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Semplificazioni bilanci PMI: consultazione OIC prolungata fino al 20.12
L'OIC nell'ambito del progetto di semplificazione delle norme di bilancio per i soggetti minori quali le PMI invita ad inviare i propri input entro il 20 dicembre (termine prorogato, dall'iniziale 20.11, con comunicato dell'OIC)
I soggetti interessati alla call possono essere, come dettagliato dallo stesso OIC:
- prepares o imprese
- professione contabile
- auditors
- useres o finanziatori
Semplificazioni PMI: l’OIC avvia la richiesta di questionari entro il 20 novembre
Il comunicato stampa datato 21 ottobre dell'organismo italiano di contabilità specifica che, nell’ambito del progetto volto a semplificare le norme di bilancio per i soggetti di minori dimensioni (piccole e micro imprese) l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione quattro questionari destinati ai suoi principali stakeholder.
Il progetto trae origine da istanze provenienti da alcuni stakeholder dell’OIC e di particolare attualità se si considera che l’art. 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, nel recare la delega fiscale, ha previsto che tra i principi e i criteri direttivi specifici che devono ispirare il Governo nell’esercizio della delega vi sia anche quello di “semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni”.
I suggerimenti che perverranno nel corso della consultazione – che si concluderà il prossimo 20 novembre – potranno essere utili all’OIC sia per valutare eventuali iniziative da intraprendere in tema di principi contabili ma anche nei confronti del legislatore considerato che l’OIC, ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 38/2005, “fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile”.
All’iniziativa dell’Organismo Italiano di Contabilità sono interessate potenzialmente circa un milione di imprese, secondo i parametri stabiliti dalla nuova direttiva contabile europea.
La raccolta di input avverrà attraverso 4 differenti questionari, ciascuno focalizzato sulle caratteristiche specifiche dello stakeholder cui è rivolto:
un questionario per i preparers (le imprese),
uno per la professione contabile,
uno per gli auditor
e uno per gli user (i finanziatori).
Ciascuno di essi si articola su varie tipologie di domande:
- conoscitive,
- di carattere generale,
- sulle semplificazioni esistenti e
- sulle principali problematiche riscontrate nella predisposizione del bilancio.
All’esito della consultazione, l’OIC valuterà la pubblicazione di un feedback statement in cui i dati pervenuti saranno considerati su base aggregata e anonima.
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Socio, consigliere di CdA e incompatibilità con iscrizione Albo
Il CNDCEC con un pronto ordini del 29 ottobre replica ad un caso di sospetta incompatibilità per un socio e componente del CdA di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata che pur non percepisce compensi per il suo mandato. Vediamo il caso di specie, il quesito e la replica dei Commercialisti.
Socio, consigliere di CdA e incompatibilità con iscrizione Albo
Il CNDCEC replica ad un quesito per le società sportive pubblicando il pronto ordini n 11696 del 29 ottobre scorso.
Con il quesito pervenuto l’Ordine chiede se per un iscritto all’Albo, socio (non di maggioranza) e membro del CdA di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata possa profilarsi una possibile incompatibilità, specificando che nell’ambito del CdA l’iscritto riveste la carica di consigliere semplice, senza percezione di alcun compenso.
In riferimento alla fattispecie evidenziata, il CNDCEC ha fornito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.
Si osserva preliminarmente che l’art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 139/2005 dispone che “l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale (…) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi (…)”.
Nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità si evidenzia che la figura del socio di società di capitali, per definizione, non collima con l'esercizio dell’attività d’impresa: di conseguenza la relativa attività è compatibile con l'esercizio della professione.
È da ritenersi compatibile, quindi, lo status di socio di società di capitali anche con partecipazione rilevante, maggioritaria o totalitaria, ma sempre comunque nel rispetto della sua terzietà rispetto all'attività di conduzione della società
Diversamente, l’assunzione da parte dell’iscritto della duplice veste di socio e amministratore di una società di capitali è circostanza che rileva ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione nella misura in cui sia dimostrato che questi abbia un interesse economico prevalente nella società ed eserciti contestualmente tutti o ampi poteri gestionali
Nel caso di specie, peraltro, si ritiene che tale fattispecie (socio con interesse economico prevalente e con tutti o ampi poteri gestionali) non ricorra, considerato che:
- l’iscritto non risulta essere socio di maggioranza o comunque in una posizione tale da esercitare l’influenza rilevante o notevole sull’assemblea dei soci (almeno formalmente) – secondo l’accezione intesa nelle Note Interpretative3 – né, sotto il profilo gestorio, risulta dotato di ampi poteri di amministrazione (non rivestendo la carica di presidente dell’organo gestorio, ovvero amministratore unico o delegato),
- la società sportiva dilettantistica (SSD), ai sensi dell’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è una società sportiva di capitali o una Cooperativa costituita ai sensi della normativa civilistica vigente, della quale rispetta tutti i principi al netto dell’assenza di scopo di lucro (almeno in linea di principio)
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Certificazione prospetto ZES: istruzioni dal CNDCEC per i Revisori
Pubblicato in data 11 novembre sul sito del CNDCEC il documento “Certificazione del prospetto ZES”, strumento operativo utile ai revisori coinvolti nelle attività relative all’incarico da svolgere in conformità con l’art. 3 del decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR.
Il documento ricorda come gli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES) possano beneficiare di agevolazioni fiscali significative ma per accedervi è necessario che le spese sostenute siano adeguatamente certificate al fine di garantire il rispetto dei criteri previsti dalle norme.
Vediamo cosa contiene il documento realizzato in collaborazione con la Fondazione Commercialisti.
Credito ZES: il CNDCEC pubblica lo standard di relazione
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ricerca, pubblica il documento “Certificazione del prospetto ZES" quale strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.
Il documento contempla le fasi essenziali, che vanno:
- dalla lettera di incarico alla check list, con i principali controlli consigliati,
- fino alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.
Viene ricordato che l’attività di verifica del Prospetto comporterà l’analisi della documentazione predisposta dagli amministratori e messa a disposizione del revisore.
A tal fine verrà concesso il libero accesso alle scritture contabili e ad ogni altra informazione ritenuta utile per l’espletamento dell’incarico.
Nell’assunzione di tale incarico, si osserverà il rispetto delle norme e i principi in materia di etica e di indipendenza contenuti nel Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall’International Ethics Standard Board for Accountants
Il revisore è “responsabile di certificare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, volto a garantire l’effettivo sostenimento delle spese sostenute per le attività indicate e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile”.
Si rimanda al documento completo del CNDCEC al fine di approfondire obblighi e incombenze per il revisore.
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Sospensione del commercialista: i poteri del Consiglio di disciplina
Con il Pronto ordini n 68/2024 il CNDCEC ha replicato ad un quesito su quanto dispone l'art 21 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale relativamente ad un caso di passaggio in giudicato di sentenza di condanna a carico di un iscritto, ma di successiva riforma della sentenza di condanna e di assoluzione perché il fatto non sussiste a favore del coimputato per i medesimi fatti oggetto dell'apertura del procedimento disciplinare.
Si chiede se sia contemplata la ulteriore sospensione del procedimento disciplinare da parte del Collegio in attesa del preannunciato ricorso per la revisione della condanna dell'iscritto.
Ovvero se la sentenza di assoluzione per il coimputato non ancora passata in giudicato e la prospettata attività di richiesta di revisione della condanna per l'iscritto possa considerarsi "periodo di attesa dell'esito del giudizio pendente".
Revisione sentenza di condanna: spetta al Collegio di disciplina valutare la sospensione
Il CNDCEC con il Pronto ordini n 68/2024 ha preliminarmente precisato che l'esercizio della funzione disciplinare territoriale è di competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina territoriali 8ai sensi dell'art 8 comma 1, del DPR n. 137/2012)
Pertanto solo a questi ultimi spettano le determinazioni relative all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del professionista incolpato, ivi compresa la valutazione in ordine alla decisione di sospendere o meno il procedimento disciplinare nei confronti del medesimo, qualora lo stesso organo disciplinare ravvisi che ci siano i presupposti.
Si ritiene pertanto che il Collegio di Disciplina territoriale debba valutare, nell'ambito della propria sfera di autonomia, se e quando sospendere il procedimento disciplinare, alla luce della documentazione relativa alla eventuale revisione del processo penale pervenuta dal professionista o a seguito di apposita richiesta all'Autorità Giudiziaria la quale "è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto", come disciplinato dall'art 50 comma 8 del D.Lgs. n. 139/05. per avere contezza dell'effettiva presentazione dell'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento da parte del professionista. -
Collaboratore di studio: divieto di acquisirne la clientela
Con il pronto ordini n 31 del 18 luglio scorso, il CNDCEC fornisce chiarimenti sull'art 31 comma 3 del codice deontologico dei Commercialisti.
Un Ordine Territoriale chiedeva chiarimenti circa la corretta interpretazione da fornire al divieto indicato all’art. 31, comma 3, del Codice deontologico, il quale prevede che “Il collaboratore che sia iscritto all’albo deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il rapporto di collaborazione”, alla luce del differente divieto previsto dall’art. 15, comma 5, che vieta al professionista di intraprendere iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.
Vediamo i dettagli.
Collaboratore di studio e clientela: divieto di acquisirla
Il CNDCEC ricorda che dal 1° aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice deontologico della professione, il quale tuttavia non ha modificato i contenuti relativi ai divieti di acquisire la clientela altrui.
Tuttavia, dal mero confronto del dato letterale del divieto di cui all’art. 31, comma 3, e dell’art. 15, comma 5 (ora art. 14, comma 4, nuovo Codice deontologico), emerge che per il collaboratore di studio, a differenza del professionista, assume rilievo deontologico la mera condotta di acquisire o tentare di acquisire la clientela dello studio presso cui collabora, non essendo richiesto che l’acquisizione della clientela avvenga in modo “scorretto” o con modalità non conforme al decoro.
Tale differenza sembrerebbe trovare la sua ratio nel diverso contesto in cui i due soggetti a cui si rivolge il divieto operano:
- il collaboratore di studio, potendo già contare su un contatto diretto con la clientela dello studio del professionista, godrebbe di una posizione di vantaggio, che potrebbe sfruttare per tentate di acquisirla, anche senza ricorrere a modalità scorrette o non conformi al decoro;
- un altro professionista avente un proprio studio professionale autonomo, a cui è vietato acquisire la clientela di altro collega con modalità scorrette o non conformi al decoro.
Sempre dal dato letterale dell’art. 31, comma 3, sembra emergere che il divieto per il collaboratore di studio, per poter avere rilievo disciplinare, richieda una condotta attiva dello stesso che inviti o invogli la clientela dello studio professionale a farsi assistere dallo stesso.
Ad esempio, non sembrerebbero poter assumere rilievo disciplinare le condotte dell’ex collaboratore che senza avere una condotta attiva riceva spontaneamente una richiesta di assistenza dalla clientela dello studio professionale ove prestava la propria opera.
Infine il pronto ordini evidenzia che, come indicato nell’art. 4 del nuovo Codice deontologico della professione, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista e nella detta valutazione devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa, l’eventuale danno procurato, nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione.
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Condotta irreprensibile iscritto all’Albo: chi deve accertarla
Con il pronto ordini il CNDCEC replica ad un quesito di un ordine territoriale che sollevava dubbi su di un iscritto.
Un dottore commercialista è stato iscritto all’Albo in data 29.11.2022 e, in data successiva all’iscrizione, il Consiglio dell’Ordine veniva a conoscenza di fatti e comportamenti tenuti dallo stesso in epoca anteriore alla iscrizione, che potenzialmente farebbero venire meno il requisito della condotta irreprensibile prevista dall’art. 36, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 139/2005.
Si chiede pertanto se, nel caso prospettato, la competenza a valutare i suddetti fatti e comportamenti tenuti in epoca antecedente all’iscrizione sia del Consiglio dell’Ordine oppure del Consiglio di Disciplina territoriale.
Condotta irreprensibile dell’iscritto Albo: chi deve accertarla
Il CNDCEC specifica che in sede di verifica dei requisiti prescritti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 139/05 ai fini della iscrizione all’albo, il Consiglio dell’Ordine, come è noto, deve verificare, tra gli altri, la sussistenza del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del suddetto art. 36, ovvero che il professionista sia di condotta irreprensibile.
Tale requisito riveste particolare rilevanza ed infatti l’art. 37 dell’Ordinamento professionale dispone, al 2° comma, che “Il rigetto della domanda [di iscrizione] per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente”.
Poiché nel caso di specie il professionista oggetto del presente quesito risultava possedere all’atto dell’iscrizione tutti i requisiti richiesti dall’art. 36 – atteso che, in caso contrario, la sua richiesta di iscrizione all’albo sarebbe stata rigettata – nel momento in cui, successivamente all’avvenuta iscrizione ed all’inizio dello svolgimento dell’attività professionale, siano emersi fatti e condotte da parte dell’iscritto in contrasto con il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile, ancorché antecedenti alla sua iscrizione [con ogni probabilità omesse in sede di dichiarazione in merito ai requisiti prescritti dal menzionato art. 36 dell’Ordinamento professionale], si ritiene che la valutazione della condotta del professionista debba comunque essere effettuata dal Consiglio di Disciplina territoriale, al quale compete in via esclusiva l’esercizio della funzione disciplinare territoriale nei confronti degli iscritti all’albo, nei termini che seguono.
Al riguardo si osserva che, in tema di sanzioni disciplinari riguardanti gli iscritti agli albi professionali, non possa escludersi la rilevanza disciplinare delle condotte antecedenti l’iscrizione all’albo quando esse si siano protratte nel tempo ben oltre la data dell’iscrizione e, pertanto, integrino inevitabilmente un illecito disciplinare per i conseguenti riflessi negativiIl CNDCEC rimanda ad alcune sentenze della Cassazione in materia e evidenzia che, in sede di valutazione ai fini disciplinari delle condotte dell’iscritto antecedenti alla iscrizione all’albo, il Consiglio di Disciplina territoriale debba considerare sia la condotta riferita ad eventuali condanne penali antecedenti all’iscrizione, qualora la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo ben oltre l’iscrizione all’albo, sia e soprattutto l’omessa menzione di condanna/e penale/i in sede di richiesta di iscrizione e quindi di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.
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Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità
Con il pronto ordini n 25/2024 il CNDCEC si pronuncia in merito alle locazioni brevi a livello imprenditoriale.
Con il quesito formulato lo scorso 26 febbraio, l’Ordine chiedeva di sapere come debba essere inquadrata, ai fini della incompatibilità con l’attività di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale al superamento della destinazione alla locazione breve, per ciascun periodo di imposta, di più di quattro appartamenti.
I dettagli nella risposta del consiglio nazionale.
Locazione breve immobili e professioni di commercialista: cause di incompatibilità
Il CNDCEC in riferimento alla fattispecie evidenziata, fornisce alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.
Viene ricordato che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
Di conseguenza l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Al riguardo, come già osservato dall’Ordine richiedente, si evidenzia che l’art. 1, co. 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta.
Nel caso in cui tale limite venga superato, l’attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari.
Ne discende che, salvo l’eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.
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Nuovo Codice sanzioni Commercialisti: in vigore dal 18.04
Il nuovo regolamento con il codice delle sanzioni disciplinari dei Commercialisti, datato 17 aprile 2024, pubblicato dal CNDCEC, si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione. Le norme si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti, di cui all’articolo 34 del decreto n. 139 del 2005 e ai tirocinanti.
Il codice consta di 29 articoli e all'art 4 reca Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari e agli articoli seguenti vengono dettagliate.
Codice sanzioni Commercialisti 2024: censura, sospensione, raziazione
L'articolo 4 prevede che le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima.
A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l’eventuale danno provocato.
Nel caso di violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto è comminata la sanzione prevista per la violazione più grave, sulla quale può essere applicata l'aggravante di cui alla lett. a) dell'articolo 8.
Le sanzioni previste dal codice delle disciplinari sono:
- a) la censura;
- b) la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;
- c) la radiazione dall’Albo.
Agli articoli 5,6,7vengono dettagliate.
Censura.
La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo, essa si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l’assenza di precedenti dell’iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
Qualora la sanzione disciplinare della censura risulti comunque sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima l’eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell’organo giudicante.
L’archiviazione immediata deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un richiamo all’interessato non avente natura di sanzione disciplinare e avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte degli iscritti.
Sospensione dall’esercizio professionale.
La sospensione dall’esercizio professionale consiste nell’inibizione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni.
La sospensione per un periodo non superiore a un anno si applica per le violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa ovvero con dolo e senza che sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3.
La sospensione per un periodo superiore ad un anno e fino ad un massimo di due anni si applica per le infrazioni di particolare gravità commesse con dolo o colpa grave e che comportino anche un significativo danno a terzi e all’immagine della professione.
Radiazione dall’Albo o dall’elenco speciale.
La radiazione dall'Albo o dall’elenco, consiste nell’esclusione dall’Albo o dall’elenco speciale e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro Albo o elenco speciale su tutto il territorio nazionale.
La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo o nell’elenco speciale.
Il radiato dall’Albo o dall’elenco speciale può essere riammesso nei termini e condizioni previste dall’articolo 57 del decreto n. 139 del 2005.
Attenzione al fatto che l'art 10 precisa che il provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione disciplinare deve essere motivato ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore.
Devono essere sempre considerate le circostanze attenuanti o aggravanti, se sussistenti, e di esse deve essere fornita ragione nella motivazione del provvedimento disciplinare con il quale le sanzioni disciplinari sono irrogate.
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DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti
Con un comunicato pubblicato in data 2 aprile sul proprio sito internet il CNDCEC esprime il proprio parere sulle criticità emerse dalla pubblicazione in gazzetta del DL n 39/2024.
DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti
Il CNDCEC evidenzia innanzitutto che il Decreto-legge n. 39 del 29.03.2024 ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”.
A tal proposito la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale in una lettera inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo ha lo scopo di affrontare e risolvere le criticità che “rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti”.
Il presidente Elbano de Nuccio evidenzia che non può esimermi dal segnalarne alcune.
In particolare, l’articolo 2 inibisce l’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Il medesimo articolo impedisce inoltre la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal primo al 4 aprile 2024.
Malgrado, si comprendano le ragioni di tali previsioni, appare evidente che la disposizione è eccessivamente penalizzante, essendo determinante per la perdita delle agevolazioni, per errori commessi in buona fede
De Nuccio aggiunge che "L’istituto della remissione in bonis è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.
Inoltre, a commento dell'art 1comma 5 del DL n 39/2024, De Nuccio ricorda poi come il Decreto preveda anche, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati.
Tale previsione porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. Appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
La nota si conclude con l’auspicio che queste criticità “possano trovare un’adeguata soluzione in sede di conversione del Decreto Legge”.
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Approvazione Bilancio Enti locali 2024/2026: termine in scadenza il 15.03
Viene publicato in GU n 303 del 30.12.2023 il Decreto dell'Interno del 22 dicembre che fa slittare al 15 marzo 2024 il termine per il bilancio di previsone degli enti locali.
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze, e ritenuto di differire al 15 marzo 2024 il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2024/2026, con il decreto in oggetto si provvede.
Nel dettaglio, con l'art 1 del decreto 22 dicembre 2023 si prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali e' differito al 15 marzo 2024.
Inoltre, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.E' bene evidenziare che nella Conferenza Stato-Città del 21 dicembre è stata deliberata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 2024-2026 al 15 marzo 2024.
La richiesta di proroga, formulata a novembre dall'Anci e dall'UPI, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione all'incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell'utilizzo delle risorse Covid, dall'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021, dai ritardi nell'erogazione delle anticipazioni per gli investimenti Pnrr con le connesse anticipazioni di cassa, cui si aggiungono i tagli indicati dalla legge di bilancio il cui riparto avverrà nel mese di gennaio.La proroga coinvolge anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall'ordinamento e finora non applicati.
Va ricordato che la proroga in questione è la prima che interviene in vigenza del DM del 25 luglio 2023 che determina obblighi procedurali e tempistiche ai fini del processo di formazione dei bilanci localiInfine la nota, evidenzia che sotto il profilo fiscale, due importanti entrate tributarie comunali godono di termini specifici per la deliberazione dei rispettivi atti, indipendenti dal termine ordinario o prorogato di deliberazione dei bilanci:
- a) il termine per l'approvazione delle delibere TARI è stato stabilmente fissato al 30 aprile di ciascun anno
- b) il termine per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissato in via straordinaria per il 2024 al 15 aprile 2024 per effetto del decreto delegato sul cd. "primo modulo" della riforma fiscale, relativo all'IRPEF.
Leggi: IRPEF 2024: le nuove aliquote e i nuovi termini per le addizionali