iscritta all'Albo dei Commercialisti che risulti inadempiente rispetto al pagamento del contributo annuale.

    Veniva domandato se tale SPT potesse essere sospesa ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 139/2005, il CNDCEC con il documento in oggetto esprime risposta affermativa.

    STP iscritta all'Albo: conseguenze in cado di morosità

    Il CNDCEC precisa che, l'obbligo di corresponsione del contributo annuale al Consiglio dell'Ordine previsto dall'art. 12, co. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 139/2005 discende dall'iscrizione nell'Albo. 

    Di conseguenza, il detto obbligo ricade su tutti i soggetti iscritti all'Albo, siano essi professionisti individuali o società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 L. 183/2011. 

    Al pari dei professionisti individuali, l'iscrizione nell'Albo della STP che svolga attività oggetto della professione di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 139/2005 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione in forma societaria.

    Ne consegue che, la loro posizione è equiparata a quella di qualunque iscritto anche in relazione all'ipotesi di morosità a cui dovrà conseguire la sanzione della sospensione.

    Concludendo, viene chiarito che ai sensi del co. 7 dell'art. 10 della L. n. 183/2011 la STP è anche soggetta al regime disciplinare dell'ordine a cui è iscritta, al pari dei soci professionisti pure ivi iscritti.

    Quota 2024 iscrizione STP Albo Commercialisti: gli importi

    • Il Consiglio Nazionale nella seduta del 31 ottobre 2023 ha deliberato di determinare la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013, come segue: 
    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età 
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Leggi anche Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024 per approfondimenti sulle scadenze 2024

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    Contributo annuale Revisori: le quote 2024

    Con un comunicato del 4 gennaio il MEF informa della pubblicazione  in GU n 4 del 5 gennaio del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 con il quale il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in Euro 47,00. 

    Il decreto prevede anche che a decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo è fissato  in euro 57,00.

    Ricordiamo che, sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali  e  le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del registro alla data del  1° gennaio  di  ogni  anno. 

    Fermo restando il  contributo  di  iscrizione  posto  a  carico  dei  nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che  in  corso d'anno sono iscritti per la prima volta  nel  registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento  del  contributo  annuale  a  partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.

    Contributo annuale Revisori 2024: come pagare

    Viene precisato che, a decorrere dal 5 gennaio 2024 sarà possibile a tutti gli iscritti al registro, procedere al pagamento on line del nuovo importo accedendo, tramite SPID, all’area riservata del portale della revisione legale alla voce “contribuzione annuale”. 

    Per le altre modalità di pagamento per le quali è necessario scaricare l’avviso di pagamento on line, presente nell’area riservata, si specifica che:

    • i revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA®, disponibili:
      • sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera;
      • presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc). L’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.

    Il pagamento potrà essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A..

    Contributo annuale Revisori 2024: riepilogo delle regole

    L'avviso MEF specifica anche che, a decorrere dal 2024, non saranno più trasmessi a cura del Ministero dell’economia e delle finanze gli avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti ma tali avvisi saranno disponibili ed eventualmente scaricabili esclusivamente on-line accedendo tramite SPID all’area riservata del portale della revisione legale. 

    Il Mef, per il tramite di Consip, invierà invece annualmente a tutti gli iscritti una  comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei revisori legali. 

    La comunicazione  sarà trasmessa al Domicilio digitale  comunicato al Registro dei revisori legali ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.

    Ai sensi dell’articolo 21, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno. 

    In caso di omesso o ritardato pagamento del contributo, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter  “Sospensione per morosità” del citato decreto.

    Allegati:
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    Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF

    Con la nota n. 281018 dell’11/12/2023 del MEF sono stati forniti chiarimenti riguardanti l’ambito dei soggetti iscritti al registro della revisione tenuti a comunicare, entro il prossimo 31 dicembre l’eventuale adozione anticipata dei principi professionali relativi al sistema interno della gestione della qualità, di cui alla determina RR 184 dell’8 agosto 2023.

    Viene precisato che, i revisori che operano esclusivamente nell’ambito di società di revisione NON sono tenuti alla comunicazione poiché si avvalgono del sistema interno di controllo della qualità delle stesse società in cui operano.

    Ricordiamo che a proposito della comunicazione, il MEF tramite nota del 23 novembre informava del fatto che, gli iscritti al registro che intendessero avvalersi della facoltà di applicazione anticipata (ed esclusivamente tali iscritti) sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

    A tal fine, le persone fisiche e le società di revisione iscritte al registro della revisione legale dei conti sono tenuti ad informarne il Ministero dell’economia e delle finanze mediante apposita comunicazione da trasmettere entro il termine del 31 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata: gestione.qualita@pec.mef.gov.it

    Nella comunicazione altresì dovranno essere indicati, per le persone fisiche:

    • il nome, cognome, luogo e data di nascita;
    • il numero di iscrizione al registro; per le persone giuridiche:
      • la denominazione o ragione sociale;
    • il numero di iscrizione al registro.

    Principi revisione internazionali: nuova adozione dal MEF

    Con Determina della Ragioneria Generali n. RR 184 dell'8 agosto il MEF ha adottato nuovi principi professionali internazionali.

    Nel dettaglio, con la determina viene stabilito che i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati sono tenuti ad applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione i principi professionali:

    • ISQM (Italia) 1,
    • ISQM (Italia) 2 
    • e il principio di revisione ISA (Italia) 220 aggiornato,

    preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati. 

    Viene specificato che:

    • tali principi sono stati predisposti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e devono essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per quanto riguarda l’ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220,
    • salvo adozione anticipata su base volontaria da parte dei soggetti abilitati alla revisione, nel qual ultimo caso l’entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2024 per l’ISQM Italia 1 e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e l’ISA Italia 220. 

    La determina e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione legale.

    Scarica qui la determina.

    Attenzione, i revisori legali e i responsabili della revisione legale sono tenuti a prendere visione e a rispettare eventuali dichiarazioni riportate in calce al principio in materia di diritti e di autorizzazione dell’IFAC.

    Principi revisione internazionali: chiarimenti MEF del 11.12

    Con la recente nota Prot. n. 281018 dell’11/12/2023 è anche stato evidenziato che i principi professionali comprendono:

    • I principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720 (di seguito anche "ISA Clarified") – tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall'INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione, nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano. Tali integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell'International Auditing and Assurance Standards Board "A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB's International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications"(Luglio 2006);
    • i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarifieded aventi ad oggetto:
      • le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale");
      • l'espressione, nell'ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza");
      • i compiti riguardanti il formato elettronico unico del bilancio (Esef – European Single Electronic Format) (principio di revisione SA Italia 700B; "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format)";

    E' stato inoltre elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi", basandosi sulla traduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale ISQC 1 ed integrando tale testo con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano. 

    I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tale principio nell'esercizio della revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

    I principi di revisione ISA Italia ed il principio sul controllo della qualità ISQC1 Italia identificano gli obiettivi del revisore e definiscono le regole di comportamento, prevedendo anche linee guida e materiale esplicativo che guidano il revisore nell’applicazione pratica delle regole di comportamento, anche con riferimento alla revisione delle imprese di dimensioni minori. 

    Inoltre, la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo” dell’ISQC Italia 1 comprende considerazioni specifiche per i soggetti abilitati alla revisione di dimensioni minori mentre l’Appendice (Italia) dell’ISQC1 Italia contieneulteriori considerazioni utili nell’applicazione delle regole contenute nel principio ISQC Italia 1 in maniera proporzionale alla dimensione del soggetto abilitato che svolge incarichi di revisione presso enti diversi da quelli di interesse pubblico”.

    La versione aggiornata dei suddetti principi professionali si applica alle revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente. 

    Allegati:
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    Organismi di mediazione: in vigore dal 15.11 le regole per iscrizione al registro

    In vigore dal 15 novembre le norme sulla mediazione civile e commerciale.

    Ricordiamo infatti che è stato pubblicato in GU n 255 del 31 ottobre il Decreto della Giustizia n 150 del 24 ottobre con il Regolamento per criteri di iscrizione e tenuta del Registro degli organismi di mediazione composto da sette Capi oltre agli allegati.

    Attenzione al fatto che, le regole recano le novità della Riforma Cartabia sulla mediazioni civile e commerciale.

    In proposito ti consigliamo anche: Organismi mediazione: i Commercialisti chiedono i provvedimenti attuativi.

    Organismi di mediazione: tutte le regole per iscrizione al registro

    Dal 15 novembre entra in vigore il nuovo decreto che sostituisce mediante abrogazione la precedente regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 180/2010 con l’obiettivo di rafforzare il sistema degli organismi e di rendere effettiva la mediazione.

    Il decreto ministeriale determina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché fissa le indennità spettanti agli organismi, istituisce l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo.

    Nel dettaglio, il Decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:

    • a) del registro degli organismi;
    • b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
    • c) dell'elenco degli enti di formazione;
    • d) degli elenchi dei mediatori e dei  formatori quali  sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;
    • e)   degli   elenchi  dei  responsabili,  soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili  scientifici  quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli  enti  di formazione.

    Il decreto disciplina altresì:

    • a) i requisiti per l'iscrizione  nel  registro  degli  organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
    • b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi  dei  mediatori  e dei formatori;
    • c)  la  procedura  di  iscrizione  nel  registro,  nella  sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
    • d) gli obblighi degli iscritti;
    • e) i percorsi di formazione iniziale e continua per  mediatori  e formatori;
    • f) la vigilanza, le  procedure  di  contestazione,  le  cause  di sospensione e cancellazione dal registro, dalla  sezione  speciale  e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
      g) le indennità del primo incontro, la tabella  delle  spese  di mediazione per gli organismi pubblici e  i  criteri  di  approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati. 

    Per quanto attiene agli organismi di mediazione vengono disciplinati i requisiti di: onorabilità, serietà, efficienza,

    In merito al requisito di onorabilità si prevede che ai  fini dell'iscrizione  nel  registro, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei  soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili  degli organismi e  dei mediatori dei  quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:

    • a)  non  trovarsi in stato di  interdizione   legale  o  di inabilitazione o  non  essere  sottoposti  ad   amministrazione   di sostegno;
    • b) non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
    • c) non essere stati destinatari di sentenza  definitiva  resa  ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1),  2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state  altresì applicate pene accessorie;
    • d) non  avere  procedimenti  penali  in  corso  per  delitti  non colposi, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  335-bis  del Codice di procedura penale;
    • e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
    • f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
    • g) non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 
    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Albo Commercialisti: gli importi per l’iscrizione 2024

    Con informativa n 135 del 31 ottobre, il CNDCEC comunica che è stato deliberato di determinare:

    • la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale,
    • nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013

    Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024

    Viene specificato che la quota di iscrizione all'Albo è rideterminata come segue:

    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età (la quota 2023 era di 30 euro),
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale (la quota 2023 era di 130 euro),
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Attenzione al fatto che, viene precisato che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno. 

    La quota va corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti: 

    • la prima rata entro il 15 maggio 2024;
    • la seconda rata entro il 15 luglio 2024.

    Nell’Informativa il CNDCEC spiega che la quota è stata determinata per far fronte alle maggiori spese necessarie per integrare l'organico con l’inserimento, della figura del direttore generale, per programmare efficacemente l’attività istituzionale e per far fronte alle dinamiche di aumento generalizzato dei prezzi dovute, soprattutto, alle spinte inflattive che si sono manifestate negli ultimi anni.

    Albo Commercialisti: contributi straordinari a vantaggio degli iscritti

    Il Consiglio Nazionale, in aderenza al programma di mandato che prevede il supporto all’attività istituzionale degli Ordini territoriali negli adempimenti degli obblighi di legge, ha deliberato, inoltre: 

    • di riconoscere un contributo economico di natura straordinaria a supporto dell’attività istituzionale degli Ordini tenuto conto delle rilevanti incombenze derivanti dalla costante evoluzione normativa che interessa la professione e, in particolare, dei generali e cogenti obblighi derivanti dalla natura pubblica degli Ordini che hanno determinato un notevole incremento dell’attività burocratica connessa, delle attività di gestione e supporto agli Iscritti che gli Ordini pongono in essere per l’iscrizione a numerosi elenchi e registri, dell’approvazione della Legge 111/2023 per il riordino del sistema tributario. Tale contributo una tantum sarà pari complessivamente ad € 60,00 per ciascun iscritto sulla base del numero degli iscritti al 31.12.2022. L’erogazione avverrà in tre quote annuali (quindi tre quote annuali da € 20,00 cadauna) a partire dall’anno 2024. Ogni quota annuale sarà erogata in n. 2 tranche dello stesso importo, mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini territoriali; 
    • di riconoscere un contributo economico straordinario a favore degli Ordini territoriali, tenuto conto delle numerose richieste pervenute, a supporto dell’attività di DPO– Data Protection Officier di cui al GDPR 679/2016, nella seguente misura e con riferimento agli iscritti al 31.12.2022: 
      • Ordini con iscritti superiori a 1500 € 7.500,00
      • Ordini con iscritti compresi tra 500 e 1500 € 4.500,00 
      • Ordini con iscritti compresi tra 200 e 500 € 2.100,00 
      • Ordini con iscritti fino a 200 € 1.500,00. Tale contributo una tantum sarà erogato in tre quote annuali (quindi, ad esempio, per gli Ordini con iscritti fino a 200, tre quote annuali da € 500 cadauna) a partire dall’anno 2024 mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini Territoriali
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione continua commercialisti: la figura del Dominus

    Con pronto ordini n 120 del 19 ottobre il CNDCEC replica ad un quesito che domanda se può rivestire la funzione di dominus un iscritto che è stato esonerato dall’obbligo di formazione professionale continua ex art. 8, comma 4, del
    Regolamento FPC avendo dichiarato:

    • 1. di non essere in possesso di partita iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
    • 2. non essere iscritto alle Casse Nazionali di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
    • 3. non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma, neppure l’attività di sindaco e di revisore contabile;
    • 4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ordine ogni variazione relative ai fatti delle dichiarazioni rese.

    Viene specificato che il dominus e l’aspirante tirocinante sono dipendenti di due società appartenenti allo stesso gruppo.

    In merito, è opportuno innanzitutto precisare che nel nuovo Regolamento della Formazione entrato in vigore il 1° ottobre scorso (informativa 119/2023) la previsione di cui all’art. 8, comma 4, citata nel quesito è ora contenuta al comma 5 del medesimo articolo 8.

    Ciò premesso, senza entrare nel merito del caso specifico descritto, la cui valutazione è di esclusiva competenza dell’Ordine, e dovendo dare per presupposta l’avvenuta verifica dell’assenza in capo all’iscritto di una ipotesi di incompatibilità, in riferimento alla questione generale emergente dal quesito si osserva quanto segue.

    Come è noto, il tirocinio è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione (art. 1, D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143).

    Avendo ad oggetto l’apprendimento e la collaborazione nelle attività professionali, esso presuppone da un punto di vista logico che colui che riveste il ruolo di professionista affidatario sia un soggetto che eserciti l’attività professionale.
    Ne consegue che, nel caso di esonero dall’obbligo formativo per mancato esercizio dell’attività professionale, l’iscritto non può rivestire la funzione di dominus